0.814.324•Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo all’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo
0.814.324Multilateral International Treaty5 ago 1998
Concluso a Oslo il 14 giugno 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 22 settembre 19972
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 23 gennaio 1998
Entrato in vigore per la Svizzera il 5 agosto 1998
(Stato 19 settembre 2014)
Le Parti alla presente Convenzione,
decise ad attuare la Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza3,
preoccupate dal fatto che nelle regioni esposte dell’Europa e dell’America del Nord, le emissioni di zolfo e di altri inquinanti atmosferici continuano ad essere trasportate oltre le frontiere internazionali causando notevoli danni a risorse naturali di vitale importanza per l’ambiente e per l’economia, quali le foreste, il suolo, l’acqua e i materiali, inclusi i monumenti storici, e hanno, in determinate circostanze, effetti nocivi per la salute,
decise a volere adottare misure di precauzione in previsione delle emissioni di inquinanti atmosferici allo scopo di prevenire o ridurre al minimo dette emissioni e di attenuarne gli effetti nocivi,
convinte che, in caso di rischio di danni gravi o irreversibili, l’assenza di certezza scientifica assoluta non sia una ragione per posticipare dette misure, fermo restando che le misure relative alle emissioni di inquinanti atmosferici adottate a titolo
precauzionale presentino il migliore rapporto costo-efficacia,
coscienti del fatto che le misure adottate per limitare le emissioni di zolfo e di altri inquinanti atmosferici contribuiscono anche a proteggere gli ecosistemi sensibili della regione artica,
considerando che le principali fonti d’inquinamento atmosferico che contribuiscono all’acidificazione dello spazio vitale sono la combustione di combustibili fossili per la produzione energetica, i principali processi tecnologici applicati nei più diversi settori industriali e i trasporti con le loro emissioni di zolfo, di ossidi d’azoto e di altre sostanze inquinanti,
consce della necessità d’adottare, nella lotta contro l’inquinamento atmosferico, un approccio regionale basato sul migliore rapporto costo-efficacia, che tenga conto delle variazioni degli effetti e dei costi di questa lotta per ogni Paese,
desiderose d’introdurre nuove misure più efficaci per controllare e ridurre le emissioni di zolfo,
consapevoli che l’adozione di una politica di limitazione delle emissioni di zolfo, indipendentemente dal rapporto costo-efficacia a livello regionale, comporta un
onere economico alquanto gravoso per i Paesi in transizione verso un’economia di mercato,
tenendo presente che le misure adottate per ridurre le emissioni di zolfo non si
prestano quale strumento per esercitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali,
considerando i dati scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, sui processi atmosferici e sugli effetti degli ossidi di zolfo sull’ambiente, come pure sul costo delle misure per ridurli,
sapendo che, alla pari delle emissioni di zolfo, anche le emissioni di ossidi di azoto e di ammoniaca provocano l’acidificazione dello spazio vitale,
facendo notare che in virtù della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici, adottata a Nuova York il 9 maggio 19924, è stato preso un
accordo per elaborare politiche nazionali e stabilire misure analoghe per lottare contro i mutamenti climatici, le quali dovrebbero, in linea di principio, permettere di ridurre le emissioni di zolfo,
affermando la necessità di garantire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente razionale,
riconoscendo la necessità di approfondire la cooperazione scientifica e tecnica per perfezionare l’approccio fondato sui carichi critici e sui livelli critici e di compiere sforzi per analizzare diversi inquinanti atmosferici e i loro svariati effetti sull’ambiente, i materiali e la salute,
sottolineando il progredire delle conoscenze scientifiche e tecniche della cui evoluzione occorrerà tener conto nel momento in cui verrà esaminata la pertinenza degli obblighi contratti in virtù del presente Protocollo e verranno decise le ulteriori misure da adottare,
prendendo atto del Protocollo relativo alla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri di almeno il 30 per cento, approvato a Helsinki l’8 luglio 19855, e delle misure, già applicate in numerosi Paesi, le quali hanno ridotto le emissioni di zolfo,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Protocollo,
deve almeno ridurre e stabilizzare le sue emissioni di zolfo annuali nelle zone
menzionate rispettando i tempi previsti e i livelli specifici indicati nell’allegato II.
4. Inoltre, le Parti contraenti applicano nei confronti delle nuove fonti e delle fonti esistenti le più efficaci misure di riduzione delle emissioni di zolfo adattate alla loro situazione particolare, segnatamente:
– misure intese ad aumentare l’efficacia energetica;
– misure intese ad incrementare lo sfruttamento delle energie rinnovabili;
– misure intese a ridurre il tenore di zolfo di determinati combustibili e a incoraggiare l’uso di combustibili a basso tenore di zolfo, compreso l’impiego combinato di combustibili ad elevato tenore di zolfo e di combustibili a
basso tenore di zolfo o privi di zolfo;
– misure che permettano di utilizzare, nella lotta contro le emissioni, le migliori tecnologie disponibili senza costi eccessivi;
ispirandosi ai principi enunciati nell’allegato IV.
5. Ogni Parte contraente, ad eccezione di quelle vincolate dall’Accordo sulla qualità dell’aria concluso dagli Stati Uniti e dal Canada nel 1991, deve almeno:
6. Le Parti contraenti possono, inoltre, utilizzare strumenti economici per incoraggiare l’adozione di metodi di riduzione delle emissioni di zolfo il cui rapporto costo-efficacia sia migliore.
7. Le Parti contraenti possono decidere, nel quadro di una sessione dell’Organo esecutivo, conformemente alle regole e alle condizioni che l’Organo esecutivo
definirà e adotterà, se due o più Parti contraenti possono assolvere congiuntamente gli obblighi menzionati nell’allegato II. Dette regole e condizioni devono garantire l’esecuzione degli obblighi elencati nel paragrafo 2 del presente articolo e promuovere inoltre la realizzazione degli obiettivi di politica ambientale enunciati nel paragrafo 1.
8. Le Parti contraenti, con riserva dei risultati del primo esame previsto
dall’articolo 8 e entro un anno dalla conclusione di detto esame, intavolano negoziati in merito ai nuovi obblighi da assumere per ridurre le emissioni.
conformemente alla decisione relativa alla forma e al contenuto delle informazioni, che le Parti contraenti adotteranno nel quadro di una sessione dell’Organo esecutivo. Se necessario i termini di questa decisione saranno rivisti per determinare ogni
elemento supplementare relativo alla forma e/o al contenuto delle informazioni da comunicare.
2. Ogni Parte contraente situata nella zona geografica d’attività dell’EMEP comunica a quest’ultimo, attraverso il Segretario esecutivo della Commissione che funge da intermediario, a intervalli stabiliti dall’Organo direttivo dell’EMEP e approvati dalle Parti contraenti in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo, informazioni relative ai livelli delle emissione di zolfo, sulla base della risoluzione temporale e spaziale specificata dall’Organo direttivo dell’EMEP.
3. A suo tempo, prima di ogni sessione annuale dell’Organo esecutivo, l’EMEP
trasmette informazioni relative:
Le Parti contraenti situate fuori della zona geografica delle attività dell’EMEP comunicano informazioni analoghe su richiesta dell’Organo esecutivo. 4. In applicazione del paragrafo 2 b) dell’articolo 10 della Convenzione, l’Organo esecutivo adotta le disposizioni necessarie per raccogliere informazioni sugli effetti dei depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti. 5. In occasione delle sessioni dell’Organo esecutivo, le Parti contraenti adottano le disposizioni volute per raccogliere a intervalli regolari informazioni rivedute sulla distribuzione geografica delle quote di riduzione delle emissioni, calcolate e ottimizzate attraverso modelli di valutazione integrata a livello internazionale per gli Stati situati nelle zone geografiche d’attività dell’EMEP, al fine di ridurre ulteriormente, giusta il paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente Protocollo, il divario tra i depositi effettivi dei composti ossidati di zolfo e i valori dei carichi critici.
Le Parti contraenti incoraggiano la ricerca-sviluppo, la sorveglianza e la cooperazione nei seguenti campi:
In occasione delle sessioni dell’Organo esecutivo, le Parti contraenti esaminano, in applicazione del paragrafo 2 a) dell’articolo 10 della Convenzione, le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti e dall’EMEP, i dati sugli effetti dei depositi di composti dello zolfo e di altri composti acidificanti come pure i rapporti del Comitato d’applicazione giusta il paragrafo 1 dell’articolo 7 del presente Protocollo.
ii) l’adeguatezza degli obblighi e i progressi realizzati al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo;
b) per gli esami va tenuto conto delle informazioni scientifiche più aggiornate disponibili relative all’acidificazione, in particolare di quelle relative al
calcolo dei carichi critici, dei progressi tecnologici, dell’evoluzione della situazione economica e della misura in cui gli obblighi relativi al livello delle emissioni vengono rispettati;
c) nel quadro di detti esami, ogni Parte contraente, i cui obblighi relativi ai tetti delle emissioni di zolfo, specificati nell’allegato II del presente Protocollo, non corrispondono alle riduzioni delle emissioni ottimizzate al livello internazionale che la riguarda, calcolate per ridurre di almeno il 60 per cento il divario fra i depositi di zolfo del 1990 e i depositi critici per i composti di zolfo all’interno delle zone geografiche di attività dell’EMEP, fa il possibile per adempiere gli obblighi riveduti;
d) le Parti contraenti specificano modalità, metodi e termini di detti esami in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo. Il primo esame di questo genere deve essere terminato nel 1997.
Una Parte contraente che costituisce un’organizzazione d’integrazione economica regionale può fare una dichiarazione nello stesso senso per quanto riguarda l’arbitrato della procedura indicata nel capoverso b) di cui sopra. 3. La dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 2 resta in vigore sino al termine di scadenza da essa previsto o sino alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata inoltrata per iscritto la revoca di detta dichiarazione presso il Depositario. 4. Il deposito di una nuova dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiarazione o la scadenza di una dichiarazione non tange in nessun modo una procedura pendente presso la Corte internazionale di Giustizia o il tribunale arbitrale, sempre che le Parti contraenti coinvolte non convengano altrimenti. 5. Fatto salvo un accordo fra le Parti coinvolte in una controversia sullo strumento da adottare giusta il paragrafo 2, se, alla scadenza di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data alla quale una Parte ha notificato alla Controparte l’esistenza di una controversia, le Parti coinvolte non hanno trovato un accordo per comporre la loro controversia utilizzando gli strumenti previsti dal paragrafo 1, la controversia diverrà oggetto di una procedura di conciliazione su domanda di una delle Parti coinvolte. 6. Conformemente al paragrafo 5 è istituita una Commissione di conciliazione. Detta Commissione è composta dai membri designati, in numero uguale, da ogni Parte coinvolta o, nel caso che più Parti coinvolte nella procedura di conciliazione facciano causa comune, dall’insieme delle Parti, e da un presidente scelto congiuntamente dai membri designati. La Commissione emette una raccomandazione che le Parti contraenti esaminano in buona fede.
Gli allegati del presente Protocollo sono parte integrante del Protocollo. Gli allegati I e IV hanno carattere di raccomandazione.
Gli strumenti di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolge le funzioni di Depositario.
Scaduto il termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di una Parte contraente, detta Parte può denunciare in ogni momento il Protocollo mediante notifica scritta al Depositario. La denuncia diventa effettiva il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui il Depositario riceve la notifica, oppure in ogni altra data ulteriore che può essere specificata nella notifica della denuncia.
L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, francese e russo fanno
parimenti fede, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Oslo, il quattordici giugno millenovecentonovantaquattro.
(al quinto percentile in centigrammi di zolfo per metro quadrato e per anno)
Adeguamento del dicembre 2001 7
I limiti massimi delle emissioni di zolfo indicati nella tabella seguente corrispondono agli obblighi menzionati ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 2 del presente Protocollo. I livelli di emissione per il 1980 e il 1990 nonché le percentuali di riduzione delle emissioni figuranti qui di seguito sono indicati soltanto a scopo informativo.
| Livelli di emissione kt SO | Limiti massimi delle emissioni di zolfo1 kt SO | Riduzione delle emissioni in per cento (anno di base 19802) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | ||
| Austria | 397 | 90 | 78 | – | – | 80 | – | – | |
| Bielorussia | 740 | – | 456 | 400 | 370 | 38 | 46 | 50 | |
| Belgio | 828 | 443 | 248 | 232 | 215 | 70 | 72 | 74 | |
| Bulgaria | 2050 | 2020 | 1374 | 1230 | 1127 | 33 | 40 | 45 | |
| Canada | – nazionale | 4614 | 3700 | 3200 | – | – | 30 | – | – |
| – ZGOS | 3245 | – | 1750 | – | – | 46 | – | – | |
| Croazia | 150 | 160 | 133 | 125 | 117 | 11 | 17 | 22 | |
| Repubblica ceca | 2257 | 1876 | 1128 | 902 | 632 | 50 | 60 | 72 | |
| Danimarca | 451 | 180 | 90 | – | – | 80 | – | – | |
| Finlandia | 584 | 260 | 116 | – | – | 80 | – | – | |
| Francia | 3348 | 1202 | 868 | 770 | 737 | 74 | 77 | 78 | |
| Germania | 7494 | 5803 | 1300 | 990 | – | 83 | 87 | – | |
| Grecia | 400 | 510 | 595 | 580 | 570 | 0 | 3 | 4 | |
| Ungheria | 1632 | 1010 | 898 | 816 | 653 | 45 | 50 | 60 | |
| Irlanda | 222 | 168 | 155 | – | – | 30 | – | – | |
| Italia | 3800 | – | 1330 | 1042 | – | 65 | 73 | – | |
| Liechtenstein | 0,4 | 0,1 | 0,1 | – | – | 75 | – | – | |
| Lussemburgo | 24 | – | 10 | – | – | 58 | – | – | |
| Monaco3 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 13 | 38 | 50 | |
| Paesi Bassi | 466 | 207 | 106 | – | – | 77 | – | – | |
| Norvegia | 142 | 54 | 34 | – | – | 76 | – | – | |
| Polonia | 4100 | 3210 | 2583 | 2173 | 1397 | 37 | 47 | 66 | |
| Portogallo | 266 | 284 | 304 | 294 | – | 0 | 3 | – | |
| Federazione Russa4 | 7161 | 4460 | 4440 | 4297 | 4297 | 38 | 40 | 40 | |
| Repubblica slovacca | 843 | 539 | 337 | 295 | 240 | 60 | 65 | 72 | |
| Slovenia | 235 | 195 | 130 | 94 | 71 | 45 | 60 | 70 | |
| Spagna | 3319 | 2316 | 2143 | – | – | 35 | – | – | |
| Svezia | 507 | 130 | 100 | – | – | 80 | – | – | |
| Svizzera | 126 | 62 | 60 | – | – | 52 | – | – | |
| Ucraina | 3850 | – | 2310 | – | – | 40 | – | – | |
| Regno Unito | 4898 | 3780 | 2449 | 1470 | 980 | 50 | 70 | 80 | |
| Comunità europea | 25513 | – | 9598 | – | – | 62 | – | – |
Note
| 1 | Se, nel corso di un determinato anno prima del 2005, una delle Parti constata di non essere in grado di adempiere gli obblighi assunti conformemente al presente allegato a causa di un inverno particolarmente freddo, di un’estate particolarmente secca e di una perdita temporanea e imprevista di capacità nella rete di distribuzione elettrica, sul territorio nazionale o in un Paese vicino, essa può nondimeno adempiere detti obblighi calcolando la media delle proprie emissioni annue nazionali di zolfo dell’anno in questione, dell’anno precedente e dell’anno successivo, sempre che il livello delle emissioni nel corso di un anno qualsiasi non superi di più del 20 per cento il limite massimo stabilito. |
|---|---|
| Il motivo del superamento nel corso di un determinato anno e il metodo di calcolo della media per i tre anni dovranno essere comunicati al Comitato di applicazione. | |
| 2 | Per la Grecia e il Portogallo, la percentuale di riduzione delle emissioni indicata si basa sul limite massimo delle emissioni di zolfo stabilito per il 2000. |
| 3 | Le cifre relative a Monaco sono state adottate in occasione della diciannovesima sessione dell’Organo esecutivo. |
| 4 | Parte europea all’interno della zona dell’EMEP. |
Ai fini del presente Protocollo si indica la ZGOS seguente:
La ZGOS del Sud-Est canadese
Questa zona copre una superficie di 1 milione di km2e comprende l’intero territorio delle province dell’Isola Principe Edoardo, della Nuova Scozia e del New Brunswick, l’intero territorio del Quebec a sud di una linea retta che si estende dall’Havre-Saint-Pierre, sulla costa settentrionale dell’estuario di San Lorenzo fino al punto in cui la frontiera Quebec-Ontario divide la costa della Baia di James,
nonché l’intero territorio dell’Ontario a sud di una linea retta che si estende dal punto in cui la frontiera Ontario-Quebec divide la costa della Baia di James fino al fiume Nipigon, vicino alla riva settentrionale del Lago Superiore.
1. L’allegato intende agevolare la ricerca delle opzioni e delle tecniche di lotta
contro le emissioni di zolfo che permettano di garantire il rispetto degli obblighi del presente Protocollo.
2. Esso si fonda su informazioni riguardanti le opzioni generali relative alla riduzione delle emissioni di zolfo, in particolare sui risultati e sui costi dell’applicazione delle tecniche di lotta figuranti nella documentazione ufficiale dell’Organo esecutivo e dei suoi organi sussidiari.
3. Salvo indicazione contraria, le misure di riduzione elencate sono considerate, stando all’esperienza pratica acquisita nella maggior parte dei casi sull’arco di vari anni, le migliori tecniche disponibili, più efficaci e più redditizie. Tuttavia, la conoscenza sempre più ampia di tecniche poco inquinanti applicate ai nuovi impianti e gli adattamenti antinquinamento degli impianti esistenti richiedono una revisione periodica del presente allegato.
4. Benché elenchi un certo numero di misure e di tecniche di cui tanto il costo quanto l’efficacia sono molto variabili, l’allegato non va considerato come una
tabella esauriente dei mezzi di lotta possibili. Inoltre, la scelta di misure e di tecniche applicabili in singoli casi dipende da vari fattori, in particolare dalla legislazione e dai regolamenti in vigore e soprattutto dalla normativa relativa alle tecniche di lotta, dalla composizione delle energie primarie, dall’infrastruttura industriale, dalla congiuntura economica e dalle condizioni degli impianti.
5. L’allegato riguarda sostanzialmente la lotta contro le emissioni di zolfo ossidato considerate come somma dell’anidride solforosa (SO2) e dell’anidride solforica (SO3), espresse secondo il metodo ponderale in SO2. La parte di zolfo emessa sotto forma di ossidi di zolfo o di altri composti solforosi, senza combustione, è minima rispetto alle emissioni di zolfo derivanti da una combustione.
6. Qualora siano previste misure o tecniche di lotta contro le fonti di zolfo che emettono anche altri elementi, in particolare ossidi di azoto (NoX), particelle fini, metalli pesanti e composti organici volatili (COV), sarebbe utile metterle in relazione con i mezzi applicabili a questi altri agenti inquinanti, allo scopo di potenziare al massimo l’effetto di riduzione complessivo e di ridurre al minimo i danni arrecati all’ambiente, in particolare, di evitare l’estensione dell’inquinamento ad altri settori (p.es. alle acque di rifiuto e ai rifiuti solidi).
7. La combustione di combustibili fossili è la principale fonte di origine umana delle emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse. Inoltre, determinate operazioni diverse dalla combustione possono contribuire notevolmente a produrre tali emissioni. Secondo l’EMEP/CORINAIR’90, le grandi categorie di fonti fisse sono le seguenti:
ii) impianti a combustione commerciali, istituzionali e residenziali:
a) caldaie commerciali,
b) riscaldamenti domestici;
iii) impianti a combustione industriali e processi a combustione:
a) caldaie e riscaldamenti industriali,
b) operazioni, per esempio nel settore metallurgico: arrostimento, sinterizzazione, cokificazione, trattamento del biossido di titanio (TiO2), ecc.,
c) fabbricazione di pasta per carta;
iv) operazioni diverse dalla combustione, per esempio produzione di acido
solforico, determinate sintesi organiche, trattamento delle superfici metalliche;
v) estrazione, trasformazione e distribuzione di combustibili d’origine fossile;
vi) trattamento ed eliminazione dei rifiuti (trattamento termico dei rifiuti urbani e dei rifiuti industriali, ecc.).
8. Nella regione della CEE, stando ai dati disponibili per il 1990, l’88 per cento
circa delle emissioni di zolfo è dovuto all’insieme dei processi di combustione (di cui il 20 % nell’industria), il 5 per cento ai processi di fabbricazione e il 7 per cento alle raffinerie di petrolio. In numerosi Paesi, le centrali elettriche sono la principale fonte di tali emissioni. In alcuni Paesi, il settore industriale (comprese le raffinerie) è anch’esso una importante fonte di emissioni di SO2. Se le emissioni provenienti dalle raffinerie sono relativamente limitate nella regione della CEE, il tenore di zolfo dei prodotti petroliferi è causa importante di emissioni di zolfo provenienti da altre fonti. Generalmente, il 60 per cento dello zolfo presente nei prodotti lordi permane, il 30 per cento viene recuperato sotto forma di zolfo elementare e il 10 per cento viene emesso dai camini delle raffinerie.
9. I mezzi generici per ridurre le emissioni di zolfo sono i seguenti:
L’utilizzazione razionale dell’energia (miglioramento del rendimento e dell’applicazione di processi, produzione mista e/o gestione della domanda) provoca abitualmente una riduzione delle emissioni di zolfo.
b) Utilizzazione di più fonti energetiche
Di solito si riesce a ridurre le emissioni di zolfo aumentando, tra le varie forme di energia, la proporzione di quelle che non richiedono alcuna combustione (idraulica, nucleare, eolica, ecc.). Si devono tuttavia tener presenti altri tipi di danni arrecati all’ambiente.
ii) Mezzi tecnici:
a) Rinuncia ad alcuni combustibili
L’anidride solforosa emessa durante la combustione dipende direttamente dal tenore di zolfo del combustibile utilizzato.
La sostituzione di alcuni combustibili (p.es. di carboni molto solforati con carboni poco solforati e/o con combustibili liquidi, oppure la sostituzione del carbone con il gas) provoca una diminuzione delle emissioni di zolfo, ma può incontrare talune difficoltà, per esempio legate alla necessità di procurarsi combustibili poco solforati o l’adattabilità, ad altri combustibili, degli attuali sistemi di combustione. In molti Paesi della CEE si sostituiscono attualmente gli impianti alimentati con
carbone o idrocarburi mediante impianti alimentati a gas. L’installazione di impianti misti potrebbe agevolare la sostituzione dei combustibili.
b) Epurazione dei combustibili
L’epurazione del gas naturale, perfettamente collaudata, viene largamente applicata per ragioni pratiche.
L’epurazione dei gas industriali (gas acido di raffineria, gas di forno a coke, biogas, ecc.) è anch’essa perfettamente collaudata.
Lo stesso vale per la desolforazione dei combustibili liquidi (frazioni leggere e medie).
La desolforazione delle frazioni pesanti è tecnicamente fattibile, ma è necessario tenere conto anche delle proprietà del petrolio greggio. La desolforazione dei residui presenti nell’atmosfera (prodotti di base delle colonne d’unità di distillazione atmosferica del petrolio greggio) per ottenere un combustibile petrolifero a basso tenore di zolfo non è tuttavia pratica corrente. In generale è preferibile trattare greggio a basso tenore di zolfo. L’idrocracking e le tecniche di conversione totale sono attualmente a buon punto e associano una forte riduzione dello zolfo a un rendimento migliore dei prodotti leggeri. Le raffinerie che effettuano conversioni totali sono ancora poche. In generale dette raffinerie
ricuperano dall’80 al 90 per cento dello zolfo presente e convertono ogni residuo in prodotti leggeri o altri prodotti commerciabili. Questo tipo di raffinerie presenta un alto consumo energetico e richiede investimenti notevoli. Il tenore di zolfo dei prodotti raffinati è indicato nella tabella 1.
| Tenore di zolfo dei prodotti raffinati | |
|---|---|
| (tenore di zolfo [%]) |
Tabella 1
| Combustibile | Attuale | Previsto per il futuro | |
|---|---|---|---|
| Benzina | 0,1 | 0,05 | |
| Jet-fuel | 0,1 | 0,01 | |
| Carburante diesel | 0,05–0,3 | <0,05 | |
| Olio da riscaldamento | 0,1–0,2 | <0,1 | |
| Olio combustibile | 0,2–3,5 | <1 | |
| Diesel per motonavi | 0,5–1,0 | <0,5 | |
| Olio combustibile per motonavi | 3,0–5,0 | <1 (zone costiere) | |
| <2 (alto mare) |
Le tecniche moderne d’epurazione dell’antracite permettono di eliminare circa la metà dello zolfo inorganico (a seconda delle proprietà del carbone), ma non lo zolfo organico. Si è proceduto a mettere a punto tecniche più efficaci che implicano tuttavia costi e investimenti più
elevati. La desolforazione per epurazione del carbone è pertanto meno redditizia rispetto alla desolforazione dei gas di combustione. Ogni Paese dovrebbe essere in grado di disporre dei mezzi per combinare al meglio questi due processi.
c) Tecniche di combustione moderne
Per tecniche di combustione moderne s’intendono le tecniche il cui rendimento è stato migliorato e l’emissione di zolfo ridotta: combustione a letto fluido (CLF); a letto in ebollizione (CLFB); a letto circolante (CLFC) e a letto sotto pressione (CLFSP); ciclo combinato a gassificazione integrata (CCGI) e turbine a gas per ciclo combinato (TGCC).
È possibile integrare turbine fisse a gas nei sistemi di combustione delle centrali elettriche tradizionali. Ciò permette di migliorare il rendimento generale dal 5 al 7 per cento abbinandolo, per esempio, a una riduzione sensibile delle emissioni di SO2. Tuttavia detta integrazione richiede una modifica sostanziale delle caldaie.
La combustione a letto fluido, messa a punto per l’antracite e la lignite, è un processo valido anche per altri combustibili solidi, come il coke di petrolio e combustibili poveri quali i rifiuti, la torba e il legno. Un’ulteriore riduzione delle emissioni è resa possibile dall’integrazione nei forni di un dispositivo che regoli la combustione aggiungendo calce o pietra calcare al materiale costitutivo del letto. La potenza totale istallata dei CLF raggiunge circa 30 000 MWth(250 a 350 impianti), compresi 8000 MWthnella gamma di potenza superiore a 50 MWth. L’utilizzazione e/o l’eliminazione dei sottoprodotti derivati da detto processo può causare problemi. Nuovi adattamenti sono dunque necessari.
Il CCGI include la gassificazione del carbone e la produzione d’elettricità a ciclo combinato in una turbina a gas e a vapore. Il carbone gassificato brucia nella camera di combustione della turbina a gas. Per ridurre le emissioni di zolfo, a monte della turbina a gas si ricorre ai più moderni metodi d’epurazione del gas grezzo. Questa tecnica viene applicata anche ai residui d’olio pesante e alle emulsioni bituminose. La potenza da essa ottenuta raggiunge attualmente circa 1000 MWel(cinque impianti).
Attualmente si sta studiando la realizzazione di centrali a gas a turbine a ciclo combinato, funzionanti a gas naturale con un rendimento
energetico approssimativo del 48–52 per cento.
d) Modifica dei processi e del modo di combustione
Non è possibile modificare il modo di combustione come avviene nel caso delle riduzioni delle emissioni di NoX. Infatti quasi tutto lo zolfo organico e inorganico è soggetto a un processo d’ossidazione durante la fase di combustione (lo zolfo rimane nelle ceneri e il suo tenore dipende dalle proprietà del combustibile e dalla tecnica di combustione applicata).
Il presente allegato considera i processi supplementari per via secca utilizzati nelle caldaie classiche alla stessa stregua delle modifiche dei processi. Ciò è dovuto al fatto che nella camera di combustione viene iniettato un agente. L’esperienza ha tuttavia mostrato che al momento dell’applicazione di questi processi, la capacità termica diminuisce, il rapporto Ca/S è alto e la desolforazione poco attiva. I problemi posti dalla riutilizzazione dei sottoprodotti devono essere presi in considerazione, di modo che questa soluzione possa essere adottata quale misura intermedia abituale per piccoli impianti (tabella 2).
Tabella 2
| Emissioni non misurate | Iniezione d’additivi | Lavaggio1 | Assorbimento a secco per polverizzazione2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasso d’eliminazione (%) | sino a 60 | 95 | sino a 90 | |||||||
| Rendimento energetico (kW | 0,1–1 | 6–10 | 3–6 | |||||||
| Potenza totale disponibile (CEE Eur) (MW | 194 000 | 16 000 | ||||||||
| Tipo di sottoprodotti | Miscela di sali di Ca e di ceneri volanti | Gesso (fanghi/acque di rifiuto) | Miscela di CaSO ½ H volanti | |||||||
| Investimenti specifici (Costi ECU [1990] / kW | 20–50 | 60–250 | 50–220 | |||||||
| mg/m3 3 | g/kWh | mg/m3 3 | g/kWh | mg/m3 3 | g/kWh | mg/m3 3 | g/kWh | |||
| Antracite4 | 1000–10 000 | 3,5–35 | 400–4000 | 1,4–14 | <400 (<200, 1 % S) | <1,4 <0,7 | <400 (<200, 1 % S) | <1,4 <0,7 | ||
| Lignite4 | 1000–20 000 | 4,2–84 | 400–8000 | 1,7–33,6 | <400 (<200, 1 % S) | <1,7 <0,8 | <400 (<200, 1 % S) | <1,7 <0,8 | ||
| Olio combustibile pesante4 | 1000–10 000 | 2,8–28 | 400–4000 | 1,1–11 | <400 (<200, 1 % S) | <1,1 <0,6 | <400 (<200, 1 % S) | <1,1 <0,6 | ||
| Assorbimento di ammoniaca2 | Wellmann Lord1 | Carbone attivo1 | Estrazione catalitica combinata1 | |||||||
| Tasso d’eliminazione (%) | sino a 90 | 95 | 95 | 95 | ||||||
| Rendimento energetico (kW | 3–10 | 10–15 | 4–8 | 2 | ||||||
| Potenza totale disponibile (CHE Eur) (MW | 200 | 2000 | 700 | 1300 | ||||||
| Tipo di sottoprodotti | Grassi d’ammoniaca | S elementare Acido solforico (99 % in volume) | S elementare Acido solforico (99 % in volume) | Acido solforico (70 % in peso) | ||||||
| Investimenti specifici (Costi Ecu [1990] / kW | 200–2705 | 200–3005 | 280–3205, 6 | 320–3505, 6 | ||||||
| mg/m3 3 | g/kWh | mg/m3 3 | g/kWh | mg/m3 3 | g/kWh | mg/m3 3 | g/kWh | |||
| Antracite4 | <400 (<200, 1 % S) | <1,4 <0,7 | <400 (<200, 1 % S) | <4 <0,7 | <400 (<200, 1 % S) | <1,4 <0,7 | <400 (<200, 1 % S) | <1,4 <0,7 | ||
| Lignite4 | <400 (<200, 1 % S) | <1,7 <0,8 | <400 (<200, 1 % S) | <1,7 <0,8 | <400 (<200, 1 % S) | <1,7 <0,8 | <400 (<200, 1 % S) | <1,7 <0,8 | ||
| Olio combustibile pesante4 | <400 (<200, 1 % S) | <1,1 <0,6 | <400 (<200, 1 % S) | <1,1 <0,6 | <400 (<200, 1 % S) | <1,1 <0,6 | <400 (<200, 1 % S) | <1,1 <0,6 | ||
| Note |
| 1 | Per i combustibili a forte tenore di zolfo, il grado di desolforazione deve essere adeguato. Ciò può tuttavia dipendere dalla natura dei processi adottati. |
|---|---|
| Applicabilità di detti processi: in generale 95 %. | |
| 2 | Possibilità d’applicazione limitata per i combustibili a forte tenore di zolfo. |
| 3 | Emissioni in mg/m3(PTN), a secco, 6** % d’ossigeno per i combustibili solidi, 3 % d’ossigeno per i combustibili liquidi. |
| 4 | Il fattore di conversione dipende dalle caratteristiche del combustibile, dal volume specifico dei fumi e dal rendimento termico della caldaia |
| (fattori di conversione applicati [m3/kW | |
| 5 | I costi d’investimento specifici riguardano un campione limitato d’impianti. |
| 6 | I costi d’investimento specifici tengono conto della denitrificazione. |
| La presente tabella è stata compilata per i maggiori impianti di produzione d’elettricità del settore pubblico. Le tecniche di riduzione sono però applicabili anche ad altri settori dove le emissioni di fumi sono comparabili.e) Processi di desolforazione dei gas di combustione | |
| Questi processi si prefiggono di eliminare l’anidride solforosa già formatasi; per questo motivo vengono definiti anche come misure secondarie. Le conoscenze attuali in materia sono tutte basate sull’estrazione dello zolfo per mezzo di processi chimici per via umida, secca o semisecca e catalitica. | |
| Affinché il programma di riduzione delle emissioni di zolfo sia efficace al massimo si dovrebbe, al di là di ogni misura di gestione energetica enumerata nella categoria i) di cui sopra, prevedere una combinazione dei mezzi tecnici elencati nella categoria ii) di cui sopra. | |
| In alcuni casi, i mezzi applicati per ridurre le emissioni di zolfo possono anche comportare una diminuzione delle emissioni di CO | |
| Alle centrali elettriche pubbliche, agli impianti misti e agli impianti di riscaldamento urbano vengono applicati i seguenti processi di trattamento di gas di combustione: l’assorbimento per via umida alla calce/alla pietra calcare; l’assorbimento a secco per polverizzazione; processo Wellman Lord; assorbimento di ammoniaca; processi di estrazione combinata degli ossidi di azoto (NO | |
| Nell’ambito della produzione di energia, l’assorbimento per via umida alla calce/alla pietra calcare e l’assorbimento a secco per polverizzazione rappresentano rispettivamente l’85 per cento e il 10 per cento della potenza di cui gli impianti di trattamento di gas di combustione già dispongono. | |
| Diversi nuovi processi di desolforazione di gas di combustione quali l’epurazione a secco mediante fascio di particelle e il processo Mark 13A sono ancora in via di sperimentazione. | |
| L’efficacia delle misure secondarie citate è indicata nella tabella 2. Le cifre provengono dall’esperienza pratica acquisita in un gran numero d’impianti in servizio. La potenza disponibile come pure la gamma delle potenze sono altresì indicate. Nonostante diverse tecniche di riduzione di zolfo siano comparabili, le condizioni ideali per gli impianti o il loro insediamento possono indurre a scartare l’uno o l’altro metodo. | |
| La tabella 2 indica anche la dimensione abituale dei costi d’investimento a seconda dell’applicazione delle tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo descritte nelle rubriche ii) e), d) ed e). Tuttavia, al momento dell’applicazione di dette tecniche a casi particolari, conviene tenere conto del fatto che i costi d’investimento corrispondenti alle misure di riduzione delle emissioni dipendono, fra l’altro, dalle tecniche particolari utilizzate, dai sistemi antinquinamento richiesti, dalle dimensioni degli impianti, dal grado di riduzione richiesto e dai tempi dei cicli di gestione previsti. La tabella si limita dunque ad indicare le dimensioni generali dei costi d’investimento. I costi degli investimenti necessari all’adattamento ecologico superano in generale i costi causati dalla costruzione di nuovi impianti. |
10. Le tecniche antinquinamento (elencate nelle rubriche ii) a)–e) del paragrafo 9 sono applicabili non solo alle centrali elettriche – dove, nella maggior parte dei casi è stata acquisita un’esperienza pluriennale – ma anche a numerosi altri settori dell’industria.
11. L’applicazione delle tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo dipende solo dalle limitazioni pertinenti ad ogni processo nel settore in questione. La tabella 3 indicherà le fonti d’emissione di zolfo importanti e le corrispondenti misure
anti-inquinamento.
Tabella 3
| Fonte | Misure antinquinamento |
|---|---|
| Arrostimento dei solfuri non ferrosi | Riduzione catalitica per via umida all’acido solforico |
| Produzione di viscosa | Processo a doppio contatto |
| Produzione di acido solforico | Processo a doppio contatto, rendimento migliorato |
| Produzione di pasta kraft | Diversi dispositivi incorporati |
12. Nei settori elencati nella tabella 3, è possibile ricorrere a dispositivi incorporati, e in particolare a modificazioni della materia prima (combinate in caso contrario con un trattamento specifico dei gas di combustione), per ridurre il più efficacemente possibile le emissioni di zolfo.
13. Sono stati segnalati gli esempi seguenti:
14. L’aumento degli sforzi intrapresi dai Paesi della CEE per ridurre le emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse avviene in concomitanza con un aumento proporzionale della quantità di sottoprodotti.
15. Conviene mantenere le tecniche da cui si ottengono sottoprodotti utilizzabili. Andrebbero inoltre conservate le tecniche che, nella misura del possibile, permettono di aumentare il rendimento termico e di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti. Benché la maggioranza dei sottoprodotti siano utilizzabili o riciclabili – gesso, sali di ammoniaca, acido solforico, zolfo, ecc. – vi sono fattori quali la situazione del mercato e le norme di qualità di cui si deve tenere conto. Riutilizzare sottoprodotti della combustione a letto fluido e l’assorbimento a secco per polverizzazione richiede ulteriori progressi in questo settore, dato che in diversi Paesi le possibilità di smaltimento dei rifiuti sono limitate dalla capacità delle discariche e dai criteri applicabili in materia.
16. Gli effetti secondari o gli inconvenienti, enumerati più sotto, non impediscono l’applicazione di determinate tecniche o metodi; occorre nondimeno prenderli in considerazione quando diverse misure di riduzione di zolfo sono possibili:
17. Le misure adottate dai Paesi per attuare le loro strategie e politiche di riduzione dell’inquinamento atmosferico comprendono leggi e regolamentazioni, strumenti economici d’incitamento o di dissuasione, nonché esigenze tecniche (necessità di utilizzare la migliore tecnica disponibile).
18. In generale, le norme sono stabilite, per fonte di emissione, in funzione della grandezza dell’impianto, del modo di funzionamento, della tecnologia di combustione, del tipo di combustibile e dell’età dell’impianto. Un’altra soluzione da
prendere in considerazione consiste nel fissare un obiettivo di riduzione globale delle emissioni di zolfo per un gruppo di fonti e nel permettere di scegliere il settore d’intervento adeguato per raggiungere tale obiettivo (principio della bolla).
19. Per limitare le emissioni di zolfo ai livelli stabiliti dalla legislazione nazionale occorre approntare un sistema permanente di controllo e di comunicazione dei dati alle autorità di sorveglianza.
20. Si dispone attualmente di numerosi sistemi di controllo basati su metodi di misurazione continua o discontinua. Tuttavia le norme di qualità variano. Le misurazioni devono essere effettuate da istituti qualificati che impiegano sistemi di misurazione e di sorveglianza. A tal fine, un sistema di certificazione è atto a fornire la migliore garanzia.
21. Con i moderni sistemi di controllo automatico e il materiale di comando, la comunicazione dei dati non pone problemi. La loro raccolta in vista di un’utilizzazione ulteriore avviene secondo le tecniche attuali. Tuttavia, i dati da comunicare alle autorità competenti variano da un caso all’altro. Per migliorare la possibilità di paragonare le serie, occorre armonizzare le regolamentazioni. L’armonizzazione è parimenti auspicabile per assicurare la qualità dei sistemi di misurazione e di controllo. Tale necessità deve essere presa in considerazione quando si paragonano fra loro dei dati.
22. Per evitare le disparità e le discordanze, è necessario definire con precisione gli elementi e i parametri essenziali, segnatamente i seguenti:
23. Occorre garantire la qualità delle misurazioni.
| i (MW | ii Valore limite d’emissione (rng SO | iii Tasso di desolforazione (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. Combustibili solidi (sulla base del 6 % di ossigeno nei gas di combustione) | 50–100 | 2000 | |
| 100–500 | 2000–400 | 40 (per 100–167 MW | |
| (diminuzione lineare) | 40–90 (aumento lineare per 167–500 MW | ||
| >500 | 400 | 90 | |
| 2. Combustibili liquidi (sulla base del 3 % di ossigeno nei gas di combustione) | 50–300 | 1700 | |
| 300–500 | 1700–400 (diminuzione lineare) | 90 | |
| >500 | 400 | 90 | |
| 3. Combustibili gassosi (sulla base del 3 % di ossigeno nei gas di combustione) | |||
| Combustibili gassosi in generale | 35 | ||
| Gas liquefatti | 5 | ||
| Gas a debole potenza termica (gassificazione dei residui di raffinazione, gas di cokerie, gas di altiforni) | 800 |
| Tenore di zolfo (%) | |||
|---|---|---|---|
| Carburante diesel per autoveicoli | 0,05 | ||
| Altri tipi | 0,2 |
Note
| 1 | A titolo indicativo, per un impianto dotato di un dispositivo che utilizza simultaneamente almeno due tipi di combustibile, le autorità competenti fissano valori limite d’emissione tenendo conto dei valori limite della colonna ii) applicabili a ciascun combustibile particolare, dell’apporto termico di ciascun combustibile e, per le raffinerie, delle pertinenti caratteristiche specifiche dell’impianto. Per le raffinerie, tale valore limite combinato non deve in nessun caso superare 1700 mg SO |
|---|---|
| I valori limite non si applicano agli impianti seguenti: | |
| – gli impianti i cui prodotti di combustione servono direttamente al riscaldamento, all’essiccazione o a qualsiasi altro trattamento di oggetti o di materiali, per esempio i forni per il riscaldamento, i forni per il trattamento termico; – gli impianti di postcombustione, cioè qualsiasi apparecchio industriale concepito per purificare mediante combustione i gas di scarico, che non è esercitato come impianto di combustione indipendente; – gli impianti per la rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico; – gli impianti per la conversione di solfuro di idrogeno in zolfo; – i reattori dell’industria chimica; – i forni di cokificazione; – i rigeneratori di altoforno (cowpers); – gli impianti d’incenerimento dei rifiuti; – gli impianti a motori diesel, a motori a benzina o a gas, oppure ancora a turbine a gas, qualunque sia il combustibile utilizzato. | |
| Quando una Parte, in seguito all’elevato tenore di zolfo dei combustibili solidi o liquidi di origine locale, non può rispettare i valori limite di emissione fissati nella colonna ii), può applicare i tassi di desolforazione indicati nella colonna iii) o un valore limite massimo di 800 mg SO | |
| Quando due o più impianti nuovi sono costruiti in modo tale che, tenuto conto dei fattori tecnici ed economici, i loro gas di scarico possono, secondo il parere delle autorità competenti, essere evacuati attraverso un camino comune, l’insieme formato da detti due impianti dev’essere considerato come un’unità unica. | |
| 2 | mg SO |
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria* | 27 agosto | 1998 | 25 novembre | 1998 | |
| Belgio | 8 novembre | 2000 | 6 febbraio | 2001 | |
| Bulgaria* | 5 luglio | 2005 | 3 ottobre | 2005 | |
| Canada | 8 luglio | 1997 | 5 agosto | 1998 | |
| Ceca, Repubblica | 19 giugno | 1997 | 5 agosto | 1998 | |
| Cipro | 26 aprile | 2006 A | 25 luglio | 2006 | |
| Croazia | 27 aprile | 1999 | 26 luglio | 1999 | |
| Danimarcaa | 25 agosto | 1997 | 5 agosto | 1998 | |
| Finlandia | 8 giugno | 1998 | 6 settembre | 1998 | |
| Francia | 12 giugno | 1997 | 5 agosto | 1998 | |
| Germania | 3 giugno | 1998 | 1° settembre | 1998 | |
| Grecia | 24 febbraio | 1998 | 5 agosto | 1998 | |
| Irlanda | 4 settembre | 1998 | 3 dicembre | 1998 | |
| Italia | 14 settembre | 1998 | 13 dicembre | 1998 | |
| Liechtenstein | 27 agosto | 1997 | 5 agosto | 1998 | |
| Lituania | 22 aprile | 2008 A | 21 luglio | 2008 | |
| Lussemburgo | 14 giugno | 1996 | 5 agosto | 1998 | |
| Macedonia | 5 giugno | 2014 A | 3 settembre | 2014 | |
| Monaco | 9 aprile | 2002 A | 8 luglio | 2002 | |
| Norvegia | 3 luglio | 1995 | 5 agosto | 1998 | |
| Paesi Bassib* | 30 maggio | 1995 | 5 agosto | 1998 | |
| Regno Unito | 17 dicembre | 1996 | 5 agosto | 1998 | |
| Isola di Man | 21 novembre | 2003 | 21 novembre | 2003 | |
| Jersey | 17 dicembre | 1996 | 5 agosto | 1998 | |
| Slovacchia | 1° aprile | 1998 | 5 agosto | 1998 | |
| Slovenia | 7 maggio | 1998 | 5 agosto | 1998 | |
| Spagna | 7 agosto | 1997 | 5 agosto | 1998 | |
| Svezia | 19 luglio | 1995 | 5 agosto | 1998 | |
| Svizzera | 23 gennaio | 1998 | 5 agosto | 1998 | |
| Ungheria | 11 marzo | 2002 | 9 giugno | 2002 | |
| Unione europea* | 24 aprile | 1998 | 5 agosto | 1998 | |
| * | Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a | Il Prot. non si applica alle né Isole Faeröer né alla Groenlandia. | ||||
| b | Per il Regno in Europa. |
Dall’originale francese. ↩
RU 2003 3331 ↩
RS 0.814.32 ↩
RS 0.814.01 ↩
RS 0.814.321 ↩
RS 0.814.322 ↩
In vista dell’adesione di Monaco, il presente adeguamento è entrato in vigore il 18 apr. 2002. ↩
I mezzi i) a) e b) sono parte integrante della struttura e della politica energetiche di una Parte alla Conv. Il loro grado di applicazione, la loro efficacia e i loro costi per settore non sono stati esaminati in questa sede. ↩
È necessario sorvegliare il rapporto zolfo/sodio, per l’eliminazione di zolfo sotto forma di sali neutri e l’aggiunta di composti sodici non solforati. ↩
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