0.812.122.1•Convenzione contro il doping
0.812.122.1Multilateral International Treaty1 gen 1993
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.812.122.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1238_1238_1238",
"documentDate": "1989-11-16",
"inForceSince": "1993-01-01"
},
"content": {
"number": "0.812.122.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1238_1238_1238",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.812.122.1",
"hash": "a364045bddc004ee7ba32c2307f39c3fc2215f28b6ba30640c9cd2744897e995",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.812.122.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:52.289Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1238_1238_1238/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-1238_1238_1238-20260101-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1238_1238_1238",
"documentDate": "1989-11-16",
"inForceSince": "1993-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 16. November 1989 gegen Doping (mit Anhang) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1238_1238_1238/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-1238_1238_1238-20260101-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1238_1238_1238/20260101/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage (avec annexe) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1238_1238_1238/20260101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-1238_1238_1238-20260101-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1238_1238_1238/20260101/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 16 novembre 1989 contro il doping (con all.) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1238_1238_1238/20260101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-1238_1238_1238-20260101-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1238_1238_1238/20260101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/1238_1238_1238/20260101/it/xml"
}
}Conclusa a Strasburgo il 16 novembre 1989
Approvata dall’Assemblea federale il 22 settembre 19921
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 5 novembre 1992
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1993
(Stato 1° gennaio 2026)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, gli altri Stati Parte della Convenzione culturale europea2come pure gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;
considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale;
consapevoli dell’importanza del ruolo dello sport nella tutela della salute, nell’educazione morale e fisica e nel promovimento della mutua comprensione internazionale;
preoccupati dall’impiego viepiù diffuso di prodotti e di metodi di doping tra gli sportivi in ogni tipo di sport e dalle sue conseguenze per la salute degli sportivi e per il futuro dello sport;
attenti alle minacce che tale problema fa gravare sui principi etici e sui valori educativi promossi dalla Carta olimpica, la Carta internazionale dello sport e dell’educazione fisica dell’UNESCO e dalla Risoluzione (76) 41 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa nota come «Carta europea dello sport per tutti»;
considerati i regolamenti, le politiche e le dichiarazioni adottate dalle organizzazioni sportive internazionali nell’ambito della lotta contro il doping;
coscienti delle responsabilità complementari che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive volontarie hanno nell’ambito della lotta contro il doping nello sport e, in particolare, nel garantire un corretto e leale svolgimento delle manifestazioni sportive come pure della tutela della salute di coloro che vi partecipano;
riconoscendo che detti poteri e organizzazioni devono collaborare a tutti i livelli;
ricordando le risoluzioni sul doping adottate dalla Conferenza dei ministri europei responsabili dello sport ed in particolare la Risoluzione n. 1 adottata alla 6aConferenza a Reykjavik nel 1989;
ricordando che il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha già adottato la Risoluzione (67) 12 sul doping degli atleti, la raccomandazione n. R (79) 8 concernente il doping nello sport, la raccomandazione n. R (84) 19 relativa alla Carta europea contro il doping nello sport e la raccomandazione n. R (88) 12 concernente l’istituzione di controlli antidoping senza preavviso al di fuori delle competizioni;
ricordando la Raccomandazione n. 5 sul doping adottata dalla 2aConferenza internazionale dei ministri e alti funzionari responsabili dell’educazione fisica e dello sport, organizzata dall’UNESCO a Mosca (1988);
decisi, tuttavia, a proseguire e a rafforzare la loro cooperazione nell’intento di ridurre e, in seguito, eliminare il doping nello sport tenendo conto dei valori etici e delle misure pratiche previste da questi strumenti,
hanno convenuto quanto segue:
Nell’intento di ridurre e, in seguito, eliminare la pratica del doping nello sport, le Parti s’impegnano ad adottare, entro i limiti dello loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
(1). Ai fini della presente Convenzione:
(2). Fin tanto che una lista delle classi farmacologiche vietate di agenti dopanti e di metodi di doping non sarà stata approvata dal gruppo permanente di vigilanza giusta l’articolo 11 capoverso 1 lettera b, la lista di referenza figurante nell’allegato alla presente Convenzione è applicabile.
(1). Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e degli altri organi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport. (2). Esse provvedono all’applicazione pratica della presente Convenzione e, in particolare, a soddisfare le esigenze dell’articolo 7 affidando, se del caso, l’esecuzione di alcune disposizioni della Convenzione ad un’autorità sportiva del governo o ad una non governativa designata a tal fine, oppure ad un’organizzazione sportiva.
(1). Le parti adottano, a seconda dei casi, una legislazione, regolamenti o misure amministrative atte a ridurre la disponibilità (e segnatamente disposizioni destinate a controllare la circolazione, la detenzione, l’importazione, la distribuzione e la vendita) come pure l’impiego nello sport di agenti e metodi dopanti proibiti e, in particolare, di steroidi anabolizzanti.
(2). A tal fine le Parti o, se del caso, le organizzazioni non governative competenti subordinano i criteri per la fornitura di sovvenzioni pubbliche alle organizzazioni sportive all’applicazione effettiva, da parte di queste ultime, delle norme antidoping.
(3). Inoltre, le Parti:
(4). Le Parti si riservano il diritto di adottare regolamenti antidoping e di organizzare controlli antidoping di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità, sempre che siano compatibili con i pertinenti principi della presente Convenzione.
(1). Ogni Parte s’impegna:
(2). Questi laboratori sono incoraggiati a:
a) prendere le misure adeguate per ingaggiare e conservare, formare e riqualificare professionalmente personale specializzato;
b) intraprendere appropriati programmi di ricerca e di sviluppo sugli agenti dopanti e sui metodi impiegati o presumibilmente utilizzati a fini di doping nello sport, come pure negli ambiti della biochimica e della farmacologia analitica, per perseguire una migliore comprensione delle conseguenze delle differenti sostanze sull’organismo umano e dei loro effetti sulle prestazioni sportive;
c) pubblicare e diffondere rapidamente i nuovi dati risultanti dalle loro ricerche.
(1). Le Parti s’impegnano ad elaborare e applicare, eventualmente collaborando con le organizzazioni sportive interessate e con i mass media, programmi educativi e campagne d’informazione che evidenzino i pericoli per la salute inerenti al doping e il conseguente oltraggio ai valori etici dello sport. Questi programmi e campagne d’informazione sono destinati sia ai giovani negli istituti scolastici e nelle società sportive e ai loro genitori, sia agli atleti adulti, ai responsabili e direttori sportivi e agli allenatori. Per le persone che lavorano in ambito medico, tali programmi educativi sottolineano l’importanza del rispetto della deontologia medica.
(2)Le Parti s’impegnano ad incoraggiare e promuovere, in stretta collaborazione con le organizzazioni sportive regionali, nazionali e internazionali interessate, ricerche relative all’elaborazione di programmi d’allenamento fisiologico e psicologico poggianti su criteri scientifici tutelanti l’integrità della persona umana.
(1)Le Parti s’impegnano ad incoraggiare le loro organizzazioni sportive e, mediante queste, le organizzazioni sportive internazionali, ad elaborare e applicare tutte le misure appropriate di loro competenza per lottare contro il doping nello sport.
(2)A tal fine incoraggiano le loro organizzazioni sportive a chiarire e armonizzare i loro diritti, obblighi e rispettivi doveri, in particolare mediante l’armonizzazione:
ii) le persone sospettate hanno diritto ad un processo equo e ad essere assistite o rappresentate,
iii) devono esservi disposizioni chiare ed applicabili praticamente che permettano di fare appello contro ogni sentenza;
e) delle loro procedure d’applicazione di sanzioni effettive ai responsabili, medici, veterinari, allenatori, fisioterapisti e altri responsabili o complici di infrazioni ai regolamenti antidoping da parte degli sportivi;
f) delle loro procedure di riconoscimento reciproco delle sospensioni e di altre sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive nello stesso o in un altro Paese.
(3). Inoltre, le Parti incoraggiano le loro organizzazioni sportive a:
a) istituire, in quantità sufficiente per assicurarne l’efficacia, controlli antidoping non solo durante le competizioni, ma anche senza preavviso in ogni momento appropriato al di fuori delle competizioni. Tali controlli dovranno essere effettuati in modo uguale per tutti gli sportivi e dovranno comprendere test applicati e ripetuti su sportivi scelti, eventualmente, a caso;
b) concludere, con le organizzazioni sportive di altri Paesi, accordi che permettano di sottoporre uno sportivo che si allena in uno di questi Paesi a test praticati da un ente di controllo antidoping abilitato di quel Paese;
c) chiarire e armonizzare i regolamenti che concernono l’ammissione alle gare sportive e che includono i criteri antidoping;
d) incoraggiare gli sportivi a partecipare attivamente alla lotta contro il doping promossa dalle organizzazioni sportive internazionali;
e) utilizzare completamente ed efficacemente gli equipaggiamenti messi a loro disposizione per l’analisi antidoping nei laboratori menzionati all’articolo 5, sia durante che al di fuori delle competizioni sportive;
f) ricercare metodi scientifici di allenamento ed elaborare linee direttrici destinate a tutelare gli sportivi di ogni età e adatte ad ogni sport.
(1). Le Parti agiscono in stretta collaborazione negli ambiti soggetti alla presente Convenzione e promuovono un’analoga cooperazione tra le loro organizzazioni sportive.
(2). Le Parti s’impegnano a:
(3). Le Parti che dispongono di laboratori creati o funzionanti conformemente ai criteri definiti all’articolo 5, s’impegnano ad aiutare le altre Parti ad acquisire l’esperienza, la competenza e i procedimenti tecnici necessari per creare i loro propri laboratori.
Ogni Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, tutte le informazioni pertinenti relative alle misure legislative o di altra natura che avrà preso nell’intento di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.
(1). Ai fini della presente Convenzione è costituito un gruppo permanente di vigilanza. (2). Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al gruppo permanente di vigilanza da uno o più delegati. Ogni Parte ha diritto ad un voto. (3). Ogni Stato menzionato all’articolo 14 capoverso 1 che non è Parte alla presente Convenzione può farsi rappresentare al gruppo permanente di vigilanza da un osservatore. (4). Il gruppo può, all’unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa che non è Parte alla Convenzione e qualsiasi organizzazione sportiva o professionale interessata a farsi rappresentare da un osservatore a una o più delle sue riunioni. (5). Il gruppo è convocato dal Segretario Generale. Tiene la sua prima riunione quanto prima e, in ogni caso, entro un anno a partire dall’entrata in vigore della Convenzione. In seguito, si riunisce ogni qual volta ciò sia necessario, su iniziativa del Segretario generale o di una Parte. (6). La maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per la tenuta di una seduta del gruppo. (7). Il gruppo tiene le sue sedute a porte chiuse. (8). Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il gruppo stabilisce il suo regolamento interno e lo adotta mettendolo ai voti.
(1). Il gruppo permanente di vigilanza è incaricato di sorvegliare l’applicazione della presente Convenzione. Può in particolare:
(2). Per l’adempimento del suo compito il gruppo permanente di vigilanza può, di propria iniziativa, prevedere riunioni di commissioni peritali.
Dopo ogni sua riunione il gruppo permanente di vigilanza trasmette al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione.
(1). Emendamenti ad articoli della presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa o dal gruppo permanente di vigilanza. (2). Ogni proposta d’emendamento è comunicata dal Segretario generale del Consiglio d’Europa agli Stati menzionati all’articolo 14 e ad ogni Stato che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione giusta le disposizioni dell’articolo 16. (3). Ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comunicato al gruppo permanente di vigilanza almeno due mesi prima della riunione in cui l’emendamento deve essere esaminato. Se del caso, il gruppo permanente sottopone al Comitato dei ministri il suo parere concernente l’emendamento proposto dopo aver consultato le competenti organizzazioni sportive. (4). Il comitato dei ministri esamina l’emendamento proposto come pure i pareri del gruppo di vigilanza e può adottare l’emendamento. (5). Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri giusta il capoverso 4 del presente articolo è trasmesso alle Parti per approvazione. (6). Ogni emendamento adottato giusta il capoverso 4 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno dichiarato al Segretario Generale di accettare l’emendamento.
( 1) La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea e degli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, i quali possono esprimere il loro accordo ad essere vincolati mediante:
(2) Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
(1) La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data in cui cinque Stati, di cui almeno quattro membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro accordo ad essere vincolati dalla Convenzione giusta le disposizioni dell’articolo 14.
(2) Per ogni Stato firmatario che esprimerà ulteriormente il proprio accordo ad essere vincolato dalla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.
(1) Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, dopo aver consultato le Parti, potrà invitare ogni Stato non membro ad aderire alla Convenzione, mediante una decisione presa a maggioranza prevista dall’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa3e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che dispongono di un seggio nel Comitato.
(2) Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
(1) Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la Convenzione.
(2) In qualsiasi momento ulteriore, ogni Stato può, mediante dichiarazione all’attenzione del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. Per questo territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data di ricezione di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
(3) Qualsiasi dichiarazione formulata in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notifica all’attenzione del Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
(1) Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica all’attenzione del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
(2) La denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica alle Parti e agli altri Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea, agli Stati che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato che vi ha aderito o che è stato invitato ad aderire:
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989 in francese e in inglese, i due testi fanno ugualmente stato, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa trasmetterà una copia, certificata conforme, ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 15 novembre | 2004 | 1° gennaio | 2005 |
| Andorra | 19 settembre | 2006 | 1° novembre | 2006 |
| Armenia | 23 marzo | 2004 | 1° maggio | 2004 |
| Australia | 5 ottobre | 1994 A | 1° dicembre | 1994 |
| Austria | 10 luglio | 1991 | 1° settembre | 1991 |
| Azerbaigian | 4 novembre | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Belarus | 15 marzo | 2006 | 1° maggio | 2006 |
| Belgio | 30 novembre | 2001 | 1° gennaio | 2002 |
| Bosnia e Erzegovina | 29 dicembre | 1994 A | 1° febbraio | 1995 |
| Bulgaria | 1° giugno | 1992 | 1° agosto | 1992 |
| Canada | 6 marzo | 1996 F | 1° maggio | 1996 |
| Ceca, Repubblica | 28 aprile | 1995 F | 1° giugno | 1995 |
| Cipro | 2 febbraio | 1994 | 1° aprile | 1994 |
| Croazia | 27 gennaio | 1993 A | 1° marzo | 1993 |
| Danimarca*a | 16 novembre | 1989 F | 1° marzo | 1990 |
| Estonia | 20 novembre | 1997 | 1° gennaio | 1998 |
| Finlandia | 26 aprile | 1990 | 1° giugno | 1990 |
| Francia* | 21 gennaio | 1991 | 1° marzo | 1991 |
| Dipartimenti europei e d’oltremare e territori d’oltremare* | 21 gennaio | 1991 | 1° marzo | 1991 |
| Georgia | 22 maggio | 2003 | 1° luglio | 0200 |
| Germania | 28 aprile | 1994 | 1° giugno | 1994 |
| Grecia | 6 marzo | 1996 | 1° maggio | 1996 |
| Irlanda | 29 gennaio | 2003 | 1° marzo | 2003 |
| Islanda | 25 marzo | 1991 F | 1° maggio | 1991 |
| Italia | 12 febbraio | 1996 | 1° aprile | 1996 |
| Lettonia | 23 gennaio | 1997 | 1° marzo | 1997 |
| Liechtenstein | 22 maggio | 2000 | 1° luglio | 2000 |
| Lituania | 17 maggio | 1996 | 1° luglio | 1996 |
| Lussemburgo | 21 giugno | 1996 | 1° agosto | 1996 |
| Macedonia del Nord | 30 marzo | 1994 A | 1° maggio | 1994 |
| Malta | 3 novembre | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
| Marocco | 19 giugno | 2013 A | 1° ottobre | 2013 |
| Moldova* | 27 gennaio | 2009 | 1° marzo | 2009 |
| Monaco | 28 novembre | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Montenegro | 6 giugno | 2006 S | 6 giugno | 2006 |
| Norvegia | 16 novembre | 1989 F | 1° marzo | 1990 |
| Paesi Bassi*b | 1° gennaio | 1000 | 1° gennaio | 1000 |
| Curaçao | 1° gennaio | 2009 | 1° gennaio | 2009 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 1° gennaio | 2009 | 1° gennaio | 2009 |
| Sint Maarten | 1° gennaio | 2009 | 1° gennaio | 2009 |
| Polonia | 7 settembre | 1990 | 1° novembre | 1990 |
| Portogallo | 17 marzo | 1994 | 1° maggio | 1994 |
| Regno Unito* | 16 novembre | 1989 F | 1° marzo | 1990 |
| Isola di Man | 1° ottobre | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
| Romania | 7 dicembre | 1998 | 1° febbraio | 1999 |
| Russia | 12 febbraio | 1991 A | 1° aprile | 1991 |
| San Marino | 31 gennaio | 1990 | 1° marzo | 1990 |
| Serbia | 28 febbraio | 2001 A | 1° aprile | 2001 |
| Slovacchia | 6 maggio | 1993 F | 1° luglio | 1993 |
| Slovenia | 2 luglio | 1992 A | 1° settembre | 1992 |
| Spagna | 20 maggio | 1992 | 1° luglio | 1992 |
| Svezia | 29 giugno | 1990 | 1° agosto | 1990 |
| Svizzera | 5 novembre | 1992 | 1° gennaio | 1993 |
| Tunisia | 26 febbraio | 2004 A | 1° aprile | 2004 |
| Turchia | 22 novembre | 1993 | 1° gennaio | 1994 |
| Ucraina | 29 novembre | 2001 | 1° gennaio | 2002 |
| Ungheria | 29 gennaio | 1990 F | 1° marzo | 1990 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Non si applica alle isole Färoer né alla Groenlandia. b Per il Regno in Europa. |