Concluso a Londra il 2 novembre 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 9 marzo 19871
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 15 dicembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 14 marzo 1988
(Stato 16 luglio 2024)
Le Parti del presente Protocollo,
Essendo Parti della Convenzione internazionale sull’intervento in alto mare in caso di incidente che causa o che può causare un inquinamento da idrocarburi, fatta a Bruxelles il 29 novembre l9692,
Prendendo in considerazione la risoluzione sulla cooperazione internazionale in materia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi adottata dalla Conferenza giuridica internazionale del 1969 sui danni dovuti all’inquinamento delle acque del mare,
Prendendo in considerazione anche il fatto che, conformemente a detta risoluzione, l’Organizzazione3intergovernativa consultiva della navigazione marittima ha intensificato, in collaborazione con tutte le altre organizzazioni internazionali interessate, i suoi lavori relativi ai diversi aspetti dell’inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I
- Le Parti del presente Protocollo possono adottare, in alto mare, le misure necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i pericoli gravi ed imminenti che presentano, per le loro coste o per gli interessi connessi, l’inquinamento o una minaccia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi conseguenti ad un sinistro marittimo o ad azioni connesse a tale sinistro, verosimilmente suscettibili di avere delle conseguenze dannose molto importanti.
- «Le sostanze diverse dagli idrocarburi» di cui al paragrafo 1 sono:
- le sostanze elencate in una lista che sarà stabilita da un organo competente designato dall’Organizzazione e sarà allegato al presente Protocollo, e
- le altre sostanze suscettibili di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere alle risorse viventi e alla vita marina, di danneggiare le attrattive o di ostacolare qualunque altra utilizzazione legittima del mare.
- Ogni volta che una Parte interviene per adottare delle misure riguardo ad una sostanza elencata al paragrafo 2 lettera b), detta Parte avrà il compito di stabilire che tale sostanza, nelle circostanze esistenti al momento dell’intervento, potrebbe ragionevolmente creare un pericolo grave ed imminente analogo a quello creato da una qualunque delle sostanze elencate nella lista menzionata al paragrafo 2 lettera b) di cui sopra.
Art. II
- Le disposizioni dell’articolo I paragrafo 2 e degli articoli da II a VIII della Convenzione internazionale sull’intervento in alto mare in caso di incidente che provoca o può provocare un inquinamento da idrocarburi, 19694, nonché le disposizioni dell’Allegato della Convenzione stessa, che si riferiscono agli idrocarburi, si applicano. alle sostanze previste all’articolo I del presente Protocollo.
- Ai fini del presente Protocollo, la lista di esperti di cui all’articolo III paragrafo c) e all’articolo IV della Convenzione deve essere estesa al fine di includere gli esperti qualificati a fornire pareri sulle sostanze diverse dagli idrocarburi. Gli Stati membri dell’Organizzazione e le Parti al presente Protocollo possono sottoporre dei nomi per la compilazione della lista.
Art. III
- La lista di cui al paragrafo 2 comma a) dell’articolo I viene aggiornata dall’organo competente designato dall’Organizzazione.
- Qualunque emendamento che una Parte al presente Protocollo propone di apportare alla lista viene sottoposto all’Organizzazione che lo comunica a tutti i membri dell’Organizzazione e a tutte le Parti al presente Protocollo almeno tre mesi prima del suo esame da parte dell’Organizzazione competente.
- Le Parti del presente Protocollo, siano o no membri dell’Organizzazione, sono ammesse a partecipare alle procedure dell’organo competente.
- Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle sole Parti del presente Protocollo, presenti e votanti.
- Ogni emendamento adottato in base al precedente paragrafo 4 viene comunicato dall’Organizzazione a tutte le Parti del presente Protocollo per l’accettazione.
- Un emendamento viene ritenuto accettato sei mesi dopo che è stato così comunicato, a meno che, durante tale periodo, almeno un terzo delle Parti del Protocollo non rivolga all’Organizzazione un’obiezione a tale emendamento.
- Tre mesi dopo la data della sua accettazione, conformemente al precedente paragrafo 6, un emendamento entra in vigore per tutte le Parti del presente Protocollo, ad eccezione di quelle che hanno fatto, prima di tale data, una dichiarazione ai sensi della quale non accettano il detto emendamento.
Art. IV
- Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione5di cui all’articolo II o che vi abbiano aderito, nonché di tutti gli Stati invitati a farsi rappresentare alla Conferenza internazionale del 1973 sull’inquinamento dei mari. Il Protocollo resta aperto alla firma a partire dal 15 gennaio 1974 sino al 31 dicembre 1974 presso la sede dell’Organizzazione.
- Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati che l’hanno firmato.
- Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi.
- Solo gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato la Convenzione di cui all’articolo II o che vi abbiano aderito, possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderire ad esso.
Art. V
- La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
- Ogni Strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti esistenti o dopo l’adempimento di tutte le procedure richieste per l’entrata in vigore dell’emendamento nei confronti delle dette Parti, è ritenuto applicabile al Protocollo modificato dall’emendamento.
Art. VI
- Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui quindici Stati abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione, a condizione tuttavia che il presente Protocollo non entri in vigore prima dell’entrata in vigore della Convenzione6di cui all’articolo II.
- Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino il presente Protocollo o vi aderiscano successivamente, esso entra in vigore novanta giorni dopo il deposito dello strumento appropriato da parte di tale Stato.
Art. VII
- Il presente Protocollo può essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in ogni momento, a partire dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Parte.
- La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento a tale scopo presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
- La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito del relativo strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione o allo spirare di ogni periodo più lungo che potrà essere specificato in tale strumento.
- Ogni denuncia della Convenzione di cui all’articolo Il da parte di una Parte costituisce una denuncia del presente Protocollo da parte di tale Parte. Tale denuncia acquista efficacia alla data in cui la denuncia della Convenzione7acquista essa stessa efficacia in conformità del paragrafo 3 dell’articolo XII della detta Convenzione.
Art. VIII
- L’Organizzazione può indire una Conferenza avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo.
- A richiesta di almeno un terzo delle Parti, l’Organizzazione indice una Conferenza delle Parti del presente Protocollo avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo.
Art. IX
- Il presente Protocollo verrà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
- Segretario generale dell’Organizzazione:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito; i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo;
ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
iii) di ogni deposito di strumento che denunci il presente Protocollo nonché della data in cui detta denuncia acquista efficacia;
iv) di ogni emendamento del presente Protocollo o del suo Allegato nonché di ogni obiezione o di ogni dichiarazione in base alle quali il detto emendamento non viene accettato;
b) trasmette delle copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati firmatari del Protocollo e, a tutti gli Stati che vi aderiscono.
Art. X
All’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell’Organizzazione ne trasmette copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e della pubblicazione conformemente all’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. XI
Il presente Protocollo viene redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese, russa, e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Londra il 2 novembre 1973.(Seguono le firme)