0.814.03•Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
0.814.03Multilateral International Treaty17 mag 2004
(Convenzione POP)
Conclusa a Stoccolma il 22 maggio 2001
Approvata dall’Assemblea federale il 2 giugno 20031
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 30 luglio 2003
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 maggio 2004
(Stato 6 maggio 2025)
Le Parti alla presente Convenzione,
riconoscendo che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprietà tossiche, resistono al degrado, sono soggetti a bioaccumulazione e sono trasportati attraverso l’aria, l’acqua e le specie migratorie al di là delle frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, dove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici;
consapevoli dei rischi sanitari, segnatamente nei Paesi in sviluppo, derivanti dall’esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, in particolare dell’impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future;
riconoscendo che gli ecosistemi artici e le comunità indigene sono particolarmente minacciati dalla biocrescita degli inquinanti organici persistenti e che la contaminazione dei loro alimenti tradizionali è un problema di salute pubblica;
consapevoli della necessità di un’azione mondiale contro gli inquinanti organici persistenti;
memori della decisione 19/13 C del 7 febbraio 1997 del Consiglio d’amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente di promuovere un’azione internazionale volta a proteggere la salute umana e l’ambiente attraverso misure atte a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti;
rammentando le disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali sull’ambiente, segnatamente la Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale2e la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento3, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo articolo 11;
rammentando altresì le disposizioni pertinenti della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e dell’Agenda 21;
riconoscendo che il principio precauzionale anima tutte le Parti ed è ancorato nella presente Convenzione;
riconoscendo che la presente Convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente si sostengono reciprocamente;
riaffermando che, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite4e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o regioni al di fuori della loro giurisdizione nazionale;
tenendo conto della situazione e delle particolari esigenze dei Paesi in sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati, e dei Paesi ad economia in transizione, segnatamente della necessità di potenziare le capacità nazionali in materia di gestione dei prodotti chimici, in particolare mediante il trasferimento di tecnologia, l’assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le Parti;
tenendo pienamente conto del Programma d’azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato alle Barbados il 6 maggio 1994;
prendendo atto delle capacità rispettive dei Paesi sviluppati e dei Paesi in sviluppo come pure delle responsabilità comuni ma differenziate degli Stati, come sancito nel Principio 7 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo;
riconoscendo l’importante contributo che possono fornire il settore privato e le organizzazioni non governative ai fini della riduzione e/o dell’eliminazione delle emissioni e degli scarichi di inquinanti organici persistenti;
sottolineando l’importanza di fare in modo che i fabbricanti di inquinanti organici persistenti assumano la responsabilità di ridurre gli effetti nocivi causati dai loro prodotti e di fornire informazioni agli utilizzatori, ai governi e al pubblico in merito alla pericolosità di tali sostanze;
consapevoli della necessità di adottare misure volte a prevenire gli effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte le fasi del loro ciclo di vita;
riaffermando il Principio 16 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, in base al quale le autorità nazionali devono impegnarsi al fine di promuovere l’internalizzazione dei costi ambientali e l’uso di strumenti economici in applicazione del principio «chi inquina paga», tenendo debitamente conto dell’interesse pubblico e senza provocare distorsioni del commercio e degli investimenti internazionali;
incoraggiando le Parti che non dispongono di sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi e delle sostanze chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi;
riconoscendo l’importanza di sviluppare e utilizzare sostanze chimiche e processi alternativi rispettosi dell’ambiente;
decise a proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti,
hanno convenuto quanto segue:
Tenendo presente l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, la presente Convenzione ha l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli inquinanti organici persistenti.
Ai fini della presente Convenzione:
Ciascuna Parte adotta almeno le seguenti misure per ridurre il volume totale delle emissioni di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C, allo scopo di ridurlo sempre più e, se possibile, di azzerarlo:
ii) una valutazione dell’efficacia delle leggi e delle politiche applicate dalla Parte per gestire tali emissioni,
iii) strategie per adempiere agli obblighi del presente paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui in i) e ii),
iv) misure volte a promuovere l’educazione, la formazione e la consapevolezza in relazione a dette strategie,
v) un esame, ogni cinque anni, di dette strategie e della loro efficacia in relazione all’adempimento degli obblighi del presente paragrafo; i risultati di detti esami figureranno nei rapporti presentati in virtù dell’articolo 15,
vi) un calendario d’attuazione del piano d’azione, comprese le strategie e le misure in esso definite;
b) promozione dell’applicazione di misure disponibili, possibili e pratiche, atte a raggiungere rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o eliminazione delle fonti;
c) promozione dello sviluppo e, qualora la Parte lo ritenga opportuno, imposizione dell’uso di materiali, prodotti e processi modificati o alternativi, allo scopo di prevenire la formazione e l’emissione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C, tenendo conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni che figurano nell’allegato C e delle direttive che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
d) promozione e, conformemente al calendario d’attuazione del proprio piano d’azione, imposizione dell’uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie di fonti identificate dalla Parte come tali da giustificare un’azione nell’ambito del proprio piano d’azione, a cominciare dalle categorie di fonti elencate nell’allegato C parte II. In ogni modo, l’obbligo di far uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie elencate nella parte II di detto allegato va introdotto quanto prima e comunque non oltre quattro anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione per detta Parte. Per le categorie elencate, le Parti promuovono l’uso delle migliori prassi ambientali. Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni che figurano in detto allegato e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
e) promozione, in conformità con il proprio piano d’azione, dell’uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori prassi ambientali:
i) per le fonti esistenti, appartenenti alle categorie di fonti elencate nell’allegato C parte II e appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nella parte III di detto allegato,
ii) per le nuove fonti, appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nell’allegato C parte III che una Parte non ha identificato ai sensi della lettera d).
Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni enunciate nell’allegato C e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
f) ai fini del presente paragrafo e dell’allegato C:
i) per «migliori tecniche disponibili» si intende lo stadio di sviluppo più efficace e avanzato delle attività e delle loro modalità di esercizio atte a comprovare l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di principio, la base dei valori limite di emissione intesi a prevenire e, qualora ciò risulti impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C parte I e il loro impatto sull’ambiente nel complesso. In particolare:
ii) per «tecniche» si intendono sia la tecnologia utilizzata, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto,
iii) per tecniche «disponibili» si intendono le tecniche accessibili all’operatore ed elaborate su una scala che ne consenta l’applicazione nel settore industriale pertinente a condizioni economicamente e tecnicamente convenienti, in considerazione dei costi e dei vantaggi,
iv) per tecniche «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello generale di protezione dell’ambiente nel suo complesso,
v) per «migliori prassi ambientali» si intende l’applicazione della combinazione più adatta di misure di controllo e strategie di protezione dell’ambiente;
vi) per «nuova fonte» si intende qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale è iniziata almeno un anno dopo la data di:
a) entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata, oppure
b) entrata in vigore, per la Parte interessata, di un emendamento dell’allegato C, nel caso in cui una fonte sottostia alle disposizioni della presente Convenzione solo in virtù di tale emendamento;
g) valori limite di emissione o norme di prestazione possono essere utilizzati da una Parte per adempiere i propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del presente paragrafo.
A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti o finché la Conferenza delle Parti non decida la struttura istituzionale da designare conformemente all’articolo 13, il principale ente incaricato della gestione del meccanismo di finanziamento di cui all’articolo 13 è la struttura istituzionale del Fondo mondiale per l’ambiente, che funziona conformemente allo Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per l’ambiente. La struttura istituzionale del Fondo mondiale per l’ambiente dovrebbe svolgere questa funzione attraverso misure di gestione che si riferiscano in modo specifico agli inquinanti organici persistenti, tenendo conto del fatto che potrebbero rivelarsi necessarie nuove disposizioni in materia.
La Conferenza delle Parti elabora e approva quanto prima possibile le procedure e i dispositivi istituzionali al fine di determinare i casi di violazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché le sanzioni da adottare nei confronti delle Parti inadempienti.
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica a Stoccolma il 23 maggio 2001 e presso la Sede Centrale delle Nazioni Unite a New York dal 24 maggio 2001 al 22 maggio 2002.
Non si possono formulare riserve alla presente Convenzione.
Il depositario della presente Convenzione è il Segretario generale delle Nazioni Unite.
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Stoccolma il ventidue maggio duemilauno.(Seguono le firme)
| Sostanza chimica | Attività | Deroga specifica5 | |
|---|---|---|---|
| Aldrina* N. CAS: 309-00-2 | Produzione | Nessuna | |
| Uso | Ectoparassiticida locale Insetticida | ||
| Alfa-esaclorocicloesano* N. CAS: 319-84-6 | Produzione | Nessuna | |
| Uso | Nessuno | ||
| Beta-esaclorocicloesano* N. CAS: 319-85-7 | Produzione | Nessuna | |
| Uso | Nessuno | ||
| Clordano* N. CAS: 57-74-9 | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro | |
| Uso | Ectoparassiticida locale Insetticida Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in edifici e dighe Insetticida contro le termiti su strade Additivo in adesivi per compensati | ||
| Clordecone* N. CAS: 143-50-0 | Produzione | Nessuna | |
| Uso | Nessuno |
| Sostanza chimica | Attività | Deroga specifica | ||
|---|---|---|---|---|
| Decabromodifeniletere (BDE-209) del decabromodifeniletere commerciale (n. CAS: 1163-19-5) | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro | ||
| Uso | Conformemente alla parte IX del presente allegato: Parti destinate ai veicoli specificati nel paragrafo 2 della parte IX del presente allegato; Tipi di aeromobili la cui domanda di omologazione è stata presentata prima di dicembre 2018 e ottenuta prima di dicembre 2022 e pezzi di ricambio destinati a questi aeromobili; Prodotti tessili che richiedono caratteristiche ignifughe, esclusi gli indumenti e i giocattoli; Additivi per alloggiamenti in plastica e parti destinate a elettrodomestici riscaldanti, ferri da stiro, ventilatori, riscaldatori a immersione contenenti parti elettriche o a contatto diretto con queste parti oppure che devono rispettare norme relative ai materiali ignifughi, con tenori inferiori al 10 per cento in massa della parte; Schiuma di poliuretano per l’isolamento degli edifici. | |||
| Dechlorane Plus N. CAS 13560-89-9 Il «Dechlorane Plus» comprende i suoi isomeri sin- (n. CAS 135821‑03‑3) e anti- (n. CAS 135821‑74‑8). | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Conformemente alla parte XI del presente allegato: – Aerospaziale – Applicazioni nel settore dello spazio e della difesa – Apparecchiature e impianti di diagnostica per immagini e di radioterapia – Pezzi di ricambio e forniture per la riparazione di articoli nelle applicazioni conformi alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 della parte XI del presente allegato | |||
| Dicofol (n. CAS 115-32-2, n. CAS 10606-46-9) | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Nessuna | |||
| Dieldrina* N. CAS: 60-57-1 | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | In attività agricole | |||
| Endosulfano tecnico* (N. CAS: 115-29-7) e relativi isomeri dell’endosulfano* (N. CAS: 959-98-8 e N. CAS: 33213-65-9) | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro | ||
| Uso | Combinazioni coltura/parassita iscritte conformemente alle disposizioni della parte VI del presente allegato | |||
| Endrina* N. CAS: 72-20-8 | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Nessuno | |||
| Eptacloro* N. CAS: 76-44-8 | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in strutture di case Insetticida contro le termiti (sotterraneo) Trattamento del legno In cassette di diramazione dei cavi interrate | |||
| Esabromobifenile* N. CAS: 36355-01-8 | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Nessuno | |||
| Esabromociclododecano | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro, conformemente alle disposizioni della parte VII del presente allegato | ||
| Uso | Polistirene espanso ed estruso in uso nel settore edile, conformemente alle disposizioni della parte VII del presente allegato | |||
| Esabromodifeniletere* e eptabromodifeniletere* | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Articoli conformemente alle disposizioni della parte IV del presente allegato | |||
| Esaclorobenzene N. CAS: 118-74-1 | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro | ||
| Uso | Prodotto intermedio Solvente nei pesticidi Prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito 6 | |||
| Esaclorobutadiene N. CAS: 87-68-3 | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Nessuno | |||
| Lindano* N. CAS: 58-89-9 | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Prodotto farmaceutico per il trattamento di seconda linea dei pidocchi e della scabbia nelle persone | |||
| Metossicloro* Sono detti «metossicloro» tutti gli isomeri possibili del dimetossidifeniltricloroetano e tutte le loro combinazioni. Ad esempio: n. CAS 72-43-5 n. CAS 30667-99-3 n. CAS 76733-77-2 n. CAS 255065-25-9 n. CAS 255065-26-0 n. CAS 59424-81-6 n. CAS 1348358-72-4 | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Nessuno | |||
| Mirex* N. CAS: 2385-85-5 | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro | ||
| Uso | Insetticida contro le termiti | |||
| Paraffine clorurate a catena corta (alcani, C Ad esempio, le sostanze con i numeri CAS seguenti possono contenere paraffine clorurate a catena corta: n. CAS 85535-84-8 n. CAS 68920-70-7 n. CAS 71011-12-6 n. CAS 85536-22-7 n. CAS 85681-73-8 n. CAS 108171-26-2 | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro | ||
| Uso | Additivi per la fabbricazione di cinghie di trasmissione nell’industria della gomma naturale e sintetica; Pezzi di ricambio di nastri trasportatori in gomma nell’industria mineraria e forestale Industria conciaria, in particolare per l’ingrassaggio del cuoio Additivi lubrificanti, in particolare per i motori di automobili, i generatori elettrici e i parchi eolici come pure per la trivellazione alla ricerca di gas e petrolio e le raffinerie per la produzione di diesel Tubi per lampadine decorative d’esterno Vernici impermeabilizzanti e ignifughe Adesivi Trasformazione di metalli Plastificanti secondari nei cloruri di polivinile morbidi, tranne in giocattoli e prodotti per bambini | |||
| Pentaclorobenzene* N. CAS: 608-93-5 | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Nessuno | |||
| Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro conformemente alle disposizioni della parte VIII del presente allegato | ||
| Uso | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro conformemente alle disposizioni della parte VIII del presente allegato | |||
| Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati Per «acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati» si intende: i) L’acido perfluoroesansolfonico (PFHxS; n. CAS: 355-46-4), compresi i suoi isomeri ramificati; ii) i suoi sali; iii) qualsiasi sostanza che contiene il gruppo C | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Nessuna | |||
| Acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati Per «acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati» si intende: i) l’acido perfluoroottanoico (PFOA; n. CAS 335-67-1), compresi i suoi isomeri ramificati; ii) i suoi sali; iii) i composti a esso correlati che siano, ai fini della presente Convenzione, sostanze che degradano in PFOA, compresa qualsiasi sostanza (a inclusione di sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la frazione (C | Produzione | Schiume antincendio: nessuna Altre produzioni: quali quelle autorizzate dalle Parti iscritte nel registro, conformemente alle disposizioni della parte X del presente allegato | ||
| Uso | Conformemente alle disposizioni della parte X del presente allegato: fotolitografia o processi di incisione rivestimenti fotografici applicati alle pellicole tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza dispositivi medici invasivi e impiantabili | |||
| Schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi, conformemente al paragrafo 2 della parte X del presente allegato. Uso di ioduro di perfluoroottile per la produzione di bromuro di perfluoroottile per la fabbricazione di prodotti farmaceutici conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 della parte X del presente allegato. Produzione di polifluoroetilene-propilene per la fabbricazione di fili e cavi elettrici ad alta tensione per la trasmissione di corrente Produzione di fluoroelastomeri per la fabbricazione di guarnizioni O-ring, di cinghie di trasmissione trapezoidali e di accessori in plastica per gli interni dei veicoli automobili | ||||
| Bifenili policlorurati (PCB)* | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II del presente allegato | |||
| Policloronaftaleni, segnatamente i dicloronaftaleni, i tricloronaftaleni, i pentacloronaftaleni, gli esacloronaftaleni, gli eptacloronaftaleni, l’ottacloronaftalene | Produzione | Intermediari nella produzione dei polifluoronaftaleni, segnatamente l’ottafluoronaftalene | ||
| Uso | Produzione di polifluoronaftaleni, segnatamente di ottafluoronaftalene | |||
| Tetrabromodifeniletere* e pentabromodifeniletere* | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Articoli conformemente alle disposizioni della parte V del presente allegato | |||
| Toxafene* N. CAS: 8001-35-2 | Produzione | Nessuna | ||
| Uso | Nessuno | |||
| UV-328 N. CAS 25973-55-1 | Produzione | Come ammessa per le Parti iscritte nel registro conformemente alle disposizioni della parte XII del presente allegato | ||
| Uso | Conformemente alla parte XII del presente allegato: Parti di veicoli a motore (automobili, motociclette, macchine agricole ed edili, autocarri industriali e qualsiasi altro veicolo terrestre) quali paraurti, griglie di radiatori, spoiler, rivestimenti interni, moduli del tetto, hard/soft top, portellone del vano bagagli e tergicristallo posteriore Rivestimenti industriali per automobili, macchinari del genio civile e veicoli per il trasporto ferroviario come pure rivestimenti ultraresistenti per strutture di grandi dimensioni in acciaio Separatori meccanici per provette per il prelievo di sangue Pellicole in triacetato di cellulosa per polarizzatori Carte fotografiche Pezzi di ricambio per la riparazione di articoli nelle applicazioni conformi alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 della parte XII del presente allegato |
Note: i) Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti traccia sono esclusi dal presente allegato. ii) La presente nota non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti sotto forma di costituenti di articoli fabbricati oppure già in uso prima o al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo corrispondente per detta sostanza chimica sono esclusi dal presente allegato, a condizione che le Parti interessate abbiano notificato al Segretariato che quel particolare tipo di articolo rimane in uso sul loro territorio. Il Segretariato rende pubbliche tali notifiche. iii) La presente nota, che non si applica alle sostanze chimiche il cui nome è seguito da un asterisco nella colonna «Sostanza chimica» della parte I del presente allegato, non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. Visto che nell’ambito della produzione e dell’uso di un prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito non dovrebbero esserci quantitativi apprezzabili della sostanza chimica che raggiungono l’essere umano o l’ambiente, una Parte, previa notifica al Segretariato, può autorizzare la produzione e l’uso, quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito, di quantitativi di una sostanza chimica inclusa nel presente allegato che è trasformata chimicamente durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri dell’allegato D paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Detta notifica deve includere i dati relativi alla produzione totale e all’uso della sostanza chimica, o una stima realistica di tali dati, e informazioni concernenti la natura del processo in sistema chiuso limitato a un sito, compresa la quantità di inquinante organico persistente utilizzato come materiale di partenza non trasformato e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante traccia nel prodotto finale. Questa procedura si applica salvo diversa disposizione del presente allegato. Il Segretariato mette queste notifiche a disposizione della Conferenza delle Parti e del pubblico. Questa produzione o utilizzazione non è considerata una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso e va sospesa dopo un periodo di dieci anni, a meno che la Parte interessata non presenti una nuova notifica al Segretariato, nel qual caso il termine sarà prorogato di altri dieci anni, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente, dopo aver esaminato la produzione e l’uso. La procedura di notifica può essere ripetuta. iv) Tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle Parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemente all’articolo 4, fatta eccezione per le deroghe concernenti l’uso di bifenili policlorurati negli articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II, deroghe di cui tutte le parti possono prevalersi, l’uso di esabromodifeniletere e di eptabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte IV, nonché l’uso di tetrabromodifeniletere e di pentabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte V del presente allegato. v) L’endosulfano tecnico (N. CAS: 115-29-7), i suoi isomeri (N. de CAS: 959-98-8 e N. CAS: 33213-65-9) e i solfati di endosulfano (N. CAS: 1031-07-8) sono stati valutati e identificati come inquinanti organici persistenti. vi) Il pentaclorofenolo (N. CAS: 87-86-5), il pentaclorofenato di sodio (N. CAS: 131-52-2 e 27735-64-4 (come monoidrato) e il laurato di pentaclorobifenile N. CAS: 3772-94-9), considerati con i loro prodotti di trasformazione, il pentacloroanisole (N. CAS: 1825-21-4), sono stati identificati come inquinanti organici persistenti. (vii) La nota (i) non si applica alle quantità di una sostanza chimica, il cui nome è seguito dal segno «+» nella colonna «Sostanza chimica» della parte I del presente allegato, contenute in miscele in tenori superiori o uguali all’1 per cento in massa.
Ciascuna Parte:
ii) impegnarsi in modo particolare per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più dello 0,05 per cento e di 5 litri di bifenili policlorurati,
iii) impegnarsi a identificare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più dello 0,005 per cento e di 0,05 litri di bifenili policlorurati;
b) conformemente alle priorità enunciate nella lettera a), promuove le seguenti misure volte a ridurre l’esposizione e i rischi, al fine di controllare l’uso di bifenili policlorurati:
i) uso unicamente in attrezzature intatte ed ermetiche e solo in aree in cui i rischi di emissione nell’ambiente possono essere ridotti al minimo e vi si può rimediare rapidamente,
ii) rinuncia all’uso in attrezzature situate in aree associate alla produzione o alla trasformazione di alimenti per l’essere umano o per gli animali,
iii) in caso di uso in aree popolate, compresi gli ospedali e le scuole, adozione di tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti ai sistemi elettrici che potrebbero provocare un incendio e ispezione regolare delle attrezzature per individuare eventuali perdite;
c) nonostante l’articolo 3 paragrafo 2, assicura che le attrezzature contenenti bifenili policlorurati descritte nella lettera a) non siano esportate o importate, salvo a fini di una gestione dei rifiuti rispettosa dell’ambiente;
d) salvo per le operazioni di manutenzione e servizio, non autorizza il ricupero ai fini di una riutilizzazione in altre attrezzature di liquidi con un tenore di bifenili policlorurati superiore allo 0,005 per cento;
e) si impegna in modo particolare per giungere a una gestione rispettosa dell’ambiente dei rifiuti liquidi contenenti bifenili policlorurati e delle attrezzature contaminate con bifenili policlorurati che presentano un tenore di bifenili policlorurati superiore allo 0,005 per cento, conformemente all’articolo 6 paragrafo 1, quanto prima e comunque non oltre il 2028, fatto salvo l’esame da parte della Conferenza delle Parti;
f) invece della nota ii) nella parte I del presente allegato, si impegna a identificare altri articoli contenenti più dello 0,005 per cento di bifenili policlorurati (ad es. guaine di cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e a gestirli conformemente all’articolo 6 paragrafo 1;
g) elabora ogni cinque anni un rapporto sui progressi fatti nell’eliminazione dei bifenili policlorurati e lo presenta alla Conferenza delle Parti in applicazione dell’articolo 15;
h) i rapporti descritti nella lettera g) sono considerati, se del caso, dalla Conferenza delle Parti nei suoi esami concernenti i bifenili policlorurati. La Conferenza delle Parti esamina i progressi fatti nell’eliminazione dei bifenili policlorurati a intervalli di cinque anni, o in base a un’altra periodicità opportuna, tenendo conto di questi rapporti.
Ai fini del presente allegato:
1Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, come pure l’utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, purché:
2Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l’opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest’ultima scadrà al più tardi nel 2030.
1Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, nonché l’utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, purché:
2Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l’opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest’ultima scadrà al più tardi nel 2030.
È posto fine alla produzione e all’uso di endosulfano, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e/o usarlo in virtù dell’articolo 4 della presente Convenzione. Possono essere accordate deroghe specifiche per l’uso di endosulfano sulle seguenti combinazioni coltura/parassita:
| Coltura | Parassita |
|---|---|
| Mela | Afidi |
| Pisello del tropico | Afidi, larve, nottua del soia (Plusia orichalsia), elotide del cotone (Helicoverpa armigera) |
| Fagiolo, fagiolo d’Egitto (Dolichos lablab) | Afidi, minatrici fogliari, mosche bianche |
| Peperoncino, cipolla, patata | Afidi, cicadellidi |
| Caffè | Scolito del caffè (Hypothenemus hampei), verme del fusto (Xylotrechus quadripes, Monochamus leuconotus) |
| Cotone | Afidi, elotide del cotone (Helicoverpa armigera), cicadellidi, piralide del soia (Syllepte derogata), verme rosso del cotone, tripidi, mosche bianche |
| Melanzana, gombo | Afidi, tignola dei cavoli (Plutella xylostella), cicadellidi, verme dei frutti e buttati |
| Arachide | Afidi |
| Iuta | Spilosoma obliqua, acaro giallo |
| Mais | Afidi, nottua del miglio (Sesamia cretica, Sesamia calamistis), verme del fusto (Busseola fusca) |
| Mango | Mosca della frutta, cicaline del mango (Idiocerus clypealis) |
| Senape | Afidi, cecidomie |
| Riso | Cecidomie, crisomele del riso (Dicladispa armigera), verme del fusto (Scirpophaga incertulas), cicalina bianca |
| Tè | Afidi, larve, tortrice del tè (Cydia leucostoma), cocciniglie farinose, cocciniglie, piccola cicalina verde (Empoasca vitis), falena del tè (Megabiston plumosaria), cimice del tè (Helopeltis theivora), tripide |
| Tabacco | Afidi, nottua orientale del tabacco (Heliothis assulta) |
| Pomodoro | Afidi, tignola dei cavoli (Plutella xylostella), cicadellidi, minatrice fogliare, verme dei frutti e buttati, mosche bianche |
| Frumento | Afidi, nottua, termiti |
Ciascuna Parte che ha fatto iscrivere nel registro una deroga conformemente all’articolo 4 per la produzione e l’uso di polistirene espanso ed estruso nel settore edile deve adottare le misure (etichettatura o altro dispositivo) che consentano di identificare facilmente per tutto il ciclo di vita il polistirene espanso ed estruso contenente esabromociclododecano.
Ciascuna parte che ha fatto registrare una deroga conformemente all’articolo 4 per la produzione e l’uso di pentaclorofenolo per trattare i pali dell’elettricità e le loro traverse adotta le misure necessarie affinché i pali elettrici e le loro traverse trattate con pentaclorofenolo possano essere facilmente identificabili, per mezzo delle loro etichette o di altri mezzi, durante tutto il loro ciclo di vita. Gli articoli trattati con pentaclorofenolo non dovrebbero essere riutilizzati per altri scopi non contemplati dalla deroga.
1La produzione e l’impiego del decabromodifeniletere sono aboliti, tranne per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e utilizzarlo conformemente all’articolo 4.
2Deroghe specifiche per le parti destinate ai veicoli possono essere concesse per la produzione e l’uso di decabromodifeniletere commerciale limitatamente agli ambiti seguenti:
ii) sistemi di alimentazione a carburante quali tubi, serbatoi e parti basse del serbatoio per carburante;
iii) dispositivi pirotecnici ed elementi a contatto con questi ultimi quali cavi di attivazione del gonfiamento degli airbag, rivestimenti e tessuti dei sedili (solo se pertinenti in relazione agli airbag) e airbag (frontali e laterali);
iv) sospensioni e inserti all’interno quali le rifiniture interne, i materiali di insonorizzazione acustica e le cinture di sicurezza.
b) Le parti di veicoli specificate nei paragrafi 2 (a) da (i) a (iv) qui sopra e quelle incluse in almeno una delle categorie seguenti:
i) plastica rinforzata (cruscotto e rifiniture interne);
ii) parti situate sotto il cofano o il cruscotto [blocco di collegamento o di fusibili, fili elettrici ad amperaggio più elevato e guaine di cavi (fili delle candele)];
iii) dispositivi elettrici ed elettronici (involucri e supporti di batterie, connettori elettrici per il controllo del motore, componenti di autoradio con lettore CD, navigatori satellitari, sistemi di geolocalizzazione e informatici);
iv) parti contenenti tessuti quali ponti posteriori, imbottiture, rivestimenti del tetto, sedili, poggiatesta, alette parasole, pannelli, tappetini.
3Le deroghe specifiche concernenti le parti specificate nel paragrafo 2 (a) qui sopra perderanno validità alla fine del ciclo di vita dei veicoli di vecchia generazione oppure nel 2036, a seconda di quale interviene prima.
4Le deroghe specifiche concernenti le parti specificate nel paragrafo 2 (b) qui sopra perderanno validità alla fine del ciclo di vita dei veicoli oppure nel 2036, a seconda di quale interviene prima.
5Le deroghe specifiche concernenti i pezzi di ricambio destinati ai tipi di aeromobili la cui domanda di omologazione è stata richiesta prima del dicembre 2018 e ottenuta prima del dicembre 2022 perderanno validità alla fine del ciclo di vita di queste aeromobili.
1La produzione e l’uso dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono eliminati, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato il loro intento di produrne o di utilizzarne, conformemente all’articolo 4.
2Ogni Parte che, conformemente all’articolo 4, ha fatto registrare una deroga per l’uso di PFOA, dei sali di questo acido o dei composti a esso correlati nelle schiume antincendio deve:
3Quanto alla deroga specifica relativa all’uso di ioduro di perfluoroottile per la produzione di bromuro di perfluoroottile ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici, in occasione della sua tredicesima riunione ordinaria e, in seguito, in occasione di una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà la necessità di mantenere questa deroga specifica. Quest’ultima scadrà in ogni caso al più tardi nel 2036.
1L’uso di Dechlorane Plus è eliminato, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di usarlo, conformemente all’articolo 4.
2Deroghe specifiche limitate alle applicazioni negli ambiti menzionati di seguito possono essere accordate relativamente all’uso di Dechlorane Plus nei pezzi di ricambio e nelle forniture per la riparazione di articoli la cui fabbricazione implicava l’uso di questa sostanza, fino al termine della durata di vita di tali articoli oppure fino al 2044, a seconda di quale interviene prima:
3Deroghe specifiche limitate alle applicazioni negli ambiti menzionati di seguito possono essere accordate relativamente all’uso di Dechlorane Plus nei pezzi di ricambio e nelle forniture per la riparazione di articoli la cui fabbricazione implicava l’uso di questa sostanza, fino al termine della durata di vita di tali articoli, con riserva di un riesame da parte della Conferenza delle Parti entro il 2041:
a. dispositivi medici (apparecchi per la diagnostica a ultrasuoni, sistemi di diagnostica per immagini a risonanza magnetica, sistemi di diagnostica per immagini a raggi X, endoscopi flessibili e apparecchiature e impianti di radioterapia);
b. dispositivi per la diagnostica in vitro (analizzatori immunologici, analizzatori ematologici, sistemi di rilevamento mediante reazione a catena della polimerasi [test PCR], analizzatori genetici, analizzatori di chimica clinica, analizzatori di coagulazione del sangue, analizzatori delle urine).
1La produzione e l’uso di UV-328 sono eliminati, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e/o usarlo, conformemente all’articolo 4.
2Deroghe specifiche limitate alle applicazioni negli ambiti menzionati di seguito possono essere accordate relativamente alla produzione e all’uso di UV‑328 per pezzi di ricambio destinati ad articoli la cui fabbricazione implicava l’uso di questa sostanza, fino al termine della durata di vita di tali articoli oppure fino al 2044, a seconda di quale interviene prima:
3Deroghe specifiche limitate alle applicazioni in ambito medico menzionate di seguito possono essere accordate relativamente all’uso di UV‑328 per pezzi di ricambio destinati ad articoli la cui fabbricazione implicava l’uso di questa sostanza, fino al termine della durata di vita di tali articoli, con riserva di un riesame da parte della Conferenza delle Parti entro il 2041:
a. schermi a cristalli liquidi di dispositivi medici e di diagnostica in vitro (apparecchi per la diagnostica a ultrasuoni, endoscopi flessibili, analizzatori immunologici, analizzatori di chimica clinica, analizzatori di coagulazione del sangue ecc.);
b. schermi a cristalli liquidi di strumenti di analisi, di misurazione, di controllo, di sorveglianza, di sperimentazione, di produzione e di ispezione (registratori, termometri a infrarossi, oscilloscopi a memoria digitale, apparecchi per radiografia ecc.).
| Sostanza chimica | Attività | Scopo accettabile o deroga specifica7 |
|---|---|---|
| DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil)etano) N. CAS: 50-29-3 | Produzione | Scopo accettabile: uso nella lotta contro i vettori di malattie conformemente alla parte II del presente allegato Deroga specifica: prodotto intermedio nella produzione di dicofol prodotto intermedio |
| Uso | Scopo accettabile: lotta contro i vettori di malattie conformemente alla parte II del presente allegato Deroga specifica: produzione di dicofol prodotto intermedio |
| Sostanza chimica | Attività | Scopo accettabile o deroga specifica |
|---|---|---|
| Acido perfluoroottansolfonico (n. CAS 1763-23-1), suoi saliae fluoruro di perfluorottano sulfonile (n. CAS 307-35-7) | Produzione | Scopo accettabile: conformemente alla parte III del presente allegato, produzione di altre sostanze chimiche destinate esclusivamente all’uso indicato qui appresso. Produzione per gli usi elencati qui appresso. Deroga specifica: nessuna |
| a Per esempio: perfluorottano solfonato di potassio (n. CAS 2795-39-3); perfluorottano solfonato di litio (n. CAS 29457-72-5); perfluorottano solfonato di ammonio (n. CAS 29081-56-9); perfluorottano solfonato di dietanolammonio (n. CAS 70225-14-8); perfluorottano solfonato di tetraetilammonio (n. CAS 56773-42-3); perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio (n. CAS 251099-16-8) | Uso | Scopo accettabile: uso conforme alla parte III del presente allegato per il seguente scopo accettabile o in quanto prodotto intermedio per la produzione di sostanze chimiche per il seguente scopo accettabile: – esche contenenti sulfluramid (n. CAS 4151-50-2) come ingrediente attivo per la lotta contro le formiche tagliatrici di foglie appartenenti alle specieAtta spp. eAcromyrmex spp. , esclusivamente a fini agricoli Deroga specifica: – metallizzazione (rivestimento in metallo duro) in circuito chiuso – schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi, conformemente al paragrafo 10 della parte III del presente allegato |
Note: i) Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti traccia sono esclusi dal presente allegato. ii) La presente nota non va intesa come un fine accettabile o una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti sotto forma di costituenti di articoli fabbricati oppure già in uso prima o al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo corrispondente per detta sostanza chimica sono esclusi dal presente allegato, a condizione che una Parte abbia notificato al Segretariato che quel particolare tipo di articolo rimane in uso sul proprio territorio. Il Segretariato rende pubbliche tali notifiche. iii) La presente nota non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. Visto che nell’ambito della produzione e dell’uso di un prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito non dovrebbero esserci quantitativi apprezzabili della sostanza chimica che raggiungono l’essere umano o l’ambiente, una Parte, previa notifica al Segretariato, può autorizzare la produzione e l’uso, quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito, di quantitativi di una sostanza chimica inclusa nel presente allegato che è trasformata chimicamente durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri dell’allegato D paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Detta notifica deve includere i dati relativi alla produzione totale e all’uso della sostanza chimica, o una stima realistica di tali dati, e informazioni concernenti la natura del processo in sistema chiuso limitato a un sito, compresa la quantità di inquinante organico persistente utilizzato come materiale di partenza non trasformato e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante traccia nel prodotto finale. Questa procedura si applica salvo diversa disposizione del presente allegato. Il Segretariato mette queste notifiche a disposizione della Conferenza delle Parti e del pubblico. Questa produzione o uso non è considerata una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso e va sospesa dopo un periodo di dieci anni, a meno che la Parte interessata non presenti una nuova notifica al Segretariato, nel qual caso il termine sarà prorogato di altri dieci anni, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente, dopo aver esaminato la produzione e l’uso. La procedura di notifica può essere ripetuta. iv) Tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle Parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemente all’articolo 4.
1èposto fine alla produzione e all’uso del DDT, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e/o usarlo. Con la presente è istituito un registro del DDT, accessibile al pubblico e tenuto dal Segretariato.
2Nei casi in cui non disponga di alternative localmente sicure, efficaci e finanziabili, ogni Parte che produce e/o usa DDT limita tale produzione e/o uso alla lotta contro i vettori di malattie conformemente alle raccomandazioni e alle direttive dell’Organizzazione mondiale della sanità concernenti l’uso del DDT.
3Nel caso in cui una Parte non iscritta nel registro del DDT ritenga di aver bisogno del DDT per la lotta contro i vettori di malattie, essa lo notifica al Segretariato quanto prima, in modo da essere immediatamente iscritta nel registro del DDT. Contemporaneamente, lo notifica all’Organizzazione mondiale della sanità.
4Ogni tre anni, ogni Parte che usa DDT fornisce al Segretariato e all’Organizzazione mondiale della sanità informazioni sui quantitativi utilizzati, sulle condizioni di tale impiego e sul suo interesse per la strategia profilattica di detta Parte, nella forma decisa dalla Conferenza delle Parti in consultazione con l’Organizzazione mondiale della sanità.
5Al fine di ridurre e, progressivamente, eliminare l’uso del DDT, la Conferenza delle Parti incoraggia:
ii) l’adozione di prodotti, strategie e metodi alternativi adeguati, comprese strategie di gestione delle resistenze, al fine di assicurare l’efficacia continua di tali alternative,
iii) misure volte a rafforzare l’assistenza sanitaria e a ridurre l’incidenza della malattia;
b) le Parti, nella misura delle loro possibilità, a promuovere la ricerca e lo sviluppo di strategie, metodi e prodotti chimici e non chimici alternativi sicuri per le Parti che usano DDT, conformemente alle condizioni di questi Paesi e allo scopo di ridurre l’onere umano ed economico della malattia. Tra i fattori da privilegiare nell’esame delle alternative o delle combinazioni di alternative figurano i rischi per la salute umana e le ripercussioni sull’ambiente di tali alternative. Sono alternative valide al DDT quelle meno rischiose per la salute umana e per l’ambiente, più adatte alla lotta contro le malattie in base alle condizioni delle Parti interessate e suffragate da dati di monitoraggio.
6Per la prima volta in occasione della prima riunione e in seguito almeno ogni tre anni, la Conferenza delle Parti valuta, in consultazione con l’Organizzazione mondiale della sanità, se il DDT è ancora necessario per la lotta contro i vettori di malattie in base alle informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed economiche disponibili, concernenti in particolare:
a) la produzione e l’uso del DDT e le condizioni enunciate nel paragrafo 2;
b) la disponibilità, l’idoneità e l’attuazione delle alternative al DDT;
c) i progressi fatti nel rafforzare la capacità dei Paesi interessati di passare a queste alternative in condizioni di sicurezza.
7In qualsiasi momento, una Parte può ritirare il proprio nome dal registro del DDT tramite notifica scritta al Segretariato. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.
1La produzione e l’uso di acido perfluoroottansolfonico, dei suoi sali e di fluoruro di perfluorottano sulfonile sono abbandonati da tutte le Parti, salvo nei casi previsti nella prima parte del presente allegato per le Parti che hanno espresso al Segretariato l’intenzione di produrli o di utilizzarli per uno scopo accettabile. La presente Convenzione istituisce un Registro degli scopi accettabili accessibile al pubblico. La tenuta di detto Registro è garantita dal Segretariato. Se una Parte non iscritta al registro constata l’esigenza di ricorrere all’acido perfluoroottansolfonico, ai suoi sali o al fluoruro di perfluorottano sulfonile per uno scopo accettabile menzionato nella prima parte del presente allegato, deve notificarlo quanto prima al Segretariato in modo tale da poter essere immediatamente iscritta nel registro.
2Le Parti che producono o utilizzano queste sostanze tengono conto, se del caso, degli orientamenti forniti nei passaggi pertinenti delle indicazioni generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali di cui alla parte V dell’allegato C alla presente Convenzione.
3Ogni Parte che utilizza e/o produce queste sostanze stende, a scadenza quadriennale, un rapporto sui propri progressi nell’eliminazione dell’acido perfluoroottansolfonico, dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano sulfonile e trasmette le informazioni su detti progressi alla Conferenza delle Parti nel quadro dell’obbligo di rapporto in virtù dell’articolo 15 della Convenzione.
4Al fine di ridurre e, a termine, di eliminare l’uso e/o la produzione di queste sostanze, la Conferenza delle Parti sollecita:
5La Conferenza delle Parti valuta se queste sostanze permangono necessarie per i vari scopi accettabili e per le deroghe specifiche menzionate in precedenza, sulla base di informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed economiche disponibili, segnatamente:
a) le informazioni fornite nei rapporti di cui al paragrafo 3;
b) le informazioni sulla produzione e sull’uso di tali sostanze;
c) le informazioni sulla disponibilità, la pertinenza e l’applicazione delle soluzioni alternative di tali sostanze;
d? le informazioni sui progressi compiuti nell’ambito del rafforzamento della capacità dei Paesi di ricorrere a dette soluzioni alternative in tutta sicurezza.
6La valutazione summenzionata avrà luogo per la prima volta nel 2015 al più tardi e, in seguito, ogni quattro anni, in occasione di una riunione ordinaria della Conferenza delle Parti.
7Data la complessità del loro uso e il coinvolgimento di numerosi settori della società, potrebbero esistere altre applicazioni di queste sostanze di cui i Paesi non sono a conoscenza. Le Parti che sono a conoscenza di tali usi sono invitate a informarne quanto prima il Segretariato.
8In qualsiasi momento, una Parte può ritirarsi dal registro degli scopi accettabili tramite notifica scritta al Segretariato. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.
9Le disposizioni della nota iii) della parte I dell’allegato B non si applicano a queste sostanze.
10Ciascuna Parte che, conformemente all’articolo 4, ha fatto registrare una deroga per l’uso di acido perfluoroottansolfonico, dei suoi sali o di fluoruro di perfluorottano sulfonile nelle schiume antincendio deve:
a) nonostante il paragrafo 2 dell’articolo 3, fare in modo che le schiume antincendio che contengono o possono contenere acido perfluoroottansolfonico, suoi sali o fluoruro di perfluorottano sulfonile non siano esportate o importate, salvo ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, come previsto alla lettera d del paragrafo 1 dell’articolo 6;
b) evitare di usare schiume antincendio che contengono o possono contenere acido perfluoroottansolfonico, suoi sali o fluoruro di perfluorottano sulfonile a fini di formazione;
c) evitare di usare schiume antincendio che contengono o possono contenere acido perfluoroottansolfonico, suoi sali o fluoruro perfluorottano sulfonile a fini di prova, a meno che i rilasci siano totalmente segregati;
d) entro la fine del 2022, se la Parte è in grado di farlo, limitare l’uso di schiume antincendio che contengono o possono contenere acido perfluoroottansolfonico, suoi sali o fluoruro di perfluorottano sulfonile ai siti nei quali i rilasci possano essere totalmente segregati;
e) impegnarsi con determinazione per arrivare quanto prima a una gestione razionale dal profilo ecologico delle scorte di schiume antincendio e dei rifiuti che contengono o possono contenere acido perfluoroottansolfonico, suoi sali o fluoruro di perfluorottano sulfonile, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 6.
Il presente allegato si applica ai seguenti inquinanti organici persistenti prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche:
| Sostanza chimica |
|---|
| Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS: 118-74-1) Esaclorobutadiene (n. CAS: 87-68-3) Pentaclorobenzene (PeCB) (N. CAS: 608-93-5) Bifenili policlorurati (PCB) Policlorodibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) Policloronaftaleni, segnatamente i dicloronaftaleni, i tricloronaftaleni, i tetracloronaftaleni, i pentacloronaftaleni, gli esacloronaftaleni, gli eptacloronaftaleni e l’ottacloronaftalene |
L’esaclorobenzene, l’esaclorobutadiene, il pentaclorobenzene, i bifenili policlo-rurati, i policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, i policloronaftaleni, segnatamente i dicloronaftaleni, i tricloronaftaleni, i tetracloronaftaleni, i pentacloronaftaleni, gli esacloronaftaleni, gli eptacloronaftaleni e l’ottacloronaftalene sono prodotti ed emessi non intenzionalmente, a causa di una combustione incompleta o di reazioni chimiche, durante i processi termici che utilizzano materie organiche e cloro. Le seguenti categorie di fonti industriali presentano un potenziale relativamente elevato di produzione ed emissione nell’ambiente di dette sostanze chimiche:
ii) gli impianti di sinterizzazione nell’industria del ferro e dell’acciaio,
iii) la produzione secondaria di alluminio,
iv) la produzione secondaria di zinco.
L’esaclorobenzene, l’esaclorobutadiene, il pentaclorobenzene, i bifenili policlorurati, i policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, i policloronaftaleni, segnatamente i dicloronaftaleni, i tricloronaftaleni, i tetracloconaftaleni, i pentacloronaftaleni, gli esacloronaftaleni, l’ottacloronaftalene, possono essere prodotti ed emessi non intenzionalmente anche dalle seguenti categorie di fonti, tra cui:
1Ai fini del presente allegato:
2Nel presente allegato, la tossicità delle policlorodibenzo-p-diossine e dei dibenzofurani è espressa mediante il concetto di equivalenza tossica, che misura l’attività tossica relativa di tipo diossina di vari congeneri di policlorodibenzo-p-diossine e dibenzofurani e dei bifenili policlorurati coplanari rispetto alla 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina. I fattori di equivalenza tossica da utilizzare ai fini della presente Convenzione devono essere conformi alle norme internazionali riconosciute, a cominciare dai fattori d’equivalenza tossica per i mammiferi adottati nel 1998 dall’Organizzazione mondiale della sanità per le policlorodibenzo-p-diossine, i dibenzofurani e i bifenili policlorurati coplanari. Le concentrazioni sono espresse in equivalenza tossica.
La presente parte fornisce alle Parti indicazioni generali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni di sostanze chimiche elencate nella parte I.
La priorità va data all’esame dei metodi che permettono di prevenire la formazione e l’emissione di sostanze chimiche elencate nella parte I. Tra le misure utili possono figurare le seguenti:
Il concetto di migliori tecniche disponibili non mira a prescrivere una particolare tecnica o tecnologia; esso tiene conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali. In generale, le tecniche di controllo opportune per ridurre le emissioni di sostanze chimiche elencate nella parte I sono le stesse. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, bisognerebbe prestare particolare attenzione, sia in generale sia nei casi specifici, ai seguenti fattori, tenendo presenti i costi e i benefici prevedibili e le considerazioni inerenti alla precauzione e alla prevenzione:
ii) data di messa in esercizio degli impianti nuovi o esistenti,
iii) tempo necessario per introdurre la migliore tecnica disponibile,
iv) consumo e natura delle materie prime utilizzate nel processo in questione ed efficienza energetica del processo,
v) bisogno di prevenire o ridurre al minimo l’impatto globale delle emissioni nell’ambiente e i rischi per l’ambiente,
vi) bisogno di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le loro conseguenze per l’ambiente,
vii) bisogno di proteggere la salute dei lavoratori e la sicurezza sul posto di lavoro,
viii) processi, impianti o metodi di esercizio paragonabili, sperimentati con successo su scala industriale,
ix) progressi tecnologici ed evoluzione delle conoscenze scientifiche;
b) misure generali di riduzione delle emissioni: nell’ambito dello studio dei progetti di costruzione di nuovi impianti o di modifica sostanziale di impianti esistenti che utilizzano processi che emettono sostanze chimiche elencate nel presente allegato, bisognerebbe accordare priorità a tecniche, prassi e processi alternativi, che hanno la stessa utilità, ma evitano la formazione e l’emissione di dette sostanze chimiche. In caso di costruzione o modifica sostanziale di tali impianti, oltre alle misure di prevenzione descritte nella parte V sezione A, per determinare le migliori tecniche disponibili si possono prendere in considerazione anche le seguenti misure di riduzione:
i) uso di metodi perfezionati per la depurazione dei gas di combustione, come l’ossidazione termica o catalitica, la precipitazione delle polveri o l’assorbimento,
ii) trattamento dei residui, delle acque di scarico, dei rifiuti e dei fanghi di depurazione mediante, ad esempio, un trattamento termico, un trattamento che li renda inerti o processi chimici che li detossifichino,
iii) modifiche dei processi che comportino una riduzione o l’eliminazione delle emissioni, ad esempio l’adozione di sistemi a circuito chiuso,
iv) modifiche dei processi volte a migliorare la combustione e a prevenire la formazione delle sostanze chimiche elencate nel presente allegato attraverso il controllo di parametri come la temperatura d’incenerimento o la durata di permanenza.
La Conferenza delle Parti può elaborare indicazioni concernenti le migliori prassi ambientali.
1Una Parte che presenta una proposta d’inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C identifica detta sostanza come descritto nella lettera a) e fornisce informazioni sulla sostanza chimica e, se del caso, sui suoi prodotti di trasformazione secondo i criteri di selezione enunciati nelle lettere b)–e):
ii) struttura, compresa la specificazione degli isomeri, se del caso, e la struttura della classe chimica;
b) persistenza:
i) prova del fatto che il periodo di dimezzamento della sostanza chimica è superiore a due mesi nell’acqua oppure a sei mesi nel suolo o nei sedimenti, oppure
ii) prova del fatto che la sostanza chimica è comunque sufficientemente persistente da giustificarne l’esame nell’ambito della presente Convenzione;
c) bioaccumulazione:
i) prova del fatto che il fattore di bioconcentrazione o di bioaccumulazione della sostanza chimica negli organismi acquatici è superiore a 5000 o, in mancanza dei dati corrispondenti, che il log Kow è superiore a 5,
ii) prova del fatto che la sostanza chimica desta preoccupazione per altri motivi, come una bioaccumulazione elevata in altre specie o un’elevata tossicità o ecotossicità, oppure
iii) dati di monitoraggio in bioti che indicano che il potenziale di bioaccumulazione della sostanza chimica è sufficiente per giustificare il suo esame nell’ambito della presente Convenzione;
d) potenziale di trasporto a lunga distanza nell’ambiente:
i) concentrazioni della sostanza chimica misurate in luoghi distanti dalle fonti di emissione potenzialmente preoccupanti,
ii) dati di monitoraggio che mostrano un possibile trasporto della sostanza chimica a lunga distanza nell’ambiente attraverso l’aria, l’acqua o specie migratrici, con un potenziale trasferimento in un ambiente ricevente, oppure
iii) proprietà della sostanza relative al suo comportamento nell’ambiente e/o risultati di modelli che dimostrano che la sostanza chimica può essere trasportata nell’ambiente a lunga distanza attraverso l’aria, l’acqua o specie migratrici ed essere trasferita in un ambiente ricevente in un luogo distante dalla fonte di emissione. Per le sostanze chimiche che migrano sensibilmente attraverso l’aria, il periodo di dimezzamento nell’aria dovrebbe essere superiore a due giorni;
e) effetti nocivi:
i) prova di effetti nocivi per la salute umana o l’ambiente che giustificano l’esame della sostanza chimica nell’ambito della presente Convenzione, oppure
ii) dati sulla tossicità o l’ecotossicità che indicano che la sostanza può essere nociva per la salute umana o l’ambiente.
2La Parte proponente fornisce una dichiarazione dei motivi che destano preoccupazione, che comprenda, se possibile, un raffronto tra i dati sulla tossicità o sull’ecotossicità e le concentrazioni della sostanza chimica rilevate o previste in seguito al trasporto a lunga distanza nell’ambiente e una breve dichiarazione che illustri il bisogno di un controllo a livello mondiale.
3La Parte proponente fornisce, nei limiti delle sue possibilità e capacità, informazioni supplementari che giustifichino l’esame della proposta ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 6. Per elaborare tale proposta, la Parte può fare appello alle competenze tecniche di qualsiasi fonte.
Lo scopo dell’esame è valutare se una sostanza chimica può, essendo trasportata a lunga distanza nell’ambiente, provocare sensibili effetti nocivi per la salute umana e/o l’ambiente, tali da giustificare un’azione a livello mondiale. A tal fine, è elaborato un profilo di rischio, che completa e valuta le informazioni di cui all’allegato D e include, nei limiti del possibile, i seguenti tipi di informazioni:
ii) usi,
iii) emissioni, come scarichi, fughe e altre emissioni;
b) valutazione del rischio per il o i punti finali che destano preoccupazione, compresa un’analisi delle interazioni tossicologiche tra più sostanze chimiche;
c) comportamento nell’ambiente, compresi dati e informazioni sulle proprietà chimiche e fisiche e la persistenza della sostanza chimica nonché sui loro legami con il trasporto nell’ambiente, il trasferimento all’interno e tra vari settori dell’ambiente, il degrado e la trasformazione in altre sostanze chimiche. Va presentata anche una determinazione dei fattori di bioconcentrazione o bioaccumulazione, basata su valori misurati, salvo nel caso in cui si ritenga che i dati di monitoraggio soddisfano già questo bisogno;
d) dati di monitoraggio;
e) esposizione a livello locale e, in particolare, in seguito al trasporto a lunga distanza nell’ambiente, comprese informazioni sulla biodisponibilità;
f) valutazioni o profili del rischio a livello nazionale e internazionale, informazioni sull’etichettatura e classi di rischio, se disponibili;
g) status della sostanza chimica ai sensi delle convenzioni internazionali.
Le possibili misure di controllo delle sostanze chimiche esaminate in vista di un’inclusione nella presente Convenzione dovrebbero essere valutate tenendo conto di tutte le opzioni, comprese la gestione e l’eliminazione. A tal fine, dovrebbero essere fornite informazioni pertinenti sull’impatto socioeconomico delle possibili misure di controllo, in modo da consentire alla Conferenza delle Parti di prendere una decisione. Tali informazioni dovrebbero tenere debitamente conto delle differenti capacità e situazioni delle Parti e includere un’analisi dei punti che figurano nel seguente elenco indicativo:
ii) costi, compresi i costi per l’ambiente e la salute;
b) alternative (prodotti e processi):
i) fattibilità tecnica,
ii) costi, compresi i costi per l’ambiente e la salute,
iii) efficacia,
iv) rischio,
v) disponibilità,
vi) accessibilità;
c) ripercussioni positive e/o negative per la società in seguito all’attuazione delle possibili misure di controllo:
i) salute, compresa quella pubblica, ambientale e professionale,
ii) agricoltura, comprese l’acquacoltura e la silvicoltura,
iii) bioti (biodiversità),
iv) aspetti economici,
v) evoluzione verso uno sviluppo sostenibile,
vi) costi sociali;
d) effetti dei rifiuti e dello smaltimento (in particolare, scorte obsolete di pesticidi e decontaminazione dei siti contaminati):
i) fattibilità tecnica,
ii) costi;
e) accesso alle informazioni ed educazione del pubblico;
f) stato delle capacità di controllo e monitoraggio;
g) qualsiasi misura di controllo nazionale o regionale adottata, comprese informazioni sulle alternative e altre informazioni pertinenti concernenti la gestione dei rischi.
La procedura di arbitrato prevista per gli scopi di cui all’articolo 18 paragrafo 2 (a) della Convenzione si svolge nel seguente modo:
Il tribunale arbitrale pronuncia le proprie decisioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e al diritto internazionale.
A meno che le Parti non convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura.
Su richiesta di una delle Parti, il tribunale arbitrale può raccomandare le misure conservative indispensabili.
Le Parti in causa agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse:
Le Parti e gli arbitri hanno l’obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti del tribunale arbitrale.
A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente per via delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale sono suddivise in parti uguali tra le Parti. Il tribunale tiene un registro di tutte le proprie spese e ne fornisce un estratto finale alle Parti.
Ogni Parte avente, per quanto concerne l’oggetto della controversia, un interesse d’ordine giuridico suscettibile di essere leso, può intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale.
Il tribunale arbitrale può ascoltare e decidere delle domande riconvenzionali direttamente legate all’oggetto della controversia.
Le decisioni procedurali e di merito del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Il tribunale arbitrale pronuncia la sua decisione definitiva entro cinque mesi dalla data in cui è stato costituito, a meno che non ritenga necessario prolungare tale termine per una durata non superiore a cinque mesi.
La decisione definitiva del tribunale arbitrale deve limitarsi all’oggetto della controversia e deve essere motivata. Essa contiene i nomi dei membri che hanno partecipato alla deliberazione e la data in cui è stata pronunciata. Ogni membro del tribunale può aggiungervi un parere distinto o un’opinione divergente.
La decisione è vincolante per le Parti in causa. L’interpretazione della Convenzione data nella decisione è vincolante anche per ogni Parte interveniente ai sensi dell’articolo 10, nella misura in cui la decisione riguarda questioni per le quali interviene la Parte. La decisione è inappellabile, a meno che le Parti in causa non abbiano previamente convenuto una procedura d’appello.
Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere fra le Parti vincolate dalla decisione definitiva ai sensi dell’articolo 16 per quanto concerne l’interpretazione o l’esecuzione di detta decisione può essere sottoposta da una di tali Parti al tribunale arbitrale che ha pronunciato la decisione definitiva.
La procedura di conciliazione prevista per gli scopi di cui all’articolo 18 paragrafo 6 della Convenzione si svolge nel seguente modo:
In caso di controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nominano i propri membri della commissione di comune accordo.
Se entro due mesi dalla ricezione da parte del Segretariato della richiesta scritta di cui all’articolo 1 le Parti non hanno nominato nessun membro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una Parte, alla nomina dei membri entro un nuovo termine di due mesi.
Se entro due mesi dalla nomina del secondo membro della commissione di conciliazione non è stato designato il presidente della commissione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una delle Parti, alla nomina del presidente entro un nuovo termine di due mesi.
Le decisioni della commissione di conciliazione sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Entro dodici mesi dalla sua istituzione, la commissione di conciliazione presenta un rapporto con le sue raccomandazioni per la composizione della controversia, che le Parti esaminano in buona fede.
In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, è la stessa commissione a decidere se è competente o meno.
Le spese della commissione sono sostenute dalle Parti in causa secondo le proporzioni da esse convenute. La commissione tiene un registro di tutte le proprie spese e ne fornisce un estratto finale alle.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 20 febbraio | 2013 A | 21 maggio | 2013 |
| Albania | 4 ottobre | 2004 | 2 gennaio | 2005 |
| Algeria | 22 settembre | 2006 | 21 dicembre | 2006 |
| Angola | 23 ottobre | 2006 A | 21 gennaio | 2007 |
| Antigua e Barbuda | 10 settembre | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Arabia Saudita | 25 luglio | 2012 | 23 ottobre | 2012 |
| Argentina* | 25 gennaio | 2005 | 25 aprile | 2005 |
| Armenia | 26 novembre | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Australia* | 20 maggio | 2004 | 18 agosto | 2004 |
| Austria* | 27 agosto | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Azerbaigian | 13 gennaio | 2004 A | 17 maggio | 2004 |
| Bahamas | 3 ottobre | 2005 | 1° gennaio | 2006 |
| Bahrein* | 31 gennaio | 2006 | 1° maggio | 2006 |
| Bangladesh* | 12 marzo | 2007 | 10 giugno | 2007 |
| Barbados | 7 giugno | 2004 A | 5 settembre | 2004 |
| Belarus | 3 febbraio | 2004 A | 17 maggio | 2004 |
| Belgio* | 25 maggio | 2006 | 23 agosto | 2006 |
| Belize | 25 gennaio | 2010 | 25 aprile | 2010 |
| Benin | 5 gennaio | 2004 | 17 maggio | 2004 |
| Bolivia | 3 giugno | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Bosnia ed Erzegovina | 30 marzo | 2010 | 28 giugno | 2010 |
| Botswana* | 28 ottobre | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
| Brasile | 16 giugno | 2004 | 14 settembre | 2004 |
| Bulgaria | 20 dicembre | 2004 | 20 marzo | 2005 |
| Burkina Faso | 31 dicembre | 2004 | 31 marzo | 2005 |
| Burundi | 2 agosto | 2005 | 31 ottobre | 2005 |
| Cambogia | 25 agosto | 2006 | 23 novembre | 2006 |
| Camerun | 19 maggio | 2009 | 17 agosto | 2009 |
| Canada* | 23 maggio | 2001 | 17 maggio | 2004 |
| Capo Verde | 1° marzo | 2006 A | 30 maggio | 2006 |
| Ceca, Repubblica | 6 agosto | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Centrafricana, Repubblica | 12 febbraio | 2008 | 12 maggio | 2008 |
| Ciad | 10 marzo | 2004 | 8 giugno | 2004 |
| Cile | 20 gennaio | 2005 | 20 aprile | 2005 |
| Cina* | 13 agosto | 2004 | 11 novembre | 2004 |
| Hong Kong | 13 agosto | 2004 | 11 novembre | 2004 |
| Macao | 13 agosto | 2004 | 11 novembre | 2004 |
| Cipro | 7 marzo | 2005 A | 5 giugno | 2005 |
| Colombia | 22 ottobre | 2008 | 20 gennaio | 2009 |
| Comore | 23 febbraio | 2007 | 24 maggio | 2007 |
| Congo (Brazzaville) | 12 febbraio | 2007 | 13 maggio | 2007 |
| Congo (Kinshasa) | 23 marzo | 2005 A | 21 giugno | 2005 |
| Corea (Nord) | 26 agosto | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
| Corea (Sud)* | 25 gennaio | 2007 | 25 aprile | 2007 |
| Costa Rica | 6 febbraio | 2007 | 7 maggio | 2007 |
| Côte d’Ivoire | 20 gennaio | 2004 | 17 maggio | 2004 |
| Croazia | 30 gennaio | 2007 | 30 aprile | 2007 |
| Cuba | 21 dicembre | 2007 | 20 marzo | 2008 |
| Danimarca | 17 dicembre | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Faeröer, Isole | 10 febbraio | 2012 | 10 febbraio | 2012 |
| Groenlandia | 22 marzo | 2024 | 22 marzo | 2024 |
| Dominica | 8 agosto | 2003 A | 17 maggio | 2004 |
| Dominicana, Repubblica | 4 maggio | 2007 | 2 agosto | 2007 |
| Ecuador | 7 giugno | 2004 | 5 settembre | 2004 |
| Egitto | 2 maggio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| El Salvador* | 27 maggio | 2008 | 25 agosto | 2008 |
| Emirati Arabi Uniti | 11 luglio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Eritrea | 10 marzo | 2005 A | 8 giugno | 2005 |
| Estonia* | 7 novembre | 2008 A | 5 febbraio | 2009 |
| Eswatini | 13 gennaio | 2006 A | 13 aprile | 2006 |
| Etiopia | 9 gennaio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Figi | 20 giugno | 2001 | 17 maggio | 2004 |
| Filippine | 27 febbraio | 2004 | 27 maggio | 2004 |
| Finlandia | 3 settembre | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Francia | 17 febbraio | 2004 | 17 maggio | 2004 |
| Gabon | 7 maggio | 2007 | 5 agosto | 2007 |
| Gambia | 28 aprile | 2006 | 27 luglio | 2006 |
| Georgia | 4 ottobre | 2006 | 2 gennaio | 2007 |
| Germania | 25 aprile | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Ghana | 30 maggio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Giamaica | 1° giugno | 2007 | 30 agosto | 2007 |
| Giappone | 30 agosto | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
| Gibuti | 11 marzo | 2004 | 9 giugno | 2004 |
| Giordania | 8 novembre | 2004 | 6 febbraio | 2005 |
| Grecia | 3 maggio | 2006 | 1° agosto | 2006 |
| Grenada | 15 ottobre | 2021 A | 13 gennaio | 2022 |
| Guatemala* | 30 luglio | 2008 | 28 ottobre | 2008 |
| Guinea | 11 dicembre | 2007 | 10 marzo | 2008 |
| Guinea Equatoriale | 24 dicembre | 2019 A | 23 marzo | 2020 |
| Guinea-Bissau | 6 agosto | 2008 | 4 novembre | 2008 |
| Guyana | 12 settembre | 2007 A | 11 dicembre | 2007 |
| Honduras | 23 maggio | 2005 | 21 agosto | 2005 |
| India* | 13 gennaio | 2006 | 13 aprile | 2006 |
| Indonesia | 28 settembre | 2009 | 27 dicembre | 2009 |
| Iran | 6 febbraio | 2006 | 7 maggio | 2006 |
| Iraq | 8 marzo | 2016 A | 6 giugno | 2016 |
| Irlanda | 5 agosto | 2010 | 3 novembre | 2010 |
| Islanda | 29 maggio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Isole Cook | 29 giugno | 2004 A | 27 settembre | 2004 |
| Isole Marshall | 27 gennaio | 2003 A | 17 maggio | 2004 |
| Italia | 29 settembre | 2022 | 28 dicembre | 2022 |
| Kazakistan | 9 novembre | 2007 | 7 febbraio | 2008 |
| Kenya | 24 settembre | 2004 | 23 dicembre | 2004 |
| Kirghizistan | 12 dicembre | 2006 | 12 marzo | 2007 |
| Kiribati | 7 settembre | 2004 | 6 dicembre | 2004 |
| Kuwait | 12 giugno | 2006 | 10 settembre | 2006 |
| Laos | 28 giugno | 2006 | 26 settembre | 2006 |
| Lesotho | 23 gennaio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Lettonia | 28 ottobre | 2004 | 26 gennaio | 2005 |
| Libano | 3 gennaio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Liberia | 23 maggio | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
| Libia | 14 giugno | 2005 A | 12 settembre | 2005 |
| Liechtenstein* | 3 dicembre | 2004 | 3 marzo | 2005 |
| Lituania | 5 dicembre | 2006 | 5 marzo | 2007 |
| Lussemburgo | 7 febbraio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Macedonia del Nord | 27 maggio | 2004 | 25 agosto | 2004 |
| Madagascar | 18 novembre | 2005 | 16 febbraio | 2006 |
| Malawi | 27 febbraio | 2009 | 28 maggio | 2009 |
| Maldive | 17 ottobre | 2006 A | 15 gennaio | 2007 |
| Mali | 5 settembre | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Marocco | 15 giugno | 2004 | 13 settembre | 2004 |
| Mauritania | 22 luglio | 2005 | 20 ottobre | 2005 |
| Maurizio* | 13 luglio | 2004 | 11 ottobre | 2004 |
| Messico | 10 febbraio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Micronesia* | 15 luglio | 2005 | 13 ottobre | 2005 |
| Moldova* | 7 aprile | 2004 | 6 luglio | 2004 |
| Monaco | 20 ottobre | 2004 | 18 gennaio | 2005 |
| Mongolia | 30 aprile | 2004 | 29 luglio | 2004 |
| Montenegro | 31 marzo | 2011 | 29 giugno | 2011 |
| Mozambico | 31 ottobre | 2005 | 29 gennaio | 2006 |
| Myanmar | 19 aprile | 2004 A | 18 luglio | 2004 |
| Namibia | 24 giugno | 2005 A | 22 settembre | 2005 |
| Nauru | 9 maggio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Nepal | 6 marzo | 2007 | 4 giugno | 2007 |
| Nicaragua | 1° dicembre | 2005 | 1° marzo | 2006 |
| Niger | 12 aprile | 2006 | 11 luglio | 2006 |
| Nigeria | 24 maggio | 2004 | 22 agosto | 2004 |
| Niue | 2 settembre | 2005 | 1° dicembre | 2005 |
| Norvegia | 11 luglio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Nuova Zelandab | 24 settembre | 2004 | 23 dicembre | 2004 |
| Oman | 19 gennaio | 2005 | 19 aprile | 2005 |
| Paesi Bassi*c | 28 gennaio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Pakistan | 17 aprile | 2008 | 16 luglio | 2008 |
| Palau | 8 settembre | 2011 | 7 dicembre | 2011 |
| Palestina | 29 dicembre | 2017 A | 29 marzo | 2018 |
| Panama | 5 marzo | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Papua Nuova Guinea | 7 ottobre | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Paraguay | 1° aprile | 2004 | 30 giugno | 2004 |
| Perù | 14 settembre | 2005 | 13 dicembre | 2005 |
| Polonia | 23 ottobre | 2008 | 21 gennaio | 2009 |
| Portogallo | 15 luglio | 2004 | 13 ottobre | 2004 |
| Qatar | 10 dicembre | 2004 A | 10 marzo | 2005 |
| Regno Unito | 17 gennaio | 2005 | 17 aprile | 2005 |
| Romania | 28 ottobre | 2004 | 26 gennaio | 2005 |
| Ruanda | 5 giugno | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
| Russia* | 17 agosto | 2011 | 15 novembre | 2011 |
| Saint Kitts e Nevis | 21 maggio | 2004 A | 19 agosto | 2004 |
| Saint Lucia | 4 ottobre | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
| Saint Vincent e Grenadine | 15 settembre | 2005 A | 14 dicembre | 2005 |
| Salomone, Isole | 28 luglio | 2004 A | 26 ottobre | 2004 |
| Samoa | 4 febbraio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| São Tomé e Príncipe | 12 aprile | 2006 | 11 luglio | 2006 |
| Seicelle | 3 giugno | 2008 | 1° settembre | 2008 |
| Senegal | 8 ottobre | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Serbia* | 31 luglio | 2009 | 29 ottobre | 2009 |
| Sierra Leone | 26 settembre | 2003 A | 17 maggio | 2004 |
| Singapore | 24 maggio | 2005 | 22 agosto | 2005 |
| Siria | 5 agosto | 2005 | 3 novembre | 2005 |
| Slovacchia | 5 agosto | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Slovenia* | 4 maggio | 2004 | 2 agosto | 2004 |
| Somalia | 26 luglio | 2010 A | 24 ottobre | 2010 |
| Spagna* | 28 maggio | 2004 | 26 agosto | 2004 |
| Sri Lanka | 22 dicembre | 2005 | 22 marzo | 2006 |
| Sudafrica | 4 settembre | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Sudan | 29 agosto | 2006 | 27 novembre | 2006 |
| Suriname | 20 settembre | 2011 | 19 dicembre | 2011 |
| Svezia | 8 maggio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Svizzera | 30 luglio | 2003 | 17 maggio | 2004 |
| Tagikistan | 8 febbraio | 2007 | 9 maggio | 2007 |
| Tanzania | 30 aprile | 2004 | 29 luglio | 2004 |
| Thailandia | 31 gennaio | 2005 | 1° maggio | 2005 |
| Togo | 22 luglio | 2004 | 20 ottobre | 2004 |
| Tonga | 23 ottobre | 2009 | 21 gennaio | 2010 |
| Trinidad e Tobago | 13 dicembre | 2002 A | 17 maggio | 2004 |
| Tunisia | 17 giugno | 2004 | 15 settembre | 2004 |
| Turchia | 14 ottobre | 2009 | 12 gennaio | 2010 |
| Tuvalu | 19 gennaio | 2004 A | 17 maggio | 2004 |
| Ucraina | 25 settembre | 2007 | 24 dicembre | 2007 |
| Uganda | 20 luglio | 2004 A | 18 ottobre | 2004 |
| Ungheria | 14 marzo | 2008 | 12 giugno | 2008 |
| Unione Europea* | 16 novembre | 2004 | 14 febbraio | 2005 |
| Uruguay | 9 febbraio | 2004 | 17 maggio | 2004 |
| Uzbekistan* | 28 giugno | 2019 A | 26 settembre | 2019 |
| Vanuatu* | 16 settembre | 2005 | 15 dicembre | 2005 |
| Venezuela* | 19 aprile | 2005 | 18 luglio | 2005 |
| Vietnam | 22 luglio | 2002 | 17 maggio | 2004 |
| Yemen | 9 gennaio | 2004 | 17 maggio | 2004 |
| Zambia | 7 luglio | 2006 | 5 ottobre | 2006 |
| Zimbabwe | 1° marzo | 2012 | 30 maggio | 2012 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto interna-zionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a La Conv. non vale per Tokelau | ||||
| b Al Regno in Europa. |
RU 2004 2795 ↩
RS 0.916.21 ↩
RS 0.814.05 ↩
RS 0.120 ↩
Va rilevato che in data 17 mag. 2009 nessuna delle Parti era registrata per le deroghe specifiche elencate nell’all. A concernenti l’aldrina, il clordano, la dieldrina, l’eptacloro, l’esaclorobenzene e il mirex. Pertanto, conformemente all’art. 4 par. 9 della Conv, per dette deroghe, indicate incorsivo nella presente tabella, non possono essere ammesse nuove registrazioni. ↩
Si rileva che, benché la deroga specifica per l’utilizzo dell’esaclorobenzene quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito non sia più valida, tale utilizzo rimane possibile conformemente alla nota (iii). ↩
Va rilevato che in data 17 mag. 2009 nessuna delle Parti era registrata per le deroghe specifiche elencate nell’allegato B concernenti il DDT. Pertanto, conformemente all’art. 4 par. 9 della Convenzione, per detta deroga, indicata incorsivo nella presente tabella, non possono essere ammesse nuove registrazioni. ↩
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