0.814.325•Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti
0.814.325Multilateral International Treaty23 ott 2003
Concluso a Aarhus il 24 giugno 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 19 settembre 20001
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 14 novembre 2000
Entrato in vigore per la Svizzera il 23 ottobre 2003
(Stato 4 ottobre 2024)
Le Parti,
determinate ad applicare la Convenzione del 13 novembre 19792sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
riconoscendo che le emissioni di numerosi inquinanti organici persistenti sono trasportati al di là dalle frontiere internazionali e si depositano in Europa, in America del Nord e nell’Artico, lontano dal loro luogo d’origine, e che l’atmosfera è il principale mezzo di trasporto;
consapevoli che gli inquinanti organici persistenti resistono al degrado in condizioni naturali e che sono stati ritenuti strettamente legati ad effetti nocivi per la salute e l’ambiente;
preoccupati per il fatto che gli inquinanti organici persistenti sono suscettibili di una bio-crescita a dismisura ai livelli trofici superiori e possono raggiungere concentrazioni che rischiano di pregiudicare lo stato della fauna e della flora e la salute degli esseri umani che vi sono esposti;
riconoscendo che gli ecosistemi artici e soprattutto le popolazioni autoctone che dipendono per la loro sussistenza dai pesci e dai mammiferi artici sono particolarmente minacciati per via della bio-crescita degli inquinanti organici persistenti;
consapevoli che le misure adottate per lottare contro le emissioni di inquinanti organici persistenti contribuirebbero alla protezione dell’ambiente e della salute anche al di fuori della regione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, ivi compreso nell’Artico e nelle acque internazionali;
determinate a prendere provvedimenti per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti organici persistenti, in considerazione dell’applicazione dell’azione basata sul principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo;
ribadendo che gli Stati, in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 19453ed ai princìpi del diritto internazionale, hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità alle loro politiche in materia di ambiente e di sviluppo, ed il dovere di fare in modo che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente in altri Stati o in regioni che non dipendono dalla giurisprudenza nazionale;
notando la necessità di un’azione mondiale contro gli inquinanti organici persistenti, e ricordando che il programma Azione 21 considera al capitolo 19 la conclusione di accordi regionali per ridurre l’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a livello mondiale e ritiene che la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa dovrebbe far beneficiare le altre regioni del mondo della sua esperienza;
riconoscendo che esistono legislazioni e regolamentazioni sub-regionali, regionali e mondiali, ivi compresi strumenti internazionali, che regolano la gestione dei rifiuti pericolosi, i loro movimenti attraverso le frontiere e la loro eliminazione, in modo particolare la Convenzione di Basilea del 22 marzo 19894sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione;
considerando che le principali fonti di inquinamento atmosferico che contribuiscono all’accumulazione di inquinanti organici persistenti sono: l’uso di alcuni pesticidi, la lavorazione e l’uso di alcuni prodotti chimici e la formazione non intenzionale di alcune materie durante le operazioni d’incenerimento dei rifiuti, di combustione e di fabbricazione dei metalli nonché in provenienza da fonti mobili;
consapevoli che sono disponibili tecniche e metodi di gestione per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti nell’atmosfera;
consapevoli della necessità di adottare misure regionali con un buon rendimento, per lottare contro l’inquinamento atmosferico;
notando l’importante contributo del settore privato e del settore non governativo per quanto riguarda la conoscenza degli effetti legati agli inquinanti organici persistenti, i mezzi di sostituzione e le tecnologie anti-inquinamento disponibili e gli sforzi dispiegati per aiutare a ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti;
consapevoli che le misure adottate per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti non possono essere un modo di esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile, né un modo trasversale per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali;
in considerazione dei dati scientifici e tecnici disponibili sulle emissioni, i fenomeni atmosferici e gli effetti sulla salute e l’ambiente degli inquinanti organici persistenti, nonché i costi delle misure anti-inquinamento, e riconoscendo il bisogno di perseguire la cooperazione scientifica e tecnica al fine di poter meglio comprendere questi problemi;
in considerazione delle misure relative agli inquinanti organici persistenti, già adottate da alcune Parti a livello nazionale e/o in applicazione di altre convenzioni internazionali,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Protocollo:
Spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se una modifica sia sostanziale o meno, tenendo conto di fattori quali i benefici ambientali derivanti da tale modifica.6
Il presente Protocollo ha come oggetto di lottare contro gli scarichi, le emissioni e le fughe di inquinanti organici persistenti e di porvi fine.
Le Parti, in conformità alle loro leggi, regolamentazioni e prassi, creano condizioni propizie per lo scambio d’informazioni e di tecnologie volte a ridurre la produzione e le emissioni di inquinanti organici persistenti ed a consentire l’elaborazione di misure di sostituzione di buon rendimento prendendo cura di promuovere, in modo particolare:
Le Parti, in conformità alle loro leggi, regolamentazioni e prassi, prendono cura di promuovere la diffusione d’informazioni presso il grande pubblico, compresi i privati che utilizzano direttamente inquinanti organici persistenti, in particolare:
Le Parti incoraggiano la ricerca-sviluppo, il monitoraggio e la cooperazione per quanto riguarda in modo particolare, ma non esclusivamente:
Va data priorità alle ricerche relative alle materie giudicate più adatte per essere proposte ai fini dell’inclusione, in conformità alle procedure specificate al paragrafo 6 dell’articolo 14.
Il rispetto di ogni Parte degli obblighi da essa contratti in forza del presente Protocollo sarà oggetto di una verifica periodica. Il Comitato d’applicazione creato dalla decisione 1997/2 adottata dall’Organo esecutivo nella sua quindicesima sessione, effettua queste verifiche e fa rapporto alle Parti riunite in seno all’Organo esecutivo, in conformità alle norme dell’annesso di tale decisione e ad ogni relativo emendamento.
Una Parte che è organizzazione d’integrazione economica regionale può formulare una dichiarazione in tal senso per quanto concerne l’arbitrato, in conformità alle procedure di cui al capoverso b) qui sopra. 3. La dichiarazione effettuata in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, rimane in vigore fino a quando non scada in conformità ai propri termini, o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui una notifica scritta recante revoca di tale dichiarazione è stata presentata al Depositario. 4. Il deposito di una nuova dichiarazione, la notifica di revoca di una dichiarazione, oppure lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo la procedura intentata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia o al tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non stabiliscano diversamente di comune accordo. 5. Salvo nel caso in cui le Parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di soluzione di cui al paragrafo 2, se allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte ha notificato all’altra l’esistenza di una controversia fra di loro, le Parti interessate non hanno potuto risolvere la controversia con i mezzi previsti nel paragrafo 1 qui sopra, la controversia, su richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia, è sottoposta a conciliazione. 6. Ai fini del paragrafo 5, è istituita una commissione di conciliazione. Essa è formata da membri designati in pari numero da ciascuna Parte interessata oppure, se le Parti alla procedura fanno causa comune, dall’insieme di queste Parti e da un presidente scelto di comune accordo dai membri in tal modo designati. La commissione pronuncia una raccomandazione che le Parti esaminano in buona fede.
Gli annessi del presente Protocollo sono parte integrante del Protocollo. L’allegato V ha valore di raccomandazione.8
5bisPer le Parti che l’hanno accettata, la procedura di cui al paragrafo 5tersostituisce quella di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati da I a IV, VI e VIII.12
5ter. a) Gli emendamenti agli allegati da I a IV, VI e VIII vengono adottati per consenso delle Parti presenti a una seduta dell’organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui esso viene comunicato dal segretario esecutivo della Commissione a tutte le Parti, l’emendamento ai suddetti allegati entra in vigore per le Parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla sottostante lettera b). b) Le Parti che non sono in grado di approvare un emendamento agli allegati da I a IV, VI e VIII lo notificano per iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente a tutte le Parti di aver ricevuto tale notifica. Una Parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un’accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, l’emendamento ai suddetti allegati avrà effetto per tale Parte. c) Qualsiasi emendamento degli allegati da I a IV, VI e VIII non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più Parti: i) ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera b); oppure ii) ha respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.13 6. Se la proposta è volta a modificare l’annesso I, II o III nel senso di aggiungere una materia al presente Protocollo: a) l’autore della proposta fornisce all’Organo esecutivo le informazioni specificate nella decisione 1998/2 dell’Organo esecutivo ed in ogni relativo emendamento; e b) le Parti valutano la proposta in conformità alle procedure definite nella decisione 1998/2 dell’Organo esecutivo e in ogni emendamento relativo. 7. Ogni decisione volta a modificare la decisione 1998/2 dell’Organo esecutivo è adottata per consenso dalle Parti riunite in seno all’Organo esecutivo, ed ha effetto 60 giorni dopo la data di adozione.
Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che esercita le funzioni di Depositario.
In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine di cinque anni decorrente dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, la stessa può denunciare il Protocollo con una notifica scritta indirizzata al Depositario. La denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario, oppure ad ogni altra data specificata nella notifica di denuncia.
L’originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono ugualmente autentici, sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Aarhus (Danimarca), il 24 giugno 1998.(Seguono le firme)
Salvo diversa indicazione nel presente Protocollo, il presente annesso non si applica alle materie di seguito enumerate: i) quando sono presenti nei prodotti sotto forma di contaminanti; ii) quando sono presenti negli articoli fabbricati o utilizzati, alla data di applicazione; oppure iii) quando sono utilizzate localmente come prodotti chimici intermedi per la lavorazione di una o più materie diverse e sono quindi chimicamente trasformate. Salvo diversa indicazione, ciascuno degli obblighi di seguito ha effetto alla data di entrata in vigore del Protocollo.
| Materia | Regime di applicazione | |
|---|---|---|
| Porre fine alla | Condizioni | |
| Aldrine CAS: 309-00-2 | produzione utilizzazione | Nessuna Nessuna |
| Bifenili policlorurati (PCB)d | Produzione Uso | Nessuna In caso di uso di PCB in zone popolate, compresi gli ospedali e le scuole, adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti elettrici che possano provocare incendi, e compiere regolarmente ispezioni delle apparecchiature per individuare eventuali perdite. |
| Clordane CAS: 57-74-9 | produzione utilizzazione | Nessuna Nessuna |
| Clordecone CAS: 143-50-0 | produzione utilizzazione | Nessuna Nessuna |
| DDT CAS: 50-29-3 | produzione utilizzazione | Nessuna Nessuna |
| Dieldrine CAS: 60-57-1 | produzione utilizzazione | Nessuna Nessuna |
| Endrine CAS: 72-20-8 | produzione utilizzazione | Nessuna Nessuna |
| Esabromobifenile CAS: 36355-01-8 | produzione utilizzazione | Nessuna Nessuna |
| Esabromodifeniletereae Eptabromodifeniletereb | Produzione Uso | Nessuna 1. Una Parte può consentire il riciclaggio di articoli che contengono o possono contenere una di tali sostanze, e l’utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono o possono contenere una di tali sostanze, a condizione che il riciclaggio e lo smaltimento finale sia effettuato senza rischi per l’ambiente e non comporti il recupero di una di tali sostanze ai fini del loro riutilizzo. 2. Ogni quattro anni a decorrere dal 2013 e successivamente fino a quando la condizione di cui sopra viene rimossa o espiri, l’organo esecutivo valuta i progressi che le Parti hanno compiuto per conseguire il loro obiettivo ultimo di eliminare tali sostanze contenute in articoli e riesamina la necessità di mantenere la condizione, che, in ogni caso, scade al più tardi nel 2030. |
| Esaclorobenzene CAS: 118-74-1 | produzione utilizzazione | Nessuna Nessuna |
| Esaclorobutadiene CAS: 87-68-3 | Produzione Uso | Nessuna Nessuna |
| Esaclorocicloesani (HCH) CAS: 608-73-1, tra cui lindano CAS: 58-89-9 | Produzione Uso | Nessuna Nessuna condizione, eccetto per l’isomero gamma dell’HCH (lindano), utilizzato come insetticida topico a fini di sanità pubblica. Questi usi sono oggetto di una nuova valutazione a norma del presente protocollo nel 2012, oppure un anno dopo l’entrata in vigore dell’emendamento se quest’ultima data è posteriore. |
| Heptaclore CAS: 76-44-8 | produzione utilizzazione | Nessuna Nessuna |
| Mirex CAS: 2385-85-5 | produzione utilizzazione | Nessuna Nessuna |
| Naftaleni policlorurati (PCN) | Produzione Uso | Nessuna Nessuna |
| Paraffine clorurate a catena cortae | Produzione | Nessuna, salvo per la produzione per gli usi elencati nell’allegato II. |
| Uso | Nessuna, salvo per gli usi elencati nell’allegato II | |
| Pentaclorobenzene CAS: 608-93-5 | Produzione Uso | Nessuna Nessuna |
| Perfluorottano sulfonato (PFOS)C | Produzione | Nessuna, salvo per la produzione per gli impieghi da a) a c) sottoindicati, e da a) a e) nell’allegato II. |
| Uso | Nessuna, tranne per i seguenti usi e gli usi da a) a e) nell’allegato II: a) elettroplaccatura al cromo, anodizzazione al cromo e attacco anodico, fino al 2014; b) nichelatura chimica con nichel-politetrafluoretilene, fino al 2014; c) incisione di substrati di plastica prima della loro metallizzazione, fino al 2014; d) schiume antincendio, ma solo se fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009. Per quanto riguarda le schiume antincendio: i) le Parti si adoperano per eliminare entro il 2014 le schiume antincendio contenenti PFOS fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009 e riferiscono sui loro progressi in merito all’organo esecutivo nel 2014; ii) sulla base di quanto riferito dalle Parti e del punto i), nel 2015 l’organo esecutivo valuta se l’uso di schiume antincendio contenenti PFOS fabbricate o in uso prima del 18 dicembre 2009 dovrà essere assoggettato a restrizioni supplementari. | |
| Tetrabromodifenileterebe Pentabromodifenilet-ereb | Produzione Uso | Nessuna 1. Una Parte può consentire il riciclaggio di articoli che contengono o possono contenere una di tali sostanze, e l’utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono o possono contenere una di tali sostanze, a condizione che il riciclaggio e lo smaltimento finale sia effettuato senza rischi per l’ambiente e non comporti il recupero di una di tali sostanze ai fini del loro riutilizzo. 2. Ogni quattro anni a decorrere dal 2013 e successivamente fino a quando la condizione di cui sopra viene rimossa o espiri, l’organo esecutivo valuta i progressi che le Parti hanno compiuto per conseguire il loro obiettivo ultimo di eliminare tali sostanze contenute in articoli e riesamina la necessità di mantenere la condizione, che, in ogni caso, scade al più tardi nel 2030. |
| Toxaphene CAS: 8001-35-2 | produzione utilizzazione | Nessuna Nessuna |
| a Per «esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere» si intende 2,2’,4,4’,5,5’- esabromodifeniletere (BDE-153, n. CAS: 68631-49-2), 2,2’,4,4’,5,6’- esabromodifeniletere (BDE-154, n. CAS: 207122-15-4), 2,2’,3,3’,4,5’,6 eptabromodifeniletere (BDE-175, n. CAS: 446255-22-7), 2,2’,3,4,4’,5’,6- eptabromodifeniletere (BDE-183, n. CAS: 207122-16-5) ed altri esa- ed eptabromodifenileteri presenti nelle forme commerciali di ottabromodifeniletere. b Per «tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere» si intende 2,2’,4,4’-tetrabromodifeniletere (BDE-47, n. CAS: 40088-47-9) e 2,2’,4,4’,5-pentabromodifeniletere (BDE-99, n. CAS: 32534-81-9) ed altri tetra- e pentabromodifenileteri presenti nelle forme commerciali di pentabromodifeniletere. с Per «perfluorottano sulfonato (PFOS)» si intendono le sostanze definite dalla formula molecolare C |
Salvo indicazione contraria nel presente Protocollo, il presente annesso non si applica alle sostanze enumerate qui sotto: i) quando sono presenti nei prodotti sotto forma di contaminanti; ii) quando sono presenti negli articoli fabbricati o utilizzati, alla data di applicazione; oppure iii) quando sono utilizzate localmente come prodotti chimici intermedi per la lavorazione di una o più materie diverse e sono quindi chimicamente trasformate. Salvo diversa indicazione, ciascuno degli obblighi di seguito ha effetto alla data di entrata in vigore del Protocollo.
| Sostanza | Dispositivi di attuazione | |
|---|---|---|
| Usi limitati | Condizioni | |
| Paraffine clorurate a catena cortaa | a) Materiali ignifughi di gomma utilizzati in nastri trasportatori nell’industria mineraria; b) materiali ignifughi nei sigillanti per dighe. | Le Parti si adoperano per eliminare questi usi non appena siano disponibili alternative adeguate. Entro il 2015, e in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti che fanno uso di queste sostanze forniscono una relazione sui progressi compiuti per eliminarle e informazioni sui progressi stessi all’organo esecutivo. Sulla base di queste relazioni, gli usi limitati di cui sopra vengono nuovamente sottoposti a valutazione. |
| Perfluorottano sulfonato (PFOS)b | a) Rivestimenti fotoresistenti o antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici; b) rivestimenti fotografici applicati su pellicole, carta o lastre di stampa; c) trattamenti antiappannanti per cromatura dura (VI) a carattere non decorativo ed agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura; d) fluidi idraulici per l’aviazione; e) determinati dispositivi medici (ad esempio produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD). | Le Parti si adoperano per eliminare questi usi non appena siano disponibili alternative adeguate. Entro il 2015, e in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti che fanno uso di queste sostanze forniscono una relazione sui progressi compiuti per eliminarle e informazioni sui progressi stessi all’organo esecutivo. Sulla base di queste relazioni, gli usi limitati di cui sopra vengono nuovamente sottoposti a valutazione. |
| a Per paraffine clorurate a catena corta si intendono gli alcani clorurati con una catena di carbonio lunga da 10 a 13 atomi di carbonio e un grado di clorurazione superiore al 48 % in peso. b Per perfluorottano sulfonato (PFOS) si intendono le sostanze definite dalla formula molecolare C |
| Materia | Anno di riferimento |
|---|---|
| HAPa | 1990; oppure un altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso; oppure, per i Paesi con economie in transizione, un altro anno, tra il 1985 e l’anno dell’entrata in vigore del protocollo per una Parte, e come specificato da tale Parte all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione |
| Diossine/furannib | 1990; oppure un altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso; oppure, per i Paesi con economie in transizione, un altro anno, tra il 1985 e l’anno dell’entrata in vigore del protocollo per una Parte, e come specificato da tale Parte all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione |
| Esaclorobenzene CAS:118-74-1 | 1990; oppure un altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso; oppure, per i Paesi con economie in transizione, un altro anno, tra il 1985 e l’anno dell’entrata in vigore del protocollo per una Parte, e come specificato da tale Parte all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione |
| PCBc | 2005; oppure un altro anno a scelta, dal 1995 al 2010 compreso; oppure, per i Paesi con economie in transizione, un altro anno a scelta, tra il 1995 e l’anno dell’entrata in vigore del protocollo per una Parte, e come specificato da tale Parte all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione. |
| a Idrocarburi aromatici policlici (HAP): ai fini degli inventari delle emissioni, si utilizzeranno i seguenti quattro prodotti indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene. | |
| b Diossine e furanni (PCDD/PCDF): le policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) ed i policlorodibenzo-p-furanni (PCDF) sono composti aromatici triciclici composti da due anelli benzenici collegati da due atomi di ossigeno per i PCDD, e da un atomo di ossigeno per i PCDF, i cui atomi di ossigeno possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno ad otto. | |
| c Bifenili policlorurati (PCB), quali definiti nell’allegato I, se prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche. |
1. Una definizione delle diossine e dei furanni (PCDD/PCDF) è fornita all’annesso III del presente Protocollo.
2. I valori espressi in ng/m3o mg/m3di riferiscono alle condizioni normali (273,15 K, 101,3 kPa gas secchi, e per un determinato tenore di ossigeno).
3. I valori limite si riferiscono alle normali condizioni di funzionamento. Per le operazioni a processo discontinuo, i valori limite si riferiscono a livelli medi registrati nel corso dell’intero processo discontinuo – tra cui, ad esempio, il preriscaldamento, riscaldamento e raffreddamento.
4. Il prelievo e l’analisi di campioni di tutti gli inquinanti devono essere effettuati secondo le norme applicabili fissate, ad esempio, dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dall’Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), o in conformità ai metodi di riferimento corrispondenti del Canada o degli Stati Uniti. Nell’attesa che siano messe a punto le norme CEN o ISO, occorre applicare le norme nazionali.
5. Ai fini della verifica, l’interpretazione dei risultati delle misure rispetto al valore limite deve tenere conto anche dell’imprecisione del metodo di misurazione. Si considera che un valore limite è rispettato se il risultato della misurazione, dopo aver rettificato l’imprecisione del metodo applicato, non supera questo valore.
6. Le emissioni di PCDD/F sono indicate in equivalenti tossici totali (TEQ)15. I valori del fattore di equivalenza tossica da utilizzare ai fini del presente protocollo sono conformi alle norme internazionali applicabili, a cominciare dai fattori tossici equivalenti per PCDD/F per i mammiferi, adottati nel 2005 dall’Organizzazione mondiale della sanità.
7. I valori limite seguenti, che si riferiscono a una concentrazione dell’11 % di O2nei gas di scarico, si applicano ai seguenti tipi di inceneritore:
rifiuti solidi urbani (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 3 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova) 0,1 ngTEQ/m3
rifiuti solidi sanitari (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 1 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova) fonte fissa nuova: 0,1 ngTEQ/m3
fonte fissa esistente: 0,5 ng TEQ/m3
rifiuti pericolosi (fonte fissa esistente nella quale viene effettuata la combustione di più di 1 t/ora, nonché ogni fonte fissa nuova) fonte fissa nuova: 0,1 ng TEQ/m3
fonte fissa esistente: 0,2 ng TEQ/m3
rifiuti industriali non pericolosi16,17 fonte fissa nuova: 0,1 ngTEQ/m3
fonte fissa esistente: 0,5 ng TEQ/m3
8. Il valore limite seguente, che si riferisce a una concentrazione del 16 % di O2nei gas di scarico, si applica ai seguenti tipi di impianti di agglomerazione:
0,5 ng TEQ/m3
9. Il valore limite seguente, che si riferisce alla concentrazione effettiva di O2nei gas di scarico, si applica ai seguenti tipi di fonti:
produzione secondaria di acciaio – forno ad arco elettrico con una capacità di produzione superiore a 2,5 t/ora di acciaio fuso per ulteriori lavorazioni:
0,5 ng TEQ/m3
1. Il presente annesso intende fornire alle Parti alla Convenzione indicazioni per determinare le migliori tecnologie disponibili e consentire loro di adempiere gli obblighi enunciati al paragrafo 5 dell’articolo 3 del Protocollo. Una descrizione più completa di tali tecnologie, così come alcuni consigli, sono forniti in un documento d’orientamento adottato dalle Parti in una sessione dell’Organo esecutivo e possono essere aggiornati, se necessario, con il consenso delle Parti riunite in seno all’Organo esecutivo.
2. Per «migliori tecnologie disponibili» (MTD) s’intende lo stadio di sviluppo più efficace ed avanzato delle attività e loro modalità di utilizzo, comprovante la capacità pratica di talune tecnologie di rappresentare la base dei valori limite d’emissione, al fine di evitare o (qualora ciò risulti impossibile) ridurre in generale le emissioni ed il loro impatto sull’ambiente: – per «tecnologie» s’intende sia la tecnologia utilizzata, sia il modo in cui l’impianto è progettato, costruito, mantenuto, gestito e disattivato; – per tecnologie «disponibili», s’intendono le tecnologie elaborate su scala in modo da applicarle nel settore industriale pertinente, a condizioni economicamente e tecnicamente vantaggiose in considerazione dei costi e dei vantaggi, a prescindere dal fatto che tali tecnologie siano o meno utilizzate o prodotte sul territorio della Parte interessata, purché l’operatore possa avervi accesso in condizioni ragionevoli; – per «migliori» tecnologie s’intendono quelle più efficaci per ottenere un alto livello generale di protezione dell’ambiente.
Al fine di determinare le migliori tecnologie disponibili, conviene tenere conto in generale, o nei casi particolari, dei fattori di seguito enumerati in considerazione dei costi e vantaggi probabili della misura considerata e dei princìpi di precauzione e di prevenzione: – uso di una tecnologia poco inquinante; – uso di sostanze meno pericolose; – ricupero e riciclaggio di un gran numero di materie prodotte ed utilizzate durante le operazioni, e dei rifiuti; – procedimenti, mezzi o metodi di gestione paragonabili, sperimentati con successo su scala industriale; – progressi tecnologici ed evoluzione di cognizioni scientifiche; – natura, effetti e volume delle emissioni in questione; – date di immissione in servizio di impianti nuovi o già esistenti; – termini richiesti per realizzare la migliore tecnologia disponibile; – consumo di materie prime (compresa l’acqua) e tipo di materie prime utilizzate nel procedimento come pure la sua efficacia energetica; – necessità di prevenire o ridurre al minimo l’impatto globale delle emissioni sull’ambiente ed i rischi d’inquinamento dell’ambiente; – necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le loro conseguenze sull’ambiente.
Il concetto di migliore tecnologia disponibile non intende stabilire una particolare tecnica o tecnologia, ma vuole tenere conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua situazione geografica e delle condizioni dell’ambiente a livello locale.
3. Le informazioni relative all’efficacia ed al costo delle misure di lotta contro le emissioni sono attinte dai documenti ricevuti ed esaminati dalla Squadra speciale e dal Gruppo di lavoro preparatorio per i POP. Salvo diversa indicazione, le tecnologie citate sono considerate come aventi una validità comprovata dall’esperienza pratica.
4. La nostra esperienza in materia di impianti e di prodotti nuovi che si avvalgono di tecnologie poco inquinanti, nonché in materia di adeguamento degli impianti esistenti, si perfeziona continuamente, di modo che sarà necessario sviluppare e modificare periodicamente il documento d’orientamento menzionato al paragrafo 1. Le migliori tecnologie disponibili per i nuovi impianti possono di norma essere applicate agli impianti esistenti, nella misura in cui si preveda un sufficiente periodo di transizione e misure di adattamento.
5. Sono elencate e descritte nel documento d’orientamento menzionato al paragrafo 1 alcune misure di lotta contro le emissioni, di costo ed efficienza variabili. La scelta delle misure applicabili in ciascun caso dipende da un certo numero di fattori, fra cui la situazione economica, l’infrastruttura e la capacità tecnologica, e se del caso le misure di lotta contro l’inquinamento atmosferico già in vigore.
6. I principali POP emessi da fonti fisse sono:
Le definizioni corrispondenti sono fornite all’annesso III del presente Protocollo.
7. Le emissioni di PCDD/CDF hanno per origine procedimenti termici che comprendono materie organiche e cloro; esse derivano da una combustione incompleta o da alcune reazioni chimiche. Le principali fonti fisse di PCDD/PCDF sono le seguenti:
8. Le grandi fonti fisse di emissione di HAP sono le seguenti:
9. Le emissioni di HCB hanno per origine gli stessi procedimenti termici e chimici delle emissioni di PCDD/PCDF ed il meccanismo di formazione è analogo. Le grandi fonti d’emissioni di HCB sono le seguenti:
2. Le scadenze per l’applicazione dei valori limite e delle migliori tecniche disponibili che sono stati aggiornati o introdotti a seguito dell’emendamento del presente protocollo sono le seguenti:
ii) fino a quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’emendamento rilevante per una Parte, se questa è un Paese con un’economia in transizione.
La presente lista non comprende gli impianti o parti d’impianti utilizzati per attività di ricerca-sviluppo o per il collaudo di nuovi prodotti. Una descrizione più particolareggiata delle categorie è fornita ai documenti di orientamento di cui all’Annesso V.
| Categoria | Descrizione della categoria |
|---|---|
| 1 | Incenerimento di rifiuti (compreso il coincenerimento): rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e sanitari, e fanghi di depurazione. |
| 2 | Officine di agglomeramento. |
| 3 | Produzione di rame di prima e seconda fusione. |
| 4 | Produzione d’acciaio. |
| 5 | Fonderie utilizzate nell’industria dell’alluminio di seconda fusione. |
| 6 | Combustione di combustibili fossili nei generatori di centrali elettriche e di riscaldamento e nelle caldaie industriali di potenza termica superiore a 50 MW |
| 7 | Combustione nei fornelli domestici. |
| 8 | Impianti di riscaldamento a legna di potenza termica inferiore a 50 MW |
| 9 | Produzione di coke. |
| 10 | Produzione di anodi. |
| 11 | Produzione di alluminio secondo il procedimento Soederberg. |
| 12 | Impianti di preservazione del legno, salvo per le Parti in cui la suddetta categoria di fonti non contribuisce in modo sostanziale al volume totale delle emissioni di HAP (come definiti all’annesso III). |
| 13 | Processi specifici di produzione di sostanze chimiche con formazione ed emissione non intenzionale di inquinanti organici persistenti, e in particolare la produzione di clorofenoli e cloranile. |
| 14 | Processi termici nell’industria metallurgica, metodi a base di cloro. |
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria* | 27 agosto | 2002 | 23 ottobre | 2003 |
| Belgio | 25 maggio | 2006 | 23 agosto | 2006 |
| Bulgaria | 5 dicembre | 2001 | 23 ottobre | 2003 |
| Canada | 18 dicembre | 1998 | 23 ottobre | 2003 |
| Ceca, Repubblica | 6 agosto | 2002 | 23 ottobre | 2003 |
| Cipro | 2 settembre | 2004 | 1° dicembre | 2004 |
| Croazia | 6 settembre | 2007 | 5 dicembre | 2007 |
| Danimarca | 6 luglio | 2001 | 23 ottobre | 2003 |
| Estonia* | 11 maggio | 2005 A | 9 agosto | 2005 |
| Finlandia* | 3 settembre | 2002 | 23 ottobre | 2003 |
| Francia | 25 luglio | 2003 | 23 ottobre | 2003 |
| Germania | 25 aprile | 2002 | 23 ottobre | 2003 |
| Irlanda | 9 marzo | 2021 | 7 giugno | 2021 |
| Islanda | 29 maggio | 2003 | 23 ottobre | 2003 |
| Italia | 20 giugno | 2006 | 18 settembre | 2006 |
| Lettonia | 28 ottobre | 2004 | 26 gennaio | 2005 |
| Liechtenstein* | 23 dicembre | 2003 | 22 marzo | 2004 |
| Lituania | 16 giugno | 2006 | 14 settembre | 2006 |
| Lussemburgo* | 1° maggio | 2000 | 23 ottobre | 2003 |
| Macedonia del Nord | 1° novembre | 2010 A | 30 gennaio | 2011 |
| Moldova | 1° ottobre | 2002 | 23 ottobre | 2003 |
| Montenegro | 9 febbraio | 2012 A | 9 maggio | 2012 |
| Norvegia* | 16 dicembre | 1999 | 23 ottobre | 2003 |
| Paesi Bassi*a | 23 giugno | 2000 | 23 ottobre | 2003 |
| Regno Unito | 2 settembre | 2005 | 1° dicembre | 2005 |
| Romania* | 5 settembre | 2003 | 23 ottobre | 2003 |
| Serbia* | 26 marzo | 2012 A | 24 giugno | 2012 |
| Slovacchia* | 30 dicembre | 2002 | 23 ottobre | 2003 |
| Slovenia | 15 novembre | 2005 | 13 febbraio | 2006 |
| Spagna* | 15 febbraio | 2011 | 16 maggio | 2011 |
| Svezia* | 19 gennaio | 2000 | 23 ottobre | 2003 |
| Svizzera | 14 novembre | 2000 | 23 ottobre | 2003 |
| Ungheria | 7 gennaio | 2004 | 6 aprile | 2004 |
| Unione europea | 30 aprile | 2004 | 29 luglio | 2004 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.org/> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Per il Regno in Europa. | ||||
| SvizzeraNel depositare il suo strumento di accettazione, la Svizzera ha fatto la seguente dichiarazione:In virtù dell’articolo 16 paragrafo 3, la Svizzera approverà gli emendamenti futuri del Protocollo applicando come finora la procedura ordinaria di ratifica. |
RU 2003 4423 ↩
RS 0.814.32 ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.814.05 ↩
RS 0.814.322 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 A della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall’AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38,37;FF 2017 6449). ↩
Aggiornato dall’art. 1 B 1. della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall’AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38,37;FF 2017 6449). ↩
Aggiornato dall’art. 1 C della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall’AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38,37;FF 2017 6449). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 D 1. della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall’AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38,37;FF 2017 6449). ↩
Aggiornato dall’art. 1 D 2. della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall’AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38,37;FF 2017 6449). ↩
Aggiornato dall’art. 1 D 3. della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall’AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38,37;FF 2017 6449). ↩
Introdotto dall’art. 1 D 4. della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall’AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38,37;FF 2017 6449). ↩
Introdotto dall’art. 1 D 4. della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall’AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38,37;FF 2017 6449). ↩
Introdotto dall’art. 1 E della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall’AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38,37;FF 2017 6449). ↩
L’equivalente di tossicità (EQT) è definito sotto il profilo operativo dalla somma dei prodotti della concentrazione di ogni composto moltiplicata per il valore del suo fattore di tossicità equivalente ed è una stima dell’attività totale della miscela assimilabile a quella della 2,3,7,8-TCDD. L’equivalente di tossicità era in precedenza designato dall’abbreviazione ET. ↩
Incluso gli inceneritori per il trattamento dei rifiuti da biomassa (che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento del legno e che comprendono in particolare i rifiuti di biomassa derivanti dall’attività di costruzione e demolizione), ma esclusi gli inceneritori che trattano solo altri rifiuti di biomassa. ↩
I paesi con economie in transizione possono escludere la co-combustione di rifiuti industriali non pericolosi nei processi industriali in cui tali rifiuti sono utilizzati come combustibile aggiuntivo che contribuisce fino al 10 % dell’energia. ↩
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