Concluso il 20 novembre 2025
Entrato in vigore il 20 dicembre 2025
(Stato 20 dicembre 2025)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dello Zambia,
di seguito denominati collettivamente le «Parti» e singolarmente la «Parte»;
tenendo conto delle relazioni amichevoli tra le Parti;
intendendo rafforzare tali relazioni e la cooperazione proficua tra le Parti;
riaffermando l’impegno delle Parti a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in accordo con il diritto internazionale, tra cui lo Statuto delle Nazioni Unite1e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
ricordando l’Accordo di Parigi, concluso il 12 dicembre 20152, in particolare gli articoli 4, 6 e 13 e le decisioni pertinenti adottate in virtù di detto Accordo;
ricordando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riconoscendo il ruolo dell’azione per il clima nel conseguimento di tali obiettivi;
sottolineando la necessità di azzerare le emissioni nette globali di gas a effetto serra entro il 2050 circa, come stabilito dall’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi e come evidenziato nel rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change , IPCC) sugli effetti di un riscaldamento globale di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali e sui relativi percorsi di riduzione delle emissioni;
ricordando l’importanza di elaborare e trasmettere al Segretariato dell’Accordo di Parigi strategie a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra che si estendano fino alla metà del secolo, secondo l’articolo 4 paragrafo 19 dell’Accordo di Parigi;
considerando che nell’ambito della cooperazione secondo l’articolo 6 dell’Accordo di Parigi è possibile accrescere l’ambizione delle azioni di mitigazione e adattamento;
riaffermando il proprio impegno a garantire la trasparenza e a evitare le doppie contabilizzazioni, a proteggere l’ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile, inclusa la salvaguardia dei diritti umani;
riconoscendo che l’attuale contributo determinato a livello nazionale della Confederazione Svizzera, ai sensi dell’Accordo di Parigi, prevede l’utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale;
considerando che la Repubblica dello Zambia prende in considerazione il trasferimento internazionale delle riduzioni delle emissioni, a condizione che ciò sia conforme alla legge dello Zambia sull’economia verde e il cambiamento climatico e non ostacoli il raggiungimento del contributo determinato a livello nazionale;
osservando che ogni Parte può assumere il ruolo di Parte trasferente o Parte ricevente secondo il presente Accordo;
tenendo conto delle linee guida di approccio cooperativo di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi adottato dalla terza sessione della Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement , CMA);
riaffermando la comune intesa che il presente Accordo e i documenti in esso richiamati costituiscono l’intero accordo tra le due Parti e che nessuna delle Parti è in alcun modo responsabile o vincolata nei confronti dell’altra Parte da garanzie, dichiarazioni o accordi contrattuali di qualsivoglia natura,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni generali
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
- «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
- un «risultato di mitigazione» è definito come una riduzione o un assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di equivalenti di CO
2(CO2eq), la cui determinazione si basa su metodi e metriche in conformità con l’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi,
- un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale» o «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome ) indica un risultato di mitigazione che è stato autorizzato, trasferito e riconosciuto secondo l’articolo 9 del presente Accordo;
- «ente ricevente» è un ente che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo;
- «autorizzazione» designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, secondo l’articolo 6 del presente Accordo, si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 8 del presente Accordo, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo;
- «rettifica corrispondente» è un elemento dei rapporti previsti dall’Accordo di Parigi volto a garantire che si evitino doppie contabilizzazioni degli ITMO in applicazione degli articoli 4 paragrafo 13, 6 paragrafo 2 e 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi;
- «ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente responsabile di un’attività di mitigazione autorizzato dalla Parte trasferente a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo;
- «certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitigazione trasferibile;
- «attività di mitigazione» indica un progetto o un programma volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a promuove lo sviluppo sostenibile della Parte trasferente;
- «descrittivo dell’attività di mitigazione» o MADD (Mitigation Activity Design Document ) è un documento che descrive l’attività di mitigazione;
- «rapporto di monitoraggio» indica un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un’attività di mitigazione. La responsabilità della preparazione di tale rapporto compete all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti;
- «contributo determinato a livello nazionale» o NDC (Nationally Determined Contribution ) corrisponde al contributo di una Parte dell’Accordo di Parigi secondo l’articolo 3;
- «periodo di attuazione del NDC» indica il periodo di un NDC di una Parte dell’Accordo di Parigi;
- «altri scopi di mitigazione internazionali» indica gli scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento di un NDC, come stabiliti nella decisione 2/CMA.3 della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi;
- «riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informazione in un registro per confermare un trasferimento, senza certificazione di quote;
- «registro» è un sistema digitale che traccia i risultati di mitigazione;
- «parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nella propria banca dati in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
- «parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto aggiunte alle emissioni coperto dal proprio NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
- «organismo di verifica» è l’organismo indipendente di terza parte che verifica i rapporti di monitoraggio. L’organismo di verifica può essere una DOE (Designated Operational Entity ) secondo l’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi;
- «rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio;
- «anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.
Art. 2 Scopo
Il presente Accordo mira a definire le modalità di attuazione per il trasferimento dei risultati di mitigazione da utilizzare ai fini del raggiungimento dei NDC o per altri scopi di mitigazione internazionali. A tale riguardo, entrambe le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e garantiscono l’integrità ambientale e la trasparenza, anche a livello di governance, come pure l’applicazione di una contabilizzazione efficace volta a evitare doppie contabilizzazioni.
Art. 3 Autorità competenti
- Il governo della Repubblica dello Zambia attuerà l’Accordo tramite il Ministero per l’economia verde e l’ambiente (Ministry of Green Economy and Environment ).
- La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
Art. 4 Integrità ambientale
Per assicurare l’integrità ambientale dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati si applicano i seguenti principi e requisiti minimi:
- i risultati di mitigazione sono reali, verificati, aggiunti ai risultati ottenuti e durabili o raggiunti in un sistema che garantisca la permanenza e, se pertinente, compensando in modo appropriato eventuali riconversioni;
- i risultati di mitigazione si riferiscono alle mitigazioni ottenute a partire dal 2021;
- l’anno di un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stesso periodo di attuazione del NDC; e
- i risultati di mitigazione devono essere generati da attività che:
- non comportano un netto aumento delle emissioni globali,
- sono in linea con la strategia a lungo termine di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra di ogni Parte,
- favoriscono la transizione verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra in linea con l’obiettivo delle emissioni nette pari a zero entro il 2050,
- non comprendono attività basate sull’energia nucleare ed evitano di mantenere livelli di emissioni, tecnologie o pratiche ad elevate emissioni di carbonio incompatibili con il raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine dell’Accordo di Parigi, in particolare qualsiasi attività basata sull’utilizzo costante di combustibili fossili,
- promuovono un’azione climatica più intensa e tutelano contro incentivi a favore di un abbassamento delle ambizioni delle Parti interessate,
- mitigano il rischio di rilascio di carbonio,
- fissano le emissioni di base in modo conservativo al di sotto delle proiezioni delle emissioni,
- tengono conto di tutte le politiche nazionali rilevanti esistenti e previste, anche a livello legislativo,
- prendono in considerazione altri fattori finalizzati a incentivare la Parte trasferente a intensificare la propria azione climatica,
- collegano i risultati di mitigazione alle fonti di finanziamento, ove opportuno, e
- prevengono ogni impatto ambientale e sociale negativo, compresi quelli sulla qualità dell’aria, la biodiversità, l’ineguaglianza sociale e la discriminazione di gruppi di popolazione basata sul genere, sull’etnia o sull’età.
Art. 5 Sviluppo sostenibile
I risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati devono essere generati da attività che:
- sono conformi allo sviluppo sostenibile e alle rispettive strategie e politiche nazionali, regionali e internazionali;
- sono in linea con strategie a lungo temine per uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, se applicabili, e promuovono lo sviluppo a basse emissioni;
- prevengono altri impatti negativi sull’ambiente e rispettano le normative ambientali nazionali e internazionali; e
- prevengono i conflitti sociali e rispettano i diritti umani.
Art. 6 Autorizzazione
- Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento dei NDC o di altri scopi internazionali di mitigazione richiedono l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 4 e 5 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali.
- Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche.
- Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro definito secondo l’articolo 11 paragrafo 1 del presente Accordo e ne informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni.
- Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze entro 30 giorni civili. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato secondo il paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti.
- Ogni Parte può trasmettere le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente definito a tale scopo nelle rispettive decisioni della CMA.
- Su richiesta dell’ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.
Art. 7 Dichiarazione di autorizzazione
- La dichiarazione di autorizzazione fa riferimento al MADD e comprende:
- l’identificazione dell’attività di mitigazione che genera i risultati di mitigazione;
- la descrizione in particolare delle metodologie di base standard o di riferimento applicate e dei requisiti per i rapporti di monitoraggio e di verifica;
- il periodo di certificazione per l’attività di mitigazione;
- se del caso, la descrizione del periodo o dei periodi di attuazione del NDC durante il quale o durante i quali è consentito utilizzare gli ITMO;
- il massimo totale cumulato dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati;
- se applicabile, il riferimento all’autorizzazione corrispondente dell’altra Parte; e
- se applicabile, il riferimento alla quantità di risultati di mitigazione reclamati dalla Parte trasferente.
- L’autorizzazione della Parte trasferente include l’identificazione dell’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 8 Monitoraggio, verifica ed esame
- Per ogni attività di mitigazione che genera gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche. Un organismo di verifica approvato da entrambe le Parti e scelto dall’ente autorizzato a effettuare trasferimenti prepara un rapporto di verifica e inoltra il rapporto di monitoraggio e di verifica a ogni Parte.
- Ogni Parte pubblica informazioni in merito agli organismi di verifica riconosciuti.
- Ogni Parte pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica.
- Ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell’autorizzazione di cui all’articolo 7 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo. L’autorizzazione di ogni Parte diventa effettiva dopo un periodo di non obiezione di 90 giorni civili dalla data di inoltro del rapporto di verifica e di monitoraggio all’organismo di verifica.
- Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i risultati di mitigazione il cui trasferimento è autorizzato soddisfano i seguenti requisiti per il trasferimento:
- i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni o di doppie rivendicazioni con altri sistemi o obiettivi internazionali;
- non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nell’autorizzazione;
- non risulta alcuna violazione dei diritti umani o di normative nazionali della Parte trasferente nell’attuazione delle attività di mitigazione che generano i risultati di mitigazione.
La Parte trasferente pubblica una dichiarazione di esame e ne informa la Parte ricevente e l’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
6. Una volta informata dalla Parte trasferente dell’esito positivo dell’esame, la Parte ricevente conferma entro 30 giorni civili che i requisiti per il trasferimento sono soddisfatti. La Parte ricevente pubblica tale conferma inoltrandone una notifica alla Parte trasferente e all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
7. Ogni Parte o le terze parti che eseguono un mandato per suo conto possono effettuare visite o svolgere verifiche, audit e valutazioni in relazione a tutte le attività di mitigazione, a condizione che l’altra Parte ne sia informata almeno 30 giorni prima.
Art. 9 Riconoscimento dei trasferimenti
Ogni Parte riconosce i trasferimenti autorizzati di risultati di mitigazione per i quali sono disponibili dichiarazioni positive delle Parti secondo l’articolo 8 paragrafi 5 e 6 del presente Accordo:
- Su richiesta dell’ente autorizzato a effettuare trasferimenti, la Parte trasferente notifica il trasferimento all’entità ricevente e alla Parte ricevente. La notifica comprende l’identificazione dell’ente ricevente e indicazioni sulla quantità di risultati di mitigazione trasferiti, identificativi univoci per i risultati di mitigazione che ne specifichino la sottostante attività di mitigazione e l’anno, il metodo applicabile per le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 12 del presente Accordo nonché un riferimento alla relativa autorizzazione.
- La Parte trasferente riconosce il trasferimento dei risultati di mitigazione in adempimento all’articolo 11 paragrafo 1 come pure il carattere aggiuntivo di tali risultati di mitigazione conformemente alla rettifica corrispondente dell’articolo 12 del presente Accordo.
- La Parte ricevente riconosce i risultati di mitigazione trasferiti in quanto ITMO in adempimento all’articolo 11 paragrafo 1 del presente Accordo.
Art. 10 Coordinamento
- Le Parti concordano uno scambio regolare al fine di coordinare l’attuazione del presente Accordo.
- Il coordinamento è effettuato dalle autorità competenti di cui all’articolo 3.
Art. 11 Registro
- Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti:
- è pubblico;
- pubblica e aggiorna periodicamente autorizzazioni di cui all’articolo 6 paragrafo 3 del presente Accordo e riconoscimenti di trasferimento di cui all’articolo 9 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo;
- comprende identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, informazioni sull’origine e sull’anno nonché un riferimento alle autorizzazioni richieste per il riconoscimento del trasferimento di risultati di mitigazione.
- Le Parti possono definire un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.
Art. 12 Rettifiche corrispondenti
Al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli ITMO riconosciuti secondo il presente Accordo, ogni Parte effettua le corrispondenti rettifiche in linea con l’orientamento adottato a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
Art. 13 Rapporto
Ogni Parte trasmette le informazioni relative all’attuazione del presente Accordo in linea con l’orientamento adottato a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
Art. 14 Evitare doppie contabilizzazioni nell’ambito del finanziamento climatico internazionale
Le risorse finanziarie per l’acquisizione degli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo non sono considerate assistenza fornita o mobilitata secondo gli articoli 9, 10 e 11 dell’Accordo di Parigi, salvo disposizione diversa delle Parti del presente Accordo secondo l’articolo 13 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.
Art. 15 Preoccupazione comune
Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione. In particolare, dichiarano che ogni regalo, offerta, pagamento, rimunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti secondo l’articolo 20 del presente Accordo. Le Parti si informano a vicenda per scritto, entro 30 giorni civili, in merito a ogni sospetto fondato di atto illecito o pratica corrotta.
Art. 16 Entrata in vigore e validità
- Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la firma delle Parti.
- L’Accordo è valido per un periodo che termina quattro anni civili dopo la scadenza dell’attuale periodo di attuazione del NDC (ossia il 31 dicembre 2034) ed è tacitamente rinnovato per i successivi periodi di attuazione del NDC, a meno che non sia denunciato da una Parte in conformità con l’articolo 19.
Art. 17 Modifiche
Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo di entrambe le Parti.
Art. 18 Risoluzione delle controversie
Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente per via diplomatica tramite negoziati diretti o con un’altra modalità di risoluzione stabilita di comune accordo.
Art. 19 Durata del presente Accordo
- Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore dopo quattro anni civili a decorrere dalla conclusione del periodo di attuazione del NDC durante il quale la denuncia è stata notificata. Nell’arco di tale periodo di validità, la denuncia del presente Accordo non solleva nessuna delle Parti dagli obblighi in corso derivanti dall’attuazione dello stesso che devono ancora essere adempiuti o che, per loro natura, continuano ad applicarsi anche dopo tale denuncia.
- Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
- Tale estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.
- La Parte trasferente informa senza indugio gli enti autorizzati a effettuare i trasferimenti in merito alla denuncia o all’estinzione dell’Accordo.
Art. 20 Sospensione del riconoscimento di trasferimenti
- Ogni Parte può sospendere il riconoscimento di un trasferimento se:
- l’altra Parte non rispetta l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi. La valutazione della non conformità si fonda sulle considerazioni del comitato istituito secondo l’articolo 15 dell’Accordo di Parigi;
- l’altra Parte non rispetta le disposizioni del presente Accordo;
- l’autorizzazione è stata concessa sulla base di informazioni materialmente inesatte o errate che mettono in pericolo l’integrità ambientale.
- La sospensione del riconoscimento di trasferimenti è comunicata all’altra Parte mediante notifica scritta, con un preavviso di almeno cinque giorni, ed entra in vigore dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di ricezione della notifica scritta o in seguito, secondo quanto specificato in detta notifica.
Art. 21 Forza maggiore
- Al verificarsi di un evento di forza maggiore, la Parte che ne è colpita e che intende invocarlo dà comunicazione scritta all’altra Parte in merito all’inizio dell’evento di forza maggiore. La Parte colpita fornisce i dettagli relativi all’evento di forza maggiore, nonché una valutazione non vincolante dell’entità e della durata prevista dell’impossibilità di adempiere ai propri obblighi a causa di tale evento.
- Per tutta la durata dell’evento di forza maggiore, la Parte colpita compie sforzi ragionevoli per mitigare e superare l’evento e notifica all’altra Parte qualsiasi modifica della sua valutazione della durata dell’impossibilità di adempiere ai propri obblighi a causa dell’evento di forza maggiore, specificando tutti i dettagli di tale modifica. Gli obblighi di entrambe le Parti secondo il presente Accordo che non possono essere adempiuti a causa dell’evento di forza maggiore sono sospesi per la durata dell’evento. Cessato l’evento di forza maggiore, entrambe le Parti riprendono, non appena possibile, il pieno adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo.
In fede di ciò , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Belém il 20 novembre 2025 in due originali in lingua inglese e tedesca, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevale la versione inglese.
Per il Consiglio federale svizzero: Albert Rösti | Per il Governo della Repubblica dello Zambia: Mike Elton Mposha |
|---|