Concluso a Bruxelles il 25 settembre 1991
Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19922
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 25 febbraio 1993
Entrato in vigore per la Svizzera il 1°novembre 1994
(Stato 1° novembre 1994)
Il Governo della Repubblica federale di Germania,
il Governo della Repubblica Francese,
il Governo del Granducato del Lussemburgo,
il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
e il Governo della Confederazione Svizzera,
riferendosi ai risultati acquisiti alle conferenze ministeriali sull’inquinamento del Reno, tenutesi l’11 ottobre 1988 a Bonn e il 30 novembre 1989 a Bruxelles,
riferendosi all’Accordo del 3 dicembre 19763concernente la protezione del Reno dall’inquinamento dovuto ai cloruri, agli scambi di lettere del 29 aprile, del 4 e del 14 maggio 19834e alla dichiarazione dell’11 dicembre 19865dei Capidelegazione (in seguito detto «Accordo»),
desiderando migliorare la qualità delle acque del Reno in modo tale che alla frontiera germano-olandese i superamenti del tenore di 200 mg/l di ionicloruro vengano limitati sia per quanto concerne il valore che la durata,
intendendo facilitare l’approvvigionamento in acqua potabile a partire dal Reno e dall’ljsselmeer,
convinti che oltre alle riduzioni già conseguite e ai provvedimenti previsti dal presente Protocollo aggiuntivo ulteriori misure per la riduzione del carico di cloruri nel Reno, da applicare sull’intero corso del Reno, non siano né necessarie sotto il profilo ecologico né giustificabili sotto il profilo tecnico ed economico,
e volendo raggiungere una regolamentazione internazionale definitiva in materia di riduzione del carico di cloruri nel Reno,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
- Durante i periodi nei quali la concentrazione di cloruri nel Reno, alla frontiera germano-olandese, supera il valore indicativo di 200 mg/l, il Governo francese procede, in più del la riduzione di 20 kg/s di ioni-cloruro già attuata dal 5 gennaio 1987 conformemente all’articolo 2 capoverso 2 dell’Accordo, a una riduzione modulare sul territorio francese secondo le precisazioni e le modalità tecniche dell’allegato I. Le quantità di cloruri derivanti da detta riduzione modulare saranno provvisoriamente depositate in terreni di discarica.
- Il Governo francese informa ogni anno le altre Parti contraenti sulle quantità di cloruri depositate in seguito alla riduzione modulare e sulle spese relative.
- La riduzione modulare ai sensi del presente Protocollo aggiuntivo costituisce l’applicazione delle disposizioni previste ai capoversi 1, 3 e 4 dell’articolo 2 e al capoverso 3 dell’articolo 7 dell’Accordo.
Art. 2
Le quantità di cloruri depositate in seguito alla riduzione modulare ai sensi dell’articolo 1 del presente Protocollo aggiuntivo potranno, dopo la riduzione della produzione delle miniere di potassio d’Alsazia e secondo le modalità che le Parti contraenti definiranno sulla base di una proposta della Commissione internazionale, essere scaricate nel Reno in modo accettabile sotto il profilo ecologico e tenendo conto delle differenti utilizzazioni dell’acqua. Durante tale periodo il valore indicativo di 200 mg/l di ioni-cloruro alla frontiera germano-olandese resterà in vigore e il carico nazionale medio annuo indicato nella tabella dell’allegato II dell’Accordo, nella versione modificata dal presente Protocollo aggiuntivo, non dovrà essere oltrepassato.
Art. 3
Il Governo olandese prende, sul suo territorio, provvedimenti per limitare il carico di cloruri nelle acque dell’ljsselmeer destinate all’approvvigionamento in acqua potabile: segnatamente si tratta di scaricare le acque salate del Wieringermeer nelle acque del Wattenmeer invece che in quelle dell’Ijsselmeer. Le basi tecniche per tali provvedimenti figurano nell’allegato II del presente Protocollo aggiuntivo.
Art. 4
Le spese di un importo massimo di 400 milioni di franchi francesi per i provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 sul territorio francese, e quelle di un importo massimo di 32,37 milioni di fiorini olandesi per i provvedimenti di cui all’articolo 3 sul territorio olandese sono ripartite come segue:
Le condizioni di pagamento sono indicate nell’allegato III del presente Protocollo aggiuntivo.
Conformemente alle disposizioni dell’allegato III, nel calcolo dell’importo svizzero è tenuto conto della riduzione permanente del carico di cloruri nel Reno in Svizzera. Detto importo è fissato a 12 milioni di franchi francesi.
Art. 5
- Le Parti contraenti prendono sul loro territorio i provvedimenti necessari ad evitare un aumento delle quantità di ioni-cloruro immesse nel bacino imbrifero del Reno. I valori dei carichi nazionali, tenuto conto delle misure del presente Protocollo aggiuntivo, sono indicati nell’allegato IV.
- Gli aumenti delle quantità di ioni-cloruro provenienti da immissioni isolate sono ammissibili soltanto nella misura in cui le Parti contraenti interessate compensino il carico sul loro territorio o se nell’ambito della Commissione internazionale si possa trovare una compensazione globale.
- In via eccezionale e dopo aver udito la Commissione internazionale una Parte contraente può, per motivi imperativi, autorizzare un aumento senza che occorra un’immediata compensazione.
- I Paesi Bassi non compensano né totalmente né parzialmente mediante altre immissioni nell’Ijsselmeer o nel Reno la riduzione del carico di sale nell’Ijsselmeer ottenuta grazie ai provvedimenti presi conformemente all’articolo 3 del presente Protocollo aggiuntivo.
- Le Parti contraenti controllano, sul loro territorio, tutti gli scarichi di ionicloruro di oltre 1 kg/s nel bacino imbrifero del Reno e nell’ljsselmeer.
- Ciascuna Parte contraente inoltra annualmente un rapporto alla Commissione internazionale, dal quale risulti l’evoluzione del carico di ioni-cloruro nelle acque del Reno e in quelle dell’Ijsselmeer.
Art. 6
Gli articoli 3 e 6 dell’Accordo sono abrogati.
L’allegato IV del presente Protocollo aggiuntivo sostituisce l’allegato II dell’Accordo.
Art. 7
- Gli articoli 13, 14, 16 e 17 dell’Accordo valgono anche per il presente Protocollo aggiuntivo.
- L’articolo 15 dell’Accordo vale tenendo conto della disposizione seguente: L’Accordo e il presente Protocollo aggiuntivo possono essere denunciati soltanto insieme: l’eventuale denuncia può essere presentata in ogni momento a partire dall’entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo.
Art. 8
Il presente Protocollo aggiuntivo dell’Accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue tedesca, francese e olandese, facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Confederazione Svizzera, il quale invierà a ciascuna Parte contraente una copia certificata conforme.
Fatto a Bruxelles il 25 settembre 1991.
Seguono le firme
Allegato I
Modalità tecniche della riduzione supplementare degli scarichi di cloruri provenienti dalle Miniere di potassio d’Alsazia (MDPA)
La riduzione modulare sul territorio francese viene realizzata mediante il deposito provvisorio in terreni di discarica dei sali residui provenienti dalle Miniere di potassio d’Alsazia, di cui è prevista una diminuzione della produzione a partire dal 1998, secondo le modalità seguenti:
- Il deposito in terreni di discarica ha inizio se la concentrazione di cloruri alla frontiera germano-olandese (misurata presso la stazione internazionale di Lobith) supera il valore indicativo di 200 mg/l su un periodo di 24 ore consecutive e se, contemporaneamente, viene annunciata una tendenza all’abbassamento della portata per i prossimi quattro giorni, secondo il modello di previsione descritto dalla Commissione internazionale dell’idrologia del bacino del Reno (Rapporto no1-7, 1988 della CIR).
- Il deposito in terreni di discarica è sospeso se la concentrazione di cloruri ritorna, per un periodo di 24 ore consecutive, a un valore pari o inferiore a 200 mg/l e se, contemporaneamente, viene annunciata una tendenza all’aumento della portata per i prossimi quattro giorni, secondo lo stesso modello di previsione.
- Ad ogni ripresa del deposito in terreni di discarica, le operazioni sono progressive fino a raggiungere, entro 5 giorni lavorativi al massimo, la piena capacità.
- La quantità di sale che può essere depositata è limitata dalla capacità delle aziende di produrre sale residuo solido atto ad essere depositato. Le Miniere di potassio d’Alsazia si adopereranno, nei periodi in cui il valore di 200 mg/l alla frontiera germano-olandese è oltrepassato, a depositare in terreni di discarica la massima quantità possibile del sale disponibile; con un funzionamento normale e a seconda della produzione di sale da spargere sulle strade, tale quantità varia fra 42 e 56 kg/s.
- A partire dal momento in cui tutte le Parti contraenti avranno versato i loro contributi finanziari, le Miniere di potassio d’Alsazia avranno un anno di tempo per iniziare con il deposito provvisorio in terreni di discarica previsto secondo il presente Protocollo aggiuntivo. Nel frattempo, le Miniere di potassio d’Alsazia, per limitare i loro scarichi, utilizzeranno al meglio gli equipaggiamenti disponibili per la prima fase del deposito provvisorio in terreni di discarica.
Allegato II
Basi tecniche per i provvedimenti da prendere sul territorio olandese in base all’articolo 3
Le acque salmastre del polder del Wieringermeer non saranno più evacuate nell’Ijsselmeer. In futuro saranno immesse direttamente nel Wattenmeer. Allo scopo vanno presi i provvedimenti seguenti:
- La stazione di pompaggio meridionale, stazione «Lely», sarà messa fuori servizio e l’evacuazione delle acque del polder avverrà unicamente per il tramite della stazione di pompaggio settentrionale, stazione «Leemans». Allo scopo dovrà essere modificato il sistema di drenaggio delle quattro zone del polder: grazie ai canali di drenaggio esistenti, le acque della zona II saranno immesse nella zona III; quelle della zona IV, grazie ad una stazione di pompaggio ausiliare, ancora da costruire e che avrà una capacità di 2,5 m3/s, saranno pure evacuate nella zona III; la zona III sarà a sua volta drenata completamente dalla stazione di pompaggio «Leemans» grazie alla costruzione di un canale di raccordo che unirà il Waterkaaptocht con l’Hooge Kwelvaart. Nella zona III la sezione del Robbevaart, su un tratto di circa 2 km fra il raccordo con l’Hooge Kwelvaart e la stazione di pompaggio «Leemans», dovrà essere adattata per poter assorbire l’aumento del deflusso. In caso di eccesso d’acqua, la zona III sarà parzialmente drenata verso la zona I grazie ad una nuova stazione di pompaggio ausiliare dalla capacità di 6,8 m3/s.
- La capacità della stazione di pompaggio «Leemans», chiamata ad evacuare le acque delle zone I e III del polder, dovrà essere potenziata. Allo scopo i motori diesel che servono ad azionare le pompe centrifughe saranno muniti di sistemi elettronici di misurazione e di regolazione e di un sistema di sicurezza atto a garantirne il funzionamento continuato. Anche le pompe centrifughe saranno adattate alle nuove esigenze.
- La stazione di pompaggio «Leemans» pomperà le acque del polder nel bacino della chiusa «Stevin», che è collegato direttamente con il Wattenmeer.
- Nell’ambito di detti provvedimenti sarà necessario costruire o adattare cavi, condotte, strade, vie di accesso ed altre opere ancora.
- Le spese totali degli investimenti sono valutate a 32,37 milioni di fiorini olandesi.
Allegato III
Modalità finanziarie
Allegato IV
Campo d’applicazione del protocollo il 1° novembre 1994