Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d’ozono

0.814.02Multilateral International Treaty22 set 1988

Conclusa a Vienna il 22 marzo 1985

Approvata dall’Assemblea federale il 30 settembre 19871

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 17 dicembre 1987

Entrata in vigore per la Svizzera il 22 settembre 1988

(Stato 6 luglio 2023)

Preambolo

Le Parti alla presente Convenzione,

Conscie dell’incidenza nefasta che potrebbe avere sulla salute umana e sull’ambiente qualsiasi modificazione dello strato di ozono;

Richiamando le disposizioni pertinenti della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente, e in particolare il principio 21, in cui è stipulato che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite2e ai principi del diritto internazionale, «gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica d’ambiente e hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente in altri Stati o in regioni che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale»;

Tenendo conto della situazione e dei bisogni particolari dei Paesi in sviluppo;

Avendo presenti allo spirito i lavori e gli studi in corso in seno a organizzazioni sia internazionali sia nazionali e, in particolare, il Piano mondiale di azione per lo strato d’ozono del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente;

Avendo pure presenti allo spirito i provvedimenti già presi a livello nazionale e
internazionale in vista della protezione dello strato d’ozono;

Conscie che l’adozione di provvedimenti intesi a proteggere lo strato d’ozono dalle modificazioni imputabili alle attività umane può avvenire soltanto nel contesto di una cooperazione e di un’azione internazionali, e dovrebbe essere fondata su dati scientifici e tecnici pertinenti;

Conscie pure della necessità di effettuare nuove ricerche e osservazioni sistematiche onde sviluppare le conoscenze scientifiche sullo strato di ozono e gli effetti nocivi che la sua perturbazione potrebbe comportare;

Determinate a proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nefasti risultanti dalle modificazioni dello strato d’ozono,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. Per «strato d’ozono» si intende lo strato d’ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite planetario.
  2. Per «effetti nefasti» si intendono le modificazioni apportate all’ambiente fisico o ai biotopi, compresi i cambiamenti climatici, che hanno influenze nocive significative sulla salute umana o sulla composizione, la resistenza e la produttività degli ecosistemi naturali o influenzati dall’uomo, o sui materiali utili all’umanità.
  3. Per «tecnologia o materiale di sostituzione» si intende una tecnologia o un materiale la cui utilizzazione permetta di ridurre o di escludere praticamente le emissioni di sostanze che hanno o sono suscettibili di avere effetti nefasti sullo strato d’ozono.
  4. Per «sostanze di sostituzione» si intendono sostanze che riducono, eliminano o evitano gli effetti nefasti sullo strato d’ozono.
  5. Per «Parti» si intendono le Parti alla presente Convenzione, a meno che il testo non imponga un’altra interpretazione.
  6. Per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione che ha competenza nei campi retti dalla Convenzione o i suoi protocolli ed è stata debitamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, a firmare, a ratificare, ad accettare, ad approvare la Convenzione o i suoi protocolli o ad aderirvi.
  7. Per «protocolli» si intendono i protocolli alla presente Convenzione.
Art. 2 Obblighi generali
  1. Le Parti prendono provvedimenti appropriati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e dei protocolli in vigore ai quali siano Parti, per proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nefasti risultanti o suscettibili di risultare dalle attività umane che modificano o sono suscettibili di modificare lo strato di ozono.
  2. All’uopo le Parti, secondo i mezzi di cui dispongono o secondo le loro possibilità:
    1. cooperano, per mezzo di osservazioni sistematiche, di ricerche e di scambi di informazioni onde meglio comprendere e valutare gli effetti delle attività umane sullo strato d’ozono e gli effetti esercitati sulla salute umana e l’ambiente dalla modificazione dello strato d’ozono;
    2. adottano i provvedimenti legislativi o amministrativi appropriati e cooperano per armonizzare le politiche adeguate intese a disciplinare, limitare, ridurre o prevenire le attività umane che dipendono dalla loro giurisdizione e sottostanno al loro controllo se risulta che queste attività hanno o sono suscettibili di avere effetti nefasti in seguito a una modificazione effettiva o probabile dello strato d’ozono;
    3. cooperano per formulare misure, procedure e norme convenute per l’applicazione della presente Convenzione in vista dell’adozione di protocolli e
      allegati;
    4. cooperano con gli organi internazionali competenti per applicare la presente Convenzione e i protocolli ai quali esse siano parti.
  3. Le disposizioni della presente Convenzione sono senza effetto sul diritto delle Parti d’adottare, conformemente al diritto internazionale, provvedimenti interni più rigorosi di quelli di cui nei paragrafi 1 e 2 qui sopra, e sono pure senza effetto sui provvedimenti interni aggiuntivi già presi da una Parte, con riserva che questi provvedimenti non siano incompatibili con gli obblighi di dette Parti in virtù della presente Convenzione.
  4. L’applicazione del presente articolo si basa su considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.
Art. 3 Ricerche e osservazioni sistematiche
  1. Le Parti s’impegnano, se sarà opportuno, a intraprendere ricerche e valutazioni scientifiche o a cooperare alla realizzazione di ricerche e valutazioni scientifiche, direttamente o con la mediazione di organi internazionali competenti su:
    1. i processi fisici e chimici che possono influenzare lo strato d’ozono;
    2. gli effetti sulla salute dell’uomo e gli altri effetti biologici di qualsiasi modificazione dello strato d’ozono, in particolare quelli risultanti da modificazioni della radiazione ultravioletta d’origine solare avente un’azione biologica (UV‑B);
    3. le incidenze sul clima di qualsiasi modificazione dello strato d’ozono;
    4. gli effetti di qualsiasi modificazione dello strato d’ozono e delle modificazioni della radiazione UV‑13 che ne risultano sui materiali naturali e sintetici utili all’umanità;
    5. le sostanze, pratiche, procedimenti e attività che possono, influenzare lo strato d’ozono e i loro effetti cumulativi;
    6. le sostanze e tecnologie di sostituzione;
    7. i problemi socioeconomici connessi;

e come precisato negli allegati I e II. 2. Le Parti si impegnano a promuovere o ad attuare, se sarà opportuno, direttamente o con la mediazione di organi internazionali competenti e tenendo pienamente conto della loro legislazione nazionale e delle attività pertinenti, contemporaneamente a livello nazionale e internazionale, programmi comuni o complementari ai fini di osservazioni sistematiche dello stato dello strato d’ozono e di altri parametri pertinenti, conformemente alle disposizioni dell’allegato I. 3. Le Parti s’impegnano a cooperare, direttamente o con la mediazione di organi internazionali competenti, per assicurare la raccolta, il controllo e la trasmissione dei dati ottenuti con la ricerca e dei dati osservati, con la mediazione di centri mondiali appropriati di dati e in modo regolare e tempestivo.

Art. 4 Cooperazione nei campi giuridico, scientifico e tecnico
  1. Le Parti facilitano e incoraggiano lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, socioeconomiche, commerciali e giuridiche appropriate ai fini della presente Convenzione e come precisato nell’allegato Il. Queste informazioni sono fornite agli organi accettati dalle Parti. Qualsiasi organo che riceve informazioni considerate confidenziali dalla Parte che le fornisce, provvede affinché non siano divulgate e procede alla loro aggregazione onde proteggere il carattere confidenziale prima di metterle a disposizione di tutte le Parti.
  2. Le Parti cooperano conformemente alla loro legislazione, ad altre prescrizioni e alle pratiche nazionali e tenendo conto, in particolare, dei bisogni dei Paesi in sviluppo, per promuovere, direttamente o con la mediazione degli organi internazionali competenti, la messa a punto e il trasferimento di tecnologia e di conoscenze. La cooperazione si farà segnatamente con i mezzi seguenti:
    1. facilitare l’acquisizione di tecnologie di sostituzione per mezzo delle altre Parti;
    2. fornire informazioni sulle tecnologie e il materiale di sostituzione e manuali o guide speciali in merito;
    3. fornire il materiale e gli impianti di ricerca e di osservazioni sistematiche
      necessari;
    4. assicurare la formazione appropriata del personale scientifico e tecnico.
Art. 5 Comunicazione di informazioni

Le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita dall’articolo 6, con la
mediazione della segreteria, informazioni sui provvedimenti che hanno adottato in
applicazione della presente Convenzione e dei protocolli ai quali sono parti, nella forma e nella frequenza determinate alle riunioni delle Parti agli strumenti considerati.

Art. 6 Conferenza delle Parti
  1. Il presente articolo istituisce una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti sarà convocata dalla segreteria designata a titolo provvisorio, conformemente all’articolo 7, un anno al più tardi dall’entrata in vigore. della presente Convenzione. In seguito, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si svolgeranno regolarmente, secondo la frequenza determinata dalla Conferenza alla sua prima riunione.
  2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti potranno svolgersi in qualsiasi altro momento se la Conferenza lo ritiene necessario, o su domanda scritta di una Parte, con riserva che questa domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi che seguono la sua comunicazione a dette Parti per mezzo della segretaria.
  3. La Conferenza delle Parti emanerà e adotterà per consenso il suo proprio regolamento interno e il suo proprio regolamento finanziario, i regolamenti interni e i
    regolamenti finanziari di qualsiasi organo sussidiario che potrà creare e le disposizioni finanziarie che reggeranno il funzionamento della segreteria.
  4. La Conferenza delle Parti esamina in permanenza l’applicazione della presente Convenzione e, inoltre:
    1. stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che devono essere presentate conformemente all’articolo 5 ed esamina queste informazioni come pure i rapporti presentati da qualsiasi organo sussidiario;
    2. studia le informazioni scientifiche sullo stato dello strato d’ozono, su una sua possibile modificazione e sugli effetti possibili di questa modificazione;
    3. favorisce, conformemente all’articolo 2, l’armonizzazione delle politiche, strategie e provvedimenti appropriati per ridurre al minimo lo sprigionamento di sostanze che modificano o sono suscettibili di modificare lo strato d’ozono, e fa raccomandazioni su qualsiasi altro provvedimento in rapporto con la presente Convenzione;
    4. adotta, conformemente agli articoli 3 e 4, programmi di ricerca, di osservazioni sistematiche, di cooperazione scientifica e tecnica, di scambio di
      informazioni e di trasferimento di tecnologia e di conoscenze;
    5. esamina e adotta, se è opportuno, gli emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi allegati, conformemente agli articoli 9 e 10;
    6. esamina gli emendamenti a qualsiasi protocollo e gli allegati a qualsiasi protocollo e, se si decide in questo senso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo pertinente;
    7. esamina e adotta, se è opportuno, gli allegati supplementari alla presente Convenzione conformemente all’articolo 10;
    8. esamina e adotta, se è opportuno, i protocolli conformemente all’articolo 8;
    9. stabilisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all’applicazione della presente Convenzione;
    10. si assicura, se è opportuno, i servizi d’organismi internazionali e di comitati scientifici competenti e, in particolare, quelli dell’Organizzazione meteorologica mondiale, dell’Organizzazione mondiale della sanità, così come del Comitato di coordinazione per lo strato d’ozono, per ricerche scientifiche, osservazioni sistematiche e altre attività conformi agli obiettivi della presente Convenzione; utilizza pure, se è opportuno, le informazioni che emanano da questi organi e comitati;
    11. esamina e prende qualsiasi altro provvedimento necessario al perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione.
  5. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, come pure qualsiasi Stato che non è parte alla presente Convenzione, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Qualsiasi organo o organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo qualificato nei campi legati alla protezione dello strato d’ozono che ha informato la segreteria del suo desiderio di farsi rappresentare a una riunione della Conferenza delle Parti in qualità d’osservatore può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto del regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.
Art. 7 La segreteria
  1. Le funzioni della segreteria sono le seguenti:
    1. organizzare le riunioni delle Parti conformemente agli articoli 6, 8, 9 e 10 e assicurare il servizio;
    2. stabilire e trasmettere un rapporto fondato sulle informazioni ricevute
      conformemente agli articoli 4 e 5 come pure sulle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari creati in virtù dell’articolo 6;
    3. adempiere le funzioni che le sono assegnate in virtù di qualsiasi protocollo alla presente Convenzione;
    4. stabilire rapporti sulle attività condotte a buon fine nell’esercizio delle funzioni che le sono assegnate in virtù della presente Convenzione e presentarle alla Conferenza delle Parti;
    5. assicurare la coordinazione necessaria con altri organismi internazionali competenti, e in particolare concludere gli accordi amministrativi e contrattuali che potessero esserle necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni;
    6. svolgere qualsiasi altra funzione che la Conferenza delle Parti potrebbe
      decidere di assegnarle.
  2. Le funzioni della segreteria saranno esercitate provvisoriamente dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente fino alla fine della prima riunione ordinaria della Conferenza delle Parti tenuta conformemente all’articolo 6. Alla sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà la segreteria tra le organizzazioni internazionali competenti che si fossero proposte per assicurare le funzioni di segreteria previste dalla presente Convenzione.
Art. 8 Adozione di protocolli
  1. La Conferenza delle Parti può, all’atto di una riunione, adottare protocolli alla presente Convenzione, conformemente all’articolo 2.
  2. Il testo di qualsiasi protocollo proposto è comunicato dalla segreteria alle Parti almeno sei mesi prima di detta riunione.
Art. 9 Emendamenti alla Convenzione o ai protocolli
  1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Questi emendamenti tengono debitamente conto, tra l’altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.
  2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati a una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a un protocollo sono adottati a una riunione delle Parti al protocollo considerato. li testo di qualsiasi emendamento proposto alla presente Convenzione o a uno qualsiasi dei protocolli, salvo disposizione contraria del protocollo considerato, è comunicato dalla segreteria alle Parti almeno sei mesi prima della riunione alla quale è proposto per adozione. Il segretariato comunica pure, per informazione, gli emendamenti proposti ai firmatari della presente Convenzione.
  3. Le Parti non risparmiano nessuno sforzo per pervenire, per quanto concerne qualsiasi emendamento proposto alla presente. Convenzione, a un accordo per
    consenso. Se tutti gli sforzi in vista di un consenso sono stati esauriti e se esse non giungono a un accordo, l’emendamento è adottato, come, risorsa estrema, con un voto a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto, e sottoposto dal depositario a tutte le Parti per ratifica, approvazione o accettazione.
  4. La procedura esposta nel paragrafo 3 qui sopra è applicabile agli emendamenti a qualsiasi protocollo alla Convenzione, a meno che la maggioranza dei due terzi delle Parti al protocollo considerato, presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto, non sia sufficiente per la loro adozione.
  5. La ratifica, l’approvazione o l’accettazione degli emendamenti è notificata per scritto al depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai paragrafi 3 o 4 qui sopra entrano in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione dei tre quarti almeno delle Parti alla presente Convenzione o dai due terzi almeno delle Parti al protocollo considerato, salvo disposizione contraria dei protocollo in questione. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore, rispetto a qualsiasi altra Parte, il novantesimo giorno dopo il deposito da parte di detta Parte del suo strumento di ratifica, d’approvazione o d’accettazione degli emendamenti.
  6. Ai fini del presente articolo, l’espressione «Parti presenti alla riunione e che hanno espresso il voto» s’intende delle Parti presenti alla riunione e che hanno emesso un voto affermativo o negativo.
Art. 10 Adozione degli allegati ed emendamenti di questi allegati
  1. Gli allegati alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli fanno parte integrante della Convenzione o di detto protocollo, secondo il caso, e, salvo disposizione contraria espressa, qualsiasi riferimento alla presente Convenzione o ai protocolli è pure un riferimento agli allegati a questi strumenti. Detti allegati sono limitati alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative.
  2. Salvo disposizione contraria di qualsiasi protocollo concernente i suoi propri allegati, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati supplementari alla presente Convenzione o d’allegati a un protocollo sono rette dalla procedura seguente:
    1. gli allegati alla presente Convenzione sono proposti e adottati secondo la procedura descritta nei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 9: gli allegati a qualsiasi protocollo sono proposti e adottati secondo la procedura descritta nei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 9;
    2. qualsiasi Parte che non è in grado di approvare un allegato supplementare alla presente Convenzione o un allegato a uno qualunque dei protocolli ai quali essa è parte ne dà per scritto notifica al depositario entro i sei mesi che
      seguono la data di comunicazione dell’adozione da parte dei depositario. Quest’ultimo informa senza indugio tutte le Parti di qualsiasi notifica ricevuta. Una Parte può in ogni momento accettare un allegato al quale essa aveva dichiarato precedentemente di fare obiezione ed esso entra allora in vigore rispetto a questa Parte;
    3. alla scadenza di un termine di sei mesi a contare dalla data dell’inizio della comunicazione da parte del depositario, l’allegato ha effetto rispetto a tutte le Parti alla presente Convenzione o al protocollo considerato che non abbiano sottoposto la notifica conformemente alla lettera b) qui sopra.
  3. La proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di emendamenti agli allegati alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli sono sottoposti alla medesima procedura che la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore degli allegati alla Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Gli allegati e gli emendamenti relativi tengono debitamente conto, tra l’altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti,
  4. Se un allegato supplementare o un emendamento a un allegato implica un emendamento alla Convenzione o a un protocollo, l’allegato supplementare o l’allegato modificato entra in vigore soltanto quando questo emendamento alla Convenzione o a un protocollo considerato entra esso stesso in vigore.
Art. 11 Composizione delle controversie
  1. In caso di controversie tra Parti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate ricercano una soluzione per via di negoziato.
  2. Se non possono pervenire a un accordo per via di negoziato, le Parti interessate possono congiuntamente far ricorso ai buoni uffici di una terza Parte o domandarle la mediazione.
  3. Quando ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce, qualsiasi Stato o organizzazione d’integrazione economica regionale può dichiarare per scritto presso il Depositario che, nel caso di controversie non composte conformemente ai paragrafi 1 o 2 qui sopra, accetta di considerare come obbligatorio l’uno o l’altro o i due modi di composizione qui appresso:
    1. arbitrato, conformemente alla procedura che sarà adottata dalla Conferenza delle Parti, alla sua prima sessione ordinaria;
    2. sottoposizione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.
  4. Se le Parti non hanno, conformemente al paragrafo 3 qui sopra, accettato la stessa procedura o una procedura, la controversia è sottoposta alla conciliazione conformemente al paragrafo 5 qui appresso, a meno che le Parti non ne convengano diversamente.
  5. È creata una commissione di conciliazione su domanda di una delle Parti in causa. La commissione si compone di un numero di membri designati pariteticamente da ciascuna delle Parti interessate e il presidente è scelto di comune accordo dai membri così designati. La commissione emette una sentenza inappellabile, con valore di raccomandazione e le Parti l’esaminano in buona fede.
  6. Le disposizioni, oggetto del presente articolo, si applicano a qualsiasi protocollo, salvo disposizioni contrarie del protocollo in questione.
Art. 12 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica d’Austria, a Vienna, dal 22 marzo 1985 al 21 settembre 1985 e presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a Nuova York, dal 22
settembre 1985 al 21 marzo 1986.

Art. 13 Ratifica, accettazione o approvazione
  1. La presente Convenzione e qualsiasi protocollo sono sottoposti alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il depositario.
  2. Qualsiasi organizzazione di cui nel paragrafo 1 qui sopra che diventa Parte alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo e di cui nessuno Stato membro è esso stesso Parte è legata da tutti gli obblighi enunciati nella Convenzione o nel protocollo, secondo il caso. Quando uno o parecchi Stati membri di una di queste organizzazioni sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente, l’organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle loro responsabilità rispettive per ciò che concerne l’esecuzione dei loro obblighi in virtù della Convenzione o del protocollo, secondo il caso. In tali casi, l’organizzazione e gli Stati membri non sono facoltati a esercitare simultaneamente i loro diritti a titolo della Convenzione o del protocollo pertinente.
  3. Nei loro strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, le organizzazioni di cui nel paragrafo 1 qui sopra indicano l’estensione delle loro competenze nei campi retti dalla Convenzione o dal protocollo pertinente. Queste organizzazioni notificano pure al depositario qualsiasi modifica importante dell’estensione delle loro competenze.
Art. 14 Adesione
  1. La presente Convenzione e qualsiasi protocollo saranno aperti all’adesione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale a partire dalla data alla quale la Convenzione o il protocollo considerato non saranno più aperti alla firma. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il depositario.
  2. Nei loro strumenti d’adesione, le organizzazioni di cui nel paragrafo 1 qui sopra indicano l’estensione delle loro competenze nei campi retti dalla Convenzione o dal protocollo considerato. Esse notificano pure al depositario qualsiasi modifica
    importante dell’estensione delle loro competenze.
  3. Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13 si applicano alle organizzazioni d’integrazione economica regionale che aderiscano alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo.
Art. 15 Diritto di voto
  1. Ogni Parte alla Convenzione o a qualsiasi protocollo dispone di un voto.
  2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo I qui sopra, le organizzazioni d’integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il diritto di voto nei campi che rientrano nella loro competenza, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente. Queste
    organizzazioni non esercitano il diritto di voto se gli Stati membri lo esercitano, e inversamente.
Art. 16 Rapporti tra la Convenzione e i suoi protocolli
  1. Nessuno Stato né alcuna organizzazione d’integrazione economica regionale può divenire parte a un protocollo senza essere o divenire simultaneamente Parte alla Convenzione.
  2. Le decisioni concernenti qualsiasi protocollo sono prese dalle sole Parti al protocollo considerato.
Art. 17 Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, d’approvazione o d’adesione.
  2. A meno che il testo del protocollo non disponga diversamente, qualsiasi protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito dell’undicesimo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione di detto protocollo o d’adesione a detto protocollo.
  3. Rispetto a ognuna delle Parti che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, o vi aderisce, dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito, mediante detta Parte, dei suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
  4. Qualsiasi protocollo, salvo disposizione contraria di detto protocollo, entrerà in vigore per una Parte che ratifichi, accetti o approvi detto protocollo o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 2 qui sopra all’ultima delle seguenti date: il novantesimo giorno dopo la data del deposito mediante detta Parte del suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione o la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore per detta Parte.
  5. Ai fini dei paragrafi I e 2 qui sopra, nessuno degli strumenti depositati da un’organizzazione d’integrazione economica regionale di cui nell’articolo 12 deve essere considerato come uno strumento aggiuntivo a quelli già depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.
Art. 18 Riserve

Nessuna riserva può essere fatta alla presente Convenzione.

Art. 19 Denunzia
  1. Dopo la scadenza di un termine di quattro anni a contare dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei riguardi di una Parte, detta Parte potrà in ogni momento denunziare la Convenzione con notifica scritta al depositario.
  2. Salvo disposizione contraria dell’uno qualunque dei protocolli, qualsiasi Parte potrà, in ogni momento dopo la scadenza di un termine di quattro anni a contare dalla data di entrata in vigore di questo protocollo nei suoi confronti, denunziare quest’ultimo dando per scritto una notifica all’uopo al depositario.
  3. Qualsiasi denunzia avrà effetto dopo la scadenza di un termine di un anno dalla data del suo ricevimento da parte del depositario o a qualsiasi data ulteriore che potrà essere specificata nella notifica di denunzia.
  4. Qualsiasi Parte che avrà denunziato la presente Convenzione sarà considerata come avente pure denunziato i protocolli ai quali essa sia, parte.
Art. 20 Depositario
  1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario della presente Convenzione come pure dei protocolli.
  2. Il depositario informa le Parti in particolare:
    1. della firma della presente Convenzione e di qualsiasi protocollo, come pure del deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione conformemente agli articoli 13 e 14;
    2. della data d’entrata in vigore della Convenzione e di qualsiasi protocollo conformemente all’articolo 17;
    3. delle notifiche di denunzia conformemente all’articolo 19;
    4. degli emendamenti adottati per ciò che concerne la Convenzione e qualsiasi protocollo, dell’accettazione di questi emendamenti da parte delle Parti e della data della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 9;
    5. di tutte le comunicazioni relative all’adozione o all’approvazione di allegati e ai loro emendamenti conformemente all’articolo 10;
    6. della notifica da parte delle organizzazioni regionali di integrazione economica dell’estensione delle loro competenze nei campi retti dalla presente Convenzione e da qualsiasi protocollo, e di qualsiasi modifica relativa;
    7. delle dichiarazioni previste nell’articolo 11.
Art. 21 Testi facenti fede

L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Vienna, il ventidue marzo millenovecentottantacinque.

Allegato I

Ricerca e osservazioni sistematiche

1. Le Parti alla Convenzione riconoscono che i principali problemi scientifici sono:

  1. le modificazioni dello strato d’ozono che comporterebbero un cambiamento dell’intensità della radiazione ultravioletta d’origine solare avente un’azione biologica (UV‑B), che raggiunge la superficie terrestre, e gli effetti che esse potrebbero avere sulla salute delle popolazioni, sugli organismi, sugli ecosistemi e sui materiali utili all’umanità;
  2. le modificazioni della ripartizione verticale dell’ozono che cambierebbe la struttura termica dell’atmosfera e le conseguenze meteorologiche e climatiche che potrebbero avere.

2. Le parti alla Convenzione, conformemente all’articolo 3, coopereranno facendo ricerche, procedendo a osservazioni sistematiche e formulando raccomandazioni concernenti le ricerche e le osservazioni future nei campi come: a) Le ricerche di fisica e chimica dell atmosfera i) stabilimento di modelli teorici globali: proseguimento della messa a punto di modelli interattivi dei processi radioattivi, chimici e dinamici; studi degli effetti simultanei delle diverse sostanze chimiche artificiali o naturali sull’ozono dell’atmosfera, interpretazione delle serie di misure raccolte con satellite o diversamente; valutazione delle tendenze dei
parametri atmosferici e geofisci e messa a punto di metodi che permettano d’attribuire a cause ben determinate le variazioni di questi parametri; ii) studio di laboratorio sui coefficienti cinetici, le sezioni efficaci d’assorbimento e i processi chimici e fotochimici nella troposfera e nella stratosfera; i dati spettroscopici necessari alle misurazioni effettuate per tutte le regioni utili dello spettro; iii) misurazioni sul terreno: concentrazioni e flussi di gas fonti essenziali sia naturali sia antropogene; studio sulla dinamica dell’atmosfera; misurazioni simultanee di sostanze fotochimicamente apparentate discendendo fino allo strato limite planetario, per mezzo di strumentiin situ e di telemisurazioni; paragone tra i diversi segnalatori; misurazioni coordinate di correlazione per gli strumenti situati a bordo di satelliti; campi tridimensionali di costituenti-traccia essenziali, del flusso solare spettrale e dei parametri meteorologici; iv) realizzazione di strumenti, segnatamente di segnalatori a bordo di satelliti e di altro tipo per la misurazione dei costituenti‑traccia dell’atmosfera, del flusso solare e dei parametri meteorologici; b) Le ricerche che interessano gli effetti sulla salute, gli effetti biologici e gli effetti di fotodegradazione i) relazione tra l’esposizione dell’uomo alla radiazione solare, visibile o ultravioletta e a) l’apparizione di cancri della pelle diversi dal melanoma o da melanomi maligni, e b) gli effetti sul sistema immunologico; ii) effetti della radiazione UV‑B, compresa la relazione con la lunghezza d’onda, su a) le colture, le foreste e altri ecosistemi terrestri e b) sul sistema degli alimenti di origine acquatica e sulla pesca, compreso per ciò che concerne l’inibizione eventuale della capacità di produzione d’ossigeno del fitoplancton marino; iii) meccanismi per i quali la radiazione UV‑B agisce sui materiali, specie ed ecosistemi biologici, compreso: relazione tra la dose, l’erogazione di dose e la risposta; fotoriparazione, adattamento e protezione; iv) studio sugli spettri biologici d’azione e la risposta spettrale con l’aiuto di radiazioni policromatiche in vista di determinare le interazioni possibili di diverse zone di lunghezza d’onda; v) influenza della radiazione UV‑B su: la sensibilità e l’attività delle specie biologiche importanti per l’equilibrio della biosfera; processi primari come la fotosintesi e la biosintesi; vi) influenza della radiazione UV‑B sulla fotodegradazione degli inquinanti, dei prodotti chimici agricoli e altre sostanze. c) Le ricerche che interessano gli effetti sul clima Studi teorici e studi d’osservazione a) degli effetti dell’ozono e di altri corpi presenti allo stato di traccia sulle radiazioni e delle incidenze sui parametri del clima, come le temperature alla superficie del suolo e degli oceani, il regime delle precipitazioni e gli scambi tra la troposfera e la stratosfera; e b) degli effetti di queste incidenze climatiche su diversi aspetti delle attività umane. d) Osservazioni sistematiche i) dello stato dello strato d’ozono (vale a dire variabilità spaziale e temporale del contenuto totale della colonna e ripartizione verticale), rendendo pienamente operativo il Sistema mondiale d’osservazione dello strato d’ozono fondato sull’integrazione dei sistemi su satellite e dei sistemi al suolo; ii) delle concentrazioni, nella troposfera e nella stratosfera dei gas che danno origine ai radicali HOx, NOxe CIOxcompresi i derivati del
carbonio; iii) della temperatura del suolo fino alla mesosfera, utilizzando contemporaneamente sistemi al suolo e sistemi su satellite; iv) del flusso solare – lunghezza d’onda – che penetra nell’atmosfera terrestre e della radiazione termica che esce dall’atmosfera terrestre, utilizzando misurazioni fatte con satellite; v) del flusso solare ‑ lunghezza d’onda ‑ che raggiunge la superficie della terra nel campo della radiazione UV‑B; vi) delle proprietà e della distribuzione degli aerosol, dal suolo fino alla mesosfera utilizzando contemporaneamente sistemi al suolo e sistemi su satellite; vii) della prosecuzione dei programmi di misurazioni meteorologiche di alta qualità alla superficie per le variabili importanti per il clima; viii) del miglioramento dei metodi d’analisi dei dati forniti da osservazioni sistematiche su scala mondiale sui corpi presenti allo stato di traccia, le temperature, il flusso solare e gli aerosol.

3. Le Parti alla Convenzione cooperano, tenendo conto dei bisogni particolari dei Paesi in sviluppo, per promuovere la formazione scientifica e tecnica appropriata necessaria per partecipare alle ricerche e osservazioni sistematiche descritte nel
presente allegato. Converrebbe accordare un’importanza particolare alla taratura comparativa degli apparecchi e dei metodi d’osservazione onde ottenere insiemi di dati scientifici paragonabili o standardizzati.

4. Le seguenti sostanze chimiche naturali o antropogene, il cui elenco non implica una classificazione particolare, sembrano avere il potere di modificare le proprietà chimiche e fisiche dello strato d’ozono.

a) Derivati del carbonio i) Monossido di carbonio (CO) Il monossido di carbonio è prodotto in gran quantità delle fonti naturali e artificiali e sembra svolgere un ruolo importante, direttamente, nella fotochimica della troposfera, indirettamente, nella fotochimica della stratosfera. ii) Diossido di carbonio (CO2) Il diossido di carbonio è prodotto in grande quantità da fonti naturali e artificiali e agisce sull’ozono della stratosfera modificando la struttura termica dell’atmosfera. iii) Metano (CH4) Il metano è d’origine sia naturale che antropogena e influisce sull’ozono della troposfera e su quello della stratosfera. iv) Idrocarburi diversi dal metano Questi idrocarburi, che comprendono un gran numero di sostanze chimiche, sono sia naturali sia antropogeni e svolgono un ruolo, direttamente, nella fotochimica della troposfera, indirettamente, nella fotochimica della stratosfera. b) Derivati dell azoto i) Protossido d’azoto (N2O) La fonte principale di N2O è naturale, ma le emissioni artificiali sono sempre più importanti. Questo protossido è la fonte primaria dei NOxstratosferici, che svolgono un ruolo capitale limitando la concentrazione dell’ozono nella stratosfera. ii) Perossidi d’azoto (NOx) Le fonti al suolo di NOxsvolgono un ruolo primordiale, direttamente, soltanto nei processi fotochimici in seno alla troposfera e, indirettamente, nei processi fotochimici stratosferici, mentre le iniezioni di NOxin prossimità della tropopausa possono modificare direttamente la quantità di ozono nella troposfera e nella stratosfera. e) Derivati del cloro i) Alcani interamente alogenati, per esempio CCl4, CFCl3(CFC‑11), CF2Cl2(CFC‑12), C2F3Cl3(CFC‑113), C2F4Cl2(CFC‑114) Gli alcani interamente alogenati sono antropogeni e costituiscono una fonte di ClOx, che svolgono un ruolo capitale nella fotochimica
dell’ozono, particolarmente tra 30 e 50 km d’altitudine. ii) Alcani parzialmente alogenati, per esempio CH3Cl, CHF2Cl (CFC‑22), CH3CCl3, CHFCl2(CFC‑21) La fonte di CH3Cl è naturale, mentre gli altri alcani parzialmente alogenati menzionati qui sopra sono antropogeni. Questi gas costituiscono pure una fonte di ClOxstratosferici. d) Derivati del bromo

Alcani interamente alogenati, per esempio CF3Br

Questi gas sono antropogeni e costituiscono una fonte di BrOx, che si comporta nella stessa maniera dei ClOx.

e) Sostanze idrogenate i) Idrogeno (H2) L’idrogeno è d’origine naturale e antropogena; svolge un ruolo secondario nella fotochimica della stratosfera. ii) Acqua (H2O) L’acqua, che è di origine naturale, svolge un ruolo essenziale nella
fotochimica della troposfera e della stratosfera. Tra le cause locali di presenza di vapore d’acqua nella stratosfera figurano l’ossidazione del metano e, in misura minore, quella dell’idrogeno.

Allegato II

Scambio di informazioni

1. Le Parti alla Convenzione riconoscono che la raccolta e la messa in comune di informazioni è un mezzo importante per conseguire gli obiettivi della presente
Convenzione e per assicurare che i provvedimenti che potrebbero essere presi siano appropriati ed equi. Per conseguenza le Parti scambieranno informazioni scientifiche, tecniche, socioeconomiche, commerciali e giuridiche.

2. Decidendo quali informazioni debbano essere raccolte e scambiate, le Parti alla Convenzione dovrebbero prendere in considerazione l’utilità di queste informazioni e le spese per ottenerle. Le Parti riconoscono inoltre che la cooperazione a titolo del presente allegato deve essere compatibile con le leggi, gli usi e le altre prescrizioni nazionali concernenti i brevetti, i segreti commerciali e la protezione delle informazioni confidenziali e relative a diritti esclusivi.

3.Informazioni scientifiche

Queste informazioni inglobano:

  1. le ricerche pubbliche e private, previste e in corso, in vista di facilitare la
    coordinazione dei programmi di ricerca in modo da trarre il miglior profitto possibile dai mezzi nazionali e internazionali disponibili;
  2. i dati sulle emissioni necessari per la ricerca;
  3. i risultati scientifici pubblicati nei periodici specializzati sulla fisica e la chimica dell’atmosfera terrestre, e la sensibilità di quest’ultima alle modificazioni, e in particolare sullo stato dello strato d’ozono e sugli effetti che la modificazione sia del contenuto totale della colonna d’azoto sia della ripartizione verticale dell’ozono comporterebbe, in qualsiasi spazio di tempo, sulla salute delle popolazioni umane, l’ambiente e il clima;
  4. la valutazione dei risultati della ricerca e le raccomandazioni sui lavori futuri di ricerca.

4.Informazioni tecniche

Queste informazioni vertono segnatamente su:

  1. l’esistenza e il costo di prodotti chimici di sostituzione e di tecnologie di
    sostituzione utilizzabili per ridurre le emissioni di sostanze che comportano modificazioni dello strato d’ozono e i lavori di ricerca connessi intrapresi o presi in considerazione;
  2. le limitazioni ed eventualmente i rischi che l’utilizzazione di prodotti chimici di sostituzione o di altro genere e di tecnologie di sostituzione comporta.

5.Informazioni socioeconomiche e commerciali sulle sostanze di cui nell allegato I

Queste informazioni vertono segnatamente su:

  1. la produzione e la capacità di produzione;
  2. l’utilizzazione e i modi di utilizzazione;
  3. le importazioni e le esportazioni;
  4. i costi, rischi e vantaggi di attività umane suscettibili di modificare indirettamente lo strato di ozono e l’impatto dei provvedimenti di disciplinamento presi o presi in considerazione per controllare queste attività.

6.Informazioni giuridiche

Queste informazioni vertono segnatamente su:

  1. le legislazioni nazionali, i provvedimenti amministrativi e i lavori di ricerca giuridica che interessano la protezione dello strato d’ozono;
  2. gli accordi internazionali, e segnatamente gli accordi bilaterali che interessano la protezione dello strato d’ozono;
  3. i metodi e le condizioni in materia d’accordi di licenza e i brevetti esistenti concernenti la protezione dello strato d’ozono.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan17 giugno2004 A15 settembre2004
Albania8 ottobre1999 A6 gennaio2000
Algeria20 ottobre1992 A18 gennaio1993
Andorra*26 gennaio2009 A26 aprile2009
Angola17 maggio2000 A15 agosto2000
Antigua e Barbuda3 dicembre1992 A3 marzo1993
Arabia Saudita1° marzo1993 A30 maggio1993
Argentina18 gennaio199018 aprile1990
Armenia1° ottobre1999 A30 dicembre1999
Australia16 settembre1987 A22 settembre1988
Austria19 agosto198722 settembre1988
Azerbaigian12 giugno1996 A10 settembre1996
Bahamas1° aprile1993 A30 giugno1993
Bahrein27 aprile1990 A26 luglio1990
Bangladesh2 agosto1990 A31 ottobre1990
Barbados16 ottobre1992 A14 gennaio1993
Belarus20 giugno198622 settembre1988
Belgio17 ottobre198815 gennaio1989
Belize6 giugno1997 A4 settembre1997
Benin1° luglio1993 A29 settembre1993
Bhutan23 agosto2004 A21 novembre2004
Bolivia3 ottobre1994 A1° gennaio1995
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Botswana4 dicembre1991 A3 marzo1992
Brasile19 marzo1990 A17 giugno1990
Brunei26 luglio1990 A24 ottobre1990
Bulgaria20 novembre1990 A18 febbraio1991
Burkina Faso30 marzo198928 giugno1989
Burundi6 gennaio1997 A6 aprile1997
Cambogia27 giugno2001 A25 settembre2001
Camerun30 agosto1989 A28 novembre1989
Canada4 giugno198622 settembre1988
Capo Verde31 luglio2001 A29 ottobre2001
Ceca, Repubblica30 settembre1993 S1° gennaio1993
Ciad18 maggio1989 A16 agosto1989
Cile6 marzo19904 giugno1990
Cina11 settembre1989 A10 dicembre1997
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Macaob19 ottobre199920 dicembre1999
Cipro28 maggio1992 A26 agosto1992
Colombia16 luglio1990 A14 ottobre1990
Comore31 ottobre1994 A29 gennaio1995
Congo (Brazzaville)16 novembre1994 A14 febbraio1995
Congo (Kinshasa)30 novembre1994 A28 febbraio1995
Corea (Nord)24 gennaio1995 A24 aprile1995
Corea (Sud)27 febbraio1992 A27 maggio1992
Costa Rica30 luglio1991 A28 ottobre1991
Côte d’Ivoire5 aprile1993 A4 luglio1993
Croazia21 settembre1992 S8 ottobre1991
Cuba14 luglio1992 A12 ottobre1992
Danimarca29 settembre198828 dicembre1988
Dominica31 marzo1993 A29 giugno1993
Dominicana, Repubblica18 maggio1993 A16 agosto1993
Ecuador10 aprile1990 A9 luglio1990
Egitto9 maggio198822 settembre1988
El Salvador2 ottobre1992 A31 dicembre1992
Emirati Arabi Uniti22 dicembre1989 A22 marzo1990
Eritrea10 marzo2005 A8 giugno2005
Estonia17 ottobre1996 A15 gennaio1997
Eswatini10 novembre1992 A8 febbraio1993
Etiopia11 ottobre1994 A9 gennaio1995
Figi23 ottobre1989 A21 gennaio1990
Filippine17 luglio1991 A15 ottobre1991
Finlandia*26 settembre198622 settembre1988
Francia4 dicembre198722 settembre1988
Gabon9 febbraio1994 A10 maggio1994
Gambia25 luglio1990 A23 ottobre1990
Georgia21 marzo1996 A19 giugno1996
Germania30 settembre198829 dicembre1988
Ghana24 luglio1989 A22 ottobre1989
Giamaica31 marzo1993 A29 giugno1993
Giappone30 settembre1988 A29 dicembre1988
Gibuti30 luglio1999 A28 ottobre1999
Giordania31 maggio1989 A29 agosto1989
Grecia29 dicembre198829 marzo1989
Grenada31 marzo1993 A29 giugno1993
Guatemala11 settembre1987 A22 settembre1988
Guinea25 giugno1992 A23 settembre1992
Guinea equatoriale17 agosto1988 A15 novembre1988
Guinea-Bissau12 novembre2002 A10 febbraio2003
Guyana12 agosto1993 A10 novembre1993
Haiti29 marzo2000 A27 giugno2000
Honduras14 ottobre1993 A12 gennaio1994
India18 marzo1991 A16 giugno1991
Indonesia26 giugno1992 A24 settembre1992
Iran3 ottobre1990 A1° gennaio1991
Iraq25 giugno2008 A23 settembre2008
Irlanda15 settembre1988 A14 dicembre1988
Islanda29 agosto1989 A27 novembre1989
Isole Cook22 dicembre2003 A21 marzo2004
Isole Marshall11 marzo1993 A9 giugno1993
Israele*30 giugno1992 A28 settembre1992
Italia19 settembre198818 dicembre1988
Kazakstan26 agosto1998 A24 novembre1998
Kenya9 novembre1988 A7 febbraio1989
Kirghizistan31 maggio2000 A29 agosto2000
Kiribati7 gennaio1993 A7 aprile1993
Kuwait23 novembre1992 A21 febbraio1993
Laos21 agosto1998 A19 novembre1998
Lesotho25 marzo1994 A23 giugno1994
Lettonia28 aprile1995 A27 luglio1995
Libano30 marzo1993 A28 giugno1993
Liberia15 gennaio1996 A14 aprile1996
Libia11 luglio1990 A9 ottobre1990
Liechtenstein8 febbraio1989 A9 maggio1989
Lituania18 gennaio1995 A18 aprile1995
Lussemburgo17 ottobre198815 gennaio1989
Macedonia del Nord10 marzo1994 S17 settembre1991
Madagascar7 novembre1996 A5 febbraio1997
Malawi9 gennaio1991 A9 aprile1991
Malaysia29 agosto1989 A27 novembre1989
Maldive26 aprile1988 A22 settembre1988
Mali28 ottobre1994 A26 gennaio1995
Malta15 settembre1988 A14 dicembre1988
Marocco28 dicembre199527 marzo1996
Mauritania26 maggio1994 A24 agosto1994
Maurizio*18 agosto1992 A16 novembre1992
Messico14 settembre198722 settembre1988
Micronesia3 agosto1994 A1° novembre1994
Moldova24 ottobre1996 A22 gennaio1997
Monaco12 marzo1993 A10 giugno1993
Mongolia7 marzo1996 A5 giugno1996
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico9 settembre1994 A8 dicembre1994
Myanmar24 novembre1993 A22 febbraio1994
Namibia20 settembre1993 A19 dicembre1993
Nauru12 novembre2001 A10 febbraio2002
Nepal6 luglio1994 A4 ottobre1994
Nicaragua5 marzo1993 A3 giugno1993
Niger9 ottobre1992 A7 gennaio1993
Nigeria31 ottobre1988 A29 gennaio1989
Niue22 dicembre2003 A21 marzo2004
Norvegia*23 settembre198622 settembre1988
Nuova Zelandac2 giugno198722 settembre1988
Oman30 giugno1999 A28 settembre1999
Paesi Bassid*28 settembre198827 dicembre1988
Aruba28 settembre198827 dicembre1988
Curaçao28 settembre198827 dicembre1988
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)28 settembre198827 dicembre1988
Sint Maarten28 settembre198827 dicembre1988
Pakistan18 dicembre1992 A18 marzo1993
Palau29 maggio2001 A27 agosto2001
Palestina18 marzo2019 A16 giugno2019
Panama13 febbraio1989 A14 maggio1989
Papua Nuova Guinea27 ottobre1992 A25 gennaio1993
Paraguay3 dicembre1992 A3 marzo1993
Perù7 aprile19896 luglio1989
Polonia13 luglio1990 A11 ottobre1990
Portogallo17 ottobre1988 A15 gennaio1989
Qatar22 gennaio1996 A21 aprile1996
Regno Unito15 maggio198722 settembre1988
Akrotiri e Dhekelia15 maggio198722 settembre1988
Anguilla15 maggio198722 settembre1988
Bermuda15 maggio198722 settembre1988
Gibilterra15 maggio198722 settembre1988
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)15 maggio198722 settembre1988
Guernesey30 agosto199030 agosto1990
Isola di Man15 maggio198722 settembre1988
Isole Caimane15 maggio198722 settembre1988
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)15 maggio198722 settembre1988
Isole Turche e Caicos15 maggio198722 settembre1988
Isole Vergini britanniche15 maggio198722 settembre1988
Jersey15 maggio198722 settembre1988
Montserrat15 maggio198722 settembre1988
Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)15 maggio198722 settembre1988
Terra antartica britannica15 maggio198722 settembre1988
Territorio britannico dell'Oceano Indiano15 maggio198722 settembre1988
Rep. Centrafricana29 marzo1993 A27 giugno1993
Romania27 gennaio1993 A27 aprile1993
Ruanda11 ottobre2001 A9 gennaio2002
Russia18 giugno198622 settembre1988
Saint Kitts e Nevis10 agosto1992 A8 novembre1992
Saint Lucia28 luglio1993 A26 ottobre1993
Saint Vincent e Grenadine2 dicembre1996 A2 marzo1997
Salomone, Isole17 giugno1993 A15 settembre1993
Samoa21 dicembre1992 A21 marzo1993
San Marino23 aprile2009 A22 luglio2009
Santa Sede*5 maggio2008 A3 agosto2008
São Tomé e Príncipe19 novembre2001 A17 febbraio2002
Seicelle6 gennaio1993 A6 aprile1993
Senegal19 marzo1993 A17 giugno1993
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone29 agosto2001 A27 novembre2001
Singapore5 gennaio1989 A5 aprile1989
Siria12 dicembre1989 A12 marzo1990
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Somalia1° agosto2001 A30 ottobre2001
Spagna*25 luglio1988 A23 ottobre1988
Sri Lanka15 dicembre1989 A15 marzo1990
Stati Uniti d’America*27 agosto198622 settembre1988
Sudafrica15 gennaio1990 A15 aprile1990
Sudan29 gennaio1993 A29 aprile1993
Sudan del Sud12 gennaio2012 A11 aprile2012
Suriname14 ottobre1997 A12 gennaio1998
Svezia*26 novembre198622 settembre1988
Svizzera17 dicembre198722 settembre1988
Tagikistan6 maggio1996 A4 agosto1996
Tanzania7 aprile1993 A6 luglio1993
Thailandia7 luglio1989 A5 ottobre1989
Timor Est16 settembre2009 A15 dicembre2009
Togo25 febbraio1991 A26 maggio1991
Tonga29 luglio1998 A27 ottobre1998
Trinidad e Tobago28 agosto1989 A26 novembre1989
Tunisia25 settembre1989 A24 dicembre1989
Turchia20 settembre1991 A19 dicembre1991
Turkmenistan18 novembre1993 A16 febbraio1994
Tuvalu15 luglio1993 A13 ottobre1993
Ucraina18 giugno198622 settembre1988
Uganda24 giugno1988 A22 settembre1988
Ungheria4 maggio1988 A22 settembre1988
Unione europea*17 ottobre198815 gennaio1989
Uruguay27 febbraio1989 A28 maggio1989
Uzbekistan18 maggio1993 A16 agosto1993
Vanuatu21 novembre1994 A19 febbraio1995
Venezuela1° settembre1988 A30 novembre1988
Vietnam26 gennaio1994 A26 aprile1994
Yemen21 febbraio1996 A21 maggio1996
Zambia24 gennaio1990 A24 aprile1990
Zimbabwe3 novembre1992 A1° febbraio1993
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):https://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 15 mag. 1987 al 30 giu.1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b Dal 15 feb. 1994 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
c Con l’adesione di Niue e delle Isole Cook alla Conv. la dichiarazione territoriale della Nuova Zelanda è diventata nulla.
d Al Regno in Europa.

Footnotes

  1. RU 1988 1751

  2. RS 0.120

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