Protocollo alla Convenzione concernente l’elaborazione d’una Farmacopea europea

0.812.211Multilateral International Treaty1 nov 1992

Concluso a Strasburgo il 16 novembre 1989

Firmato dalla Svizzera il 16 novembre 19891

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1992

(Stato 14  aprile 2020)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa,

partecipanti alla Convenzione del 22 luglio 19642concernente l’elaborazione d’una Farmacopea europea, elaborata nell’ambito dell’Accordo parziale del Consiglio d’Europa in campo sociale e della sanità pubblica, di seguito detta «Convenzione»,

vista la Convenzione e segnatamente le disposizioni del suo articolo 1;

considerato che la Comunità economica europea ha approvato una regolamentazione, segnatamente sotto forma di direttive, applicabile alle materie oggetto della Convenzione e che essa è competente in questo campo;

considerato che per applicare l’articolo 1 della Convenzione è necessario che la Comunità economica europea possa partecipare alla stessa;

considerato che a tal fine occorre modificare alcune disposizioni della Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Agli articoli 3 e 5 paragrafo 1 della Convenzione, le parole «delegazioni nazionali» sono sostituite dal termine «delegazioni».

Art. 2

Il paragrafo 3 dell’articolo 5 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

«3. La Commissione, a voto segreto, elegge dai propri membri un Presidente con la maggioranza dei due terzi dei voti delle delegazioni. Il mandato presidenziale e le condizioni del suo rinnovo sono disciplinati nel regolamento interno della Commissione. Durante il suo mandato, il Presidente non potrà essere membro di una delegazione.»

Art. 3

L’articolo 7 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

«1.  Ogni delegazione nazionale disporrà di un voto.

In tutte le 2. materie tecniche, fra le quali va incluso l’ordine di preparazione delle monografie giusta l’articolo 6, la Commissione deciderà all’unanimità dei votanti e con la maggioranza delle delegazioni nazionali che hanno diritto a un seggio nella Commissione.

Tutte le 3. altre decisioni della Commissione saranno prese con la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Per queste decisioni, a partire dall’entrata in vigore della Convenzione per la Comunità economica europea, la delegazione della Comunità parteciperà al voto al posto delle delegazioni dei suoi Stati membri e disporrà di un numero di voti uguale a quello delle delegazioni dei suoi Stati membri.

Ciò nonostante, se una Parte contraente detiene da sola la maggioranza richiesta, le Parti contraenti si impegneranno a rinegoziare le modalità di voto al più presto cinque anni dopo l’entrata in vigore del protocollo, nel caso in cui una di esse presenti la domanda presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.»

Art. 4

L’articolo 10 della Convenzione è completato da un paragrafo 3 del seguente tenore:

«3.  Le modalità concernenti un’eventuale partecipazione finanziaria della Comunità economica europea saranno determinate mediante accordo tra le Parti contraenti.»

Art. 5
  1. All’articolo 12 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 3 del seguente tenore:

«3.  La Comunità economica europea potrà aderire alla presente Convenzione.» 2. Il precedente paragrafo 3 dell’articolo 12 della convenzione diventa il nuovo paragrafo 4 dello stesso articolo.

Art. 6

All’articolo 13 della Convenzione è aggiunto un nuovo paragrafo 4 del seguente tenore:

«4.  I paragrafi 1, 2 e 3 si applicherannomutatis mutandis alla Comunità economica europea.»

Art. 7
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito e possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
    1. firma senza riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione; o
    2. firma con riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
  2. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione o depositare il suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione se non è già o non diventa simultaneamente Parte alla convenzione.
  3. Gli Stati che non sono membri del Consiglio d’Europa e hanno aderito alla Convenzione possono aderire anche al presente Protocollo.
  4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 8

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza del periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

Art. 9

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati contraenti della Convenzione e alla Comunità economica europea:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  3. ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente al suo articolo 8;
  4. ogni altra azione, notificazione o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 1989, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare da depositare negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati contraenti della Convenzione e alla Comunità economica europea.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Firma senza riserva di ratifica (Fi)
Entrata in vigore
Austria22 agosto19911° novembre1992
Belgio4 aprile19911° novembre1992
Bosnia e Erzegovina29 dicembre1994 A30 marzo1995
Bulgaria22 settembre2004 A23 dicembre2004
Ceca, Repubblica19 marzo1998 A20 giugno1998
Cipro10 dicembre19911° novembre1992
Croazia14 settembre1994 A15 dicembre1994
Danimarca16 novembre1989 F1° novembre1992
Estonia16 gennaio2002 A17 aprile2002
Finlandia14 giugno19901° novembre1992
Francia2 ottobre19901° novembre1992
Germania26 ottobre19901° novembre1992
Grecia27 maggio19921° novembre1992
Irlanda16 novembre1989 F1° novembre1992
Islanda19 giugno1990 F1° novembre1992
Italia12 febbraio19921° novembre1992
Lettonia6 marzo2002 A7 giugno2002
Lituania6 agosto2004 A7 novembre2004
Lussemburgo21 maggio19911° novembre1992
Macedonia del Nord30 marzo1994 A1° luglio1994
Malta4 ottobre2004 A5 gennaio2005
Moldova24 gennaio201725 aprile2017
Montenegro28 febbraio2001 A6 giugno2006
Norvegia16 novembre1989 F1° novembre1992
Paesi Bassi29 gennaio19921° novembre1992
Aruba29 gennaio19921° novembre1992
Curaçao29 gennaio19921° novembre1992
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)29 gennaio19921° novembre1992
Sint Maarten29 gennaio19921° novembre1992
Polonia20 settembre2006 A21 dicembre2006
Portogallo18 settembre19921° novembre1992
Regno Unito26 febbraio19911° novembre1992
Romania23 giugno2003 A24 settembre2003
Serbia28 febbraio2001 A29 maggio2001
Slovacchia3 novembre1995 A4 febbraio1996
Slovenia7 gennaio1993 A8 aprile1993
Spagna27 gennaio19921° novembre1992
Svezia16 novembre1989 F1° novembre1992
Svizzera16 novembre1989 F1° novembre1992
Turchia22 novembre1993 A23 febbraio1994
Ucraina17 dicembre2012 A18 marzo2013
Ungheria9 giugno1990 A10 settembre1999
Unione europea21 giugno1994 A22 settembre1994

Footnotes

  1. Senza riserva di ratifica.

  2. RS 0.812.21

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