0.814.321•Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza relativo alla riduzione di almeno il 30 per cento delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere
0.814.321Multilateral International Treaty20 dic 1987
Concluso a Helsinki l’8 luglio 1985
Approvato dall’Assemblea federale il 15 giugno 19872
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 21 settembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 20 dicembre 1987
(Stato 23 settembre 2010)
Le Parti,
decise a dare effetto alla Convenzione3sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
temendo che le attuali emissioni di inquinanti atmosferici provochino estesi danni nelle regioni esposte d’Europa e d’America del Nord, a risorse naturali d’importanza vitale per l’ambiente e l’economia, quale le foreste, il suolo e le acque, nonché ai materiali (ivi compresi i monumenti storici), e possano avere, in alcune circostanze, effetti dannosi per la salute dell’uomo;
consapevoli che le principali fonti d’inquinamento atmosferico che contribuiscono all’acidificazione dell’ambiente sono: la combustione di combustibili fossili per la produzione di energia ed i principali processi tecnologici in vari settori industriali, nonché i trasporti che causano l’emissione di diossido di zolfo, di ossidi di azoto e di altri inquinanti;
considerando che un’elevata priorità dovrebbe essere concessa alla riduzione delle emissioni di zolfo in modo da ottenere effetti positivi per l’ambiente, per la situazione economica nel suo insieme e per la salute dell’uomo;
ricordando la decisione adottata dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (CEE), nella sua trentanovesima sessione, intesa a sottolineare l’urgenza di raddoppiare gli sforzi per riuscire a coordinare le strategie e le politiche nazionali nell’ambito della CEE, al fine di ridurre effettivamente le emissioni di zolfo a livello nazionale;
ricordando che l’Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua prima sessione la necessità di diminuire effettivamente le emissioni annue totali dei composti solforosi o i loro flussi attraverso le frontiere entro il 1993–1995, avvalendosi dei livelli del 1980 come base di calcolo;
ricordando che la Conferenza multilaterale sulle cause e la prevenzione dei danni causati alle foreste e all’acqua dall’inquinamento atmosferico in Europa (Monaco, 24–27 giugno 1984) aveva chiesto all’Organo esecutivo della Convenzione di adottare, con assoluta priorità, una proposta in vista di un accordo speciale volto a ridurre le emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, al più tardi entro il 1993;
notando che un certo numero di Parti contraenti alla Convenzione hanno deciso di attuare riduzioni di almeno il 30 per cento delle loro emissioni nazionali annue di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere il più presto possibile ed al più tardi entro il 1993, avvalendosi dei livelli del 1980, come base per il calcolo delle riduzioni;
riconoscendo, d’altronde, che alcune Parti contraenti alla Convenzione, ancorché non abbiano firmato il presente Protocollo al momento della sua apertura alla firma, contribuiranno tuttavia in maniera rilevante alla riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere, o proseguiranno i loro sforzi volti al controllo delle emissioni di zolfo, come indicato nel documento allegato al rapporto dell’Organo esecutivo relativo alla sua terza sessione;
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Protocollo,
Le Parti ridurranno di almeno il 30 per cento le loro emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere il più presto possibile ed al più tardi entro il 1993, adottando i livelli del 1980 come base per il calcolo delle riduzioni.
Le Parti riconoscono la necessità, per ciascuna di loro, di esaminare a livello nazionale il bisogno di riduzioni supplementari, superiori a quelle menzionate all’articolo 2, delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere, qualora ciò sia richiesto dalla situazione ambientale.
Ogni Parte informerà annualmente l’Organo esecutivo del livello delle proprie emissioni annue di zolfo e su quale base esso sia stato calcolato.
L’EMEP fornirà all’Organo esecutivo, in tempo utile, prima delle sue riunioni annue, le rilevazioni effettuate mediante modelli appropriati dei quantitativi di zolfo, dei flussi attraverso le frontiere e delle ricadute dei composti solforosi relative all’anno precedente, nella zona geografica delle attività dell’EMEP. Nelle regioni al di fuori della zona delle attività dell’EMEP, vengono utilizzati modelli adeguati alle particolari circostanze.
Le Parti definiranno senza indugio, nell’ambito della Convenzione, i programmi, le politiche e le strategie nazionali che consentano di ridurre, di almeno il 30 per cento, le emissioni di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, il più presto possibile, ed al più tardi entro il 1993, e faranno rapporto in merito all’Organo esecutivo e per quanto riguarda i processi compiuti a tal fine.
In caso di controversia tra due o più Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo, dette Parti cercheranno una soluzione mediante il negoziato o qualunque altro metodo di composizione delle controversie che sia accettabile per le Parti contendenti.
In qualsiasi momento, dopo cinque anni dalla data in cui il presente Protocollo sarà entrato in vigore nei riguardi di una Parte, detta Parte potrà denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Tale denuncia avrà effetto il novantesimo giorno a partire dalla data di ricevimento da parte del depositario.
L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Helsinki, l’otto luglio millenovecentottantacinque.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 16 giugno | 2009 A | 14 settembre | 2009 | |
| Austria | 4 giugno | 1987 | 2 settembre | 1987 | |
| Belarus | 10 settembre | 1986 | 2 settembre | 1987 | |
| Belgio | 9 giugno | 1989 | 7 settembre | 1989 | |
| Bulgaria | 26 settembre | 1986 | 2 settembre | 1987 | |
| Canada | 4 dicembre | 1985 | 2 settembre | 1987 | |
| Ceca, Repubblica | 30 settembre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Danimarca | 29 aprile | 1986 | 2 settembre | 1987 | |
| Estonia | 7 marzo | 2000 A | 5 giugno | 2000 | |
| Finlandia | 24 giugno | 1986 | 2 settembre | 1987 | |
| Francia | 13 marzo | 1986 | 2 settembre | 1987 | |
| Germania | 3 marzo | 1987 | 2 settembre | 1987 | |
| Italia | 5 febbraio | 1990 | 6 maggio | 1990 | |
| Liechtenstein | 13 febbraio | 1986 | 2 settembre | 1987 | |
| Lituania | 15 marzo | 2007 A | 13 giugno | 2007 | |
| Lussemburgo | 24 agosto | 1987 | 22 novembre | 1987 | |
| Macedonia | 10 marzo | 2010 A | 8 giugno | 2010 | |
| Norvegia | 4 novembre | 1986 | 2 settembre | 1987 | |
| Paesi Bassia | 30 aprile | 1986 | 2 settembre | 1987 | |
| Russia | 10 settembre | 1986 | 2 settembre | 1987 | |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Svezia | 31 marzo | 1986 | 2 settembre | 1987 | |
| Svizzera | 21 settembre | 1987 | 20 dicembre | 1987 | |
| Ucraina | 2 ottobre | 1986 | 2 settembre | 1987 | |
| Ungheria | 11 settembre | 1986 | 2 settembre | 1987 | |
| a | Al Regno in Europa. |
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