0.814.281.1•Accordo franco‑svizzero sugli organi di lotta contro l’inquinamento, da idrocarburi o altri inquinanti riconosciuti, del Lago Lemano, nel quadro della pertinente Convenzione del 16 novembre 1962 concernente la protezione delle sue acque
0.814.281.1Bilateral International Treaty18 nov 1977
Conchiuso il 5 maggio 1977
Entrato in vigore il 18 novembre 1977
(Stato 18 novembre 1977)
Convinti della necessità d’una stretta collaborazione nella lotta contro l’inquinamento del Lemano con idrocarburi, o altre sostanze alteranti l’acqua, desiderosi di facilitare il mutuo aiuto, in caso di grave infortunio o di catastrofe, e di sveltire l’invio di personale e materiale, il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero hanno convenuto il presente accordo per gli interventi richiesti da tale tipo di lotta.
Le acque protette son quelle definite nella citata Convenzione2
2. Il Gruppo assume segnatamente la missione seguente:
3. Il Gruppo può sempre far capo al parere degli specialisti della lotta contro gli idrocarburi e altre sostanze inquinanti, nonché a quello d’altri esperti.
In caso d’infortunio dovuto ad idrocarburi o altre sostanze, il rappresentante, o uno dei rappresentanti, legittimati sul piano nazionale, può decidere di ricorrere ai centri dell’altra Parte contraente.
In caso d’intervento, le Parti baderanno ad applicare i disposti degli articoli seguenti.
Il personale di cui in articolo 4, ha libero accesso a tutti i luoghi richiedenti l’intervento.
La delimitazione di tali regioni va fissata prima del rilascio dell’autorizzazione.
Gli organi del controllo aereo delle due Parti vanno avvisati prima d’ogni volo.
Il pilota, i membri dell’equipaggio e quelli della squadra di intervento devono essere in grado di provare la loro identità e nazionalità. Gli aeromobili possono decollare e atterrare fuori degli aerodromi doganali delle due Parti. 3. Le autorità competenti dello Stato sul cui territorio ha luogo l’intervento possono chiedere alle autorità competenti dell’altro Stato un rapporto scritto sull’intervento. 4. Gli aeromobili che hanno partecipato a un’operazione devono rientrare nel territorio della Parte richiesta nel termine più breve dopo l’intervento. Sono parimente autorizzati a decollare e ad atterrare fuori degli aerodromi doganali delle due Parti.
Tuttavia le spese derivanti dal concorso di persone che non abbiano qualità di «servizio pubblico» vanno a carico del Paese richiedente. Il presente disposto non s’applica ai mezzi d’intervento aereo. 2. Per tutto il corso delle operazioni, il vettovagliamento delle squadre d’intervento e l’approvvigionamento in carburante ed altri ingredienti per le attrezzature, incombono alla Parte richiedente. 3. In caso di ricupero totale o parziale delle spese d’intervento, la Parte richiesta va risarcita per prima su presentazione d’una fatturapro forma .
Fatto a Berna il 5 maggio 1977 in due esemplari in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Emanuel Diez | Per il Governo della Repubblica francese: Claude Lebel |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.814.281.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1977/2204_2204_2204",
"documentDate": "1977-05-05",
"inForceSince": "1977-11-18"
},
"content": {
"number": "0.814.281.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1977/2204_2204_2204",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.814.281.1",
"hash": "ca04aba65cfbb112582442132e3856c643ffef13989991db87f6a172da61cf1b",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.814.281.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:53.945Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1977/2204_2204_2204/19771118/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1977-2204_2204_2204-19771118-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1977/2204_2204_2204",
"documentDate": "1977-05-05",
"inForceSince": "1977-11-18",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 5. Mai 1977 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Französischen Republik über den Einsatz der mit der Bekämpfung unfallbedingter Gewässerverunreinigung durch Kohlenwasserstoffverbindungen oder andere wassergefährdende Substanzen betrauten Organe, welche als solche im Rahmen des schweizerisch-französischen Abkommen vom 16. November 1962 betreffend den Schutz der Gewässer des Genfersees gegen Verunreinigung anerkannt werden",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1977/2204_2204_2204/19771118/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1977-2204_2204_2204-19771118-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1977/2204_2204_2204/19771118/de/xml"
},
{
"title": "Accord franco-suisse du 5 mai 1977 sur l'intervention des organes chargés de la lutte contre la pollution accidentelle des eaux par les hydrocarbures ou autres substances pouvant altérer les eaux, et reconnus comme tels dans le cadre de la Convention franco-suisse du 16 novembre 1962 concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1977/2204_2204_2204/19771118/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1977-2204_2204_2204-19771118-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1977/2204_2204_2204/19771118/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo franco-svizzero del 5 maggio 1977 sugli organi di lotta contro l'inquinamento, da idrocarburi o altri inquinanti riconosciuti, del Lago Lemano, nel quadro della pertinente Convenzione del 16 novembre 1962 concernente la protezione delle sue acque",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1977/2204_2204_2204/19771118/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1977-2204_2204_2204-19771118-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1977/2204_2204_2204/19771118/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1977/2204_2204_2204/19771118/it/xml"
}
}