Concluso a Londra il 19 novembre 1976
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19872
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 15 dicembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 14 marzo 1988
(Stato 25 luglio 2007)
Le Parti al presente Protocollo,
essendo Parti alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, fatta a Bruxelles il 29 novembre 19693,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Ai fini del presente Protocollo:
- «Convenzione» indica la Convenzione internazionale del 19694sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.
- «Organizzazione» ha lo stesso significato attribuitole nella Convenzione.
- «Segretario generale» indica il Segretario generale dell’Organizzazione.
Art. II
L’articolo V della Convenzione viene modificato come segue:
- Il paragrafo I viene sostituito dal seguente testo:
«Il proprietario di una nave ha, ai sensi della presente Convenzione, il diritto di limitare la propria responsabilità, per ogni incidente, ad un ammontare totale di 133 unità di conto per tonnellata di stazza della nave. Tuttavia questo ammontare totale non può in alcun caso superare i 14 milioni di unità di conto».
2. Il paragrafo 9 viene sostituito dal seguente testo:
9. a) L’«unità di conto» di cui al paragrafo 1 del presente articolo rappresenta il Diritto di prelievo speciale così come definito dal Fondo monetario internazionale. Le somme di cui al paragrafo 1 sono convertite nella moneta nazionale dello Stato dove viene costituito il fondo sulla base del valore di detta moneta in rapporto al Diritto di prelievo speciale alla data di costituzione del fondo. Il valore, in Diritto di prelievo speciale, della moneta nazionale di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore in Diritto di prelievo speciale della moneta nazionale di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.
b) Tuttavia uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 9 a) del presente articolo può, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione della presente Convenzione o dell’adesione a quest’ultima o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che il limite della responsabilità previsto dal paragrafo 1 e applicabile sul suo territorio è fissato, per ogni evento, ad un totale di 2000 unità monetarie per tonnellata di stazza della nave, restando inteso che l’ammontare totale non dovrà in alcun caso superare i 210 milioni di unità monetaria. L’unità monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi di oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione di tali somme nella moneta nazionale viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
c) Il calcolo menzionato nell’ultima frase del paragrafo 9 a) e la conversione di cui al paragrafo 9 b) devono essere effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato contraente lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unità di conto al paragrafo 1. Al momento del deposito di uno strumento, di cui all’articolo IV ed ogniqualvolta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all’unità di conto o all’unità monetaria, gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9 a), o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9 b), a seconda dei casi.
Art. III
- Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito e degli Stati invitati a partecipare alla Conferenza incaricata di rivedere le disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile per danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi, tenutasi a Londra dal 17 al 19 novembre 1976. Il Protocollo è aperto alla firma dal 1° febbraio al 31 dicembre 1977 presso la sede dell’Organizzazione.
- Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati che l’hanno firmato.
- Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi.
- Gli Stati Parti alla Convenzione possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi.
Art. IV
- La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito, presso il Segretario generale, di uno strumento in buona e debita forma a questo fine.
- Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato successivamente all’entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a termine gli adempimenti richiesti all’entrata in vigore dell’emendamento nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo così emendato.
Art. V
- Il presente Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che l’hanno ratificato, accettato o approvato o che vi hanno aderito, il novantesimo giorno dopo che otto Stati, di cui cinque che abbiano ciascuno almeno un milione di tonnellate di stazza lorda di navi cisterna, hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale.
- Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Protocollo o che vi aderisce successivamente, quest’ultimo entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato dello strumento adeguato.
Art. VI
- Il presente Protocollo può essere denunciato da una qualunque Parte contraente e in qualunque momento a partire dalla data di entrata in vigore del Protocollo nei confronti di detta Parte.
- La denuncia si effettua mediante il deposito di un apposito strumento presso il Segretario generale.
- La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale o allo scadere di un periodo più lungo che potrà essere specificato in detto strumento.
Art. VII
- L’Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o l’emendamento del presente Protocollo.
- L’Organizzazione convoca una conferenza delle Parti al presente Protocollo per riesaminarlo o emendarlo, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.
Art. VIII
- Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.
- Il Segretario generale:
- informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:
- di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento, nonché della data nella quale tale firma o deposito vengano effettuati;
ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo nonché della data in cui la denuncia ha effetto;
iv) di ogni emendamento del presente Protocollo;
b) trasmette copia certificata conforme del presente Protocollo a ciascuno Stato che ha firmato il presente Protocollo o che vi ha aderito.
Art. IX
All’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. X
Il presente Protocollo viene fatto in un unico esemplare originale nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Verranno effettuate delle traduzioni ufficiali in lingua spagnola e russa che saranno depositate insieme all’esemplare originale munito delle firme.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Londra il 19 novembre 1976.(Seguono le firme)