0.814.05•Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione
0.814.05Multilateral International Treaty5 mag 1992
Conchiusa a Basilea il 22 marzo 1989
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 31 gennaio 1990
Entrata in vigore per la Svizzera il 5 maggio 1992
(Stato 1° gennaio 2025)
Preambolo
Le Parti alla presente Convenzione,
coscienti dei danni che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti nonché i movimenti oltre frontiera di tali rifiuti rischiano di causare alla salute umana e all’ambiente;
consce della minaccia crescente che rappresentano per la salute umana e l’ambiente la sempre maggiore complessità e lo sviluppo della produzione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti nonché i loro movimenti oltre frontiera;
consce ugualmente del fatto che il modo più efficace per proteggere la salute umana e l’ambiente dai pericoli che rappresentano tali rifiuti consiste nel ridurre al minimo la loro produzione dal punto di vista della quantità e/o del pericolo potenziale;
convinte che gli Stati dovrebbero prendere le misure necessarie per fare in modo che la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, compresi i loro movimenti oltre frontiera e la loro eliminazione, sia compatibile con la protezione della salute umana e dell’ambiente, qualunque sia il luogo nel quale tali rifiuti vengono eliminati;
fatto notare che gli Stati dovrebbero provvedere affinché il produttore adempia gli obblighi relativi al trasporto e all’eliminazione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in un modo che sia compatibile con la protezione dell’ambiente, qualunque sia il luogo nel quale tali rifiuti vengono eliminati;
riconosciuto pienamente ad ogni Stato il diritto sovrano di vietare l’entrata o l’eliminazione, sul suo territorio, di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti provenienti dall’estero;
riconosciuta parimenti la crescente tendenza a voler vietare i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e la loro eliminazione in altri Stati, in particolare nei Paesi in via di sviluppo;
riconosciuto che i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi, specie verso i Paesi in sviluppo, presentano un elevato rischio di non costituire una gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi, come richiede la presente Convenzione,1
convinte che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti, nella misura in cui ciò è compatibile con una gestione ecologicamente razionale ed efficace, dovrebbero venir eliminati nello Stato in cui sono stati prodotti;
convinte parimenti che i movimenti oltre frontiera di tali rifiuti, dallo Stato di produzione verso qualsiasi altro Stato, dovrebbero essere autorizzati soltanto se sono effettuati in condizioni che non comportano alcun pericolo per la salute umana e per l’ambiente e in modo conforme alle disposizioni della presente Convenzione;
fiduciose che il controllo più severo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti favorirà una gestione ecologicamente razionale di tali rifiuti e una riduzione del volume dei movimenti oltre frontiera corrispondenti;
convinte che gli Stati dovrebbero prendere misure per garantire uno scambio adeguato di informazioni e un controllo effettivo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, sia in entrata che in uscita;
notato che un certo numero di accordi internazionali e regionali concernono la questione della protezione e della salvaguardia dell’ambiente quando c’è transito di merci pericolose;
tenuto conto della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente (Stoccolma, 1972), delle Linee direttive e Principi del Cairo concernenti la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi, adottati dal Consiglio d’amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (PNUE) con la sua decisione 14/30 del 17 giugno 1987, delle raccomandazioni del Comitato di esperti delle Nazioni Unite in materia di trasporto di merci pericolose (formulate nel 1957 e aggiornate ogni due anni), delle raccomandazioni, dichiarazioni, strumenti e regolamenti pertinenti adottati nel quadro del sistema delle Nazioni Unite nonché dei lavori e degli studi effettuati da altre organizzazioni internazionali e regionali;
ligie allo spirito, ai principi, agli scopi e alle funzioni della Carta mondiale della natura che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione della sua trentesima sessione (1982) ha adottato come norma etica per la protezione dell’ambiente umano e la conservazione delle risorse naturali;
ribadito che gli Stati sono tenuti ad adempire i loro obblighi internazionali in materia di protezione della salute umana e di protezione e salvaguardia dell’ambiente e ne portano la responsabilità conformemente al diritto internazionale;
consapevoli che in caso di grave violazione delle disposizioni della presente Convenzione o di un protocollo ad essa relativo saranno applicate le pertinenti disposizioni del diritto internazionale dei trattati;
riconosciuta la necessità di continuare a mettere a punto e ad applicare tecniche poco inquinanti ed ecologicamente razionali, misure di riciclaggio e sistemi adeguati di trattamento e di gestione allo scopo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
coscienti che la comunità internazionale è sempre più preoccupata dalla necessità di controllare severamente i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e dalla necessità di ridurre, nella misura del possibile, tali movimenti al minimo;
preoccupate dal problema del traffico illecito oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
considerato che i Paesi in via di sviluppo dispongono di una capacità limitata di gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
ribadito che è necessario promuovere il trasferimento, soprattutto verso i Paesi in via di sviluppo, di tecniche destinate ad assicurare una gestione razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti prodotti localmente, nello spirito delle Linee direttive del Cairo e della decisione 14/16 del Consiglio d’amministrazione del PNUE sul promovimento del trasferimento delle tecniche di protezione dell’ambiente;
ribadito parimenti che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti dovrebbero essere trasportati conformemente alle convenzioni e raccomandazioni internazionali in materia;
convinte che i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti dovrebbero essere autorizzati soltanto se il trasporto e l’eliminazione finale di tali rifiuti sono ecologicamente razionali;
decise a proteggere, mediante un controllo severo, la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nocivi che possono essere causati dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti,
convengono quanto segue:
Ai sensi della presente Convenzione:
Per facilitare l’applicazione della presente Convenzione, le Parti:
Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 6 della presente Convenzione si applicanomutatis mutandis ai movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti provenienti da una Parte attraverso uno o più Stati che non sono Parte.
Se un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi 0 di altri rifiuti per il quale gli Stati interessati abbiano dato il consenso con riserva delle disposizioni della presente Convenzione non può essere portato a termine conformemente alle clausole del contratto, lo Stato di esportazione provvede affinché l’esportatore riporti tali rifiuti nello Stato di esportazione, a meno che non sia possibile prendere altri provvedimenti per eliminare i rifiuti secondo metodi ecologicamente razionali entro un termine di 90 giorni dal momento in cui lo Stato interessato ha informato lo Stato di esportazione e la Segreteria oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo, la reimportazione di tali rifiuti nello Stato di esportazione non sarà né negata, né ritardata, né impedita dallo Stato di esportazione e da ogni Parte di transito.
Le Parti cooperano all’adozione, il più presto possibile, di un protocollo che definisca le procedure appropriate in materia di responsabilità e di indennizzo in caso di danni derivanti da un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti.
Ogni Parte che abbia ragione di credere che un’altra Parte agisca o abbia agito in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente Convenzione può informarne la Segreteria; nel qual caso essa informa immediatamente e contemporaneamente, direttamente o per il tramite della Segreteria, la Parte oggetto delle sue allegazioni. Tutte le informazioni pertinenti dovranno essere trasmesse alle Parti dalla Segreteria.
Detta dichiarazione è notificata per scritto alla Segreteria che la comunica alle Parti.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e delle organizzazioni d’integrazione politica o economica a Basilea il 22 marzo 1989, presso il Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera, a Berna, dal 23 marzo 1989 al 30 giugno 1989, e presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, dal 1oluglio 1989 al 22 marzo 1990.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione e di tutti i protocolli ad essa relativi.
I testi inglese, arabo, cinese, francese, russo e spagnolo in quanto originali della presente Convenzione fanno parimenti fede.
In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatta a Basilea, il 22 marzo millenovecentoottantanove.(Seguono le firme )
Flusso di rifiuti
Y1 Rifiuti clinici provenienti dalle cure mediche dispensate negli ospedali, centri medici e cliniche Y2 Rifiuti provenienti dalla produzione e preparazione di prodotti farmaceutici Y3 Medicamenti e prodotti farmaceutici scaduti; loro scarti Y4 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di biocidi e di fitofarmaci Y5 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di prodotti per la conservazione del legno Y6 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di solventi organici Y7 Rifiuti contenenti cianuri, per il trattamento termico e per la tempera Y8 Rifiuti di oli minerali impropri all’uso inizialmente previsto Y9 Miscele e emulsioni di olio/acqua e di idrocarburi/acqua Y10 Sostanze residue e articoli contenenti difenili policlorati (PCB), terfenili policlorati (PCT) o difenili polibromati (PBB) o mescolati con essi Y11 Rifiuti catramati provenienti dalla raffinazione, distillazione o da processi pirolitici Y12 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche o vernici Y13 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice, plastificanti o colle e sostanze adesive Y14 Rifiuti di sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, sviluppo o insegnamento, delle quali non si conoscono gli effetti sull’uomo e/o sull’ambiente Y15 Rifiuti con proprietà esplosive, non sottoposti ad altra legislazione Y16 Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di prodotti e materiali fotografici Y17 Rifiuti provenienti dal trattamento della superficie di metalli e materie plastiche Y18 Residui provenienti da operazioni di eliminazione dei rifiuti industriali
Rifiuti contenenti:
Y19 Metalli carbonilici
Y20 Berillio; composti del berillio
Y21 Composti del cromo esavalente
Y22 Composti del rame
Y23 Composti dello zinco
Y24 Arsenico; composti dell’arsenico
Y25 Selenio; composti del selenio
Y26 Cadmio; composti del cadmio
Y27 Antimonio; composti dell’antimonio
Y28 Tellurio; composti del tellurio
Y29 Mercurio; composti del mercurio
Y30 Tallio; composti del tallio
Y31 Piombo; composti del piombo
Y32 Composti inorganici del fluoro, tranne il fluoruro di calcio
Y33 Cianuri inorganici
Y34 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
Y35 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
Y36 Amianto (polvere e fibre)
Y37 Composti organici del fosforo
Y38 Cianuri organici
Y39 Fenoli, composti fenolati, compresi i clorofenoli
Y40 Eteri
Y41 Solventi organici alogenati
Y42 Solventi organici, tranne i solventi alogenati
Y43 Tutti i prodotti della famiglia dei dibenzofurani policlorati
Y44 Tutti i prodotti della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate
Y45 Composti organoalogenati diversi da quelli che figurano nel presente allegato (p. es. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).
Y46 Rifiuti urbani Y47 Residui provenienti dell’incenerimento dei rifiuti urbani Y482,3 Rifiuti di plastica, compresi i miscugli di tali rifiuti, ad eccezione di quelli seguenti: – I rifiuti di plastica definiti pericolosi in virtù del paragrafo 1 a) dell’articolo 14 – I rifiuti di plastica di seguito elencati, a condizione che siano destinati a essere riciclati5in modo ecologicamente razionale e siano quasi esenti da contaminazione e da altri tipi di rifiuti6: – Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente7da un polimero non alogenato, comprendenti (ma non limitati a) i polimeri seguenti: – polietilene (PE) – polipropilene (PP) – polistirene (PS) – acrilonitrile butadiene stirene (ABS) – polietilene tereftalato (PET) – policarbonati (PC) – polieteri – Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente8da una resina o da un prodotto di condensazione induriti, comprendenti (ma non limitati a) le resine seguenti: – resine ureiche di formaldeide – resine fenoliche di formaldeide – resine melaminiche di formaldeide – resine epossidiche – resine alchidiche – Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente9da uno dei polimeri fluorurati seguenti10: – perfluoroetilene/propilene (FEP) – perfluoroalcossi alcani: – tetrafluoroetilene/perfluorviniletere (PFA) – tetrafluoretilene/perfluormetilviniletere (MFA) – fluoruro di polivinile (PVF) – polifluoruro di vinilidene (PVDF) – Miscugli di rifiuti di plastica costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), a condizione che ciascuno dei loro componenti sia destinato a essere riciclato separatamente11e in modo ecologicamente razionale e sia quasi esente da contaminazione, e di altri tipi di rifiuti12. Y4913,14 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all’allegato I in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all’allegato III, e – in cui nessun componente (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) contiene o è contaminato da costituenti di cui all’allegato I in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all’allegato III – componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all’allegato I in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all’allegato III, a meno che non rientrino in un’altra voce dell’allegato II o in una voce dell’allegato IX – rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all’allegato I in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all’allegato III, a meno che non rientrino in un’altra voce dell’allegato II o in una voce dell’allegato IX.
| Classe ONU | Codice | Proprietà | |
|---|---|---|---|
| 1 | H1 | Sostanze esplosive Una sostanza o un rifiuto esplosivo è una sostanza (o un miscuglio di sostanze) solida o liquida in grado di emettere da sola, per reazione chimica, gas a una temperatura, a una pressione e con una velocità tali da produrre danni nella zona circostante. | |
| 3 | H3 | Liquidi infiammabili I liquidi infiammabili sono liquidi, miscele di liquidi o liquidi contenenti solidi in soluzione o sospensione (p. es. pitture, vernici, lacche, ecc., esclusi tuttavia le sostanze o i rifiuti classificati altrove a causa delle loro proprietà pericolose), che liberano vapori infiammabili a una temperatura non superiore a 60,5 °C nella prova con crogiolo chiuso, e non superiore a 65,6 °C nella prova con crogiolo aperto. (Siccome i risultati delle prove con crogiolo sia chiuso che aperto non sono esattamente comparabili, tanto è vero che spesso anche i risultati di più prove effettuate secondo lo stesso metodo variano, i regolamenti che si discostassero dalle cifre indicate più sopra per tener conto di tali differenze sarebbero ugualmente conformi allo spirito della presente definizione.) | |
| 4.1 | H4.1 | Sostanze solide infiammabili Le sostanze o i rifiuti solidi infiammabili sono le sostanze solide diverse da quelle classificate come esplosivi, che, in condizioni normali di trasporto, si infiammano facilmente o possono, se sottoposte ad attrito, produrre o favorire un incendio. | |
| 4.2 | H4.2 | Sostanze spontaneamente infiammabili Le sostanze o i rifiuti spontaneamente infiammabili sono le sostanze suscettibili di scaldarsi spontaneamente in condizioni normali di trasporto o di scaldarsi a contatto con l’aria, giungendo così ad infiammarsi. | |
| 4.3 | H4.3 | Sostanze o rifiuti che a contatto con l’acqua liberano gas infiammabili Le sostanze o i rifiuti che, per reazione con l’acqua, sono suscettibili di infiammarsi spontaneamente o di liberare gas infiammabili in quantità pericolosa. | |
| 5.1 | H5.1 | Sostanze comburenti Le sostanze o i rifiuti che, senza essere necessariamente combustibili di per sé stesse, possono, di solito cedendo ossigeno, provocare o favorire la combustione di altre sostanze. | |
| 5.2 | H5.2 | Perossidi organici Le sostanze o i rifiuti organici caratterizzati dalla presenza della struttura bivalente -O-O- sono sostanze termicamente instabili che possono subire una decomposizione auto-accelerata esotermica. | |
| 6.1 | H6.1 | Sostanze tossiche (con effetto acuto) Le sostanze o i rifiuti che, in seguito a ingestione, inalazione o a penetrazione attraverso la cute, possono causare, nell’uomo, la morte o gravi lesioni o comunque gravi danni alla salute. | |
| 6.2 | H6.2 | Sostanze infettive Le sostanze o i rifiuti, che contengono microrganismi vitali o le loro tossine, di cui si sa o si hanno buone ragioni di credere che causino la malattia negli animali e nell’uomo. | |
| 8 | H8 | Sostanze corrosive Le sostanze o i rifiuti che, per azione chimica, causano danni gravi ai tessuti organici quando vengono in contatto con essi, o che possono, in caso di fuga, danneggiare seriamente o addirittura distruggere le altre merci trasportate o il mezzo di trasporto e che possono anche presentare altri rischi. | |
| 9 | H10 | Sostanze che liberano gas tossici a contatto con l’aria o con l’acqua Le sostanze o i rifiuti che, per reazione con l’aria o con l’acqua, sono suscettibili di liberare gas tossici in quantità pericolosa. | |
| 9 | H11 | Sostanze tossiche (con effetto differito o cronico) Le sostanze o i rifiuti che, in seguito a ingestione, inalazione o a penetrazione attraverso la cute, possono causare effetti differiti o cronici, oppure il cancro. | |
| 9 | H12 | Sostanze ecotossiche Le sostanze o i rifiuti che, se vengono liberati, provocano o rischiano di provocare, a causa della bioaccumulazione e/o di effetti tossici sui sistemi biologici, impatti nocivi differiti o immediati sull’ambiente. | |
| 9 | H13 | Le sostanze suscettibili, dopo eliminazione, di dar luogo, con svariate modalità, ad un’altra sostanza, per esempio un percolato, che possiede una delle proprietà enumerate precedentemente. | |
| * La presente numerazione corrisponde al sistema di classificazione adottato nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose (ST/SG/ AC.I0/1/Rev.5, Nazioni Unite, New York, 1988). |
Esami
I pericoli che certi tipi di rifiuti possono presentare non sono ancora ben noti, né esistono esami che possano permettere una valutazione quantitativa di tali pericoli. Sono necessarie ricerche più approfondite per elaborare i metodi atti a definire i pericoli che tali tipi di rifiuti possono comportare per l’uomo e per l’ambiente. Finora sono soltanto stati messi a punto esami normalizzati per certe sostanze allo stato più o meno puro. In particolare, numerosi Stati hanno sviluppato test nazionali che possono essere applicati alle sostanze che figurano nell’allegato I, per stabilire se esse presentano una o più proprietà fra quelle elencate nel presente allegato.
La sezione A riassume tutte le operazioni di eliminazione che vengono effettuate nella prassi.
D1 Deposito su o nel suolo (p. es. discarica, ecc.) D2 Trattamento in ambiente terrestre (p. es. biodecomposizione di rifiuti liquidi o di fanghi sul suolo, ecc.) D3 Iniezione in profondità (p. es. pompaggio di rifiuti in pozzi, volte saline o cavità geologiche naturali, ecc.) D4 Spandimento in superficie (p. es. deversamento di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni, bacini, ecc.) D5 Messa in discariche specialmente concepite (p. es. deposito dei rifiuti in settori stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente circostante, ecc.) D6 Immissione in ambiente acquatico, tranne l’immersione in mare D7 Immersione in mare, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Trattamento biologico, non specificato altrove nel presente allegato, grazie al quale si ottengono composti o miscugli stabili che vengono eliminati con una delle operazioni elencate nella sezione A D9 Trattamento fisico-chimico, non specificato altrove nel presente allegato, grazie al quale si ottengono composti o miscugli stabili che vengono eliminati con una delle operazioni elencate nella sezione A (p. es. evaporazione, essiccatura, calcinazione, neutralizzazione, precipitazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento in mare D12 Deposito definitivo (p. es. deposito in contenitori in una miniera, ecc.) D13 Amalgama o mescolamento preliminare a una delle operazioni della sezione A D14 Ricondizionamento preliminare a una delle operazioni della sezione A D15 Deposito preliminare a una delle operazioni della sezione A
La sezione B intende riassumere tutte le operazioni che concernono sostanze che sono considerate o definite legalmente come rifiuti pericolosi e che altrimenti sarebbero state oggetto di una delle operazioni elencate nella sezione A.
R1 Utilizzazione come combustibile (diverso dall’incenerimento diretto) o altri mezzi per produrre energia R2 Ricupero o rigenerazione dei solventi R3 Riciclaggio o ricupero delle sostanze organiche che non sono utilizzate come solvente R4 Riciclaggio o ricupero dei metalli o dei composti metallici R5 Riciclaggio o ricupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Ricupero dei prodotti che servono a catturare gli inquinanti R8 Ricupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli esausti R10 Spandimento sul suolo a scopi agricoli o ecologici R11 Utilizzazione delle sostanze residue ottenute da una delle operazioni figuranti sotto i numeri R1–R10 R12 Scambio di rifiuti in vista di sottoporli a una delle operazioni figuranti sotto i numeri R1–R11 R13 Raccolta delle sostanze in vista di sottoporle a una delle operazioni elencate nella sezione B
Note vedi nell’osservazioni alla fine dell’allegato V-A.
1) Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax, nonché nome, indirizzo, numero di telefono, di telex o di telefax della persona da contattare. 2) Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax. 3) Nel caso di notifica generale valevole per più trasferimenti, indicare sia la data prevista di ciascun trasporto, sia, se queste non sono note, la frequenza prevista dei trasporti. 4) Informazioni sulle pertinenti prescrizioni del contratto di assicurazione e su come l’esportatore, il trasportatore e l’eliminatore le osservano. 5) Indicare la natura e la concentrazione dei composti più pericolosi sotto il profilo della tossicità e degli altri rischi legati sia alla manipolazione sia al modo di eliminazione previsto dei rifiuti. 6) Nel caso di notifica generale valevole per più trasferimenti, indicare sia la quantità totale stimata sia le quantità stimate per ogni trasporto. 7) Nella misura in cui tale informazione è necessaria ai fini di valutare i rischi e di determinare l’opportunità dell’operazione di eliminazione proposta.
Note
Le informazioni da fornire nel documento di movimento dovrebbero, ogniqualvolta ciò fosse possibile, essere raccolte in un solo e unico documento insieme a quelle richieste in virtù della regolamentazione sui trasporti. Se ciò non è possibile, le informazioni del documento di movimento dovrebbero completare e non ripetere quelle richieste in virtù della regolamentazione sui trasporti. II documento di movimento conterrà indicazioni circa la persona abilitata a fornire informazioni e a compilare i moduli.
Salvo disposizioni contrarie dell’accordo previsto all’articolo 20 della Convenzione, la procedura arbitrale è condotta in conformità agli articoli 2–10 seguenti.
La Parte richiedente notifica alla Segreteria che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia all’arbitrato conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3 dell’articolo 20 della Convenzione, indicando segnatamente gli articoli della Convenzione di cui l’interpretazione o l’applicazione e in causa. La Segreteria comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti alla Convenzione.
Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Ciascuna delle Parti alla controversia nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Questi non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia, né avere la sua dimora abituale sul territorio di una di tali Parti, né trovarsi al servizio di una di esse, né essersi già occupato a qualsivoglia titolo dell’affare.
Il tribunale può conoscere e decidere delle riconvenzioni direttamente legate all’oggetto della controversia.
A meno che il tribunale arbitrale non decida altrimenti in ragione delle circostanze particolari dell’affare, le spese del tribunale, comprese le indennità dei suoi membri, sono a carico, in parti uguali, delle Parti alla controversia. Il tribunale terrà nota di tutte le sue spese e presenterà alle Parti un conteggio finale.
Ogni Parte avente, per quanto concerne l’oggetto della controversia, un interesse d’ordine giuridico suscettibile di essere leso, può, previo consenso del tribunale, intervenire nella procedura.
I rifiuti che figurano nel presente allegato sono considerati rifiuti pericolosi conformemente al capoverso a) paragrafo 1 dell’articolo 1 della Convenzione, e l’iscrizione di un rifiuto nel presente allegato non esclude il ricorso all’allegato III per dimostrare che detto rifiuto non è pericoloso.
A1010 Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno dei seguenti elementi: – Antimonio – Arsenico – Berillio – Cadmio – Piombo – Mercurio – Selenio – Tellurio – Tallio esclusi quelli specificatamente inclusi nell’elenco B. A1020 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti – esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia – uno dei seguenti elementi: – Antimonio; composti di antimonio – Berillio; composti di berillio – Cadmio; composti di cadmio – Piombo; composti di piombo – Selenio; composti di selenio – Tellurio; composti di tellurio A1030 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi: – Arsenico; composti di arsenico – Mercurio; composti di mercurio – Tallio; composti di tallio A1040 Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi: – Metalli carbonilici – Composti esavalenti di cromo A1050 Fanghi da galvanizzazione A1060 Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli A1070 Residui di lisciviazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, ecc. A1080 Rifiuti dei residui di zinco non riportati nell’elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III A1090 Ceneri prodotte dall’incenerimento di cavi isolati di rame A1100 Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame A1110 Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame A1120 Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame A1130 Reattivi d’attacco chimico esausti contenenti rame disciolto A1140 Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame A1150 Ceneri di metalli preziosi prodotte dall’incenerimento di circuiti stampati non inclusi nell’elenco B15 A1160 Batterie piombo/acido in pezzi o rottami A1170 Batterie non assortite, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell’elenco B. Batterie non incluse nell’elenco B che contengono sostanze di cui all’allegato 1 in quantità tale da renderle pericolose A118016 Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami17che contengono elementi quali accumulatori e batterie incluse nell’elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri rivestiti e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell’allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in proporzione tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B1110])18 A118119 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cfr. la voce corrispondente Y49 dell’allegato II)20: – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – contenenti o contaminati da cadmio, piombo, mercurio, composti organici alogenati o altri costituenti di cui all’allegato I in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all’allegato III, oppure – con un componente che contiene o è contaminato da costituenti di cui all’allegato I in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all’allegato III, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti componenti: – vetri di tubi a raggi catodici inclusi nell’elenco A – accumulatori o batterie incluse nell’elenco A – interruttori, lampade, tubi fluorescenti o unità di retroilluminazione di un dispositivo di visualizzazione contenenti mercurio – condensatori contenenti PCB – componenti contenenti amianto – determinate piastre di circuiti – determinati dispositivi di visualizzazione – determinati componenti in plastica contenenti un ritardante di fiamma bromurato – componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da costituenti di cui all’allegato I in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all’allegato III, a meno che non rientrino in un’altra voce dell’elenco A – rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da componenti di cui all’allegato I in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all’allegato III (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento), a meno che non rientrino in un’altra voce dell’elenco A A1190 Rifiuti di cavi metallici rivestiti di materia plastica o isolati mediante materia plastica contenenti o contaminati con catrame, PCB21, piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell’allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell’allegato III.
A2010 Vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri rivestiti A2020 Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell’elenco B A2030 Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell’elenco B A2040 Gesso proveniente da processi dell’industria chimica, quando contiene componenti elencati nell’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B2080]) A2050 Rifiuti di amianto (polveri e fibre) A2060 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B2050])
A3010 Rifiuti della produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio A3020 Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria A3030 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo A3040 Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore) A3050 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B4020]) A3060 Rifiuti di nitrocellulosa A3070 Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi A3080 Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell’elenco B A3090 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B3100]) A3100 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B3090]) A3110 Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B3110]) A3120 Fluff – frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione A3130 Rifiuti di composti organici del fosforo A3140 Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell’elenco B A3150 Rifiuti di solventi organici alogenati A3160 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici A3170 Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina) A3180 Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti di o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg22 A3190 Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici A3200 Materie bituminose (rifiuti d’asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B2130]) A321023 Rifiuti di plastica, compresi miscugli di tali rifiuti, che contengono o che sono contaminati da componenti che figurano nell’allegato I in proporzione tale che presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III (cfr. le rubriche connesse Y48 di cui all’allegato II e B3011 dell’elenco B)
A4010 Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati nell’elenco B A4020 Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell’ambito di progetti di ricerca A4030 Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che non sono conformi alle specificazioni, scaduti24o non più idonei alla loro funzione originaria A4040 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno25 A4050 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da: – cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici – cianuri organici A4060 Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua A4070 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici, esclusi quelli riportati nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B4010]) A4080 Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell’elenco B) A4090 Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B2120]) A4100 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell’inquinamento industriale per l’abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell’elenco B A4110 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da: – qualsiasi prodotto della famiglia dei policlorodibenzofurani – qualsiasi prodotto della famiglia delle policlorodibenzo-p-diossine A4120 Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da perossidi A4130 Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all’allegato III A4140 Rifiuti che consistono di o che contengono sostanze chimiche che non corrispondono alle specificazioni o scadute26corrispondenti alle categorie riportate nell’allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all’allegato III A4150 Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell’uomo e/o sull’ambiente A4160 Carbone attivo esausto non riportato nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B [B2060])
I rifiuti che figurano nel presente allegato non sono contemplati dal capoverso a) del paragrafo 1 dell’articolo 1 della Convenzione, a meno che non contengano sostanze dell’allegato I in concentrazioni tali da presentare caratteristiche di rischio figuranti nell’allegato III.
B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile: – Metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) – Rottami di ferro e acciaio – Rottami di cromo – Rottami di rame – Rottami di nichel – Rottami di alluminio – Rottami di zinco – Rottami di stagno – Rottami di tungsteno – Rottami di molibdeno – Rottami di tantalio – Rottami di magnesio – Rottami di cobalto – Rottami di bismuto – Rottami di titanio – Rottami di zirconio – Rottami di manganese – Rottami di germanio – Rottami di vanadio – Rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio – Rottami di torio – Rottami delle terre rare B1020 Rottami puliti e non contaminati dei metalli seguenti, comprese le leghe, in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.): – Rottami di antimonio – Rottami di berillio – Rottami di cadmio – Rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse) – Rottami di selenio – Rottami di tellurio B1030 Residui contenenti metalli refratari B1031 Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione B1040 Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi B1050 Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III27 B1060 Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa B1070 Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III B1080 Ceneri e residui di zinco compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III28 B1090 Rifiuti di batterie conformi a determinate specificazioni, escluse quelle contenenti piombo, cadmio o mercurio B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli: – Zinco commerciale solido – Schiumature e scorie di zinco: – Scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) – Scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) – Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) – Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) – Schiumature da fonderia di zinco – Schiumature di alluminio (o schiume) scorie salate escluse – Scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all’allegato III – Rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame – Scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni – Tantalio contenente scorie di stagno con un tenore di stagno inferiore allo 0,5 % B1115 Rifiuti di cavi metallici rivestiti di materia plastica o isolati mediante materia plastica non figuranti nella voce A[A1190], esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all’allegato IV A o a qualsiasi altra operazione di smaltimento comportante, in una qualsiasi sua fase, un processo termico non controllato, come l’incinerazione all’aria aperta. B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:
| Catalizzatori contenenti metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell’elenco A: | Scandio Vanadio Manganese Cobalto Rame | Titanio Cromo Ferro Nichel Zinco | |
|---|---|---|---|
| Ittrio | Zirconio | ||
| Niobio | Molibdeno | ||
| Afnio | Tantalio | ||
| Tungsteno | Renio | ||
| Lantanidi (metalli delle terre rare): | Lantanio | Cerio | |
| Praseodimio | Neodimio | ||
| Samario | Europio | ||
| Gadolinio | Terbio | ||
| Disprosio | Olmio | ||
| Erbio | Tulio | ||
| Itterbio | Lutezio |
B1130 Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi B1140 Residui della produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici B1150 Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida con imballaggio ed etichettatura appropriati B1160 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall’incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A1150]) B1170 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall’incenerimento di pellicole fotografiche B1180 Rifiuti di pellicole fotografiche contenenti alogenuri di argento e argento metallico B1190 Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico B1200 Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio B1210 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di diossido di titanio e vanadio B1220 Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (>20%) e trattate secondo specificazioni industriali (ad esempio DIN 4301) destinate principalmente alla costruzione B1230 Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio B1240 Scaglie di laminazione dell’ossido di rame B1250 Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altri componenti pericolosi.
B2010 Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile: – Rifiuti di grafite naturale – Rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o altrimenti – Rifiuti di mica – Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite – Rifiuti di feldspato – Rifiuti di spatofluoro – Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia B2020 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile – Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi B2030 Rifiuti ceramici in forma non dispersibile – Rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici) – Fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici – Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico – Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici – Scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattati conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinati principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive – Zolfo in forma solida – Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) – Cloruro di sodio, calcio e potassio – Carborundum (carburo di silicio) – Rottami di calcestruzzo – Rottami di vetro contenenti litio-tantalo e litio-niobio B2050 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell’elenco A (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A2060]) B2060 Carbone attivo esausto non contenente elementi dell’allegato I in una proporzione tale da presentare caratteristiche dell’allegato III, ad esempio carbone derivante dal trattamento dell’acqua potabile, dai processi dell’industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A4160]) B2070 Fanghi di fluoruro di calcio B2080 Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell’industria chimica non inclusi nell’elenco A (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A2040]) B2090 Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall’elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall’industria metallurgica) B2100 Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione B2110 Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato inferiore a 11,5) B2120 Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A4090]) B2130 Materie bituminose (rifiuti d’asfalto) provenienti dalla costruzione e la manutenzione delle strade che non contengono catrame29(cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A3200])
B301030Rifiuti solidi in plastica I seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a determinate specificazioni: – Rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a)31: – etilene – stirolo – polipropilene – tereftalato di polietilene – acrilonitrile – butadiene – resine acetaliche – poliammidi – tereftalato di polibutilene – policarbonati – polieteri – solfuri di polifenilene – polimeri acrilici – alcani C10-C13 (plastificante) – poliuretano (non contenente CFC) – polisilossano – polimetilacrilato – alcool polivinilico – butirrale di polivinile – acetato polivinilico – Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui: – resine ureiche – resine formofenoliche – resine melanine formaldeidi – resine epossidiche – resine alchilidiche – poliammidi – I seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati32: – perfluoroetilene/propilene (FEP) – perfluoroalcossi alcano – tetrafluoroetilene/perfluorviniletere (PFA) – tetrafluoroetilene/perfluormetilviniletere (MFA) – fluoruro di polivinile (PVF) – polifluoruro di vinilidene (PVDF) B301133 Rifiuti di plastica (cfr. le rubriche connesse Y48 dell’allegato II e A3210 dell’elenco A): – I rifiuti di plastica di seguito elencati, a condizione che siano destinati a essere riciclati34in modo ecologicamente razionale e siano quasi incontaminati e da altri tipi di rifiuti35: – Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente36da un polimero non alogenato, comprendenti (ma non limitati a) i polimeri seguenti: – polietilene (PE) – polipropilene (PP) – polistirene (PS) – acrilonitrile butadiene stirene (ABS) – polietilene tereftalato (PET) – policarbonati (PC) – polieteri – Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente37da una resina o da un prodotto di condensazione induriti, comprendenti (ma non limitati a) le resine seguenti: – resine ureiche di formaldeide – resine fenoliche di formaldeide – resine melaminiche di formaldeide – resine epossidiche – resine alchidiche – Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente38da uno dei polimeri fluorati seguenti39: – perfluoroetilene/propilene (FEP) – perfluoroalcossi alcani: – tetrafluoroetilene/perfluorviniletere (PFA) – tetrafluoroetilene/perfluormetilviniletere (MFA) – fluoruro di polivinile (PVF) – polifluoruro di vinilidene (PVDF) – Miscugli di rifiuti di plastica costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o tereftalato di polietilene (PET), a condizione che ciascuno dei loro componenti sia destinato a essere riciclato separatamente40e in modo ecologicamente razionale e sia quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti41. B3020 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi: – Rifiuti e residui di carta o cartone consistenti di: – carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati – altri tipi di carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata – carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio: giornali, riviste e stampe analoghe) – altri, che includono (ma non sono limitati a): i) cartone laminato ii) residui non assortiti B3026 I seguenti rifiuti da pretrattamento di imballaggi compositi adibiti al contenimento di liquidi, non contenenti materiali indicati all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare caratteristiche stabilite all’allegato III: – frazione di plastica non separabile – frazione di plastica-alluminio non separabile B3027 Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette B3030 Residui tessili I seguenti materiali purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a determinate specificazioni: – Rifiuti di seta (inclusi bozzoli non adatti all’avvolgimento, rifiuti filati o catarzo) – non cardati né pettinati – altri – Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso il catarzo – cascame di lana o di peli fini di animali – altri rifiuti di lana o di peli fini di animali – rifiuti di peli grossolani di animale – Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo) – rifiuti di filati (inclusi residui di fili) – catarzo – altri – Rifiuti e stoppe di lino – Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.) – Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè) – Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave – Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco – Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee) – Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate o incluse altrove – Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte – fibre sintetiche – fibre artificiali – Indumenti ed altri articoli tessili usurati – Residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili – assortiti – altri B3035 Rifiuti di rivestimenti tessili di superfici, tappeti B3040 Rifiuti in caucciù I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti: – Rifiuti e residui di caucciù indurito (ad esempio ebanite) – Altri rifiuti di caucciù (esclusi i rifiuti precisati altrove) B3050 Rifiuti di legno e sughero non trattati – Rifiuti e residui di legno, agglomerati o meno in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari – Rifiuti di sughero: frantumati, granulati, o sughero macinato B3060 Rifiuti dell’industria agroalimentare, purché non infettivi: – Fecce di vino – Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellets o meno, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove – Mellon (grassi semiossidati): residui derivanti dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale – Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati – Rifiuti di pesce – Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao – Altri rifiuti dell’industria agroalimentare esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale B3065 Rifiuti di grassi e oli commestibili di origine animale o vegetale (ad esempio olio per frittura), a condizione che non presentino alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III B3070 I seguenti rifiuti: – Rifiuti di capelli umani – Rifiuti di paglia – Micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell’alimentazione degli animali B3080 Rifiuti, trucioli e residui di caucciù B3090 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A3100]) B3100 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A3090]) B3110 Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A3110]) B3120 Rifiuti di coloranti alimentari B3130 Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi B3140 Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all’allegato IV.A
B4010 Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A4070]) B4020 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell’elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all’allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di amido di caseina, destrina, eteri di cellulosa, alcool polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A [A3050])
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 25 marzo | 2013 | 23 giugno | 2013 |
| Albania | 29 giugno | 1999 A | 27 settembre | 1999 |
| Algeria* | 15 settembre | 1998 A | 14 dicembre | 1998 |
| Andorra | 23 luglio | 1999 A | 21 ottobre | 1999 |
| Angola | 6 febbraio | 2017 A | 7 maggio | 2017 |
| Antigua e Barbuda | 5 aprile | 1993 A | 4 luglio | 1993 |
| Arabia Saudita | 7 marzo | 1990 | 5 maggio | 1992 |
| Argentina | 27 giugno | 1991 | 5 maggio | 1992 |
| Armenia | 1° ottobre | 1999 A | 30 dicembre | 1999 |
| Australia | 5 febbraio | 1992 A | 5 maggio | 1992 |
| Austria | 12 gennaio | 1993 | 12 aprile | 1993 |
| Azerbaigian | 1° giugno | 2001 A | 30 agosto | 2001 |
| Bahamas | 12 agosto | 1992 A | 10 novembre | 1992 |
| Bahrein | 15 ottobre | 1992 | 13 gennaio | 1993 |
| Bangladesh | 1° aprile | 1993 A | 30 giugno | 1993 |
| Barbados | 24 agosto | 1995 A | 22 novembre | 1995 |
| Belarus | 10 dicembre | 1999 A | 9 marzo | 2000 |
| Belgio | 1° novembre | 1993 | 30 gennaio | 1994 |
| Belize | 23 maggio | 1997 A | 21 agosto | 1997 |
| Benin | 4 dicembre | 1997 A | 4 marzo | 1998 |
| Bhutan | 26 agosto | 2002 A | 24 novembre | 2002 |
| Bolivia | 15 novembre | 1996 | 13 febbraio | 1997 |
| Bosnia e Erzegovina | 16 marzo | 2001 A | 14 giugno | 2001 |
| Botswana | 20 maggio | 1998 A | 18 agosto | 1998 |
| Brasile | 1° ottobre | 1992 A | 30 dicembre | 1992 |
| Brunei | 16 dicembre | 2002 A | 16 marzo | 2003 |
| Bulgaria | 16 febbraio | 1996 A | 16 maggio | 1996 |
| Burkina Faso | 4 novembre | 1999 A | 2 febbraio | 2000 |
| Burundi | 6 gennaio | 1997 A | 6 aprile | 1997 |
| Cambogia | 2 marzo | 2001 A | 31 maggio | 2001 |
| Camerun | 9 febbraio | 2001 A | 10 maggio | 2001 |
| Canada* | 28 agosto | 1992 | 26 novembre | 1992 |
| Capo Verde | 2 luglio | 1999 A | 30 settembre | 1999 |
| Ceca, Repubblica | 30 settembre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Ciad | 10 marzo | 2004 A | 8 giugno | 2004 |
| Cile* | 11 agosto | 1992 | 9 novembre | 1992 |
| Cina | 17 dicembre | 1991 | 5 maggio | 1992 |
| Hong Konga | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macaob | 15 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 17 settembre | 1992 | 16 dicembre | 1992 |
| Colombia* | 31 dicembre | 1996 | 31 marzo | 1997 |
| Comore | 31 ottobre | 1994 A | 29 gennaio | 1995 |
| Congo (Brazzaville) | 20 aprile | 2007 A | 19 luglio | 2007 |
| Congo (Kinshasa) | 6 ottobre | 1994 A | 4 gennaio | 1995 |
| Corea (Nord) | 10 luglio | 2008 A | 8 ottobre | 2008 |
| Corea (Sud) | 28 febbraio | 1994 A | 29 maggio | 1994 |
| Costa Rica | 7 marzo | 1995 A | 5 giugno | 1995 |
| Côte d’Ivoire | 1° dicembre | 1994 A | 1° marzo | 1995 |
| Croazia | 9 maggio | 1994 A | 7 agosto | 1994 |
| Cuba* | 3 ottobre | 1994 A | 1° gennaio | 1995 |
| Danimarcac | 6 febbraio | 1994 | 7 maggio | 1994 |
| Dominica | 5 maggio | 1998 A | 3 agosto | 1998 |
| Dominicana, Repubblica | 10 luglio | 2000 A | 8 ottobre | 2000 |
| Ecuador* | 23 febbraio | 1993 | 24 maggio | 1993 |
| Egitto | 8 gennaio | 1993 A | 8 aprile | 1993 |
| El Salvador | 13 dicembre | 1991 | 5 maggio | 1992 |
| Emirati Arabi Uniti | 17 novembre | 1992 | 15 febbraio | 1993 |
| Eritrea | 10 marzo | 2005 A | 8 giugno | 2005 |
| Estonia | 21 luglio | 1992 A | 19 ottobre | 1992 |
| Eswatini | 8 agosto | 2005 A | 6 novembre | 2005 |
| Etiopia | 12 aprile | 2000 A | 11 luglio | 2000 |
| Filippine | 21 ottobre | 1993 | 19 gennaio | 1994 |
| Finlandia | 19 novembre | 1991 | 5 maggio | 1992 |
| Francia | 7 gennaio | 1991 | 5 maggio | 1992 |
| Gabon | 6 giugno | 2008 A | 4 settembre | 2008 |
| Gambia | 15 dicembre | 1997 A | 15 marzo | 1998 |
| Georgia | 20 maggio | 1999 A | 18 agosto | 1999 |
| Germania* | 21 aprile | 1995 | 20 luglio | 1995 |
| Ghana | 30 maggio | 2003 A | 28 agosto | 2003 |
| Giamaica | 23 gennaio | 2003 A | 23 aprile | 2003 |
| Giappone* | 17 settembre | 1993 A | 16 dicembre | 1993 |
| Gibuti | 31 maggio | 2002 A | 29 agosto | 2002 |
| Giordania | 22 giugno | 1989 | 5 maggio | 1992 |
| Grecia | 4 agosto | 1994 | 2 novembre | 1994 |
| Grenada | 15 ottobre | 2021 A | 13 gennaio | 2022 |
| Guatemala | 15 maggio | 1995 | 13 agosto | 1995 |
| Guinea | 26 aprile | 1995 A | 25 luglio | 1995 |
| Guinea equatoriale | 7 febbraio | 2003 A | 8 maggio | 2003 |
| Guinea-Bissau | 9 febbraio | 2005 A | 10 maggio | 2005 |
| Guyana | 4 aprile | 2001 A | 3 luglio | 2001 |
| Honduras | 27 dicembre | 1995 A | 26 marzo | 1996 |
| India | 24 giugno | 1992 | 22 settembre | 1992 |
| Indonesia* | 20 settembre | 1993 A | 19 dicembre | 1993 |
| Iran | 5 gennaio | 1993 A | 5 aprile | 1993 |
| Iraq | 2 maggio | 2011 A | 31 luglio | 2011 |
| Irlanda | 7 febbraio | 1994 | 8 maggio | 1994 |
| Islanda | 28 giugno | 1995 A | 26 settembre | 1995 |
| Isole Cook | 29 giugno | 2004 A | 27 settembre | 2004 |
| Isole Marshall | 27 gennaio | 2003 A | 27 aprile | 2003 |
| Israele* | 14 dicembre | 1994 | 14 marzo | 1995 |
| Italia* ** | 7 febbraio | 1994 | 8 maggio | 1994 |
| Kazakstan | 3 giugno | 2003 A | 1° settembre | 2003 |
| Kenya | 1° giugno | 2000 A | 30 agosto | 2000 |
| Kirghizistan | 13 agosto | 1996 A | 11 novembre | 1996 |
| Kiribati | 7 settembre | 2000 A | 6 dicembre | 2000 |
| Kuwait | 11 ottobre | 1993 | 9 gennaio | 1994 |
| Laos | 21 settembre | 2010 A | 20 dicembre | 2010 |
| Lesotho | 31 maggio | 2000 A | 29 agosto | 2000 |
| Lettonia | 14 aprile | 1992 A | 13 luglio | 1992 |
| Libano* | 21 dicembre | 1994 | 21 marzo | 1995 |
| Liberia | 22 settembre | 2004 A | 21 dicembre | 2004 |
| Libia | 12 luglio | 2001 A | 10 ottobre | 2001 |
| Liechtenstein | 27 gennaio | 1992 | 5 maggio | 1992 |
| Lituania | 22 aprile | 1999 A | 21 luglio | 1999 |
| Lussemburgo | 7 febbraio | 1994 | 8 maggio | 1994 |
| Macedonia del Nord | 16 luglio | 1997 A | 14 ottobre | 1997 |
| Madagascar | 2 giugno | 1999 A | 31 agosto | 1999 |
| Malawi | 21 aprile | 1994 A | 20 luglio | 1994 |
| Malaysia | 8 ottobre | 1993 A | 6 gennaio | 1994 |
| Maldive | 28 aprile | 1992 A | 27 luglio | 1992 |
| Mali | 5 dicembre | 2000 A | 5 marzo | 2001 |
| Malta | 19 giugno | 2000 A | 17 settembre | 2000 |
| Marocco | 28 dicembre | 1995 A | 27 marzo | 1996 |
| Mauritania | 16 agosto | 1996 A | 14 novembre | 1996 |
| Maurizio | 24 novembre | 1992 A | 22 febbraio | 1993 |
| Messico* | 22 febbraio | 1991 | 5 maggio | 1992 |
| Micronesia | 6 settembre | 1995 A | 5 dicembre | 1995 |
| Moldova | 2 luglio | 1998 A | 30 settembre | 1998 |
| Monaco | 31 agosto | 1992 A | 29 novembre | 1992 |
| Mongolia | 15 aprile | 1997 A | 14 luglio | 1997 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 13 marzo | 1997 A | 11 giugno | 1997 |
| Myanmar | 6 gennaio | 2015 A | 6 aprile | 2015 |
| Namibia | 15 maggio | 1995 A | 13 agosto | 1995 |
| Nauru | 12 novembre | 2001 A | 10 febbraio | 2002 |
| Nepal | 15 ottobre | 1996 A | 13 gennaio | 1997 |
| Nicaragua | 3 giugno | 1997 A | 1° settembre | 1997 |
| Niger | 17 giugno | 1998 A | 15 settembre | 1998 |
| Nigeria | 13 marzo | 1991 | 5 maggio | 1992 |
| Norvegia* | 2 luglio | 1990 | 5 maggio | 1992 |
| Nuova Zelandad | 20 dicembre | 1994 | 20 marzo | 1995 |
| Oman | 8 febbraio | 1995 A | 9 maggio | 1995 |
| Paesi Bassi*e | 16 aprile | 1993 | 15 luglio | 1993 |
| Pakistan | 26 luglio | 1994 A | 24 ottobre | 1994 |
| Palau | 8 settembre | 2011 A | 7 dicembre | 2011 |
| Palestina | 2 gennaio | 2015 A | 2 aprile | 2015 |
| Panama | 22 febbraio | 1991 | 5 maggio | 1992 |
| Papua Nuova Guinea | 1° settembre | 1995 A | 30 novembre | 1995 |
| Paraguay | 28 settembre | 1995 A | 27 dicembre | 1995 |
| Perù | 23 novembre | 1993 A | 21 febbraio | 1994 |
| Polonia* | 20 marzo | 1992 | 18 giugno | 1992 |
| Portogallo | 26 gennaio | 1994 | 26 aprile | 1994 |
| Qatar | 9 agosto | 1995 A | 7 novembre | 1995 |
| Regno Unito* | 7 febbraio | 1994 | 8 maggio | 1994 |
| Akrotiri e Dhekelia | 6 settembre | 2006 | 6 settembre | 2006 |
| Guernesey | 27 novembre | 2002 | 27 novembre | 2002 |
| Isola di Man | 12 dicembre | 2001 | 12 dicembre | 2001 |
| Gibilterra | 11 aprile | 2013 | 10 luglio | 2013 |
| Jersey | 14 settembre | 2007 | 14 settembre | 2007 |
| Terra antartica britannica | 7 febbraio | 1994 | 8 maggio | 1994 |
| Rep. Centrafricana | 24 febbraio | 2006 A | 25 maggio | 2006 |
| Romania* | 27 febbraio | 1991 A | 5 maggio | 1992 |
| Ruanda | 7 gennaio | 2004 A | 6 aprile | 2004 |
| Russia* | 31 gennaio | 1995 | 1° maggio | 1995 |
| Saint Kitts e Nevis* | 7 settembre | 1994 A | 5 dicembre | 1994 |
| Saint Lucia | 9 dicembre | 1993 A | 9 marzo | 1994 |
| Saint Vincent e Grenadine | 2 dicembre | 1996 A | 2 marzo | 1997 |
| Salomone, Isole | 25 agosto | 2022 A | 23 novembre | 2022 |
| Samoa | 22 marzo | 2002 A | 20 giugno | 2002 |
| São Tomé e Príncipe | 12 novembre | 2013 A | 10 febbraio | 2014 |
| Seicelle | 11 maggio | 1993 A | 9 agosto | 1993 |
| Senegal | 10 novembre | 1992 A | 8 febbraio | 1993 |
| Serbia | 18 aprile | 2000 A | 17 luglio | 2000 |
| Sierra Leone | 1° novembre | 2016 A | 30 gennaio | 2017 |
| Singapore* | 2 gennaio | 1996 A | 1° aprile | 1996 |
| Siria | 22 gennaio | 1992 | 5 maggio | 1992 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 7 ottobre | 1993 A | 5 gennaio | 1994 |
| Somalia | 26 luglio | 2010 A | 24 ottobre | 2010 |
| Spagna* | 7 febbraio | 1994 | 8 maggio | 1994 |
| Sri Lanka | 28 agosto | 1992 A | 26 novembre | 1992 |
| Sudafrica | 5 maggio | 1994 A | 3 agosto | 1994 |
| Sudan | 9 gennaio | 2006 A | 9 aprile | 2006 |
| Suriname | 20 settembre | 2011 A | 19 dicembre | 2011 |
| Svezia | 2 agosto | 1991 | 5 maggio | 1992 |
| Svizzera | 31 gennaio | 1990 | 5 maggio | 1992 |
| Tagikistan | 30 giugno | 2016 A | 28 settembre | 2016 |
| Tanzania | 7 aprile | 1993 A | 6 luglio | 1993 |
| Thailandia | 24 novembre | 1997 | 22 febbraio | 1998 |
| Togo | 2 luglio | 2004 A | 30 settembre | 2004 |
| Tonga | 26 marzo | 2010 A | 24 giugno | 2010 |
| Trinidad e Tobago | 18 febbraio | 1994 A | 19 maggio | 1994 |
| Tunisia | 11 ottobre | 1995 A | 9 gennaio | 1996 |
| Turchia | 22 giugno | 1994 | 20 settembre | 1994 |
| Turkmenistan | 25 settembre | 1996 A | 24 dicembre | 1996 |
| Tuvalu | 21 agosto | 2020 A | 19 novembre | 2020 |
| Ucraina | 8 ottobre | 1999 A | 6 gennaio | 2000 |
| Uganda | 11 marzo | 1999 A | 9 giugno | 1999 |
| Ungheria | 21 maggio | 1990 | 5 maggio | 1992 |
| Unione europea* | 7 febbraio | 1994 | 8 maggio | 1994 |
| Uruguay* | 20 dicembre | 1991 | 5 maggio | 1992 |
| Uzbekistan | 7 febbraio | 1996 A | 7 maggio | 1996 |
| Vanuatu | 16 ottobre | 2018 A | 14 gennaio | 2019 |
| Venezuela* | 3 marzo | 1998 | 1° giugno | 1998 |
| Vietnam | 13 marzo | 1995 A | 11 giugno | 1995 |
| Yemen | 21 febbraio | 1996 A | 21 maggio | 1996 |
| Zambia | 15 novembre | 1994 A | 13 febbraio | 1995 |
| Zimbabwe | 1° marzo | 2012 A | 30 maggio | 2012 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Dal 30 ott. 1995 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | ||||
| b Dal 28 giu. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. | ||||
| c La Conv. non si applica né alle isole Färoer, né alla Groenlandia. | ||||
| d La Conv. non si applica a Tokelau. | ||||
| e La Conv. si applica al Regno in Europa. |
Introdotto dalla Dec. III/1 della 3aConferenza delle Parti il 22 set. 1995, in vigore per la Svizzera dal 5 dic. 2019 (RU 2020 4727). ↩
Questa rubrica ha effetto dal 1° gen. 2021. ↩
Le Parti possono imporre requisiti più rigorosi in relazione con questa rubrica. ↩
Cfr. la rubrica correlata A3210 dell’elenco A dell’all. VIII. ↩
Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’all. IV) o, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata. ↩
Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti». ↩
Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente». ↩
Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente». ↩
Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente». ↩
Esclusi i rifiuti prodotti dopo la fase di consumo. ↩
Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’all. IV) con preselezione e, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata. ↩
Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti». ↩
Questa voce ha effetto dal 1° gen. 2025. ↩
Cfr. la voce correlata A1181 dell’elenco A dell’all. VIII. ↩
Si noti che la voce corrispondente nell’elenco B (1160) non specifica eccezioni. ↩
La voce A1180 è applicabile fino al 31 dicembre 2024. ↩
Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche. ↩
I PCB presentano un livello di concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg. ↩
Questa voce ha effetto dal 1° gen. 2025. ↩
Presenza di PCB o PBB in una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg in un’apparecchiatura, in un componente o in rifiuti derivanti dalla lavorazione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. ↩
Concentrazioni di PCB uguali o superiori a 50 mg/kg. ↩
Il livello di 50 mg/kg è considerato, a livello internazionale, come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti Paesi hanno fissato livelli normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg). ↩
Questa rubrica ha effetto dal 1° gen. 2021. ↩
«Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore. ↩
Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione. ↩
«Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore. ↩
Si noti che anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell’allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione di frazioni che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali citati. ↩
La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente allo studio ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose. ↩
La concentrazione di benzo[a]pirene non dovrebbe essere uguale o superiore a 50 mg/kg. ↩
La rubrica B3010 é applicabile fino al 31 dic. 2020. La rubrica B3011 entra in vigore il 1° gen. 2021. ↩
È inteso che tali residui sono completamente polimerizzati. ↩
– I rifiuti di consumo sono esclusi da questa voce – I rifiuti non devono essere mescolati – Devono essere tenuti in considerazione i problemi che risultano dalle pratiche di incinerazione all’aperto. ↩
Questa rubrica entra in vigore il 1° gen. 2021. La rubrica B3010 é applicabile fino al 31 dic. 2020. ↩
Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’all. IV) o, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata. ↩
Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti». ↩
Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente». ↩
Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente». ↩
Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esclusivamente». ↩
Esclusi i rifiuti prodotti dopo la fase di consumo. ↩
Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell’all. IV) con preselezione e, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall’operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata. ↩
Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l’interpretazione dell’espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti». ↩
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"title": "Basler Übereinkommen vom 22. März 1989 über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung (mit Anlagen)",
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"title": "Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (avec annexes)",
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"title": "Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (con All.)",
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