Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

0.814.021.1Multilateral International Treaty15 dic 1992

Adottato dalla Seconda riunione delle Parti a Londra il 29 giugno 1990

Approvato dall’Assemblea federale il 3 giugno 19921

Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 16 settembre 1992

Entrato in vigore per la Svizzera il 15 dicembre 1992

(Stato 19  novembre 2021)

Art. 1 Emendamento

A.  Preambolo1. Sostituire al sesto paragrafo del preambolo del protocollo2il testo seguente: decise a proteggere lo strato di ozono prendendo delle misure precauzionali per controllare equamente le emissioni totali globali delle sostanze che lo riducono, con l’obiettivo ultimo di eliminarle completamente in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, tenendo conto delle considerazioni tecniche ed economiche nonché delle necessità di crescita dei Paesi in via di sviluppo, 2. Sostituire al settimo paragrafo del preambolo del protocollo il testo seguente: riconoscendo che sono necessarie disposizioni particolari per venire incontro ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo, fra cui la concessione di risorse finanziarie supplementari e l’accesso alle tecnologie appropriate, tenuto conto che l’importanza dei fondi necessari è prevedibile e che questi dovrebbero poter apportare una differenza sostanziale alla capacità del pianeta di affrontare il problema, scientificamente provato, della riduzione dello strato di ozono e dei suoi effetti nocivi, 3. Sostituire al nono paragrafo del preambolo del protocollo il testo seguente: considerando che è importante promuovere la cooperazione internazionale nei settori della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie alternative per il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, tenendo conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo, B.  Articolo 1 Definizioni1. Sostituire all’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo il testo seguente: 4.  Per «sostanza controllata», si intende una sostanza figurante nell’allegato A o nell’allegato B al presente protocollo, sia isolata che miscelata. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne che sia diversamente specificato nel relativo allegato, ma esclude qualsiasi sostanza controllata o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l’immagazzinamento di tale sostanza. 2. Sostituire all’articolo 1 paragrafo 5 del protocollo il testo seguente: 5.  Per «produzione», si intende la quantità di sostanze controllate prodotte, meno la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti contraenti e meno la quantità totale utilizzata come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. La quantità riciclata e riutilizzata non è da considerare come «produzione». 3. Aggiungere il paragrafo seguente all’articolo 1 del protocollo: 9.  Per «sostanza di transizione», si intende una sostanza figurante nell’allegato C al presente protocollo, sia isolata che in miscela. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne eventuali difformi indicazioni dell’allegato C, ma esclude qualsiasi sostanza di transizione o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l’immagazzinamento di tale sostanza. C.  Articolo 2 paragrafo 5Sostituire all’articolo 2 paragrafo 5 del protocollo il testo seguente: 5.  Qualsiasi Parte contraente può, per uno qualunque o più periodi di controllo, trasferire a qualsivoglia Parte contraente una quota del suo livello di produzione calcolato indicato agli articoli che vanno da 2A a 2E, purché i livelli totali calcolati di produzione delle Parti interessate per un dato gruppo di sostanze controllate, messi insieme, non vadano al di là dei limiti di produzione stabiliti in tali articoli per quel gruppo. Ognuna delle Parti contraenti interessate dovrà notificare al Segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni del trasferimento nonché la durata dello stesso. D.  Articolo 2 paragrafo 6Inserire, all’articolo 2 paragrafo 6, dopo le parole «sostanze controllate», quando appaiono per la prima volta, le parole seguenti: Allegato A o Allegato B E.  Articolo 2 paragrafo 8 aInserire, nell’articolo 2 paragrafo 8 a del protocollo, dopo le parole «questo articolo», ogniqualvolta compaiono nel testo, le parole seguenti: e gli articoli che vanno da 1A a 2E F.  Articolo 2 paragrafo 9 a i)Inserire, all’articolo 2 paragrafo 9 a i) del protocollo, dopo «l’Allegato A», le parole seguenti: e/o l’Allegato B G.  Articolo 2 paragrafo 9 a ii)Cancellare, all’articolo 2 paragrafo 9 a ii) del protocollo, le parole seguenti: dai livelli del 1986 H.  Articolo 2 paragrafo 9 cCancellare, all’articolo 2 paragrafo 9 c del protocollo, le parole seguenti: che rappresentino almeno il 50 per cento del consumo totale delle sostanze controllate delle Parti contraenti

e sostituirle con:

che rappresentino la maggioranza delle Parti contraenti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 presenti e votanti, nonché la maggioranza delle Parti contraenti non contemplate in detto articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti.

  1. Articolo 2 paragrafo 10 bIl paragrafo 10 b dell’articolo 2 del protocollo è cancellato e il paragrafo 10 a dello stesso articolo diventa il paragrafo 10.
  2. Articolo 2 paragrafo 11Inserire, all’articolo 2 paragrafo 11 del protocollo, dopo le parole «questo articolo», ogniqualvolta compaiono nel testo, le parole seguenti:

e gli articoli che vanno da 2A a 2E

K.  Articolo 2C Altri CFC interamente alogenatiInserire nel protocollo, come articolo 2C, i paragrafi seguenti:

Articolo 2C 3** Altri CFC interamente alogenati

1.  Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1993, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Annesso B non superi annualmente l’ottanta per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente l’ottanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. 2.  Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Annesso B non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. 3.  Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali. L.  Articolo 2D Tetracloruro di carbonioInserire nel protocollo, come articolo 2D, i paragrafi seguenti:

Articolo 2D 4** Tetracloruro di carbonio

1.  Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1995, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Annesso B non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. 2.  Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali. M.  Articolo 2E 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)Inserire nel protocollo, come articolo 2E, i paragrafi seguenti:

Articolo 2E 5** 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

1.  Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1993 ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Annesso B non superi annualmente il livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce questa sostanza si accerta durante lo stesso periodo che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. 2.  Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Annesso B non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. 3.  Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali. N.  Articolo 3 Calcolo dei livelli delle sostanze controllate1. Inserire, all’articolo 3 del protocollo, dopo «articoli 2», le parole seguenti: , da 2A a 2E,2. Inserire, all’articolo 3 del protocollo, dopo «allegato A», le parole seguenti: o allegato B O.  Articiolo 4 Controllo degli scambi commerciali con Stati che non siano Parti contraenti al protocollo1. Sostituire i paragrafi da 1 a 5 dell’articolo 4 con i paragrafi seguenti: 1.  Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1990, l’importazione delle sostanze controllate dell’allegato A provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo. 1bis.  Ogni Parte contraente vieta, entro un anno dall’entrata in vigore del presente paragrafo, l’importazione delle sostanze controllate dell’allegato B provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo. 2.  Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1993, l’esportazione delle sostanze controllate dell’allegato A verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo. 2bis.  Ogni Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate dell’allegato B verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo. 3.  Entro il 1° gennaio 1992, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell’allegato A, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo. 3bis.  Entro tre anni dall’entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell’allegato B, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo. 4.  Entro il 1° gennaio 1994, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell’allegato A, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo. 4bis.  Entro cinque anni dall’entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell’allegato B, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo. 5.  Ogni Parte contraente si impegna a fare il massimo possibile per scoraggiare le esportazioni, verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo, di tecnologie atte alla produzione o all’utilizzazione di sostanze controllate. 2. Sostituire l’articolo 4 paragrafo 8 del protocollo con il paragrafo seguente: 8.  Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 1bis, e, 3bis, 4 e 4bis, nonché le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 2bis, possono essere autorizzate da, o verso, qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo, purché una riunione delle Parti contraenti abbia stabilito che tale Stato rispetta in toto l’articolo 2, gli articoli che vanno da 2A a 2E e questo medesimo articolo e che ha fornito dei dati a questo scopo, come indicato all’articolo 7. 3. Aggiungere, come paragrafo 9, il paragrafo seguente all’articolo 4 del protocollo: 9.  Ai fini del presente articolo, l’espressione «Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo» comprende, per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza. P.  Articolo 5 Situazione speciale dei Paesi in via di sviluppoL’articolo 5 del protocollo è sostituito dal seguente: 1.  Ogni Parte contraente che è un Paese in via di sviluppo e il cui livello calcolato annuale di consumo delle sostanze controllate dell’allegato A è inferiore a 0,3 kg pro capite alla data dell’entrata in vigore del protocollo per detta Parte contraente, o in qualsiasi momento in seguito fino al 1° gennaio 1999 è autorizzata, al fine di soddisfare le proprie necessità fondamentali interne, a ritardare per dieci anni la propria osservanza delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E. 2.  Tuttavia, ogni Parte contraente di cui trattasi al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’allegato A di 0,3 kg pro capite, né un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’allegato B di 0,2 kg pro capite. 3.  Nell’applicazione delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E, ogni parte contraente cui ci si riferisce al paragrafo 1 di questo articolo, è autorizzata ad utilizzare: a) Per le sostanze controllate dell’allegato A, sia la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1995 al 1997 incluso, sia un livello calcolato di consumo di 0,3 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo; b) Per le sostanze controllate dell’allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1998 al 2000 incluso, o un livello calcolato di consumo di 0,2 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo. 4.  Nel caso in cui una Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo si trovi nell’incapacità di ottenere delle quantità sufficienti di sostanze controllate, in qualsiasi momento prima di essere sottoposta agli obblighi contemplati dalle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E, essa può notificare tale situazione al Segretariato. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva e decidono delle misure appropriate da prendere. 5.  Lo sviluppo della capacità delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo di ottemperare agli obblighi contemplati nelle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E, nonché alla loro applicazione, dipenderà dalla effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria di cui all’articolo 10 e dal trasferimento di tecnologia di cui all’articolo 10A. 6.  Ogni Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo può, in qualsiasi momento, notificare al Segretariato per iscritto che, pur avendo preso ogni possibile misura, essa non è in grado di applicare uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E a causa dell’insufficiente attuazione degli articoli 10 e 10A. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva, tenuto adeguatamente conto del paragrafo 5 di questo articolo, e decidono delle misure appropriate da prendere. 7.  Durante il periodo intercorrente fra la notifica e la riunione delle Parti contraenti ove devono essere decise le misure appropriate di cui al precedente paragrafo 6, o per un periodo più lungo se la riunione delle Parti contraenti così decide, le procedure previste in caso di inosservanza all’articolo 8 non possono venire applicate alla Parte contraente che ha effettuato la notifica. 8.  Una riunione delle Parti contraenti esamina, non oltre il 1995, la situazione delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo, compresa l’effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria e del trasferimento di tecnologia nei loro confronti, e adotta le modifiche che potrebbero rendersi necessarie al programma delle misure di controllo applicabili ad esse. 9.  Le decisioni delle parti contraenti di cui ai paragrafi 4, 6 e 7 di questo articolo, vengono prese rispettando la stessa procedura decisionale di cui all’articolo 10. Q.  Articolo 6 Valutazione ed esame delle misure di controlloInserire all’articolo 6 del protocollo, dopo «articolo 2», le parole seguenti: gli articoli che vanno da 2A e 2E, nonché la situazione relativa alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni delle sostanze di transizione del Gruppo I dell’allegato C R.  Articolo 7 Comunicazione dei datiSostituire l’articolo 7 del protocollo col seguente: 1.  Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando è divenuta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1986, di ognuna delle sostanze controllate dell’allegato A, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili. 2.  Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando le disposizioni previste dal protocollo per le sostanze dell’allegato B sono entrate in vigore per detta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1989, di ognuna delle sostanze controllate dell’allegato B, nonché di ognuna delle sostanze di transizione del Gruppo I dell’allegato C, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili. 3.  Ogni Parte contraente comunica al Segretariato dati statistici sulla propria produzione annua (come definita all’articolo 5 paragrafo 1) e, separatamente, – sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle Parti contraenti, – sulle importazioni e le esportazioni verso, rispettivamente, Stati Parti contraenti e Stati che non lo sono, di ognuna delle sostanze controllate degli allegati A e B e delle sostanze di transizione del Gruppo I dell’allegato C, per l’anno nel corso del quale le disposizioni sulle sostanze dell’allegato B sono entrate in vigore per detta Parte contraente e per ognuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono. 4.  Quanto alle Parti contraenti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 8 a), esse ottemperano agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo sulla comunicazione di dati statistici relativi alle importazioni e alle esportazioni, se l’organizzazione regionale di integrazione economica di cui fanno parte fornisce i dati sulle importazioni ed esportazioni fra l’organizzazione e gli Stati che non ne sono membri. S.  Articolo 9 Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione della popolazione e scambio di informazioniSostituire l’articolo 9 paragrafo 1 a) del protocollo col seguente: a) Le migliori tecnologie atte a perfezionare il contenimento, il recupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze controllate e di quelle di transizione o a ridurre con altri mezzi le loro emissioni; T.  Articolo 10 Meccanismo di finanziamentoSostituire l’articolo 10 del protocollo col seguente:

Articolo 10 ** Meccanismo di finanziamento

1.  Le Parti contraenti istituiscono un meccanismo avente l’obiettivo di fornire una cooperazione finanziaria e tecnica, incluso il trasferimento di tecnologie, alle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 del presente protocollo, per permetter loro di rispettare le misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E del protocollo. Tale meccanismo, che sarà finanziato in aggiunta agli altri contributi finanziari previsti per le Parti contraenti indicate al suddetto paragrafo, farà fronte a tutti gli aumenti di costi convenuti di dette Parti contraenti affinché esse possano ottemperare alle misure di controllo del protocollo. Un elenco indicativo delle categorie di aumento di costi verrà stilato dalla riunione delle Parti contraenti.

2.  Il meccanismo istituito col paragrafo che precede, comprende un Fondo multilaterale. Esso può anche comprendere altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale.

3.  Il Fondo multilaterale:

  1. fa fronte, gratuitamente o tramite prestiti secondo il caso, e in funzione di criteri che verranno stabiliti dalle Parti contraenti, agli aumenti di costi convenuti;
  2. finanzia la stanza di compensazione e a questo scopo:
  3. assiste le Parti contraenti indicate all’articolo 5 paragrafo 1, per identificare le loro necessità in materia di cooperazione tramite studi specifici sui Paesi ed altre forme di cooperazione tecnica;

ii) facilita la cooperazione tecnica per rispondere alle necessità identificate;

iii) dissemina, come previsto all’articolo 9, le informazioni e il materiale attinente, organizza seminari, periodi di formazione e altre attività connesse, a beneficio delle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo; e

iv) facilita e controlla gli altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale accessibili alle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo;

c) finanzia i servizi di segretariato del Fondo multilaterale e le relative spese di mantenimento.

4.  Il Fondo multilaterale opera sotto l’autorità delle Parti contraenti che ne determinano la politica globale.

5.  Le Parti contraenti istituiscono un Comitato esecutivo che sviluppi e sorvegli l’applicazione delle singole politiche operative, delle direttive e disposizioni amministrative, compresa l’erogazione di fondi, per poter realizzare gli obiettivi del Fondo multilaterale. Il Comitato esecutivo adempie i propri compiti e le proprie responsabilità, specificati nel suo statuto adottato dalle Parti contraenti, con la cooperazione e l’assistenza della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo o di altri appropriati organismi alla luce delle loro rispettive aree di competenza. I membri del Comitato esecutivo che sono scelti sulla base di una rappresentanza equilibrata delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 e delle altre Parti contraenti, sono nominati dalle Parti contraenti.

6.  Il Fondo multilaterale viene finanziato da contributi in divise convertibili delle Parti contraenti che non rilevano dell’articolo 5 paragrafo 1 o, in certi casi, in natura e/o in moneta nazionale, sulla base della tabella dei contributi delle Nazioni Unite. Vengono anche sollecitati contributi da parte di altre Parti contraenti. La cooperazione bilaterale e, in casi specifici identificati dalle Parti contraenti, la cooperazione regionale possono, fino ad una certa percentuale e compatibilmente coi criteri che verranno specificati da una decisione delle Parti contraenti, essere considerate come contributi al Fondo multilaterale, purché tale cooperazione come minimo:

a) osservi scrupolosamente le disposizioni del presente protocollo;

b) apporti risorse aggiuntive; e

c) faccia fronte ad aumenti di costi convenuti.

7.  Le Parti contraenti fissano le previsioni di bilancio del fondo multilaterale per ogni esercizio finanziario, nonché la quota contributiva delle singole Parti contraenti.

8.  Le risorse del Fondo multilaterale vengono erogate con l’accordo della Parte contraente che ne beneficia.

9.  Le decisioni delle Parti contraenti, di cui al presente articolo, vengono prese consensualmente ogni qualvolta ciò sia possibile. Nel caso in cui siano falliti tutti gli sforzi dispiegati per raggiungere tale consenso, e non si è ottenuto alcun accordo, le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti, purché tale maggioranza rappresenti la maggioranza delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti, e la maggioranza delle altre Parti contraenti presenti e votanti.

10.Il meccanismo finanziario esposto in questo articolo non pregiudica le disposizioni che potrebbero venir elaborate in futuro per altri problemi ambientali.

U.  Articolo 10A Trasferimento di tecnologiaAggiungere al protocollo, come articolo 10A, l’articolo seguente:

Articolo 10A ** Trasferimento di tecnologia

Ogni Parte contraente prende tutte le misure possibili, compatibili con i programmi sovvenzionati dal meccanismo finanziario, affinché:

  1. i migliori prodotti di sostituzione disponibili, non nocivi per l’ambiente, e le relative tecnologie, siano inviati con sollecitudine alle Parti contraenti indicate all’articolo 5 paragrafo 1; e
  2. i trasferimenti di cui al comma a) siano effettuati a condizioni eque e quanto più possibile vantaggiose.
  3. Articolo 11 Riunioni delle Parti contraentiSostituire l’articolo 11 paragrafo 4 g) del protocollo col seguente:
  4. valutare, in applicazione dell’articolo 6, le misure di controllo e la situazione relative alle sostanze di transizione;
  5. Articolo 17 Parti contraenti che aderiscono dopo l’entrata in vigoreInserire all’articolo 17, dopo «come pure agli», le parole seguenti:

articoli che vanno da 2A a 2E, e

X.  Articolo 19 DenunciaSostituire l’articolo 19 del protocollo col paragrafo seguente:

Ogni Parte contraente può denunciare il presente protocollo per mezzo di notifica scritta al Depositario, in qualsiasi momento dopo quattro anni da quando ha accettato gli obblighi di cui all’articolo 2A paragrafo 1. Qualsiasi denuncia di questo genere prende effetto allo scadere di un anno dalla data in cui essa è stata ricevuta dal Depositario, o a una eventuale data successiva che può essere specificata nella notifica della denuncia.

Y.  AllegatiAggiungere al protocollo gli allegati seguenti:

Allegato B

Sostanze controllate

GruppoSostanzaPotenziale di riduzione dell’ozono
Gruppo I
CF3Cl(CFC-13)1,0
C2FCl5(CFC-111)1,0
C2F2Cl4(CFC-112)1,0
C3FCl7(CFC-211)1,0
C3F2Cl6(CFC-212)1,0
C3F3Cl5(CFC-213)1,0
C3F4Cl4(CFC-214)1,0
C3F5Cl3(CFC-215)1,0
C3F6Cl2(CFC-216)1,0
C3F7Cl(CFC-217)1,0
Gruppo II
CC14Tetracloruro di carbonio1,1
Gruppo III
C2H3Cl3*Tricloroetano 1, 1, 1 (cloroformio metile)0,1
* La formula non si riferisce al tricloroetano 1, 1, 2.

Allegato C

Sostanze di transizione

GruppoSostanzeGruppoSostanze
Gruppo I
CHFCl2(HCFC-21)C3HF5Cl2(HCFC-225)
CHF2Cl(HCFC-22)C3HF6Cl(HCFC-226)
CH2FCl(HCFC-31)C3H2FCl5(HCFC-231)
C2HFCl4(HCFC-121)C3H2F2Cl4(HCFC-232)
C2HF2Cl3(HCFC-122)C3H2F3Cl3(HCFC-233)
C2HF3Cl2(HCFC-123)C3H2F4Cl2(HCFC-234)
C2HF4Cl(HCFC-124)C3H2F5Cl(HCFC-235)
C2H2FCl3(HCFC-131)C3H3FCl4(HCFC-241)
C2H2Cl2(HCFC-132)C3H3F2Cl3(HCFC-242)
C2H2F3Cl(HCFC-133)C3H3F3Cl2(HCFC-243)
C2H3FCl2(HCFC-141)C3H3F4Cl(HCFC-244)
C2H3F2Cl(HCFC-142)C3H4FCl3(HCFC-251)
C2H4FCl(HCFC-151)C3H4F2Cl2(HCFC-252)
C3HFCl6(HCFC-221)C3H4F3Cl(HCFC-253)
C3HF2Cl5(HCFC-222)C3H5FCl2(HCFC-261)
C3HF3Cl4(HCFC-223)C3H5F2Cl(HCFC-262)
C3HF4Cl3(HCFC-224)C3H6FCl(HCFC-271)
Art. 2 Entrata in vigore
  1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 1992, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d’integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l’emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.
  2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati da un’organizzazione regionale d’integrazione economica non vengono considerati come suppletivi a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
  3. Dopo l’entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, il suddetto emendamento entra in vigore per tutte le altre Parti contraenti al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan17 giugno2004 A15 settembre2004
Albania25 maggio2006 A23 agosto2006
Algeria20 ottobre1992 A18 gennaio1993
Andorra26 gennaio2009 A26 aprile2009
Angola21 giugno2011 A19 settembre2011
Antigua e Barbuda23 febbraio1993 A24 maggio1993
Arabia Saudita1° marzo1993 A30 maggio1993
Argentina4 dicembre19924 marzo1993
Armenia26 novembre2003 A24 febbraio2004
Australia11 agosto19929 novembre1992
Austria11 dicembre199211 marzo1993
Azerbaigian12 giugno1996 A10 settembre1996
Bahamas4 maggio1993 A2 agosto1993
Bahrein23 dicembre199223 marzo1993
Bangladesh18 marzo199416 giugno1994
Barbados20 luglio199418 ottobre1994
Belarus10 giugno19968 settembre1996
Belgio5 ottobre19933 gennaio1994
Belize9 gennaio1998 A9 aprile1998
Benin21 giugno200019 settembre2000
Bhutan23 agosto2004 A21 novembre2004
Bolivia3 ottobre1994 A1° gennaio1995
Bosnia e Erzegovina11 agosto2003 A9 novembre2003
Botswana13 maggio1997 A11 agosto1997
Brasile1° ottobre199230 dicembre1992
Brunei3 marzo2009 A1° giugno2009
Bulgaria28 aprile199927 luglio1999
Burkina Faso10 giugno19948 settembre1994
Burundi18 ottobre200116 gennaio2002
Cambogia31 gennaio2007 A1° maggio2007
Camerun8 giugno19926 settembre1992
Canada5 luglio199010 agosto1992
Capo Verde31 luglio2001 A29 ottobre2001
Ceca, Repubblica18 dicembre1996 A18 marzo1997
Centrafricana, Repubblica29 maggio200827 agosto2008
Ciad30 maggio200128 maggio2001
Cile9 aprile199210 agosto2001
Cina6 giugno19971° luglio1997
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Macaob*19 ottobre199920 dicembre1999
Cipro11 ottobre19949 gennaio1995
Colombia6 dicembre1993 A6 marzo1994
Comore31 ottobre1994 A29 gennaio1995
Congo (Brazzaville)16 novembre199414 febbraio1995
Congo (Kinshasa)30 novembre1994 A28 febbraio1995
Corea (Nord)17 giugno1999 A15 settembre1999
Corea (Sud)10 dicembre1992 A10 marzo1993
Costa Rica11 novembre19989 febbraio1999
Côte d’Ivoire18 maggio199416 agosto1994
Croazia15 ottobre199313 gennaio1994
Cuba19 ottobre199817 gennaio1999
Danimarca*20 dicembre199110 agosto1992
Faeröer, Isole24 ottobre200724 ottobre2007
Dominica31 marzo1993 A29 giugno1993
Dominicana, Repubblica24 dicembre2001 A24 marzo2002
Ecuador23 febbraio199324 maggio1993
Egitto13 gennaio199313 aprile1993
El Salvador8 dicembre2000 A8 marzo2001
Emirati Arabi Uniti16 febbraio2005 A17 maggio2005
Eritrea5 luglio2005 A3 ottobre2005
Estonia12 aprile199911 luglio1999
Eswatini16 dicembre2005 A16 marzo2006
Etiopia25 novembre200923 febbraio2010
Figi9 dicembre1994 A9 marzo1995
Filippine9 agosto19937 novembre1993
Finlandia20 dicembre199110 agosto1992
Francia12 febbraio199210 agosto1992
Gabon4 dicembre2000 A4 marzo2001
Gambia13 marzo199511 giugno1995
Georgia12 luglio2000 A10 ottobre2000
Germania27 dicembre199110 agosto1992
Ghana24 luglio199222 ottobre1992
Giamaica31 marzo1993 A29 giugno1993
Giappone*4 settembre199110 agosto1992
Gibuti30 luglio1999 A28 ottobre1999
Giordania12 novembre199310 febbraio1994
Grecia11 maggio19939 agosto1993
Grenada7 dicembre1993 A7 marzo1994
Guatemala21 gennaio2002 A22 aprile2002
Guinea25 giugno1992 A23 settembre1992
Guinea equatoriale11 luglio2007 A9 ottobre2007
Guinea-Bissau12 novembre2002 A10 febbraio2003
Guyana23 luglio199921 ottobre1999
Haiti29 marzo2000 A27 giugno2000
Honduras24 gennaio200224 aprile2002
India19 giugno1992 A17 settembre1992
Indonesia26 giugno199224 settembre1992
Iran4 agosto19972 novembre1997
Iraq25 giugno2008 A23 settembre2008
Irlanda20 dicembre199110 agosto1992
Islanda16 giugno199314 settembre1993
Isole Cook22 dicembre2003 A21 marzo2004
Isole Marshall11 marzo1993 A9 giugno1993
Israele30 giugno199228 settembre1992
Italia21 febbraio199210 agosto1992
Kazakstan26 luglio2001 A24 ottobre2001
Kenya27 settembre199426 dicembre1994
Kirghizistan13 maggio200311 agosto2003
Kiribati9 agosto2004 A7 novembre2004
Kuwait22 luglio1994 A20 ottobre1994
Laos28 giugno2006 A26 settembre2006
Lesotho15 aprile2010 A14 luglio2010
Lettonia2 novembre1998 A31 gennaio1999
Libano31 marzo1993 A29 giugno1993
Liberia15 gennaio1996 A14 aprile1996
Libia12 luglio200110 ottobre2001
Liechtenstein24 marzo199422 giugno1994
Lituania3 febbraio19984 maggio1998
Lussemburgo20 maggio199218 agosto1992
Macedonia del Nord9 novembre19989 febbraio1999
Madagascar16 gennaio2002 A16 aprile2002
Malawi8 febbraio19949 maggio1994
Malaysia16 giugno1993 A14 settembre1993
Maldive31 luglio199110 agosto1992
Mali28 ottobre1994 A26 gennaio1995
Malta4 febbraio19945 maggio1994
Marocco28 dicembre1995 A27 marzo1996
Mauritania22 luglio200520 ottobre2005
Maurizio20 ottobre1992 A18 gennaio1993
Messico11 ottobre199110 agosto1992
Micronesia27 novembre2001 A25 febbraio2002
Moldova25 giugno2001 A23 settembre2001
Monaco12 marzo1993 A10 giugno1993
Mongolia7 marzo1996 A5 giugno1996
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico9 settembre1994 A8 dicembre1994
Myanmar24 novembre1993 A22 febbraio1994
Namibia6 novembre19974 febbraio1998
Nauru10 settembre2004 A9 dicembre2004
Nepal6 luglio1994 A4 ottobre1994
Nicaragua13 dicembre199912 marzo2000
Niger11 gennaio1996 A10 aprile1996
Nigeria27 settembre200126 dicembre2001
Niue22 dicembre2003 A21 marzo2004
Norvegia18 novembre199110 agosto1992
Nuova Zelanda1° ottobre199010 agosto1992
Oman5 agosto1999 A3 novembre1999
Paesi Bassic *20 dicembre199110 agosto1992
Aruba16 marzo199210 agosto1992
Pakistan18 dicembre1992 A18 marzo1993
Palau29 maggio2001 A27 agosto2001
Panama10 febbraio199411 maggio1994
Papua Nuova Guinea4 maggio19932 agosto1993
Paraguay3 dicembre1992 A3 marzo1993
Perù31 marzo1993 A29 giugno1993
Polonia2 ottobre1996 A31 dicembre1996
Portogallo24 novembre199222 febbraio1993
Qatar22 gennaio1996 A21 aprile1996
Regno Unito20 dicembre199110 agosto1992
Gibilterra20 dicembre199110 agosto1992
Guernesey8 settembre19938 settembre1993
Isola di Man25 febbraio202125 febbraio2021
Isole Vergini britanniche30 ottobre199530 ottobre1995
Jersey4 gennaio19954 gennaio1995
Terra antartica britannica8 settembre19938 settembre1993
Romania27 gennaio1993 A27 aprile1993
Ruanda7 gennaio2004 A6 aprile2004
Russia13 gennaio199210 agosto1992
Saint Kitts e Nevis8 luglio19986 ottobre1998
Saint Lucia24 agosto1999 A22 novembre1999
Saint Vincent e Grenadine2 dicembre1996 A2 marzo1997
Salomone, Isole17 agosto1999 A15 novembre1999
Samoa4 ottobre20012 gennaio2002
San Marino23 aprile2009 A22 luglio2009
Santa Sede*5 maggio2008 A3 agosto2008
São Tomé e Príncipe19 novembre2001 A17 febbraio2002
Seicelle6 gennaio1993 A6 aprile1993
Senegal6 maggio19934 agosto1993
Serbia22 marzo2005 A20 giugno2005
Sierra Leone29 agosto2001 A27 novembre2001
Singapore2 marzo1993 A31 maggio1993
Siria30 novembre1999 A28 febbraio2000
Slovacchia15 aprile199414 luglio1994
Slovenia8 dicembre19928 marzo1993
Somalia1° agosto2001 A30 ottobre2001
Spagna*d19 maggio199217 agosto1992
Sri Lanka16 giugno1993 A14 settembre1993
Stati Uniti18 dicembre199110 agosto1992
Sudafrica12 maggio199210 agosto1992
Sudan2 gennaio2002 A2 aprile2002
Sudan del Sud16 ottobre2012 A14 gennaio2013
Suriname29 marzo2006 A27 giugno2006
Svezia2 agosto199110 agosto1992
Svizzera16 settembre199215 dicembre1992
Tagikistan7 gennaio1998 A7 aprile1998
Tanzania16 aprile1993 A15 luglio1993
Thailandia25 giugno199223 settembre1992
Timor-Leste16 settembre2009 A15 dicembre2009
Togo6 luglio19984 ottobre1998
Tonga26 novembre200324 febbraio2004
Trinidad e Tobago10 giugno19998 settembre1999
Tunisia15 luglio1993 A13 ottobre1993
Turchia13 aprile199512 luglio1995
Turkmenistan15 marzo1994 A13 giugno1994
Tuvalu31 agosto200029 novembre2000
Ucraina6 febbraio19977 maggio1997
Uganda20 gennaio199420 aprile1994
Ungheria9 novembre19937 febbraio1994
Unione europea20 dicembre199110 agosto1992
Uruguay16 novembre1993 A14 febbraio1994
Uzbekistan10 giugno1998 A8 settembre1998
Vanuatu21 novembre199419 febbraio1995
Venezuela29 luglio199327 ottobre1993
Vietnam26 gennaio1994 A26 aprile1994
Yemen23 aprile2001 A22 luglio2001
Zambia15 aprile199414 luglio1994
Zimbabwe3 giugno19941° settembre1994
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dall’8 set. 1993 al 30 giu. 1997, l’emendamento al Prot. di Montreal era applicabile ad Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito.
Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, l’emendamento è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b Dal 15 feb. 1994 al 19 dic. 1999, l’emendamento al Prot. di Montreal era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo.
Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, l’emendamento è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
c Al Regno in Europa.
d Questo Stato ha formulato una dichiarazione.

Footnotes

  1. RU 1992 2227

  2. RS 0.814.021

  3. Nuovo testo giusta il n. II degli aggiustamenti del 25 nov. 1992, entrati in vigore per la Svizzera il 22 set. 1993 (RU 1994 797).

  4. Nuovo testo giusta il n. II degli aggiustamenti del 25 nov. 1992, entrati in vigore per la Svizzera il 22 set. 1993 (RU 1994 797).

  5. Nuovo testo giusta il n. II degli aggiustamenti del 25 nov. 1992, entrati in vigore per la Svizzera il 22 set. 1993 (RU 1994 797).

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