0.814.07•Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale
0.814.07Multilateral International Treaty1 giu 2014
(Convenzione di Aarhus)
Conclusa ad Aarhus il 25 giugno 1998
Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 20131
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 3 marzo 2014
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2014
(Stato 20 aprile 2025)
Preambolo
Le Parti della presente convenzione,
richiamando il primo principio della Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano;
richiamando inoltre il decimo principio della Dichiarazione di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo;
richiamando altresì le risoluzioni dell’Assemblea generale nn. 37/7, del 28 ottobre 1982, sulla Carta mondiale della natura e 45/94, del 14 dicembre 1990, sulla necessità di garantire un ambiente sano per il benessere degli individui;
richiamando la Carta europea sull’ambiente e la salute, adottata l’8 dicembre 1989 a Francoforte sul Meno (Germania) in occasione della Prima conferenza europea sull’ambiente e la salute dell’Organizzazione mondiale della sanità;
affermando la necessità di salvaguardare, tutelare e migliorare lo stato dell’ambiente e di assicurare uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l’ambiente;
riconoscendo che un’adeguata tutela dell’ambiente è indispensabile per il benessere umano e per il godimento dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita;
riconoscendo altresì che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l’ambiente, individualmente o collettivamente, nell’interesse delle generazioni presenti e future;
considerando che, per poter affermare tale diritto e adempiere a tale obbligo, i cittadini devono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi decisionali e avere accesso alla giustizia in materia ambientale, e riconoscendo che per esercitare i loro diritti essi possono aver bisogno di assistenza;
riconoscendo che un più ampio accesso alle informazioni e une maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l’efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto;
mirando in tal modo ad accrescere la responsabilità e la trasparenza nel processo decisionale e a rafforzare il sostegno del pubblico alle decisioni in materia ambientale;
riconoscendo l’opportunità di promuovere la trasparenza in tutti i settori della pubblica amministrazione e invitando gli organi legislativi ad applicare i principi della presente convenzione alle proprie procedure;
riconoscendo inoltre la necessità che il pubblico sia a conoscenza delle procedure di partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale, possa accedervi liberamente e sappia come usufruirne;
riconoscendo altresì l’importante ruolo che i singoli, le organizzazioni non governative e il settore privato possono svolgere ai fini della tutela dell’ambiente;
desiderando promuovere l’educazione ambientale, al fine di accrescere la comprensione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, e incoraggiare una diffusa consapevolezza e partecipazione del pubblico alle decisioni riguardanti l’ambiente e lo sviluppo sostenibile;
constatando, al riguardo, l’importanza di utilizzare i mezzi di comunicazione, nonché i mezzi elettronici o le altre forme di comunicazione che si renderanno disponibili in futuro;
riconoscendo l’importanza di una piena integrazione delle esigenze ambientali nei processi decisionali a livello statale, e la conseguente necessità per le pubbliche autorità di disporre di informazioni ambientali precise, complete ed aggiornate;
riconoscendo che le pubbliche autorità possiedono informazioni ambientali nell’interesse pubblico;
interessate a che il pubblico (comprese le organizzazioni) abbia accesso a meccanismi giudiziari efficaci, in grado di tutelarne i legittimi interessi e di assicurare il rispetto della legge;
constatando l’importanza di fornire ai consumatori una corretta informazione sui prodotti, per consentire loro di compiere scelte ambientali consapevoli;
coscienti della preoccupazione del pubblico per l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e della necessità di accrescere la trasparenza e di rafforzare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia;
convinte che l’attuazione della presente convenzione contribuirà al rafforzamento della democrazia nell’ambito territoriale della Commissione economica delle Nazioni unite per l’Europa (UNECE);
consapevoli del ruolo svolto al riguardo dall’UNECE e richiamando in particolare le linee guida sull’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, approvate nella dichiarazione ministeriale adottata a Sofia (Bulgaria) il 25 ottobre 1995 nel corso della Terza conferenza ministeriale «Ambiente per l’Europa»;
tenendo conto delle pertinenti disposizioni della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, conclusa ad Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 19912, della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali3e della convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali4, entrambe concluse a Helsinki il 17 marzo 1992, nonché di altre convenzioni regionali;
consapevoli che l’adozione della presente convenzione contribuirà all’ulteriore rafforzamento del processo «Ambiente per l’Europa» e al successo della Quarta conferenza ministeriale prevista ad Aarhus (Danimarca) nel giugno del 1998,
hanno convenuto quanto segue:
Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione.
Ai fini della presente convenzione, si intende per:
La presente definizione non comprende gli organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo.
3. «Informazioni ambientali», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:
4. «Pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone.
5. «Pubblico interessato», il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale.
I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell’eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell’ambiente. 5. Qualora non disponga delle informazioni ambientali richieste, l’autorità pubblica indica quanto prima al richiedente l’altra autorità pubblica alla quale ritiene possibile rivolgersi per ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta a tale autorità informandone il richiedente. 6. Ciascuna Parte provvede affinché, nei casi in cui le informazioni sottratte all’obbligo di divulgazione in forza del paragrafo 3 lettera c e del paragrafo 4 possano essere stralciate senza comprometterne la riservatezza, le autorità pubbliche rendano disponibili le rimanenti informazioni richieste. 7. Il rigetto della richiesta deve essere notificato per scritto quando la richiesta stessa è stata formulata per scritto o quando il richiedente ne faccia domanda. La notifica deve precisare i motivi del diniego e fornire informazioni sull’accesso alle procedure di ricorso di cui all’articolo 9. Il diniego deve essere comunicato quanto prima e comunque entro il termine di un mese, a meno che la complessità delle informazioni non giustifichi una proroga, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla richiesta. Il richiedente viene informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano. 8. Ciascuna Parte può autorizzare le autorità pubbliche a subordinare il rilascio di informazioni al pagamento di un corrispettivo, che tuttavia non può superare un importo ragionevole. Le autorità pubbliche che intendono rilasciare informazioni a titolo oneroso mettono a disposizione dei richiedenti un tariffario, indicando i casi in cui il rilascio delle informazioni è soggetto o non è soggetto a pagamento e i casi in cui è subordinato al pagamento anticipato del corrispettivo.
a condizione che tali informazioni siano già disponibili in forma elettronica.
4. Ad intervalli periodici non superiori a tre o quattro anni, ciascuna Parte pubblica e diffonde un rapporto nazionale sullo stato dell’ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell’ambiente e sulle pressioni a cui esso è sottoposto.
5. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte adotta provvedimenti finalizzati in particolare alla diffusione di:
6. Ciascuna Parte incoraggia gli operatori le cui attività abbiano effetti significativi sull’ambiente ad informare regolarmente il pubblico dell’impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti, eventualmente nel quadro di sistemi volontari di etichettatura o certificazione ambientale o con altri mezzi.
7. Ciascuna Parte:
a) rende noti i fatti e le analisi dei fatti da essa ritenuti rilevanti e importanti ai fini della definizione delle principali proposte in materia di politica ambientale;
b) pubblica o rende in altro modo accessibile il materiale esplicativo disponibile riguardante le sue relazioni con il pubblico nelle materie disciplinate dalla presente convenzione; e
c) fornisce adeguate informazioni sull’esercizio delle funzioni pubbliche e la prestazione di servizi pubblici aventi attinenza con l’ambiente ai vari livelli dell’amministrazione pubblica.
8. Ciascuna Parte mette a punto meccanismi destinati ad assicurare la disponibilità al pubblico di informazioni sufficienti sui prodotti, in modo da consentire ai consumatori di operare scelte ambientali consapevoli.
9. Tenendo conto delle procedure internazionali eventualmente applicabili, ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari al fine di istituire progressivamente un sistema nazionale coerente di inventari o registri relativi all’inquinamento, basato su una banca dati strutturata, informatizzata e accessibile al pubblico, alimentata mediante dati trasmessi in forma standardizzata. Tale sistema può comprendere le immissioni, le emissioni e i trasferimenti nei vari comparti ambientali e negli impianti di trattamento e smaltimento interni o esterni al sito di una serie definita di sostanze e di prodotti (compreso il consumo di acqua, energia e risorse) provenienti da un determinato complesso di attività.
10. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ambientali ai sensi dell’articolo 4 paragrafi 3 e 4.
Ciascuna Parte stabilisce le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale in un quadro trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie. A tal fine si applicano i paragrafi 3, 4 e 8 dell’articolo 6. L’autorità pubblica competente individua il pubblico ammesso a partecipare, tenendo conto degli obiettivi della presente convenzione. Nella misura opportuna, ciascuna Parte si adopera per consentire al pubblico di partecipare all’elaborazione delle politiche in materia ambientale.
Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l’effettiva partecipazione del pubblico all’elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull’ambiente. A tal fine occorre adottare le seguenti misure:
I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nella misura più ampia possibile.
La Parte che preveda il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dispone affinché l’interessato abbia anche accesso a una procedura stabilita dalla legge, rapida e gratuita o poco onerosa, ai fini del riesame della propria richiesta da parte dell’autorità pubblica o da parte di un organo indipendente e imparziale di natura non giurisdizionale.
Le decisioni definitive prese a norma del presente paragrafo sono vincolanti per l’autorità pubblica in possesso delle informazioni. Esse sono motivate per scritto almeno quando l’accesso alle informazioni viene negato in forza del presente paragrafo.
2. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato:
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o a un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.
Le nozioni di «interesse sufficiente» e di «violazione di un diritto» sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b.
Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi a un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale. 3. In aggiunta, e fatte salve le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale. 4. Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per scritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico. 5. Per accrescere l’efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l’introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti a eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all’accesso alla giustizia.
Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa svolge le seguenti funzioni di segretariato:
Gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.
La riunione delle Parti stabilisce per consenso meccanismi facoltativi di natura extragiudiziale, non contenziosa e consultiva per verificare l’osservanza delle disposizioni della presente convenzione. Tali meccanismi devono consentire un’adeguata partecipazione del pubblico e possono prevedere l’esame delle comunicazioni dei membri del pubblico su questioni attinenti alla presente convenzione.
La presente convenzione è aperta alla firma ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998, e può essere sottoscritta dagli Stati membri dell’UNECE e dagli Stati dotati di statuto consultivo presso l’UNECE ai sensi dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione del Consiglio economico e sociale n. 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonché dalle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani membri dell’UNECE alle quali gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione, inclusa la competenza a concludere trattati.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario della presente convenzione.
Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciarla mediante notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il depositario.
L’originale della presente convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
In fede di che , i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.Fatto ad Aarhus (Danimarca), il venticinque giugno millenovecentonovantotto.(Seguono le firme)
1. Settore energetico: – raffinerie di petrolio e di gas; – impianti di gassificazione e liquefazione; – centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 megawatt; – cokerie; – centrali nucleari e altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento e la dismissione di tali centrali o reattori7(esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non superi 1 kW di carico termico continuo); – impianti di ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; – impianti: – per la produzione o l’arricchimento di combustibili nucleari, – per il trattamento di combustibili nucleari irradiati o di scorie altamente radioattive, – per lo smaltimento definitivo di combustibili nucleari irradiati, – esclusivamente per lo smaltimento definitivo delle scorie radioattive, – esclusivamente per lo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di scorie radioattive in un sito diverso da quello di produzione.
2. Produzione e trasformazione dei metalli: – impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati); – impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, con capacità superiore a 2,5 tonnellate l’ora; – impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante: i) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo l’ora, ii) forgiatura con magli di energia superiore a 50 chilojoule per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW, iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo l’ora; – fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; – impianti: i) per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici, ii) per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), con capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli; – impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m3.
3. Industria mineraria: – impianti per la produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno o di calce viva in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; – impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto; – impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno; – impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno; – impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con capacità del forno superiore a 4 m3e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3.
5. Gestione dei rifiuti: – impianti di incenerimento, recupero, trattamento chimico o discarica di rifiuti pericolosi; – impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con capacità superiore a 3 tonnellate l’ora; – impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; – discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno oppure con una capacità totale superiore a 25 000 tonnellate, escluse le discariche di rifiuti inerti.
6. Impianti di trattamento delle acque reflue con capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti.
7. Impianti industriali per:
8. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a lunga percorrenza e di aeroporti8con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 m;
b) costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione9;
c) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie oppure rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.
9. a) Vie navigabili interne e porti fluviali che permettono il passaggio di battelli di stazza superiore a 1350 tonnellate;
b) porti commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e avamporti (escluse le banchine per le navi traghetto) in grado di accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate.
10 . Sistemi di estrazione o ricarica artificiale delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o ricaricata pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
12. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 metri cubi al giorno per il gas.
13. Dighe e altri impianti per la ritenzione o l’accumulo permanente di acqua con un volume nuovo o supplementare di acqua trattenuta o accumulata superiore a 10 milioni di metri cubi.
14. Gasdotti, oleodotti e condutture per prodotti chimici di diametro superiore a 800 mm e lunghezza superiore a 40 km.
15. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o suini con oltre:
16. Cave e miniere a cielo aperto in siti di dimensioni superiori a 25 ettari o torbiere in siti di dimensioni superiori a 150 ettari.
17. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 kV e lunghezza superiore a 15 km.
18. Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici con capacità di almeno 200 000 tonnellate.
19. Altre attività: – impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a 10 tonnellate al giorno; – impianti per la concia delle pelli con capacità di trattamento superiore a 12 tonnellate di prodotti finiti al giorno; – a) mattatoi con capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno, b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: i) materie prime animali (diverse dal latte) con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 tonnellate al giorno ii) materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale), c) trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annuale); – impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali con capacità di trattamento superiore a 10 tonnellate al giorno; – impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg l’ora o a 200 tonnellate all’anno; – impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione.
20. Ogni attività non contemplata nei paragrafi 1–19 per la quale è prevista la partecipazione del pubblico a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale a norma della legislazione nazionale.
21. Il disposto dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera a della presente convenzione non si applica a nessuno dei progetti di cui sopra se realizzati per meno di due anni esclusivamente o principalmente a scopi di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi metodi o prodotti, tranne se esiste la possibilità che essi provochino effetti nocivi significativi per l’ambiente o la salute.
22. Qualsiasi modifica o estensione di attività, ove tale modifica o estensione soddisfi di per sé i criteri o le soglie stabiliti nel presente allegato, è effettuata a norma dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera a della presente convenzione. Qualsiasi altra modifica o estensione di attività è disciplinata dall’articolo 6 paragrafo 1 lettera b della presente convenzione.
1. Ciascuna Parte istituisce, nell’ambito del rispettivo quadro normativo, le modalità per garantire un’informazione e una partecipazione efficaci del pubblico alle decisioni cui si applicano le disposizioni dell’articolo 6bis; tali modalità devono comprendere delle scadenze ragionevoli, per dare al pubblico la possibilità di esprimere adeguatamente un parere sulle decisioni proposte.
2. Nel contesto dei rispettivi quadri normativi, le Parti possono, se opportuno, prevedere deroghe alla procedura di partecipazione del pubblico di cui al presente allegato:
ii) è stata acquisita un’esperienza sufficiente sull’emissione dell’OGM in questione in ecosistemi comparabili;
b) in caso di immissione in commercio di un OGM, se:
i) tale immissione era già stata approvata nell’ambito del quadro normativo applicabile della Parte interessata, o
ii) tale immissione è finalizzata alla ricerca o a collezioni di colture.
3. Fatta salva la legislazione applicabile in materia di riservatezza a norma dell’articolo 4, le Parti mettono a disposizione del pubblico, in maniera opportuna, tempestiva ed efficace, una sintesi della notifica presentata per ottenere l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente o all’immissione in commercio di un OGM sul proprio territorio, nonché l’eventuale rapporto di valutazione, nel rispetto della disciplina nazionale sulla biosicurezza.
4. Le Parti non possono in nessun caso considerare riservate le informazioni seguenti:
5. Le Parti garantiscono la trasparenza delle procedure decisionali e assicurano l’accesso del pubblico alle informazioni del caso su tali procedure. Tali informazioni potrebbero comprendere, a titolo di esempio: i) la natura delle eventuali decisioni; ii) l’autorità pubblica responsabile dell’adozione della decisione; iii) le modalità di partecipazione del pubblico definite a norma del paragrafo 1; iv) l’indicazione dell’autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni; v) l’indicazione dell’autorità pubblica presso la quale è possibile presentare osservazioni e dei tempi per l’invio di tali osservazioni.
6. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono consentire al pubblico di presentare eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell’emissione deliberata di OGM proposta, compresa l’immissione in commercio, secondo le forme più opportune.
7. Le Parti devono provvedere affinché, al momento dell’adozione della decisione di autorizzare l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, compresa l’immissione in commercio, si tenga adeguatamente conto dei risultati della procedura di partecipazione del pubblico, organizzata a norma del paragrafo 1.
8. Le Parti devono provvedere affinché, nel momento in cui un’autorità pubblica prende una decisione soggetta alle disposizioni del presente allegato, sia reso accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.
1. Qualora una controversia sia sottoposta ad arbitrato in forza dell’articolo 16 paragrafo 2 della presente convenzione, la parte o le parti comunicano al Segretariato la materia del contendere, indicando in particolare gli articoli della presente convenzione la cui interpretazione o applicazione è controversa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti della presente convenzione.
2. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri. Le due parti in causa nominano un arbitro ciascuna; i due arbitri così nominati designano di comune accordo un terzo arbitro, che assume le funzioni di presidente. Il presidente non deve essere cittadino di alcuna delle parti in causa, né avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, né essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo.
3. Se entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del tribunale arbitrale non è stato ancora designato, su richiesta di una delle parti in causa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa designa il presidente entro un ulteriore termine di due mesi.
4. Qualora una delle due parti in causa non proceda alla nomina di un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l’altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che provvede alla designazione del presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena designato, il presidente chiede alla parte che non ha nominato l’arbitro di provvedere alla nomina entro due mesi. Decorso inutilmente tale termine, il presidente informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che procede alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi.
5. Il tribunale arbitrale decide in base al diritto internazionale e alle disposizioni della presente convenzione.
6. Ogni tribunale arbitrale istituito ai sensi del presente allegato stabilisce il proprio regolamento interno.
7. Le decisioni del tribunale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di merito, sono adottate a maggioranza dei componenti.
8. Il tribunale può adottare tutte le misure necessarie per l’accertamento dei fatti.
9. Le parti in causa agevolano l’attività del tribunale arbitrale e in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione:
10. Le parti e gli arbitri tutelano la segretezza di tutte le informazioni riservate acquisite durante il procedimento arbitrale.
11. Su richiesta di una delle parti, il tribunale arbitrale può raccomandare l’adozione di misure provvisorie di salvaguardia.
12. Se una delle parti della controversia non compare dinanzi al tribunale o rinuncia a difendere la propria causa, l’altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di emettere la decisione finale. L’assenza o la rinuncia di una parte a difendere la propria causa non osta allo svolgimento del procedimento.
13. Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all’oggetto della controversia.
14. Salvo che il tribunale arbitrale decida altrimenti in considerazione delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi componenti, sono sostenute dalle parti in eguale misura. Il tribunale tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto finale.
15. Le Parti della presente convenzione che abbiano un interesse giuridicamente rilevante in relazione all’oggetto della controversia e che possano subire gli effetti di una decisione al riguardo possono intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale arbitrale.
16. Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione entro cinque mesi dalla sua costituzione, salvo qualora ritenga necessaria una proroga, che tuttavia non può essere superiore a cinque mesi.
17. La decisione del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa è definitiva e vincolante per tutte le parti in causa. Il tribunale arbitrale comunica la decisione alle parti in causa e al Segretariato. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti della presente convenzione.
18. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione o all’esecuzione della decisione finale può essere sottoposta da una di esse al tribunale arbitrale che l’ha emessa, o se questo non può essere investito della questione, a un altro tribunale costituito a tal fine nello stesso modo del primo.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 27 giugno | 2001 | 30 ottobre | 2001 | |
| Armenia | 1° agosto | 2001 | 30 ottobre | 2001 | |
| Austria* | 17 gennaio | 2005 | 17 aprile | 2005 | |
| Azerbaigian | 23 marzo | 2000 A | 30 ottobre | 2001 | |
| Belgio | 21 gennaio | 2003 | 21 aprile | 2003 | |
| Bosnia ed Erzegovina | 1° ottobre | 2008 A | 30 dicembre | 2008 | |
| Bulgaria | 17 dicembre | 2003 | 16 marzo | 2004 | |
| Ceca, Repubblica | 6 luglio | 2004 | 4 ottobre | 2004 | |
| Cipro | 19 settembre | 2003 | 18 dicembre | 2003 | |
| Croazia | 27 marzo | 2007 | 25 giugno | 2007 | |
| Danimarca*a | 29 settembre | 2000 | 30 ottobre | 2001 | |
| Estonia | 2 agosto | 2001 | 31 ottobre | 2001 | |
| Finlandia* | 1° settembre | 2004 | 29 novembre | 2004 | |
| Francia*b | 8 luglio | 2002 | 6 ottobre | 2002 | |
| Georgia | 11 aprile | 2000 | 30 ottobre | 2001 | |
| Germania | 15 gennaio | 2007 | 15 aprile | 2007 | |
| Grecia | 27 gennaio | 2006 | 27 aprile | 2006 | |
| Guinea-Bissau | 4 aprile | 2023 A | 3 luglio | 2023 | |
| Irlanda | 20 giugno | 2012 | 18 settembre | 2012 | |
| Islanda | 20 ottobre | 2011 | 18 gennaio | 2012 | |
| Italia | 13 giugno | 2001 | 30 ottobre | 2001 | |
| Kazakistan | 11 gennaio | 2001 | 30 ottobre | 2001 | |
| Kirghizistan | 1° maggio | 2001 A | 30 ottobre | 2001 | |
| Lettonia | 14 giugno | 2002 | 12 settembre | 2002 | |
| Lituania | 28 gennaio | 2002 | 28 aprile | 2002 | |
| Lussemburgo | 25 ottobre | 2005 | 23 gennaio | 2006 | |
| Macedonia del Nord | 22 luglio | 1999 A | 30 ottobre | 2001 | |
| Malta | 23 aprile | 2002 | 22 luglio | 2002 | |
| Moldova | 9 agosto | 1999 | 30 ottobre | 2001 | |
| Montenegro | 2 novembre | 2009 A | 31 gennaio | 2010 | |
| Norvegia* | 2 maggio | 2003 | 31 luglio | 2003 | |
| Paesi Bassi*c | 29 dicembre | 2004 | 29 marzo | 2005 | |
| Polonia | 15 febbraio | 2002 | 16 maggio | 2002 | |
| Portogallo | 9 giugno | 2003 | 7 settembre | 2003 | |
| Regno Unito* | 23 febbraio | 2005 | 24 maggio | 2005 | |
| Romania | 11 luglio | 2000 | 30 ottobre | 2001 | |
| Serbia | 31 luglio | 2009 A | 29 ottobre | 2009 | |
| Slovacchia | 5 dicembre | 2005 A | 5 marzo | 2006 | |
| Slovenia | 29 luglio | 2004 | 27 ottobre | 2004 | |
| Spagna | 29 dicembre | 2004 | 29 marzo | 2005 | |
| Svezia* | 20 maggio | 2005 | 18 agosto | 2005 | |
| Svizzera* | 3 marzo | 2014 | 1° giugno | 2014 | |
| Tagikistan | 17 luglio | 2001 A | 30 ottobre | 2001 | |
| Turkmenistan | 25 giugno | 1999 A | 30 ottobre | 2001 | |
| Ucraina | 18 novembre | 1999 | 30 ottobre | 2001 | |
| Ungheria | 3 luglio | 2001 | 30 ottobre | 2001 | |
| Unione europea | 17 febbraio | 2005 | 18 maggio | 2005 | |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, a eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.org/od ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. | |||||
| a La Conv. non si applica né alle Isole Färöer né alla Groenlandia. | |||||
| b La Conv. non si applica né alla Nuova-Caledonia, né alla Polinesia francese, né alle isole Wallis e Futuna. | |||||
| c Per il Regno in Europa. | |||||
| Riserva all’articolo 4Nell’ambito dell’energia nucleare e della protezione contro le radiazioni, per le domande di consultazione di documenti contenenti informazioni relative a impianti nucleari, l’articolo 4 della Convenzione di Aarhus si applica con riserva dell’articolo 23 della legge del 17 dicembre 200410sulla trasparenza, che garantisce l’accesso soltanto ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un’autorità dopo l’entrata in vigore di tale legge, il 1° luglio 2006.Riserve agli articoli 6 paragrafo 6 e 9 paragrafo 2Nell’ambito dell’energia nucleare e della protezione contro le radiazioni, gli articoli 6 paragrafo 6 e 9 paragrafo 2 della Convenzione di Aarhus si applicano con riserva dell’articolo 3 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 198311sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), che esclude il diritto di ricorrere delle organizzazioni di protezione dell’ambiente, secondo l’articolo 55 LPAmb, contro le decisioni riguardanti sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti. |
Art. 1 cpv. 1 del DF del 27 set. 2013 (RU 2014 1021). ↩
RS 0.814.06 ↩
RS 0.814.04 ↩
RS 0.814.20 ↩
Nuovo testo giusta all’all. della Dec. II/1 del 27 mag. 2005, approvata dall’AF il 27 set. 2013, in vigore per la Svizzera il 20 apr. 2025 (RU 2025 84; 2014 1021). ↩
RS 0.451.431 ↩
Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetto di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito dell’impianto. ↩
Ai fini della presente Conv., per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della Conv. di Chicago del 1944 che istituisce l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (all. 14),RS 0.748.0 . ↩
Ai fini della presente Conv., per «via di rapida comunicazione» si intende una strada conforme alla definizione contenuta nell’Accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 nov. 1975 (RS 0.725.11 ). ↩
RS 152.3 ↩
RS 814.01 ↩
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