0.812.121.3•Protocollo inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all’ingrosso e l’utilizzazione dell’oppio
0.812.121.3Multilateral International Treaty8 mar 1963
Conchiuso a Nuova York il 23 giugno 1953
Approvato dall’Assemblea federale il 26 settembre 19562
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 27 novembre 1956
Entrato in vigore l’8 marzo 1963
(Stato 1° gennaio 2006)
Preambolo
Decise a proseguire i loro sforzi nella lotta contro la tossicomania ed il traffico degli stupefacenti e coscienti che solamente una stretta cooperazione tra tutti gli Stati può consentire il raggiungimento di questo fine comune,
avuto riguardo che, mediante strumenti internazionali, sono stati fatti sforzi intesi a realizzare un efficace sistema di controllo degli stupefacenti e mosse dal desiderio di rafforzare tale controllo sul piano nazionale ed internazionale,
considerando, tuttavia, che è indispensabile limitare al fabbisogno medico e scientifico, nonchè disciplinare la produzione delle materie prime dalle quali si ricavano droghe stupefacenti naturali, e constatando che i problemi più urgenti sono quelli concernenti il controllo della coltivazione del papavero e della produzione dell’oppio,
le Parti contraenti,
avendo deciso di conchiudere un Protocollo a tal fine,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Salvo contraria indicazione, espressa o desumibile dal contesto, si applicano alle disposizioni del presente Protocollo le definizioni seguenti.
S’intende:
per «Convenzione del 1925», la Convenzione internazionale concernente gli stupefacenti, conchiusa a Ginevra il 19 febbraio 19253ed emendata con il Protocollo dell’11 dicembre 19464;
per «Convenzione del 1931», la Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 13 luglio 19315ed emendata con il Protocollo dell’11 dicembre 1946;
per «comitato», il Comitato centrale permanente creato in virtù dell’articolo 19 della Convenzione del 1925;
per «Organo di controllo», l’Organo di controllo creato in virtù dell’articolo 5 della Convenzione del 1931;
per «Commissione» la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
per «Consiglio», il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
per «Segretario generale», il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
per «papavero», la pianta «Papaver somniferum L.», e ogni altra della specie «Papaver» che consenta la produzione dell’oppio;
per «paglia di papavero», tutte le parti del papavero (eccettuati i semi) dai quali, dopo la falciatura del papavero, possano essere ricavati stupefacenti;
per «oppio», il lattice rappreso del papavero, qualunque sia la sua forma, compresi l’oppio greggio, l’oppio medicinale e l’oppio preparato ed esclusi i preparati galenici;
per «produzione», la coltivazione del papavero al fine di ricavarne oppio;
per «riserve», la quantità complessiva d’oppio detenuta legittimamente nel territorio di uno Stato, escluse: 1) le qualità detenute dai farmacisti che vendono al minuto e dagli istituti o dalle persone competenti per il legittimo esercizio delle loro mansioni terapeutiche o scientifiche; 2) le quantità detenute dal Governo di detto Stato o poste sotto la sua vigilanza, destinate a scopi militari;
per «territorio», qualsiasi parte di uno Stato, considerata quale entità distinta agli effetti dell’applicazione del sistema dei certificati d’importazione e di autorizzazione dell’esportazione previsto dalla Convenzione del 1925;
per «esportazione» o «importazione», nella loro rispettiva accezione, il trasferimento materiale di oppio da uno Stato all’altro, oppure da un territorio all’altro del medesimo Stato.
Le Parti devono limitare l’utilizzazione dell’oppio al solo fabbisogno medico e scientifico.
Al fine di controllare la produzione, il commercio e l’utilizzazione dell’oppio:
Ogni parte che autorizza la coltivazione e l’utilizzazione del papavero per scopi diversi dalla produzione dell’oppio, sia che detta Parte consenta la produzione dell’oppio, sia che la vieti, s’impegna: a. ad emanare le leggi ed i regolamenti necessari per garantire: (i) che dal papavero coltivato per scopi diversi dalla produzione dell’oppio non venga ricavato oppio; (ii) che sia adeguatamente controllata la fabbricazione di prodotti stupefacenti ricavati dalla paglia del papavero; b. a comunicare al Segretario generale il testo di tutte le leggi e di tutti i regolamenti emanati a tal fine; e c. a comunicare annualmente al Comitato, alla data fissata da quest’ultimo, le statistiche concernenti le importazioni e le esportazioni della paglia del papavero, effettuate, per qualsiasi scopo, nel corso dell’anno precedente.
Al fine di limitare al fabbisogno medico e scientifico la quantità di oppio prodotto nel mondo:
Le Parti s’impegnano a limitare l’importazione e l’esportazione dell’oppio al solo fabbisogno medico e scientifico.
a. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 7, le Parti s’impegnano a consentire soltanto l’esportazione e l’importazione di oppio prodotto in uno qualsiasi degli Stati seguenti, che, al momento in cui si effettua l’importazione o l’esportazione considerata, sia Parte del presente Protocollo: Bulgaria, Grecia, India, Iran, Jugoslavia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; b. Le Parti s’impegnano a non consentire l’importazione di oppio proveniente da un qualsiasi Stato che non sia Parte del presente Protocollo.
Ferme restando le disposizioni della lettera a del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte può autorizzare, per il suo esclusivo consumo interno e senza superare il fabbisogno di un anno, l’importazione e l’esportazione tra i propri territori di oppio prodotto in uno di questi territori.
Le Parti devono applicare alle importazioni ed alle esportazioni d’oppio il sistema di certificati d’importazione e di permessi di esportazioni previsti dal Capo V della Convenzione del 1925, eccettuate le disposizioni dell’articolo 18. È tuttavia consentito ad una Parte di stabilire per le sue importazioni ed esportazioni d’oppio condizioni più restrittive di quelle disposte dal Capo V della Convenzione del 1925.
Analogamente a quanto previsto dalla Convenzione del 1931 per le «droghe», ciascuna Parte deve far pervenire al Comitato le valutazioni per l’anno successivo, concernenti ciascuno dei suoi territori e aventi per oggetto:
Quali valutazioni complessive per ogni Stato o territorio, s’intende la somma delle quantità indicate alle lettere a e b del paragrafo precedente, maggiorata della quantità necessaria per portare le riserve di cui alle lettere c e d dello stesso paragrafo al livello voluto, o diminuita della parte di dette riserve che superasse tale livello. Tuttavia, dev’essere tenuto conto di tali aumenti e di tali diminuzioni solo in quanto le Parti interessate abbiano fatto pervenire tempestivamente al Comitato le necessarie valutazioni.
Ciascuna Parte che autorizza la produzione dell’oppio, deve far pervenire annualmente al Comitato, per ciascuno dei suoi territori, una valutazione (in ettari) della superficie, calcolata nel modo più preciso possibile, sulla quale essa intende coltivare il papavero per ricavarne oppio, nonchè valutazioni approssimative, basate sul rendimento medio nel quinquennio precedente, della quantità d’oppio che ne sarà ricavata. Qualora la coltivazione a tal fine del papavero sia autorizzata in diverse regioni, questi dati devono essere forniti separatamente per ogni regione.
A ogni valutazione deve essere unita un’esposizione del metodo usato nell’allestimento della valutazione e nel calcolo delle varie quantità in essa indicate.
Le Parti possono fornire valutazioni supplementari, che diminuiscano o aumentino le valutazioni originarie; tali valutazioni supplementari, corredate con i motivi delle modifiche apportate, devono essere inviate senza indugio al Comitato. A tali valutazioni supplementari si applicano le disposizioni del presente articolo, eccettuate quelle della lettera b del paragrafo 4 e quelle del paragrafo 9.
Le valutazioni devono essere esaminate dall’Organo di controllo, il quale può chiedere ulteriori indicazioni e chiarimenti al fine di completare una valutazione o di acclarare indicazioni che vi figurino, e può modificare, con il consenso del Governo interessato, le valutazioni medesime.
Il Comitato deve richiedere per gli Stati e per i territori ai quali non si applica il presente Protocollo, valutazioni allestite in conformità alle disposizioni del presente Protocollo.
Qualora non pervengano al Comitato nel termine da esso fissato in conformità alla lettera b del paragrafo 4 del presente articolo le valutazioni concernenti uno Stato o un territorio, dette valutazioni devono essere allestite, per quanto possibile, dall’Organo di controllo.
I limiti delle valutazioni previste al paragrafo 1, comprese le valutazioni allestite dall’Organo di controllo in conformità al paragrafo 9 del presente articolo, non devono essere superati dalle Parti, in quanto esse non li abbiano, al caso, modificati mediante valutazioni supplementari.
Qualora risulti, dai dati concernenti le importazioni e le esportazioni forniti al Comitato ai sensi dell’articolo 9 del presente Protocollo o dell’articolo 22 della Convenzione del 1925, che la quantità d’oppio esportata a destinazione di uno Stato o territorio qualsiasi superi la somma complessiva delle valutazioni menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo concernenti detto Stato o territorio, maggiorata delle esportazioni accertate del medesimo, il Comitato deve darne comunicazione immediata a tutte le Parti. Queste non devono più autorizzare nell’anno in corso alcuna nuova esportazione a destinazione di detto Stato o territorio, tranne:
Dichiarazioni pubblicheQualora accerti che una Parte non ha attuato disposizioni del presente Protocollo e che la loro mancata attuazione ostacoli seriamente il controllo degli stupefacenti in un qualsiasi territorio di detta Parte, o in un qualsiasi territorio di un altro Stato, il Comitato può prendere le seguenti misure: a. Comunicazione pubblica Il Comitato può richiamare l’attenzione di tutte le Parti e del Consiglio sulla questione. b. Altre dichiarazioni pubbliche Qualora ritenga che le misure prese in virtù della lettera precedente non abbiano conseguito gli effetti voluti, il Comitato può pubblicare una dichiarazione la quale renda noto che una Parte ha violato gli obblighi da essa assunti a termini del presente Protocollo, o che uno Stato ha omesso di prendere le misure necessarie per impedire che la situazione in materia d’oppio in uno qualsiasi dei suoi territori rischi di compromettere l’efficace controllo degli stupefacenti in uno o più territori di altre Parti o Stati. In caso di dichiarazione pubblica, il Comitato deve pubblicare pure il punto di vista del Governo interessato, qualora questi lo richieda. 2.Raccomandazione di procedere a un bloccoQualora il Comitato accerti: a. in seguito all’esame delle valutazioni e delle statistiche fornite conformemente agli articoli 8 e 9, che una Parte è venuta meno in misura apprezzabile agli obblighi da essa assunti a termini del presente Protocollo, o che uno Stato ostacola seriamente l’efficace applicazione del presente Protocollo, o b. in base alle informazioni di cui dispone, che in un qualsiasi Stato o territorio si accumulano quantità eccessive di oppio, o che sussiste il pericolo che un qualsiasi Stato o territorio divenga centro di traffico illegale,
esso può raccomandare alle Parti di procedere al blocco dell’importazione dell’oppio proveniente dallo Stato o territorio interessato, oppure di procedere al blocco dell’esportazione dell’oppio a destinazione dello Stato o territorio interessato, oppure di procedere contemporaneamente al blocco dell’importazione e dell’esportazione, sia per un periodo determinato, sia fino a che la situazione concernente l’oppio nello Stato o territorio gli appaia soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare il caso avanti il Consiglio, in conformità alle disposizioni applicabili dall’articolo 24 della Convenzione del 1925. Blocco obbligatorioa. Dichiarazione ed importazione del blocco Fondandosi sugli accertamenti fatti ai sensi delle lettere a o b del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può prendere le seguenti misure: (i) Esso può rendere nota la sua intenzione di procedere al blocco dell’importazione dell’oppio proveniente dallo Stato o territorio interessato, oppure di procedere al blocco dell’esportazione dell’oppio a destinazione dello Stato o territorio interessato, oppure di procedere contemporaneamente al blocco dell’importazione e dell’esportazione dell’oppio; (ii) Qualora la dichiarazione prevista dal numero (i) della lettera a del presente paragrafo non consegua un miglioramento della situazione, il Comitato può procedere al blocco, a condizione che le misure meno rigorose previste dalle lettere a e b del paragrafo 1 del presente articolo non siano valse o appaiano insufficienti a migliorare la situazione lamentata. Il blocco può essere imposto sia per un periodo di tempo determinato, sia fino a che la situazione nello Stato o territorio interessato appaia al Comitato soddisfacente. Il Comitato deve notificare senza indugio la propria decisione allo Stato interessato e al Segretario generale. La decisione del Comitato ha carattere riservato e, salvo che non sia altrimenti disposto nel presente articolo, non deve essere resa pubblica prima che venga stabilita, conformemente al numero (i) della lettera c del paragrafo 3 del presente articolo, l’entrata in vigore del blocco. b. Appello (i) Uno Stato nei riguardi del quale sia stato deciso il blocco obbligatorio può, nel termine di trenta giorni dalla data in cui gli è stata notificata la decisione, comunicare in via riservata al Segretario generale che intende appellare avverso la medesima e indicare per iscritto, entro un ulteriore termine di trenta giorni, i motivi dell’appello; (ii) Il Segretario generale deve, allorchè sia entrato in vigore il presente Protocollo, chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia la nomina di una Commissione d’appello di tre membri e di due membri supplenti che, per la loro competenza e imparzialità e per la loro indipendenza, siano meritevoli della fiducia generale. Qualora il Presidente della Corte internazionale di giustizia informi il Segretario generale di non essere in grado di procedere alla nomina suddetta o non vi proceda nei due mesi successivi al ricevimento della domanda all’uopo indirizzatagli, la nomina è fatta dal Segretario generale. I membri della Commissione restano in carica cinque anni e possono essere rinominati. In conformità alle disposizioni che saranno prese dal Segretario generale, essi hanno diritto ad una indennità, soltanto per la durata delle sessioni della Commissione d’appello; (iii) La procedura descritta al numero (ii) della lettera b del presente paragrafo è applicabile anche alle nomine destinate a coprire i seggi vacanti nella Commissione d’appello; (iv) Il Segretario generale deve trasmettere al Comitato copie della notificazione scritta e dei motivi dell’appello di cui al numero (i) della lettera b del presente paragrafo, e disporre senza indugio la riunione della Commissione d’appello, perchè possa prendere conoscenza dell’appello e decidere su di esso. Egli deve inoltre prendere tutte le disposizioni utili, intese a facilitare il lavoro della Commissione d’appello, e fornire ai membri di questa copie della decisione del Comitato, delle comunicazioni di cui al numero (i) della lettera b del presente paragrafo, della risposta del Comitato, in quanto sia disponibile, e di tutti gli altri documenti pertinenti; (v) La Commissione d’appello stabilisce un proprio regolamento interno; (vi) Allo Stato appellante e al Comitato è consentito di fare dichiarazioni avanti la Commissione d’appello, prima che essa abbia preso una decisione; (vii) La Commissione d’appello può confermare, modificare o annullare la decisione del blocco presa dal Comitato. La decisione della Commissione d’appello è definitiva e obbligatoria e deve essere comunicata senza indugio al Segretario generale; (viii) Il Segretario generale deve comunicare la decisione della Commissione d’appello allo Stato appellante e al Comitato; (ix) Qualora lo Stato appellante ritiri il proprio appello, il Segretario generale deve notificare l’avvenuto ritiro alla Commissione d’appello e al Comitato. c. Attuazione del blocco (i) Il blocco imposto in virtù della lettera a del presente paragrafo deve entrare in vigore sessanta giorni dalla data della decisione del Comitato, salvo che l’appello non venga notificato nei modi stabiliti al numero (i) della lettera b del presente paragrafo. In tal caso, il blocco deve entrare in vigore trenta giorni dalla data dell’eventuale ritiro dell’appello o della decisione della Commissione d’appello, che confermi, totalmente o parzialmente, il blocco; (ii) Stabilita, in conformità alle disposizioni del numero (i) della lettera c del presente paragrafo, l’entrata in vigore del blocco, il Comitato notifica a tutte le Parti le condizioni del medesimo, alle quali esse devono conformarsi. 4.Garanzie proceduralia. Le decisioni del Comitato che si fondano sul presente articolo devono essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri. b. Lo Stato interessato prima che venga presa una decisione in virtù del presente articolo, ha il diritto di fare, attraverso il suo rappresentante, una dichiarazione avanti il Comitato. c. Pubblicando una decisione presa in virtù del presente articolo o qualsiasi comunicazione in rapporto col medesimo, il Comitato deve pubblicare parimente il punto di vista del Governo interessato, qualora questi lo richieda. Nel caso in cui la decisione del Comitato non sia stata presa all’unanimità, deve essere resa nota anche l’opinione della minoranza.
Il Comitato può prendere le misure previste dal presente capo, nei limiti del possibile, anche nei confronti di Stati che non sono Parti del presente Protocollo, nonchè dei territori ai quali il presente Protocollo non è applicabile in virtù dell’articolo 20.
Le Parti s’impegnano a prendere tutte le misure legislative, regolamentari o amministrative idonee ad attuare integralmente le disposizioni del presente Protocollo.
Il presente Protocollo, del quale fanno parimente fede il testo cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, sarà aperto fino al 31 dicembre 1953 alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di tutti gli Stati non membri, invitati, conformemente alle istruzioni impartite dal Consiglio, a partecipare ai lavori della Conferenza che ha elaborato il presente Protocollo, nonchè a quella di tutti gli altri Stati ai quali il Segretario generale, su richiesta del Consiglio, abbia fatto pervenire un esemplare del presente Protocollo.
Il presente Protocollo deve essere sottoposto a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione devono essere depositati presso il Segretario generale.
Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di tutti gli Stati non membri designati dall’articolo 16, nonchè di tutti gli altri Stati ai quali il Segretario generale, su richiesta del Consiglio, abbia fatto pervenire un esemplare del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario generale.
Il presente Protocollo si applica a tutti i territori non autonomi, sottoposti ad amministrazione fiduciaria, ai territori coloniali e agli altri territori non metropolitani rappresentati da una Parte nelle relazioni internazionali, salvo i casi in cui il consenso preventivo d’un territorio non metropolitano sia necessario in virtù della costituzione della Parte o del territorio non metropolitano, oppure in virtù di consuetudine. In tali casi, la Parte deve sforzarsi di ottenere, nel più breve termine possibile, il necessario consenso del territorio non metropolitano, e, conseguitolo, deve notificarlo al Segretario generale. Il presente Protocollo si applica al territorio o ai territori designati in detta notificazione, dalla data in cui essa è stata ricevuta dal Segretario generale. Nei casi in cui non sia necessario il consenso preventivo del territorio non metropolitano, la Parte interessata deve, al momento della firma o della ratificazione del presente Protocollo o a quello della sua adesione al medesimo, dichiarare a quali territori non metropolitani si applichi il presente Protocollo.
Il presente Protocollo cessa d’aver vigore qualora, in seguito a denunce notificate ai sensi dell’articolo 23, l’elenco delle Parti non sia più conforme alle condizioni previste dall’articolo 21.
Salvo quanto è espressamente previsto dall’articolo 19 per le dichiarazioni ammesse da detto articolo e nella misura consentita dall’articolo 20 per quel che riguarda l’applicazione territoriale, le Parti non possono formulare alcuna riserva concernente una disposizione qualsiasi del presente Protocollo.
Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Stati di cui agli articoli 16 e 18:
Il presente Protocollo, il cui testo cinese, francese, inglese, spagnuolo e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Questi ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli altri Stati di cui agli articoli 16 e 18 del Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, il presente Protocollo in un unico esemplare.Fatto a Nuova York, il ventitrè giugno millenovecentocinquantatrè.(Seguono le firme)
La Svizzera rimane vincolata dalle disposizioni del Protocollo verso lo Stato seguente, il quale non ha aderito alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS0.812.121.0 , art. 44 n. 1 lett. i):Repubblica Centrafricana
I. La Conferenza
Considerando essenziale che il protocollo, firmato oggi, sulla limitazione e il disciplinamento della coltivazione del papavero e della produzione, del commercio internazionale, del commercio all’ingresso e dell’utilizzazione dell’oppio, sia posto in vigore il più rapidamente possibile nonchè adottato e applicato dal maggior numero di Stati,
Prega il Consiglio economico e sociale e il Segretario generale dell’ONU di non risparmiare gli sforzi affinchè:
II. La Conferenza
Dichiara che le locuzioni «sostanze stupefacenti», «stupefacenti», «alcaloidi stupefacenti», ed altre analoghe, usate nel Protocollo, significano «droghe» derivate dall’oppio, e, come tali, ricadono sotto le disposizioni della Convenzione del 1931.
III. La Conferenza
Dichiara che il verbo inglese «to cultivate», ricorrente nel testo del Protocollo, va interpretato come comprensivo dell’accezione di «to grow», e che tutti i derivati del primo vanno interpretati come comprensivi delle accezione dei corrispondenti derivati del secondo.
IV. La Conferenza
Richiamandosi all’articolo 4 del Protocollo,
dichiara essere inteso che le misure di controllo enunciate nel detto articolo non s’applicano ai papaveri coltivati a scopi ornamentali.
V. La Conferenza
Richiamandosi al paragrafo 5 dell’articolo 7 del Protocollo, in quanto concerne l’esportazione condizionata dell’oppio sequestrato,
VI. La Conferenza
Richiamandosi alla definizione dell’oppio, data nel capo I del Protocollo, esclude i preparati galenici ottenuti partendo dall’oppio, come le tinture d’oppio, il laudano, la polvere di Dover e l’elixir paregorico,
dichiara essere inteso che le Parti al Protocollo devono, giusta l’articolo 9, fornire delle statistiche sulle quantità d’oppio utilizzate nell’approntamento di preparati galenici, compresi tra i preparati oppiacei di cui al punto iii) dell’articolo 9, 1, a del Protocollo.
VII. La Conferenza
Dichiara che la parola «anno» deve sempre essere intesa, nel Protocollo, come «il periodo di dodici mesi tra il 1ogennaio e il 31 dicembre».
VIII. La Conferenza
Considerato che il controllo internazionale della produzione e del commercio dell’oppio basato sulle statistiche fornite dalle Parti al Protocollo, risulta essere un elemento imprescindibile della limitazione e del disciplinamento previsti nel testo,
dichiara che il Comitato centrale permanente, cui, in virtù degli articoli 8 e 9 del Protocollo, incombe di prescrivere i moduli di compilazione e valutazione statistica, è, per ciò stesso, legittimato ad esigere che le valutazioni e le statistiche fornite indichino il grado d’idratazione dell’oppio oggetto di dette valutazioni o statistiche.
IX. La Conferenza
Richiamandosi alle disposizioni dell’articolo 11 del Protocollo, concernenti i sopralluoghi ad opera del Comitato centrale permanente,
dichiara essere inteso che il Comitato non provocherà nessuna indagine in luogo salvo che ciò appaia necessario per accertare, in un Paese o Territorio dato, come venga applicato un disposto importante del Protocollo, oppure per chiarire una situazione, in tema di oppio, la quale dia adito a gravi dubbi.
X. La Conferenza
Ricordando che, giusta i termini della Convenzione sull’oppio, conchiusa all’Aia il 1912, dell’Accordo ginevrino sull’oppio, del 1925, e dell’Accordo sull’oppio, stipulato in Bangkok nel 1931 – i due ultimi atti nel testo emendato dal Protocollo dell’11 dicembre 19467–, le Parti si sono obbligate a giugulare la fabbricazione, il commercio interno e l’impiego dell’oppio preparato, nonchè l’abitudine di fumarlo,
dichiara che nulla, nel Protocollo, segnatamente non l’inclusione dell’oppio preparato entro la definizione dell’oppio, nè l’inserimento, nell’articolo 19, delle misure transitorie, può essere interpretato come modificazione dell’obbligo degli Stati interessati, di sopprimere, definitivamente e completamente, nel più breve termine, l’impiego di oppio preparato e l’abitudine di fumarlo.
XI. La Conferenza
Richiamandosi alle misure transitorie dell’articolo 19 del Protocollo, concernenti l’uso dell’oppio per bisogni quasi medici,
dichiara che per l’applicazione del Protocollo, l’espressione «l’impiego d’oppio per usi quasi medici» significa l’uso di oppio, senza assistenza medica, inteso a togliere un dolore diverso da quello provocato dalla stessa oppiomania, o da qualsiasi altra forma di tossicomania, eccettuati:
XII. La Conferenza
Richiamandosi alle misure transitorie dell’articolo 19 del Protocollo, concernenti l’uso dell’oppio per bisogni quasi medici,
nonostante il termine massimo recato nell’articolo per l’abolizione dell’impiego quasi medicale dell’oppio,
1. invita istantemente le Parti, con dichiarazione giusta l’articolo 19, ad abolire al più presto l’uso dell’oppio per detti scopi e
2. dichiara che nessun disposto dell’articolo 19 va considerato come autorizzante un’attuazione delle restrizioni già imposte, per questo rispetto, da dette Parti.
XIII. La Conferenza
Richiamandosi alle misure transitorie dell’articolo 19 del Protocollo, concernente l’uso dell’oppio per bisogni quasi medici,
dichiara che le riserve d’oppio possedute dai dettaglianti autorizzati a vendere quello fornito dai servizi ufficiali competenti affinchè sia impiegato per bisogni quasi medici, giusta le norme e i regolamenti vigenti in materia, non saranno considerate come parti delle «riserve» definite nell’articolo 1 del Protocollo.
XIV. La Conferenza
Ricordando che i codici-modello per l’applicazione delle Convenzioni del 1925 e del 1931 (documenti ONU C.774.M.365.1932.XI) sono risultati preziosi per buon numero di Governi, avendo fornito loro le direttive per elaborare delle misure legislative ed amministrative idonee ad assicurare l’applicazione delle Convenzione sui loro territori,
1. raccomanda che un simile codice sia compilato e distribuito ai Governi e prega questi ultimi di attenervisi il più strettamente possibile nell’allestire le misure legislative ed amministrative d’applicazione del Protocollo nei loro territori,
2. invita il Consiglio economico e sociale a chiedere alla Commissione degli stupefacenti di preparare detto codice.
XV. La Conferenza
Ricordando che il Consiglio economico e sociale, su raccomandazione della Commissione degli stupefacenti, ha convenuto che, ai fini del Protocollo, solo i Paesi che hanno esportato oppio nel 1950 devono essere autorizzati ad esportarne ancora,
Considerando necessario di limitare il numero dei Paesi che producono oppio per esportazione, nell’intento di contenere così la produzione,
Avendo, conseguentemente, deciso di adottare la norma della limitazione dei Paesi produttori e di attuarla nel Protocollo restringendo a Bulgaria, Grecia, India, Iran, Turchia, URSS e Jugoslavia, il diritto d’esportare l’oppio, purchè divengano parte al Protocollo.
Reputando che il commercio internazionale dell’oppio non dovrebbe essere ostacolato più di quanto l’esiga l’effettiva limitazione della sua produzione,
raccomanda alle Parti di prendere ogni utile disposizione per prevenire le pratiche commerciali restrittive (come calmiere, attribuzione o delimitazione dei mercati, discriminazione dei prezzi) che incepperebbero il normale commercio internazionale dell’oppio d’uso medico o scientifico, a condizioni e prezzi equi e ragionevoli, e, nel caso in cui s’istituisse un organo o ufficio intergovernativo competente in materia, di ricorrere ad esso per ogni questione attente a dette pratiche restrittive.
XVI. La Conferenza
Pur ricordando che, in tema di commercio internazionale dell’oppio, è necessario, per lottare contro il traffico illecito e proteggere l’umanità dalla tossicomania, di limitare la libertà d’azione degli Stati,
dichiara tuttavia che le restrizioni al commercio internazionale dell’oppio, annunciate nel Protocollo, non vanno considerate un precedente per ulteriori restrizioni alla libertà dei commerci internazionali.
XVII. La Conferenza
Considerate le funzioni esercitate e le responsabilità assunte dall’ONU nel controllo internazionale degli stupefacenti e
opinando che le disposizioni date nel Protocollo ricadono nell’ambito dell’ONU,
1. invita il Consiglio economico e sociale a raccomandare all’Assemblea generale: (i) d’approvare l’assunzione delle funzioni e responsabilità attribuite dal Protocollo ad organi dell’ONU e (ii) d’inserire il Protocollo tra gli strumenti internazionali concernenti il controllo degli stupefacenti, nell’intento di assegnare alle Parti, che non siano membri dell’ONU giusta la risoluzione 455 (V) dell’Assemblea generale, una giusta parte delle spese assunte dall’ONU come cagionate dall’attuazione delle disposizione di detti strumenti e
2. invita il Consiglio economico e sociale a proporre di mettere questa questione nell’ordine del giorno provvisorio dell’ottava sessione dell’Assemblea generale.
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 1963 1147 ↩
RS 0.812.121.4 ↩
RS 0.812.121.21 ↩
RS 0.812.121.5 ↩
Nota della Segreteria generale: Per la disposizione tipografica del testo firmato del Protocollo, che è quella qui riprodotta, l’espressione «a condizione» sembra valere unicamente per la lettera b; in realtà essa vale per ambedue le lettere, a e b. ↩
CS 12 , 508 (B X E). ↩
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"title": "Protokoll vom 23. Juni 1953 zur Beschränkung und Regelung des Mohnanbaus, der Erzeugung und Verwendung von Opium sowie des internationalen Handels und des Grosshandels damit",
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"title": "Protocole du 23 juin 1953 visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium",
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"title": "Protocollo del 23 giugno 1953 inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'utilizzazione dell'oppio",
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