0.814.293•Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est
0.814.293Multilateral International Treaty25 mar 1998
Adottata a Parigi il 22 settembre 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 10 marzo 19942
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera l’11 maggio 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 marzo 1998
(Stato 18 gennaio 2005)
Le Parti contraenti,
riconosciuto che l’ambiente marino e la fauna e la flora da esso condizionate rivestono importanza vitale per tutte le nazioni;
riconosciuto il valore intrinseco dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est e la necessità di coordinarne la protezione;
riconosciuto che sono essenziali azioni concertate a livello nazionale, regionale e mondiale per la prevenzione e la soppressione dell’inquinamento marino nonché per una gestione sostenibile della zona marittima, che consiste in una gestione delle attività umane tale che l’ecosistema marino possa continuare ad assicurare gli usi legittimi del mare e a rispondere alle esigenze delle generazioni attuali e future;
consce del fatto che l’equilibrio ecologico e gli usi legittimi del mare sono minacciati dall’inquinamento;
prese in considerazione le raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, riunitasi a Stoccolma nel mese di giugno 1972;
presi in considerazione anche i risultati della Conferenza delle Nazioni Unite
sull’ambiente e lo sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro nel mese di giugno 1992;
richiamate le disposizioni pertinenti del diritto consuetudinario internazionale
contenute nella parte XII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e segnatamente nell’articolo 197 sulla cooperazione mondiale e regionale nella protezione e nella preservazione dell’ambiente marino;
considerato che gli interessi comuni degli Stati interessati da una stessa zona marina devono indurli a cooperare a livello regionale o subregionale;
ricordati i risultati positivi ottenuti nell’ambito della Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino provocato dalle operazioni di immersione effettuate dalle navi e dagli aeromobili, firmata a Oslo il 15 febbraio 1972, nella versione emendata dai protocolli del 2 marzo 1983 e del 5 dicembre 1989, nonché della Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, firmata a Parigi il 4 giugno 1974, nella versione emendata dal protocollo del 26 marzo 1986;
convinte che occorre procedere senza indugio ad azioni internazionali supplementari volte a prevenire e a sopprimere l’inquinamento marino, come parte di un programma progressivo e coerente di protezione dell’ambiente marino;
riconosciuto che può essere auspicabile adottare, a livello regionale, in materia di prevenzione e di soppressione dell’inquinamento dell’ambiente marino o di protezione dell’ambiente marino contro gli effetti pregiudizievoli delle attività dell’uomo, misure più rigorose di quelle previste dalle convenzioni o dagli accordi internazionali di portata mondiale;
riconosciuto che le materie relative alla gestione delle peschiere sono disciplinate in modo appropriato da accordi internazionali e regionali che trattano specificatamente tali materie;
considerato che le attuali Convenzioni di Oslo e di Parigi non disciplinano sufficientemente alcune delle numerose fonti di inquinamento e che pertanto è giustificato sostituirle con la presente Convenzione, che si riferisce a tutte le fonti dell’inquinamento dell’ambiente marino nonché agli effetti pregiudizievoli che le attività dell’uomo hanno su di esso, tiene conto del principio di precauzione e rafforza la cooperazione regionale;
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione: (a) per «zona marittima» si intendono: le acque interne e il mare territoriale delle Parti contraenti, la zona situata al di là del mare territoriale e ad esso adiacente sotto la giurisdizione dello Stato costiero nella misura riconosciuta dal diritto internazionale, nonché l’alto mare, compreso l’insieme dei fondali marini corrispondenti e il loro sottosuolo, situati entro i limiti seguenti: (i) le regioni degli oceani Atlantico e Artico e dei loro mari secondari, che si estendono a nord del 36° di latitudine nord e tra il 42° di longitudine ovest e il 51° di longitudine est, ma esclusi: (1) il mare Baltico e dei Belt a sud e a est delle linee che vanno da Hasenore Head a Gniben Point, da Korshage a Spodsbjerg e da Gilbjerg a Kullen, (2) il mare Mediterraneo e i suoi mari secondari fino al punto d’intersezione del 36° parallelo di latitudine nord e del 5°36’ meridiano di longitudine ovest; (ii) la regione dell’oceano Atlantico situata a nord del 59° di latitudine nord e tra il 44° di longitudine ovest e il 42° di longitudine ovest. (b) Per «acque interne» si intendono: le acque al di qua della linea di base che serve a misurare la larghezza del mare territoriale e che si estende, nel caso dei corsi d’acqua, fino al limite delle acque dolci. (c) Per «limite delle acque dolci» si intende: il luogo in un corso d’acqua in cui, in caso di bassa marea e in periodo di debole portata di acqua dolce, il grado di salinità aumenta sensibilmente, a causa della presenza dell’acqua di mare. (d) Per «inquinamento» si intende: l’introduzione da parte dell’uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia nella zona marittima, che creano o che possono creare rischi per la salute dell’uomo, danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, violazioni dei valori ammessi o intralci agli altri usi legittimi del mare. (e) Per «fonti telluriche» si intendono: le fonti puntuali e diffuse a terra, da cui sostanze o energia raggiungono la zona marittima tramite le acque, l’aria o direttamente dalla costa. Esse inglobano le fonti associate a ogni deposito deliberato a fini di eliminazione nel sottosuolo marino, reso accessibile dalla terra da una galleria, da una canalizzazione o da altri mezzi, nonché le fonti associate alle strutture artificiali collocate a fini diversi dalle attività offshore nella zona marittima sotto la giurisdizione di una Parte contraente. (f) Per «immersione» si intende: (i) ogni scarico deliberato di rifiuti o di altre materie nella zona marittima (1) da navi o aeromobili; (2) da impianti offshore; (ii) ogni eliminazione deliberata o ogni affondamento nella zona marittima (1) di navi o aeromobili; (2) di impianti offshore e di oleodotti offshore; (g) II termine «immersione» non si riferisce: (i) allo scarico, conformemente alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, nella versione modificata dal relativo Protocollo del 19783, o conformemente ad altre regolamentazioni internazionali applicabili, di rifiuti o di altre materie prodotte direttamente o indirettamente durante il normale uso di navi o aeromobili o di impianti offshore, eccezion fatta per i rifiuti o le altre materie trasportate da o trasbordate su navi o aeromobili o impianti offshore che sono utilizzati per l’eliminazione di tali rifiuti o altre materie o che provengono dal trattamento a cui vengono sottoposti tali rifiuti o altre materie a bordo di queste navi o aeromobili o impianti offshore; (ii) al deposito di materie a fini diversi dalla loro semplice eliminazione con riserva che, se il deposito ha un fine diverso da quello per il quale le materie sono state originariamente concepite o costruite, esso venga effettuato conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione; e (iii) ai fini dell’Allegato III, all’abbandonoin situ, totale o parziale, di un impianto offshore disattivato o di oleodotti offshore smantellati, con riserva che ogni operazione di tale tipo venga effettuata conformemente a ogni disposizione pertinente della presente Convenzione, e ad altre disposizioni pertinenti del diritto internazionale. (h) Per «incenerimento» si intende: ogni combustione deliberata di rifiuti o di altre materie nella zona marittima, ai fini della loro distruzione termica. (i) II termine «incenerimento» non si riferisce alla distruzione termica di rifiuti o di altre materie, conformemente al diritto internazionale applicabile, prodotti direttamente o indirettamente durante il normale uso di navi, aeromobili o impianti offshore, diverso dalla distruzione termica di rifiuti o di altre materie a bordo di navi, aeromobili o impianti offshore che sono utilizzati per una tale distruzione termica. (j) Per «attività offshore» si intendono: le attività praticate nella zona marittima a fini di prospezione, valutazione o sfruttamento degli idrocarburi liquidi e gassosi. (k) Per «fonti offshore» si intendono: gli impianti offshore e gli oleodotti off-shore, da cui giungono alla zona marittima sostanze o energia. (1) Per «impianto offshore» si intende: ogni struttura artificiale, impianto o nave, o parti di questi, sia essa galleggiante o fissata sul fondo del mare, e posta nella zona marittima a fini di attività offshore. (m) Per «oleodotto offshore» si intende: ogni oleodotto che è stato posto nella zona marittima a fini di attività offshore. (n) Per «navi o aeromobili» si intendono: le imbarcazioni marittime o gli apparecchi aerei di qualsiasi tipo, le loro parti e le altre attrezzature ad esse connesse. Tale espressione si riferisce agli apparecchi su cuscino d’aria, agli apparecchi galleggianti semoventi o no, nonché alle altre strutture artificiali che si trovano nella zona marittima, come pure alla loro attrezzatura, ma non si riferisce agli impianti e agli oleodotti offshore. (o) L’espressione «rifiuti o altre materie» non si riferisce: (i) ai resti umani; (ii) agli impianti offshore; (iii) agli oleodotti offshore; (iv) al pesce non trasformato né ai rifiuti di pesce evacuati dai pescherecci. (p) Per «Convenzione» si intende, salvo che il testo disponga diversamente: la Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est, i suoi allegati e le sue appendici. (q) Per «Convenzione di Oslo» si intende: la Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino provocato dalle operazioni di immersione effettuate dalle navi e dagli aeromobili, firmata a Oslo il 15 febbraio 1972, nella versione emendata dai protocolli del 2 marzo 1983 e del 5 dicembre 1989. (r) Per «Convenzione di Parigi» si intende: la Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, firmata a Parigi il 4 giugno 1974, nella versione emendata dal protocollo del 26 marzo 1986. (s) Per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende: un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, che è competente nei settori retti dalla Convenzione e a cui è stato debitamente attribuito mandato, conformemente alle sue procedure interne, di firmare, ratificare, accettare o approvare la Convenzione o di aderirvi.
Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento proveniente da fonti telluriche, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato I.
Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento provocato da operazioni di immersione o incenerimento di rifiuti o di altre materie, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato II.
Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento proveniente da fonti offshore, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato III.
Le Parti contraenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato IV: (a) stilano e pubblicano congiuntamente a intervalli regolari bilanci dello stato della qualità dell’ambiente marino e della sua evoluzione, per la zona marittima o per le regioni o subregioni di quest’ultima; (b) integrano in tali bilanci una valutazione dell’efficacia delle misure adottate e previste in vista della protezione dell’ambiente marino nonché la definizione di misure prioritarie.
Le Parti contraenti cooperano al fine di adottare, oltre agli allegati di cui agli articoli 3–6 qui sopra, allegati che prescrivano misure, procedure e norme al fine di proteggere la zona marittima contro l’inquinamento proveniente da altre fonti, sempre che tale inquinamento non sia già oggetto di misure efficaci convenute da altre organizzazioni internazionali o prescritte da altre convenzioni internazionali.
Le disposizioni dell’articolo 15 relativo all’emendamento della Convenzione si applicano anche alla proposta, adozione e entrata in vigore di qualsiasi allegato alla Convenzione, eccetto che la Commissione adotti qualsiasi allegato di cui all’articolo 7 con voto maggioritario dei tre quarti delle Parti contraenti.
Le Parti contraenti riferiscono alla Commissione a intervalli regolari su: (a) le misure legislative, regolamentari o di altro genere che hanno adottate in vista dell’esecuzione delle disposizioni della Convenzione e delle decisioni e raccomandazioni adottate in applicazione di quest’ultima, comprese in particolare le misure adottate al fine di prevenire e reprimere ogni atto che contravvenga a tali disposizioni; (b) l’efficacia delle misure di cui alla lettera (a) del presente articolo; (c) i problemi che comporta l’esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera (a) del presente articolo.
La Commissione: (a) basandosi sulle relazioni periodiche di cui all’articolo 22, nonché su ogni altra relazione sottopostale dalle Parti contraenti, valuta il rispetto, da parte di queste ultime, della Convenzione, delle decisioni e delle raccomandazioni adottate in applicazione di quest’ultima; (b) se necessario, decide e chiede che vengano adottate misure affinché la Convenzione e le decisioni prese per la sua applicazione siano pienamente rispettate e affinché venga promossa l’esecuzione delle raccomandazioni, comprese le misure volte ad aiutare ogni Parte contraente ad adempiere i suoi obblighi.
La Commissione può stabilire che ogni decisione o raccomandazione da essa adottata si applichi alla totalità o ad una certa parte della zona marittima e può prevedere diversi calendari di applicazione, tenendo conto delle diverse condizioni ecologiche ed economiche delle diverse regioni e subregioni a cui si applica la Convenzione.
La Convenzione è aperta alla firma a Parigi, dal 22 settembre 1992 al 30 giugno 1993: (a) delle Parti contraenti della Convenzione di Oslo o della Convenzione di Parigi; (b) di ogni altro Stato costiero rivierasco della zona marittima; (c) di ogni altro Stato situato a monte dei corsi d’acqua che si riversano nella zona marittima; (d) di ogni organizzazione regionale di integrazione economica che annoveri tra i suoi membri almeno uno Stato membro a cui si applica una delle lettere (a)–(c) del presente articolo.
La Convenzione sottostà a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica francese.
Non può essere formulata nessuna riserva riguardo alla Convenzione.
Ogni controversia tra Parti contraenti, relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione, che non abbia potuto essere composta dalle Parti in causa con un mezzo diverso dall’inchiesta o da una conciliazione in seno alla Commissione, è sottoposta all’arbitrato, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni fissate dal presente articolo.
Salvo che le Parti in causa dispongano diversamente, la procedura di arbitrato di cui al paragrafo 1 del presente articolo si svolge conformemente ai paragrafi 3–10 del presente articolo.
(a) Su richiesta indirizzata da una Parte contraente ad un’altra Parte contraente in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, è costituito un tribunale arbitrale. La richiesta di arbitrato indica l’oggetto della richiesta, compresi segnatamente gli articoli della Convenzione la cui interpretazione o la cui applicazione è oggetto della controversia, (b) La Parte richiedente informa la Commissione sul fatto che ha chiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, sul nome dell’altra Parte in causa nonché sugli articoli della Convenzione la cui interpretazione o la cui applicazione costituisce a suo parere l’oggetto della controversia. La Commissione comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti contraenti della Convenzione.
Il tribunale arbitrale è composto di tre membri: ciascuna delle Parti in causa nomina un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune intesa il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Il terzo arbitro non deve né essere cittadino di una delle Parti in causa né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, né trovarsi al servizio di una di loro, né essersi già occupato della causa in altra veste.
(a) Se, entro un termine di due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale arbitrale non è stato designato, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia procede, su richiesta della Parte più diligente, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi. (b) Se, entro un termine di due mesi dopo il ricevimento della richiesta, una delle Parti in causa non procede alla nomina di un arbitro, l’altra Parte può adire il presidente della Corte Internazionale di Giustizia, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Una volta designato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha nominato l’arbitro di farlo entro un termine di due mesi. Allo scadere di tale termine, egli adisce il presidente della Corte Internazionale di Giustizia, che procede alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi.
(a) II tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare, della Convenzione. (b) Ogni tribunale arbitrale, costituito ai sensi del presente articolo, stabilisce le proprie regole procedurali. (c) Ove sorga una controversia sulla competenza del tribunale arbitrale, la questione viene decisa con decisione del tribunale arbitrale.
(a) Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulla forma quanto sul merito, vengono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. (b) II tribunale arbitrale può prendere ogni misura appropriata al fine di accertare i fatti. Su richiesta di una delle Parti, può raccomandare misure conservative indispensabili. (c) Due o più tribunali arbitrali, costituiti ai sensi del presente articolo, se si trovano aditi per richieste aventi oggetti identici o analoghi, possono informarsi sulle procedure volte ad accertare i fatti e, per quanto possibile, tenerne conto. (d) Le Parti in causa forniscono tutte le agevolazioni necessarie per la condotta efficace della procedura. (e) L’assenza o la mancanza di una Parte in causa non costituisce un ostacolo per la procedura.
Salvo che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle circostanze particolari della causa, le spese giudiziarie, segnatamente la rimunerazione dei membri del tribunale, vengono assunte in parti uguali dalle Parti in causa. Il tribunale tiene un registro di tutte le spese e ne trasmette alle Parti un resoconto finale.
Ogni Parte contraente avente un interesse giuridico nell’oggetto della controversia, suscettibile di subire effetti dalla decisione presa nella causa, può intervenire nella procedura con il consenso del tribunale.
10. (a) La sentenza del tribunale arbitrale è motivata. È definitiva e vincolante per le Parti in causa. (b) Ogni controversia che insorgesse tra le Parti riguardo all’interpretazione o all’esecuzione della sentenza può essere sottoposta dalla Parte più diligente al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza o, se quest’ultimo non può essere adito, ad un altro tribunale arbitrale costituito a tale scopo nello stesso modo del primo.
II Governo depositario informa le Parti contraenti e i firmatari della Convenzione: (a) del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché delle dichiarazioni di non accettazione e delle notifiche di denuncia, conformemente agli articoli 26, 27 e 30; (b) della data in cui la Convenzione entra in vigore conformemente all’articolo 29; (c) del deposito delle notifiche di accettazione, del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e dell’entrata in vigore degli emendamenti della Convenzione e dell’adozione degli allegati e delle appendici e del loro emendamento, conformemente agli articoli 15–19.
L’originale della Convenzione, i cui testi francese e inglese fanno parimenti fede, verrà depositato presso il Governo della Repubblica francese che ne trasmetterà copie certificate conformi alle Parti contraenti e ai firmatari della Convenzione e che ne trasmetterà una copia certificata conforme al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite4.
Infede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Parigi il 22 settembre 1992.(Seguono le firme)
comprese, se necessario, le tecniche pulite. 2. Per fissare le priorità e valutare la natura e la portata dei programmi e delle misure, nonché i calendari corrispondenti, le Parti contraenti applicano i criteri di cui all’Appendice 2. 3. Le Parti contraenti adottano misure di prevenzione al fine di ridurre i rischi di inquinamento causati dagli incidenti. 4. Nell’adozione di programmi e misure per le sostanze radioattive, comprese le scorie, le Parti contraenti tengono anche conto: (a) delle raccomandazioni delle altre organizzazioni e istituzioni internazionali competenti; (b) delle procedure di sorveglianza raccomandate da tali organizzazioni e istituzioni internazionali.
Ai fini del presente allegato, la Commissione ha segnatamente per mansione di elaborare: (a) piani in vista della riduzione e della cessazione dell’impiego di sostanze persistenti, tossiche e suscettive di bioaccumulazione, che provengono da fonti telluriche; (b) se necessario, programmi e misure al fine di ridurre gli apporti di elementi nutritivi di origine urbana, municipale, industriale, agricola e di altro genere.
II presente allegato non si applica: (a) allo scarico deliberato nella zona marittima dei rifiuti o di altre materie provenienti dagli impianti offshore; (b) all’affondamento o all’eliminazione deliberata nella zona marittima degli impianti offshore e degli oleodotti offshore.
L’incenerimento è vietato.
Nessuna materia viene depositata nella zona marittima ad un fine diverso da quello per il quale è stata originariamente concepita o costruita, senza autorizzazione o regolamentazione emanata dall’autorità competente della Parte contraente interessata. Tale autorizzazione o regolamentazione è conforme ai criteri, alle linee direttive e alle procedure pertinenti e applicabili, adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 6 del presente allegato. La presente disposizione non può essere interpretata quale autorizzazione relativa all’immersione di rifiuti o di altre materie che peraltro sono oggetto di un divieto in virtù del presente allegato.
Ai fini del presente allegato, incombe alla Commissione, in particolare, di elaborare e adottare criteri, linee direttive e procedure per l’immersione di rifiuti o di altre materie elencate nell’articolo 3 paragrafo 2 e per il deposito delle materie di cui all’articolo 5 del presente allegato, al fine di prevenire e di sopprimere l’inquinamento.
Le disposizioni del presente allegato relative all’immersione non si applicano in caso di forza maggiore dovuta alle intemperie o a qualsiasi altra causa quando è minacciata la sicurezza della vita umana o di una nave o di un aeromobile. Una tale immersione viene effettuata in modo da ridurre i rischi di recar danno alla vita umana o all’ambiente biotico marino e viene immediatamente segnalata alla Commissione, con informazioni complete sulle circostanze, la natura e le quantità di rifiuti o altre materie immerse.
Le Parti contraenti adottano le misure appropriate, sia individualmente sia nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, in vista di prevenire e sopprimere l’inquinamento risultante dall’abbandono nella zona marittima di navi e di aeromobili in seguito ad incidenti. In assenza di orientamento pertinente da parte di tali organizzazioni internazionali, le misure adottate individualmente dalle Parti contraenti dovrebbero fondarsi sulle linee direttive adottate dalla Commissione.
In caso di situazione critica, una Parte contraente, se ritiene che rifiuti o altre materie la cui immersione è vietata dal presente allegato non possano essere eliminati a terra senza rischio o pregiudizio inaccettabili, consulta immediatamente altre Parti contraenti in vista di trovare i metodi di immagazzinamento o i mezzi di distruzione o di eliminazione più soddisfacenti secondo le circostanze. La Parte contraente informa la Commissione sulle misure adottate in seguito a tale consultazione. Le Parti contraenti si impegnano a prestarsi assistenza reciproca in siffatte situazioni.
comprese, se necessario, le tecniche pulite. 2. Per fissare le priorità e valutare la natura e la portata dei programmi e delle misure, nonché i calendari corrispondenti, le Parti contraenti applicano i criteri di cui all’Appendice 2.
Gli articoli 3 e 5 del presente allegato non si applicano in caso di forza maggiore dovuta alle intemperie o a qualsiasi altra causa quando è minacciata la sicurezza della vita umana o di un impianto offshore. Una tale immersione viene effettuata in modo da ridurre i rischi di recar danno alla vita dell’uomo o all’ambiente biotico marino e viene immediatamente segnalata alla Commissione, con le informazioni complete sulle circostanze, la natura e le quantità di materie immerse.
Le Parti contraenti adottano le misure appropriate, sia individualmente sia nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, in vista di prevenire e sopprimere l’inquinamento risultante dall’abbandono nella zona marittima di impianti offshore in seguito ad incidenti. In assenza di orientamento pertinente da parte di tali organizzazioni internazionali, le misure adottate individualmente dalle Parti contraenti dovrebbero fondarsi sulle linee direttive adottate dalla Commissione.
Nessun impianto offshore disattivato o nessun oleodotto smantellato viene depositato ad un fine diverso da quello per cui esso è stato originariamente concepito o costruito senza un’autorizzazione o una regolamentazione emanata dall’autorità competente della Parte contraente interessata. Tale autorizzazione o tale regolamentazione è conforme ai criteri, alle linee direttive e alle procedure pertinenti e applicabili adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 10 lettera (d) del presente allegato. La presente disposizione non può essere interpretata quale autorizzazione relativa all’immersione di impianti offshore disattivati o di oleodotti offshore smantellati in violazione del presente allegato.
Ai fini del presente allegato, la Commissione ha segnatamente per mansione di: (a) raccogliere informazioni sulle sostanze utilizzate nell’ambito delle attività offshore; e fondandosi su tali informazioni, stabilire liste di sostanze ai fini dell’articolo 4 paragrafo 1 del presente allegato; (b) stilare una lista delle sostanze tossiche, persistenti e suscettive di bioaccumulazione, ed elaborare piani di riduzione o di cessazione del loro uso o del loro rigetto da fonti offshore; (c) stabilire criteri, linee direttive e procedure per la prevenzione dell’inquinamento tramite immersione di impianti offshore disattivati e di oleodotti offshore smantellati, nonché tramite l’abbandonoin situ degli impianti offshore, nella zona marittima; (d) stabilire criteri, linee direttive e procedure relative al deposito di impianti offshore disattivati e di oleodotti offshore smantellati di cui all’articolo 8 del presente allegato, in vista di prevenire e sopprimere l’inquinamento.
Ai fini del presente allegato, le Parti contraenti: (a) cooperano nella realizzazione di programmi di sorveglianza continua e sottopongono i dati corrispondenti alla Commissione; (b) si conformano alle prescrizioni relative al controllo di qualità e partecipano a campagne di intercalibrazione; (c) utilizzano o mettono a punto, individualmente o di preferenza congiuntamente, altri strumenti di valutazione scientifica debitamente convalidati, quali modelli, apparecchi di telerilevazione e strategie progressive di valutazione dei rischi; (d) procedono, individualmente o di preferenza congiuntamente, alle ricerche considerate necessarie per la valutazione della qualità dell’ambiente marino e per lo sviluppo delle conoscenze e della comprensione scientifica dell’ambiente marino e, segnatamente, del rapporto tra gli apporti, le percentuali e gli effetti; (e) tengono conto dei progressi scientifici considerati utili per tale valutazione e realizzati altrove su iniziativa individuale di ricercatori e di istituti di ricerca, o per il tramite di altri programmi di ricerca nazionali e internazionali oppure sotto l’auspicio della Comunità Economica Europea, o ancora nell’ambito di altre organizzazioni regionali di integrazione economica.
Ai fini del presente allegato, la Commissione ha segnatamente per mansione di: (a) definire ed eseguire programmi collettivi di ricerca che vertano sulla sorveglianza continua e sulla valutazione, elaborare codici di pratiche, destinati ad orientare i partecipanti nella realizzazione di tali programmi di sorveglianza continua e approvare la presentazione e l’interpretazione dei loro risultati; (b) procedere a valutazioni tenendo conto dei risultati della sorveglianza continua, delle ricerche pertinenti e dei dati relativi agli apporti di sostanze o di energia nella zona marittima, previsti da altri allegati alla Convenzione, nonché di altre informazioni pertinenti; (c) ottenere, se necessario, i consigli o i servizi di organizzazioni regionali, di altre organizzazioni internazionali e di enti competenti, al fine di potere integrare gli ultimi risultati delle ricerche scientifiche; (d) collaborare con organizzazioni regionali e con altre organizzazioni internazionali competenti nella realizzazione delle valutazioni del livello di qualità.
Migliori tecniche disponibili
1. Nel ricorso alle migliori tecniche disponibili, si pone l’accento sull’uso di tecnologie non produttive di rifiuti, se esse sono disponibili.
2. L’espressione «migliori tecniche disponibili» designa il più recente progresso (stato della tecnica) nei procedimenti, negli impianti o nei metodi di esercizio, che consenta di sapere se una data misura di limitazione degli scarichi, delle emissioni e dei rifiuti risulta appropriata sul piano pratico. Per sapere se una serie di procedimenti, di impianti e di metodi di esercizio rappresenti le migliori tecniche disponibili in generale o in un caso particolare, si presta particolare attenzione: (a) ai procedimenti, agli impianti o ai metodi di esercizio paragonabili, messi alla prova recentemente e che hanno dato buoni risultati; (b) ai progressi tecnici e all’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifica; (c) alla fattibilità economica di tali tecniche; (d) alle date limite di messa in funzione sia nei nuovi impianti sia negli impianti esistenti; (e) alla natura e al volume degli scarichi e delle emissioni in questione.
3. Ne consegue quindi che ciò che costituisce «la migliore tecnica disponibile» nel caso di un dato procedimento evolverà nel tempo in funzione dei progressi tecnici, dei fattori economici e sociali, nonché dell’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifiche.
4. Se la riduzione degli scarichi e delle emissioni che risulta dall’applicazione delle migliori tecniche disponibili non conduce a risultati accettabili sul piano ambientale, occorre attuare misure complementari.
5. Il termine «tecniche» designa sia la tecnica applicata sia la modalità di concezione, di costruzione, di manutenzione, di sfruttamento e di smontaggio dell’impianto.
Migliore prassi ambientale
6. L’espressione «migliore prassi ambientale» designa l’attuazione della più adeguata combinazione di misure e strategie di lotta contro l’inquinamento. Nella scelta da compiere in ognuno dei casi, verrà esaminata almeno la serie di misure progressive elencate qui di seguito: (a) l’informazione e l’educazione del grande pubblico e degli utenti sulle conseguenze che comportano per l’ambiente la scelta di una data attività e la scelta dei prodotti, il loro uso e la loro eliminazione finale; (b) lo sviluppo e l’applicazione di codici di buona prassi ambientale, che trattino tutti gli aspetti dell’attività durante il ciclo di vita del prodotto; (c) un etichettatura obbligatoria che informi gli utenti sui rischi per l’ambiente provocati dal prodotto, dal suo uso e dalla sua eliminazione finale; (d) il risparmio delle risorse, in particolare il risparmio di energia; (e) la messa a disposizione del grande pubblico di sistemi di raccolta e di eliminazione; (f) la limitazione dell’uso delle sostanze o dei prodotti pericolosi e della produzione di rifiuti pericolosi; (g) il riciclaggio, il recupero e la riutilizzazione; (h) l’applicazione di strumenti economici alle attività, ai prodotti e ai gruppi di prodotti; (i) l’istituzione di un sistema di autorizzazione che comprenda una serie di vincoli o un divieto.
7. Per definire la combinazione di misure che, in generale o nei casi particolari, costituisce la migliore prassi ambientale, verrà prestata particolare attenzione: (a) al rischio per l’ambiente causato dal prodotto e dalla sua fabbricazione, il suo uso e la sua eliminazione finale; (b) alla sostituzione tramite attività o sostanze meno inquinanti; (c) all’entità del consumo; (d) ai potenziali vantaggi e svantaggi per l’ambiente che presentano le materie o le attività sostitutive; (e) ai progressi e all’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifiche; (f) ai termini di attuazione; (g) alle conseguenze economiche e sociali.
8. Ne consegue quindi che nel caso di una data fonte, la migliore prassi ambientale evolverà nel tempo in funzione dei progressi tecnici, dei fattori economici e sociali, nonché dell’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifiche.
9. Se la riduzione degli apporti che risulta dal ricorso alla migliore prassi ambientale non conduce a risultati accettabili sul piano ambientale, devono essere applicate misure complementari e deve essere ridefinita la migliore prassi ambientale.
1. Per fissare le priorità e valutare la natura e la portata dei programmi e delle misure, nonché i calendari corrispondenti, le Parti contraenti applicano i criteri elencati qui di seguito: (a) persistenza; (b) tossicità o altre proprietà nocive; (c) tendenza alla bioaccumulazione; (d) radioattività; (e) rapporto tra le percentuali osservate o previste (quando non sono ancora disponibili i risultati delle osservazioni) da una parte e le percentuali senza effetto osservato, dall’altra; (f) rischio di eutrofizzazione (di origine) antropogena; (g) importanza sul piano transfrontaliero; (h) rischio di modifiche indesiderabili dell’ecosistema marino e irreversibilità o persistenza degli effetti; (i) fastidio arrecato alla raccolta di prodotti del mare ad uso alimentare o ad altri usi legittimi del mare; (j) effetti sul gusto e/o sull’odore dei prodotti del mare destinati al consumo umano o effetti sull’odore, il colore, la trasparenza o altre caratteristiche dell’acqua di mare; (k) profilo di distribuzione (in altre parole quantità in causa, profilo di consumo e rischio di raggiungere l’ambiente marino); (l) non realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale.2. Nello studio di una data sostanza o di un dato gruppo di sostanze, tali criteri non sono necessariamente di uguale importanza.3. I criteri menzionati qui sopra indicano che le sostanze che saranno oggetto di programmi e misure inglobano: (a) i metalli pesanti e i loro composti; (b) i composti organoalogeni (e le sostanze che possono dare origine a composti simili nell’ambiente marino); (c) i composti organici del fosforo e del silicio; (d) i biocidi, quali i pesticidi, i fungicidi, gli erbicidi, gli insetticidi, i prodotti antimuffa, nonché i prodotti chimici che servono, tra l’altro, a proteggere il legno, il legno da costruzione, la pasta da carta a base di legno, la cellulosa, la carta, le pelli e i tessili; (e) gli olii e gli idrocarburi di origine petrolifera; (f) i composti dell’azoto e del fosforo; (g) le sostanze radioattive, comprese le scorie; (h) le materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, rimanere sospese o decantare.
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 2 dicembre | 1996 | 25 marzo | 1998 |
| Comunità europea (CE/UE/CEE) | 5 novembre | 1997 | 25 marzo | 1998 |
| Danimarca | 20 dicembre | 1995 | 25 marzo | 1998 |
| Groenlandia | 17 novembre | 1998 | 17 novembre | 1998 |
| Isole Faeröer | 17 novembre | 1998 | 17 novembre | 1998 |
| Finlandia | 25 luglio | 1995 | 25 marzo | 1998 |
| Francia | 17 febbraio | 1998 | 25 marzo | 1998 |
| Germania | 2 dicembre | 1994 | 25 marzo | 1998 |
| Irlanda | 13 agosto | 1997 | 25 marzo | 1998 |
| Islanda | 2 giugno | 1997 | 25 marzo | 1998 |
| Lussemburgo | 2 giugno | 1997 | 25 marzo | 1998 |
| Norvegia | 8 settembre | 1995 | 25 marzo | 1998 |
| Paesi Bassi | 6 gennaio | 1994 | 25 marzo | 1998 |
| Portogallo | 23 febbraio | 1998 | 25 marzo | 1998 |
| Regno Unito | 23 luglio | 1997 | 25 marzo | 1998 |
| Isola di Man | 23 ottobre | 2001 | 23 ottobre | 2001 |
| Spagna | 2 febbraio | 1994 | 25 marzo | 1998 |
| Svezia | 30 maggio | 1994 | 25 marzo | 1998 |
| Svizzera | 11 maggio | 1994 | 25 marzo | 1998 |
Il 23 luglio 1998 la Commissione ministeriale per la Convenzione Oslo-Parigi (Commissione OSPAR) ha adottato i nuovi Allegato V e Appendice 3 alla Convenzione.
L’Allegato V e l’Appendice 3 sono stati approvati dalla Svizzera l’11 febbraio 2000. Conformemente all’articolo 15 paragrafo 5 della Convenzione essi sono entrati in vigore per la Svizzera il 30 agosto 20005.
Ai fini del presente allegato e dell’Appendice 3 le definizioni dei termini «diversità biologica», «ecosistema» e «habitat» sono quelle che figurano nella Convenzione del 5 giugno 19926sulla diversità biologica.
Nel rispetto degli obblighi che incombono loro in virtù della presente Convenzione, ossia di adottare, individualmente e congiuntamente, le misure necessarie per proteggere la zona marittima contro gli effetti nocivi delle attività umane al fine di tutelare la salute dell’uomo e di conservare gli ecosistemi marini e, nei limiti del possibile, di ripristinare le zone marine che hanno subito effetti nocivi e nel rispetto dell’obbligo che incombe loro in virtù della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, ossia di elaborare strategie, piani o programmi volti a garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile della diversità biologica, le Parti contraenti:
1. Per determinare le attività umane ai sensi dell’Allegato V devono essere applicati i criteri seguenti tenendo conto delle differenze regionali:
2. In occasione dell’esame di una determinata attività, detti criteri non sono necessariamente esaustivi o di pari importanza.
Il testo originale francese è pubblicato, sotto lo stesso numero, nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 2005 193 ↩
RS 0.814.288.2 ↩
RS 0.120 ↩
Il campo d'applicazione concernente l’All. V e l’App. 3 può essere consultato, in francese, nel sito Internet della Commissione per la Convenzione Oslo-Parigi (Commissione OSPAR): http://www.ospar.org/fr/html/convention/ospar_conv10.htm. ↩
RS 0.451.43 ↩
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