0.814.287•Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie
0.814.287Multilateral International Treaty30 ago 1979
Conclusa a Londra, Messico, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972
Approvata dall’Assemblea federale il 14 marzo 19791
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 31 luglio 1979
Entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1979
(Stato 11 settembre 2024)
Le Parti contraenti della presente Convenzione,
Riconoscendo che l’ambiente marino e gli organismi viventi che esso nutre sono di capitale importanza per l’umanità e che l’umanità intera ha interesse a controllare affinché questo ambiente sia sfruttato in modo che non vengano alterate le sue caratteristiche e le sue risorse;
Riconoscendo che la capacità del mare di assimilare i residui e di renderli innocui e le sue possibilità di rigenerare le risorse naturali non sono illimitate;
Riconoscendo che gli Stati hanno, in virtù della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica in materia di ambiente, e che hanno il dovere di assicurarsi che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o delle zone situate al di là dei limiti della loro giurisdizione nazionale;
Facendo riferimento alla Risoluzione 2749 (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi che regolano i fondali marini ed il loro sottosuolo situati al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali;
Constatando che l’inquinamento marino ha fonti molteplici, soprattutto lo scarico, l’evacuazione attraverso l’atmosfera, i corsi d’acqua, gli estuari, gli emissari e le canalizzazioni, e che è importante che gli Stati utilizzino i migliori mezzi possibili per prevenire un tale inquinamento e mettano a punto dei prodotti e dei procedimenti atti a ridurre la quantità dei residui nocivi da eliminare;
Convinti che una azione internazionale di controllo dell’inquinamento dei mari dovuto ad operazioni di scarico può e deve essere portata avanti senza indugio, ma che questa azione non deve impedire lo studio di misure di lotta contro le altre fonti di inquinamento marino appena sarà possibile; e
Desiderosi di migliorare la protezione dell’ambiente marino incoraggiando gli Stati che hanno degli interessi comuni in regioni geografiche determinate a concludere accordi adeguati per completare la presente Convenzione,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti cercheranno di promuovere, individualmente e collettivamente, il controllo effettivo di tutte le fonti di inquinamento dell’ambiente marino e si impegnano in modo particolare ad adottare tutte le misure possibili per prevenire l’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali suscettibili di mettere in pericolo la salute dell’uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marine, di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare.
Le Parti contraenti adotteranno, in conformità ai seguenti articoli, tutte le misure necessarie a prevenire l’inquinamento dei mari dovuto allo scarico, individualmente, secondo le loro possibilità scientifiche, tecniche ed economiche, e collettivamente, e armonizzando le loro politiche a tale riguardo.
Ai fini della presente Convenzione:
Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti contraenti che hanno interessi comuni a proteggere l’ambiente marino di una determinata zona geografica cercheranno, tenendo conto delle caratteristiche regionali, di concludere accordi regionali compatibili con la presente Convenzione in vista di prevenire l’inquinamento ed in particolare quello causato da scarico. Le Parti alla presente Convenzione cercheranno di agire in conformità agli obiettivi e alle disposizioni di detti accordi regionali che verranno loro comunicati dall’Organizzazione. Le Parti contraenti cercheranno di collaborare con le Parti agli accordi regionali al fine di armonizzare delle procedure destinate ad essere seguite dalle Parti contraenti delle diverse convenzioni. Verrà riservata una particolare attenzione alla cooperazione nel settore del controllo e della ricerca scientifica.
Le Parti contraenti agevoleranno, con la loro collaborazione in seno all’Organizzazione e agli altri organismi internazionali, l’assistenza alle Parti che la richiedano in materia di:
soprattutto nei confronti dei Paesi interessati, agendo così in conformità ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione.
In conformità con i principi del diritto internazionale relativi alla responsabilità degli Stati in materia di danni causati all’ambiente di altri Stati o a qualunque altro settore dell’ambiente dallo scarico di rifiuti o di altri materiali di qualunque genere, le Parti contraenti elaboreranno delle procedure per la determinazione delle responsabilità e per la definizione delle vertenze riguardanti lo scarico.
Le Parti contraenti, durante la loro prima riunione consultiva, esamineranno le procedure di composizione delle controversie riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione.
Le Parti contraenti si impegnano a promuovere, nel quadro delle istruzioni specializzate competenti e di altri organismi internazionali, misure di protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento dovuto a:
Le Parti cercheranno anche di promuovere, in seno alla organizzazione internazionale adeguata, la codificazione dei segnali che saranno adottati dalle navi utilizzate per lo scarico.
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l’elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in virtù della risoluzione 2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di qualunque Stato riguardanti il diritto del mare nonché la natura e il limite della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esercita sulle navi battenti la sua bandiera. Le Parti contraenti decidono di consultarsi in occasione di una riunione che verrà convocata dalla Organizzazione dopo la Conferenza sul diritto del mare e in ogni caso non oltre il 1976 al fine di definire la natura e il limite dei diritti e degli obblighi di uno Stato costiero per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni della Convenzione in una zona adiacente alle sue coste.
Prima della designazione dell’Organizzazione, dette funzioni saranno assicurate, se del caso, da uno dei depositari, all’occorrenza il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.
4. Durante le riunioni consultive o speciali, le Parti contraenti procedono ad un esame costante dell’applicazione della presente Convenzione e possono in particolare:
5. Durante la loro prima riunione consultiva, le Parti adotteranno il necessario regolamento interno.
La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati a Londra, Città del Messico, Mosca e Washington dal 29 dicembre 1972 al 31 dicembre 1973.
La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati dopo il 31 dicembre 1973. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d’America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
I depositari informeranno le Parti contraenti:
Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato a uno dei depositari che ne informerà subito tutte le Parti.
L’originale della presente Convenzione, i cui testi francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso i Governi del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che ne trasmettono copie certificate conformi a tutti gli Stati.
In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi governi, firmano la presente Convenzione.Fatto in quattro esemplari a Londra, Messico, Mosca e Washington, il ventinove dicembre 1972.(Si omettono le firme)
1. I composti organo‑alogenici.2. Il mercurio e i suoi composti.3. Il cadmio e i suoi composti.4. Le plastiche non distruttibili e gli altri materiali sintetici non distruttibili, come per esempio le reti ed il cordame, suscettibili di galleggiare o di rimanere sulla superficie del mare in modo da costituire un intralcio materiale alla pesca, alla navigazione e agli altri usi legittimi del mare.5. Il petrolio greggio e i suoi residui, i prodotti raffinati del petrolio, i residui dei prodotti della distillazione del petrolio, come anche le miscele contenenti detti prodotti, caricati a bordo per essere gettati in mare.6. Residui radioattivi e altri materiali radioattivi.7. I materiali prodotti per la guerra biologica e chimica sotto qualunque forma (solida, liquida, semi‑liquida, gassosa o vivente).8. Fatta eccezione per il paragrafo 6, i paragrafi da 1 a 7 del presente Allegato non si applicano alle sostanze che vengono rapidamente rese innocue in mare, da processi fisici, chimici o biologici, purchéi. non alterino il gusto degli organismi marini commestibili o
ii. non presentino alcun pericolo per la vita dell’uomo né degli animali domestici.In caso di dubbio sulla innocuità di una sostanza, la Parte interessata potrà far ricorso alla procedura consultiva prevista dall’articolo XIV.9. Fatta eccezione per i rifiuti industriali di cui al paragrafo 11, il presente Allegato non si applica ai rifiuti ed ai materiali, quali i fanghi di fogna e gli sterri di dragaggio, che contengono le sostanze definite nei precedenti paragrafi da 1 a 5 allo stato di contaminanti in traccia. Il paragrafo 6 non si applica ai rifiuti e agli altri materiali, quali i fanghi di fogna e gli sterri di dragaggio, che contengono livelli minimi di radioattività (esenti da provvedimenti) in virtù delle definizioni dell’AIEA e adottati dalle Parti contraenti. L’immersione di tali scorie soggiace alle disposizioni degli Allegati II e III, sempreché non sia vietata dall’Allegato I.10.a) L’incenerimento in mare di rifiuti industriali di cui al paragrafo 11 e di fanghi di depurazione è vietato.
ii) Per «incenerimento in mare» si intende la combustione intenzionale di rifiuti o di altri materiali in impianti d’incenerimento in mare per ottenere la loro distruzione termica. Questa definizione non include le attività derivanti dall’uso normale di navi, piattaforme o altre opere.11. Rifiuti industriali a contare dal 1° gennaio 1996.Ai fini del presente Allegato:L’espressione «rifiuti industriali» definisce i rifiuti risultanti da operazioni di fabbricazione o di trattamento e non si applica a:
a) materiale di dragaggio;
b) fanghi di depurazione;
c) scarti di pesce, o materiali residui del trattamento industriale del pesce;
d) navi, piattaforme o altri impianti in mare, a condizione che i materiali suscettibili di produrre rifiuti vaganti o di contribuire in altro modo all’inquinamento dell’ambiente marino vengano allontanati nella maggior misura possibile;
e) materie geologiche inerti non inquinate i cui componenti chimici non rischiano di essere liberati nell’ambiente marino;
f) materie organiche non inquinate d’origine naturale.Lo scarico di rifiuti e di altre materie elencati nei sottoparagrafi a)–f) soggiace a tutte le altre disposizioni dell’Allegato I e alle disposizioni degli Allegati II e III.Il presente paragrafo non si applica alle scorie radioattive o alle altre materie radioattive di cui al paragrafo 6 del presente Allegato12. Entro un termine di 25 anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della modifica al paragrafo 6, e in seguito a intervalli regolari di 25 anni, le Parti contraenti effettuano uno studio scientifico concernente tutte le scorie radioattive e le altre materie radioattive eccetto le scorie e le materie altamente radioattive, tenendo conto anche di altri fattori che ritengono pertinenti, e passano in rassegna le materie che figurano nell’Allegato I conformemente alle procedure enunciate nell’articolo XV.
Ai fini della presente aggiunta:
1) La seconda parte delle presenti regole si applica ai rifiuti o ai seguenti altri materiali:
2) Le Parti contraenti devono innanzi tutto esaminare le possibilità pratiche di ricorrere sulla terra ferma ad altri metodi di trattamento, di distruzione o di eliminazione, o a trattamenti che riducano la nocività di tali rifiuti o altri materiali, prima di rilasciare un’autorizzazione di incenerimento in mare in conformità alle presenti regole. L’incenerimento in mare non deve in alcun caso essere interpretato in modo tale da scoraggiare la ricerca di soluzioni preferibili sul piano dell’ambiente, e soprattutto la messa a punto di nuove tecniche.
3) L’incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali di cui al paragrafo 10 dell’Allegato I e al paragrafo E dell’Allegato 11, diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 della presente regola, deve essere controllato e giudicato soddisfacente dalla Parte contraente che rilascia la specifica autorizzazione.
4) L’incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali non menzionati ai paragrafi 1 e 3 della presente regola deve essere subordinato al rilascio di un’autorizzazione generale.
5) Per il rilascio di autorizzazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 della presente regola, le Parti contraenti devono tenere in debito conto tutte le disposizioni delle presenti regole e delle direttive tecniche relative al controllo dell’incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali applicabili ai rifiuti in questione.
1) Il sistema d’incenerimento di ciascun impianto d’incenerimento previsto in mare deve essere sottoposto alle ispezioni specificate qui di seguito. In conformità alle disposizioni del paragrafo 1) dell’articolo VII della Convenzione, ogni Parte contraente che si proponga di rilasciare un permesso di incenerimento deve assicurarsi che siano state effettuate le ispezioni dell’impianto di incenerimento in mare che verrà utilizzato e che il sistema d’incenerimento risponda alle disposizioni contenute nelle presenti regole. Se la ispezione iniziale viene effettuata sotto la direzione di una Parte contraente, quest’ultima rilascia un’autorizzazione specifica sulla quale vengono indicati i collaudi richiesti. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un verbale di ispezione.
ii) approvare i dispositivi di campionatura dei gas, ivi compresi l’ubicazione dei punti di prelievo ed i sistemi di analisi, nonché le modalità di registrazione;
iii) assicurarsi che siano stati installati i dispositivi approvati per interrompere automaticamente l’arrivo dei rifiuti nell’inceneritore se la temperatura dovesse scendere al di sotto del minimo convenuto;
iv) assicurarsi che durante le normali operazioni d’incenerimento non esista, nell’ambito dell’impianto d’incenerimento, altro mezzo all’infuori dell’inceneritore per eliminare i rifiuti o gli altri materiali;
v) approvare i dispositivi che permettono di controllare e di registrare il tasso di alimentazione dei rifiuti e dei combustibili;
vi) controllare il rendimento del sistema d’incenerimento procedendo, con l’uso di rifiuti che presentino le caratteristiche di quelli che si prevede di incenerire, a collaudi, sotto sorveglianza continua e minuziosa, effettuati all’uscita del forno, con misurazioni circa i contenuti in O2, CO, CO2, prodotti organoalogenati ed idrocarburi totali.
c) Il sistema d’incenerimento deve essere oggetto di ispezioni almeno ogni due anni, allo scopo di assicurarsi che l’inceneritore sia sempre conforme alle presenti regole. L’ispezione biennale deve essere effettuata sulla base di una valutazione dei dati di funzionamento e di manutenzione relativi ai due anni precedenti.
2) Al termine dell’ispezione, se questa è stata soddisfacente e se il sistema d’incenerimento viene giudicato conforme alle presenti regole, viene rilasciato un certificato di approvazione da una delle Parti contraenti. Una copia del verbale d’ispezione viene allegata al certificato di approvazione. Un certificato di autorizzazione rilasciato da una Parte contraente deve essere riconosciuto dalle altre Parti contraenti, a meno che non vi siano ragioni valide da far ritenere che il sistema d’incenerimento non sia conforme alle presenti regole. Una copia di ogni certificato di approvazione e di ogni rapporto d’ispezione deve essere inviata all’Organizzazione.
3) Dopo ogni ispezione non può essere apportato alcun cambiamento importante che possa modificare il funzionamento del sistema d’incenerimento senza l’autorizzazione della Parte contraente che ha rilasciato il certificato di approvazione.
1) Qualora una Parte contraente abbia dei dubbi sulla distruttibilità termica dei rifiuti o di altri materiali che si vuole incenerire, devono essere effettuati esperimenti pilota in laboratorio.
2) Qualora una Parte contraente ritenga di autorizzare l’incenerimento di rifiuti o di altri materiali per i quali esistono dubbi sul loro tasso di combustione, il sistema di incenerimento deve essere sottoposto ad una sorveglianza continua e minuziosa come quella prevista per l’ispezione iniziale del sistema d’incenerimento in mare. Il campionamento delle particelle deve essere programmato tenendo conto della quantità di particelle solide contenute nei rifiuti.
3) La temperatura di fiamma minima approvata deve essere quella specificata nella regola 5 a meno che i risultati dei collaudi ai quali è sottoposto l’impianto d’incenerimento in mare non dimostrino che il tasso di combustione ed il tasso di distruzione fissati possano essere raggiunti mediante una temperatura più bassa.
4) I risultati dei collaudi speciali di cui ai paragrafi 1), 2) e 3) della presente regola devono essere registrati e allegati al verbale d’ispezione. Copia di detti risultati deve essere inviata all’Organizzazione.
1) Il funzionamento del sistema d’incenerimento deve essere controllato per assicurarsi che l’incenerimento dei rifiuti o di altri materiali non avvenga ad una temperatura di fiamma inferiore ai 1250 °C, fatte salve le condizioni di cui alla disposizione 4.
2) Il tasso di combustione che deve essere di almeno 99,95 ± 0,05% si ottiene con la seguente formula:
Tasso di combustione
in cui
CCO2= concentrazione dell’anidride carbonica nel gas di combustione,
CCO= concentrazione dell’ossido di carbonio nel gas di combustione.
3) Non devono esserci né fumo nero né fiamma al disopra del piano superiore dell’uscita del forno.
4) L’impianto d’incenerimento in mare deve essere permanentemente preparato a rispondere immediatamente agli appelli radioelettrici lanciati durante l’operazione d’incenerimento.
1) Gli impianti d’incenerimento in mare devono usare apparecchi o metodi di registrazione approvati in conformità alla disposizione 3. 1 seguenti dati minimi devono essere registrati nel corso di ogni operazione d’incenerimento e conservati ai fini dell’ispezione della Parte contraente che ha rilasciato l’autorizzazione:
2) A bordo dell’impianto in mare devono essere disponibili copie dei certificati d’autorizzazione e dei verbali d’ispezione di cui alla regola 3, nonché copie di autorizzazione d’incenerimento concessi da una Parte contraente per i rifiuti o gli altri materiali destinati ad essere inceneriti nell’impianto di incenerimento.
Una richiesta di autorizzazione per l’incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali deve essere accompagnata da informazioni sufficientemente particolareggiate sulle loro caratteristiche in modo da essere conformi a quanto prescritto dalla
regola 9.
1) I criteri che regolano la scelta dei luoghi d’incenerimento sono determinati dai seguenti fattori, nonché dalle osservazioni di cui all’Allegato III della Convenzione:
2) Le coordinate delle zone d’incenerimento designate in modo continuo devono avere una larga diffusione ed essere comunicate all’Organizzazione.
Le Parti contraenti devono osservare le procedure di notifica adottate delle Parti contraenti di comune accordo.
Le sostanze e i materiali il cui scarico necessita di precauzioni speciali sono elencati qui di seguito ai sensi dell’articolo VI paragrafo 1 lettera a.A. I rifiuti contenenti quantità notevoli dei seguenti materiali:
| arsenico berillio cromo nichelio piombo rame vanadio zinco | ⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎪ ⎭ | e i loro composti | |
|---|---|---|---|
| composti organosilicei cianuri fluoruri pesticidi e sottoprodotti di pesticidi non previsti dall’Allegato I. | |||
| B. I contenitori, i rifiuti metallici e gli altri rifiuti voluminosi suscettibili di depositarsi sul fondo marino e di costituire un serio ostacolo per la pesca o la navigazione.C. Qualora le Parti contraenti concedano autorizzazioni specifiche per l’incenerimento di sostanze e di materiali elencati nel presente Allegato, esse applicano le Norme relative al controllo dell’incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali contenute nell’aggiunta all’Allegato I e tengono in debito conto le Direttive tecniche relative al controllo dell’incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali adottate dalle Parti contraenti di comune accordo, entro i limiti previsti da tali norme e direttive.D. I materiali che, ancorché non tossici per natura, possono divenire nocivi in ragione delle quantità immerse, o che possono diminuire sensibilmente la salubrità. |
Le disposizioni che devono essere prese in considerazione per fissare i criteri che regolano le autorizzazioni di scarico di materiali, secondo le disposizioni dell’articolo IV, paragrafo 2, sono soprattutto le seguenti:
1. Quantità totale scaricata e composizione media del materiale (per esempio, per anno).
2. Forma, per esempio solida, fangosa, liquida o gassosa.
3. Proprietà fisiche (quali solubilità e densità), chimiche e biochimiche (quali richiesta di ossigeno, elementi nutritivi) e biologiche (quali presenza di virus, batteri, lieviti, parassiti).
4. Tossicità.
5. Persistenza: fisica, chimica e biologica.
6. Accumulazione e trasformazione biologica nei materiali e nei sedimenti biologici.
7. Sensibilità alle trasformazioni fisiche, chimiche e biochimiche e interazione nell’ambiente acquatico con altre materie organiche ed inorganiche sciolte.
8. Probabilità di contaminazione e di altre alterazioni che diminuiscono il valore commerciale delle risorse marine (pesci, molluschi e crostacei, ecc.).
9. All’atto del rilascio di un permesso di immersione, le Parti contraenti cercheranno di stabilire se, tenendo conto delle caratteristiche e della composizione della materia da immergere, esiste una base scientifica appropriata di valutazione dell’impatto di questa sulla fauna e la flora marine e la salute dell’uomo.
1. Luogo (coordinate della zona di scarico, profondità e distanza dalle coste), situazione in relazione ad altri luoghi (quali zone di interesse turistico, di uova di pesci, di coltivazione e di pesca, e di risorse sfruttabili).
2. Frequenza dello scarico del materiale (per esempio, giornaliera, settimanale, mensile).
3. Metodi di imballaggio e di confezione, se del caso.
4. Diluizione iniziale realizzata con il metodo di scarico suggerito.
5. Caratteristiche di dispersione (quali effetti delle correnti, delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e il rimescolamento verticale).
6. Caratteristiche dell’acqua (quali temperatura, pH, salinità, stratificazione, indici di inquinamento: soprattutto ossigeno sciolto (OD), richiesta biochimica di ossigeno (DBO), richiesta chimica di ossigeno (DCO), presenza di azoto sotto forma organica o minerale e soprattutto presenza di ammoniaca, di materiali in sospensione e di altri materiali nutritivi, produttività).
7. Caratteristiche del fondale (quali la topografia, le caratteristiche geochimiche e geologiche, la produttività biologica).
8. Esistenza ed effetti di altri scarichi effettuati nella zona di scarico (per esempio, rilievi indicanti la presenza di metalli pesanti a tenore in carbonio organico).
9. All’atto del rilascio di una autorizzazione di scarico, le Parti contraenti cercheranno di stabilire se esiste una base scientifica di valutazione delle conseguenze dello scarico come indicato nel presente Allegato, tenendo anche conto delle variazioni stagionali.
1. Eventuali conseguenze sulle zone di interesse turistico (quali la presenza di materiali galleggianti o arenati, torbidità, odori sgradevoli, decolorazione, schiuma).
2. Eventuali conseguenze sulla fauna e la flora marine, la pescicoltura e la conchigliocoltura, le riserve di pesce e le zone di pesca, la raccolta e la coltivazione di alghe.
3. Eventuali conseguenze sugli altri usi del mare (quali l’alterazione della qualità dell’acqua per usi industriali, corrosione sottomarina delle opere in mare, alterazione del funzionamento delle navi da parte di materiale galleggiante, ostacoli alla pesca ed alla navigazione dovuti al deposito di rifiuti o di oggetti solidi sul fondo marino e protezione delle zone di particolare importanza dal punto di vista scientifico o della conservazione).
4. Possibilità pratiche di ricorrere sulla terra ferma ad altri metodi di trattamento, di rigetto o di eliminazione, o a trattamenti che riducono la nocività dei materiali prima del loro scarico in mare.
La Conferenza ha convenuto, su parere del Gruppo di lavoro tecnico, che durante un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i rifiuti contenenti deboli quantità di composti inorganici di mercurio e di cadmio, solidificati per integrazione nel cemento, possono essere assegnati, in prima approssimazione, alla categoria dei rifiuti contenenti dette sostanze sotto forma di contaminanti allo stato di tracce, di cui è menzione nel paragrafo 9 dell’Allegato 1 alla Convenzione. Nondimeno, in tali casi i rifiuti in questione possono essere immersi solo a una profondità di almeno 3500 metri in condizioni tali da non nuocere all’ambiente marino e alle sue risorse biologiche.
All’entrata in vigore della Convenzione, questo metodo di rigetto, che sarà utilizzato non oltre un periodo di cinque anni, sarà sottoposto alle disposizioni applicabili dell’articolo XIV paragrafo 4.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 aprile | 1975 A | 30 agosto | 1975 |
| Antigua e Barbuda | 6 gennaio | 1989 A | 5 febbraio | 1989 |
| Argentina* ** | 12 settembre | 1979 | 12 ottobre | 1979 |
| Australia | 21 agosto | 1985 | 20 settembre | 1985 |
| Azerbaigian | 1° luglio | 1997 A | 31 luglio | 1997 |
| Barbados | 4 maggio | 1994 A | 3 giugno | 1994 |
| Belarus | 29 gennaio | 1976 | 28 febbraio | 1976 |
| Belgio* | 12 giugno | 1985 | 12 luglio | 1985 |
| Benin | 28 aprile | 2011 A | 28 maggio | 2011 |
| Bolivia | 10 luglio | 1999 | 9 agosto | 1999 |
| Brasile | 26 luglio | 1982 A | 25 agosto | 1982 |
| Bulgaria | 25 gennaio | 2006 A | 24 febbraio | 2006 |
| Canada | 13 novembre | 1975 | 13 dicembre | 1975 |
| Capo Verde | 26 maggio | 1977 A | 25 giugno | 1977 |
| Cile | 4 agosto | 1977 A | 3 settembre | 1977 |
| Cina | 22 ottobre | 1985 | 21 novembre | 1977 |
| Hong Kong | 3 giugno | 1997 | 1° gennaio | 1997 |
| Macao | 12 maggio | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 7 giugno | 1990 A | 7 luglio | 1990 |
| Congo (Kinshasa) | 16 settembre | 1975 A | 16 ottobre | 1975 |
| Corea (Sud) | 21 dicembre | 1993 A | 20 gennaio | 1994 |
| Costa Rica | 16 giugno | 1986 | 16 luglio | 1986 |
| Côte d’Ivoire | 9 ottobre | 1987 A | 8 novembre | 1987 |
| Croazia | 23 settembre | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba | 1° dicembre | 1975 A | 31 dicembre | 1975 |
| Danimarca | 23 ottobre | 1974 | 30 agosto | 1975 |
| Isole Faeröer | 2 novembre | 1976 A | 15 novembre | 1976 |
| Dominicana, Repubblica | 7 dicembre | 1973 | 30 agosto | 1975 |
| Egitto | 30 giugno | 1992 A | 30 luglio | 1992 |
| Emirati Arabi Uniti | 9 agosto | 1974 A | 30 agosto | 1975 |
| Filippine | 10 agosto | 1973 | 30 agosto | 1975 |
| Finlandia | 3 maggio | 1979 | 2 giugno | 1979 |
| Francia* | 3 febbraio | 1977 | 5 marzo | 1977 |
| Gabon | 5 febbraio | 1982 A | 7 marzo | 1982 |
| Germania | 8 novembre | 1977 | 8 dicembre | 1977 |
| Giamaica | 22 marzo | 1991 A | 21 aprile | 1991 |
| Giappone | 15 ottobre | 1980 | 14 novembre | 1980 |
| Giordania | 11 novembre | 1974 | 30 agosto | 1975 |
| Grecia* | 10 agosto | 1981 | 9 settembre | 1981 |
| Guatemala | 14 luglio | 1975 | 30 agosto | 1975 |
| Guinea equatoriale | 21 gennaio | 2004 A | 20 febbraio | 2004 |
| Haiti | 28 agosto | 1975 | 27 settembre | 1975 |
| Honduras | 2 maggio | 1980 | 1° giugno | 1980 |
| Iran | 20 gennaio | 1997 A | 19 febbraio | 1997 |
| Irlanda | 17 febbraio | 1982 | 19 marzo | 1982 |
| Islanda | 24 maggio | 1973 | 30 agosto | 1975 |
| Italia* | 30 aprile | 1984 | 30 maggio | 1984 |
| Kenya | 7 gennaio | 1976 A | 6 febbraio | 1976 |
| Kiribati | 3 giugno | 1982 S | 12 luglio | 1979 |
| Libia | 22 novembre | 1976 A | 22 dicembre | 1976 |
| Lussemburgo | 21 febbraio | 1991 | 23 marzo | 1991 |
| Malta | 28 dicembre | 1989 A | 27 gennaio | 1990 |
| Marocco | 18 febbraio | 1977 | 20 marzo | 1977 |
| Messico | 7 aprile | 1975 | 30 agosto | 1975 |
| Monaco | 16 maggio | 1977 | 15 giugno | 1977 |
| Montenegro | 9 gennaio | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
| Nauru | 26 luglio | 1982 A | 25 agosto | 1982 |
| Nigeria | 19 marzo | 1976 A | 18 aprile | 1976 |
| Norvegia | 4 aprile | 1974 | 30 agosto | 1975 |
| Nuova Zelanda* a | 30 aprile | 1975 | 30 agosto | 1975 |
| Oman | 14 marzo | 1984 A | 13 aprile | 1984 |
| Paesi Bassi | 2 dicembre | 1977 | 1° gennaio | 1978 |
| Aruba | 2 dicembre | 1977 | 1° gennaio | 1978 |
| Curaçao | 2 dicembre | 1977 | 1° gennaio | 1978 |
| Parte caraibica, Sant'Eustachio e Saba) | 2 dicembre | 1977 | 1° gennaio | 1978 |
| Sint Maartin | 2 dicembre | 1977 | 1° gennaio | 1978 |
| Pakistan | 9 marzo | 1995 A | 8 aprile | 1995 |
| Panama | 31 luglio | 1975 | 30 agosto | 1975 |
| Papua Nuova Guinea | 10 marzo | 1980 A | 9 aprile | 1980 |
| Perù | 7 maggio | 2003 | 6 giugno | 2003 |
| Polonia | 23 gennaio | 1979 A | 22 febbraio | 1979 |
| Portogallo | 14 aprile | 1978 | 14 maggio | 1978 |
| Regno Unito | 17 novembre | 1975 | 17 dicembre | 1975 |
| Bermuda | 17 novembre | 1975 | 17 dicembre | 1975 |
| Guernesey | 17 novembre | 1975 | 17 dicembre | 1975 |
| Isola di Man | 17 novembre | 1975 | 17 dicembre | 1975 |
| Isole Caimane | 17 novembre | 1975 | 17 dicembre | 1975 |
| Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud) | 17 novembre | 1975 | 17 dicembre | 1975 |
| Isole Turche e Caicos | 17 novembre | 1975 | 17 dicembre | 1975 |
| Isole Vergini britanniche | 17 novembre | 1975 | 17 dicembre | 1975 |
| Jersey | 5 marzo | 1976 A | 4 aprile | 1976 |
| Montserrat | 17 novembre | 1975 | 17 dicembre | 1975 |
| Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) | 17 novembre | 1975 | 17 dicembre | 1975 |
| Territorio britannico dell’Oceano Indiano | 17 novembre | 1975 | 17 dicembre | 1975 |
| Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) | 17 novembre | 1975 | 17 dicembre | 1975 |
| Russia | 30 dicembre | 1975 | 29 gennaio | 1976 |
| Saint Lucia | 23 agosto | 1985 A | 22 settembre | 1985 |
| Saint Vincent e Grenadine | 24 ottobre | 2001 A | 23 novembre | 2001 |
| Salomone, Isole | 6 marzo | 1984 S | 7 luglio | 1978 |
| Seicelle | 29 ottobre | 1984 A | 28 novembre | 1984 |
| Serbia | 25 giugno | 1976 A | 25 luglio | 1976 |
| Sierra Leone | 12 marzo | 2008 A | 11 aprile | 2008 |
| Siria | 6 maggio | 2009 A | 5 giugno | 2009 |
| Slovenia | 27 maggio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 31 luglio | 1974 | 30 agosto | 1975 |
| Stati Uniti | 29 aprile | 1974 | 30 agosto | 1975 |
| Sudafrica | 7 agosto | 1978 A | 6 settembre | 1978 |
| Suriname | 21 ottobre | 1980 A | 20 novembre | 1980 |
| Svezia | 21 febbraio | 1974 | 30 agosto | 1975 |
| Svizzera | 31 luglio | 1979 | 30 agosto | 1979 |
| Tanzania | 28 luglio | 2008 A | 27 agosto | 2008 |
| Tonga | 8 novembre | 1995 A | 8 dicembre | 1995 |
| Tunisia | 13 aprile | 1976 | 13 maggio | 1976 |
| Ucraina | 5 febbraio | 1976 | 6 marzo | 1976 |
| Ungheria | 5 febbraio | 1976 | 6 marzo | 1976 |
| Vanuatu | 22 settembre | 1992 A | 22 ottobre | 1992 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. non vale per le isole Cook, Niue e Tokelau. |
Art. 1 de DF del 14 mar. 1979 (RU 1979 1334). ↩
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