Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono

0.814.021Multilateral International Treaty1 gen 1989

Concluso a Montreal il 16 settembre 1987

Approvato dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19881

Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 28 dicembre 1988

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1989

(Stato 27  maggio 2020)

Le Parti al presente Protocollo,

essendo Parti alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d’ozono2;

memori del loro obbligo, ai sensi di tale Convenzione, di adottare adeguati provvedimenti per tutelare la salute dell’uomo e l’ambiente da effetti nocivi derivanti o che possono derivare da attività umane che modificano o possono modificare l’ozonosfera;

riconoscendo che le emissioni a livello mondiale di talune sostanze possono impoverire in misura significativa o modificare in altro modo l’ozonosfera, tanto da farne eventualmente derivare effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente;

consapevoli dei potenziali effetti climatici delle emissioni di dette sostanze;

coscienti che le misure adottate per proteggere l’ozonosfera dalla deplezione dovrebbero essere fondate su cognizioni scientifiche pertinenti, tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche;

decise a proteggere lo strato di ozono prendendo delle misure precauzionali per controllare equamente le emissioni totali globali delle sostanze che lo riducono, con l’obiettivo ultimo di eliminarle completamente in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, tenendo conto delle considerazioni tecniche ed economiche nonché delle necessità di crescita dei Paesi in via di sviluppo;3

riconoscendo che sono necessarie disposizioni particolari per venire incontro ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo, fra cui la concessione di risorse finanziarie supplementari e l’accesso alle tecnologie appropriate, tenuto conto che l’importanza dei fondi necessari è prevedibile e che questi dovrebbero poter apportare una differenza sostanziale alla capacità del pianeta di affrontare il problema, scientificamente provato, della riduzione dello strato di ozono e dei suoi effetti nocivi;4

notando i provvedimenti precauzionali già adottati a livello nazionale e regionale per controllare le emissioni di alcuni fluorocloroidrocarburi;

considerando che è importante promuovere la cooperazione internazionale nei settori della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie alternative per il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, tenendo conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo,5

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni
  1. Per «Convenzione» si intende la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d’ozono6adottata il 22 marzo 1985.
  2. Per «Parti» si intendono le Parti al presente Protocollo, a meno che il contesto non imponga diversamente.
  3. Per «Segretariato» si intende il segretariato della Convenzione.
  4. Per «sostanza controllata», si intende una sostanza figurante nell’Allegato A, nell’Allegato B, Allegato C, Allegato E o Allegato F al presente Protocollo, sia isolata che miscelata. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne che sia diversamente specificato nel relativo Allegato, ma esclude qualsiasi sostanza controllata o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l’immagazzinamento di tale sostanza.7
  5. Per «produzione», si intende la quantità di sostanze controllate prodotte, meno la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti contraenti e meno la quantità totale utilizzata come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. La quantità riciclata e riutilizzata non è da considerare come «produzione».8
  6. Per «consumo» si intende la produzione incrementata delle importazioni, detratte le esportazioni di sostanze regolamentate.
  7. Per «livelli calcolati» della produzione, delle importazioni e delle esportazioni, e del consumo, si intendono i livelli determinati in conformità con l’articolo 3.
  8. Per «razionalizzazione industriale» si intende il trasferimento di tutta o di una Parte del livello calcolato della produzione di una Parte ad un’altra Parte, per migliorare il rendimento economico o per far fronte a previsti fabbisogni dovuti ad insufficienze nell’approvvigionamento a causa della chiusura di stabilimenti.

9.9.

Art. 2 Misure di regolamentazione
  1. a 4.10.
  2. Qualsiasi Parte contraente può, per uno qualunque o più periodi di controllo, trasferire a qualsivoglia Parte contraente una quota del suo livello di produzione calcolato indicato agli articoli che vanno da 2A a 2F e agli articoli 2H e 2J, purché i livelli totali calcolati di produzione delle Parti interessate per un dato gruppo di sostanze controllate, messi insieme, non vadano al di là dei limiti di produzione stabiliti in tali articoli per quel gruppo. Ognuna delle Parti contraenti interessate dovrà notificare al Segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni del trasferimento nonché la durata dello stesso.11

5bis. Qualsiasi Parte che non opera nel quadro del paragrafo 1 dell’articolo 5 può, per uno o più periodi di controllo, trasferire ad un’altra Parte che non operi nel quadro del paragrafo 1 dell’articolo 5 una quota del suo livello di produzione calcolato indicato all’articolo 2F, purché il livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A della Parte che trasferisce la quota del suo livello calcolato di consumo non abbia ecceduto 0,25 kg pro capite nel 1989 e il totale combinato dei livelli calcolati di consumo delle parti interessate non superino i limiti di consumo stabiliti all’articolo 2F. Ciascuna delle Parti interessate dovrà notificare al segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni e la durata del medesimo.12 6. Qualsiasi Parte che non è soggetta all’articolo 5 e che dispone, al l6 settembre 1987, di impianti in via di costruzione per la produzione di sostanze regolamentate all’Allegato A o all’Allegato B, o che ha stipulato contratti in tal senso anteriormente al 16 settembre 1987, e che abbia incluso le relative previsioni nella legislazione nazionale anteriormente al 1ogennaio 1987 può aggiungere la produzione prodotta da tali impianti alla sua produzione di tali sostanze per il 1986, al fine di determinare il suo livello calcolato di produzione per il 1986, a condizione che la costruzione di tali impianti sia completata entro il 31 dicembre 1990 e che tale produzione non incrementi il livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate di quella Parte oltre 0,5 kg pro capite.13 7. Qualsiasi trasferimento di produzione ai sensi del paragrafo 5 od ogni aggiunta di produzione, in conformità con il paragrafo 6, sarà notificato al Segretariato alla data di tale trasferimento o aggiunta e non più tardi.

8. a)14 Tutte le Parti che sono Stati Membri di una Organizzazione regionale di integrazione economica, così come definita all’articolo l capoverso 6 della Convenzione possono stabilire di comune accordo che esse adempieranno congiuntamente ai loro obblighi riguardo al consumo in conformità al presente articolo e agli articoli che vanno da 2A a 2J, a condizione che il totale globale del loro livello calcolato di consumo non superi i livelli disposti dal presente articolo e dagli articoli che vanno da 2A a 2J.

Qualsiasi accordo di questo tipo può essere ampliato per comprendere obblighi relativi al consumo o alla produzione di cui all’articolo 2J, purché il totale combinato dei livelli calcolati di consumo o di produzione delle parti in causa non superi i livelli fissati dall’articolo 2J.

  1. Le Parti ad un accordo di tal sorta informeranno il Segretariato dei termini dell’Accordo, prima della data di riduzione del consumo che è oggetto dell’Accordo.
  2. Tale accordo diverrà operativo solo se tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione regionale di integrazione economica e l’organizzazione interessata sono Parti del Protocollo, ed hanno notificato al Segretariato le modalità di attuazione che intendono applicare.

9. a) In base alle valutazioni effettuate in conformità con l’articolo 6, le Parti possono decidere se:

i)15 debbano essere rettificati i potenziali fattori di impoverimento dell’ozono specificati all’Allegato A, all’Allegato B, all’Allegato C e/o all’Allegato E, ed in tal caso, quali debbano essere tali rettifiche;

ii)16 occorra adeguare i potenziali di riscaldamento globale specificati per le sostanze del gruppo I dell’Allegato A, dell’Allegato C e dell’Allegato F e, se occorre, quali adeguamenti dovrebbero essere apportati; e

iii)17 debbano essere effettuate ulteriori rettifiche e riduzioni di produzione o di consumo delle sostanze regolamentate, ed in tal caso, quali debbano essere la portata, l’ammontare ed i tempi di tali rettifiche e riduzioni.

b) Le proposte relative a tali rettifiche saranno comunicate alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione delle Parti nel corso della quale saranno sottoposte per approvazione.

c)18 Nel prendere tali decisioni le Parti dovranno fare ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso. Qualora si siano esauriti tutti gli sforzi volti ad ottenere tale consenso senza raggiungere un accordo, le decisioni suddette saranno adottate, in ultima istanza, da un voto a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino la maggioranza delle Parti contraenti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 presenti e votanti, nonché la maggioranza delle Parti contraenti non contemplate in detto articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti.

d) Le decisioni, che saranno vincolanti per tutte le Parti, dovranno essere immediatamente comunicate alle Parti dal Depositario. A meno che non sia diversamente disposto nelle decisioni, esse entreranno in vigore allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di diramazione della comunicazione da parte del Depositario.

10. In base alle valutazioni effettuate in conformità con l’articolo 6 del presente Protocollo, ed in conformità con la procedura fissata all’articolo 9 della Convenzione, le Parti possono decidere:

i) se determinate sostanze, ed in tal caso quali, debbono essere aggiunte o soppresse in ogni Allegato al presente Protocollo;

ii) il funzionamento, la portata ed i tempi d’applicazione delle misure di regolamentazione che dovrebbero essere applicate a tali sostanze;19

11. In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo e negli articoli che vanno da 2A a 2J, le Parti possono adottare provvedimenti più rigorosi di quelli disposti dal presente articolo e dagli articoli che vanno da 2A a 2J.20

Art. 2A CFC
  1. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo di 12 mesi avente inizio il primo giorno del settimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Allegato A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Al termine di detto periodo, ciascuna Parte che produca una o più tali sostanze si assicurerà che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento di tale livello non superiore al 10 per cento massimo rispetto ai livelli del 1986. Tale incremento sarà consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all’articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti.
  2. Nel periodo di tempo dal 1oluglio 1991 al 31 dicembre 1992 ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo e di produzione di sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A non ecceda 150 per cento del suo livello calcolato di produzione e di consumo di tali sostanze nel l986. A decorrere dal 1ogennaio 1993 il periodo di disciplinamento di 12 mesi per tali sostanze sarà dal 1ogennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  3. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Allegato A non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di consumo del 1986. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986.21
  4. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Allegato A sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può superare questo limite di una quantità pari alla media annuale della propria produzione di sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.22
  5. Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2003, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 non superi l’80 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.23
  6. Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2005, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 non superi il 50 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.24
  7. Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2007, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 non superi il 15 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.25
  8. Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 sia uguale a zero.26
  9. Per determinare i fabbisogni interni essenziali ai sensi dei paragrafi 4–8 del presente articolo, il calcolo della media annuale della produzione di una Parte comprende anche i diritti di produzione che questa ha trasferito conformemente al paragrafo 5 dell’articolo 2 ed esclude i diritti di produzione acquisiti dalla stessa conformemente al paragrafo 5 dell’articolo 2.27
Art. 2B Aloni
  1. Durante il periodo di 12 mesi che inizia il 1ogennaio 1992 e successivamente durante ogni periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato A non ecceda il suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze provvede affinché, durante i medesimi periodi, il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze non ecceda il suo livello di produzione nel 1986. Tuttavia, onde soddisfare le esigenze interne fondamentali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello di produzione può superare questo limite al massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1986.
  2. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Allegato A sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può, fino al 1° gennaio 2002, superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. In seguito, tale livello calcolato potrà superare questo limite di una quantità pari alla media annuale della propria produzione di sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.28
  3. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2005 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 non superi il 50 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.29
  4. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2010 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 sia uguale a zero.30
Art. 2C Altri CFC interamente alogenati
  1. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1993, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Allegato B non superi annualmente l’ottanta per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente l’ottanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
  2. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Allegato B non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
  3. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Allegato B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può, fino al 1° gennaio 2003, superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. In seguito, tale livello calcolato potrà superare questo limite di una quantità pari all’80 per cento della media annuale della propria produzione di sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato B per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1998–2000 incluso. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.31
  4. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2007 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato B per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 non superi il 15 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1998–2000 incluso.32
  5. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2010 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato B per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 sia uguale a zero.33
Art. 2D Tetracloruro di carbonio
  1. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1995, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Allegato B non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
  2. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Allegato B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.
Art. 2E 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)
  1. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1993 ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Allegato B non superi annualmente il livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce questa sostanza si accerta durante lo stesso periodo che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
  2. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Allegato B non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
  3. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Allegato B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.
Art. 2F Idroclorofluorocarburi
  1. Ogni Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, la somma di:
    1. 34 2,8 per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A; e
    2. il suo livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C.
  2. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze garantisce che, per il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2004 e per ogni successivo periodo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, un valore medio tra:
    1. il livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato A;
    2. il livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato A.35

Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno nazionale di base delle Parti operanti ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 5, il livello calcolato di produzione di una Parte può superare fino ad un massimo del 15 per cento il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C di cui più sopra.

3. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2004, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, 65 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.36

4. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 25 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 25 per cento del livello calcolato di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C come indicato nel paragrafo 2.37

5. Ciascuna Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 10 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 10 per cento del livello calcolato di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C come indicato nel paragrafo 2.38

6. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2020, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia ridotto a zero. Il presente paragrafo si applica tranne nel caso in cui le Parti decidano di permettere il livello di produzione o di consumo necessario agli usi che esse abbiano convenuto di ritenere essenziali.39Tuttavia:

  1. 40 ogni Parte può superare tale limite di consumo per un massimo dello 0,5 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel corso di ciascun periodo di 12 mesi che si conclude prima del 1° gennaio 2030, a condizione che tale consumo sia destinato esclusivamente:
  2. alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2020,

ii) alla manutenzione del materiale estinguente e di protezione contro gli incendi in funzione il 1° gennaio 2020,

iii) all’uso di solventi nella fabbricazione di motori a razzo,

iv) alle applicazioni locali quali aerosol medici per il trattamento specializzato delle ustioni;

b)41 ogni Parte può superare tale limite di produzione per un massimo dello 0,5 per cento della media di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel corso di ciascun periodo di 12 mesi che si conclude prima del 1° gennaio 2030, a condizione che tale produzione sia destinata esclusivamente:

i) alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2020,

ii) alla manutenzione del materiale estinguente e di protezione contro gli incendi in funzione il 1° gennaio 2020,

iii) all’uso di solventi nella fabbricazione di motori a razzo,

iv) alle applicazioni locali quali aerosol medici per il trattamento specializzato delle ustioni.42

7. Dal 1ogennaio 1996 ciascuna Parte cercherà di far sì che:

a) l’uso di sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia limitato alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale;

b) l’uso delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non si situi al di fuori dei settori nei quali sono utilizzate attualmente le sostanze controllate degli Allegati A, B e C, eccetto in rari casi in cui si tratti di tutelare la salute e la vita umane;

c) le sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C siano selezionate per usi che riducono al minimo la distruzione dell’ozono, oltre a tenere conto di altre considerazioni ambientali, di sicurezza ed economiche.

Art. 2G Idrobromofluorocarburi

Ciascuna Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C non superi il valore zero. Ciascuna Parte che produce tali sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica tranne nel caso in cui le Parti decidano di permettere il livello di produzione o di consumo necessario agli usi che esse abbiano convenuto di ritenere essenziali.

Art. 2H Bromuro di metile
  1. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1995, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.
  2. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1999, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il 75 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 75 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.43

3.44Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2001, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il 50 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 50 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. 4. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2003, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il 30 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 30 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.45 5. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può, fino al 1° gennaio 2002, superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1991. In seguito, tale livello calcolato potrà superare questo limite di una quantità pari alla media annuale della propria produzione di sostanze controllate dell’Allegato E per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1998 incluso.46

5bis.  Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2005 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti fa sì che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell’Allegato E per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 non superi l’80 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1998 incluso.47

5ter.  Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2015 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti fa sì che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell’Allegato E per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 sia uguale a zero.48 6. I livelli calcolati di consumo e di produzione previsti nel presente articolo non includono le quantità usate dalla Parte a fini sanitari e nelle operazioni di pre-imbarco.49

Art. 2I Bromoclorometano

Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e per ogni successivo periodo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo e di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell’Allegato C non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essenziali.

Art. 2J Idrofluorocarburi
  1. Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2equivalente, non superi la percentuale, stabilita per gli anni specificati in appresso alle lettere da a) a e), della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C, come indicato all’articolo 2F paragrafo 1, espresso in CO2equivalente:
    1. dal 2019 al 2023: 90 %
    2. dal 2024 al 2028: 60 %
    3. dal 2029 al 2033: 30 %
    4. dal 2034 al 2035: 20 %
    5. 2036 e anni successivi: 15 %
  2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono decidere che una Parte garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F, espresso in CO2equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 1, espresso in CO2equivalente:
    1. dal 2020 al 2024: 95 %
    2. dal 2025 al 2028: 65 %
    3. dal 2029 al 2033: 30 %
    4. dal 2034 al 2035: 20 %
    5. 2036 e anni successivi: 15 %
  3. Ciascuna Parte che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 2, espresso in CO2equivalente:
    1. dal 2019 al 2023: 90 %
    2. dal 2024 al 2028: 60 %
    3. dal 2029 al 2033: 30 %
    4. dal 2034 al 2035: 20 %
    5. 2036 e anni successivi: 15 %
  4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, le Parti possono decidere che una Parte che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate di cui all’Allegato F, per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25% del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 2, espresso in CO2equivalente:
    1. dal 2020 al 2024: 95 %
    2. dal 2025 al 2028: 65 %
    3. dal 2029 al 2033: 30 %
    4. dal 2034 al 2035: 20 %
    5. 2036 e anni successivi: 15 %
  5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano tranne se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per gli usi che, previo accordo delle Parti, beneficiano di una deroga.
  6. Ciascuna Parte che produce delle sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o delle sostanze dell’Allegato F assicura che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, le sue emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F, generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o All’allegato F sono distrutte nella misura del possibile avvalendosi di tecnologie approvate dalle Parti nel corso dello stesso periodo di dodici mesi.
  7. Ciascuna Parte garantisce che la distruzione delle sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F generate da impianti che producono sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o all’Allegato F avviene unicamente ricorrendo alle tecnologie approvate dalle Parti.
Art. 3 Calcolo dei livelli delle sostanze controllate
  1. Ai fini degli articoli 2, da 2A a 2J e 5, ciascuna Parte stabilisce, per ciascun gruppo di sostanze di cui all’allegato A, allegato B, allegato C, allegato E o allegato F, i livelli calcolati di:50
    1. della sua produzione:
    2. 51 moltiplicando la propria produzione annua di ciascuna sostanza regolamentata per il potenziale di impoverimento dell’ozonosfera relativo a tale sostanza, specificato all’Allegato A, Allegato B, Allegato C o Allegato E, salvo se altrimenti specificato al paragrafo 2;
    ii) addizionando i risultati, per ogni categoria; b) delle sue rispettive importazioni ed esportazioni applicandomutatis mutandis , la procedura stabilita al paragrafo a); c) del suo consumo, addizionando i propri livelli calcolati di produzione e di importazione, e detraendo il proprio livello calcolato di esportazioni, così come determinato in conformità con i paragrafi a) e b). Tuttavia, a decorrere dal 1ogennaio 1993, nessuna esportazione di sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti potrà essere detratta nel calcolare il livello di consumo della Parte esportatrice; e d)52 delle emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o all’Allegato F, includendovi, tra l’altro, le emissioni provenienti da eventuali perdite dagli impianti, dagli sfiatatoi dei processi e dai dispositivi di distruzione, escludendo le emissioni catturate a fini di utilizzo, distruzione o stoccaggio.
  2. Nel calcolo dei livelli, espressi in CO2equivalente, della produzione, del consumo, delle importazioni, delle esportazioni e delle emissioni di sostanze dell’Allegato F e delle sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C ai fini dell’articolo 2J, dell’articolo 2 paragrafo 5 e dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d), ciascuna Parte utilizza i potenziali di riscaldamento globale delle sostanze riportate nel gruppo I dell’Allegato A, nell’Allegato C e nell’Allegato F.53
Art. 4 Controllo degli scambi commerciali con Stati che non siano Parti contraenti al Protocollo
  1. Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1990, l’importazione delle sostanze controllate dell’Allegato A provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.54

1bis. Ogni Parte contraente vieta, entro un anno dall’entrata in vigore del presente paragrafo, l’importazione delle sostanze controllate dell’Allegato B provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.55

1ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione di sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.56

1quater.** Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l’importazione della sostanza controllata di cui in Allegato E da tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo.57

1quinquies. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l’importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.58

1sexies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell’Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.59 2. Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1993, l’esportazione delle sostanze controllate dell’Allegato A verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.60

2bis. Ogni Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate dell’Allegato B verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.61

2ter. Ciascuna Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.62

2quater.** Dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l’esportazione della sostanza controllata di cui in Allegato E verso tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo.63

2quinquies. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l’esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C verso gli Stati non aderenti al Protocollo.64

2sexies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell’Allegato C verso gli Stati che non sono Parte al Protocollo.65 3. Entro il 1° gennaio 1992, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell’Allegato A, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.66

3bis. Entro tre anni dall’entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell’Allegato B, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.67

3ter. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo e secondo le procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione68, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato in base alle suddette procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.69 4. Entro il 1° gennaio 1994, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell’Allegato A, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.70

4bis. Entro cinque anni dall’entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell’Allegato B, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.71

4ter. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti del presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C, ma che non contengono tali sostanze. Se tale possibilità è accertata le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano o limitano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.72 5. Ogni Parte contraente si impegna a fare il massimo possibile per scoraggiare le esportazioni, verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo, di tecnologie atte alla produzione o all’utilizzazione di sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E.73 6. Ciascuna Parte dovrà astenersi dal fornire sussidi, aiuti, crediti, fideiussioni o schemi assicurativi supplementari per l’esportazione, in Stati che non sono Parti al presente Protocollo, di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da agevolare la produzione di sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E.74 7. Il disposto dei paragrafi 5 e 6 non si applica ai prodotti, attrezzature, impianti o tecnologie atti a migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E, a promuovere la produzione di sostanze sostitutive o a contribuire con altri mezzi alla riduzione delle emissioni di sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E.75 8. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni e le esportazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4terdel presente articolo, possono essere autorizzate da, o verso, qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo, purché una riunione delle Parti contraenti abbia stabilito che tale Stato rispetta in toto l’articolo 2, gli articoli che vanno da 2A a 2I e questo medesimo articolo e che ha fornito dei dati a questo scopo, come indicato all’articolo 7.76 9. Ai fini del presente articolo, l’espressione «Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo» comprende, per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza.77 10. Entro il 1° gennaio 1996 le Parti contraenti decidono della possibilità di modificare il presente Protocollo al fine di estendere le misure del presente articolo agli scambi di sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C e dell’Allegato E con Stati che non sono Parte contraente del presente Protocollo.78

Art. 4A Controllo del commercio con le Parti

1.** Qualora, dopo la data di dismissione ad essa applicabile per una sostanza controllata, una Parte, nonostante abbia adottato tutte le misure possibili per ottemperare agli obblighi di cui al Protocollo, non sia in grado di sospendere la produzione di quella sostanza per consumo interno, diverso dagli usi che le Parti hanno convenuto essere usi di primaria importanza, vieterà l’esportazione di quantità usate, riciclate e recuperate di quella sostanza, per scopi diversi dalla distruzione.

2.** Il paragrafo 1 del presente articolo si applica senza pregiudicare il contenuto dell’articolo 11 della Convenzione e la procedura di non ottemperanza messa a punto ai sensi dell’articolo 8 del Protocollo.

Art. 4B Autorizzazioni

1.** Ogni Parte, entro il 1° gennaio 2000 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo per essa a seconda della data posteriore, creerà ed attuerà un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate nuove, usate, riciclate e recuperate di cui agli Allegati A a E.

2.** Fermo restando il paragrafo 1 del presente articolo, ogni Parte che agisce ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 5 e che decide di non essere in grado di creare ed attuare un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate di cui agli Allegati C ed E, può rinviare l’adozione di tali misure fino al 1° gennaio 2005, rispettivamente fino al 1° gennaio 2002.

2bis.  Ciascuna Parte istituisce e attua, entro il 1º gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo per quanto la riguarda, se tale data è posteriore, un sistema per il rilascio di licenze per l’importazione e l’esportazione delle sostanze controllate dell’Allegato F siano esse nuove, usate, riciclate e rigenerate. Le Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1, che stabiliscono di non essere in grado di istituire e attuare un tale sistema entro il 1º gennaio 2019 possono rinviare l’adozione di questi provvedimenti al 1º gennaio 2021.79

3.** Ogni Parte, entro tre mesi dalla data in cui ha adottato il suo sistema di autorizzazione, riferisce al Segretariato circa la creazione ed il funzionamento di tale sistema.

4.** Il Segretariato preparerà e distribuirà periodicamente a tutte le Parti un elenco delle Parti che hanno ad esso inviato la relazione sui loro sistemi di autorizzazione ed inoltrerà tali informazioni al Comitato Esecutivo, che li esaminerà ed elaborerà le adeguate raccomandazioni alle Parti.

Art. 5 Situazione speciale dei Paesi in via di sviluppo
  1. Ogni Parte contraente che è un Paese in via di sviluppo e il cui livello calcolato annuale di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato A è inferiore a 0,3 kg pro capite alla data dell’entrata in vigore del Protocollo per detta Parte contraente, o in qualsiasi momento in seguito fino al 1° gennaio 1999 è autorizzata, al fine di soddisfare le proprie necessità fondamentali interne, a ritardare per dieci anni la propria osservanza delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E, purché le eventuali altre modifiche agli aggiustamenti o emendamenti adottati nella seconda riunione delle Parti, tenuta a Londra il 29 giugno 1990, si applichino alle Parti che operano ai sensi del presente paragrafo dopo che abbia avuto luogo l’esame disposto dal paragrafo 8 del presente articolo e purché le suddette modifiche si basino sulle conclusioni di tale esame.80

1bis.  Le Parti, sulla base dell’esame di cui al paragrafo 8 del presente articolo nonché delle valutazioni effettuate in conformità dell’articolo 6 e sulla base di altre eventuali informazioni pertinenti, decidono entro il 1ogennaio 1996, secondo la procedura di cui al paragrafo 9 dell’articolo 2: a) in relazione ai paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2F: quale anno di base, quali livelli iniziali, quali programmi di controllo e quale data di esclusione definitiva per il consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; b) in relazione all’articolo 2G: quale data di esclusione definitiva per la produzione ed il consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C si applichi alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; c) in relazione all’articolo 2H: quale anno di base, quali livelli iniziali e quali programmi di controllo per il consumo e la produzione della sostanza controllata dell’Allegato E si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.81 2. Tuttavia, ogni Parte contraente di cui trattasi al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato A di 0,3 kg pro capite, né un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato B di 0,2 kg pro capite. 3. Nell’applicazione delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E, ogni parte contraente cui ci si riferisce al paragrafo 1 di questo articolo, è autorizzata ad utilizzare: a)82 Per le sostanze controllate dell’Allegato A, sia la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1995 al 1997 incluso, sia un livello calcolato di consumo di 0,3 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente al consumo; b)83 Per le sostanze controllate dell’Allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1998 al 2000 incluso, o un livello calcolato di consumo di 0,2 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente al consumo; c)84 Per le sostanze controllate dell’Allegato A, o la media del proprio livello annuale calcolato di produzione per il periodo 1995–1997 incluso, o un livello calcolato di produzione pari a 0,3 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente alla produzione; d)85 Per le sostanze controllate dell’Allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di produzione per il periodo 1998–2000 incluso, o un livello calcolato di produzione pari a 0,2 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente alla produzione. 4. Nel caso in cui una Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo si trovi nell’incapacità di ottenere delle quantità sufficienti di sostanze controllate, in qualsiasi momento prima di essere sottoposta agli obblighi contemplati dalle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2J, essa può notificare tale situazione al Segretariato. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva e decidono delle misure appropriate da prendere.86 5. Lo sviluppo della capacità delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo di ottemperare agli obblighi contemplati nelle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E e articoli 2I e 2J e in eventuali misure di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H decise conformemente al paragrafo 1bisdel presente articolo, nonché alla loro applicazione, dipenderà dalla effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria di cui all’articolo 10 e dal trasferimento di tecnologia di cui all’articolo 10A.87 6. Ogni Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo può, in qualsiasi momento, notificare al Segretariato per iscritto che, pur avendo preso ogni possibile misura, essa non è in grado di applicare uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E e articoli 2I e 2J, o uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2F a 2H decisi conformemente al paragrafo 1bisdel presente articolo, a causa dell’insufficiente attuazione degli articoli 10 e 10A. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva, tenuto adeguatamente conto del paragrafo 5 di questo articolo, e decidono delle misure appropriate da prendere.88 7. Durante il periodo intercorrente fra la notifica e la riunione delle Parti contraenti ove devono essere decise le misure appropriate di cui al precedente paragrafo 6, o per un periodo più lungo se la riunione delle Parti contraenti così decide, le procedure previste in caso di inosservanza all’articolo 8 non possono venire applicate alla Parte contraente che ha effettuato la notifica. 8. Una riunione delle Parti contraenti esamina, non oltre il 1995, la situazione delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo, compresa l’effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria e del trasferimento di tecnologia nei loro confronti, e adotta le modifiche che potrebbero rendersi necessarie al programma delle misure di controllo applicabili ad esse.

8bis. Sulla base delle conclusioni dell’esame di cui al paragrafo 8: a) per le sostanze controllate dell’Allegato A, una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di corrispondere ai propri fabbisogni interni essenziali, è autorizzata a ritardare per dieci anni l’osservanza delle misure di controllo adottate nella seconda riunione delle Parti tenuta a Londra il 29 giugno 1990; occorrerà di conseguenza leggere ogni riferimento nel Protocollo agli articoli 2A e 2B tenendo conto di quanto precede; b) per le sostanze controllate dell’Allegato B, una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di corrispondere ai propri fabbisogni interni essenziali, è autorizzata a ritardare per dieci anni l’osservanza delle misure di controllo adottate nella seconda riunione delle Parti tenuta a Londra il 29 giugno 1990; occorrerà di conseguenza leggere ogni riferimento nel Protocollo agli articoli 2C–2E tenendo conto di quanto precede;89

8ter. In conformità con il paragrafo 1bis: a)90 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2013, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, la media dei propri livelli di consumo nel 2009 e 2010. Ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2013, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, la media del proprio livello calcolato di produzione nel 2009 e 2010; b)91 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 90 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 90 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010; c)92 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2020, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 65 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 65 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010; d)93 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2025, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 32,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 32,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010; e)94 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2030, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia uguale a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia uguale a zero. Il presente paragrafo si applica tranne nel caso in cui le Parti decidano di permettere il livello di produzione o di consumo necessario agli usi che esse abbiano convenuto di ritenere essenziali. Tuttavia: i) ogni Parte può superare tale limite di consumo durante uno dei periodi di 12 mesi purché la somma dei propri livelli calcolati di consumo durante il periodo di 10 anni compreso tra il 1° gennaio 2030 e il 1° gennaio 2040, divisa per dieci, non superi il 2,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010, e a condizione che tale consumo sia esclusivamente destinato: a. alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2030 b. alla manutenzione del materiale estinguente e di protezione contro gli incendi in funzione il 1° gennaio 2030 c. all’uso di solventi nella fabbricazione di motori a razzo d. alle applicazioni locali quali aerosol medici per il trattamento specializzato delle ustioni, ii) ogni Parte può superare tale limite di produzione durante uno dei periodi di 12 mesi purché la somma dei propri livelli calcolati di produzione durante il periodo di 10 anni compreso tra il 1° gennaio 2030 e il 1° gennaio 2040, divisa per dieci, non superi il 2,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010, e a condizione che tale produzione sia esclusivamente destinata: a. alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2030 b. alla manutenzione del materiale estinguente e di protezione contro gli incendi in funzione il 1° gennaio 2030 c. all’uso di solventi nella fabbricazione di motori a razzo d. alle applicazioni locali quali aerosol medici per il trattamento specializzato delle ustioni; f)95 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo si conforma alle disposizioni dell’articolo 2G; g)96 per la sostanza controllata dell’Allegato E: i) a partire dal 1° gennaio 2002 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo si conforma alle misure di controllo di cui al paragrafo 1 dell’articolo 2H e, per determinare la sua conformità a tali misure di controllo, si basa sulla media del suo livello calcolato di consumo e di produzione annuali per il periodo 1995–1998 incluso, ii)97 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2005, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, i propri livelli calcolati di consumo e di produzione della sostanza controllata dell’Allegato E non superino, annualmente, l’80 per cento della media dei rispettivi livelli calcolati di consumo e di produzione per il periodo 1995–1998 incluso, iii)98ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, i propri livelli calcolati di consumo e di produzione della sostanza controllata dell’Allegato E siano pari a zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essenziali; iv)99i livelli calcolati di consumo e di produzione previsti nel presente articolo non includono le quantità usate dalla Parte a fini sanitari e nelle operazioni di pre-imbarco.100

8quater.

  1. Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all’articolo 2J, conformemente all’articolo 2 paragrafo 9, a ritardare l’osservanza delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:
  2. dal 2024 al 2028: 100 %

ii) dal 2029 al 2034: 90 %

iii) dal 2035 al 2039: 70 %

iv) dal 2040 al 2044: 50 %

v) 2045 e anni successivi: 20 %;

b) In deroga alla lettera a) di cui sopra, le Parti possono decidere che una delle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all’articolo 2J, conformemente all’articolo 2 paragrafo 9, a ritardare il rispetto delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:

(i) dal 2028 al 2031: 100 %

(ii) dal 2032 al 2036: 90 %

(iii) dal 2037 al 2041: 80 %

(iv) dal 2042 al 2046: 70 %

(v) 2047 e anni successivi: 15 %;

c) Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8terdel presente articolo.

d) In deroga alla lettera c) di cui sopra, le Parti possono decidere che una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8terdel presente articolo.

e) Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8terdel presente articolo.

f) In deroga alla lettera e) di cui sopra, le Parti possono decidere che una Parte, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8terdel presente articolo.

g) Le lettere da a) a f) del presente paragrafo si applicano ai livelli calcolati di produzione e di consumo, a meno che non si applichi una deroga per temperature ambienti elevate sulla base di criteri stabiliti dalle Parti.101

9. Le decisioni delle parti contraenti di cui ai paragrafi 4, 6 e 7 di questo articolo, vengono prese rispettando la stessa procedura decisionale di cui all’articolo 10.

Art. 6 Valutazione ed esame delle misure di controllo

A decorrere dal 1990 ed in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti procederanno ad una valutazione dell’efficacia delle misure di regolamentazione disposte negli articoli da 2A a 2J, in base alle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche in loro possesso. Almeno un anno prima di ogni valutazione, le Parti convocheranno appositi gruppi di lavoro di esperti qualificati nei predetti settori determinando la composizione ed il mandato di ciascuno di tali gruppi. Entro un anno a decorrere dalla loro convocazione, i gruppi comunicheranno le loro conclusioni alle Parti, per il tramite del Segretariato.

Art. 7 Comunicazione dei dati
  1. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando è divenuta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1986, di ognuna delle sostanze controllate dell’Allegato A, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili.102
  2. Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla propria produzione, le proprie importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze controllate: – dell’Allegato B e dei gruppi I e II dell’Allegato C, per l’anno 1989, – dell’Allegato E, per l’anno 1991, – all’Allegato F, per gli anni dal 2011 al 2013, restando intesi che le Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 forniranno tali dati per gli anni dal 2020 al 2022, ma che le Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1, cui si applicano le lettere d) e f) del paragrafo 8quaterdell’articolo 5, forniranno tali dati per gli anni dal 2024 al 2026,

o la migliore stima possibile dei suddetti dati effettivi qualora non siano disponibili dati aggiornati, entro un termine di tre mesi dalla data alla quale le disposizioni enunciate nel Protocollo sono entrate in vigore per tale Parte contraente, per quanto riguarda le sostanze degli Allegati B, C, E e F rispettivamente.103 3. Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla sua produzione annuale (come definito all’art. 1 par. 5) di ciascuna delle sostanze controllate elencate negli Allegati A, B, C, E e F e, separatamente, per ciascuna sostanza: – sulle quantità utilizzate come materie prime, – sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle Parti contraenti, – sulle importazioni ed esportazioni verso, rispettivamente, Stati Parti contraenti e Stati che non lo sono,

per l’anno durante il quale le disposizioni sulle sostanze degli Allegati A, B, C, E e F rispettivamente sono entrate in vigore per tale Parte contraente e per ciascuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono. Ogni Parte fornisce al Segretariato le statistiche dei quantitativi annui delle sostanze controllate di cui all’Allegato E utilizzate a fini di quarantena e nelle operazioni di pre-imbarco.104

3bis. Ciascuna Parte comunica al segretariato dati statistici separati delle sue importazioni ed esportazioni annuali di ciascuna delle sostanze controllate elencate nel gruppo II dell’Allegato A e nel gruppo I dell’Allegato C che sono state riciclate.105

3ter.  Ogni Parte fornisce al segretariato dei dati statistici sulle sue emissioni annuali delle sostanze controllate appartenenti al gruppo II dell’Allegato F per ciascun impianto di produzione, in conformità dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d) del Protocollo.106 4. Quanto alle Parti contraenti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 8 a), esse ottemperano agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3bisquesto articolo sulla comunicazione di dati statistici relativi alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni, se l’organizzazione regionale di integrazione economica di cui fanno parte fornisce i dati sulla produzione, sulle importazioni ed esportazioni fra l’organizzazione e gli Stati che non ne sono membri.107

Art. 8 Non–conformità

Nel corso della loro prima riunione, le Parti prendono in considerazione ed approvano le procedure e le modalità istituzionali al fine di determinare la non–conformità con le disposizioni del presente Protocollo, nonché le disposizioni da prendere nei confronti delle parti inadempienti.

Art. 9 Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione della popolazione e scambio di informazioni
  1. Le Parti dovranno cooperare, in conformità con le loro legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar conto i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, per promuovere direttamente o attraverso organi internazionali competenti, la ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti:
    1. 108 le migliori tecnologie atte a perfezionare il contenimento, il recupero, il riciclaggio, la distruzione delle sostanze controllate o a ridurre con altri mezzi le loro emissioni;
    2. le possibili alternative alle sostanze regolamentate, nonché a prodotti con tenenti tali sostanze e a prodotti fabbricati con esse;
    3. costi e profitti delle strategie di regolamentazione pertinenti.
  2. Le Parti dovranno cooperare a livello individuale, congiuntamente o attraverso organi nazionali competenti, nel promuovere la consapevolezza dell’opinione pubblica riguardo agli effetti sull’ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e di altre sostanze che impoveriscono l’ozonosfera.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo e ad ogni biennio successivo ciascuna Parte sottoporrà al Segretario un resoconto delle attività che ha svolto in attuazione del presente articolo.
Art. 10 Meccanismo di finanziamento
  1. Le Parti contraenti istituiscono un meccanismo avente l’obiettivo di fornire una cooperazione finanziaria e tecnica, incluso il trasferimento di tecnologie, alle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 del presente Protocollo, per permetter loro di rispettare le misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E, articolo 2I e articolo 2J del Protocollo e qualsiasi misura di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H che sia decisa in conformità del paragrafo 1bisdell’articolo 5. Tale meccanismo, che sarà finanziato in aggiunta agli altri contributi finanziari previsti per le Parti contraenti indicate al suddetto paragrafo, farà fronte a tutti gli aumenti di costi convenuti di dette Parti contraenti affinché esse possano ottemperare alle misure di controllo del Protocollo. Un elenco indicativo delle categorie di aumento di costi verrà stilato dalla riunione delle Parti contraenti.

Se una delle Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 sceglie di avvalersi dei finanziamenti di un altro meccanismo di finanziamento per coprire una parte dei suoi costi incrementali convenuti, detta parte non è coperta dal meccanismo di finanziamento di cui all’articolo 10 del presente Protocollo.109

2. Il meccanismo istituito col paragrafo che precede, comprende un Fondo multilaterale. Esso può anche comprendere altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale.

3. Il Fondo multilaterale:

  1. fa fronte, gratuitamente o tramite prestiti secondo il caso, e in funzione di criteri che verranno stabiliti dalle Parti contraenti, agli aumenti di costi convenuti;
  2. finanzia la stanza di compensazione e a questo scopo:
  3. assiste le Parti contraenti indicate all’articolo 5 paragrafo 1, per identificare le loro necessità in materia di cooperazione tramite studi specifici sui Paesi ed altre forme di cooperazione tecnica,

ii) facilita la cooperazione tecnica per rispondere alle necessità identificate,

iii) dissemina, come previsto all’articolo 9, le informazioni e il materiale attinente, organizza seminari, periodi di formazione e altre attività connesse, a beneficio delle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo, e

iv) facilita e controlla gli altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale accessibili alle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo;

c) finanzia i servizi di segretariato del Fondo multilaterale e le relative spese di mantenimento.

4. Il Fondo multilaterale opera sotto l’autorità delle Parti contraenti che ne determinano la politica globale.

5. Le Parti contraenti istituiscono un Comitato esecutivo che sviluppi e sorvegli l’applicazione delle singole politiche operative, delle direttive e disposizioni amministrative, compresa l’erogazione di fondi, per poter realizzare gli obiettivi del Fondo multilaterale. Il Comitato esecutivo adempie i propri compiti e le proprie responsabilità, specificati nel suo statuto adottato dalle Parti contraenti, con la cooperazione e l’assistenza della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo o di altri appropriati organismi alla luce delle loro rispettive aree di competenza. I membri del Comitato esecutivo che sono scelti sulla base di una rappresentanza equilibrata delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 e delle altre Parti contraenti, sono nominati dalle Parti contraenti.

6. Il Fondo multilaterale viene finanziato da contributi in divise convertibili delle Parti contraenti che non rilevano dell’articolo 5 paragrafo 1 o, in certi casi, in natura e/o in moneta nazionale, sulla base della tabella dei contributi delle Nazioni Unite. Vengono anche sollecitati contributi da parte di altre Parti contraenti. La cooperazione bilaterale e, in casi specifici identificati dalle Parti contraenti, la cooperazione regionale possono, fino ad una certa percentuale e compatibilmente coi criteri che verranno specificati da una decisione delle Parti contraenti, essere considerate come contributi al Fondo multilaterale, purché tale cooperazione come minimo:

a) osservi scrupolosamente le disposizioni del presente Protocollo;

b) apporti risorse aggiuntive; e

c) faccia fronte ad aumenti di costi convenuti.

7. Le Parti contraenti fissano le previsioni di bilancio del fondo multilaterale per ogni esercizio finanziario, nonché la quota contributiva delle singole Parti contraenti.

8. Le risorse del Fondo multilaterale vengono erogate con l’accordo della Parte contraente che ne beneficia.

9. Le decisioni delle Parti contraenti, di cui al presente articolo, vengono prese consensualmente ogni qualvolta ciò sia possibile. Nel caso in cui siano falliti tutti gli sforzi dispiegati per raggiungere tale consenso, e non si è ottenuto alcun accordo, le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti, purché tale maggioranza rappresenti la maggioranza delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti, e la maggioranza delle altre Parti contraenti presenti e votanti.

10.Il meccanismo finanziario esposto in questo articolo non pregiudica le disposizioni che potrebbero venir elaborate in futuro per altri problemi ambientali.

Art. 10A Trasferimento di tecnologia

Ogni Parte contraente prende tutte le misure possibili, compatibili con i programmi sovvenzionati dal meccanismo finanziario, affinché:

  1. i migliori prodotti di sostituzione disponibili, non nocivi per l’ambiente, e le relative tecnologie, siano inviati con sollecitudine alle Parti contraenti indicate all’articolo 5 paragrafo 1; e
  2. i trasferimenti di cui al comma a) siano effettuati a condizioni eque e quanto più possibile vantaggiose.
Art. 11 Riunioni delle Parti contraenti
  1. Le Parti dovranno tenere riunioni ad intervalli regolari. Il Segretariato convocherà la prima riunione delle Parti un anno al più tardi dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, qualora una riunione della Conferenza sia prevista per quel periodo.
  2. In seguito, saranno tenute ulteriori riunioni ordinarie delle parti, a meno che le parti non decidano diversamente, in concomitanza con le riunioni della Conferenza delle Parti alla Convenzione. Riunioni straordinarie delle Parti potranno aver luogo in qualsiasi altro momento se una riunione delle Parti lo ritiene necessario o su richiesta scritta di una qualsiasi delle Parti, a condizione che questa domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi seguenti la data di comunicazione di detta richiesta alle Parti ad opera del Segretariato.
  3. Durante la loro prima riunione, le Parti dovranno:
    1. adottare per consenso, il regolamento di procedura per le loro riunioni;
    2. adottare per consenso il regolamento finanziario di cui al paragrafo 2 dell’articolo 13;
    3. istituire i gruppi di esperti di cui all’articolo 6 e specificare il loro mandato;
    4. esaminare ed adottare le procedure ed i meccanismi istituzionali di cui all’articolo 8;
    5. iniziare la preparazione dei piani di lavoro in conformità con il paragrafo 3 dell’articolo 10.
  4. Le riunioni delle Parti saranno incaricate di:
    1. controllare l’attuazione del presente Protocollo;
    2. decidere su qualsiasi rettifica o riduzione di cui al paragrafo 9 dell’articolo 2;
    3. decidere su qualsiasi aggiunta, inserimento o soppressione di sostanze negli annessi e sulle relative misure di regolamentazione in conformità con il paragrafo 10 dell’articolo 2;
    4. stabilire, qualora necessario, direttive o procedure per la comunicazione dei dati, come disposto nell’articolo 7 e nel paragrafo 3 dell’articolo 9;
    5. esaminare le richieste di assistenza tecnica presentate in conformità con il capoverso c) dell’articolo 12;
    6. 110 valutare, in applicazione dell’articolo 6, le misure di controllo;
    7. esaminare ed adottare, a seconda delle necessità, le proposte di emendamento del presente Protocollo o di qualsiasi Allegato, o di aggiunta di un nuovo Allegato;
    8. esaminare ed adottare il bilancio preventivo per l’attuazione del presente Protocollo;
    9. prendere in esame ed adottare ogni provvedimento supplementare che possa essere necessario al fine del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.
  5. L’organizzazione delle nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l’Agenzia internazionale per l’Energia Atomica, nonché ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Parti. Ogni organo o organismo nazionale o internazionale governativo o non governativo qualificato nei settori connessi alla protezione dell’ozonosfera che ha informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare ad una riunione delle Parti in qualità di osservatore, può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle parti presenti non vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette al rispetto del regolamento di procedura adottato dalle Parti.
Art. 12 Segretariato

Ai fini del presente Protocollo, il Segretariato dovrà:

  1. organizzare le riunioni delle parti, come disposto dall’articolo 11 ed assicurarne il servizio;
  2. ricevere i dati comunicati in base all’articolo 7 e comunicarli ad ogni Parte che ne faccia richiesta;
  3. redigere e trasmettere regolarmente alle Parti i rapporti basati sulle informazioni ricevute in conformità con gli articoli 7 e 9;
  4. notificare alle parti ogni richiesta di assistenza tecnica ricevuta in conformità con l’articolo 10, al fine di agevolare l’erogazione di tale assistenza;
  5. incoraggiare gli Stati ed Organismi non-Parti a partecipare alle riunioni delle parti come osservatori e ad agire in conformità con le disposizioni del presente Protocollo;
  6. comunicare, se del caso, le informazioni e le richieste di cui ai capoversi c) e d) agli osservatori dei Paesi che non sono Parti;
  7. adempiere a tutte le altre funzioni che le Parti potrebbero assegnargli ai fini del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.
Art. 13 Disposizioni finanziarie
  1. I fondi necessari per l’attuazione del presente Protocollo, compresi quelli per il funzionamento del Segretariato di cui al presente Protocollo, saranno imputati unicamente a fronte di contributi provenienti dalle Parti.
  2. Le Parti adotteranno per consenso, nella loro prima riunione, un regolamento finanziario per la messa in opera del presente Protocollo.
Art. 14 Rapporto tra il presente Protocollo e la Convenzione

Le disposizioni della Convenzione relative ai suoi protocolli si applicheranno al presente Protocollo, a meno di diverse disposizioni del presente Protocollo.

Art. 15 Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica a Montreal il 16 settembre 1987, ad Ottawa dal 17 settembre 1987 al 16 gennaio 1988, e presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 17 gennaio 1988 al 15 settembre 1988.

Art. 16 Entrata in vigore
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1ogennaio 1989, a condizione che almeno undici strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo, siano stati depositati a tale data da Stati o da organizzazioni regionali di integrazione economica il cui consumo di sostanze regolamentate rappresenti almeno i due terzi del consumo mondiale stimato di sostanze regolamentate nel 1986, ed a condizione che siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 17 della Convenzione. Se queste condizioni non sono state soddisfatte per quella data, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data alla quale queste condizioni sono state soddisfatte.
  2. Nessuno degli strumenti di cui sopra, depositato da una Organizzazione regionale di integrazione economica ai fini del paragrafo 1 sarà considerato come uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.
  3. Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato od Organizzazione regionale di integrazione economica diviene Parte al presente Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. 17 Parti contraenti che aderiscono dopo l’entrata in vigore

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, ogni Stato od Organizzazione regionale d’integrazione economica che diviene Parte al presente Protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, deve farsi carico immediatamente della totalità dei suoi obblighi ai termini degli articoli 2, 2A a 2J e 4, che incombono a quella data agli Stati ed alle organizzazioni regionali di integrazione economica divenute Parti alla data di entrata in vigore del Protocollo.

Art. 18 Riserve

Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo.

Art. 19 Denuncia

Ogni Parte contraente può denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta al Depositario, in qualsiasi momento dopo quattro anni da quando ha accettato gli obblighi di cui all’articolo 2A paragrafo 1. Qualsiasi denuncia di questo genere prende effetto allo scadere di un anno dalla data in cui essa è stata ricevuta dal Depositario, o a una eventuale data successiva che può essere specificata nella notifica della denuncia.

Art. 20 Testi autentici

L’originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montreal, il sedici settembre millenovecentottantasette.

(Seguono le firme)

Allegato A

Sostanze regolamentate

GruppoSostanzePotenziale di riduzione dello strato d’ozono *Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni
Gruppo ICFCl3(CFC-11)1,04750
CF2Cl2(CFC-12)1,010900
C2F3Cl3(CFC-113)0,86130
C2F4Cl2(CFC-114)1,010000
C2F5Cl(CFC-115)0,67370
Gruppo IICF2BrCl(halon 1211)3,0
CF3Br(halon 1301)10,0
C2F4Br2(halon 2402)6,0
* I suddetti potenziali di impoverimento dello strato d’ozono sono stati valutati in base alle informazioni esistenti e saranno periodicamente riesaminati e sottoposti a revisione.
Allegato B

Sostanze controllate

GruppoSostanzaPotenziale di riduzione dell’ozono
Gruppo I
CF3Cl(CFC-13)1,0
C2FCl5(CFC-111)1,0
C2F2Cl4(CFC-112)1,0
C3FCl7(CFC-211)1,0
C3F2Cl6(CFC-212)1,0
C3F3Cl5(CFC-213)1,0
C3F4Cl4(CFC-214)1,0
C3F5Cl3(CFC-215)1,0
C3F6Cl2(CFC-216)1,0
C3F7Cl(CFC-217)1,0
Gruppo II
CC14Tetracloruro di carbonio1,1
Gruppo III
C2H3Cl3*Tricloroetano 1, 1, 1
(cloroformio metile)
0,1
* La formula non si riferisce al tricloroetano 1, 1, 2.
Allegato C

Sostanze controllate

GruppoSostanzaNumero di isomeriOzono Riduzione Potenziale*100 anni Potenziale Mondiale di riscaldamento***
Gruppo I
CHFCl2(HCFC-21)**10,04151
CHF2Cl(HCFC-22)**10,0551810
CH2FCl(HCFC-31)10,02
C2HFCl4(HCFC-121)20,01 –0,04
C2HF2Cl3(HCFC-122)30,02 –0,08
C2HF3Cl2(HCFC-123)30,02 –0,0677
CHCl2CF3(HCFC-123)**0,02
C2HF4Cl(HCFC-124)20,02 –0,04609
CHFClCF3(HCFC-124)**0,022
C2H2FCl3(HCFC-131)30,007–0,05
C2H2F2Cl2(HCFC-132)40,008–0,05
C2H2F3Cl(HCFC-133)30,02 –0,06
C2H3FCl2(HCFC-141)30,005–0,07
CH3CFCl2(HCFC-141b)**0,11725
C2H3F2Cl(HCFC-142)30,008–0,07
CH3CF2Cl(HCFC-142b)**0,0652310
C2H4FCl(HCFC-151)20,003–0,005
C3HFCl6(HCFC-221)50,015–0,07
C3HF2Cl5(HCFC-222)90,01 –0,09
C3HF3Cl4(HCFC-223)120,01 –0,08
C3HF4Cl3(HCFC-224)120,01 –0,09
C3HF5Cl2(HCFC-225)90,02 –0,07
CF3CF2CHCl2(HCFC-225ca)**0,025122
CF2ClCF2CHClF(HCFC-225cb)**0,033595
C3HF6Cl(HCFC-226)50,02 –0,10
C3H2FCl5(HCFC-231)90,05 –0,09
C3H2F2Cl4(HCFC-232)160,008–0,10
C3H2F3Cl3(HCFC-233)180,007–0,23
C3H2F4Cl2(HCFC-234)160,01 –0,28
C3H2F5Cl(HCFC-235)90,03 –0,52
C3H3FCl4(HCFC-241)120,004–0,09
C3H3F2Cl3(HCFC-242)180,005–0,13
C3H3F3Cl2(HCFC-243)180,007–0,12
C3H3F4Cl(HCFC-244)120,009–0,14
C3H4FCl3(HCFC-251)120,001–0,01
C3H4F2Cl2(HCFC-252)160,005–0,04
C3H4F3Cl(HCFC-253)120,003–0,03
C3H5FCl2(HCFC-261)90,002–0,02
C3H5F2Cl(HCFC-262)90,002–0,02
C3H6FCl(HCFC-271)50,001–0,03
* Nei casi in cui è indicata una gamma di ODP (potenziali di riduzione dello strato di ozono), ai fini del Protocollo si considera il valore più elevato. Gli ODP elencati come un valore unico sono stati determinati mediante calcoli basati su misurazioni di laboratorio. I valori indicati per la gamma si basano su delle stime e sono meno affidabili. La gamma riguarda un gruppo di isomeri. Il valore superiore è la stima dell’ODP dell’isomero con l’ODP più elevato, e il valore inferiore è la stima dell’ODP dell’isomero con l’ODP più basso. ** Identifica le sostanze più sostenibili sotto il profilo commerciale i cui ODP devono essere utilizzati ai fini del Protocollo. *** Per le sostanze per le quali non è indicato un GWP si applica il valore per difetto 0 fino a quando non viene inserito un valore di GWP mediante la procedura di cui all’articolo 2 paragrafo 9 lettera a) punto ii).
GruppoSostanzaNumero di isomeriPotenziale di riduzione dell’ozono*
Gruppo II
CHFBr211.00
CHF2Br(HBFC-22BI)10.74
CH2FBr10.73
C2HFBr420.3 –0.8
C2HF2Br330.5 –1.8
C2HF3Br230.4 –1.6
C2HF4Br20.7 –1.2
C2H2FBr330.1 –1.1
C2H2F2Br240.2 –1.5
C2H2F3Br30.7 –1.6
C2H3FBr230.1 –1.7
C2H3F2Br30.2 –1.1
C2H4FBr20.07–0.1
C3HFBr650.3 –1.5
C3HF2Br590.2 –1.9
C3HF3Br4120.3 –1.8
C3HF4Br3120.5 –2.2
C3HF5Br290.9 –2.0
C3HF6Br50.7 –3.3
C3H2FBr590.1 – 1.9
C3H2F2Br4160.2 – 2.1
C3H2F3Br3180.2 – 5.6
C3H2F4Br2160.3 – 7.5
C3H2F5Br80.9 –14
C3H3FBr4120.08– 1.9
C3H3F2Br3180.1 – 3.1
C3H3F3Br2180.1 – 2.5
C3H3F4Br120.3 – 4.4
C3H4FBr3120.03– 0.3
C3H4F2Br2160.1 – 1.0
C3H4F3Br120.07– 0.8
C3H5FBr290.04– 0.4
C3H5F2Br90.07– 0.8
C3H6FBr50.02– 0.7
Gruppo III
CH2BrClbromoclorometano10,12
* Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell’ozono), deve essere usato, ai fini del presente prot., il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. II valore superiore è la stima del PRO dell’isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell’isomero con il PRO più basso.
Allegato D

Elenco dei prodotti che contengono sostanze regolamentate figuranti nell’Allegato A

Prodotti

  1. Apparecchi di climatizzazione per autoveicoli ed autocarri (incorporati o meno nel veicolo)
  2. Frigoriferi e climatizzatori/pompe a calore ad uso domestico e commerciale:111 Frigoriferi Congelatori Disumidificatori Raffreddatori ad acqua Macchine per la fabbricazione del ghiaccio Dispositivi di climatizzazione e pompe a calore
  3. Aerosol diversi da quelli usati in medicina
  4. Estintori portatili
  5. Pannelli isolanti e rivestimenti di canalizzazioni
  6. Prepolimeri.
Allegato E

Sostanze controllate

GruppoSostanzaPotenziale di riduzione
dell’ozono
Gruppo I
CH3BrBromuro di metile0,6
Allegato F

Sostanze controllate

GruppoSostanzaPotenziale di riscaldamento globale su 100 anni
Gruppo I
CHF2CHF2HFC-1341100
CH2FCF3HFC-134a1430
CH2FCHF2HFC-143353
CHF2CH2CF3HFC-245fa1030
CF3CH2CF2CH3HFC-365mfc794
CF3CHFCF3HFC-227ea3220
CH2FCF2CF3HFC-236cb1340
CHF2CHFCF3HFC-236ea1370
CF3CH2CF3HFC-236fa9810
CH2FCF2CHF2HFC-245ca693
CF3CHFCHFCF2CF3HFC-43-10mee1640
CH2F2HFC-32675
CHF2CF3HFC-1253500
CH3CF3HFC-143a4470
CH3FHFC-4192
CH2FCH2FHFC-15253
CH3CHF2HFC-152a124
Gruppo II
CHF3HFC-2314800
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan17 giugno2004 A15 settembre2004
Albania8 ottobre1999 A6 gennaio2000
Algeria20 ottobre1992 A18 gennaio1993
Andorra26 gennaio2009 A26 aprile2009
Angola17 maggio2000 A15 agosto2000
Antigua e Barbuda3 dicembre1992 A3 marzo1993
Arabia Saudita1° marzo1993 A30 maggio1993
Argentina18 settembre199017 dicembre1990
Armenia1° ottobre1999 A30 dicembre1999
Australia19 maggio198917 agosto1989
Austria3 maggio19891° agosto1989
Azerbaigian12 giugno1996 A10 settembre1996
Bahamas4 maggio1993 A2 agosto1993
Bahrein27 aprile1990 A26 luglio1990
Bangladesh2 agosto1990 A31 ottobre1990
Barbados16 ottobre1992 A14 gennaio1993
Belarus31 ottobre19881° gennaio1989
Belgio30 dicembre198830 marzo1989
Belize9 gennaio1998 A9 aprile1998
Benin1° luglio1993 A29 settembre1993
Bhutan23 agosto2004 A21 novembre2004
Bolivia3 ottobre1994 A1° gennaio1995
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Botswana4 dicembre1991 A3 marzo1992
Brasile19 marzo1990 A17 giugno1990
Brunei27 maggio1993 A25 agosto1993
Bulgaria20 novembre1990 A18 febbraio1991
Burkina Faso20 luglio198918 ottobre1989
Burundi6 gennaio1997 A6 aprile1997
Cambogia27 giugno2001 A25 settembre2001
Camerun30 agosto1989 A28 novembre1989
Canada30 giugno19881° gennaio1989
Capo Verde31 luglio2001 A29 ottobre2001
Ceca, Repubblica30 settembre1993 S1° gennaio1993
Ciad7 giugno1994 A5 settembre1994
Cile26 marzo199024 giugno1990
Cina14 giugno1991 A12 settembre1991
Hong Konga *6 giugno19971° luglio1997
Macaob *19 ottobre199920 dicembre1999
Cipro28 maggio1992 A26 agosto1992
Colombia6 dicembre1993 A6 marzo1994
Comore31 ottobre1994 A29 gennaio1995
Congo (Brazzaville)16 novembre199414 febbraio1995
Congo (Kinshasa)30 novembre1994 A28 febbraio1995
Corea (Nord)24 gennaio1995 A24 aprile1995
Corea (Sud)27 febbraio1992 A27 maggio1992
Costa Rica30 luglio1991 A28 ottobre1991
Côte d’Ivoire5 aprile1993 A4 luglio1993
Croazia21 settembre1992 S8 ottobre1991
Cuba14 luglio1992 A12 ottobre1992
Danimarca16 dicembre19881° gennaio1989
Dominica31 marzo1993 A29 giugno1993
Dominicana, Repubblica18 maggio1993 A16 agosto1993
Ecuador30 aprile1990 A29 luglio1990
Egitto2 agosto19881° gennaio1989
El Salvador2 ottobre1992 A14 gennaio1993
Emirati Arabi Uniti22 dicembre1989 A22 marzo1990
Eritrea10 marzo2005 A8 giugno2005
Estonia17 ottobre1996 A15 gennaio1997
Eswatini10 novembre1992 A8 febbraio1993
Etiopia11 ottobre1994 A9 gennaio1995
Figi23 ottobre1989 A21 gennaio1990
Filippine17 luglio199115 ottobre1991
Finlandia23 dicembre19881° gennaio1989
Francia28 dicembre19881° gennaio1989
Gabon9 febbraio1994 A10 maggio1994
Gambia25 luglio1990 A23 ottobre1990
Georgia21 marzo1996 A19 giugno1996
Germania16 dicembre19881° gennaio1989
Ghana24 luglio198922 ottobre1989
Giamaica31 marzo1993 A29 giugno1993
Giappone30 settembre19881° gennaio1989
Gibuti30 luglio1999 A28 ottobre1999
Giordania31 maggio1989 A29 agosto1989
Grecia29 dicembre198829 marzo1989
Grenada31 marzo1993 A29 giugno1993
Guatemala7 novembre1989 A5 febbraio1990
Guinea25 giugno1992 A23 settembre1992
Guinea equatoriale6 settembre2006 A5 dicembre2006
Guinea-Bissau12 novembre2002 A10 febbraio2003
Guyana12 agosto1993 A10 novembre1993
Haiti29 marzo2000 A27 giugno2000
Honduras14 ottobre1993 A12 gennaio1994
India19 giugno1992 A17 settembre1992
Indonesia26 giugno199224 settembre1992
Iran3 ottobre1990 A1° gennaio1991
Iraq25 giugno2008 A23 settembre2008
Irlanda16 dicembre19881° gennaio1989
Islanda29 agosto1989 A27 novembre1989
Isole Cook22 dicembre2003 A21 marzo2004
Isole Marshall11 marzo1993 A9 giugno1993
Israele*30 giugno199228 settembre1992
Italia16 dicembre19881° gennaio1989
Kazakstan26 agosto1998 A24 novembre1998
Kenya9 novembre19887 febbraio1989
Kirghizistan31 maggio2000 A29 agosto2000
Kiribati7 gennaio1993 A7 aprile1993
Kuwait23 novembre1992 A21 febbraio1993
Laos21 agosto1998 A19 novembre1998
Lesotho25 marzo1994 A23 giugno1994
Lettonia28 aprile1995 A27 luglio1995
Libano31 marzo1993 A29 giugno1993
Liberia15 gennaio1996 A14 aprile1996
Libia11 luglio1990 A9 ottobre1990
Liechtenstein8 febbraio1989 A9 maggio1989
Lituania18 gennaio1995 A18 aprile1995
Lussemburgo17 ottobre198815 gennaio1989
Macedonia del Nord10 marzo1994 S17 settembre1991
Madagascar7 novembre1996 A5 febbraio1997
Malawi9 gennaio1991 A9 aprile1991
Malaysia29 agosto1989 A27 novembre1989
Maldive16 maggio198914 agosto1989
Mali28 ottobre1994 A26 gennaio1995
Malta29 dicembre19881° gennaio1989
Marocco28 dicembre199527 marzo1996
Mauritania26 maggio1994 A24 agosto1994
Maurizio*18 agosto1992 A16 novembre1992
Messico31 marzo19881° gennaio1989
Micronesia6 settembre1995 A5 dicembre1995
Moldova24 ottobre1996 A22 gennaio1997
Monaco12 marzo1993 A10 giugno1993
Mongolia7 marzo1996 A5 giugno1996
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico9 settembre1994 A8 dicembre1994
Myanmar24 novembre1993 A22 febbraio1994
Namibia20 settembre1993 A19 dicembre1993
Nauru12 novembre2001 A10 febbraio2002
Nepal6 luglio1994 A4 ottobre1994
Nicaragua5 marzo1993 A3 giugno1993
Niger9 ottobre1992 A7 gennaio1993
Nigeria31 ottobre1988 A29 gennaio1989
Niue22 dicembre2003 A21 marzo2004
Norvegia24 giugno19881° gennaio1989
Nuova Zelandac21 luglio19881° gennaio1989
Oman30 giugno1999 A28 settembre1999
Paesi Bassid16 dicembre19881° gennaio1989
Aruba16 dicembre19881° gennaio1989
Curaçao16 dicembre19881° gennaio1989
Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)
16 dicembre19881° gennaio1989
Sint Maarten16 dicembre19881° gennaio1989
Pakistan18 dicembre1992 A18 marzo1993
Palau29 maggio2001 A27 agosto2001
Palestina18 marzo2019 A16 giugno2019
Panama3 marzo19891° giugno1989
Papua Nuova Guinea27 ottobre1992 A25 gennaio1993
Paraguay3 dicembre1992 A3 marzo1993
Perù31 marzo1993 A29 giugno1993
Polonia13 luglio1990 A11 ottobre1990
Portogallo17 ottobre198815 gennaio1989
Qatar22 gennaio1996 A21 aprile1996
Regno Unito16 dicembre19881° gennaio1989
Anguilla16 dicembre19881° gennaio1989
Bermuda16 dicembre19881° gennaio1989
Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud
16 dicembre19881° gennaio1989
Gibilterra16 dicembre19881° gennaio1989
gruppo Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn)
16 dicembre19881° gennaio1989
Guernesey30 agosto199030 agosto1990
Isola di Man16 dicembre19881° gennaio1989
Isole Caimane16 dicembre19881° gennaio1989
Isole Falkland16 dicembre19881° gennaio1989
Isole Turche e Caicos16 dicembre19881° gennaio1989
Isole Vergini britanniche16 dicembre19881° gennaio1989
Jersey16 dicembre19881° gennaio1989
Montserrat16 dicembre19881° gennaio1989
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
16 dicembre19881° gennaio1989
Terra antartica britannica16 dicembre19881° gennaio1989
Territorio britannico
dell’Oceano Indiano
16 dicembre19881° gennaio1989
Rep. Centrafricana29 marzo1993 A27 giugno1993
Romania27 gennaio1993 A27 aprile1993
Ruanda11 ottobre2001 A9 gennaio2002
Russia10 novembre19881° gennaio1989
Saint Kitts e Nevis10 agosto1992 A8 novembre1992
Saint Lucia28 luglio1993 A26 ottobre1993
Saint Vincent e Grenadine2 dicembre1996 A2 marzo1997
Salomone, Isole17 giugno1993 A15 settembre1993
Samoa21 dicembre1992 A21 marzo1993
San Marino23 aprile2009 A22 luglio2009
Santa Sede*5 maggio2008 A3 agosto2008
São Tomé e Príncipe19 novembre2001 A17 febbraio2002
Seicelle6 gennaio1993 A6 aprile1993
Senegal6 maggio19934 agosto1993
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1991
Sierra Leone29 agosto2001 A27 novembre2001
Singapore5 gennaio1989 A5 aprile1989
Siria12 dicembre1989 A12 marzo1990
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Somalia1° agosto2001 A30 ottobre2001
Spagna*16 dicembre19881° gennaio1989
Sri Lanka15 dicembre1989 A15 marzo1990
Stati Uniti d’America*21 aprile19881ogennaio1989
Sudafrica15 gennaio1990 A15 aprile1990
Sudan29 gennaio1993 A29 aprile1993
Sudan del Sud12 gennaio2012 A11 aprile2012
Suriname14 ottobre1997 A11 gennaio1998
Svezia29 giugno19881° gennaio1989
Svizzera28 dicembre19881° gennaio1989
Tagikistan7 gennaio1998 A7 aprile1998
Tanzania16 aprile1993 A15 luglio1993
Thailandia7 luglio19895 ottobre1989
Timor Est16 settembre2009 A15 dicembre2009
Togo25 febbraio199126 maggio1991
Tonga29 luglio1998 A27 ottobre1998
Trinidad e Tobago28 agosto1989 A26 novembre1989
Tunisia25 settembre1989 A24 dicembre1989
Turchia20 settembre1991 A19 dicembre1991
Turkmenistan18 novembre1993 A16 febbraio1994
Tuvalu15 luglio1993 A13 ottobre1993
Ucraina20 settembre19881° gennaio1989
Uganda15 settembre19881° gennaio1989
Ungheria20 aprile1989 A19 luglio1989
Unione europea*16 dicembre198816 marzo1989
Uruguay8 gennaio1991 A8 aprile1991
Uzbekistan18 maggio1993 A16 agosto1993
Vanuatu21 novembre1994 A19 febbraio1995
Venezuela6 febbraio19897 maggio1989
Vietnam26 gennaio1994 A26 aprile1994
Yemen21 febbraio1996 A21 maggio1996
Zambia24 gennaio1990 A24 aprile1990
Zimbabwe3 novembre1992 A1° febbraio1993
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 16 dic. 1988 al 30 giu. 1997, il Prot. di Montreal era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, il Prot. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b Dal 15 feb. 1994 al 19 dic. 1999, il Prot. di Montreal era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, il Prot. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
c Il Prot. non s’applica alle Iles Cook et à Nioué.
d Al Regno in Europa.

Footnotes

  1. RU 1989 476

  2. RS 0.814.02

  3. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. A dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  4. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. A dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  5. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. A dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  6. RS 0.814.02

  7. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. B dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205). Aggiornato dall’art. 1 lett. A dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  8. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. B dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  9. Introdotto dall’art. 1 lett. B dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205). Abrogato dall’art. 1 lett. B dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, con effetto per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  10. Abrogati dall’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, con effetto per la Svizzera dal 7 mar. 1991 (RU 1992 22282227;FF 1991 IV 205).

  11. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. C dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205). Aggiornato dall’art. 1 lett. C dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469), dall’art. 1 lett. A dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  12. Introdotto dall’art. 1 lett. D dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  13. Aggiornato dall’art. 1 lett. D dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  14. Aggiornato dall’art. 1 lett. B dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  15. Aggiornato dall’art. 1 lett. F dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  16. Introdotto dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  17. Originaro punto ii). Aggiornato dall’art. 1 lett. G dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  18. Aggiornato dall’art. 1 lett. H dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  19. Aggiornato dall’art. 1 lett. I dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  20. Aggiornato dall’art. 1 lett. B dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  21. Nuovo testo giusta il n. I degli aggiustamenti del 25 nov. 1992, in vigore per la Svizzera dal 22 set. 1993 (RU 1994 797).

  22. Nuovo testo giusta il n. I degli aggiustamenti del 25 nov. 1992 (RU 1994 797). Aggiornato dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  23. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  24. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  25. Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  26. Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  27. Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  28. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti del 25 nov. 1992 (RU 1994 797). Aggiornato dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  29. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  30. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  31. Aggiornato dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  32. Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  33. Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  34. Aggiornata dagli aggiustamenti adottati il 7 dic. 1995, in vigore per la Svizzera dal 5 ago. 1996 (RU 2013 1275).

  35. Originario par. 8. Introdotto dall’art. 1 lett. C dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906).

  36. Originario par. 2.

  37. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU 2013 1287).

  38. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU 2013 1287).

  39. Periodo introdotto dagli aggiustamenti adottati il 9 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 giu. 2019 (RU 2020 1743).

  40. Aggiornata dagli aggiustamenti adottati il 9 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 giu. 2019 (RU 2020 1743).

  41. Aggiornata dagli aggiustamenti adottati il 9 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 giu. 2019 (RU 2020 1743).

  42. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU 2013 1287).

  43. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU 2013 1279).

  44. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU 2013 1279).

  45. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU 2013 1279).

  46. Introdotto dagli aggiustamenti del 17 set. 1997 (RU 2013 1279). Aggiornato dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  47. Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  48. Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU 2013 1283).

  49. Originario par. 5.

  50. Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  51. Aggiornato dall’art. 1 lett. J dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  52. Introdotta dall’art. 1 dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  53. Introdotto dall’art. 1 dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  54. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. O dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  55. Introdotto dall’art. 1 lett. O dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  56. Introdotto dall’art. 1 lett. K dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  57. Introdotto dall’art. 1 lett. A dell’em. del 17 set. 1997, approvato dall’AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 32883287; FF 2002 906).

  58. Introdotto dall’art. 1 lett. F dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906).

  59. Introdotto dall’art. 1 lett. F dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906).

  60. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. O dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  61. Introdotto dall’art. 1 lett. O dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  62. Introdotto dall’art. 1 lett. L dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  63. Introdotto dall’art. 1 lett. B dell’em. del 17 set. 1997, approvato dall’AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 32883287; FF 2002 906).

  64. Introdotto dall’art. 1 lett. G dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906).

  65. Introdotto dall’art. 1 lett. G dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906).

  66. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. O dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  67. Introdotto dall’art. 1 lett. O dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  68. RS 0.814.02

  69. Introdotto dall’art. 1 lett. M dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  70. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. O dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  71. Introdotto dall’art. 1 lett. O dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  72. Introdotto dall’art. 1 lett. N dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  73. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. O dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205). Aggiornato giusta l’art. 1 lett. H dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906).

  74. Aggiornato giusta l’art. 1 lett. H dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906).

  75. Aggiornato giusta l’art. 1 lett. H dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906).

  76. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. O dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205). Aggiornato giusta l’art. 1 lett. P dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469) e l’art. 1 lett. I dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906).

  77. Introdotto dall’art. 1 lett. O dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205).

  78. Introdotto dall’art. 1 lett. Q dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  79. Introdotto dall’art. 1 dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  80. Aggiornato dall’art. 1 lett. R dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  81. Introdotto dall’art. 1 lett. S dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  82. Aggiornata dagli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU 2013 1279).

  83. Aggiornata dagli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU 2013 1279).

  84. Introdotta dagli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU 2013 1279).

  85. Introdotta dagli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU 2013 1279).

  86. Aggiornato dall’art. 1 lett. J dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  87. Aggiornato dall’art. 1 lett. U dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469), dall’art. 1 lett. K dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  88. Aggiornato dall’art. 1 lett. V dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469), dall’art. 1 lett. K dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  89. Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 7 dic. 1995, in vigore per la Svizzera dal 5 ago. 1996 (RU 2013 1275).

  90. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU 2013 1287).

  91. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU 2013 1287).

  92. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU 2013 1287).

  93. Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU 2013 1287).

  94. Introdotta dagli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007 (RU 2013 1287). Aggiornato dagli aggiustamenti adottati il 9 nov. 2018, in vigore per la Svizzera dal 21 giu. 2019 (RU 2020 1743).

  95. Originaria lett. c).

  96. Originaria lett. d).

  97. Introdotto dagli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU 2013 1279).

  98. Introdotto dagli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU 2013 1279).

  99. Originario ii).

  100. Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 7 dic. 1995, in vigore per la Svizzera dal 5 ago. 1996 (RU 2013 1275).

  101. Introdotto dall’art. 1 dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  102. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. X dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469). Aggiornato dall’art. 1 lett. N dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906).

  103. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. X dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469). Aggiornato dall’art. 1 lett. O dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  104. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. X dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469). Aggiornato dall’art. 1 lett. O dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  105. Introdotto dall’art. 1 lett. Y dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  106. Introdotto dall’art. 1 dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  107. Aggiornato dall’art. 1 lett. Z dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  108. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. S dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205). Aggiornato dall’art. 1 lett. AA dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  109. Aggiornato dall’art. 1 lett. BB dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469), dall’art. 1 lett. P dell’em. del 3 dic. 1999, approvato dall’AF il 6 giu. 2002 (RU 2003 32943287; FF 2002 906) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).

  110. Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. V dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 205). Aggiornato dall’art. 1 lett. CC dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 27932792;FF 1996 I 469).

  111. Qualora contengano sostanze regolamentate di cui all’Allegato A in quanto refrigeranti e/o isolanti del prodotto.

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