0.814.226.29•Accordo europeo sulla limitazione dell’impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura
0.814.226.29Multilateral International Treaty22 dic 1975
Conchiuso a Strasburgo il 16 settembre 1968
Approvato dall’Assemblea federale il 15 settembre 19752
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 21 novembre 1975
Entrato in vigore per la Svizzera il 22 dicembre 1975
(Stato 1° aprile 1983)
I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica francese, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Confederazione Svizzera e del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord,
Considerando che le Parti del Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, nel tenore riveduto del 23 ottobre 1954, hanno espresso il loro intento di rafforzare i vincoli sociali che le uniscono e di concertare i loro sforzi mediante consultazioni dirette, come anche in seno alle istituzioni specializzate, allo scopo d’elevare il livello di vita dei loro popoli e di far progredire armoniosamente le attività marginali nel settore sociale;
Considerando che le attività sociali disciplinate nel Trattato di Bruxelles ed esercitate fino al 1959 sotto gli auspici dell’Organizzazione del Trattato di Bruxelles e dell’Unione dell’Europa occidentale, proseguono presentemente nel quadro del Consiglio d’Europa, in virtù della decisione presa il 21 ottobre 1959 dal Consiglio dell’Unione dell’Europa occidentale e della risoluzione (59) 23, adottata il 16 novembre 1959 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa;
Considerando che la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca partecipano rispettivamente dal 6 maggio 1964 e dal 2 aprile 1968 alle attività svolte nell’ambito dell’igiene pubblica, conformemente alla suddetta risoluzione;
Considerando che il Consiglio d’Europa persegue lo scopo di attuare un’unione più stretta fra i suoi membri, al fine segnatamente di favorire lo sviluppo economico e sociale attraverso la conclusione d’accordi e un’azione comunitaria nei settori economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo;
Considerando che si sono adoperati, nella misura del possibile, per promuovere il progresso non soltanto nel settore sociale, bensì anche in quello dell’igiene pubblica, e che hanno intrapreso ad armonizzare le loro legislazioni nazionali in applicazione delle suddette disposizioni;
Considerando la necessità vieppiù imperativa di prendere siffatti provvedimenti per la protezione delle acque contro l’inquinamento;
Considerando che detti provvedimenti si impongono non soltanto per le esigenze dell’uomo, bensì anche per assicurare la salvaguardia della natura nel suo insieme e che in particolare occorre proteggere efficacemente: (a) l’approvvigionamento con acqua della popolazione, dell’industria, dell’agricoltura e di altre attività professionali; (b) la fauna e la flora acquatica naturali, in particolare nella misura in cui queste ultime contribuiscono al benessere dell’uomo; (c) il pieno godimento dei luoghi di svago e di sport;
Accertando che l’impiego generalizzato di taluni detersivi nelle economie domestiche e nell’industria potrebbe pregiudicare considerevolmente questi interessi;
Giudicando pertanto che occorre limitare l’impiego di siffatti prodotti,
Hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti si obbligano ad adottare provvedimenti tanto efficaci quanto lo permettono le tecniche disponibili, ove occorra anche in via legislativa, affinché: (a) sui loro territori rispettivi, i prodotti di lavatura e pulitura contenenti uno o più detersivi sintetici siano immessi sul mercato soltanto a condizione che l’insieme dei detersivi del prodotto considerato sia biodegradabile in ragione di almeno l’80 %; (b) sui loro territori rispettivi, siano eseguiti procedimenti di misurazione e di controllo adeguati, allo scopo di assicurare l’osservanza delle disposizioni dell’alinea (a) del presente articolo.
L’osservanza delle disposizioni dell’alinea (a) dell’articolo 1 del presente Accordo non deve avere per effetto l’uso di detersivi i quali, in condizioni normali d’impiego, potrebbero pregiudicare la salute degli esseri umani e degli animali.
Le Parti contraenti provvedono ogni cinque anni, oppure in modo più frequente ove una Parte lo esiga, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa, allo scopo d’esaminare l’applicazione del presente Accordo, come anche l’opportunità di una revisione o di un allargamento di talune sue disposizioni. Le consultazioni avranno luogo nel corso di assisi convocate dal Segretario generale del Consiglio d’Europa. Le Parti contraenti comunicano al Segretario generale del Consiglio d’Europa, almeno due mesi prima delle assisi, il nome del loro rappresentante.
(a) qualsiasi Stato membro del Consiglio d’Europa che non partecipa alle attività nel settore dell’igiene pubblica di cui alla risoluzione (59) 23 indicata nell’ingresso del presente Accordo, potrà aderirvi; (b) il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire al presente Accordo. La risoluzione concernente l’invito dovrà essere accettata unanimemente dagli Stati membri del Consiglio d’Europa che partecipano alle attività nel settore dell’igiene pubblica di cui alla risoluzione (59) 23 indicata nell’ingresso del presente Accordo. 2. L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, d’uno strumento d’adesione, il quale avrà effetto un mese dopo la data del deposito.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito al presente Accordo;
(a) ogni firma senza riserva di ratificazione o d’accettazione; (b) ogni firma con riserva di ratificazione o d’accettazione; (c) il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione; (d) qualsiasi data d’entrata in vigore del presente Accordo, conformemente all’articolo 5; (e) qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 7; (f) qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 e la data in cui la disdetta avrà effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Strasburgo, il 16 settembre 1968, in francese e in inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato firmatario e aderente.(Si omettono le firme)
| Stati partecipanti | Ratificazione Firma senza riserva di ratificazione (Fi) Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Germania | 1° febbraio | 1973 | 2 marzo | 1973 |
| Belgio | 20 aprile | 1970 | 16 febbraio | 1971 |
| Danimarca | 15 gennaio | 1971 Fi | 16 febbraio | 1971 |
| Spagna | 10 settembre | 1975 A | 11 ottobre | 1975 |
| Francia | 29 aprile | 1971 | 30 maggio | 1971 |
| Gran Bretagna | 16 settembre | 1968 Fi | 16 febbraio | 1971 |
| Paesi Bassi | 27 gennaio | 1971 | 28 febbraio | 1971 |
| Svizzera | 21 novembre | 1975 | 22 dicembre | 1975 |
| Italia | 27 novembre | 1978 | 28 dicembre | 1978 |
| Lussemburgo | 10 ottobre | 1980 | 11 novembre | 1980 |
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