0.812.101.933.6•Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul reciproco riconoscimento della buona prassi di fabbricazione dei medicinali
0.812.101.933.6Bilateral International Treaty27 lug 2023
Concluso il 12 gennaio 2023
Entrato in vigore mediante scambio di note il 27 luglio 2023
(Stato 27 luglio 2023)
La Confederazione Svizzera («la Svizzera»)
e
gli Stati Uniti d’America («gli Stati Uniti»)
di seguito denominati singolarmente «Parte» e collettivamente «Parti»,
considerando i tradizionali legami d’amicizia esistenti tra i due Paesi;
riconoscendo il mandato della Food and Drug Administration degli Stati Uniti (di seguito «FDA») di tutelare la sanità pubblica garantendo la sicurezza e l’efficacia dei medicinali e dei medicinali biologici per uso umano e veterinario;
riconoscendo il mandato dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (di seguito «Swissmedic») di tutelare la sanità pubblica garantendo la sicurezza e l’efficacia dei prodotti terapeutici;
animati dal desiderio di facilitare gli scambi bilaterali tra le Parti;
riconoscendo l’importanza di una collaborazione continua e più intensa tra Swissmedic e la FDA per promuovere la tutela della sanità pubblica;
convinti che il riconoscimento reciproco delle ispezioni della buona prassi di fabbricazione dei medicinali (di seguito «BPF») possa rappresentare uno strumento importante per migliorare i risultati in materia di sanità pubblica di entrambe le Parti;
riconoscendo che un accordo sul riconoscimento reciproco è di particolare interesse per le piccole e medie imprese e per i loro collaboratori in entrambe le Parti;
riconoscendo che tale riconoscimento reciproco dipende dalla fiducia nella costante affidabilità delle procedure e delle pratiche d’ispezione di entrambe le Parti; e
riconoscendo l’importanza di mantenere alti livelli di salute, sicurezza, tutela dell’ambiente e dei consumatori in ciascuna Parte,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo:
per valutazioni 1si intendono:
per autorità si intende:
per autorità competente si intende un’autorità che la FDA ha definito competente in base ai criteri e alle procedure specificate nell’Allegato 3 e a cui viene fatto riferimento nelle leggi e nei regolamenti statunitensi riportati nell’Allegato 1. Per maggiore chiarezza si precisa che la «competenza» di un’autorità di regolamentazione non dipende dal fatto che essa adotti procedure d’ispezione e di supervisione degli impianti di fabbricazione identiche a quelle della FDA;
per equivalenza si intende che il sistema normativo in cui un’autorità opera è paragonabile al punto da garantire che il processo d’ispezione e i relativi documenti ufficiali sulla buona prassi di fabbricazione dei medicinali (di seguito «documenti BPF ufficiali») forniscono le informazioni necessarie a stabilire se i requisiti legali e normativi delle autorità siano soddisfatti. Per maggiore chiarezza si precisa che ai fini di tale «equivalenza» non è necessario che i rispettivi sistemi normativi prevedano procedure identiche;
per autorità equivalente si intende un’autorità che Swissmedic ha definito equivalente in base ai criteri e alle procedure specificate nell’Allegato 3 e a cui viene fatto riferimento nelle leggi e nei regolamenti svizzeri riportati nell’Allegato 1;
per buona prassi di fabbricazione (BPF) si intendono i sistemi che garantiscono l’adeguatezza dell’elaborazione, del monitoraggio e del controllo dei processi e degli impianti di fabbricazione, il cui rispetto assicura l’identità, l’efficacia, la qualità e la purezza dei medicinali. La BPF comprende rigorosi sistemi di gestione della qualità, l’ottenimento di materie prime (comprese le sostanze di partenza) e di materiali da imballaggio di qualità adeguata, la messa in atto di procedure operative solide, l’individuazione e l’esame dei vizi di qualità di un prodotto e il mantenimento di laboratori di prova affidabili;
per ispezioni BPF si intendono le ispezioni degli impianti di fabbricazione, compresi gli impianti di lavorazione, imballaggio, collaudo e sterilizzazione nonché gli impianti che, per contratto, svolgono queste funzioni nella fase di immissione in commercio dei prodotti per verificarne la conformità alla BPF;
per ispezione si intende la valutazione in loco di un impianto di fabbricazione per determinare se opera in conformità alla BPF, agli impegni assunti nell’ambito dell’approvazione all’immissione in commercio di un prodotto o a entrambi;
per rapporto d’ispezione si intende un rapporto redatto da un investigatore o da un ispettore di un’autorità in merito a un’ispezione di un impianto di fabbricazione condotta dall’investigatore o dall’ispettoreche specifichi lo scopo, la portata e i dettagli dell’ispezione e che comprenda osservazioni scritteo constatazioni fattuali relative alla conformità dell’impianto di fabbricazione ai requisiti della BPF applicabilistabiliti nelle leggi e nei regolamenti elencati nell’Allegato 1 e a qualsiasiimpegno assunto nell’ambito dell’approvazione all’immissione in commercio di un prodotto;
per documento BPF ufficiale si intende un documento rilasciato da un’autorità dopo un’ispezione di un impianto di fabbricazione. I documenti BPF ufficiali comprendono:rapporti di ispezione, certificati rilasciati da un’autorità che attestano la conformità di un impianto di fabbricazione alla BPF, dichiarazioni di non conformità alla BPF rilasciate da Swissmedic, avvisi diosservazione, lettere di notifica o di avvertimento e avvisi d’importazione rilasciati dalla FDA;
per ispezione post-approvazione si intende l’ispezione di un impianto di fabbricazione relativamente a una domanda già approvata; e
per ispezione pre-approvazione si intende l’ispezione di un impianto di fabbricazionenel quadro dell’esame di una domanda prima che sia concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio.
Il presente Accordo agevola lo scambio di documenti BPF ufficiali tra le autorità e l’accettazione delle conclusioni fattuali in essi contenute2. Il suo scopo è inoltre quello di contribuire alla sanità pubblica e agevolare gli scambi commerciali, consentendo a ciascuna autorità di utilizzare in modo ottimale le proprie risorse ispettive e di riallocarle, anche evitando doppie ispezioni, in modo da migliorare la supervisione generale sugli impianti di fabbricazione da parte di ciascuna autorità, affrontare in modo più efficace i rischi relativi alla qualità e prevenire le conseguenze negative sulla salute.
Le autorità di ciascuna Parte stabiliscono modalità adeguate, anche in merito all’accesso a banche dati pertinenti, per lo scambio di informazioni in merito a:
Ciascuna autorità si dota di un sistema di allerta che consenta all’autorità dell’altra Parte di essere messa al corrente, in modo proattivo e con la dovuta tempestività, di:
e la Parte ha completato le dovute procedure interne in vista dell’entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica. 3. Il presente Accordo può essere emendato previo accordo scritto tra le Parti. 4. Gli Allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. Il Comitato misto può decidere di emendarli. 5. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo previo preavviso scritto di sei mesi all’altra Parte. 6. Dopo la denuncia del presente Accordo le Parti continuano a riconoscere i documenti BPF ufficiali rilasciati in conformità al presente Accordo prima della sua scadenza, purché rilasciati prima della notifica della denuncia.
In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo in duplice copia, in tedesco e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.Fatto a Washington, D.C., in duplice copia, il 12 gennaio 2023.
| Per la Confederazione Svizzera: Helene Budliger Artieda Istituto svizzero per gli agenti terapeutici: Jörg Schläpfer | Per gli Stati Uniti d’America: Jayme White Food and Drug Administration degli Stati Uniti: Andi Fristedt |
|---|
Le leggi e i regolamenti applicabili da ciascuna Parte sono i seguenti:
ii. Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed, RS812.212.1 ). Di particolare rilievo: Capitolo 2 (Autorizzazioni d’esercizio), Sezione 1 (Autorizzazione di fabbricazione) articolo 3 e seguenti; Capitolo 3 (Procedura di autorizzazione), articolo 39 e seguenti; Capitolo 6 (Esecuzione), Sezione 1 (Ispezioni), articolo 56 e seguenti, Sezione 2 (Collaborazione fra Swissmedic e altre autorità), articolo 64; Allegato 1 (Norme internazionali della Buona prassi di fabbricazione);
b. per gli Stati Uniti:
i. Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 U.S.C. 301 et seq. Di particolare rilievo: 21 U.S.C. 351(a)(2)(B) (drug adulterated if not manufactured in conformance with current good manufacturing practice); 21 U.S.C. 355(d)(3); 21 U.S.C. 355(j)(4)(A) (approval of human drug contingent on adequacy of methods, facilities, and controls for manufacturing, processing, and packing to preserve the identity, strength, quality, and purity of drug); 21 U.S.C. 360b(c)(2)(A)(i) and 360b(d)(l)(C) (approval of animal drug contingent on adequacy of methods, facilities, and controls for manufacturing, processing, and packing to preserve the identity, strength, quality, and purity of drug); 21 U.S.C. 374 (inspection authority); and 21 U.S.C. 384e (recognition of foreign government inspections),
ii. Public Health Service Act Section 351, 42 U.S.C. 262. Di particolare rilievo: 42 U.S.C. 262(a)(2)(C)(i)(II) (licensing of biological product contingent on demonstration that the facility in which it is manufactured, processed, packed, or held meets standards designed to assure that the product continues to be safe, pure, and potent); and 42 U.S.C. 262(j) (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act applies to biological products),
iii. 21 C.F.R. Part 210 (Current Good Manufacturing Practice in Manufacturing, Processing, Packing or Holding of Drugs; General),
iv. 21 C.F.R. Part 211 (Current Good Manufacturing Practice for Finished Pharmaceuticals), e
v. 21 C.F.R. Part 600, Subpart B (Establishment Standards) and Subpart C (Establishment Inspection).
1Nella misura descritta ai paragrafi 3 e 4, le disposizioni del presente Accordo si applicano ai prodotti farmaceutici per uso umano o veterinario finiti, ai prodotti intermedi, ai materiali in lavorazione (come definiti nelle disposizioni normative degli Stati Uniti), a determinati medicinali biologici per uso umano e ai principi attivi farmaceutici.
2L’elenco dei prodotti contemplati dall’Accordo è riportato al paragrafo 4. Le disposizioni legali e amministrative di ciascuna Parte elencate nell’Allegato 1 forniscono la definizione di ciascun prodotto di cui al paragrafo 4 applicabile in ciascuna Parte.
3A prescindere da qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, il sangue umano, il plasma umano, i tessuti, le cellule e gli organi umani nonché i prodotti immunologici veterinari sono esclusidal campo d’applicazione del presente Accordo.
4Il presente Accordo contempla i seguenti prodotti:
ii. prodotti radiofarmaceutici o prodotti biologici radioattivi,
iii. prodotti a base di erbe (botanici), e iv. prodotti omeopatici; b. medicinali biologici immessi in commercio: i. emoderivati, ii. medicinali biologici a scopo terapeutico derivati da un procedimento biotecnologico, iii. prodotti allergenici, e iv. vaccini per uso umano**;
c. materiali in lavorazione (per gli Stati Uniti) e prodotti intermedi (per la Svizzera);
d. principi farmaceutici attivi o principi attivi sfusi;
e. prodotti in fase di sperimentazione (materiale per sperimentazione clinica)**;
f. prodotti veterinari:
i. medicinali per uso veterinario, compresi i medicinali con e senza prescrizione medica, esclusi i medicinali immunologici a uso veterinario,
ii. premiscele per la preparazione di mangimi veterinari medicati (per la Svizzera), articoli medicati di tipo A per la preparazione di mangimi veterinari medicati (per gli Stati Uniti).
* Inclusi solo se regolamentati come medicinali dalla FDA e come prodotti medicinali dalla Svizzera.
** Swissmedic conduce ispezioni sui medicinali in fase di sperimentazione. La FDA non conduce abitualmente ispezioni BPF per i medicinali in fase di sperimentazione. Le informazioni sulle ispezioni relative a questi prodotti saranno fornite solo se disponibili e se le risorse lo consentono.
*** Questi prodotti rientrano nel campo d’applicazione del presente Accordo solo se il Comitato misto delle autorità decide di includerli e il Comitato misto delle Parti modifica il presente allegato conformemente all’articolo 12.
Nel decidere il riconoscimento di un’autorità, ciascuna Parte applica i seguenti criteri: i. l’autorità è dotata della competenza legale e amministrativa per svolgere ispezioni in base a uno standard in materia di BPF; ii. l’autorità gestisce eticamente i conflitti d’interesse; iii. l’autorità ha la capacità di valutare i rischi e di attenuarli; iv. l’autorità mantiene un’adeguata supervisione sugli impianti di fabbricazione di sua competenza; v. l’autorità dispone di risorse sufficienti e le impiega; vi. l’autorità impiega ispettori preparati e qualificati, dotati delle competenze e delle conoscenze necessarie per individuare le prassi di fabbricazione che possono arrecare danno ai pazienti; vii. l’autorità dispone degli strumenti necessari per prendere delle misure mirate a per proteggere la popolazione da un danno causato da medicinali di qualità scadente.
1Per ottenere una valutazione della competenza di un’autorità, prima che la FDA inizi una valutazione, Swissmedic le presenta un fascicolo per la valutazione della competenza contenente i seguenti documenti: i. il rapporto finale di un audit svolto nel quadro del PIC/S o rapporti di valutazione forniti da una parte non contraente con cui la Svizzera ha concluso un accordo. Le informazioni fornite devono comprendere eventuali misure correttive e tutti i documenti citati dai revisori nel rapporto per quanto riguarda gli indicatori che la FDA ha identificato come essenziali ai fini della valutazione nella lista di controllo per l’audit e per quanto riguarda gli eventuali indicatori per i quali l’autorità è tenuta a proporre azioni correttive e preventive; ii. un questionario della FDA sui conflitti di interesse compilato e firmato da un responsabile di Swissmedic; iii. un totale di quattro rapporti di ispezione, compreso il rapporto delle ispezioni osservate dalla FDA; iv. le procedure operative standard o una descrizione di come l’autorità redige i suoi rapporti d’ispezione, compresi i rapporti d’ispezione di impianti esteri; v. le procedure operative standard relative alla formazione e alle qualifiche degli ispettori, compresi i documenti didattici e le valutazioni della competenza in corso per tutti gli ispettori che hanno svolto le ispezioni descritte nei rapporti forniti alla FDA a norma della cifra iii; vi. il suo censimento aggiornato degli impianti di fabbricazione situati nel suo territorio e di competenza dell’autorità, con indicazioni sul tipo di impianto di fabbricazione dei prodotti contemplati dal presente Accordo e, su richiesta, una tabella dell’FDA compilata con indicazioni più precise sui tipi di centri di fabbricazione.
2Se del caso, le ispezioni osservate dallaFDA sono rappresentative delle diverse regioni.
3Durante una valutazione delle competenze, la FDA può richiedere a Swissmedic informazioni aggiuntive o alternative nonché ulteriori chiarimenti.
4La FDA può esonerare Swissmedic dall’obbligo di presentarle determinate informazioni elencate al punto II.A del presente Allegato. Un tale esonero è concesso dalla FDA caso per caso.
1Per ottenere una valutazione dell’equivalenza di un’autorità, prima che Swissmedic inizi una valutazione, la FDA le presenta un fascicolo per la valutazione dell’equivalenza contenente i seguenti documenti: i. il rapporto finale di un audit svolto nel quadro del PIC/S o rapporti di valutazione forniti da una parte non contraente con cui gli Stati Uniti hanno concluso un accordo. Le informazioni fornite devono comprendere eventuali misure correttive e tutti i documenti citati dai revisori nel rapporto per quanto riguarda gli indicatori che Swissmedic ha identificato come essenziali ai fini della valutazione nella lista di controllo dell’audit e per quanto riguarda gli eventuali indicatori per i quali l’autorità è tenuta a proporre azioni correttive e preventive; ii. un questionario di Swissmedic sui conflitti di interesse compilato e firmato da un responsabile della FDA; iii. un totale di quattro rapporti di ispezione, compreso il rapporto delle ispezioni osservate da Swissmedic; iv. le procedure operative standard o una descrizione di come l’autorità redige i suoi rapporti di ispezione, compresi i rapporti d’ispezione di impianti esteri; v. le procedure operative standard relative alla formazione e alle qualifiche degli ispettori, compresi i documenti didattici e le valutazioni della competenza in corso per tutti gli ispettori che hanno svolto le ispezioni descritte nei rapporti forniti a Swissmedic a norma della cifra iii; vi. il suo censimento aggiornato degli impianti di fabbricazione situati nel suo territorio e di competenza dell’autorità, con indicazioni sul tipo di impianto di fabbricazione dei prodotti contemplati dal presente Accordo e, su richiesta, una tabella di Swissmedic compilata con indicazioni più precise sui tipi di centri di fabbricazione.
2Se del caso, le ispezioni osservate dallaFDA sono rappresentative delle diverse regioni.
3Durante una valutazione dell’equivalenza, Swissmedic può richiedere alla FDA informazioni aggiuntive o alternative o ulteriori chiarimenti.
4Swissmedic può esonerare la FDA dall’obbligo di presentarle determinate informazioni elencate al punto II.B del presente Allegato. Un tale esonero è concesso da Swissmedic caso per caso.
Un’autorità può rivalutare l’altra autorità per confermare il suo stato di competenze o nel caso in cui abbia decretato una sospensione o emesso una decisione negativa nei confronti dell’altra autorità. In caso di sospensione o di decisione negativa, l’entità della rivalutazione dipende dai motivi della sospensione o della decisione negativa.
Per mantenere il riconoscimento, l’autorità riconosciuta deve sempre soddisfare i criteri indicati nella sezione I del presente Allegato. Nel caso in cui un’autorità riconosciuta non sia stata sottoposta a rivalutazione PIC/S per un periodo di sei anni, l’autorità che l’ha riconosciuta ha il diritto di sottoporla ad audit.
Per maggiore chiarezza si precisa che le «valutazioni» ai fini del presente Accordo comprendono anche le rivalutazioni. ↩
In virtù dell’articolo 21 U.S.C. § 384e, la FDA ha la competenza di stipulare accordi per il riconoscimento delle ispezioni farmaceutiche condotte da autorità di regolamentazione straniere, basandosi anche su informazioni derivanti da tali ispezioni, qualora ritenga che tali autorità abbiano la competenza di condurre ispezioni conformi ai requisiti statunitensi. ↩
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