0.814.326•Protocollo della Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti
0.814.326Multilateral International Treaty29 dic 2003
Concluso a Aarhus il 24 giugno 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 19 settembre 2000^1^
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 14 novembre 2000
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 2003
(Stato 4 ottobre 2024)
Le Parti,
determinate ad applicare la Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza2;
preoccupate per il fatto che le emissioni di alcuni metalli pesanti sono trasportate al di là delle frontiere nazionali e possano causare danni ai principali ecosistemi rilevanti per l’ambiente e l’economia, ed avere effetti nocivi per la salute;
considerando che la combustione ed i procedimenti industriali sono le principali fonti antropiche di emissioni di metalli pesanti nell’atmosfera;
riconoscendo che i metalli pesanti sono costituenti naturali della crosta terrestre e che molti metalli pesanti, in alcune forme e concentrazioni appropriate, sono indispensabili per la vita;
in considerazione dei dati scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, i processi geochimici, il trasporto nell’atmosfera e gli effetti sulla salute e l’ambiente dei metalli pesanti nonché sulle tecnologie anti-inquinamento ed il loro costo;
essendo a conoscenza del fatto che sono disponibili tecnologie e metodi di gestione per ridurre l’inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni di metalli pesanti;
consapevoli che i Paesi della regione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (CEE-ONU) hanno condizioni economiche diverse e che in alcuni Paesi l’economia è in transizione;
determinate a prendere provvedimenti per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di alcuni metalli pesanti e dei loro composti, tenendo conto dell’applicazione della procedura basata sul principio di precauzione, come definita nel Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo;
ribadendo che gli Stati, in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite3ed ai principi del diritto internazionale, hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le loro politiche in materia d’ambiente e di sviluppo, ed il dovere di fare in modo che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente in altri Stati o in regioni che non dipendono dalla giurisdizione nazionale;
consapevoli del fatto che le misure adottate per lottare contro le emissioni di metalli pesanti contribuirebbero altresì alla protezione dell’ambiente e della salute al di fuori della regione della CEE-ONU, ivi compreso nell’Artico e nelle acque internazionali;
notando che la riduzione delle emissioni di particolari metalli pesanti può anche contribuire alla riduzione delle emissioni di altri inquinanti;
essendo a conoscenza del fatto che nuovi e più efficaci provvedimenti potranno essere necessari per lottare contro le emissioni di alcuni metalli pesanti e ridurle, e che, ad esempio, gli studi concernenti gli effetti potranno servire di base per l’applicazione di nuove misure;
rilevando l’importante contributo del settore privato e non governativo destinato a migliorare la conoscenza degli effetti legati ai metalli pesanti, delle soluzioni di sostituzione e delle tecnologie anti-inquinamento disponibili, nonché gli sforzi che tali settori dispiegano per contribuire a ridurre le emissioni di metalli pesanti;
tenendo conto delle attività consacrate alla lotta contro i metalli pesanti a livello nazionale e nelle istanze internazionali,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Protocollo:
10.6Per «fonte fissa nuova», s’intende ogni fonte fissa che s’inizia a costruire o che s’intraprende di modificare sostanzialmente, allo scadere di un termine di due anni, decorrente dalla data d’entrata in vigore per una Parte del presente Protocollo. Una Parte può decidere di non considerare come fonte fissa nuova qualsiasi fonte fissa per la quale l’autorità nazionale competente abbia già fornito la propria approvazione prima dell’entrata in vigore del Protocollo per la Parte medesima e a condizione che la costruzione o modifica sostanziale abbia avuto inizio entro cinque anni da tale data. Spetta alle autorità nazionali competenti determinare se una modifica è sostanziale o meno, in considerazione di fattori come i vantaggi che questa modifica presenta per l’ambiente. 11. Per «categoria di grandi fonti fisse» s’intende ogni categoria di fonti fisse di cui all’annesso II, il cui contributo è di almeno l’uno per cento in totale delle emissioni di uno dei metalli pesanti enumerati all’annesso I provenienti dalle fonti fisse di una Parte, per l’anno di riferimento stabilito in conformità all’annesso I.
12.7Con i termini «questo Protocollo», «il Protocollo» e «il presente Protocollo» si intende il Protocollo del 1998 relativo ai metalli pesanti, con i successivi emendamenti.
Il presente Protocollo ha come oggetto di lottare contro le emissioni di metalli pesanti imputabili alle attività antropiche trasportate nell’atmosfera al di là delle frontiere su lunghe distanze, e che rischiano di produrre effetti dannosi rilevanti per la salute o l’ambiente in conformità alle disposizioni dei seguenti articoli.
2bis. Una Parte che era già Parte contraente del presente Protocollo prima dell’entrata in vigore di una modifica che introduce nuove categorie di fonti può applicare i valori limite applicabili a una «fonte fissa esistente» a qualsiasi fonte in una nuova categoria la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la Parte in questione, a meno che o finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.11
2ter. Una Parte che era già Parte contraente del presente Protocollo prima dell’entrata in vigore di una modifica che introduce nuovi valori limite applicabili a una «nuova fonte fissa» può continuare ad applicare i valori limite precedentemente applicabili a qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la Parte in questione, a meno che e finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.12 3. Ciascuna Parte applica, per quanto riguarda i prodotti, misure di regolamentazione conformi alle condizioni, e nei termini specificati all’annesso VI. 4. Ciascuna Parte dovrebbe studiare la possibilità di applicare, per quanto riguarda i prodotti, misure di gestione supplementari, in considerazione dell’annesso VII. 5. Ciascuna Parte compila ed aggiorna gli inventari delle emissioni di metalli pesanti enumerati all’annesso I. Le Parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP utilizzano le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall’Organo direttivo dell’EMEP e adottate dalle parti in occasione di una delle sessioni dell’Organo esecutivo. Le Parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP utilizzano come orientamento le metodologie sviluppate nell’ambito del piano di lavoro dell’Organo esecutivo.13 6. Ogni Parte che dopo aver applicato i paragrafi 2 e 3 di cui sopra non riesce ad adeguarsi alle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra per uno dei metalli pesanti enumerati all’annesso I, è esonerata dagli obblighi che ha contratto a titolo del paragrafo 1 di cui sopra per tale metallo pesante. 7. Ogni Parte la cui superficie totale è superiore a 6 milioni di km2è esonerata dagli obblighi che ha stipulato a titolo dei capoversi b), c) e d) del paragrafo 2 di cui sopra, se può dimostrare che al massimo otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, essa avrà ridotto il totale delle sue emissioni annuali di ciascun metallo pesante enumerato all’annesso I, proveniente dalle categorie di fonti specificate all’annesso II, di almeno il 50 per cento rispetto al livello delle emissioni provenienti da tali categorie nel corso dell’anno di riferimento fissato in conformità all’annesso I. Ogni Parte che intende avvalersi di questo paragrafo deve precisarlo nel momento in cui firma il presente Protocollo o vi aderisce. 8. Ciascuna Parte partecipa attivamente ai programmi nel quadro della Conven-zione sugli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente e ai programmi di sorveglianza e modellazione dell’atmosfera.14
Le Parti, in primo luogo per i metalli pesanti enumerati all’annesso I, incoraggiano la ricerca-sviluppo, il monitoraggio e la cooperazione per quanto riguarda in modo particolare, ma non esclusivamente:
Su richiesta e secondo il calendario stabilito dall’Organo esecutivo, usando opportuni modelli e metodi di misura l’EMEP fornisce, insieme ai suoi organismi e centri tecnici, i calcoli dei flussi transfrontalieri e dei depositi di metalli pesanti all’interno della zona geografica delle sue attività. Al di fuori della zona geografica delle attività dell’EMEP, le Parti alla Convenzione utilizzeranno modelli adattati alla loro particolare situazione.20
Il rispetto di ogni Parte degli obblighi da essa contratti in forza del presente Protocollo sarà oggetto di una verifica periodica. Il Comitato di applicazione creato dalla decisione 1997/2 adottata dall’Organo esecutivo nella sua quindicesima sessione, effettua queste verifiche e fa rapporto alle Parti riunite in seno all’Organo esecutivo, in conformità alle norme dell’annesso di tale decisione e ad ogni relativo emendamento.
Una Parte che è organizzazione d’integrazione economica regionale può formulare una dichiarazione in tal senso per quanto concerne l’arbitrato, in conformità alle procedure di cui al capoverso b) qui sopra. 3. La dichiarazione effettuata in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, rimane in vigore fino a quando non scada in conformità ai propri termini, o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui una notifica scritta recante revoca di tale dichiarazione è stata presentata al Depositario. 4. Il deposito di una nuova dichiarazione, la notifica di revoca di una dichiarazione, oppure lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo la procedura intentata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia o al tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non stabiliscano diversamente di comune accordo. 5. Salvo nel caso in cui le parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di soluzione di cui al paragrafo 2, se allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte ha notificato all’altra l’esistenza di una controversia fra di loro, le Parti interessate non hanno potuto risolvere la controversia con i mezzi previsti nel paragrafo 1 qui sopra, la controversia, dietro richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia, è sottoposta a conciliazione. 6. Ai fini del paragrafo 5, è istituita una commissione di conciliazione. Essa è formata da membri designati, in pari numero, da ciascuna Parte interessata oppure, se le Parti alla procedura fanno causa comune, dall’insieme di queste Parti e da un presidente scelto di comune accordo dai membri in tal modo designati. La commissione pronuncia una raccomandazione che le Parti esaminano in buona fede.
Gli annessi del presente Protocollo sono parte integrante del Protocollo. Gli annessi III e VII hanno valore di raccomandazione.
5bis. Per le Parti che hanno accettato l’emendamento, la procedura di cui al paragrafo 5tersostituisce la procedura di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda gli emendamenti agli annessi II, IV, V e VI.25
5ter. Gli emendamenti agli annessi II, IV, V e VI vengono adottati per consenso delle Parti rappresentate in una sessione dell’Organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione ne dà comunicazione a tutte le Parti, ogni emendamento ai suddetti annessi entra in vigore per le Parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a: a) Le Parti che non sono in grado di approvare un emendamento agli annessi II, IV, V e VI lo notificano per iscritto al Depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il Depositario comunica immediatamente a tutte le Parti di aver ricevuto tale notifica. Una Parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un’accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il Depositario, l’emendamento ai suddetti annessi avrà effetto per tale parte. b) Qualsiasi emendamento degli annessi II, IV, V e VI non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più Parti: i) ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a; oppure ii) ha respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.26 6. Se la proposta è volta a modificare l’annesso I, VI o VII aggiungendo al presente Protocollo un metallo pesante, una misura di regolamentazione di prodotti, o un prodotto o gruppo di prodotti: a) l’autore della proposta fornisce all’Organo esecutivo le informazioni specificate nella decisione 1998/1 dell’Organo esecutivo ed in ogni relativo emendamento; e b) le Parti valutano la proposta in conformità alle procedure definite nella decisione 1998/1 dell’Organo esecutivo e in ogni emendamento relativo. 7. Ogni decisione volta a modificare la decisione 1998/1 dell’Organo esecutivo è adottata per consenso dalle Parti riunite in seno all’Organo esecutivo, ed ha effetto 60 giorni dopo la data di adozione.
Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che esercita le funzioni di Depositario.
In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine di cinque anni decorrente dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, la stessa può denunciare il Protocollo con una notifica scritta indirizzata al Depositario. La denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario, oppure ad ogni altra data specificata nella notifica di denuncia.
L’originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono ugualmente autentici, sono depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Aarhus (Danimarca), il ventiquattro giugno millenovecento novantotto.(Seguono le firme)
| Metallo pesante | Anno di riferimento |
|---|---|
| Cadmio (Cd) | 1990, o ogni altro anno fra il 1985 ed il 1995 (compreso) specificato da una Parte al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione |
| Piombo (Pb) | 1990, o ogni altro anno fra il 1985 ed il 1995 (compreso) specificato da una Parte al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione |
| Mercurio (Hg) | 1990, o ogni altro anno fra il 1985 ed il 1995 (compreso) specificato da una Parte al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione |
1. Il presente annesso non concerne gli impianti o parti d’impianti utilizzati per la ricerca-sviluppo o per le prove di nuovi prodotti o procedimenti.
2. I valori limite indicati in appresso si riferiscono in generale alle capacità di produzione o alla produzione effettiva. Quando un gestore esercita svariate attività che rientrano nella stessa sotto-rubrica, nello stesso impianto o sullo stesso sito, vengono sommate le capacità corrispondenti a tali attività.
| Categoria | Descrizione della categoria |
|---|---|
| 1 | Impianti a combustione che richiedono un apporto termico nominale netto di oltre 50 MW |
| 2 | Impianti di arrostimento o di agglomeramento di minerali (compresi i minerali solforati) o di concentrati, aventi una capacità superiore a 150 tonnellate/giorno di agglomerato per il minerale di ferro o il concentrato, e 30 tonnellate/giorno di agglomerato in caso di arrostimento del rame, del piombo o dello zinco, o per ogni trattamento di minerali greggi d’oro e di mercurio. |
| 3 | Fonderie e acciaierie (prima o seconda fusione, in particolare in forni ad arco), anche in colata continua, aventi una capacità di oltre 2,5 tonnellate/ora. |
| 4 | Fonderie di metalli ferrosi aventi una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate/giorno |
| 5 | Impianti di produzione di rame, piombo, zinco e leghe di ferro-manganese e silico-manganese ottenuti da minerali greggi concentrati o da materie prime di ricupero mediante procedimenti metallurgici, aventi una capacità superiore a 30 tonnellate/giorno di metallo nel caso d’impianti di produzione primaria, e 15 tonnellate/giorno nel caso d’impianti di produzione secondaria o di qualsiasi impianto di produzione primaria di mercurio. |
| 6 | Impianti di fusione (affinatura, colate dei getti di fonderia) in particolare per le leghe di rame, di piombo e di zinco, compresi i prodotti di ricupero, aventi una capacità di oltre 4 tonnellate/giorno per il piombo o 20 tonnellate/giorno per il rame e lo zinco. |
| 7 | Impianti di produzione di clinker di cemento in forni rotativi aventi una capacità di produzione superiore a 500 tonnellate/giorno o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate/giorno. |
| 8 | Fabbriche di vetro al piombo, anche di fibra di vetro con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate/giorno. |
| 9 | Impianti di produzione di cloro e di soda caustica mediante elettrolisi utilizzando il procedimento a catodo di mercurio. |
| 10 | Impianti d’incenerimento di rifiuti pericolosi o di rifiuti sanitari aventi una capacità superiore ad 1 tonnellata/ora, o impianti di co-incenerimento di rifiuti pericolosi o sanitari specificati in conformità alla legislazione nazionale. |
| 11 | Impianti d’incenerimento di rifiuti urbani aventi una capacità di oltre 3 tonnellate/ora o impianti di co-incenerimento di rifiuti urbani specificati secondo la legislazione nazionale. |
1. Il presente annesso intende fornire alle Parti indicazioni per determinare le migliori tecnologie disponibili applicabili alle fonti fisse al fine di consentire loro di adempiere gli obblighi derivanti dal protocollo. Una descrizione più dettagliata di queste migliori tecnologie disponibili e le relative raccomandazioni sono fornite in un documento di orientamento adottato dalle Parti durante una sessione dell’Organo esecutivo e potranno, se necessario, essere aggiornate per consenso dalle Parti riunite in seno all’Organo esecutivo.
2. Per «migliori tecnologie disponibili» (MTD) s’intende lo stadio di sviluppo più efficace ed avanzato delle attività e delle loro modalità di utilizzo, comprovante la capacità pratica di talune tecnologie di rappresentare la base dei valori limite d’emissione (e di altre condizioni stabilite), al fine di evitare o (qualora ciò risulti impossibile) ridurre in generale le emissioni e il loro impatto sull’ambiente:
3. I criteri applicati per determinare le MTD sono:
Il concetto di MTD non intende stabilire una particolare tecnica o tecnologia, ma vuole tenere conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua situazione geografica e delle condizioni dell’ambiente a livello locale.
4. La nostra esperienza in materia di impianti e di prodotti nuovi che si avvalgono di tecnologie poco inquinanti, e in materia di adeguamento degli impianti esistenti si perfeziona continuamente, per cui potrebbe darsi che il documento di orientamento menzionato al paragrafo 1 debba essere adeguato.
2. In deroga al paragrafo 1, ma fatto salvo il punto 3, una Parte della Convenzione che diventi Parte del presente Protocollo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, può dichiarare, all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o dell’adesione al presente Protocollo, che estenderà i tempi per l’applicazione dei valori limite di cui all’articolo 3 paragrafo 2 lettera d fino a un massimo di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per la Parte in questione.
3. Una Parte che ha operato una scelta ai sensi dell’articolo 3bisdel presente Protocollo per quanto riguarda la categoria di una particolare fonte fissa non può fare anche una dichiarazione conforme al paragrafo 2 applicabile alla stessa categoria di fonte.
1. Ai fini della limitazione delle emissioni di metalli pesanti sono rilevanti due tipi di valori limite:
4. Unicamente nella presente sezione, con il termine «polveri» si intende la massa di particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa nelle condizioni presenti al punto di campionamento che possono essere raccolte, in condizioni specifiche, mediante filtrazione dopo un prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo l’essiccazione in condizioni specifiche.
5. Ai fini della presente sezione, per «valore limite di emissione» o «valore limite» s’intende la quantità, che non deve essere superata, di polveri e metalli pesanti specifici nell’ambito del presente protocollo contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto. Se non diversamente specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di inquinante per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m3), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per quanto riguarda il tenore di ossigeno del gas di scarico, si applicano i valori indicati per categorie specifiche di grandi fonti fisse. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell’impianto.
6. Le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi mediante misurazioni o tramite calcoli che consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. Le misurazioni dei metalli pesanti rilevanti devono essere effettuate almeno una volta ogni tre anni per ciascuna fonte industriale. Occorre prendere in considerazione i documenti di orientamento sui metodi per le misurazioni e i calcoli adottati dalle Parti in occasione della sessione dell’Organo esecutivo. In caso di misurazioni in continuo, il valore limite è rispettato se l’emissione media mensile convalidata non supera tale valore. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera tali valori limite. L’inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica. È inoltre possibile effettuare un monitoraggio indiretto delle sostanze mediante parametri globali o parametri cumulativi (p. es. le polveri come parametro globale per i metalli pesanti). In alcuni casi l’uso di una determinata tecnica per trattare le emissioni può assicurare che un valore/valore limite sia mantenuto o rispettato.
7. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
Impianti di combustione (bruciatori e riscaldatori di processo) con una potenza termica nominale superiore a 50 Mwth28(annesso II, categoria 1)
8. Valori limite per le emissioni di polveri prodotte dai processi di combustione di combustibili solidi e liquidi, diversi da biomassa e torba29:
Tabella 1
| Tipo di combustibile | Potenza termica (MWth) | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)a |
|---|---|---|
| Combustibili solidi | 50–100 | Impianti nuovi: 20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) Impianti esistenti: 30 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) |
| 100–300 | Impianti nuovi: 20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) Impianti esistenti: 25 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) | |
| >300 | Impianti nuovi: 10 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) Impianti esistenti: 20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) | |
| Combustibili liquidi | 50–100 | Impianti nuovi: 20 Impianti esistenti: 30 (in generale) 50, per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione |
| 100–300 | Impianti nuovi: 20 Impianti esistenti: 25 (in generale) 50, per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione | |
| >300 | Impianti nuovi: 10 Impianti esistenti: 20 (in generale) 50, per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione | |
| a I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno del 6 % per i combustibili solidi, e del 3 % per i combustibili liquidi. |
9. Disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al paragrafo 8:
ii) per impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023.
b) Qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al paragrafo 8 si applicano all’ampliamento interessato oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell’impianto.
c) Le Parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative alle procedure in caso di malfunzionamento o guasto degli impianti di abbattimento.
d) Nel caso di impianti di combustione multicombustibile che comportano l’impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile.
Industria primaria e secondaria del ferro e dell’acciaio (annesso II, categorie 2 e 3)
10. Valore limite per le emissioni di polveri:
Tabella 2
| Attività | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) |
|---|---|
| Impianto di sinterizzazione | 50 |
| Impianto di pellettizzazione | 20, per frantumazione, macinazione ed essiccazione 15, per tutte le altre fasi |
| Altiforni: Preriscaldatori | 10 |
| Acciaieria a ossigeno e colata continua | 30 |
| Produzione di acciaio con forni elettrici e colata | 15 (impianti esistenti) 5 (impianti nuovi) |
Fonderie di ferro (annesso II, categoria 4)
11. Valori limite per le emissioni di polveri da fonderie:
Tabella 3
| Attività | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) |
|---|---|
| Fonderie di ferro: tutti i forni (a cubilotto, a induzione, rotativi) tutti gli stampi (permanenti, a perdere) | 20 |
| Laminati a caldo | 20 50, se la presenza di fumi umidi impedisce l’applicazione di un filtro a maniche |
Produzione e trasformazione di rame, zinco e leghe di ferro-manganese e silico‑manganese, inclusi i forni Imperial Smelting (IS) (annesso II, categorie 5 e 6)
12. Valore limite per le emissioni di polveri per la produzione e la trasformazione di rame, zinco e leghe di ferromanganese e silico-manganese:
Tabella 4
| Attività | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) |
|---|---|
| Produzione e trasformazione di metalli non ferrosi | 20 |
Produzione e trasformazione di piombo (annesso II, categorie 5 e 6)
13. Valore limite per le emissioni di polveri nella produzione e trasformazione del piombo:
Tabella 5
| Attività | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) |
|---|---|
| Produzione e trasformazione del piombo | 5 |
Industria del cemento (annesso II, categoria 7)
14. Valori limite per le emissioni di polveri dalla produzione di cemento:
Tabella 6
| Attività | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)a |
|---|---|
| Impianti per la produzione di cemento, forni, mulini di macinazione e impianti di raffreddamento del clinker | 20 |
| Impianti per la produzione di cemento, forni, mulini di macinazione e impianti di raffreddamento del clinker che utilizzano il coincenerimento dei rifiuti | 20 |
| a I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno del 10 %. |
Industria del vetro (annesso II, categoria 8)
15. Valori limite per le emissioni di polveri dalla produzione di vetro:
Tabella 7
| Attività | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)a |
|---|---|
| Impianti nuovi | 20 |
| Impianti esistenti | 30 |
| a I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno dell’8 % per la fusione in continuo, e del 13 % per la fusione discontinua. |
16. Valore limite per le emissioni di piombo dalla produzione di vetro: 5 mg/m3.
Industria dei cloroalcali (annesso II, categoria 9)
17. Gli impianti di produzione di cloroalcali esistenti che utilizzano la tecnica delle celle di mercurio devono convertirsi alla tecnologia senza mercurio oppure chiudere entro il 31 dicembre 2020; nel corso del periodo precedente alla conversione, si applicano i livelli di mercurio rilasciati nell’atmosfera da un impianto di produzione di cloro della capacità di 1 g per Mg30.
18. I nuovi impianti di produzione di cloroalcali devono operare senza mercurio.
Incenerimento dei rifiuti (annesso II, categorie 10 e 11):
19. Valori limite per le emissioni di polveri dall’incenerimento dei rifiuti:
Tabella 8
| Attività | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3)a |
|---|---|
| Incenerimento di rifiuti urbani, rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi e rifiuti sanitari | 10 |
| a I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno dell’11 %. |
20. Valori limite per le emissioni di mercurio dall’incenerimento dei rifiuti: 0,05 mg/m3.
21. Valore limite per le emissioni di mercurio dal coincenerimento dei rifiuti nelle fonti di categoria 1 e 7: 0,05 mg/m3.
22. I valori limite per ridurre le emissioni di particolato e/o specifici metalli pesanti da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito:
aa) Secondary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFFF;
bb) Primary Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmium, and Beryllium – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGGGGG;
cc) Glass manufacturing (area sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSSS;
dd) Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTTTT;
ee) Ferroalloys Production (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYYY;
ff) Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZZZ;
gg) Coal Preparation Plants – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Y;
hh) Industrial, Commercial, Institutional and Process Heaters – 40 C.F.R. parte 63, sottoparte DDDDD;
ii) Industrial, Commercial and Institutional Boilers (Area Sources) – 40 C.F.R. parte 63, sottoparte JJJJJJ;
jj) Mercury Cell Chlor-Alkali Plants – 40 C.F.R. parte 63, sottoparte IIIII;
kk) Standards of Performance Commercial and Industrial Solid Waste Incineration Units for which Construction is Commenced after November 30, 1999, or for which Modification or Reconstruction is Commenced on or after 1 June 2001 – 40 C.F.R. parte 60, sottoparte CCCC.
Al più tardi alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per una Parte, il tenore di piombo della benzina commercializzata destinata ai veicoli stradali non dovrà superare 0,013 g/l. Le Parti che commercializzano benzina senza piombo, contenente meno di 0,013 g/l di questo metallo dovranno fare in modo di mantenere questo tenore o diminuirlo.
Ogni Parte dovrà provvedere affinché il passaggio a carburanti il cui tenore in piombo è quello specificato nel paragrafo 1 di cui sopra, risulti in una riduzione globale degli effetti nocivi per la salute e l’ambiente.
.
Fatto salvo il paragrafo 1 lettera a, le Parti sono autorizzate a commercializzare piccole quantità di benzina al piombo, il cui tenore di piombo non superi 0.15 g/l, rimanendo inteso che tali quantitativi destinati ai veicoli stradali di vecchia data, non devono costituire più dello 0,5 per cento del totale delle loro vendite.
Ciascuna Parte si adopera, al più tardi alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per la Parte interessata, per raggiungere livelli di concentrazione che non superino:
I limiti di cui sopra possono essere oltrepassati per una nuova applicazione tecnologica oppure se una pila o batteria sono utilizzate in un prodotto nuovo, sempre che ragionevoli misure di garanzia siano state adottate per fare in modo che la pila o batteria messa a punto, o il prodotto ottenuto e dotato di una pila o batteria difficile da estrarre, sia eliminata in modo ecologicamente razionale. Le mini-pile alcaline al manganese ed altre mini-pile sono esonerate da questo obbligo.
1. Il presente annesso mira a fornire indicazioni alle Parti per quanto riguarda le misure di gestione dei prodotti.
2. Le Parti possono prevedere adeguate misure di gestione dei prodotti, come quelle di seguito enumerate, qualora adducano un rischio potenziale di effetti nocivi per la salute o l’ambiente derivanti dalle emissioni di uno o più metalli pesanti enumerati all’annesso I, tenendo conto di tutti i rischi e vantaggi inerenti a tali misure ed accertandosi che ogni modifica apportata ai prodotti si traduca in una riduzione globale degli effetti nocivi per la salute e l’ambiente:
3. Ciascun prodotto o gruppo di prodotti di cui in appresso contiene uno o più metalli pesanti enumerati all’annesso I ed ha dato luogo all’adozione, da almeno una Parte alla Convenzione, di misure regolamentari o volontarie sostanzialmente dovute al fatto che tale prodotto contribuisce alle emissioni di uno o più dei metalli pesanti enumerati all’annesso I. Tuttavia, non disponiamo ancora di informazioni sufficienti per confermare che questi prodotti rappresentano una fonte importante per tutte le Parti, il che giustificherebbe la loro inclusione nell’annesso VI. Ciascuna Parte è quindi incoraggiata ad esaminare le informazioni disponibili e, se tale esame la convince della necessità di prendere misure cautelari, ad applicare misure di gestione dei prodotti come quelle di cui al precedente paragrafo 2, per uno o più dei prodotti enumerati in appresso:
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria* | 17 dicembre | 2003 | 16 marzo | 2004 |
| Belgio | 8 giugno | 2005 | 6 settembre | 2005 |
| Bulgaria | 28 ottobre | 2003 | 26 gennaio | 2004 |
| Canada* | 18 dicembre | 1998 | 29 dicembre | 2003 |
| Ceca, Repubblica | 6 agosto | 2002 | 29 dicembre | 2003 |
| Cipro | 2 settembre | 2004 | 1° dicembre | 2004 |
| Croazia | 6 settembre | 2007 | 5 dicembre | 2007 |
| Danimarca | 12 luglio | 2001 | 29 dicembre | 2003 |
| Estonia* | 24 marzo | 2006 A | 22 giugno | 2006 |
| Finlandia* | 20 giugno | 2000 | 29 dicembre | 2003 |
| Francia | 26 luglio | 2002 | 29 dicembre | 2003 |
| Germania | 30 settembre | 2003 | 29 dicembre | 2003 |
| Irlanda | 9 marzo | 2021 | 7 giugno | 2021 |
| Lettonia | 9 giugno | 2005 | 7 settembre | 2005 |
| Liechtenstein* | 23 dicembre | 2003 | 22 marzo | 2004 |
| Lituania | 28 ottobre | 2004 | 26 gennaio | 2005 |
| Lussemburgo* | 1° maggio | 2000 | 29 dicembre | 2003 |
| Macedonia del Nord | 1° novembre | 2010 A | 30 gennaio | 2011 |
| Moldova | 1° ottobre | 2002 | 29 dicembre | 2003 |
| Monaco* | 13 novembre | 2003 A | 11 febbraio | 2004 |
| Montenegro | 30 dicembre | 2011 A | 29 marzo | 2012 |
| Norvegia* | 16 dicembre | 1999 | 29 dicembre | 2003 |
| Paesi Bassi*a | 23 giugno | 2000 | 29 dicembre | 2003 |
| Portogallo | 4 maggio | 2017 | 2 agosto | 2017 |
| Regno Unito | 6 luglio | 2005 | 4 ottobre | 2005 |
| Romania* | 5 settembre | 2003 | 29 dicembre | 2003 |
| Serbia* | 26 marzo | 2012 A | 24 giugno | 2012 |
| Slovacchia* | 30 dicembre | 2002 | 29 dicembre | 2003 |
| Slovenia | 9 febbraio | 2004 | 9 maggio | 2004 |
| Spagna* | 21 settembre | 2011 | 20 dicembre | 2011 |
| Stati Uniti | 10 gennaio | 2001 | 29 dicembre | 2003 |
| Svezia | 19 gennaio | 2000 | 29 dicembre | 2003 |
| Svizzera | 14 novembre | 2000 | 29 dicembre | 2003 |
| Ungheria | 19 aprile | 2005 | 18 luglio | 2005 |
| Unione Europea | 3 maggio | 2001 | 29 dicembre | 2003 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni , ad eccezione di quelle delal Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.org/> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Per il Regno in Europa. | ||||
| SvizzeraLa Svizzera formula la seguente dichiarazione in occasione dell’accettazione, conformemente all’articolo 13 paragrafo 3 del Protocollo:Conformemente all’articolo 15 paragrafo 3 del Protocollo nella versione emendata, la Svizzera dichiara che non intende essere vincolata dalla procedura di cui all’articolo 13 paragrafo 5terper quanto riguarda gli emendamenti agli annessi II, IV, V e VI. |
RU 2004 1189 ↩
RS 0.814.32 ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.814.32 ↩
RS 0.814.322 ↩
Aggiornato dall’all. n. 1 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Introdotto dall’all. n. 2 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Aggiornato dall’all. n. 3 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Aggiornato dall’all. n. 4 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Aggiornato dall’all. n. 5 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Introdotto dall’all. n. 6 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Introdotto dall’all. n. 6 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Aggiornato dall’all. n. 7 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Introdotto dall’all. n. 8 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Aggiornato dall’all. n. 10 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Introdotta dall’all. n. 12 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Introdotta dall’all. n. 12 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Aggiornato dall’all. n. 13 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Aggiornato dall’all. n. 14 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Aggiornato dall’all. n. 15 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Aggiornato dall’all. n. 16 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Aggiornato dall’all. n. 17 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Aggiornato dall’all. n. 18 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Introdotto dall’all. n. 19 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Introdotto dall’all. n. 19 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
Introdotto dall’all. n. 20 della Dec. 2012/5 del 13 dic. 2012, approvata dall’AF il 16 giu. 2017, in vigore per la Svizzera l’8 feb. 2022 (RU 2021 876,875;FF 2016 7399). ↩
La potenza termica nominale dell’impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale. ↩
I valori limite di emissione non sono applicabili, in particolare: – agli impianti che utilizzano biomassa e torba come fonti uniche di combustibile; – agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; – agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione; – agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico; – ai dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; – ai reattori utilizzati nell’industria chimica; – alle batterie di forni per il coke; – ai cowpers degli altiforni; – alle caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno; – agli inceneritori di rifiuti; – agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato. ↩
1 Mg = 1 tonnellata ↩
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