0.812.101.928.1•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Corea di reciproca fiducia sui risultati delle ispezioni concernenti la buona prassi di fabbricazione dei medicamenti (buona prassi di fabbricazione – GMP)
0.812.101.928.1Bilateral International Treaty15 gen 2020
Concluso il 18 dicembre 2019
Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 gennaio 2020
(Stato 15 gennaio 2020)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Corea,
di seguito denominati singolarmente «Parte» o congiuntamente «le Parti»;
considerati l’accordo di libero scambio del 15 dicembre 20051tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e la Repubblica di Corea e il memorandum d’intesa del 20 gennaio 2014 tra il Dipartimento federale dell’interno della Confederazione Svizzera e il Ministero della sicurezza alimentare e dei farmaci della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in relazione alla normativa sugli agenti terapeutici;
riconoscendo che il rafforzamento della cooperazione permette di ridurre gli ostacoli al commercio e produce vantaggi reciproci per la Svizzera e la Repubblica di Corea;
consapevoli che il taglio di costi superflui, ove possibile, in relazione al commercio tra Svizzera e Repubblica di Corea promuoverà ulteriori scambi;
animati dal desiderio di facilitare l’accesso al mercato e incoraggiare l’implementazione dell’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi2dell’OMC3;
riaffermando l’importanza delle norme internazionali atte a promuovere il commercio e ad assicurare l’alta qualità della fabbricazione e l’integrità in una catena logistica globalizzata per la gestione dei medicamenti;
prendendo atto dell’importanza di fissare e applicare norme di buona prassi di fabbricazione (GMP) riconosciute a livello internazionale in tutti i siti coinvolti nella fabbricazione di medicamenti; e
tenendo conto dell’esito positivo del progetto pilota sulla GMP avviato dalle autorità competenti in collaborazione delle Parti,
hanno raggiunto il seguente accordo di reciproca fiducia sui risultati delle ispezioni GMP dei medicamenti:
Il presente accordo si prefigge di:
Aderendo al sistema PIC/S, le Parti riconoscono che il sistema di controllo della GMP e l’applicazione della GMP dell’altra Parte sono equivalenti agli standard PIC/S per gli ispettorati GMP.
Le Parti devono trattare come confidenziali le informazioni fornite dall’altra Parte che sono state designate come tali da quest’ultima.
Le Parti devono tentare di risolvere le controversie concernenti l’applicazione e l’interpretazione del presente accordo tramite consultazioni.
Il presente accordo può essere modificato con il mutuo consenso scritto delle Parti.
Dopo aver sottoscritto il presente accordo, le Parti devono notificarsi a vicenda l’avvenuto espletamento dei requisiti interni per l’entrata in vigore del presente accordo. Quest’ultimo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica.
Ciascuna Parte può rescindere il presente accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente accordo scadrà sei mesi dopo la data in cui l’altra Parte avrà ricevuto la notifica. Le informazioni designate come confidenziali da una Parte rimangono tali nonostante la rescissione dell’accordo.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, Svizzera, il 18 dicembre 2019 in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, coreana e inglese, i tre testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Raimund T. Bruhin | Per il Governo della Repubblica di Corea: Lee Eui Kyung |
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