0.814.06•Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero
0.814.06Multilateral International Treaty10 set 1997
(Convenzione di Espoo)
Conclusa a Espoo il 25 febbraio 1991
Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 19961
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 16 settembre 1996
Entrata in vigore per la Svizzera il 10 settembre 1997
(Stato 21 marzo 2024)
Le Parti alla presente Convenzione,
consapevoli delle reciproche incidenze delle attività economiche e delle loro conseguenze sull’ambiente,
ribadendo la necessità di garantire uno sviluppo razionale dal punto di vista ecologico, nonché durevole,
risolute ad intensificare la cooperazione internazionale nel settore della valutazione dell’impatto ambientale soprattutto in un contesto transfrontaliero,
consapevoli della necessità e dell’importanza di elaborare una politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare e tenere sotto controllo ogni impatto pregiudizievole importante per l’ambiente in generale, soprattutto in un contesto transfrontaliero,
richiamando le disposizioni pertinenti dello Statuto del 26 giugno 19452delle Nazioni Unite, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente (Conferenza di Stoccolma), l’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ed i documenti di chiusura delle Riunioni di Madrid e Vienna dei delegati degli Stati che hanno partecipato alla CSCE,
notando con soddisfazione i provvedimenti che gli Stati stanno adottando affinché la valutazione dell’impatto ambientale sia praticata in attuazione delle loro leggi e dei regolamenti amministrativi e della loro politica nazionale,
consapevoli della necessità di considerare specificamente i fattori ambientali che sono alla base del processo decisionale procedendo ad una valutazione dell’impatto ambientale a tutti i livelli amministrativi necessari, sia come strumento necessario per migliorare la qualità dei dati forniti ai responsabili consentendo loro in tal modo di adottare decisioni razionali dal punto di vista dell’ambiente e limitando per quanto possibile un impatto pregiudizievole importante delle attività, soprattutto in un contesto transfrontaliero,
tenendo presente gli sforzi spiegati dalle organizzazioni internazionali per promuovere la prassi della valutazione dell’impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, in particolare dei risultati del Seminario sulla valutazione dell’impatto ambientale (settembre 1987, Varsavia [Polonia]) e prendendo nota dei Fini e Principi della valutazione dell’impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di uno sviluppo durevole (maggio 1990, Bergen, Norvegia3),
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione: i) l’espressione «Parti» significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti della presente Convenzione; ii) l’espressione «Parte di origine» indica la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l’attività prevista; iii) l’espressione «Parte colpita» significa la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l’attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero; iv) l’espressione «Parti interessate» indica la Parte di origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell’impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione; v)4 l’espressione «attività prevista» indica ogni attività o ogni modifica rilevante di un’attività, e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un’Autorità competente secondo ogni procedura nazionale applicabile; vi) l’espressione «valutazione dell’impatto ambientale» indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull’ambiente di un’attività prevista; vii) l’espressione «impatto» significa ogni effetto ambientale di un’attività prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l’aria, l’acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l’interazione tra questi fattori; indica altresì gli effetti sul patrimonio culturale e le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori; viii) l’espressione «impatto transfrontaliero» significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in Parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un’altra Parte; ix) l’espressione «Autorità competente» significa l’Autorità (o le Autorità) nazionale(i) designata(e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l’autorità (o le Autorità) abilitata(e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un’attività prevista; x)5 l’espressione «pubblico» indica una o più persone fisiche o giuridiche e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.
Possono essere incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
3. La Parte colpita risponde alla Parte di origine nel termine specificato nella notifica per accusare ricezione di quest’ultima e indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.
4. Se la Parte colpita fa sapere che non ha intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, oppure se non risponde entro il termine specificato nella notifica, le norme dei paragrafi 5 a 8 del presente articolo e quelle degli articoli 4 a 7 non si applicano. In tal caso, non è pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale in base alla sua normativa e alla sua prassi nazionale.
5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, la Parte di origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo abbia ancora fatto:
6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di quest’ultima, ogni informazione che può ragionevolmente essere ottenuta, concernente l’ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile di essere colpito, qualora queste informazioni siano necessarie per costituire il fascicolo di valutazione dell’impatto ambientale. Le informazioni sono comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune, qualora esso esista.
7. Se una Parte ritiene che un’attività proposta figurante nella lista contenuta nell’Appendice I avrebbe su di essa un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti interessate si scambiano, a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito per determinare se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se non riescono a raggiungere un accordo, una qualunque delle due parti può sottoporre la questione a una Commissione d’inchiesta in conformità con le disposizioni dell’Appendice IV affinché quest’ultima pronunci un parere sull’eventualità di un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione.8
8. Le Parti interessate vigilano affinché il pubblico della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informato dell’attività prevista ed abbia la possibilità di formulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni siano trasmesse all’Autorità competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine.
Dopo aver raccolto la documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale, la Parte di origine inizia senza eccessivo indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo l’impatto transfrontaliero che l’attività prevista potrebbe avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o eliminarlo. Le consultazioni possono vertere:
Le Parti stabiliranno di comune accordo, all’inizio di tali consultazioni, un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune e appropriato, qualora esso esista.
Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere gli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione e di ogni protocollo della stessa di cui sono Parti.10Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all’Appendice VI.
Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l’intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:
I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.
Le Appendici allegate alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.
Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l’Europa, in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle Organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l’Europa che hanno delegato loro la competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in tali materie, a Espoo (Finlandia) dal 25 febbraio al 1° marzo 1991, e successivamente presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 2 settembre 1991.
In ogni tempo allo scadere di un periodo di quattro anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario. Tale recesso non ha alcuna incidenza sull’applicazione degli articoli 3 a 6 della presente Convenzione ad un’attività prevista che è stata oggetto di una notifica in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 3 o di una domanda d’inchiesta in base al paragrafo 7 dell’articolo 3 anteriormente all’entrata in vigore del recesso.
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono parimenti autentici, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che , i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Espoo (Finlandia), il venticinque febbraio millenovecentonovantuno.(Seguono le firme)
1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.
4. Grandi impianti per l’elaborazione primaria della ghisa e dell’acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l’estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l’anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l’anno e per altre utilizzazioni dell’amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l’anno.
6. Impianti chimici integrati.
8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici.
9. Porti commerciali nonché vie d’acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi di stazza superiore a 1350 tonnellate.
11. Grandi dighe e serbatoi.
12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.
13. Impianti per la fabbricazione di pasta di carta, carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all’aria al giorno.
14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o carbone.
15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 metri cubi al giorno per il gas.
16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.
17. Disboscamento di grandi superfici.
18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l’anno; e b) in tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti.
20. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: – 85 000 posti per polli da carne; – 60 000 posti per galline; – 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); – 900 posti per scrofe.
21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.
22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).
L’informazione che deve essere contenuta nella documentazione concernente la valutazione dell’impatto ambientale deve includere come minimo, in conformità con l’articolo 4:
1. Nel prendere in considerazione attività previste cui si applica il paragrafo 5 dell’articolo 2, le Parti interessate possono cercare di determinare se l’attività prevista è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, basandosi in particolare su uno o più dei seguenti criteri:
2. Le Parti interessate esamineranno sotto questo punto di vista le attività previste localizzate in prossimità di una frontiera internazionale nonché le attività previste il cui sito è più distante e che potrebbero avere effetti transfrontalieri importanti a grande distanza.
1. La parte richiedente (o le parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che essa (esse) sottopone (sottopongono) ad una Commissione d’inchiesta, costituita in conformità con le disposizioni della presente Appendice, la questione volta a determinare se un’attività prevista che compare sulla lista dell’Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante. L’oggetto dell’inchiesta è indicato nella notifica. Il Segretariato notifica immediatamente questa domanda d’inchiesta a tutte le Parti alla presente Convenzione.
2. La Commissione d’inchiesta è composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l’altra parte alla procedura d’inchiesta nominano un esperto scientifico o tecnico ed i due esperti così nominati indicano di comune accordo il terzo esperto come presidente della Commissione d’inchiesta. Quest’ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d’inchiesta né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di esse o aver già trattato il caso in questione a qualsiasi altro titolo.
3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo esperto, il presidente della Commissione d’inchiesta non è stato ancora designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa procede, a richiesta di una o dell’altra parte, alla sua nomina entro un successivo periodo di due mesi.
4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle parti alla procedura d’inchiesta non nomina un esperto, l’altra parte può informare il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che nominerà il presidente della Commissione d’inchiesta entro un successivo periodo di due mesi. All’atto della sua nomina il presidente della Commissione d’inchiesta chiede alla parte che non ha nominato un esperto di provvedere alla sua designazione entro un mese. Trascorso questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa che provvederà a questa nomina entro un ulteriore periodo di due mesi.
5. La Commissione d’inchiesta stabilisce il suo regolamento interno.
6. La Commissione d’inchiesta può adottare ogni provvedimento necessario al fine dell’esercizio delle sue funzioni.
7. Le Parti alla procedura d’inchiesta facilitano il compito della Commissione d’inchiesta ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione:
8. Le parti e gli esperti proteggono il segreto di ogni informazione che ricevono a titolo riservato durante i lavori della Commissione d’inchiesta.
9. Se una delle parti alla procedura d’inchiesta non si presenta dinnanzi alla Commissione d’inchiesta o non espone il suo caso, l’altra parte può chiedere alla Commissione d’inchiesta di proseguire la procedura e di terminare i suoi lavori. Il fatto che una parte non si presenti dinanzi alla Commissione o non esponga il suo caso non ostacola il proseguimento ed il completamento dei lavori della Commissione d’inchiesta.
10. A meno che la Commissione d’inchiesta non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese della Commissione d’inchiesta, comprese le retribuzioni dei suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle parti alla procedura d’inchiesta. La Commissione d’inchiesta conserva una nota di tutte le spese e ne fornisce un estratto conto finale alle Parti.
11. Ogni Parte avente un interesse di ordine materiale nei confronti dell’oggetto della procedura d’inchiesta, che può essere pregiudicato dal parere reso dalla Commissione d’inchiesta, può intervenire nella procedura con il consenso della Commissione d’inchiesta.
12. Le decisioni della Commissione d’inchiesta sulle questioni di procedura sono adottate a maggioranza dei voti dei suoi membri. Il parere definitivo della Commissione d’inchiesta riflette l’opinione della maggioranza dei suoi membri ed è accompagnato dalle eventuali opinioni dissidenti.
13. La Commissione d’inchiesta pronuncia il suo parere definitivo entro due mesi dalla data alla quale è stata istituita a meno che non ritenga necessario prolungare questo periodo per una durata che non dovrebbe superare due mesi.
14. Il parere definitivo della Commissione d’inchiesta è basato su principi scientifici riconosciuti. La Commissione d’inchiesta comunica il suo parere definitivo alle parti alla procedura d’inchiesta ed al Segretariato.
Tale analisi ha come scopo:
1. Le Parti interessate possono, se del caso, concordare intese istituzionali o ampliare il campo d’applicazione delle intese istituzionali esistenti nell’ambito di accordi bilaterali e multilaterali al fine di dare pieno effetto alla presente Convenzione.
2. Gli accordi bilaterali o multilaterali o altre intese possono prevedere:
3. I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati,mutatis mutandis , a ogni protocollo alla Convenzione.
1. La parte richiedente (o le parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato in virtù del paragrafo 2 dell’articolo 15 della presente Convenzione. La notifica espone l’oggetto dell’arbitrato ed indica in particolare gli Articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. La parte richiedente (o le parti richiedenti) e l’altra parte (o le altre parti) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che è il Presidente del Tribunale arbitrale. Quest’ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, ne essere al servizio di una di esse, o essersi già occupato del caso per qualsiasi altro titolo.
3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa procede, a richiesta di una delle Parti alla controversia, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.
4. Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda una delle parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l’altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. All’atto della sua designazione il Presidente del Tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro di provvedere entro due mesi. Allo scadere di questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi.
5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della presente Convenzione.
6. Ogni tribunale arbitrale costituito in applicazione delle presenti disposizioni stabilisce la sua procedura.
7. Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate alla maggioranza dei suoi membri.
8. Il Tribunale può adottare ogni provvedimento necessario al fine di stabilire i fatti.
9. Le parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse:
10. Le parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione che essi ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato.
11. Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle parti, raccomandare ad interim provvedimenti conservativi.
12. Se una delle parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi di difesa, l’altra parte può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere la sentenza definitiva. Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso sia fondatode facto e de jure .
13. Il Tribunale arbitrale può giudicare e decidere controricorsi direttamente connessi all’oggetto della controversia.
14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le sue spese, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti uguali dalle parti alla controversia. Il Tribunale conserva una nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle parti.
15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, nei confronti dell’oggetto della controversia, un interesse di natura legale che può essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.
16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza cinque mesi dopo la data alla quale è stato istituito, a meno che non ritenga necessario prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.
17. La sentenza del Tribunale arbitrale è accompagnata da un esposto delle motivazioni. Essa è definitiva e obbligatoria per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale la comunica alle parti alla controversia ed al Segretariato. Quest’ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti alla presente Convenzione.
18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all’interpretazione o all’esecuzione della sentenza può essere sottoposta da una delle parti al Tribunale arbitrale che ha pronunciato tale sentenza oppure, se quest’ultimo non può esserne investito, ad un altro Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 4 ottobre | 1991 | 10 settembre | 1997 |
| Armenia | 21 febbraio | 1997 A | 10 settembre | 1997 |
| Austria* | 27 luglio | 1994 | 10 settembre | 1997 |
| Azerbaigian | 25 marzo | 1999 | 23 giugno | 1999 |
| Belarus | 10 novembre | 2005 | 8 febbraio | 2006 |
| Belgio | 2 luglio | 1999 | 30 settembre | 1999 |
| Bosnia ed Erzegovina | 14 dicembre | 2009 A | 14 marzo | 2010 |
| Bulgaria* | 12 maggio | 1995 | 10 settembre | 1997 |
| Canada* | 13 maggio | 1998 | 11 agosto | 1998 |
| Ceca, Repubblicaa | 26 febbraio | 2001 | 27 maggio | 2001 |
| Cipro | 20 luglio | 2000 A | 20 luglio | 2000 |
| Croazia | 8 luglio | 1996 A | 10 settembre | 1997 |
| Danimarca* | 14 marzo | 1997 | 10 settembre | 1997 |
| Groenlandia | 12 dicembre | 2001 | 12 dicembre | 2001 |
| Isole Faeröer | 12 dicembre | 2001 | 12 dicembre | 2001 |
| Estonia | 25 aprile | 2001 A | 24 luglio | 2001 |
| Finlandia | 10 agosto | 1995 | 10 settembre | 1997 |
| Francia* ** | 15 giugno | 2001 | 13 settembre | 2001 |
| Germania | 8 agosto | 2002 | 6 novembre | 2002 |
| Grecia | 24 febbraio | 1998 | 25 maggio | 1998 |
| Irlanda** | 25 luglio | 2002 | 23 ottobre | 2002 |
| Italia** | 19 gennaio | 1995 | 10 settembre | 1997 |
| Kazakstan | 11 gennaio | 2001 A | 11 aprile | 2001 |
| Kirghizistan | 1° maggio | 2001 A | 30 luglio | 2001 |
| Lettonia | 31 agosto | 1998 A | 29 novembre | 1998 |
| Liechtenstein* | 9 luglio | 1998 A | 7 ottobre | 1998 |
| Lituania | 11 gennaio | 2001 A | 11 aprile | 2001 |
| Lussemburgo** | 29 agosto | 1995 | 10 settembre | 1997 |
| Macedonia | 31 agosto | 1999 | 29 novembre | 1999 |
| Malta | 20 ottobre | 2010 A | 18 gennaio | 2011 |
| Moldova | 4 gennaio | 1994 A | 10 settembre | 1997 |
| Montenegro | 9 luglio | 2009 A | 7 ottobre | 2009 |
| Norvegia** | 23 giugno | 1993 | 10 settembre | 1997 |
| Paesi Bassi*b | 28 febbraio | 1995 | 10 settembre | 1997 |
| Polonia | 12 giugno | 1997 | 10 settembre | 1997 |
| Portogallo | 6 aprile | 2000 | 5 luglio | 2000 |
| Regno Unito* | 10 ottobre | 1997 | 8 gennaio | 1998 |
| Gibilterra | 10 ottobre | 1997 | 8 gennaio | 1998 |
| Guernesey | 10 ottobre | 1997 | 8 gennaio | 1998 |
| Isola di Man | 10 ottobre | 1997 | 8 gennaio | 1998 |
| Jersey | 10 ottobre | 1997 | 8 gennaio | 1998 |
| Romania | 29 marzo | 2001 | 27 giugno | 2001 |
| Serbia | 18 dicembre | 2007 A | 17 marzo | 2008 |
| Slovacchiac | 19 novembre | 1999 | 17 febbraio | 2000 |
| Slovenia | 5 agosto | 1998 A | 3 novembre | 1998 |
| Spagna** | 10 settembre | 1992 | 10 settembre | 1997 |
| Svezia** | 24 gennaio | 1992 | 10 settembre | 1997 |
| Svizzera | 16 settembre | 1996 A | 10 settembre | 1997 |
| Ucraina | 20 luglio | 1999 | 18 ottobre | 1999 |
| Ungheria | 11 luglio | 1997 | 9 ottobre | 1997 |
| Unione europea* | 24 giugno | 1997 | 10 settembre | 1997 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: http://treaties.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a 30.09.1993: successione alla firma della Cecoslovacchia che aveva firmato la Conv. il 30.08.1991. b Per il Regno in Europa. c 28.05.1993: successione alla firma della Cecoslovacchia che aveva firmato la Conv. il 30.08.1991. |
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 12 maggio | 2006 | 26 agosto | 2014 |
| Austria | 14 settembre | 2006 | 26 agosto | 2014 |
| Azerbaigian | 10 settembre | 2019 | 9 dicembre | 2019 |
| Belarus | 23 marzo | 2011 | 26 agosto | 2014 |
| Bulgaria | 25 gennaio | 2007 | 26 agosto | 2014 |
| Canada | 26 aprile | 2018 | 25 luglio | 2018 |
| Ceca, Repubblica | 18 aprile | 2007 | 26 agosto | 2014 |
| Cipro | 15 febbraio | 2017 | 16 maggio | 2017 |
| Croazia | 11 febbraio | 2009 | 26 agosto | 2014 |
| Danimarcaa | 25 luglio | 2017 | 23 ottobre | 2017 |
| Estonia | 12 aprile | 2010 | 26 agosto | 2014 |
| Finlandia | 19 febbraio | 2014 | 26 agosto | 2014 |
| Francia | 16 gennaio | 2024 | 15 aprile | 2024 |
| Germania | 8 agosto | 2002 | 26 agosto | 2014 |
| Grecia | 2 novembre | 2018 | 31 gennaio | 2019 |
| Irlanda | 20 gennaio | 2023 | 20 aprile | 2023 |
| Italia | 18 luglio | 2016 | 16 ottobre | 2016 |
| Lettonia | 23 marzo | 2016 | 21 giugno | 2016 |
| Liechtenstein | 12 maggio | 2015 | 10 agosto | 2015 |
| Lituania | 22 marzo | 2011 | 26 agosto | 2014 |
| Lussemburgo | 5 maggio | 2003 | 26 agosto | 2014 |
| Malta | 28 maggio | 2014 | 26 agosto | 2014 |
| Moldova | 15 marzo | 2016 | 13 giugno | 2016 |
| Montenegro | 9 luglio | 2009 | 26 agosto | 2014 |
| Norvegia | 24 febbraio | 2010 | 26 agosto | 2014 |
| Paesi Bassib | 14 aprile | 2009 | 26 agosto | 2014 |
| Polonia | 20 luglio | 2004 | 26 agosto | 2014 |
| Portogallo | 22 maggio | 2015 | 20 agosto | 2015 |
| Romania | 16 novembre | 2006 | 26 agosto | 2014 |
| Serbia | 21 marzo | 2016 | 19 giugno | 2016 |
| Slovacchia | 29 maggio | 2008 | 26 agosto | 2014 |
| Slovenia | 25 marzo | 2014 | 26 agosto | 2014 |
| Spagna | 16 luglio | 2008 | 26 agosto | 2014 |
| Svezia | 30 marzo | 2006 | 26 agosto | 2014 |
| Svizzera | 16 giugno | 2010 | 26 agosto | 2014 |
| Ucraina | 15 dicembre | 2022 | 15 marzo | 2023 |
| Ungheria | 29 maggio | 2009 | 26 agosto | 2014 |
| Unione europea | 18 gennaio | 2008 | 26 agosto | 2014 |
| a L’emendamento non si applica alle Isole Färöer e alla Groenlandia. b Per il Regno in Europa. |
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 12 maggio | 2006 | 23 ottobre | 2017 |
| Austria | 14 settembre | 2006 | 23 ottobre | 2017 |
| Azerbaigian | 10 settembre | 2019 | 9 dicembre | 2019 |
| Bulgaria | 25 gennaio | 2007 | 23 ottobre | 2017 |
| Canada | 26 aprile | 2018 | 25 luglio | 2018 |
| Cipro | 15 febbraio | 2017 | 23 ottobre | 2017 |
| Croazia | 11 febbraio | 2009 | 23 ottobre | 2017 |
| Danimarcaa | 25 luglio | 2017 | 23 ottobre | 2017 |
| Estonia | 12 aprile | 2010 | 23 ottobre | 2017 |
| Finlandia | 19 febbraio | 2014 | 23 ottobre | 2017 |
| Francia | 22 novembre | 2011 | 23 ottobre | 2017 |
| Germania | 22 febbraio | 2017 | 23 ottobre | 2017 |
| Grecia | 2 novembre | 2018 | 31 gennaio | 2019 |
| Italia | 18 giugno | 2016 | 23 ottobre | 2017 |
| Lettonia | 23 marzo | 2016 | 23 ottobre | 2017 |
| Liechtenstein | 12 maggio | 2015 | 23 ottobre | 2017 |
| Lituania | 22 marzo | 2011 | 23 ottobre | 2017 |
| Lussemburgo | 4 maggio | 2007 | 23 ottobre | 2017 |
| Malta | 28 maggio | 2014 | 23 ottobre | 2017 |
| Moldova | 10 dicembre | 2018 | 10 marzo | 2019 |
| Montenegro | 9 luglio | 2009 | 23 ottobre | 2017 |
| Norvegia | 24 febbraio | 2010 | 23 ottobre | 2017 |
| Paesi Bassi | 14 aprile | 2009 | 23 ottobre | 2017 |
| Polonia | 11 gennaio | 2012 | 23 ottobre | 2017 |
| Portogallo | 9 marzo | 2012 | 23 ottobre | 2017 |
| Repubblica Ceca | 18 aprile | 2007 | 23 ottobre | 2017 |
| Romania | 3 maggio | 2016 | 23 ottobre | 2017 |
| Serbia | 21 marzo | 2016 | 23 ottobre | 2017 |
| Slovacchia | 29 maggio | 2008 | 23 ottobre | 2017 |
| Slovenia | 25 marzo | 2014 | 23 ottobre | 2017 |
| Spagna | 6 aprile | 2009 | 23 ottobre | 2017 |
| Svezia | 30 marzo | 2006 | 23 ottobre | 2017 |
| Svizzera | 15 marzo | 2013 | 23 ottobre | 2017 |
| Ucraina | 15 dicembre | 2022 | 15 marzo | 2023 |
| Ungheria | 29 maggio | 2009 | 23 ottobre | 2017 |
| Unione europea | 18 gennaio | 2008 | 23 ottobre | 2017 |
| a Il secondo emendamento non si applica alle Isole Färöer né alla Groenlandia. |
RU 2003 4091 ↩
RS 0.120 ↩
Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769). ↩
Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. II/14 del 27 feb. 2001, in vigore per la Svizzera dal 26 ago. 2014 (RU 2014 3167). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo. ↩
Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769). ↩
Introdotto dal n. 3 lett. a della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvato dall’AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo. ↩
Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769). ↩
Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769). ↩
Parte del per. introdotto dal n. 3 lett. b della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvato dall’AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo. ↩
Correzione del 10 mar. 2015 giusta lo scambio di note con Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 17 nov. 2014 (RU 2015 769). ↩
Nuovo testo giusta il n. 3 lett. c della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvato dall’AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo. ↩
Introdotta dal n. 3 lett. d della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvata dall’AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo. ↩
Introdotta dal n. 3 lett. d della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvata dall’AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. 3 lett. e della Dec. III/7 del 4 giu. 2017, approvato dall’AF il 28 set. 2012 ed in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 2017 (RU 2017 6013). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo. ↩
Introdotto dalla Dec. II/14 del 27 feb. 2001, in vigore per la Svizzera dal 26 ago. 2014 (RU 2014 3167). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo. ↩
Originario par. 3. ↩
Originario par. 4. ↩
Originario par. 5. ↩
Introdotto dalla Dec. II/14 del 27 feb. 2001, in vigore per la Svizzera dal 26 ago. 2014 (RU 2014 3167). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo. ↩
Ai fini della presente Conv., le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell’impianto. ↩
Ai fini della presente Conv., - Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l’accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che: a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l’una dall’altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi; b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale; c) è specificamente segnalata come autostrada. «Strada espressa (superstrada)» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata. ↩
Ai fini della presente Conv., per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della Conv. di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (all. 14). ↩
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