0.812.32•Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari
0.812.32Multilateral International Treaty23 apr 1977
Conchiuso a Strasburgo il 17 settembre 1974
Approvato dall’Assemblea federale il 15 settembre 19752
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 21 novembre 1975
Entrato in vigore per la Svizzera il 23 aprile 1977
(Stato 15 agosto 2006)
Gli Stati firmatari del presente Accordo, membri del Consiglio d’Europa,
Considerando che i reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari sono disponibili in quantità limitata;
Giudicando come è particolarmente auspicabile che, in uno spirito di solidarietà europea, gli Stati membri si prestino vicendevole assistenza allo scopo di fornire detti reattivi quando sorge la necessità;
Considerando che questa vicendevole assistenza è unicamente possibile se le proprietà e l’impiego di questi reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari sono sottoposti a norme stabilite di comune accordo dagli Stati membri e se l’importazione di siffatti reattivi fruisce delle necessarie agevolazioni ed esenzioni,
Hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti si obbligano, nella misura in cui dispongono di sufficienti riserve per i loro propri bisogni, a mettere i reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari a disposizione delle altre Parti che ne hanno bisogno, senza rimunerazione diversa da quella necessaria per il rimborso delle spese di raccolta, di preparazione e di trasporto di queste sostanze come anche, se necessario, delle spese d’acquisto di quest’ultime.
I reattivi per la determinazione de gruppi tissulari sono messi a disposizione delle altre Parti contraenti a condizione che essi non diano luogo ad alcun utile e che siano utilizzati unicamente a scopi medici, scientifici, ossia non commerciali, e siano forniti unicamente ai laboratori designati dai governi interessati, conformemente all’articolo 6 del presente Accordo.
Le Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Segretario generale del consiglio d’Europa, l’elenco dei laboratori di riferimento nazionali e/o regionali, autorizzati a compilare il certificato previsto nell’articolo 4 del presente Accordo, e a distribuire i reattivi d’aggruppamento tissulare importati.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito al presente Accordo:
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Strasburgo, il 17 settembre 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.(Seguono le firme)
A. Reattivi d’aggruppamento tissulare utilizzabili nelle tecniche
di citotossicità su linfociti
Questi reattivi, ove siano utilizzati secondo la tecnica raccomandata dal produttore, devono reagire con tutti i linfociti dei quali è noto che contengono il o gli antigeni corrispondenti alla o alle specificità indicate sull’etichetta. Essi non devono reagire con nessuna cellula di cui è noto che non contiene questo antigene (o questi anti-geni).
Se questi reattivi sono utilizzati secondo la tecnica raccomandata dal produttore, non deve apparire alcun fenomeno sierologico interferente come:
B. Reattivi d’aggruppamento tissulare utilizzabili in una tecnica
di fissazione del complemento su piastrine
Questi reattivi, ove siano utilizzati secondo la tecnica raccomandata dal produttore, devono produrre la fissazione del complemento con ogni piastrina di cui è noto che contiene il o gli antigeni corrispondenti alla o alle specificità indicate sull’etichetta. Essi non devono produrre una fissazione del complemento con piastrine di cui è noto che non contengono questo antigene (o questi antigeni).
Se questi reattivi sono utilizzati secondo la tecnica raccomandata dal produttore, non deve apparire alcun fenomeno serologico interferente come:
A. Reattivi d’aggruppamento tissulare utilizzati nelle tecniche
di citotossicità su linfociti
Si determina il titolo di un siffatto reattivo procedendo a doppie diluzioni successive del reattivo esaminato in un siero AB inattivato proveniente da un donatore negativo per l’antigene (o gli antigeni) corrispondenti all’anticorpo (o agli anticorpi) contenuto (i) nel reattivo. Inoltre, il donatore non deve essere stato immunizzato contro gli antigeni tissulari, in seguito a trasfusioni, gravidanze ecc. Ogni diluzione viene successivamente esaminata con linfociti dei quali è noto che contengono l’antigene (o gli antigeni) corrispondente (i) nel reattivo, secondo la tecnica raccomandata dal produttore. Il titolo è il valore reciproco della cifra rappresentante la massima diluzione del siero nella quale è ancora osservata una reazione manifestamente positiva, tenendo conto che la diluzione va calcolata senza considerare il volume della sospensione cellulare o di qualsiasi altro additivo convenuto nel volume totale.
B. Reattivi d’aggruppamento tissulare utilizzabili in una tecnica
di fissazione del complemento su piastrine
Si determina il titolo di un siffatto reattivo procedendo a doppie diluzioni successive del reattivo esaminato in un siero AB inattivato a 10 % su tamponi di veronal. Ogni siero viene successivamente esaminato con piastrine delle quali è noto che contengono gli antigeni omologhi agli anticorpi contenuti nel reattivo, secondo la tecnica raccomandata dal produttore. Il titolo è il valore reciproco della cifra rappresentante la massima diluzione del siero nella quale è ancora osservata una reazione manifestamente positiva, tenendo conto che la diluzione va calcolata senza considerare il volume della sospensione cellulare o di qualsiasi altro additivo contenuto nel volume totale.
Altre disposizioni per i reattivi d’aggruppamento tissulare utilizzabili nelle tecniche di citotossicità su linfociti e per i reattivi utilizzabili nelle tecniche di fissazione del complemento su piastrine:
I reattivi d’aggruppamento tissulare possono essere conservati allo stato liquido o in forma disidratata. I reattivi liquidi devono essere conservati a una temperatura non eccedente –70 °C e i reattivi disidratati a una temperatura non eccedente +40 °C.
Occorre evitare, per quanto possibile, di scongelare e rincongelare i reativi durante il periodo d’immagazzinamento.
I reattivi disidratati devono essere conservati in un’atmosfera di gas inerte o sotto vuoto nel recipiente in cui sono stati disidratati, che dev’essere sufficientemente stagno da evitare qualsiasi penetrazione d’umidità. Un reattivo disidratato non deve perdere più dello 0,5 % del peso quando è esaminato accentuandone la disidratazione mediante anidride fosforosa a una pressione non superiore a 0,02 mm di mercurio durante 24 ore.
I reattivi devono essere preparati con le necessarie precauzioni antisettiche e devono essere esenti da qualsiasi contaminazione batteriologica. Allo scopo di evitare l’apparizione di batteri, il produttore può prescrivere l’addizione di un antisettico e/o di un antibiotico al reattivo. In questo caso, il reattivo deve continuare a soddisfare le condizioni di specificità e d’attività in presenza dell’additivo.
Lo stesso vale per qualsiasi altro additivo, ad esempio gli anticoagulanti. I reattivi, dopo la scongelazione o la ricostituzione, devono essere trasparenti e non devono contenere alcun residuo, ne tracce di coagulazione, ne particelle visibili.
Qualsiasi reattivo conservato in condizioni adeguate deve mantenere le proprietà richieste durante almeno un anno.
La data di perenzione di un reattivo allo stato liquido, recata sull’etichetta, non dev’essere posteriore di più di un anno a quella dell’ultimo test d’attività soddisfacente. La durata di validità può essere prolungata per periodi d’un anno ove i test d’attività vengano rinnovati.
La data di perenzione dei reattivi in forma disidratata, recata sull’etichetta, dev’essere conforme alle conclusioni tratte dalle esperienze di stabilità.
I reattivi d’aggruppamento tissulare sono preparati e ripartiti in modo che i reattivi contenuti in un recipiente permettano d’eseguire, oltre ai test con cellule sconosciute, test con cellule di controllo positivo e negativo.
Il volume contenuto in un recipiente dev’essere tale che, se necessario, si possa utilizzarlo per eseguire gli adeguati test d’attività descritti nel presente Protocollo.
Il laboratorio produttore deve registrare per scritto ogni operazione concernente la produzione e il controllo dei reattivi d’aggruppamento tissulare. Esse deve conservare adeguati campioni di ogni reattivo prodotto fintanto che si possa ragionevolmente supporre che il lotto non è più utilizzato.
I reattivi congelati devono essere spediti in modo da permanere congelati fino alla destinazione. Occorre prendere le necessarie precauzioni allo scopo d’evitare che i reattivi non vengano inattivati dalla penetrazione di CO2. I reattivi disidratati possono essere spediti a temperatura ambiente.
Due etichette, stampate in nero su carta bianca una in inglese, l’altra in francese, sono fissate su ogni recipiente definitivo; esse devono contenere le indicazioni seguenti:
Inoltre, tali etichette o le etichette apposte sulla scatola contenente più recipienti definitivi, oppure l’indicazione che accompagna i recipienti, devono contenere le informazioni seguenti:
Ogni invio dev’essere corredato di un certificato conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 dell’Accordo e dell’Allegato al presente Protocollo. Gli esempi d’etichette e di indicazioni sono allegato al presente Protocollo.
Questa etichetta va apposta sulla scatola contenente più recipienti definitivi.
Questa indicazione va apposta su ogni recipiente definitivo.
Certificato
(Articolo 4)
Da non staccare dall’invio
| 19 | ||
|---|---|---|
| (luogo) (data) | ||
| Numero dei colli | Il sottoscritto dichiara che l’invio emarginato | |
| preparato sotto la responsabilità di | ||
| Designazione | ||
| N. dei lotti | organismo di cui all’articolo 6 dell’Accordo, è conforme alle specificazioni del Protocollo all’Accordo e che può essere fornito immediatamente | |
| al destinatario (nome e luogo) | ||
| (timbro) (firma) (designazione ufficiale) |
| Stati partecipanti | Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgio | 13 settembre | 1979 | 14 ottobre | 1979 | |||||
| Cipro | 10 maggio | 1976 | 23 aprile | 1977 | |||||
| Unione europea | 22 novembre | 1977 F | 22 novembre | 1977 | |||||
| Danimarca | 5 luglio | 1978 | 6 agosto | 1978 | |||||
| Finlandia | 22 dicembre | 1994 | 23 gennaio | 1995 | |||||
| Francia | 22 marzo | 1977 | 23 aprile | 1977 | |||||
| Grecia | 11 settembre | 1987 | 12 ottobre | 1987 | |||||
| Irlanda | 18 gennaio | 1984 F | 19 febbraio | 1984 | |||||
| Italia | 15 giugno | 1983 | 16 luglio | 1983 | |||||
| Liechtenstein | 27 gennaio | 1983 | 28 febbraio | 1983 | |||||
| Lussemburgo | 12 aprile | 1978 | 13 maggio | 1978 | |||||
| Paesi Bassi* | 12 aprile | 1978 | 13 maggio | 1978 | |||||
| Regno Unito | 8 febbraio | 1979 F | 9 marzo | 1979 | |||||
| Guernesey | 6 maggio | 1980 | 6 maggio | 1980 | |||||
| Isola di Man | 6 maggio | 1980 | 6 maggio | 1980 | |||||
| Jersey | 6 maggio | 1980 | 6 maggio | 1980 | |||||
| Slovacchia | 21 gennaio | 1999 F | 22 febbraio | 1999 | |||||
| Slovenia | 4 ottobre | 2000 | 5 novembre | 2000 | |||||
| Svizzera | 21 novembre | 1975 | 23 aprile | 1977 | |||||
| Turchia | 1odicembre | 2004 | 2 gennaio | 2005 | |||||
| * | Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. |
Paesi Bassi
L’accordo s’applica al Regno in Europa.
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