0.814.011.268•Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
0.814.011.268Bilateral International Treaty23 nov 2017
Concluso a Berna il 23 novembre 2017
Applicazione provvisoria degli articoli 11–13 dal 23 novembre 2017
Approvato dall’Assemblea federale il 22 marzo 20191
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 6 dicembre 2019
In vigore dal 1° gennaio 202023
(Stato 4 dicembre 2024)
La Confederazione Svizzera,
(in seguito denominata «Svizzera»), da una parte,
e
l’Unione europea,
(in seguito denominata «Unione»), dall’altra,
(in seguito denominate «Parti contraenti»),
consapevoli della sfida mondiale posta dai cambiamenti climatici e degli sforzi internazionali necessari per ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di combattere i cambiamenti climatici;
ritenuti gli impegni internazionali, in particolare della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici4(in seguito «UNFCCC») e del relativo protocollo di Kyoto5, volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
considerando che la Svizzera e l’Unione condividono l’obiettivo di ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e oltre;
consapevoli che le revisioni dei sistemi di scambio di quote di emissione dell’Unione e della Svizzera per i prossimi periodi di scambio possono richiedere il riesame del presente Accordo almeno al fine di preservare l’integrità degli impegni di tutela del clima assunti dalle Parti contraenti;
riconoscendo che i sistemi di scambio di quote di emissione costituiscono uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente sotto il profilo dei costi;
considerando che il collegamento dei suddetti sistemi per consentire lo scambio di quote di emissione tra sistemi contribuirà a costruire un solido mercato internazionale del carbonio e a rafforzare ulteriormente gli sforzi di riduzione delle emissioni delle Parti contraenti che hanno collegato i loro sistemi;
considerando che il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione dovrebbe permettere di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi connessi e di assicurare il corretto funzionamento dei mercati del carbonio connessi;
visti il sistema per lo scambio di quote di emissione dell’Unione, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio modificata (direttiva 2003/87/CE), e il sistema per lo scambio di quote di emissioni della Svizzera, istituito dalla legge sul CO2e dalla relativa ordinanza;
ricordando che la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein partecipano al sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione;
considerando che, in funzione dei tempi di ratifica del presente Accordo, il collegamento dovrebbe essere operativo a decorrere dal 1° gennaio 2019 o dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i criteri fondamentali applicati in precedenza dalla Svizzera o dall’Unione e fatta salva l’applicazione provvisoria del presente Accordo;
consapevoli che il collegamento dei sistemi di scambio delle quote di emissione richiede l’accesso a informazioni riservate e lo scambio delle stesse tra le Parti contraenti e, di conseguenza, anche adeguate misure di sicurezza;
constatando che il presente Accordo non pregiudica le disposizioni con cui le Parti contraenti definiscono i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che non rientrano nel quadro dei sistemi per lo scambio di quote di emissione;
riconoscendo che il presente Accordo si applica lasciando impregiudicato qualsiasi accordo bilaterale tra la Svizzera e la Francia, in merito allo statuto binazionale dell’Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo stabilito dalla Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 19496relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse , fintanto che l’accordo bilaterale rispetta i criteri fondamentali e le disposizioni tecniche definiti nel presente Accordo;
riconoscendo che le disposizioni del presente Accordo sono redatte tenuto conto del rapporto speciale e degli stretti legami esistenti tra la Svizzera e l’Unione;
rallegrandosi dell’intesa raggiunta in occasione della 21aConferenza delle Parti contraenti della UNFCCC tenutasi a Parigi il 12 dicembre 20157, e riconoscendo che le questioni relative ai conteggi risultanti da tale Convenzione saranno esaminate a tempo debito,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo collega il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione («SSQE dell’UE») con il sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera («SSQE della Svizzera»).
I sistemi di scambio di quote di emissione delle Parti contraenti («SSQE») rispettano almeno i criteri fondamentali di cui all’allegato I.
Per «quota di emissione» s’intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, attribuito nel quadro del SSQE dell’UE o del SSQE della Svizzera valido ai fini dell’adempimento degli obblighi del SSQE dell’UE o del SSQE della Svizzera. 2. Le restrizioni all’uso di quote specifiche esistenti in un SSQE possono essere applicate nell’altro SSQE. 3. Gli amministratori dei registri e i titolari dei conti devono poter identificare il SSQE in cui è stata emessa una quota di emissione in base almeno al codice paese del numero di serie della quota di emissione. 4. Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, almeno annualmente, del totale delle quote di emissione rilasciate nell’ambito dell’altro SSQE e del numero di quote di emissione rilasciate nell’ambito dell’altro SSQE e che sono state restituite per conformarsi agli obblighi o che sono state cancellate volontariamente. 5. Le Parti contraenti tengono conto dei flussi netti di quote a norma dei principi e delle norme di conteggio approvati dalla UNFCCC, non appena questi sono entrati in vigore. Tale meccanismo è stabilito in un allegato del presente Accordo adottato con decisione del comitato misto. 6. A partire dall’entrata in vigore del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, le Parti contraenti trasferiscono o acquisiscono un numero sufficiente di diritti di emissione assegnati (Assigned Amount Unit , AAU) validi per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, in un intervallo concordato e, in caso di denuncia dell’Accordo conformemente all’articolo 16, per tener conto dei flussi netti di quote tra le Parti contraenti, nella misura in cui tali quote siano state restituite dai gestori del SSQE per conformarsi agli obblighi e nella misura in cui tali quote rappresentino emissioni figuranti nell’allegato A del protocollo di Kyoto. Il meccanismo di tali transazioni è definito in un allegato del presente Accordo adottato con decisione del comitato misto dopo l’entrata in vigore della modifica del protocollo di Kyoto10. Tale allegato contiene altresì un’intesa sulla gestione delle quote ai proventi, applicabile al primo trasferimento internazionale di AAU.
Le attività di trasporto aereo sono integrate dalle Parti contraenti nei rispettivi SSQE conformemente ai criteri fondamentali di cui all’allegato I parte B. L’integrazione delle attività di trasporto aereo nel SSQE della Svizzera segue gli stessi principi del SSQE dell’UE, in particolare per quanto riguarda il campo d’applicazione, il limite massimo e l’assegnazione.
Gli allegati del presente Accordo sono parte integrante dello stesso.
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli articoli 11–13 si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma del presente Accordo.
Fatto a Berna il 23 novembre 2017.
| Per la Confederazione Svizzera: Marc Chardonnens | Per l’Unione europea: Rein Oidekivi Michael Matthiessen |
|---|
| Criteri fondamentali | Nel SSQE dell’UE | Nel SSQE della Svizzera |
|---|---|---|
| 1 Obbligatorietà della partecipazione al SSQE | La partecipazione al SSQE è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito. | La partecipazione al SSQE è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito. |
| 2 Il SSQE deve disciplinare almeno le attività di cui a: | – Allegato I della direttiva 2003/87/CE in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | – Articolo 40 capoverso 1 e allegato 6 dell’ordinanza sul CO |
| 3 Il SSQE deve disciplinare almeno i GES di cui a: | – Allegato II della direttiva 2003/87/CE in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | – Articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO |
| 4 Per il SSQE è fissato un tetto massimo rigoroso almeno quanto quello previsto da: | in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. Il fattore lineare di riduzione aumenterà passando da 1,74 % a 2,2 % all’anno a partire dal 2021 e si applicherà a tutti i settori conformemente alla direttiva (UE) 2018/410 in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | in vigore al 1° gennaio 2022. Il fattore di riduzione lineare è pari a 2,2 % all’anno a partire dal 2021. |
| 5 Meccanismo stabilizzatore del mercato | Nel 2015 l’UE ha introdotto la riserva stabilizzatrice del mercato (decisione (UE) 2015/1814), il cui funzionamento è stato rafforzato dalla direttiva (UE) 2018/410. La legislazione dell’UE prevede che, a partire dal 2017, entro il 15 maggio di ogni anno la Commissione pubblichi il numero totale di quote in circolazione (TNAC). Questa cifra determina se alcune delle quote destinate a essere messe all’asta nell’anno successivo debbano essere integrate nella riserva oppure svincolate dalla riserva. | in vigore al 1° gennaio 2022. La legislazione svizzera prevede una riduzione dei volumi d’asta subordinata al numero totale di quote in circolazione. Inoltre le quote di emissione non assegnate a un’asta sono cancellate al termine del periodo di scambio. |
| 6 Il livello di vigilanza del mercato del SSQE è rigoroso almeno quanto quelli previsti da: | – Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (MIFID II) – Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (MIFIR) – Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (MAR) – Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) – Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (direttiva antiriciclaggio) in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. La regolamentazione svizzera dei mercati finanziari non definisce la natura giuridica delle quote di emissione. In particolare, la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario non considera le quote di emissione come valori mobiliari e pertanto queste non sono negoziabili nelle sedi di negoziazione regolamentate. Poiché le quote di emissione non sono considerate valori mobiliari, la regolamentazione svizzera in materia non si applica alla negoziazione fuori dai mercati regolamentati (OTC) di quote di emissione sui mercati secondari. Ai sensi della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario i contratti derivati sono considerati valori mobiliari. Sono compresi anche gli strumenti derivati che hanno le quote di emissione come strumento sottostante. Gli strumenti derivati relativi alle quote di emissione negoziati fuori dai mercati regolamentati tra controparti (finanziarie e no) sono disciplinati dalle disposizioni della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario. |
| 7 Cooperazione in materia di vigilanza del mercato | Le parti stabiliscono adeguati accordi di cooperazione in materia di vigilanza del mercato. Tali accordi riguardano lo scambio di informazioni e l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rispettivi regimi di vigilanza del mercato. Le parti ne informano il comitato misto. | |
| 8 I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da: | Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. | Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. |
| 9 I limiti quantitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da: | Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. | Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. |
| 10 L’assegnazione di quote a titolo gratuito è calcolata sulla base di parametri di riferimento e coefficienti di adeguamento. Le quote che non sono assegnate a titolo gratuito sono messe all’asta o annullate. A tal fine, il SSQE è conforme quanto meno a: | – Articoli 10, 10bis , 10ter e 10quater della direttiva 2003/87/CE – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10bis , paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, applicabili nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 – Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 – Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 – Qualsiasi fattore di correzione transettoriale nell’ambito del SSQE dell’UE nei periodi 2021–2025 o 2026–2030 – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività in vigore al 1° gennaio 2021. | in vigore al 1° gennaio 2022. Nel periodo 2021–2025 le quote assegnate a titolo gratuito non superano le quantità di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti nell’ambito del sistema SSQE dell’UE. |
| 11 Il SSQE prevede sanzioni negli stessi casi e della stessa entità di quelle previste da: | – Articolo 16 della direttiva 2003/87/CE in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | – Articolo 21 della legge sul CO |
| 12 Il monitoraggio e la comunicazione nell’ambito del SSQE sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da: | – Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione in vigore al 1° gennaio 2021. | – Articolo 20 della legge sul CO |
| 13 La verifica e l’accreditamento nell’ambito del SSQE sono rigorosi almeno quanto quelli di cui a: | – Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | – Articoli 51–54 dell’ordinanza sul CO |
| Criteri fondamentali | Per l’UE | Per la Svizzera |
|---|---|---|
| 1 Obbligatorietà della partecipazione al SSQE | La partecipazione al SSQE è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito. | La partecipazione al SSQE è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito. |
| 2 Copertura delle attività di trasporto aereo e dei gas a effetto serra e attribuzione dei voli e delle rispettive emissioni in base al principio di volo in partenza conformemente a: | in vigore al 1° gennaio 2021. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono coperti dal sistema SSQE dell’UE i voli in partenza da un aerodromo situato nel territorio dello Spazio economico europeo («SEE») diretti verso aerodromi situati nel territorio della Svizzera, mentre sono esclusi i voli in partenza da aerodromi situati nel territorio della Svizzera e diretti verso aerodromi situati nel territorio dello SEE, a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE. | Voli in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio svizzero, ad eccezione dei voli provenienti da un aerodromo situato nel territorio dello SEE. Tutte le deroghe temporanee relative all’ambito di applicazione del SSQE, tra cui le deroghe ai sensi dell’articolo 28 bis della direttiva 2003/87/CE, possono applicarsi in relazione al SSQE della Svizzera conformemente alle deroghe introdotte nel SSQE dell’UE. Per le attività di trasporto aereo sono coperte soltanto le emissioni di CO in vigore al 1° gennaio 2022. |
| 3 Scambio di dati pertinenti riguardanti l’applicazione dei limiti di copertura delle attività di trasporto aereo | Le due parti cooperano per quanto riguarda l’applicazione dei limiti di copertura sia nel SSQE della Svizzera che nel SSQE dell’UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente allegato. In particolare, entrambe le parti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati che consentono l’esatta identificazione del volo e degli operatori aerei che sono coperti dal SSQE della Svizzera e da quello dell’UE. | |
| 4 Limite massimo (quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei) | Articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. Le quote assegnate sono state modificate con il regolamento (UE) n. 421/2014, in base al quale le quote assegnate a titolo gratuito sono state ridotte in proporzione alla riduzione dell’obbligo di restituzione (articolo 28 bis , paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE). Il regolamento (UE) 2017/2392 in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo ha prorogato tale regime fino al 2023 e applica un fattore lineare di riduzione del 2,2 % a decorrere dal 1° gennaio 2021. | La ripartizione può essere riesaminata conformemente agli articoli 6 e 7 del presente Accordo. Fino al 2020 la quantità di quote entro il limite massimo è calcolata secondo un approccio dal basso verso l’alto sulla base delle quote da assegnare a titolo gratuito, in conformità della ripartizione summenzionata. Le eventuali deroghe temporanee concernenti il campo di applicazione del SSQE richiedono un adeguamento proporzionale delle quantità da assegnare. A partire dal 2021 la quantità di quote entro il limite massimo è determinata dal limite massimo per il 2020, tenendo conto di un’eventuale percentuale di riduzione conformemente al SSQE dell’UE. in vigore al 1° gennaio 2022. |
| 5 Assegnazione di quote per il trasporto aereo mediante vendite all’asta | – Articolo 3quinquies e articolo 28bis , paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | L’autorità svizzera competente mette all’asta le quote destinate a tale operazione. La Svizzera ha diritto alle entrate generate dalle vendite all’asta delle quote svizzere. in vigore al 1° gennaio 2022. |
| 6 Riserva speciale per determinati operatori aerei | – Articolo 3septies della direttiva 2003/87/CE in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | Delle quote sono accantonate in una riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita; tuttavia, fino al 2020 la Svizzera non avrà una riserva speciale, in quanto l’anno di riferimento per l’acquisizione dei dati sulle attività svizzere di trasporto aereo è il 2018. in vigore al 1° gennaio 2022. |
| 7 Parametro di riferimento per l’assegnazione a titolo gratuito di quote agli operatori aerei | in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. Il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro. | Il parametro di riferimento non può essere superiore a quello del SSQE dell’UE. Il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro. in vigore al 1° gennaio 2022. |
| 8 Assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione agli operatori aerei | in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. A norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE sono effettuati adeguamenti della quantità di quote rilasciate, in proporzione agli obblighi di comunicazione e restituzione derivanti dalla copertura effettiva, nell’ambito del SSQE dell’UE, dei voli tra i paesi dello SEE e la Svizzera. | Il numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è calcolato moltiplicando i dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati nell’anno di riferimento per il parametro applicabile. in vigore al 1° gennaio 2022. |
| 9 I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da: | Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. | Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. |
| 10 Limiti quantitativi per l’uso di crediti internazionali | Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. | Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. |
| 11 Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per l’anno di riferimento | – Articolo 3sexies della direttiva 2003/87/CE in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | Fatto salvo quanto disposto di seguito, l’acquisizione dei nuovi dati relativi alle tonnellate-chilometro si effettua contemporaneamente e secondo lo stesso approccio utilizzato per l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro del SSQE dell’UE. Finché non sarà effettuata una nuova acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro, e in conformità dell’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione dei piani di monitoraggio per le rotte aeree in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l’anno di riferimento per l’acquisizione dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018. in vigore al 1° gennaio 2022. |
| 12 Monitoraggio e comunicazione | – Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione – Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato in vigore al 1° gennaio 2021. | Le disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni del SSQE dell’UE. in vigore al 1° gennaio 2022. |
| 13 Verifica e accreditamento | – Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | Le disposizioni in materia di verifica e accreditamento sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni del SSQE dell’UE. in vigore al 1° gennaio 2022. |
| 14 Amministrazione | Si applicano i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis . A tal fine, e a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Stato membro amministratore per quanto riguarda l’attribuzione dell’amministrazione degli operatori aerei alla Svizzera e agli Stati membri dell’UE (dello SEE). Ai sensi dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE (dello SEE) sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli operatori aerei a essi attribuiti, comprese le funzioni connesse al SSQE della Svizzera (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’amministrazione degli operatori aerei e dei conti, la conformità e l’esecuzione). La Commissione europea e le autorità svizzere competenti concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti. In particolare, la Commissione europea assicura il trasferimento agli operatori aerei amministrati dalla Svizzera del numero di quote dell’UE assegnate a titolo gratuito. Nel caso di un Accordo bilaterale relativo all’amministrazione dei voli effettuati da o verso l’Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la Commissione europea agevola, se del caso, l’attuazione di tale Accordo, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio. | Le autorità svizzere competenti sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli operatori aerei attribuiti alla Svizzera, comprese le funzioni connesse al SSQE dell’UE (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’amministrazione degli operatori aerei e dei conti, la conformità e l’esecuzione). Le autorità svizzere competenti e la Commissione europea concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti. In particolare, le autorità svizzere competenti trasferiscono agli operatori aerei amministrati dagli Stati membri dell’UE (SEE) il numero di quote della Svizzera assegnate a titolo gratuito. in vigore al 1° gennaio 2022. |
| 15 Restituzione | Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE (dello SEE) considerano in primo luogo le emissioni coperte dal SSQE della Svizzera e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dal SSQE dell’UE. | Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti della Svizzera considerano in primo luogo le emissioni coperte dal SSQE dell’UE e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dal SSQE della Svizzera. in vigore al 1° gennaio 2022. |
| 16 Applicazione della legge | Le parti applicano le disposizioni dei rispettivi SSQE nei confronti degli operatori aerei che non adempiono ai loro obblighi nel SSQE corrispondente, indipendentemente dal fatto che l’operatore sia amministrato da un’autorità competente dell’UE (dello SEE) o della Svizzera, qualora l’applicazione delle disposizioni da parte dell’autorità amministratrice richieda un intervento supplementare. | |
| 17 Attribuzione amministrativa degli operatori aerei | A norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, l’elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commissione europea conformemente alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis , paragrafo 3, precisa lo Stato amministratore, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo. Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l’entrata in vigore del presente Accordo sono amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell’anno di attribuzione e una volta che il collegamento provvisorio dei registri diventa operativo. Le due parti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti. L’attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del rispettivo SSQE (vale a dire, un operatore coperto dal SSQE dell’UE e amministrato dall’autorità competente svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell’ambito del SSQE dell’UE che ha nel SSQE della Svizzera, e viceversa). | |
| 18 Modalità di attuazione | Eventuali altre modalità necessarie per l’organizzazione del lavoro e la cooperazione nell’ambito dello sportello unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente Accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 dello stesso. Tali modalità si applicano a decorrere dalla data di applicazione del presente Accordo. | |
| 19 Assistenza di Eurocontrol | Per la parte del presente Accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente al SSQE dell’UE. |
Il SSQE di ciascuna parte comprende un registro e un catalogo delle transazioni che soddisfano i criteri fondamentali descritti di seguito e relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza per l’apertura e la gestione dei conti.
I registri e i cataloghi delle transazioni tutelano la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e l’autenticità dei dati registrati nel sistema. A tal fine, le parti attivano i meccanismi di sicurezza descritti di seguito:
| Criteri fondamentali |
|---|
| Per accedere ai conti tutti gli utenti devono disporre di un sistema di autenticazione a due fattori. |
| Per l’avvio e l’approvazione delle transazioni è necessario un meccanismo di firma dell’operazione. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda. |
| Le transazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un’altra persona (principio del doppio esame): – tutte le transazioni effettuate da un amministratore, salvo eccezioni giustificate di cui alle norme tecniche di collegamento; – tutti i trasferimenti di quote, salvo casi giustificati se si applica una misura alternativa che fornisce lo stesso livello di sicurezza. |
| Deve essere predisposto un sistema di notifica che avverte gli utenti quando sono effettuate transazioni attinenti ai loro conti e dotazioni. |
| Tra l’avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un intervallo minimo di 24 ore in modo che tutti gli utenti possano ricevere le informazioni e fermare qualsiasi trasferimento che si sospetta sia illecito, a meno che un sistema di conti di fiducia non fornisca lo stesso livello di sicurezza. |
| L’amministratore svizzero e l’amministratore centrale dell’Unione adottano misure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicurezza dei loro sistemi (p. es. PC, rete) e in relazione al trattamento dei dati / alla navigazione in Internet. |
| Per quanto riguarda la conformità e fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, le emissioni possono essere coperte solo da quote rilasciate nello stesso periodo o in un periodo precedente. |
| Criteri fondamentali |
|---|
| Apertura di un conto per gestori di impianti / conto di deposito per gestori di impianti Un operatore o un’autorità competente indirizza la sua domanda di apertura di un conto per gestori di impianti / conto di deposito per gestori di impianti all’amministratore nazionale (per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’ambiente – UFAM). La domanda contiene informazioni sufficienti per identificare l’impianto del SSQE e un pertinente codice identificativo dell’impianto. |
| Apertura di un conto di operatore aereo / conto di deposito di operatore aereo Ogni operatore aereo che rientra nel SSQE della Svizzera e/o dell’UE dispone di un conto di operatore aereo / conto di deposito di operatore aereo. Per gli operatori aerei amministrati dall’autorità competente svizzera, questo conto figura nel registro svizzero. La domanda dell’operatore aereo o di un suo rappresentante autorizzato è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio dell’operatore aereo o dal suo trasferimento da uno Stato membro dell’UE (dello SEE) alle autorità svizzere. Nella domanda è indicato il codice unico del o degli aeromobili operati dal richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera e/o nel SSQE dell’UE. |
| Apertura di un conto di scambio / conto di deposito personale La domanda di apertura di un conto di scambio / conto di deposito personale è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera). Essa contiene informazioni sufficienti per identificare il titolare/richiedente del conto e comprende almeno: – per una persona fisica: prova dell’identità e recapiti; – per una persona giuridica: – copia del registro delle imprese, oppure – un documento che attesti la registrazione della persona giuridica e, se del caso, lo strumento che istituisce la persona giuridica; – casellario giudiziale della persona fisica o, se del caso per la persona giuridica, quello dei suoi amministratori. |
| Rappresentanti autorizzati / rappresentanti del conto Per ogni conto esiste almeno un rappresentante autorizzato / rappresentante del conto nominato dal potenziale titolare. I rappresentanti autorizzati / rappresentanti del conto avviano le transazioni e altre procedure per conto del titolare. All’atto della nomina del rappresentante autorizzato / rappresentante del conto, sono trasmesse le seguenti informazioni relative al rappresentante autorizzato / rappresentante del conto: – nome e recapiti; – documento d’identità; – casellario giudiziale. |
| Controllo dei documenti Tutte le copie dei documenti presentati come documenti giustificativi per l’apertura di un conto di scambio / conto di deposito personale o per la nomina di un rappresentante autorizzato / rappresentante del conto devono essere certificate come autentiche. Per i documenti rilasciati al di fuori dello Stato richiedente, le copie devono anche essere autenticate, salvo disposizione contraria del diritto nazionale. La data della certificazione e, se del caso, dell’autenticazione non deve essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda. |
| Rifiuto di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato / rappresentante del conto Un amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) può rifiutarsi di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato / rappresentante del conto purché il rifiuto sia ragionevole e giustificabile. Il rifiuto si fonda su almeno uno dei motivi seguenti: – le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti o altrimenti inaccurati o falsi; – il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale; – motivi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione. |
| Riesame periodico delle informazioni sui conti I titolari dei conti comunicano entro 10 giorni lavorativi all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) ogni cambiamento relativo al conto o ai dati dell’utente unitamente alle informazioni di supporto richieste dall’amministratore nazionale che è responsabile dell’approvazione tempestiva di detto aggiornamento. |
| Almeno ogni tre anni l’amministratore nazionale verifica se le informazioni relative al conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche. Per i conti per gestori / conti di deposito per gestori di impianti, i conti di operatore aereo / conti di deposito di operatore aereo e i verificatori, la verifica avviene almeno ogni cinque anni. |
| Sospensione dell’accesso ai conti L’accesso ai conti può essere sospeso se una disposizione relativa ai registri di cui all’articolo 3 del presente Accordo è stata violata o è in corso un’indagine relativa a una sua possibile violazione. |
| Riservatezza e divulgazione delle informazioni Le informazioni sono considerate riservate, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le transazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da una transazione, conservate nell’EUTL, nel SSTL, nel registro dell’Unione, nel registro svizzero e in qualsiasi altro registro del protocollo di Kyoto. |
| Dette informazioni riservate possono essere fornite a enti pubblici competenti su loro richiesta se la richiesta persegue un obiettivo legittimo ed è giustificata, necessaria e proporzionata (a fini d’indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell’ambito della lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri reati gravi, gli abusi di mercato o altre violazioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro dello SEE o della Svizzera e al fine di garantire il buon funzionamento del SSQE dell’UE e del SSQE della Svizzera). |
Gli enti che conducono le aste di quote nel SSQE delle parti soddisfano i seguenti criteri fondamentali e conducono le aste di conseguenza:
| Criteri fondamentali |
|---|
| 1 L’ente che conduce l’asta è selezionato attraverso un processo che assicura trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra le diverse piattaforme d’asta potenziali sulla base del diritto dell’Unione o del diritto nazionale degli appalti. |
| 2 L’ente che conduce l’asta è autorizzato all’esercizio di tale attività e fornisce le necessarie garanzie per lo svolgimento delle transazioni; tra le garanzie si annoverano misure volte ad individuare e gestire le potenziali conseguenze negative dei conflitti di interessi, individuare e gestire i rischi cui è esposto il mercato, stabilire regole e procedure trasparenti e non discrezionali che assicurino un’asta corretta e ordinata e risorse finanziarie sufficienti per facilitarne il funzionamento ordinato. |
| 3 L’accesso alle aste è subordinato al rispetto di requisiti minimi per quanto riguarda adeguati controlli della diligenza dei clienti finalizzati ad assicurare che i partecipanti non compromettano lo svolgimento delle aste. |
| 4 La procedura d’asta è prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle vendite e i volumi stimati da mettere a disposizione. I principali elementi della procedura d’asta, ivi compresi il calendario, le date e i volumi stimati delle vendite sono pubblicati sul sito web dell’ente che conduce l’asta almeno un mese prima dell’inizio dell’asta. Eventuali adeguamenti rilevanti sono annunciati il più rapidamente possibile prima dell’asta. |
| 5 La vendita all’asta delle quote è eseguita con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sul SSQE di ciascuna parte. L’ente responsabile dell’asta assicura che i prezzi di aggiudicazione non si discostino in maniera significativa dal pertinente prezzo delle quote sul mercato secondario durante il periodo dell’asta, in quanto ciò indicherebbe una carenza delle aste. Il metodo utilizzato per determinare lo scostamento di cui alla frase precedente dovrebbe essere notificato alle autorità competenti che esercitano funzioni di sorveglianza del mercato. |
| 6 Tutte le informazioni non riservate relative alle aste, comprese tutte le normative, gli orientamenti e moduli, sono pubblicate in maniera aperta e trasparente. I risultati di ogni asta sono pubblicati non appena ragionevolmente possibile e comprendono le pertinenti informazioni non riservate. Le relazioni sui risultati delle aste sono pubblicate almeno una volta all’anno. |
| 7 La vendita di quote all’asta è soggetta a norme e procedure adeguate per ridurre il rischio di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per quanto possibile, tali norme e procedure sono rigorose quanto quelle applicabili ai mercati finanziari nel rispettivo regime giuridico delle parti. In particolare, all’ente che conduce l’asta incombe l’adozione di misure, procedure e processi che ne assicurano l’integrità. Questi controlla inoltre il comportamento dei partecipanti al mercato e informa le autorità pubbliche competenti in caso di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio o finanziamento del terrorismo. |
| 8. L’ente che conduce le aste e le vendite all’asta delle quote sono oggetto di un’adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti. Le autorità competenti designate sono dotate di tutte le competenze giuridiche e risorse tecniche necessarie per vigilare su: – l’organizzazione e il comportamento degli operatori delle piattaforme d’asta; – l’organizzazione e il comportamento degli intermediari professionali che agiscono per conto di clienti; – i comportamenti e le transazioni dei partecipanti al mercato, al fine di impedire l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato; – le transazioni dei partecipanti al mercato, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nella misura del possibile, la vigilanza è rigorosa quanto quella esercitata sui mercati finanziari nei rispettivi regimi giuridici delle parti. |
La Svizzera si impegna ad avvalersi di un ente privato per la messa all’asta delle proprie quote, in conformità delle norme sugli appalti pubblici.
In attesa che tale ente sia incaricato e a condizione che il numero di quote da mettere all’asta in un anno sia inferiore a una determinata soglia, la Svizzera può continuare a utilizzare le modalità di asta in vigore, vale a dire le aste gestite dall’UFAM, alle condizioni seguenti:
Il criterio fondamentale 3 si applica unitamente alla seguente disposizione: l’ammissione alle aste di quote svizzere con le modalità di asta in vigore nel momento in cui è stato firmato il presente Accordo è garantita a tutti gli enti nello SEE ammessi a partecipare alle aste nell’Unione.
La Svizzera può incaricare enti ubicati nello SEE di condurre le aste.
Nel 2020 è stata attuata una soluzione provvisoria per rendere operativo il collegamento tra il SSQE dell’UE e il SSQE della Svizzera. A partire dal 2023, il collegamento tra i due sistemi di scambio di quote di emissione si trasformerà gradualmente in un collegamento permanente dei registri, la cui attuazione è prevista entro il 2024, che consentirà ai mercati collegati, in termini di vantaggi derivanti dalla liquidità del mercato e dall’esecuzione di operazioni tra i due sistemi collegati, di funzionare in modo equivalente a un mercato composto da due sistemi che si presenta ai partecipanti come un unico mercato, subordinatamente alle sole disposizioni regolamentari individuali delle Parti contraenti.
Le norme tecniche di collegamento (NTC) precisano: – l’architettura del collegamento di comunicazione; – le comunicazioni tra l’SSTL e l’EUTL; – la sicurezza del trasferimento dei dati; – l’elenco delle funzioni (operazioni, spunta contabile ecc.); – la definizione del livello di trasporto (transport layer ); – le disposizioni relative alla registrazione dei dati; – le modalità operative (servizio di chiamata, assistenza); – il piano di attivazione della comunicazione e la procedura di prova; – la procedura di prova della sicurezza.
Le NTC specificano che gli amministratori devono adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che l’SSTL, l’EUTL e il collegamento siano operativi 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 e che le interruzioni dell’attività dell’SSTL, dell’EUTL e del collegamento devono essere ridotte al minimo.
Le NTC stabiliscono per il registro della Svizzera, l’SSTL, il registro dell’Unione e l’EUTL prescrizioni supplementari di sicurezza che sono documentate in un «piano di gestione della sicurezza». In particolare, precisano che: – se si sospetta che la sicurezza del registro della Svizzera, dell’SSTL, del registro dell’Unione o dell’EUTL sia stata compromessa, entrambe le Parti contraenti si informano reciprocamente e immediatamente e sospendono il collegamento tra l’SSTL e l’EUTL; – in caso di violazione della sicurezza, le Parti contraenti si impegnano a condividere immediatamente tra loro le informazioni. Nella misura in cui sono disponibili dettagli tecnici, entro 24 ore dall’individuazione di un incidente identificato come violazione della sicurezza l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione si scambiano una relazione che illustra l’evento (data, causa, impatto, misure correttive).
La procedura di prova della sicurezza di cui alle NTC è completata prima dell’istituzione del collegamento di comunicazione tra l’SSTL e l’EUTL e ogniqualvolta si rende necessaria una nuova versione dell’SSTL o dell’EUTL.
Le NTC prevedono due ambienti di prova oltre all’ambiente di produzione: un ambiente di prova dello sviluppatore e un ambiente di collaudo.
Le Parti contraenti dimostrano, tramite l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione, che è stata effettuata una valutazione indipendente della sicurezza dei loro sistemi nei 12 mesi precedenti, in conformità delle prescrizioni di sicurezza di cui alle NTC. Le prove di sicurezza, in particolare i test di penetrazione, sono effettuate su tutte le nuove versioni rilevanti del software in conformità delle prescrizioni di sicurezza di cui alle NTC. I test di penetrazione non sono eseguiti dallo sviluppatore del software né da un suo subappaltatore.
Le Parti contraenti applicano i livelli di riservatezza seguenti al fine di individuare le informazioni riservate che sono trattate e scambiate nell’ambito del presente Accordo: – SSQE a divulgazione limitata – SSQE riservato – SSQE riservatissimo
Le informazioni classificate «SSQE riservatissimo» sono più riservate di quelle classificate «SSQE riservato», che a loro volta sono più riservate di quelle classificate «SSQE a divulgazione limitata».
Le Parti contraenti accettano di elaborare istruzioni di trattamento sulla base dell’attuale politica di classificazione delle informazioni del SSQE dell’Unione e, per la Svizzera, sulla base dell’ordinanza sulla protezione delle informazioni (OPrI) e della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le istruzioni di trattamento sono sottoposte al comitato misto per approvazione. In seguito all’approvazione, tutte le informazioni sono gestite in funzione del livello di riservatezza in conformità delle istruzioni di trattamento.
In caso di divergenze tra le Parti contraenti nella valutazione del livello di riservatezza, si applica il livello più elevato.
La normativa di ciascuna Parte contraente include requisiti di sicurezza essenziali equivalenti per le tappe di trattamento di seguito, illustrate tenendo conto dei livelli di riservatezza del SSQE: – Produzione di documenti – Risorse – Livello di riservatezza – Memorizzazione – Documento elettronico in rete – Documento elettronico in ambiente locale – Documento fisico – Trasmissione elettronica – Telefono fisso e mobile – Fax – E-mail – Trasmissione dei dati – Trasmissione fisica – Via orale – Consegna brevi manu – Per posta – Uso – Trattamento con applicazioni informatiche – Stampa – Copia – Rimozione dall’ubicazione permanente – Gestione delle informazioni – Valutazione regolare della classificazione e dei destinatari – Archiviazione – Eliminazione e distruzione
Per «riservatezza» s’intende la natura riservata di un’informazione o di tutto o parte di un sistema informativo (quali algoritmi, programmi e documentazione) cui possono accedere solamente le persone, gli organismi e le procedure autorizzati.
Per «integrità» s’intende la garanzia che il sistema informativo e le informazioni trattate possono essere modificati unicamente da un’azione volontaria e legittima e che il sistema produrrà il risultato atteso in maniera esatta e completa.
Per ogni informazione del SSQE considerata riservata, l’aspetto della riservatezza va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d’impresa qualora tale informazione sia divulgata e l’aspetto dell’integrità va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d’impresa qualora tale informazione sia involontariamente modificata o parzialmente o totalmente distrutta.
Il livello di riservatezza dell’informazione e il livello di integrità del sistema di informazione sono valutati secondo una valutazione fondata sui criteri contenuti nella sezione A.2. Tali valutazioni consentono di giudicare il livello generale di riservatezza dell’informazione mediante la griglia di cui alla sezione A.3.
Il livello basso è attribuito a un’informazione relativa al SSQE che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno moderato alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta: – pregiudicare moderatamente le relazioni politiche o diplomatiche; – causare pubblicità negativa all’immagine o alla reputazione delle parti o di altre istituzioni; – provocare imbarazzo a persone fisiche; – pregiudicare il morale / la produttività del personale; – causare perdite finanziarie limitate o agevolare moderatamente profitti o recare vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società; – pregiudicare moderatamente l’efficace elaborazione o attuazione delle politiche delle parti; – pregiudicare moderatamente la corretta gestione delle parti e le loro transazioni.
Il livello medio è attribuito a un’informazione relativa al SSQE che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta: – provocare imbarazzo nelle relazioni politiche o diplomatiche; – danneggiare l’immagine o la reputazione delle parti o di altre istituzioni; – provocare difficoltà a persone fisiche; – provocare un corrispondente abbassamento del morale / della produttività del personale; – mettere in imbarazzo le parti o altre istituzioni nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi; – causare perdite finanziarie o agevolare profitti o recare vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società; – pregiudicare indagini penali; – violare obblighi giuridici o contrattuali sulla riservatezza delle informazioni; – pregiudicare l’elaborazione o l’attuazione delle politiche delle parti; – pregiudicare la corretta gestione delle parti e le loro transazioni.
Il livello alto è attribuito a un’informazione relativa al SSQE che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno gravissimo e/o inaccettabile alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta: – ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche; – provocare serie difficoltà a persone fisiche; – rendere più difficile il mantenimento dell’efficacia operativa o della sicurezza delle parti o di altri partner; – causare perdite finanziarie o agevolare profitti o recare vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società; – violare regolari impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi; – violare le restrizioni legali applicabili alla divulgazione di informazioni; – pregiudicare le indagini o agevolare la commissione di reati; – creare uno svantaggio alle parti nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi; – impedire l’efficace elaborazione o attuazione delle politiche delle parti; – compromettere la buona gestione delle parti e le loro transazioni.
Sulla base delle valutazioni della riservatezza e dell’integrità ai sensi della sezione A.2. e conformemente ai livelli di riservatezza di cui all’allegato III dell’Accordo, il livello generale di riservatezza delle informazioni è stabilito mediante la tabella seguente:
| Livello di riservatezza Livello d’integrità | Basso | Medio | Alto |
|---|---|---|---|
| Basso | Classificazione UE: SENSITIVE : ETS Joint Procurement Classificazione CH: LIMITED: ETS | Classificazione UE/CH: SENSITIVE: ETS (o * Classificazione UE: SENSITIVE : ETS Joint Procurement Classificazione CH: LIMITED: ETS ) | Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
| Medio | Classificazione UE/CH: SENSITIVE: ETS (o * Classificazione UE: SENSITIVE : ETS Joint Procurement Classificazione CH: LIMITED: ETS ) | Classificazione UE/CH: SENSITIVE: ETS (o * Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical ) | Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
| Alto | Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical | Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical | Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
| * Possibile variante da valutare caso per caso. |
RU 2019 4327 ↩
RU 2019 5013 ↩
Correzione del 15 dic. 2021 (RU 2021 863). ↩
RS 0.814.01 ↩
RS 0.814.011 ↩
RS 0.748.131.934.92 ↩
RS 0.814.012 ↩
Le procedure operative comuni (POC) possono essere consultate nellaRS 0.814.011.268.1 ↩
Le norme tecniche di collegamento (LTS) possono essere consultate nellaRS 0.814.011.268.1 ↩
RS 0.814.011 ↩
RS 641.711 ↩
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