0.814.327•Protocollo alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico
0.814.327Multilateral International Treaty13 dic 2005
Concluso a Göteborg il 30 novembre 19990
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 20051
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 14 settembre 2005
Entrato in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2005
(Stato 16 settembre 2024)
Le Parti,
determinate a dare effetto alla Convenzione sull’inquinamento transfrontaliero a grande distanza;
consapevoli del fatto che gli ossidi di azoto, lo zolfo, i composti organici volatili, i composti ridotti dell’azoto e il particolato sono stati associati a effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente;
preoccupate del fatto che i carichi critici dell’acidificazione, i carichi critici dell’azoto sotto forma di nutrienti e i tenori critici dell’ozono e il particolato fissati per la salute umana e per la vegetazione sono ancora superati in molte zone della regione corrispondente alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite;
preoccupate del fatto che gli ossidi di azoto, lo zolfo, i composti organici volatili, l’ammoniaca e il particolato emesso direttamente, nonché le sostanze inquinanti, come l’ozono e il particolato e i prodotti di reazione dell’ammoniaca sono trasportati nell’atmosfera su lunghe distanze e possono avere effetti transfrontalieri negativi;
riconoscendo le valutazioni, da parte di organizzazioni internazionali quali il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e il Consiglio dell’Artico, delle conoscenze scientifiche circa i benefici collaterali per la salute umana e il clima derivanti dalla riduzione del nero di carbonio e dell’ozono troposferico, in particolare nell’Artico e nelle regioni alpine;
riconoscendo che le emissioni prodotte dalle parti appartenenti alla regione compresa dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite contribuiscono all’inquinamento atmosferico a livello di emisfero e su scala mondiale, e riconoscendo inoltre la possibilità che tali inquinanti vengano trasportati tra continenti e la necessità di ulteriori studi in merito a tale possibilità;
riconoscendo inoltre che il Canada e gli Stati Uniti d’America stanno bilateralmente affrontando l’inquinamento transfrontaliero nell’ambito dell’Accordo sulla qualità dell’aria stipulato tra i due paesi che comprende impegni da parte di entrambe le parti per la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili, e che i due paesi stanno valutando l’inclusione di impegni di riduzione delle emissioni di particolato;
riconoscendo inoltre che il Canada si è impegnato a realizzare riduzioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato per soddisfare le norme canadesi relative alla qualità dell’aria per l’ozono e il particolato e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’acidificazione, e riconoscendo che gli Stati Uniti si sono impegnati a mettere in atto programmi volti a ridurre le emissioni di ossidi di azoto, biossido di zolfo, composti organici volatili e particolato indispensabili per rispettare le norme di qualità dell’aria ambiente nazionali per l’ozono e il particolato, al fine di continuare a ridurre gli effetti dell’acidificazione e dell’eutrofizzazione e a migliorare la visibilità sia nei parchi nazionali sia nelle aree urbane;
decise ad applicare una strategia a molteplici effetti e destinata a vari inquinanti per prevenire o ridurre al minimo i superamenti dei carichi e dei livelli critici;
tenendo conto delle conoscenze scientifiche sul trasporto degli inquinanti atmosferici a livello di emisfero, dell’influenza del ciclo dell’azoto e delle potenziali sinergie nonché delle soluzioni di compromesso riguardo inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici;
consapevoli del fatto che le emissioni derivanti dal trasporto marittimo e dal trasporto aereo contribuiscono in misura significativa agli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente e costituiscono questioni importanti attualmente all’esame dell’Organizzazione marittima internazionale e dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale;
decise ad adottare misure per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di tali sostanze, alla luce dell’applicazione del principio di precauzione stabilito nel principio numero 15 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo sostenibile;
ribadendo che gli Stati hanno, ai sensi dello statuto delle Nazioni Unite2e dei principi sanciti dal diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo e che hanno inoltre la responsabilità di garantire che le attività che rientrano nell’ambito della loro giurisdizione o del loro controllo non provochino danni all’ambiente di altri Stati o di aree situate oltre i confini della loro giurisdizione nazionale;
consapevoli della necessità di un approccio regionale efficace sotto il profilo dei costi per combattere l’inquinamento atmosferico, che tenga conto delle variazioni degli effetti e dei costi di abbattimento tra i Paesi;
notando l’importante contributo offerto dal settore privato e dalle organizzazioni non governative alla conoscenza degli effetti associati alle suddette sostanze e delle tecniche di abbattimento disponibili, nonché del ruolo che essi assumono nella riduzione delle emissioni in atmosfera;
ricordando che le misure prese per ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato non possono essere un mezzo per esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile né un modo indiretto per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali;
prendendo in considerazione i migliori dati e conoscenze scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, sui processi atmosferici e sugli effetti sulla salute umana e sull’ambiente delle suddette sostanze, nonché il costo delle misure di riduzione, e riconoscendo la necessità di approfondire tali conoscenze e di proseguire la cooperazione scientifica e tecnica per una maggiore comprensione di tali fenomeni;
notando che ai sensi del Protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri, adottato a Sofia il 31 ottobre 19883, e del Protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili o ai loro flussi transfrontalieri, adottato a Ginevra il 18 novembre 19914, esistono già disposizioni per limitare le emissioni di ossidi di azoto e di composti organici volatili, e che gli allegati tecnici di entrambi i protocolli contengono già indicazioni tecniche per ridurre tali emissioni;
notando inoltre che il Protocollo relativo ad un’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, adottato a Oslo il 14 giugno 19945, dispone già di ridurre le emissioni di zolfo per contribuire all’abbattimento dei depositi acidi riducendo i casi in cui vengono superati i depositi critici di zolfo, derivati dai carichi critici di acidità in base al contributo dei composti ossidati di zolfo al deposito acido complessivo nel 1990;
notando infine che il presente protocollo rappresenta il primo accordo ai sensi della convenzione che tratta specificamente la riduzione dei composti azotati e particolato, incluso nero di carbonio;
notando che le misure per ridurre le emissioni di ossidi di azoto e composti ridotti dell’azoto dovrebbero tener conto dell’intero ciclo biogeochimico dell’azoto e, per quanto possibile, non dovrebbero aumentare le emissioni di azoto reattivo, compreso il protossido di azoto e livelli di nitrato negli ecosistemi, che potrebbero accentuare altri problemi legati all’azoto;
consapevoli che il metano e il monossido di carbonio emessi dalle attività umane contribuiscono, in presenza di ossidi di azoto e di composti organici volatili, alla formazione dell’azoto troposferico;
consapevoli inoltre degli impegni assunti dalle parti in virtù della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici6,7
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente protocollo,
2bis. Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell’entrata in vigore di una modifica che introduce nuove categorie di fonti può applicare i valori limite applicabili a una «fonte fissa esistente» a qualsiasi fonte in una nuova categoria la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che o finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.28
2ter. Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell’entrata in vigore di una modifica che introduce nuovi valori limite applicabili a una «nuova fonte fissa» può continuare ad applicare i valori limite precedentemente applicabili a qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che e finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.29 3. Le parti, per quanto sia fattibile sotto il profilo tecnico e economico e alla luce dei costi e dei benefici, applicano i valori limite di cui agli allegati IV, V, VI e X a ciascuna fonte fissa esistente all’interno delle categorie di fonti fisse di cui ai suddetti allegati, entro e non oltre le scadenze specificate nell’allegato VII. In alternativa, le parti possono applicare strategie diverse di riduzione delle emissioni che consentano di raggiungere livelli di emissione globali equivalenti per tutte le categorie di fonti o, per le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, che consentano di conseguire gli obiettivi nazionali o regionali di abbattimento dell’acidificazione e di soddisfare gli standard di qualità dell’aria nazionali.30 4. .31 5. Le parti applicano i valori limite per i carburanti e le nuove fonti mobili indicati nell’allegato VIII entro e non oltre le scadenze indicate nell’allegato VII. 6. Ciascuna parte dovrebbe applicare le migliori tecniche disponibili alle fonti mobili di cui all’allegato VIII nonché alle fonti fisse di cui agli allegati IV, V, VI e X, e, se lo ritiene necessario, applica misure per il controllo del nero di carbonio in quanto componente del particolato, tenendo conto degli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.32 7. Ciascuna parte applica, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e tenendo conto dei costi e dei vantaggi, i valori limite per il tenore di COV dei prodotti indicati all’allegato XI secondo le scadenze indicate all’allegato VII.33 8. Ai sensi del paragrafo 10, le parti: a) applicano almeno le misure di riduzione dell’ammoniaca di cui all’allegato IX; b)34 applicano, ove lo ritengano opportuno, le migliori tecniche disponibili per prevenire e ridurre le emissioni di ammoniaca, secondo quanto indicato dal documento di orientamento adottato dall’Organo esecutivo. È necessario rivolgere particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di ammoniaca da fonti significative di ammoniaca per la parte interessata. 9. Il paragrafo 10 è applicabile alle parti: a) la cui superficie totale sia superiore a 2 milioni di chilometri quadrati; b)35 le cui emissioni annue di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e/o particolato che contribuiscono all’acidificazione, all’eutrofizzazione, alla formazione di ozono o a livelli più elevati di particolato in zone soggette alla giurisdizione di una o più delle altre parti, provengano prevalentemente dall’interno di zone dipendenti dalla loro giurisdizione menzionate nell’allegato III con il nome di «zona di gestione delle emissioni inquinanti» (ZGEI) e che hanno presentato una documentazione al riguardo ai sensi della lettera c); c) che, nel firmare, ratificare, accettare o approvare il presente protocollo o nell’aderirvi, abbiano presentato una descrizione della portata geografica di una o più ZGEI per uno o più inquinanti con relativa documentazione di supporto, al fine di inserirle nell’allegato III; d) che, nel firmare, ratificare, accettare o approvare il presente protocollo o nell’aderirvi, abbiano precisato che intendono avvalersi del presente paragrafo. 10. Le parti a cui si applica il presente paragrafo sono tenute a: a) se rientrano in una zona geografica delle attività dell’EMEP, soddisfare le disposizioni del presente articolo e dell’allegato II solo all’interno della rispettiva ZGEI per ciascun inquinante per il quale una ZGEI all’interno della propria giurisdizione sia inserita nell’allegato III o b)36 se non rientrano in una zona geografica delle attività dell’EMEP, soddisfare le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e dell’allegato II, solo all’interno della rispettiva ZGEI per ciascun inquinante (ossidi di azoto, zolfo, composti organici volatili e/o particolato) per il quale una ZGEI all’interno della propria giurisdizione sia inserita nell’allegato III; non sono tenute a conformarsi al paragrafo 8 in nessuna zona all’interno della propria giurisdizione. 11. Al momento della ratifica, accettazione e approvazione, o dell’adesione al presente protocollo o alle modifiche contenute nella decisione 2012/2, il Canada e gli Stati Uniti d’America trasmettono all’Organo esecutivo i rispettivi impegni di riduzione delle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato, affinché vengano automaticamente inseriti nell’allegato II.37
11bis. Al momento della ratifica, accettazione e approvazione, o dell’adesione al presente protocollo, il Canada trasmette inoltre all’Organo esecutivo i valori limite pertinenti affinché vengano automaticamente inseriti negli allegati IV, V, VI, VIII, X e XI.38
11ter. Ciascuna parte mette a punto e mantiene aggiornati inventari e proiezioni per le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato. Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP utilizzano le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall’Organo direttivo dell’EMEP e adottate dalle parti in occasione di una delle sessioni dell’Organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP utilizzano come orientamento le metodologie sviluppate nell’ambito del piano di lavoro dell’Organo esecutivo.39
11quater. Ciascuna parte partecipa attivamente ai programmi nel quadro della convenzione sugli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente (Convention on the effects of air pollution on human health and the environment).40
11quinquies. Ai fini del confronto fra i totali delle emissioni nazionali e gli impegni di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1, le parti possono usare una procedura descritta in una decisione dell’Organo esecutivo. Tale procedura comprende le disposizioni relative alla trasmissione di documenti giustificativi e all’esame della modalità di ricorso alla procedura stessa.41 12. Le parti, con riserva dei risultati del primo esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e al massimo un anno dopo il completamento di detto esame, avviano negoziati circa i nuovi obblighi da assumere per ridurre le emissioni.
2.53Ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni riguardanti:
Se possibile, inoltre, ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni sull’incidenza di tutti questi inquinanti sulla salute umana, sugli ecosistemi terrestri e acquatici, sui materiali e sul clima. Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP dovrebbero ricorrere agli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP dovrebbero utilizzare come orientamento le metodologie sviluppate nell’ambito del piano di lavoro dell’Organo esecutivo.
2bis. Ciascuna parte dovrebbe inoltre, nella misura che ritiene appropriata, sviluppare e mantenere aggiornati inventari e proiezioni sulle emissioni di nero di carbonio, utilizzando gli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.54 3. Le parti possono adottare misure più rigorose di quelle stabilite nel presente protocollo.
.69
4. L’Organo esecutivo, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b) della convenzione, adotta le disposizioni necessarie per determinare le informazioni sugli effetti dei depositi dei composti di zolfo e di azoto e delle concentrazioni di ozono e di particolato.70
5. Nelle sedute dell’Organo esecutivo le parti adottano le disposizioni necessarie per definire, a intervalli regolari, informazioni aggiornate sulle assegnazioni di riduzione delle emissioni, calcolate e ottimizzate a livello internazionale, per gli Stati situati nella zona geografica delle attività dell’EMEP, per mezzo di modelli di valutazione integrata, compresi i modelli di trasporto in atmosfera, onde ridurre maggiormente, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo, lo scarto tra i depositi effettivi dei composti di zolfo e di azoto e i valori dei carichi critici, oltre che lo scarto tra le concentrazioni effettive di ozono e di particolato e i livelli critici dell’ozono e del particolato indicati nell’allegato I; in alternativa possono essere utilizzati metodi di valutazione diversi approvati dalle parti in una seduta dell’Organo esecutivo.71
6. In deroga all’articolo 7 paragrafo 1 lettera b), una parte può chiedere all’Organo esecutivo l’autorizzazione a fornire un inventario limitato per un particolare o per particolari inquinanti se:
L’Organo esecutivo rilascia tale autorizzazione annualmente per un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore del presente protocollo per una parte contraente, ma in nessun caso per la comunicazione delle emissioni per gli anni successivi al 2019. La richiesta di autorizzazione è accompagnata da informazioni sui progressi compiuti nella messa a punto di un inventario più completo all’interno della comunicazione annuale della parte richiedente.72
Le parti incoraggiano la ricerca, lo sviluppo, la sorveglianza e la cooperazione nei seguenti settori:
L’osservanza degli obblighi del presente protocollo è esaminata a scadenze periodiche. Il comitato di applicazione, istituito dalla decisione 1997/2 dell’Organo esecutivo durante la quindicesima seduta, è incaricato di procedere a tale esame e riferisce alle parti durante le sedute dell’Organo esecutivo, ai sensi dell’allegato della suddetta decisione e delle eventuali modifiche ad esso apportate.
Nelle sedute dell’Organo esecutivo le parti, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a) della convenzione, esaminano le informazioni fornite dalle parti, dall’EMEP e dagli organi sussidiari dell’Organo esecutivo, i dati relativi agli effetti delle concentrazioni e dei depositi dei composti dello zolfo e dell’azoto, del particolato e dell’inquinamento fotochimico, nonché i rapporti del comitato di applicazione di cui all’articolo 9 del presente protocollo.80
ii) l’adeguatezza degli obblighi e i progressi realizzati in vista di raggiungere gli obiettivi del presente protocollo;
b)81 tali esami sono basati sulle migliori informazioni scientifiche disponibili in materia di acidificazione, eutrofizzazione e inquinamento fotochimico, compresa la valutazione di tutti gli effetti rilevanti per la salute umana, dei vantaggi che ne deriverebbero anche per il clima, dei livelli e dei carichi critici, dello sviluppo e del perfezionamento di modelli di valutazione integrata, degli sviluppi tecnologici, dell’andamento della situazione economica, dei progressi realizzati sulle banche dati relative alle emissioni e alle tecniche di riduzione, in particolare quelle riguardanti il particolato, l’ammoniaca e i composti organici volatili, e della misura in cui sono rispettati gli obblighi relativi ai livelli di tali emissioni;
c) le modalità, i metodi e il calendario di detti esami sono specificati dalle parti in una seduta dell’Organo esecutivo. Il primo esame deve cominciare al più tardi entro un anno dopo l’entrata in vigore del presente protocollo.
Non oltre la seconda seduta dell’Organo esecutivo, dopo l’entrata in vigore della modifica di cui alla decisione 2012/2, l’Organo esecutivo include negli esami previsti dal presente articolo una valutazione delle misure di attenuazione per le emissioni di nero di carbonio.82
Non oltre la seconda seduta dell’Organo esecutivo, dopo l’entrata in vigore della modifica di cui alla decisione 2012/2, le parti valutano le misure di riduzione per l’ammoniaca nonché l’eventuale necessità di rivedere l’allegato IX.83
Una parte che sia un’organizzazione d’integrazione economica regionale può formulare una dichiarazione di effetto equivalente per quanto riguarda l’arbitrato, secondo le procedure di cui alla lettera b) di cui sopra. 3. La dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 2 rimane in vigore fino a quando non scade secondo i termini in essa stabiliti, o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale una notifica scritta della revoca di tale dichiarazione è stata depositata presso il Depositario. 4. Il deposito di ogni nuova dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiarazione o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo una procedura intentata dinanzi alla Corte internazionale di giustizia o al Tribunale arbitrale, a meno che le parti alla controversia non convengano diversamente. 5. Salvo nei casi in cui le parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di composizione della controversia di cui al paragrafo 2, e qualora le stesse parti non siano riuscite, allo scadere di un termine di 12 mesi a decorrere dalla data alla quale una parte ha notificato a un’altra parte l’esistenza di una controversia tra di loro, a comporre la controversia con i mezzi di cui al paragrafo 1, detta controversia è sottoposta a conciliazione su richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia. 6. Ai fini del paragrafo 5, è istituita una commissione di conciliazione. La commissione si compone dei membri designati, in numero uguale, da ogni parte in causa oppure, nel caso in cui più parti alla procedura facciano causa comune, dall’insieme di dette parti, nonché di un presidente selezionato di comune accordo dai membri in tal modo designati. La commissione formula una raccomandazione che le parti esaminano in buona fede.
Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite esercita le funzioni di Depositario.
Ciascuna parte può, con notifica scritta al Depositario, denunciare in ogni momento il presente protocollo dopo che siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui esso è entrata in vigore nei suoi confronti. La denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della sua notifica da parte del Depositario o in ogni altra data successiva eventualmente specificata nella notifica della denuncia.
Quando tutte le parti che hanno sottoscritto uno o più dei protocolli elencati di seguito hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione al presente protocollo con il Depositario conformemente all’articolo 15, si considera che le parti abbiano denunciato i protocolli precedentemente sottoscritti e di seguito elencati:
L’originale del presente protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.Fatto a Göteborg (Svezia) il trenta novembre millenovencentonovantanove.(Seguono le firme)
1. I carichi critici (definiti nell’art. 1) di acidità per gli ecosistemi sono determinati ai sensi delManual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends della convenzione. Essi rappresentano la quantità massima di deposito acidificante che un ecosistema può tollerare nel lungo termine senza subire danni. I carichi critici di acidità relativi all’azoto tengono conto dei processi di eliminazione dell’azoto all’interno degli ecosistemi (ad esempio, l’assorbimento da parte dei vegetali). I carichi critici di acidità relativi allo zolfo sono carichi che, a lungo termine, non avranno effetti nefasti sulla struttura e sulle funzioni di un ecosistema. Un carico critico di acidità di zolfo più azoto tiene conto dell’azoto solo qualora il deposito di azoto sia superiore alla quantità eliminata dai processi di eliminazione dell’azoto dell’ecosistema come l’assorbimento da parte della vegetazione. Tutti i carichi critici riferiti dalle parti, e approvati dall’organo esecutivo della Convenzione, sono sintetizzati per poter essere impiegati nei modelli di valutazione integrata utilizzati come orientamenti per definire l’impegno per la riduzione delle emissioni dell’allegato II.
2. Per il Canada, i carichi critici dei depositi acidi e le zone geografiche in cui essi sono stati superati, sono determinati e cartografati per i laghi e gli ecosistemi forestali degli altopiani per mezzo di metodologie scientifiche e di criteri analoghi a quelli di cui nelManual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends , elaborato in virtù della Convenzione. I valori dei carichi critici per il totale dei depositi di zolfo e di azoto e i livelli di superamento sono stati cartografati per tutto il Canada (a sud di 60° di latitudine nord) espressi come equivalente acido per ettaro e per anno (eq/ha/anno) (valutazione scientifica del 2004 dei depositi acidi in Canada; Consiglio dei Ministri dell’ambiente canadesi, 2008). Lo Stato di Alberta ha a sua volta adattato, per l’acidità potenziale, i sistemi generici di classificazione dei carichi critici utilizzati per i suoli in Europa, al fine di definire i suoli come molto sensibili, moderatamente sensibili oppure insensibili ai depositi acidi. I carichi critici, i carichi da raggiungere e i carichi di monitoraggio sono stati definiti per ogni categoria di suolo e, dove necessario, sono state prescritte delle misure di gestione conformemente all’AlbertaAcid Deposition Management Framework .
3. Tali carichi ed effetti sono utilizzati nelle attività di valutazione integrata, ivi compresa la comunicazione dei dati nell’ambito degli sforzi internazionali volti a valutare la reazione degli ecosistemi ai carichi dei composti acidificanti e mirano a sancire l’impegno per la riduzione delle emissioni del Canada di cui all’allegato II.
4. Per gli Stati Uniti d’America, gli effetti dell’acidificazione sono quantificati mediante valutazione della sensibilità e della reazione degli ecosistemi al carico dei composti acidificanti per mezzo di metodologie e criteri scientifici valutati tra pari e tenendo conto delle incertezze correlate al ciclo dell’azoto all’interno degli ecosistemi. Gli effetti nefasti sulla vegetazione e sugli ecosistemi sono in seguito considerati nell’elaborazione delle norme nazionali secondarie di qualità dell’aria ambiente per quanto riguarda l’NO2e l’SO2. I modelli di valutazione integrata e le norme di qualità dell’aria ambiente forniscono un orientamento per definire gli impegni per la riduzione delle emissioni di cui all’allegato II riferiti agli Stati Uniti d’America.
5. I carichi critici (definiti nell’art. 1) di azoto da nutrienti (eutrofizzazione) per gli ecosistemi sono determinati ai sensi delManual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends della convenzione. Essi rappresentano la quantità massima di deposito di azoto eutrofizzante che, a lungo termine, non ci saranno effetti nefasti sulla struttura e sulle funzioni di un ecosistema. Tutti i carichi critici riferiti dalle parti sono sintetizzati per poter essere impiegati nei modelli di valutazione integrata utilizzati come orientamenti per definire l’impegno per la riduzione delle emissioni dell’allegato II.
5bis. Per gli Stati Uniti d’America, gli effetti dell’azoto da nutrienti (eutrofizzazione) sugli ecosistemi sono quantificati mediante la valutazione della sensibilità e della reazione degli ecosistemi ai carichi dei composti dell’azoto, per mezzo di metodologie e criteri scientifici valutati tra pari, e tenendo conto delle incertezze correlate al ciclo dell’azoto all’interno degli ecosistemi. Gli effetti nefasti sulla vegetazione e sugli ecosistemi sono di seguito considerati nell’elaborazione delle norme nazionali secondarie di qualità dell’aria ambiente per quanto riguarda l’NO2e l’SO2. I modelli di valutazione integrata e le norme di qualità dell’aria ambiente forniscono un orientamento per definire gli impegni per la riduzione delle emissioni di cui all’allegato II riferiti agli Stati Uniti d’America.
6. I livelli critici (ai sensi dell’art. 1) di ozono sono determinati al fine di proteggere i vegetali ai sensi delManual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends , elaborato in virtù della Convenzione. Sono espressi come valore cumulativo dei flussi stomatici oppure delle concentrazioni in cima alla copertura vegetale. I carichi critici si basano di preferenza sui flussi stomatici, essendo considerati biologicamente più pertinenti in quanto tengono conto dell’effetto modificatore dei fattori correlati al clima, al suolo e ai vegetali sull’assorbimento dell’ozono da parte della vegetazione.
7. I livelli critici sono stati calcolati per un numero determinato di specie coltivate, la vegetazione (semi)naturale e alcune essenze forestali. I livelli critici considerati sono correlati agli effetti ambientali più importanti (quali ad esempio la crescente insicurezza dell’approvvigionamento alimentare, la diminuzione dello stoccaggio del carbonio nella biomassa vivente degli alberi e altri effetti nefasti sugli ecosistemi forestali e (semi)naturali).
8. Il livello critico d’ozono per la salute è determinato secondo le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) relative alla qualità dell’aria, al fine di tutelare la salute umana da un insieme di conseguenze sulla salute, ivi compreso l’elevato rischio di decesso prematuro e di morbosità.
9. Per il Canada, rimane inteso che non vi è un valore soglia al di sotto del quale l’ozono non ha ripercussioni sulla salute. In altre parole, gli effetti nocivi sono stati osservati in tutte le concentrazioni d’ozono rilevate in Canada. La norma canadese fissata per l’ozono ha l’obiettivo di sostenere gli sforzi in ambito di gestione, intrapresi sia a livello nazionale sia a livello delle amministrazioni, al fine di ridurre notevolmente gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente.
10. Per gli Stati Uniti d’America, i livelli critici sono espressi sotto forma di norme nazionali primarie e secondarie relative alla qualità dell’aria al fine di proteggere la salute pubblica con un margine di sicurezza adeguato e di proteggere il benessere pubblico, ivi compresa la vegetazione, contro ogni effetto negativo noto o previsto. I modelli di valutazione integrata e gli standard di qualità dell’aria forniscono un orientamento per definire l’impegno per la riduzione delle emissioni di cui all’allegato II riferiti agli Stati Uniti d’America.
11. Il livello critico di particolato per la salute è definito in base alle linee guida dell’OMS relative alla qualità dell’aria in base alla concentrazione massica del PM2,5. L’adozione del livello definito nelle linee guida dovrebbe effettivamente ridurre i rischi per la salute. La concentrazione di PM2,5 a lungo termine, espressa in media annuale, è proporzionale al rischio per la salute, ivi compresa la riduzione della speranza di vita. Tale indicatore è utilizzato nei modelli di valutazione integrata al fine di fissare dei valori di riferimento in materia della riduzione delle emissioni. Oltre al livello annuale indicato nelle linee guida, è definito un livello a breve termine (in media su 24 ore) al fine di garantire la tutela dai picchi d’inquinamento che hanno una notevole ripercussione sulla morbosità e sul tasso di mortalità.
12. Per il Canada, rimane inteso che non vi è un valore soglia al di sotto del quale i particolati non hanno ripercussioni sulla salute. In altre parole, gli effetti nocivi sono stati osservati in tutte le concentrazioni di particolato rilevate in Canada. La norma canadese fissata per i particolati ha l’obiettivo di sostenere gli sforzi in ambito di gestione, intrapresi sia a livello nazionale sia a livello delle amministrazioni, al fine di ridurre notevolmente gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente.
13. Per gli Stati Uniti d’America, i livelli critici sono espressi sotto forma di norme nazionali primarie e secondarie di qualità dell’aria ambiente per i particolati, al fine di tutelare la salute pubblica con un margine di sicurezza adeguato e di proteggere il benessere pubblico (ivi compresi la visibilità e i materiali fabbricati dagli esseri umani) da tutti gli impatti nocivi conosciuti o previsti. I modelli di valutazione integrata e le norme di qualità dell’aria ambiente forniscono un orientamento per definire gli impegni per la riduzione delle emissioni di cui all’allegato II riferiti agli Stati Uniti d’America.
14. I livelli critici (ai sensi dell’art. 1) di ammoniaca sono determinati al fine di proteggere i vegetali ai sensi dalManual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends .
15. Sono determinati livelli accettabili di inquinanti acidificanti, d’ozono e di particolati al fine di proteggere i materiali e il patrimonio culturale ai sensi delManual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends , elaborato in virtù della Convenzione. I livelli accettabili di inquinanti rappresentano l’esposizione massima che un materiale può sopportare a lungo termine senza subire alcun danno superiore ai tassi di corrosione specifici. Tali danni, calcolabili in base alle funzioni dose-reazioni disponibili, sono dovuti a diversi inquinanti che interagiscono in vari modi a seconda del materiale: acidità (biossido di zolfo [SO2], acido nitrico [HNO3]), ozono e particolati.
1. Gli impegni di riduzione delle emissioni elencati nelle tabelle sottostanti si riferiscono alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 10, del presente protocollo.
2. Nella tabella 1 sono riportati i limiti di emissione per il biossido di zolfo (SO2), gli ossidi di azoto (NOx), l’ammoniaca (NH3) e i composti organici volatili (COV) dal 2010 al 2020, espressi in migliaia di tonnellate metriche (tonnellate) per le parti che hanno ratificato il presente protocollo prima del 2010.
3. Le tabelle da 2 a 6 includono gli impegni di riduzione delle emissioni di SO2, NOx, NH3, COV e PM2,5 per il 2020 e oltre. Tali impegni sono espressi in percentuale di riduzione rispetto al livello di emissioni del 2005.
4. Le stime delle emissioni per il 2005, elencate nelle tabelle da 2 a 6, sono espresse in migliaia di tonnellate e rappresentano i migliori dati disponibili più recenti, comunicati dalle parti nel 2012. Tali stime sono riportate unicamente a titolo informativo e, in caso siano disponibili informazioni migliori, le stime possono essere aggiornate dalle parti nel momento in cui esse segnalano i dati sulle emissioni nell’ambito del presente protocollo. Sul sito web della convenzione il segretariato conserva e aggiorna periodicamente una tabella delle stime più recenti comunicate dalle parti, per informazione. Gli impegni di riduzione percentuale delle emissioni, elencati nelle tabelle da 2 a 6, si applicano alle stime 2005 più aggiornate, segnalate dalle parti al Segretario esecutivo della Commissione.
5. Se in un dato anno una parte rileva che, a causa di un inverno particolarmente rigido, di un’estate particolarmente secca o di variazioni impreviste nelle attività economiche, quali la perdita di capacità nel sistema di alimentazione elettrica a livello nazionale o in un paese confinante, essa non può rispettare i suoi impegni di riduzione delle emissioni, detta parte può soddisfare gli obblighi assunti calcolando la media tra le emissioni annue nazionali per l’anno in questione, per l’anno precedente all’anno considerato e per l’anno successivo, a condizione che tale media non sia superiore all’impegno assunto.
Tabella 1
Limiti di emissione dal 2010 al 2020 per le parti contraenti che hanno ratificato il presente protocollo prima del 2010 (in migliaia di tonnellate all’anno)
| Parte contraente | Ratifica | SO | NO | NH | COV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Belgio | 2007 | 106 | 181 | 74 | 144 |
| 2 Bulgaria | 2005 | 856 | 266 | 108 | 185 |
| 3 Croazia | 2008 | 70 | 87 | 30 | 90 |
| 4 Cipro | 2007 | 39 | 23 | 9 | 14 |
| 5 Repubblica ceca | 2004 | 283 | 286 | 101 | 220 |
| 6 Danimarca | 2002 | 55 | 127 | 69 | 85 |
| 7 Finlandia | 2003 | 116 | 170 | 31 | 130 |
| 8 Francia | 2007 | 400 | 860 | 780 | 1100 |
| 9 Germania | 2004 | 550 | 1081 | 550 | 995 |
| 10 Ungheria | 2006 | 550 | 198 | 90 | 137 |
| 11 Lettonia | 2004 | 107 | 84 | 44 | 136 |
| 12 Lituania | 2004 | 145 | 110 | 84 | 92 |
| 13 Lussemburgo | 2001 | 4 | 11 | 7 | 9 |
| 14 Paesi Bassi | 2004 | 50 | 266 | 128 | 191 |
| 15 Norvegia | 2002 | 22 | 156 | 23 | 195 |
| 16 Portogallo | 2005 | 170 | 260 | 108 | 202 |
| 17 Romania | 2003 | 918 | 437 | 210 | 523 |
| 18 Slovacchia | 2005 | 110 | 130 | 39 | 140 |
| 19 Slovenia | 2004 | 27 | 45 | 20 | 40 |
| 20 Spagnaa | 2005 | 774 | 847 | 353 | 669 |
| 21 Svezia | 2002 | 67 | 148 | 57 | 241 |
| 22 Svizzera | 2005 | 26 | 79 | 63 | 144 |
| 23 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 2005 | 625 | 1181 | 297 | 1200 |
| 24 Stati Uniti d’America | 2004 | b | c | d | |
| 25 Unione europea | 2003 | 7832 | 8180 | 4294 | 7585 |
| a Le cifre riguardano la parte europea del paese. | |||||
| b Al momento dell’accettazione del presente protocollo, nel 2004, gli Stati Uniti d’America hanno fornito un obiettivo indicativo per il 2010 pari a 16 013 000 tonnellate corte per le emissioni totali di zolfo prevenienti dalla ZGEI indicata, dai 48 Stati contigui e dal Distretto di Columbia. Tale cifra è equivalente a 14 527 000 tonnellate. | |||||
| c Al momento dell’accettazione del presente protocollo, nel 2004, gli Stati Uniti d’America hanno fornito un obiettivo indicativo per il 2010 pari a 6 897 000 tonnellate corte per il totale delle emissioni di NO | |||||
| d Al momento dell’accettazione del presente protocollo, nel 2004, gli Stati Uniti d’America hanno fornito un obiettivo indicativo per il 2010 pari a 4 972 000 tonnellate corte per il totale delle emissioni di COV provenienti dalla ZGEI indicata e da Connecticut, Delaware, Distretto di Columbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania Rhode Island, Virginia, Vermont, West Virginia e Wisconsin. Tale cifra è equivalente a 4 511 000 tonnellate. |
Tabella 2
Impegni di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo per il 2020 e oltre
| Parti della Convenzione | Livelli di emissione 2005 in migliaia di tonnellate di SO | Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) |
|---|---|---|
| 1 Austria | 27 | 26 |
| 2 Bielorussia | 79 | 20 |
| 3 Belgio | 145 | 43 |
| 4 Bulgaria | 777 | 78 |
| 5 Canadaa | ||
| 6 Croazia | 63 | 55 |
| 7 Cipro | 38 | 83 |
| 8 Repubblica ceca | 219 | 45 |
| 9 Danimarca | 23 | 35 |
| 10 Estonia | 76 | 32 |
| 11 Finlandia | 69 | 30 |
| 12 Francia | 467 | 55 |
| 13 Germania | 517 | 21 |
| 14 Grecia | 542 | 74 |
| 15 Ungheria | 129 | 46 |
| 16 Irlanda | 71 | 65 |
| 17 Italia | 403 | 35 |
| 18 Lettonia | 6,7 | 8 |
| 19 Lituania | 44 | 55 |
| 20 Lussemburgo | 2,5 | 34 |
| 21 Malta | 11 | 77 |
| 22 Paesi Bassib | 65 | 28 |
| 23 Norvegia | 24 | 10 |
| 24 Polonia | 1224 | 59 |
| 25 Portogallo | 177 | 63 |
| 26 Romania | 643 | 77 |
| 27 Slovacchia | 89 | 57 |
| 28 Slovenia | 40 | 63 |
| 29 Spagnab | 1282 | 67 |
| 30 Svezia | 36 | 22 |
| 31 Svizzera | 17 | 21 |
| 32 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 706 | 59 |
| 33 Stati Uniti d’Americac | ||
| 34 Unione europea | 7828 | 59 |
| a Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all’adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di zolfo relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di zolfo per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o all’interno della sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell’allegato III del protocollo. | ||
| b Le cifre riguardano la parte europea del paese. | ||
| c Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all’adesione alla modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d’America forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di zolfo relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di zolfo per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; c) le eventuali modifiche apportate alla ZGEI indicata al momento dell’adesione degli Stati Uniti al protocollo. La voce a) sarà inserita in tabella, la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella, e la voce c) sarà offerta come adeguamento dell’allegato III. |
Tabella 3
Impegni di riduzione delle emissioni per gli ossidi di azoto per il 2020 e oltrea
| Parti della Convenzione | Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di NO | Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) |
|---|---|---|
| 1 Austria | 231 | 37 |
| 2 Bielorussia | 171 | 25 |
| 3 Belgio | 291 | 41 |
| 4 Bulgaria | 154 | 41 |
| 5 Canadab | ||
| 6 Croazia | 81 | 31 |
| 7 Cipro | 21 | 44 |
| 8 Repubblica ceca | 286 | 35 |
| 9 Danimarca | 181 | 56 |
| 10 Estonia | 36 | 18 |
| 11 Finlandia | 177 | 35 |
| 12 Francia | 1430 | 50 |
| 13 Germania | 1464 | 39 |
| 14 Grecia | 419 | 31 |
| 15 Ungheria | 203 | 34 |
| 16 Irlanda | 127 | 49 |
| 17 Italia | 1212 | 40 |
| 18 Lettonia | 37 | 32 |
| 19 Lituania | 58 | 48 |
| 20 Lussemburgo | 19 | 43 |
| 21 Malta | 9,3 | 42 |
| 22 Paesi Bassic | 370 | 45 |
| 23 Norvegia | 200 | 23 |
| 24 Polonia | 866 | 30 |
| 25 Portogallo | 256 | 36 |
| 26 Romania | 309 | 45 |
| 27 Slovacchia | 102 | 36 |
| 28 Slovenia | 47 | 39 |
| 29 Spagnac | 1292 | 41 |
| 30 Svezia | 174 | 36 |
| 31 Svizzerad | 94 | 41 |
| 32 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 1580 | 55 |
| 33 Stati Uniti d’Americae | ||
| 34 Unione europea | 11 354 | 42 |
| a Le emissioni dal suolo non sono incluse nelle stime 2005 per gli Stati membri dell’UE. | ||
| b Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all’adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di ossidi di azoto relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di ossidi di azoto per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o per la sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell’allegato III del protocollo. | ||
| c Le cifre riguardano la parte europea del paese. | ||
| d Comprese le emissioni dovute alle produzioni vegetali e ai terreni agricoli (NRF 4D). | ||
| e Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all’adesione alla modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d’America forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di ossidi di azoto relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi degli ossidi di azoto per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; c) le eventuali modifiche apportate alla ZGEI indicata al momento dell’adesione degli Stati Uniti al protocollo. La voce a) sarà inserita in tabella, la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella, e la voce c) sarà offerta come adeguamento dell’allegato III. |
Tabella 4
Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca per il 2020 e oltre
| Parti della Convenzione | Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di NH | Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) |
|---|---|---|
| 1 Austria | 63 | 1 |
| 2 Bielorussia | 136 | 7 |
| 3 Belgio | 71 | 2 |
| 4 Bulgaria | 60 | 3 |
| 5 Croazia | 40 | 1 |
| 6 Cipro | 5,8 | 10 |
| 7 Repubblica ceca | 82 | 7 |
| 8 Danimarca | 83 | 24 |
| 9 Estonia | 9,8 | 1 |
| 10 Finlandia | 39 | 20 |
| 11 Francia | 661 | 4 |
| 12 Germania | 573 | 5 |
| 13 Grecia | 68 | 7 |
| 14 Ungheria | 80 | 10 |
| 15 Irlanda | 109 | 1 |
| 16 Italia | 416 | 5 |
| 17 Lettonia | 16 | 1 |
| 18 Lituania | 39 | 10 |
| 19 Lussemburgo | 5,0 | 1 |
| 20 Malta | 1,6 | 4 |
| 21 Paesi Bassia | 141 | 13 |
| 22 Norvegia | 23 | 8 |
| 23 Polonia | 270 | 1 |
| 24 Portogallo | 50 | 7 |
| 25 Romania | 199 | 13 |
| 26 Slovacchia | 29 | 15 |
| 27 Slovenia | 18 | 1 |
| 28 Spagnaa | 365 | 3 |
| 29 Svezia | 55 | 15 |
| 30 Svizzera | 64 | 8 |
| 31 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 307 | 8 |
| 32 Unione europea | 3813 | 6 |
| a Le cifre riguardano la parte europea del paese. |
Tabella 5
Impegni di riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV) per il 2020 e oltre
| Parti della Convenzione | Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di COV | Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) |
|---|---|---|
| 1 Austria | 162 | 21 |
| 2 Bielorussia | 349 | 15 |
| 3 Belgio | 143 | 21 |
| 4 Bulgaria | 158 | 21 |
| 5 Canadaa | ||
| 6 Croazia | 101 | 34 |
| 7 Cipro | 14 | 45 |
| 8 Repubblica ceca | 182 | 18 |
| 9 Danimarca | 110 | 35 |
| 10 Estonia | 41 | 10 |
| 11 Finlandia | 131 | 35 |
| 12 Francia | 1232 | 43 |
| 13 Germania | 1143 | 13 |
| 14 Grecia | 222 | 54 |
| 15 Ungheria | 177 | 30 |
| 16 Irlanda | 57 | 25 |
| 17 Italia | 1286 | 35 |
| 18 Lettonia | 73 | 27 |
| 19 Lituania | 84 | 32 |
| 20 Lussemburgo | 9,8 | 29 |
| 21 Malta | 3,3 | 23 |
| 22 Paesi Bassib | 182 | 8 |
| 23 Norvegia | 218 | 40 |
| 24 Polonia | 593 | 25 |
| 25 Portogallo | 207 | 18 |
| 26 Romania | 425 | 25 |
| 27 Slovacchia | 73 | 18 |
| 28 Slovenia | 37 | 23 |
| 29 Spagnab | 809 | 22 |
| 30 Svezia | 197 | 25 |
| 31 Svizzerac | 103 | 30 |
| 32 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 1088 | 32 |
| 33 Stati Uniti d’Americad | ||
| 34 Unione europea | 8842 | 28 |
| a Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all’adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di COV relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di COV per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o per la sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell’allegato III del protocollo. | ||
| b Le cifre riguardano la parte europea del paese. | ||
| c Comprese le emissioni dovute alle produzioni vegetali e ai terreni agricoli (NRF 4D). | ||
| d Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all’adesione alla modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d’America forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di COV relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi dei COV per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; c) le eventuali modifiche apportate alla ZGEI indicata al momento dell’adesione degli Stati Uniti al protocollo. La voce a) sarà inserita in tabella, la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella, e la voce c) sarà offerta come adeguamento dell’allegato III. |
Tabella 6
Impegni di riduzione delle emissioni di PM2,5 per il 2020 e oltre
| Parti della Convenzione | Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di PM2.5 | Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) |
|---|---|---|
| 1 Austria | 22 | 20 |
| 2 Bielorussia | 46 | 10 |
| 3 Belgio | 24 | 20 |
| 4 Bulgaria | 44 | 20 |
| 5 Canadaa | ||
| 6 Croazia | 13 | 18 |
| 7 Cipro | 2,9 | 46 |
| 8 Repubblica ceca | 22 | 17 |
| 9 Danimarca | 25 | 33 |
| 10 Estonia | 20 | 15 |
| 11 Finlandia | 36 | 30 |
| 12 Francia | 304 | 27 |
| 13 Germania | 121 | 26 |
| 14 Grecia | 56 | 35 |
| 15 Ungheria | 31 | 13 |
| 16 Irlanda | 11 | 18 |
| 17 Italia | 166 | 10 |
| 18 Lettonia | 27 | 16 |
| 19 Lituania | 8,7 | 20 |
| 20 Lussemburgo | 3,1 | 15 |
| 21 Malta | 1,3 | 25 |
| 22 Paesi Bassib | 21 | 37 |
| 23 Norvegia | 52 | 30 |
| 24 Polonia | 133 | 16 |
| 25 Portogallo | 65 | 15 |
| 26 Romania | 106 | 28 |
| 27 Slovacchia | 37 | 36 |
| 28 Slovenia | 14 | 25 |
| 29 Spagnab | 93 | 15 |
| 30 Svezia | 29 | 19 |
| 31 Svizzera | 11 | 26 |
| 32 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 81 | 30 |
| 33 Stati Uniti d’Americac | ||
| 34 Unione europea | 1504 | 22 |
| a Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all’adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di PM relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di PM per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o all’interno della sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell’allegato III del protocollo. | ||
| b Le cifre riguardano la parte europea del paese. | ||
| c Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all’adesione alla modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d’America forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di PM2,5 relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di PM2,5 per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. |
Ai fini del presente protocollo vengono inserite le seguenti zone di gestione delle emissioni inquinanti (ZGEI).
ZGEI del Canada
La ZGEI per lo zolfo per il Canada ha una superficie di 1 milione di km2 che comprende l’intero territorio delle province dell’Isola Principe Edoardo, Nuova Scozia e New Brunswick, tutto il territorio della provincia del Québec a sud di una linea retta tra Havre-Saint-Pierre sulla costa settentrionale del Golfo di San Lorenzo e il punto in cui il confine tra Québec e Ontario interseca la linea costiera della Baia di James, e tutto il territorio dell’Ontario a sud di una linea retta tra il punto in cui il confine tra Québec e Ontario interseca la linea costiera della Baia di James e il fiume Nipigon, vicino alla sponda settentrionale del Lago Superiore.
ZGEI della Federazione Russa
La ZGEI per la Federazione russa corrisponde al territorio europeo della Federazione russa. Il territorio europeo della Federazione russa è parte del territorio russo che si trova all’interno dei confini amministrativi e geografici delle entità costituenti la Federazione russa situate nell’Europa dell’est al confine con il continente asiatico, secondo la tradizionale linea di confine che passa da nord a sud lungo la catena degli Urali, il confine con il Kazakistan, verso il Mar Caspio e poi lungo le frontiere nazionali con l’Azerbaigian e la Georgia, nel Caucaso settentrionale e fino al Mar Nero.
1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d’America.
2. Ai fini della presente parte A, per «valore limite di emissione» s’intende la quantità di SO2(o di SOxdove indicato) contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non viene specificato diversamente, tale valore è calcolato in termini di massa di SO2(SOxespresso come SO2) per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m3), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per il tenore di ossigeno presente nel gas di scarico, si applicano i valori riportati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell’impianto.
3. È necessario verificare il rispetto dei valori limite di emissione, dei gradi minimi di desolforazione, dei gradi di recupero e dei valori limite del tenore di zolfo:
4. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme istituite dal Comitato europeo di normalizzazione (norme CEN). Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme istituite dall’Organizzazione internazionale di normalizzazione (norme ISO), norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
5. Le seguenti lettere a), b), c) e d) prevedono disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 7:
ii) per un impianto di combustione alimentato con combustibile solido indigeno che non può rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 7, nel qual caso devono essere rispettati almeno i seguenti valori limite per i tassi di desolforazione:
aa) impianto esistente: 50–100 MWth: 80 %
bb) impianto esistente: 100–300 MWth: 90 %
cc) impianto esistente: > 300 MWth: 95 %
dd) impianto nuovo: 50–300 MWth: 93 %
ee) impianto nuovo: > 300 MWth: 97 %
iii) per impianti di combustione che utilizzano abitualmente carburante gassoso ma che devono ricorrere in via eccezionale all’utilizzo di altri combustibili per via di un’improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo dovrebbero essere dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico,
iv) per impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023,
v) per impianti di combustione esistenti che utilizzano combustibili solidi o liquidi e che non sono stati messi in funzione per più di 1 500 ore operative annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, si applicano invece i seguenti valori limite di emissione:
aa) per i combustibili solidi: 800 mg/m3
bb) per i combustibili liquidi: 850 mg/m3per gli impianti con una potenza termica nominale non superiore a 300 MWth; 400 mg/m3per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 300 MWth;
b) qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 7 si applicano all’ampliamento oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell’impianto;
c) le parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento;
d) nel caso di impianti di combustione multicombustibile che comportano l’impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile.
6. Le parti possono applicare norme in base alle quali gli impianti di combustione e trattamento all’interno di una raffineria di olio minerale possono essere esentati dal rispetto dei singoli valori limite per l’SO2di cui al presente allegato, a condizione che venga rispettato il valore limite di bolla per l’SO2determinato sulla base delle migliori tecniche disponibili.
7. Impianti di combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth89:
Tabella 1
Valori limite per le emissioni di SO2da impianti di combustionea
| Tipo di carburante | Potenza termica (MW | Valori limite di emissione per SO2 mg/m3b |
|---|---|---|
| Combustibili solidi | 50–100 | Impianti nuovi: 400 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 300 (torba) 200 (biomassa) Impianti esistenti: 400 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 300 (torba) 200 (biomassa) |
| 100–300 | Impianti nuovi: 200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 300 (torba) 200 (biomassa) Impianti esistenti: 250 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 300 (torba) 200 (biomassa) | |
| > 300 | Impianti nuovi: 150 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) (FBC: 200) 150 (torba) (FBC: 200) 150 (biomassa) Impianti esistenti: 200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 200 (torba) 200 (biomassa) | |
| Combustibili liquidi | 50–100 | Impianti nuovi: 350 Impianti esistenti: 350 |
| 100–300 | Impianti nuovi: 200 Impianti esistenti: 250 | |
| > 300 | Impianti nuovi: 150 Impianti esistenti: 200 | |
| Combustibili gassosi in generale | > 50 | Impianti nuovi: 35 Impianti esistenti: 35 |
| Gas liquefatto | > 50 | Impianti nuovi: 5 Impianti esistenti: 5 |
| Gas da forno a coke e gas d’altoforno | > 50 | Impianti nuovi: 200 per il gas d’altoforno 400 per il gas da forno a coke Impianti esistenti: 200 per il gas d’altoforno 400 per il gas da forno a coke |
| Residui di raffineria gassificati | > 50 | Impianti nuovi: 35 Impianti esistenti: 800 |
| Nota: FBC = combustione a letto fluido (circolante, a pressione, a bolle). | ||
| a I valori limite di emissione non sono applicabili, in particolare: – agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; – agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione degli scarichi gassosi della combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione; – agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico; – agli impianti per la conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; – ai reattori utilizzati nell’industria chimica; – ai forni a coke a batteria, – ai cowper; – alle caldaie a recupero negli impianti per la produzione della pasta di carta; – agli inceneritori di rifiuti; e – agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato. | ||
| b Il tenore di O |
8. Gasolio:
Tabella 2
Valori limite per il tenore di zolfo nel gasolioa
| Tenore di zolfo (% in peso) | |
|---|---|
| Gasolio | < 0,10 |
| a Per «gasolio» si intende qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui al codice NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 o 2710 19 49, o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 ºC e del quale almeno l’85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 ºC secondo il metodo ASTM D86. I combustibili diesel, ossia i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41 e utilizzati per veicoli a propulsione autonoma, sono esclusi dalla presente definizione. La definizione non comprende inoltre i combustibili utilizzati in veicoli stradali e non stradali e nei trattori agricoli. |
9. Raffinerie di olio minerale e di gas:
Unità di recupero dello zolfo: per impianti che producono oltre 50 Mg di zolfo al giorno:
Tabella 3
Valore limite espresso come grado minimo di recupero dello zolfo delle unità di recupero dello zolfo
| Tipo di impianto | Grado minimo di recupero dello zolfo (%)a |
|---|---|
| Impianto nuovo | 99,5 |
| Impianto esistente | 98,5 |
| a Il grado di recupero dello zolfo è dato dalla percentuale dell’H |
10. Produzione di biossido di titanio:
Tabella 4
Valori limite per le emissioni di SOxderivanti dalla produzione di biossido di titanio (media annua)
| Tipo di impianto | Valori limite di emissione per SO |
|---|---|
| Procedimento al solfato, emissioni totali | 6 |
| Procedimento con cloruro, emissioni totali | 1,7 |
11. Per le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le emissioni di ossidi di zolfo tenendo conto delle informazioni disponibili sulle tecnologie di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguito:
12. I valori limite per ridurre le emissioni di biossido di zolfo prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito:
1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d’America.
2. Ai fini della presente parte A, per «valore limite di emissione» s’intende la quantità di NOx(somma di NO e NO2espressa come NO2) contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non diversamente specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di NOxper volume di scarico gassoso (espresso come mg/m3), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per il tenore di ossigeno presente nel gas di scarico, si applicano i valori riportati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell’impianto.
3. Le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi tramite misurazioni per NOxo mediante calcoli o tramite una combinazione di questi due metodi che raggiunga almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite di emissione è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. In caso di misurazioni in continuo, i valori limite di emissione sono rispettati se l’emissione media mensile convalidata non supera tali valori. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera tali valori limite di emissione. L’inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica.
4. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
5. Disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 6:
ii) per gli impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023,
iii) per impianti di combustione esistenti, che non siano turbine a gas onshore (contemplate al punto 7), che utilizzano combustibili solidi o liquidi e che non sono stati messi in funzione per più di 1 500 ore operative annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, si applicano invece i seguenti valori limite di emissione:
aa) per combustibili solidi: 450 mg/m3
bb) per combustibili liquidi: 450 mg/m3;
b) qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 6 si applicano all’ampliamento interessato oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell’impianto;
c) e parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative alle procedure in caso di malfunzionamento o guasto degli impianti di abbattimento;
d) nel caso di impianti di combustione multicombustibile che comportano l’impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile. Le parti possono applicare norme in base alle quali gli impianti di combustione e trattamento all’interno di una raffineria di olio minerale possono essere esentati dal rispetto dei singoli valori limite per l’NOxdi cui al presente allegato, a condizione che venga rispettato il valore limite di bolla per l’NOxdeterminato sulla base delle migliori tecniche disponibili.
6. Impianti di combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth90:
Tabella 1
Valori limite per le emissioni di NOxda impianti di combustionea
| Tipo di carburante | Potenza termica (MW | Valori limite di emissione per NO |
|---|---|---|
| Combustibili solidi | 50–100 | Impianti nuovi: 300 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 450 (lignite polverizzata) 250 (biomassa, torba) Impianti esistenti: 300 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 450 (lignite polverizzata) 300 (biomassa, torba) |
| 100–300 | Impianti nuovi: 200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 200 (biomassa, torba) Impianti esistenti: 200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 250 (biomassa, torba) | |
| > 300 | Impianti nuovi: 150 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) (generale) 150 (biomassa, torba) 200 (lignite polverizzata) Impianti esistenti: 200 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 200 (biomassa, torba) | |
| Combustibili liquidi | 50–100 | Impianti nuovi: 300 Impianti esistenti: 450 |
| 100–300 | Impianti nuovi: 150 Impianti esistenti: 200 (generale) Impianti esistenti all’interno di raffinerie e impianti chimici: 450 (per la cottura dei residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, per il loro proprio consumo negli impianti di combustione e per la cottura dei residui di produzione liquidi come combustibile non commerciale) | |
| > 300 | Impianti nuovi: 100 Impianti esistenti: 150 (generale) 450 (per la cottura dei residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, per il loro proprio consumo negli impianti di combustione e per la cottura dei residui di produzione liquidi come combustibile non commerciale [< 500 MW | |
| Gas naturale | 50–300 | Impianti nuovi: 100 Impianti esistenti: 100 |
| > 300 | Impianti nuovi: 100 Impianti esistenti: 100 | |
| Altri combustibili gassosi | > 50 | Impianti nuovi: 200 Impianti esistenti: 300 |
| a I valori limite di emissione non sono applicabili, in particolare: – agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; – agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione degli scarichi gassosi della combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione; – agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico; – agli impianti per la conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; – ai reattori utilizzati nell’industria chimica; – ai forni a coke a batteria, – ai cowper; – alle caldaie a recupero negli impianti per la produzione della pasta di carta; – agli inceneritori di rifiuti; e – agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato. | ||
| b Il tenore di O |
7. Turbine a combustione onshore con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth:
i valori limite di emissione di NOxespressi come mg/Nm3(con un tenore di O2di riferimento del 15 %) devono essere applicati a un’unica turbina. I valori limite di emissione della tabella 2 si applicano soltanto con un carico superiore al 70 %.
Tabella 2
Valori limite delle emissioni di NOxrilasciate da turbine a combustione onshore (comprese le turbine a gas a ciclo combinato)
| Tipo di carburante | Potenza termica (MW | Valori limite di emissione per NO |
|---|---|---|
| Combustibili liquidi (distillati medi e leggeri) | > 50 | Impianti nuovi: 50 |
| Impianti esistenti: 90 (generale) 200 (impianti in funzione per meno di 1500 ore all’anno) | ||
| Gas naturaleb | > 50 | neue Anlagen: 50 (allgemein)d |
| bestehende Anlagen: 50 (generale) c,d 150 (impianti in funzione per meno di 1500 ore all’anno) | ||
| Altri gas | > 50 | Impianti nuovi: 50 |
| Impianti esistenti: 120 (generale) 200 (impianti in funzione per meno di 1500 ore all’anno) | ||
| a Le turbine a gas per casi di emergenza in funzione per meno di 500 ore all’anno sono escluse. | ||
| b Il gas naturale è metano presente in natura che contiene non più del 20 % (in volume) di gas inerti ed altri costituenti. | ||
| c 75 mg/m3nei casi elencati di seguito, in cui l’efficienza della turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico di base: – turbine a gas usate in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che hanno un grado di efficienza globale superiore al 75 %; – turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato che hanno un grado medio annuo di efficienza elettrica globale superiore al 55 %; – turbine a gas per trasmissioni meccaniche. | ||
| d Per quelle turbine a gas che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alla nota c) in calce, ma con un grado di efficienza superiore al 35 %, determinato alle condizioni ISO di carico di base, il valore limite di emissione di NO |
8. Produzione di cemento:
Tabella 3
Valori limite per le emissioni di NOxderivanti dalla produzione di clinker di cementoa
| Tipo di impianto | Valore limite di emissione per NO |
|---|---|
| Generale (impianti esistenti e nuovi) | 500 |
| Forni Lepol e forni rotativi lunghi nei quali nessun rifiuto viene coincenerito | 800 |
| a Impianti per la produzione di clinker di cemento nei forni rotativi con capacità > 500 Mg/giorno o in altri forni con capacità > 50 Mg/giorno. Il tenore di O |
9. Motori fissi:
Tabella 4
Valori limite per le emissioni di NOxprodotte da motori fissi nuovi
| Tipo di motore, potenza, specifiche del combustibile | Valore limite di emissionea,b,c(mg/m3) |
|---|---|
| Motori a gas > 1 MW Motori ad accensione comandata (= a ciclo Otto) per tutti i combustibili gassosi | 95 (a combustione magra perfezionata) 190 (a combustione magra standard o a combustione ricca con catalizzatore) |
| Motori a doppia alimentazione > 1 MW In modalità a gas (per tutti i combustibili gassosi) | 190 |
| In modalità liquida (per tutti i combustibili liquidi) d | |
| 1–20 MW | 225 |
| > 20 MW | 225 |
| Motori diesel > 5 MW Regime basso (< 300 giri/min) / medio (300–1 200 giri/min) | |
| 5–20 MW | |
| Olio combustibile pesante (HFO) e bio-oli | 225 |
| Olio combustibile leggero (LFO) e gas naturale (GN) | 190 |
| > 20 MW | |
| HFO e bio-oli | 190 |
| LFO e GN | 190 |
| Regime alto (> 1200 giri/min) | 190 |
| Nota : Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15 %.91 | |
| a Questi valori non sono applicabili a motori in funzione per meno di 500 ore all’anno. | |
| b Qualora non fosse attualmente possibile applicare la riduzione catalitica selettiva (RCS) per ragioni tecniche e logistiche (ad esempio su isole remote o dove non possa essere garantita la disponibilità di quantità sufficienti di combustibile di alta qualità), può essere applicato un periodo di transizione di 10 anni dopo l’entrata in vigore del presente protocollo per una parte, per motori diesel e motori a doppia alimentazione. Nel corso di questo periodo si applicano i seguenti valori limite di emissione: – Motori a doppia alimentazione: 1850 mg/m3in modalità liquida; 380 mg/m3in modalità a gas; – Motori diesel – Regime basso (< 300 giri/min) e medio (300–1200 rpm): 1300 mg/m3per i motori tra 5 e 20 MW | |
| c I motori in funzione tra 500 e 1 500 ore operative all’anno possono essere esonerati dal rispetto di questi valori limite di emissione nel caso in cui applichino misure primarie per limitare le emissioni di NO | |
| d Una parte può derogare all’obbligo di rispettare i valori limite di emissione per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili gassosi ma che debbano ricorrere eccezionalmente all’uso di altri combustibili a causa di un’improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per tale motivo dovrebbero essere dotati di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi. Tale deroga è concessa per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo nei casi in cui vi sia un’assoluta necessità di continuare le forniture di energia. |
10. Impianti di sinterizzazione per minerali di ferro:
Tabella 5
Valori limite per le emissioni di NOxprodotte da impianti di sinterizzazione per minerali di ferro
| Tipo di impianto | Valore limite di emissionebper NO |
|---|---|
| Impianti di sinterizzazione: impianto nuovo | 400 |
| Impianti di sinterizzazione: impianto esistente | 400 |
| a Produzione e lavorazione di metalli: impianti per l’arrostimento o la sinterizzazione di minerali metalliferi, impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la colata continua, aventi una capacità superiore a 2,5 Mg/ora, impianti per la lavorazione dei metalli ferrosi (laminatoi a caldo > 20 Mg/ora di acciaio grezzo). | |
| b In deroga al punto 3, questi valori limite di emissione dovrebbero essere considerati come media su un periodo di tempo significativo. |
11. Produzione di acido nitrico:
Tabella 6
Valori limite per le emissioni di NOxderivanti dalla produzione di acido nitrico, escluse le unità di concentrazione degli acidi
| Tipo di impianti | Valore limite di emissione per NO |
|---|---|
| Impianti nuovi | 160 |
| Impianti esistenti | 190 |
12. I valori limite per ridurre le emissioni di NOxsaranno determinati per le fonti fisse, se del caso, tenendo conto delle informazioni sulle tecnologie di controllo disponibili, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei seguenti documenti:
13. I valori limite per ridurre le emissioni di NOxprodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei seguenti documenti:
1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d’America.
2. Questa parte del presente allegato riguarda le fonti fisse di emissioni di composti organici volatili (COV) elencate nei punti da 8 a 22, in appresso. Non sono compresi gli impianti o le parti di impianti destinati alla ricerca, allo sviluppo e alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi. I valori soglia sono indicati nelle tabelle settoriali che compaiono di seguito che si riferiscono, generalmente, al consumo di solventi o alla portata massica delle emissioni. Se un operatore svolge varie attività rientranti nella stessa sottovoce presso il medesimo impianto di uno stesso sito, il consumo di solventi o la portata massica delle emissioni delle suddette attività vengono sommati. Se non viene indicato alcun valore limite, a tutti gli impianti interessati viene applicato il valore limite predeterminato.
3. Ai fini della parte A del presente allegato s’intende per:
ii) cabine di autocarri, definite come cabina per il guidatore e tutto l’alloggiamento integrato per l’apparecchiatura tecnica dei veicoli delle categorie N2 ed N3,
iii) furgoni e autocarri definiti come veicoli di categoria N1, N2 ed N3, escluse le cabine degli autocarri,
iv) autobus definiti come veicoli di categoria M2 ed M3,
v) altre superfici metalliche e di plastica, comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc.,
vi) superfici di legno,
vii) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta, e
viii) cuoio.
Questa categoria di fonti non comprende il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e spruzzatura chimica. Se l’attività di rivestimento prevede una fase in cui lo stesso articolo viene stampato, la stampa è considerata parte dell’attività di rivestimento. Non sono invece incluse le attività di stampa svolte come attività separate. Nella definizione, s’intende per:
– categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 Mg,
– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 Mg,
– categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 Mg,
– categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 Mg ma non superiore a 12 Mg,
– categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 Mg;
e) «verniciatura in continuo»: qualsiasi attività intesa a rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo;
f) «pulitura a secco»: qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto per la pulitura di indumenti, elementi di arredamento e prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e aloni nell’industria tessile e dell’abbigliamento;
g) «fabbricazione di rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi»: la fabbricazione di preparati di rivestimento, vernici, inchiostri e adesivi, e di prodotti intermedi, a condizione che vengano prodotti nello stesso impianto mescolando pigmenti, resine e materiali adesivi con solventi organici o altri eccipienti. In questa categoria rientrano anche la dispersione, la predispersione, l’ottenimento di una certa viscosità o colore e l’imballaggio del prodotto finale in un contenitore;
h) «stampa»: qualsiasi attività di riproduzione di un testo e/o di immagini nella quale, grazie ad un vettore di immagine, l’inchiostro è trasferito su una superficie e nella quale si applicano i seguenti sottoprocessi:
i) «flessografia»: un’attività di stampa rilievografica, con un supporto dell’immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri liquidi che seccano mediante evaporazione,
ii) stampa heat-set web offset: un’attività di stampa con sistema a bobina ed essicazione a caldo, con un supporto dell’immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e quindi respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L’evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per scaldare il materiale stampato,
iii) rotocalcografia per editoria: rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene,
iv) rotocalcografia: attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell’immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l’eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro e assorba l’inchiostro dalle cellette,
v) attività di stampa con sistema a bobina: l’inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell’immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che si asciugano soltanto mediante evaporazione. Per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati,
vi) laminazione associata all’attività di stampa: si fanno aderire insieme due o più materiali flessibili per produrre laminati,
vii) verniciatura: attività mediante la quale una vernice o un rivestimento adesivo vengono applicati a un materiale flessibile per sigillare successivamente il materiale di imballaggio;
i) «fabbricazione di prodotti farmaceutici»: sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, fabbricazione di prodotti intermedi;
j) «conversione di gomma naturale o sintetica»: qualsiasi attività di miscelatura, frantumazione, mescolatura, calandratura, estrusione e vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e altre attività per la lavorazione di gomma naturale o sintetica al fine di ottenere il prodotto finale;
k) «pulitura delle superfici»: qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura; viene considerata un’attività di pulitura delle superfici qualsiasi attività di pulitura costituita da più fasi eseguite prima o dopo qualsiasi fase di lavorazione. L’attività riguarda la pulizia della superficie dei prodotti e non la pulizia delle attrezzature utilizzate per i processi;
l) «condizioni standard»: una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa;
m) «composto organico»: qualsiasi composto contenente almeno l’elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
n) «composto organico volatile» (COV): qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni d’uso particolari;
o) «solvente organico»: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, e che non subisca una trasformazione chimica, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti, oppure come dissolventi, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o preservante;
p) «scarichi gassosi»: gli effluenti gassosi finali contenenti COV o altri inquinanti, emessi nell’atmosfera da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in m3/h in condizioni standard;
q) «estrazione di oli vegetali e grassi animali e raffinazione di oli vegetali»: attività di estrazione di olio vegetale da semi e altre sostanze vegetali, lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi e depurazione di grassi e oli vegetali ricavati da semi, sostanze vegetali e/o sostanze animali;
r) «finitura di veicoli»: qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento e le attività di sgrassamento associate per:
i) il rivestimento originale dei veicoli stradali, o di parti di essi, con materiali tipo finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione, o il rivestimento dei rimorchi (compresi i semirimorchi),
ii) non rientra nel campo di applicazione del presente allegato la finitura dei veicoli definita quale rivestimento di veicoli stradali, o di parte di essi, realizzato nell’ambito della riparazione, conservazione o decorazione del veicolo al di fuori dell’impianto di produzione. I prodotti impiegati nel quadro di questa attività sono presi in considerazione nell’allegato XI;
s) «impregnazione del legno»: qualsiasi attività di applicazione di preservanti al legno;
t) «rivestimento di filo per avvolgimento»: qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, motori, ecc.;
u) «emissione fuggitiva»: qualsiasi emissione, non contenuta negli scarichi gassosi, di COV nell’atmosfera, nel suolo e nelle acque e, se non stabilito diversamente, i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, comprese le emissioni non catturate di COV rilasciate nell’ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. I valori limite per le emissioni fuggitive possono essere calcolati in base a un piano di gestione dei solventi (cfr. l’appendice I del presente allegato);
v) «emissioni totali di COV»: la somma delle emissioni fuggitive di COV e delle emissioni di COV contenute negli scarichi gassosi;
w) «quantità immessa»: la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un’attività, inclusi i solventi riciclati all’interno e all’esterno dell’impianto, che vengono calcolati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l’attività;
x) «valore limite di emissione» (VLE): la quantità massima di COV (tranne il metano) emessa da un impianto che non deve essere superata durante il normale esercizio. Per lo scarico gassoso, tale valore è calcolato in termini di massa di COV per volume di scarico gassoso (espresso, se non indicato diversamente, come mg C/m3), in condizioni standard di temperatura e pressione del gas a secco. Nel determinare la concentrazione di massa dell’inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas aggiunti agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione. I valori limite di emissione per lo scarico gassoso sono indicati con la sigla VLEc; i valori limite di emissione per le emissioni fuggitive sono indicati con la sigla VLEf;
y) «normale esercizio»: tutti le fasi di esercizio, escluse le operazioni di avvio e di chiusura e la manutenzione dell’impianto;
z) «sostanze pericolose per la salute umana»: si dividono in due categorie:
i) COV alogenati che presentano potenziali rischi di effetti irreversibili, e
ii) sostanze pericolose che si sono cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema riproduttivo o che possono provocare cancro, possibili alterazioni genetiche ereditarie, cancro per inalazione, ridurre la fertilità o provocare danni ai feti:
aa) «fabbricazione di calzature»: qualsiasi attività per la produzione di calzature o di parte di esse,
bb) «consumo di solventi»: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile o qualsiasi altro periodo di dodici mesi, dal quale è detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.
4. Devono risultare soddisfatte le seguenti prescrizioni:
5. Per i gas di scarico contenenti sostanze nocive per la salute umana si applicano i seguenti valori limite di emissione:
6. Per le fonti elencate nei punti da 9 a 22, nel caso in cui si dimostri che per un singolo impianto non sia tecnicamente né economicamente fattibile il rispetto del valore limite per le emissioni fuggitive (VLEf), una parte può esentare tale impianto sempreché non si prevedano rischi per la salute umana o per l’ambiente e vengano utilizzate le migliori tecniche disponibili.
7. I valori limite per le emissioni di COV relative alle categorie di fonti di cui al punto 3 sono specificati come indicato nei punti da 8 a 22 in appresso.
8. Deposito e distribuzione di benzina:
ii) impianti progettati con un tetto galleggiante, interno o esterno, e dotati di dispositivi primari e secondari a tenuta stagna in modo da rispondere ai requisiti in termini di riduzione delle emissioni di cui alla tabella 1;
b) in deroga ai requisiti summenzionati, le cisterne a tetto fisso che erano in servizio anteriormente al 1° gennaio 1996 e che non sono collegate a un dispositivo di recupero dei vapori, devono essere equipaggiate con un dispositivo primario a tenuta stagna con un’efficienza di riduzione delle emissioni del 90 %.
Tabella 1
Valori limite per le emissioni di COV rilasciate dal deposito e dalla distribuzione di benzina, escluso il caricamento di navi marittime (fase I)
| Attività | Valore soglia | Valore limite di emissione o rendimento in termini di riduzione delle emissioni |
|---|---|---|
| Caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali | Flusso annuo di benzina pari a 5000 m3 | 10 g COV/m3, metano inclusoa |
| Impianti di deposito presso i terminali | Terminali già esistenti o aree di stoccaggio con un flusso di benzina pari o superiore a 10 000 Mg/anno Nuovi terminali (senza soglie tranne per i terminali situati in isole remote di piccole dimensioni con un flusso inferiore a 5000 Mg/anno) | 95 wt-%b |
| Stazioni di servizio | Flusso di benzina superiore a 100 m3/anno | 0,01wt-% del flussoc |
| aIl vapore spostato durante il riempimento dei serbatoi di deposito della benzina viene trasferito in altri serbatoi di deposito o nell’impianto di abbattimento, che in entrambi i casi devono rispettare i valori limite riportati nella tabella precedente. | ||
| b L’efficienza in termini di riduzione delle emissioni è espresso in percentuale rispetto a quello di una cisterna similare a tetto fisso priva di dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori (ossia una cisterna a tetto fisso dotata solo di valvola limitatrice di pressione). | ||
| c I vapori spostati durante le operazioni di consegna della benzina negli impianti di deposito presso le stazioni di servizio e nelle cisterne a tetto fisso, entrambi adibiti al deposito temporaneo di vapori, devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di carico possono essere effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano correttamente. In queste condizioni, non è richiesta un’ulteriore sorveglianza del rispetto del valore limite. |
Tabella 2
Valori limite per le emissioni di COV per il rifornimento di automobili in stazioni di servizio (fase II)
| Valori soglia | Efficienza minima per la cattura dei vapori wt-%a |
|---|---|
| Nuova stazione di servizio, il cui flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m 3 /anno Stazione di servizio esistente il cui flusso effettivo o previsto è superiore a 3000 m 3 /anno a partire dal 2019 Stazione di servizio esistente il cui flusso effettivo previsto è superiore a 500 m 3 /anno e che è oggetto di una ristrutturazione completa | Uguale o superiore all’85 % wt‑% con un rapporto vapori/benzina uguale o superiore a 0,95 ma inferiore o uguale a 1,05 (v/v). |
| a L’efficienza di cattura dei sistemi deve essere certificata dal costruttore in conformità delle pertinenti norme tecniche o procedure di omologazione. |
9. Rivestimenti adesivi:
Tabella 3
Valori limite per rivestimenti adesivi
| Attività e soglia | Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) |
|---|---|
| Fabbricazione di calzature (consumo di solventi > 5 Mg/anno) | COV 25ga/ paio di calzature |
| Altri rivestimenti adesivi (consumo di solventi: 5–15 Mg/anno) | VLEc = 50 mg b C/m 3 VLEf = 25 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,2 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Altri rivestimenti adesivi (consumo di solventi: 15–200 Mg/anno) | VLEc = 50 mg b C/m 3 VLEf = 20 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Altri rivestimenti adesivi (consumo di solventi > 200 Mg/anno) | VLEc = 50 mg c C/m 3 VLEf = 15 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,8 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| a I valori limite di emissione totali sono espressi in grammi di solventi emessi per un paio completo di calzature prodotto. | |
| b Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m3. | |
| c Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 100 mg C/m3. |
10. Laminazione del legno e delle plastiche:
Tabella 4
Valori limite per la laminazione del legno e delle plastiche
| Attività e soglia | Valori limite di emissione per i COV (annui) |
|---|---|
| Laminazione del legno e delle plastiche (consumo di solventi > 5 Mg/anno) | Valori limite di emissione totali di 30 g di COV/m2di prodotto finale |
11. Attività di rivestimento (industria del rivestimento dei veicoli):
Tabella 5
Valori limite per le attività di rivestimento nell’industria automobilistica
| Attività e soglia | Valori limite di emissione per i COVa (annui per i valori limite di emissione totali) |
|---|---|
| Fabbricazione di autovetture (M | 90 g COV/m2o 1,5 kg/carrozzeria + 70 g/m2 |
| Fabbricazione di autovetture (M | Impianti esistenti: 60 g COV/m 2 o 1,9 kg/carrozzeria + 41 g/m 2 Impianti nuovi: 45 g COV/m 2 o 1,3 kg/carrozzeria + 33 g/m 2 |
| Fabbricazione di autovetture (M | 35 g COV/m2o 1 kg/carrozzeria + 26 g/m2 b |
| Fabbricazione di cabine di autocarri (N | Impianti esistenti: 85 g COV/m 2 Impianti nuovi: 65 g COV/m 2 |
| Fabbricazione di cabine di autocarri (N | Impianti esistenti: 75 g COV/m 2 Impianti nuovi: 55 g COV/m 2 |
| Fabbricazione di cabine di autocarri (N | 55 g COV/m2 |
| Fabbricazione di autocarri e furgoni (consumo di solventi > 15 Mg/anno; e ≤ 2500 prodotti rivestiti/anno) | Impianti esistenti: 120 g COV/m 2 Impianti nuovi: 90 g COV/m 2 |
| Fabbricazione di autocarri e furgoni (consumo di solventi > 15–200 Mg/anno; e > 2500 prodotti rivestiti/anno) | Impianti esistenti: 90 g COV/m 2 Impianti nuovi: 70 g COV/m 2 |
| Fabbricazione di autocarri e furgoni (consumo di solventi > 200 Mg/anno; e > 2500 prodotti rivestiti/anno) | 50 g COV/m2 |
| Fabbricazione di autobus (consumo di solventi > 15 Mg/anno e ≤ 2000 prodotti rivestiti/anno) | Impianti esistenti: 290 g COV/m 2 Impianti nuovi: 210 g COV/m 2 |
| Fabbricazione di autobus (consumo di solventi > 200 t/anno e > 2000 prodotti rivestiti/anno) | Impianti esistenti: 225 g COV/m 2 Impianti nuovi: 150 g COV/m 2 |
| Fabbricazione di autobus (consumo di solventi > 200 Mg/anno e > 2000 prodotti rivestiti/anno) | 150 g COV/m2 |
| a I valori limite di emissione totali sono espressi in grammi (g) di solventi organici emessi per metro quadrato (m2) di superficie del prodotto. La superficie del prodotto è definita come la superficie calcolata sulla base del rivestimento totale mediante elettroforesi e la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo, rivestite con gli stessi rivestimenti. La superficie del rivestimento per elettroforesi è calcolata con la formula: (2 × peso totale della scocca) / (spessore medio della lamiera × densità della lamiera). Nella tabella seguente, i valori limite di emissione totali si riferiscono a tutte le tappe del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonché ai solventi utilizzati per pulire l’attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso. | |
| b Per gli impianti esistenti, ottenere questi livelli può comportare effetti incrociati, elevati costi di capitale e lunghi periodi di ammortamento degli investimenti. Per ottenere una riduzione importante delle emissioni di COV è necessario cambiare il sistema di verniciatura e/o il sistema per la stesura della vernice e/o il sistema di essiccazione; questo comporta generalmente il ricorso a un nuovo impianto o la ristrutturazione completa di un reparto di verniciatura e richiede un notevole investimento di capitali. |
12. Attività di rivestimento (metalli, prodotti tessili, tessuti, pellicole, plastiche, carte e rivestimenti di superfici di legno):
Tabella 6
Valori limite per le attività di rivestimento in vari settori industriali
| Attività e soglia | Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) |
|---|---|
| Rivestimento del legno (consumo di solventi: 15–25 Mg/anno) | VLEc = 100 mg a C/m 3 VLEf = 25 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,6 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Rivestimento del legno (consumo di solventi: 25–200 Mg/anno) | VLEc = 50 mg C/m 3 per l’essiccazione e 75 mg C/m 3 per il rivestimento VLEf = 20 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Rivestimento del legno (consumo di solventi > 200 Mg/anno) | VLEc = 50 mg C/m 3 per l’essiccazione e 75 mg C/m 3 per il rivestimento VLEf = 15 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,75 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Rivestimento di metallo e plastica (consumo di solventi 5–15 Mg/anno) | VLEc = 100 mg a,b C/m 3 VLEf = 25 wt-% b , o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,6 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di prodotti tessili, pellicole e carta (esclusa la stampa con sistema a bobina per tessili, cfr. stampa) (consumo di solventi 5–15 Mg/anno) | VLEc = 100 mg a,b C/m 3 VLEf = 25 wt-% b , o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,6 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Rivestimento di tessili, tessuti, pellicole e carta (esclusa la stampa con sistema a bobina per prodotti tessili, cfr. stampa) consumo di solventi > 15 Mg/anno) | VLEc = 50 mg C/m 3 per l’essiccazione e 75 mg C/m 3 per il rivestimento b,c VLEf = 20 wt-% b , o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Rivestimento di pezzi lavorati in plastica (consumo di solventi 15–200 Mg/anno) | VLEc = 50 mg C/m 3 per l’essiccazione e 75 mg C/m 3 per il rivestimento b VLEf = 20 wt-% b , o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,375 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Rivestimento di pezzi lavorati in plastica (consumo di solventi > 200 Mg/anno) | VLEc = 50 mg C/m 3 per l’essiccazione e 75 mg C/m 3 per il rivestimento b VLEf = 20 wt-% b , o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,35 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Rivestimento di superfici metalliche (consumo di solventi 15–200 Mg/anno) | VLEc = 50 mg C/m 3 per l’essiccazione e 75 mg C/m 3 per il rivestimento b VLEf = 20 wt-% b , o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,375 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Eccezioni per i rivestimenti in contatto con gli alimenti: valore limite di emissione totali pari o inferiori a 0,5825 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Rivestimento di superfici metalliche (consumo di solventi > 200 Mg/anno) | VLEc = 50 mg C/m 3 per l’essiccazione e 75 mg C/m 3 per il rivestimento b VLEf = 20 wt-% b , o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,33 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Eccezioni per i rivestimenti in contatto con gli alimenti: valore limite di emissione totali pari o inferiori a 0,5825 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| a I valori limite di emissione si applicano ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione in condizioni di confinamento. | |
| b Se non è possibile riprodurre condizioni di confinamento per le attività di rivestimento (costruzione di imbarcazioni, rivestimento di aeromobili, ecc.), gli impianti possono essere esentati dal rispetto di questi valori. In tal caso si farà ricorso al piano di riduzione, a meno che questa opzione non sia né tecnicamente né economicamente fattibile. In tal caso, viene utilizzata la miglior tecnica disponibile. | |
| c Se per il rivestimento di tessili si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite per le attività di essiccazione e rivestimento, insieme, è di 150 mg C/m3. |
13. Attività di rivestimento (cuoio e filo per avvolgimento):
Tabella 7
Valori limite per il rivestimento del cuoio e del filo per avvolgimento
| Attività e soglia | Valori limite di emissione per i COV (annui per i valori limite di emissione totali) |
|---|---|
| Attività di rivestimento del cuoio nell’arredamento e nella pelletteria particolare per piccoli prodotti di consumo come borse, cinture, portafogli, ecc. (consumo di solventi > 10 Mg/anno) | Valore limite di emissione totale di 150 g/m2 |
| Rivestimento di altri prodotti in cuoio (consumo di solventi 10-25 Mg/anno) | Valore limite di emissione totale di 85 g/m2 |
| Rivestimento di altri prodotti in cuoio (consumo di solventi > 25 Mg/anno) | Valore limite di emissione totale di 75 g/m2 |
| Rivestimento di filo per avvolgimento (consumo di solventi > 5 Mg/anno) | Il valore limite di emissione totale di 10g/kg si applica alle installazioni dove il diametro medio del filo è ≤ 0,1 mm. |
| Il valore limite di emissione totale di 5 g/kg si applica a tutte le altre installazioni |
14. Attività di rivestimento (verniciatura in continuo,coil coating ):
Tabella 8
Valori limite per la verniciatura in continuo
| Attività e soglia | Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) |
|---|---|
| Impianto esistente (consumo di solventi: 25–200 Mg/anno) | VLEc = 50 mg a C/m 3 VLEf = 10 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,45 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Impianto esistente (consumo di solventi > 200 Mg/anno) | VLEc = 50 mg a C/m 3 VLEf = 10 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,45 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Nuovo impianto (consumo di solventi: 25–200 Mg/anno) | VLEc = 50 mg a C/m 3 VLEf = 5 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,3 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Nuovo impianto (consumo di solventi > 200 Mg/anno) | VLEc = 50 mg a C/m 3 VLEf = 5 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,3 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| a Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m3. |
15. Pulitura a secco:
Tabella 9
Valori limite per la pulitura a secco
| Attività | Valore limite di emissione per i COVa,b(annuo per valori limite di emissione totali) |
|---|---|
| Impianti nuovi ed esistenti | Valore limite di emissione totale di 20 g COV/kg |
| a Valore limite per le emissioni di COV totali calcolati come massa di emissioni di COV per massa di prodotto pulito e asciugato. | |
| b Questo livello di emissioni può essere ottenuto utilizzando, come minimo, macchine di tipo IV o più efficienti. |
16. Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi:
Tabella 10
Valori limite per fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi
| Attività e soglia | Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) |
|---|---|
| Impianti nuovi ed esistenti con un consumo di solventi tra 100 e 1000 Mg/anno | VLEc = 150 mg C/m 3 VLEf a = 5 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata VLEf = 5 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata |
| Impianti nuovi ed esistenti con consumo di solventi > 1000 Mg/anno | VLEc = 150 mg C/m 3 VLEf a = 3 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata VLEf = 3 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata |
| a Il valore limite di emissioni fuggitive non comprende il solvente venduto come parte di una miscela per rivestimenti in un contenitore sigillato. |
17. Attività di stampa (flessografia, stampa heat-set web offset, rotocalcografia, ecc.):
Tabella 11
Valori limite per le attività di stampa
| Attività e soglia | Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) |
|---|---|
| Stampa heat-set offset (consumo di solventi: 15–25 Mg/anno) | VLEc = 100 mg C/m 3 VLEf = 30 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata a |
| Stampa heat-set offset (consumo di solventi: 25–200 Mg/anno) | Impianti nuovi ed esistenti VLEc = 20 mg C/m 3 VLEf = 30 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata a |
| Stampa heat-set offset (consumo di solventi > 200 Mg/anno) | Per macchine da stampa nuove e ammodernate Valore limite di emissione totale = 10 wt-%, o inferiore, della quantità di inchiostro utilizzata a Per macchine da stampa esistenti Valore limite di emissione totale = 15 wt-%, o inferiore, della quantità di inchiostro utilizzata a |
| Rotocalcografia per editoria (consumo di solventi: 25–200 Mg/anno) | Per impianti nuovi VLEc = 75 mg C/m 3 VLEf = 10 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,6 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato Per impianti esistenti VLEc = 75 mg C/m 3 VLEf = 15 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 0,8 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Rotocalcografia per editoria (consumo di solventi > 200 Mg/anno) | Per impianti nuovi Valore limite di emissione totale = 5 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Per impianti esistenti Valore limite di emissione totale = 7 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata |
| Rotocalcografia per imballaggi e flessografia (consumo di solventi: 15–25 Mg/anno) | VLEc = 100 mg C/m 3 VLEf = 25 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,2 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Rotocalcografia per imballaggi e flessografia (consumo di solventi: 25–200 Mg/anno) e serigrafia rotativa (consumo di solventi: > 30 Mg/anno) | VLEc = 100 mg C/m 3 VLEf = 20 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure valori limite di emissione totali pari o inferiori a 1,0 kg dei COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| Rotocalcografia per imballaggi e flessografia (consumo di solventi: > 200 Mg/anno) | Per gli impianti in cui tutti i macchinari sono collegati a un sistema di ossidazione: Valore limite di emissione totale = 0,5 kg COV/kg del prodotto solido utilizzato Per gli impianti in cui tutti i macchinari sono collegati a un sistema di adsorbimento del carbonio: Valore limite di emissione totale = 0,6 kg COV/kg del prodotto solido utilizzato Per impianti misti già esistenti dove alcuni macchinari esistenti potrebbero non essere collegati a un inceneritore o a un sistema di recupero dei solventi: Le emissioni provenienti da macchinari collegati a sistemi di ossidazione o di adsorbimento del carbonio sono inferiori ai limiti di emissione di, rispettivamente, 0,5 o 0,6 kg di COV/kg del prodotto solido utilizzato. Per macchinari non collegati a un sistema di trattamento dei gas: utilizzare prodotti a basso tenore o privi di solventi, collegare i macchinari a un sistema di trattamento degli scarichi gassosi se si dispone di capacità di riserva, riservando, di preferenza, l’utilizzo di prodotti ad alto tenore di solventi alle macchine collegate a un sistema di trattamento degli scarichi gassosi. Emissioni totali inferiori a 1,0 kg di COV/kg del prodotto solido utilizzato |
| a Per il calcolo delle emissioni fuggitive non si tiene conto del residuo di solvente nel prodotto finito. |
18. Fabbricazione di prodotti farmaceutici:
Tabella 12
Valori limite per la fabbricazione di prodotti farmaceutici
| Attività e soglia | Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) |
|---|---|
| Nuovi impianti (consumo di solventi > 50 Mg/anno) | VLEc = 20 mg C/m 3 a,b VLEf = 5 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata b |
| Impianti esistenti (consumo di solventi > 50 Mg/anno) | VLEc = 20 mg C/m 3 a,c VLEf = 15 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata c |
| a Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m3. | |
| b Si può applicare un valore limite totale pari al 5% della quantità di solventi utilizzata invece di applicare ELVc e ELVf. | |
| c Si può applicare un valore limite totale pari al 15% della quantità di solventi utilizzata invece di applicare ELVc e ELVf. |
19. Conversione di gomma naturale o sintetica:
Tabella 13
Valori limite per la conversione di gomma naturale o sintetica
| Attività e soglia | Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) |
|---|---|
| Impianti nuovi ed esistenti: conversione di gomma naturale o sintetica (consumo di solventi > 15 Mg/anno) | VLEc = 20 mg C/m 3 a VLEf = 25 wt-% della quantità di solventi utilizzata b Oppure valori limite di emissione totali = 25 wt-% della quantità di solventi utilizzata |
| a Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m3. | |
| b Il valore limite di emissioni fuggitive non comprende il solvente venduto come parte di una miscela in un contenitore sigillato. |
20. Pulitura delle superfici:
Tabella 14
Valori limite per la pulitura delle superfici
| Attività e soglia | Soglia di consumo dei solventi (in Mg/anno) | Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) | |
|---|---|---|---|
| Pulitura delle superfici tramite sostanze attive di cui al punto 3, lettera z), punto i), del presente allegato | 1–5 | VLEc = 20 mg, espressi come la somma delle masse dei singoli composti/m3 | VLEf = 15 wt-% della quantità di solventi utilizzata |
| > 5 | VLEc = 20 mg, espressi come la somma delle masse dei singoli composti/m3 | VLEf = 10 wt-% della quantità di solventi utilizzata | |
| Altri tipi di pulitura delle superfici | 2–10 | VLEc = 75 mg C/m3a | VLEf = 20 wt-% della quantità di solventi utilizzata |
| > 10 | VLEc = 75 mg C/m3a | VLEf = 15 wt-% della quantità di solventi utilizzata | |
| a Sono esonerati dall’applicare questi valori gli impianti per i quali il tenore medio di solvente organico di tutti i materiali da pulizia usati non supera 30 wt-%. |
21. Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale:
Tabella 15
Valori limite delle emissioni per l’estrazione di olio vegetale e grasso animale e per la raffinazione di olio vegetale
| Attività e soglia | Valori limite di emissione per i COV (annui per i valori limite di emissione totali) | |
|---|---|---|
| Installazioni nuove ed esistenti (consumo di solventi > 10 Mg/anno) | Valore limite di emissione totale (kg di COV/Mg prodotto) | |
| Grasso animale: | 1,5 | |
| Ricino: | 3,0 | |
| Colza: | 1,0 | |
| Semi di girasole: | 1,0 | |
| Semi di soia (frantumazione normale): | 0,8 | |
| Semi di soia (fiocchi bianchi): | 1,2 | |
| Altri semi e materiali vegetali: | 3,0a | |
| Tutti i processi di frazionamento, esclusa la degommazione:b | 1,5 | |
| Degommazione: | 4,0 | |
| a I valori limite per le emissioni totali di COV provenienti da impianti che trattano solo lotti di sementi o di altro materiale vegetale sono fissati caso per caso dalla parte, sulla base delle migliori tecniche disponibili. | ||
| b Rimozione delle gomme dall’olio. |
22. Impregnazione del legno:
Tabella 16
Valori limite per l’impregnazione del legno
| Attività e soglia | Valori limite di emissione per i COV (giornalieri per i VLEc; annui per i VLEf e i valori limite di emissione totali) |
|---|---|
| Impregnazione del legno (consumo di solventi: 25–200 Mg/anno) | VLEc = 100 mg a C/m 3 VLEf = 45 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure 11 kg, o meno, di COV/m 3 |
| Impregnazione del legno (consumo di solventi > 200 Mg/anno) | VLEc = 100 mg a C/m 3 VLEf = 35 wt-%, o inferiore, della quantità di solventi utilizzata Oppure 9 kg, o meno, di COV/m 3 |
| a Non si applica all’impregnazione con creosoto. |
23. I valori limite per ridurre le emissioni di COV saranno determinati per le fonti fisse, se del caso, tenendo conto delle informazioni sulle tecnologie di controllo disponibili, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei seguenti documenti:
24. I valori limite per ridurre le emissioni di COV prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei seguenti documenti:
25. I valori limite per la limitazione delle emissioni di COV da fonti soggette a norme nazionali di emissione per agenti pericolosi per l’inquinamento atmosferico (Hazardous Air Pollutants, HAPs) sono specificati nei seguenti documenti:
aa) Oil-Water Separators and Organic-Water Separators – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VV;
bb) Storage Vessels (Tanks): Control Level 2 – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WW;
cc) Ethylene Manufacturing Process Units – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XX;
dd) Generic Maximum Achievable Control Technology Standards for several categories – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YY;
ee) Hazardous waste combustors – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEE;
ff) Pharmaceutical manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGG;
gg) Natural Gas Transmission and Storage – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HHH;
hh) Flexible Polyurethane Foam Production – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte III;
ii) Polymers and Resins: group IV – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte JJJ;
jj) Portland cement manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLL;
kk) Pesticide active ingredient production –– 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MMM;
ll) Polymers and resins: group III – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte OOO;
mm) Polyether polyols – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPP;
nn) Secondary aluminum production – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRR;
oo) Petroleum refineries – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UUU;
pp) Publicly owned treatment works – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVV;
qq) Nutritional Yeast Manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCC;
rr) Organic liquids distribution (non-gasoline) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEE;
ss) Miscellaneous organic chemical manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFF;
tt) Solvent Extraction for Vegetable Oil Production – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGGG;
uu) Auto and Light Duty Truck Coatings – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte IIII;
vv) Paper and Other Web Coating – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte JJJJ;
ww) Surface Coatings for Metal Cans – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte KKKK;
xx) Miscellaneous Metal Parts and Products Coatings – 40 C.F.R. Part 63, sottoparte MMMM;
yy) Surface Coatings for Large Appliances – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte NNNN;
zz) Printing, Coating and Dyeing of Fabric – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte OOOO;
aaa) Surface Coating of Plastic Parts and Products – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPPP;
bbb) Surface Coating of Wood Building Products – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQQQ;
ccc) Metal Furniture Surface Coating – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRRR;
ddd) Surface coating for metal coil – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSS;
eee) Leather finishing operations – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTT;
fff) Cellulose products manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UUUU;
ggg) Boat manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVVV;
hhh) Reinforced Plastics and Composites Production – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WWWW;
iii) Rubber tire manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XXXX;
jjj) Stationary Combustion Engines – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYY;
kkk) Stationary Reciprocating Internal Combustion Engines: Compression Ignition – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZ;
lll) Semiconductor manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BBBBB;
mmm) Iron and steel foundries – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEE;
nnn) Integrated iron and steel manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFF;
ooo) Asphalt Processing and Roofing Manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLLLL;
ppp) Flexible Polyurethane Foam Fabrication – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MMMMM;
qqq) Engine test cells/stands – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPPPP;
rrr) Friction products manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQQQQ;
sss) Refractory products manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSS;
ttt) Hospital ethylene oxide sterilizers – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WWWWW;
uuu) Gasoline Distribution Bulk Terminals, Bulk Plants, and Pipeline Facilities – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BBBBBB;
vvv) Gasoline Dispensing Facilities – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCCC;
www) Paint Stripping and Miscellaneous Surface Coating Operations at Area Sources – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HHHHHH;
xxx) Acrylic Fibers/Modacrylic Fibers Production (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLLLLL;
yyy) Carbon Black Production (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MMMMMM;
zzz) Chemical Manufacturing Area Sources: Chromium Compounds – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte NNNNNN;
aaaa) Chemical Manufacturing for Area Sources – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVVVVV;
bbbb) Asphalt Processing and Roofing Manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte AAAAAAA; e
cccc) Paints and Allied Products Manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCCCC.
Appendice
1. La presente appendice all’allegato sui valori limite di emissione di composti organici volatili (COV) prodotti da fonti fisse fornisce informazioni per l’esecuzione di un piano di gestione dei solventi. In questa sede vengono individuati i principi da applicare (punto 2), vengono forniti un quadro per il bilancio di massa (punto 3) e indicazioni per la verifica della conformità (punto 4).
2. Il piano di gestione dei solventi ha le seguenti funzioni:
3. Le definizioni che seguono forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa: a) per «quantità immessa di solventi organici (input )» s’intende: – I1: la quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell’arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa. – I2: la quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solventi nel processo. (Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l’attività.). b) per «rilascio di solventi organici (output )» s’intende: – O1: l’emissione di COVNM negli scarichi gassosi, – O2: i solventi organici dispersi nell’acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare il valore di O5, – O3: la quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all’uscita del processo, – O4: le emissioni non catturate di solventi organici nell’aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l’aria è scaricata all’esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili, – O5: i solventi organici e/o i composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio mediante adsorbimento, se non sono registrati alle voci O6, O7 o O8), – O6: i solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta, – O7; i solventi organici o i solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale, – O8: i solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati alla voce O7, – O9: i solventi organici rilasciati in altro modo.
4. L’uso del piano di gestione dei solventi sarà determinato in base alla prescrizione particolare da verificare come segue:
C = I1 – O8
In parallelo si devono anche determinare le materie solide usate nelle attività di rivestimento per calcolare l’emissione di riferimento annua e l’emissione-obiettivo per ogni anno;
ii) per valutare la conformità ad un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nell’allegato, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni di COV. Queste ultime possono essere calcolate con la seguente equazione:
E = F + O1
dove F = emissione fuggitiva di COV, ai sensi della lettera b), punto i), in appresso. Il valore di emissione è poi diviso per il pertinente parametro relativo al prodotto.
b) Determinazione delle emissioni fuggitive di COV per raffronto con i valori delle emissioni fuggitive dell’allegato:
i) metodologia: le emissioni fuggitive di COV possono essere calcolate con la seguente equazione:
F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8
oppure
F = O2 + O3 + O4 + O9
Questa quantità può essere determinata mediante misurazioni dirette delle quantità; alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l’efficienza di cattura del processo. Il valore delle emissioni fuggitive è espresso in percentuale della quantità immessa, che può essere calcolata con la formula seguente:
I = I1 + I2
ii) frequenza: Le emissioni fuggitive di COV possono essere determinate mediante una serie breve ma completa di misurazioni. Non è necessario ripetere l’operazione sino all’eventuale modifica dell’impianto.
1. I valori limite di cui all’articolo 3 paragrafi 2 e 3 devono essere applicati secondo il calendario indicato di seguito:
2. Il termine per l’applicazione dei valori limite per i combustibili e per le nuove fonti mobili di cui all’articolo 3 paragrafo 5 è la data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione o le date connesse con le misure di cui all’allegato VIII, a seconda di quale data sia posteriore.
3. I valori limite di COV per i prodotti di cui all’articolo 3 paragrafo 7 devono essere applicati un anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione.
4. In deroga ai punti 1, 2 e 3, ma fatto salvo il punto 5, una parte della Convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2024, può dichiarare, all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o dell’adesione al presente protocollo, che estenderà, in tutto o in parte, i termini per l’applicazione dei valori limite di cui all’articolo 3 paragrafi 2, 3, 5 e 7 come segue:
5. Una parte che ha operato una scelta ai sensi dell’articolo 3bisdel presente protocollo per quanto riguarda l’allegato VI e/o VIII non può fare anche una dichiarazione ai sensi del punto 4 applicabile allo stesso allegato.
1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d’America.
2. Il presente allegato riporta i valori limite per i NOx, espressi come equivalenti di biossido di azoto (NO2), per gli idrocarburi, molti dei quali sono composti organici volatili, per il monossido di carbonio (CO) e per il particolato, nonché le specifiche ambientali per i combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli.
3. I termini per l’applicazione dei valori limite di cui al presente allegato sono stabiliti nell’allegato VII.
4. I valori limite per i veicoli a motore con almeno quattro ruote e deputati al trasporto di passeggeri (categoria M) e di merci (categoria N) figurano nella tabella 1.
5. I valori limite per i motori dei veicoli pesanti sono indicati nelle tabelle 2 e 3, in funzione delle procedure di prova applicabili.
6. I valori limite per i trattori agricoli e forestali e per altri motori di macchine o veicoli non stradali figurano nelle tabelle da 4 a 6.
7. I valori limite per locomotive e automotrici ferroviarie figurano, rispettivamente, nella tabella 7 e nella tabella 8.
8. I valori limite per imbarcazioni destinate alla navigazione interna figurano nella tabella 9.
9. I valori limite per imbarcazioni da diporto figurano nella tabella 10.
10. I valori limite per i motocicli e i ciclomotori figurano, rispettivamente, nella tabella 11 e nella tabella 12.
11. Le specifiche di qualità ambientale per la benzina e il diesel figurano nelle tabelle 13 e 14.
Tabella 1
Valori limite per automobili e veicoli leggeri
| Categoria | Classe, applicato a partire da * | Massa di riferimento (RW) (kg) | Valori limitea | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monossido di carbonio | Idrocarburi totali | COVNM | Ossidi di azoto | Idrocarburi e ossidi di azoto insieme | Particolato | Numero di particellea(P) | ||||||||||||||||||||
| L1 (g/km) | L2 (g/km) | L3 (g/km) | L4 (g/km) | L2 + L4 | (g/km) | L5 (g/km) | L6 (#/km) | |||||||||||||||||||
| Benzina | Gasolio | Benzina | Gasolio | Benzina | Gasolio | Benzina | Gasolio | Benzina | Gasolio | Benzina | Gasolio | Benzina | Gasolio | |||||||||||||
| Euro 5 | Mb | 1.1.2014 | Tutte | 1,0 | 0,50 | 0,10 | – | 0,068 | – | 0,06 | 0,18 | – | 0,23 | 0,0050 | 0,0050 | – | 6,0×1011 | |||||||||
| N | I, 1.1.2014 | RW 1305 | 1,0 | 0,50 | 0,10 | – | 0,068 | – | 0,06 | 0,18 | – | 0,23 | 0,0050 | 0,0050 | – | 6,0×1011 | ||||||||||
| II, 1.1.2014 | 1305 < RW ≤ 1760 | 1,81 | 0,63 | 0,13 | – | 0,090 | – | 0,075 | 0,235 | – | 0,295 | 0,0050 | 0,0050 | – | 6,0×1011 | |||||||||||
| III, 1.1.2014 | 1760 < RW | 2,27 | 0,74 | 0,16 | – | 0,108 | – | 0,082 | 0,28 | – | 0,35 | 0,0050 | 0,0050 | – | 6,0×1011 | |||||||||||
| N | 1.1.2014 | 2,27 | 0,74 | 0,16 | – | 0,108 | – | 0,082 | 0,28 | – | 0,35 | 0,0050 | 0,0050 | – | 6,0×1011 | |||||||||||
| Euro 6 | Mb | 1.9.2015 | Tutte | 1,0 | 0,50 | 0,10 | – | 0,068 | – | 0,06 | 0,08 | – | 0,17 | 0,0045 | 0,0045 | 6,0×1011 | 6,0×1011 | |||||||||
| N | I, 1.9.2015 | RW ≤ 1305 | 1,0 | 0,50 | 0,10 | – | 0,068 | – | 0,06 | 0,08 | – | 0,17 | 0,0045 | 0,0045 | 6,0×1011 | 6,0×1011 | ||||||||||
| II, 1.9.2016 | 1305 < RW ≤ 1760 | 1,81 | 0,63 | 0,13 | – | 0,090 | – | 0,075 | 0,105 | – | 0,195 | 0,0045 | 0,0045 | 6,0×1011 | 6,0×1011 | |||||||||||
| III, 1.9.2016 | 1760 < RW | 2,27 | 0,74 | 0,16 | – | 0,108 | – | 0,082 | 0,125 | – | 0,215 | 0,0045 | 0,0045 | 6,0×1011 | 6,0×1011 | |||||||||||
| N | 1.9.2016 | 2,27 | 0,74 | 0,16 | – | 0,108 | – | 0,082 | 0,125 | – | 0,215 | 0,0045 | 0,0045 | 6,0×1011 | 6,0×1011 | |||||||||||
| * È rifiutata l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i rispettivi valori limite, a decorrere dalle date indicate nella colonna pertinente. | ||||||||||||||||||||||||||
| a Un ciclo di prova stabilito dal nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). | ||||||||||||||||||||||||||
| b Esclusi i veicoli la cui massa massima è superiore a 2500 kg. | ||||||||||||||||||||||||||
| c E i veicoli di categoria M specificati nella nota b. |
Tabella 2
Valori limite per i veicoli pesanti - ciclo di prova a stato stazionario e prova di risposta al carico
| Applicato a partire da | Monossido di carbonio (g/kWh) | Idrocarburi (g/kWh) | Idrocarburi totali (g/kWh) | Ossidi di azoto (g/kWh) | Particolato (g/kWh) | Fumi (m‑1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 («EURO V»)a | 1.10.2009 | 1,5 | 0,46 | – | 2,0 | 0,02 | 0,5 |
| «EURO VI»b | 31.12.2013 | 1,5 | – | 0,13 | 0,40 | 0,010 | – |
| a Ciclo di prova conforme al ciclo europeo a stato stazionario (prova ESC) e alla prova europea di risposta al carico (prova ELR). | |||||||
| b Ciclo di prova conforme al ciclo stazionario dei veicoli pesanti armonizzato a livello mondiale (WHSC). |
Tabella 3
Valori limite per i veicoli pesanti – prove in ciclo transitorio
| Applicato a partire da* | Monossido di carbonio (g/kWh) | Idrocarburi totali (g/Kwh) | Idrocarburi non metanici (g/kWh) | Metanoa(g/kWh) | Ossidi di azoto (g/kWh) | Particolati (g/kWh)b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 «EURO V»c | 1.10.2009 | 4,0 | – | 0,55 | 1,1 | 2,0 | 0,030 |
| «EURO VI» (CI)d | 31.12.2013 | 4,0 | 0,160 | – | – | 0,46 | 0,010 |
| «EURO VI» (PI)d | 31.12.2013 | 4,0 | – | 0,160 | 0,50 | 0,46 | 0,010 |
| Nota: PI = accensione comandata. CI = accensione spontanea. | |||||||
| * È rifiutata l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i rispettivi valori limite, a decorrere dalle date indicate nella colonna pertinente. | |||||||
| a Solo per i motori a gas naturale. | |||||||
| b Non si applica ai motori a gas nella fase B2. | |||||||
| c Ciclo di prova conforme alla prova ETC (ciclo transiente europeo). | |||||||
| d Ciclo di prova conforme al ciclo transiente per veicoli pesanti armonizzato a livello mondiale (WHSC). |
Tabella 4
Valori limite per i motori diesel per macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali (fase IIIB)
| Potenza netta (P) (kW) | Applicato a partire da* | Monossido di carbonio (g/kWh) | Idrocarburi (g/kWh) | Ossidi di azoto (g/kWh) | Particolato (g/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 ≤ P ≤ 560 | 31.12.2010 | 3,5 | 0,19 | 2,0 | 0,025 |
| 75 ≤ P < 130 | 31.12.2011 | 5,0 | 0,19 | 3,3 | 0,025 |
| 56 ≤ P < 75 | 31.12.2011 | 5,0 | 0,19 | 3,3 | 0,025 |
| 37 ≤ P < 56 | 31.12.2012 | 5,0 | 4,7a | 4,7a | 0,025 |
| * A decorrere dalla data indicata e ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all’esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l’immatricolazione, ove applicabile, e l’immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. | |||||
| a Nota del redattore: questa cifra rappresenta la somma totale degli idrocarburi e degli ossidi di azoto e ha determinato l’inserimento nel testo definitivo approvato di una singola cifra per entrambi i valori, all’interno di una singola cella. Poiché, però, nelle tabelle del presente testo non compaiono linee di demarcazione che definiscono le celle delle tabelle, tale cifra è ripetuta in ciascuna colonna a fini di chiarezza. |
Tabella 5
Valori limite per i motori diesel per macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali (fase IV)
| Potenza netta (P) (kW) | Applicato a partire da* | Monossido di carbonio (g/kWh) | Idrocarburi (g/kWh) | Ossidi di azoto (g/kWh) | Particolato (g/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 ≤ P ≤ 560 | 31.12.2013 | 3,5 | 0,19 | 0,4 | 0,025 |
| 56 ≤ P < 130 | 31.12.2014 | 5,0 | 0,19 | 0,4 | 0,025 |
| * A decorrere dalla data indicata e ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all’esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l’immatricolazione, ove applicabile, e l’immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. |
Tabella 6
Valori limite per i motori ad accensione comandata per macchine mobili non stradali
| Motori portatili | ||
|---|---|---|
| Cilindrata (cm3) | Monossido di carbonio (g/kWh) | Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)a |
| Cilindrata < 20 | 805 | 50 |
| 20 ≤ cilindrata < 50 | 805 | 50 |
| Cilindrata ≥ 50 | 603 | 72 |
| Motori non portatili | ||
| Cilindrata (cm3) | Monossido di carbonio (g/kWh) | Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) |
| Cilindrata < 66 | 610 | 50 |
| 66 ≤ cilindrata < 100 | 610 | 40 |
| 100 ≤ cilindrata < 225 | 610 | 16,1 |
| Cilindrata ≥ 225 | 610 | 12,1 |
| Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all’esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l’immatricolazione, ove applicabile, e l’immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. | ||
| a Le emissioni di NO |
Tabella 7
Valori limite per i motori utilizzati per la propulsione di locomotive
| Potenza netta (P) (kW) | Monossido di carbonio (g/kWh) | Idrocarburi (g/kWh) | Ossidi di azoto (g/kWh) | Particolato (g/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 130 < P | 3,5 | 0,19 | 2,0 | 0,025 |
| Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all’esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l’immatricolazione, ove applicabile, e l’immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. |
Tabella 8
Valori limite per i motori utilizzati per la propulsione di automotrici
| Potenza netta (P) (kW) | Monossido di carbonio (g/kWh) | Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) | Particolato (g/kWh) |
|---|---|---|---|
| 130 < P | 3,5 | 4,0 | 0,025 |
Tabella 9
Valori limite per i motori di propulsione per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna
| Cilindrata (litri per cilindro/kW) | Monossido di carbonio (g/kWh) | Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) | Particolato (g/kWh) |
|---|---|---|---|
| Cilindrata < 0,9 Potenza ≥ 37 kW | 5,0 | 7,5 | 0,4 |
| 0,9 ≤ cilindrata < 1,2 | 5,0 | 7,2 | 0,3 |
| 1,2 ≤ cilindrata < 2,5 | 5,0 | 7,2 | 0,2 |
| 2,5 ≤ cilindrata < 5,0 | 5,0 | 7,2 | 0,2 |
| 5,0 ≤ cilindrata < 15 | 5,0 | 7,8 | 0,27 |
| 15 ≤ cilindrata < 20 Potenza < 3300 kW | 5,0 | 8,7 | 0,5 |
| 15 ≤ cilindrata < 20 Potenza > 3300 kW | 5,0 | 9,8 | 0,5 |
| 20 ≤ cilindrata < 25 | 5,0 | 9,8 | 0,5 |
| 25 ≤ cilindrata < 30 | 5,0 | 11,0 | 0,5 |
| Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all’esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l’immatricolazione, ove applicabile, e l’immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. |
Tabella 10
Valori limite per i motori di imbarcazioni da diporto
| Tipo di motore | CO (g/kWh) CO = A +B/Pn | Idrocarburi (g/kWh) HC = A +B/Pn | NO (g/kWh) | PM (g/kWh) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | n | A | B | n | |||||||
| 2 tempi | 150 | 600 | 1 | 30 | 100 | 0,75 | 10 | Non appl. | ||||
| 4 tempi | 150 | 600 | 1 | 6 | 50 | 0,75 | 15 | Non appl. | ||||
| CI | 5 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 0,5 | 9,8 | 1 | ||||
| Abbreviazione: Non appl. = Non applicabile. | ||||||||||||
| Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all’esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l’immatricolazione, ove applicabile, e l’immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. | ||||||||||||
| a Dove A, B e n sono valori costanti e PN è la potenza del motore in kW e le emissioni sono misurate conformemente alle norme armonizzate. |
Tabella 11
Valori limite per i motocicli (> 50 cm3; > 45 km/h)
| Dimensione del motore | Valori limite |
|---|---|
| Motociclo < 150 cc | HC = 0,8 g/km NO |
| Motociclo > 150 cc | HC = 0,3 g/km NO |
| Nota: Ad esclusione dei veicoli destinati all’esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l’immatricolazione, ove applicabile, e l’immissione sul mercato solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. |
Tabella 12
Valori limite per i ciclomotori (< 50 cm3; < 45 km/h)
| Valori limite | ||
|---|---|---|
| CO (g/km) | HC + NO | |
| II | 1,0a | 1,2 |
| Nota: Ad esclusione dei veicoli destinati all’esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l’immatricolazione, ove applicabile, e l’immissione sul mercato solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. | ||
| a Per veicoli a 3 e 4 ruote, 3,5 g/km. |
Tabella 13
Specifiche ambientali dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione comandata – Tipo: Benzina
| Parametro | Unità | Limiti | |
|---|---|---|---|
| Minimo | Massimo | ||
| Ottani RON*(research octane number)* | 95 | – | |
| Ottani MON*(motor octane number)* | 85 | – | |
| Tensione di vapore (Reid), periodo estivoa | kPa | – | 60 |
| Distillazione: | |||
| – evaporata a 100 °C | % v/v | 46 | – |
| – evaporata a 150 °C | % v/v | 75 | – |
| Analisi degli idrocarburi: | |||
| – olefine | % v/v | – | 18,0b |
| – idrocarburi aromatici | – | 35 | |
| – benzene | – | 1 | |
| Tenore di ossigeno | % m/m | – | 3,7 |
| Ossigenati: | |||
| – Metanolo, con aggiunta obbligatoria di agenti stabilizzanti | % v/v | – | 3 |
| – Etanolo, con eventuale aggiunta di agenti stabilizzanti | % v/v | – | 10 |
| – Alcole isopropilico | % v/v | – | 12 |
| – Alcole butilico terziario | % v/v | – | 15 |
| – Alcole isobutilico | % v/v | – | 15 |
| – Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola | % v/v | – | 22 |
| Altri ossigenatic | % v/v | – | 15 |
| Tenore di zolfo | mg/kg | – | 10 |
| a Il periodo estivo ha inizio al più tardi il 1° maggio e termina al più presto il 30 settembre. Per le parti interessate da condizioni artiche il periodo estivo ha inizio al più tardi il 1° giugno e ha fine non prima del 31 agosto, mentre la tensione di vapore Reid (RVP) è limitata a 70 kPa. | |||
| b Ad eccezione della normale benzina senza piombo (con un numero minimo di ottani MON di 81 e un numero minimo di ottani RON di 91), per la quale il tenore massimo di olefine è pari al 21 % v/v. Questi limiti non precludono l’introduzione sul mercato, ad opera di una parte, di un altro tipo di benzina senza piombo con un numero di ottani inferiore a quello indicato in questa sede. | |||
| c Altri monoalcoli il cui punto finale di distillazione non è superiore al punto di distillazione finale indicato nelle specifiche nazionali o, qualora non siano previste, nelle specifiche industriali per i combustibili per motori. |
Tabella 14
Specifiche ambientali dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione spontanea – Tipo: Carburante diesel
| Parametro | Unità | Limiti | |
|---|---|---|---|
| Minimo | Massimo | ||
| Numero di cetano | 51 | – | |
| Densità a 15 °C | kg/m3 | – | 845 |
| Punto di distillazione: 95 % | °C | – | 360 |
| Idrocarburi policiclici aromatici | % m/m | – | 8 |
| Tenore di zolfo | mg/kg | – | 10 |
12. I valori limite per ridurre le emissioni provenienti da carburanti e fonti mobili saranno determinati, se del caso, tenendo conto delle informazioni sulle tecnologie di controllo disponibili, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei seguenti documenti:
13. Applicazione di un programma di controllo delle emissioni da fonti mobili per i veicoli commerciali leggeri, gli autocarri leggeri e pesanti e i carburanti ai sensi del punto 202 lettere a), g) e h) del Clean Air Act, attuato mediante le seguenti normative:
14. Le norme per motori e veicoli non stradali sono contenute nei seguenti documenti:
1. Le parti soggette agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 8, lettera a) adottano le misure istituite nel presente allegato.2. Ciascuna parte tiene in debito conto la necessità di ridurre le perdite durante l’intero ciclo dell’azoto.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna parte prepara, pubblica e divulga un codice consultivo di buona pratica agricola inteso a limitare le emissioni di ammoniaca. Il codice prende in considerazione le condizioni specifiche nel territorio della parte in questione e comprende disposizioni in materia di: – gestione dell’azoto, alla luce dell’intero ciclo dell’azoto; – strategie di alimentazione del bestiame; – tecniche di spandimento degli effluenti animali a basse emissioni; – sistemi di stoccaggio degli effluenti animali a basse emissioni; – sistemi di ricovero per animali a basse emissioni e – possibilità di ridurre le emissioni di ammoniaca derivanti dall’impiego di fertilizzanti minerali.
Le parti devono intitolare il codice in questione in maniera da evitare l’eventuale confusione con altri codici di riferimento.
4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse provvedono, per quanto sia fattibile, a limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall’impiego di concimi solidi contenenti urea.
5. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse vietano l’impiego di concimi al carbonato di ammonio.
6. Ciascuna parte provvede affinché vengano utilizzate, per quanto essa lo ritenga possibile, tecniche di applicazione di fanghi a basse emissioni (indicate nel V documento di orientamento adottato dall’Organo esecutivo nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e nelle eventuali modifiche) che dimostrabilmente riducano le emissioni di almeno il 30 % rispetto al riferimento indicato nel suddetto documento, tenendo conto delle condizioni locali del suolo e delle condizioni geomorfologiche, del tipo di fango utilizzato e della struttura dell’azienda agricola.
7. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse provvedono affinché l’effluente animale solido applicato al terreno da arare sia incorporato entro almeno 24 ore dall’applicazione, nella misura in cui ritengano tale misura applicabile, tenendo conto delle condizioni locali del suolo, delle condizioni geomorfologiche e della struttura dell’azienda agricola.
8. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse utilizzano, nei nuovi depositi di fanghi in allevamenti di suini e pollame di grandi dimensioni (con 2000 suini da ingrasso o 750 scrofe o 40 000 capi di pollame), sistemi o tecniche di stoccaggio a basse emissioni dimostrabilmente in grado di ridurre le emissioni del 40 % o più rispetto ai sistemi di riferimento (indicati nel documento di cui al paragrafo 6), o in alternativa altri sistemi o tecniche di cui sia dimostrata un’efficienza equivalente.94
9. Per i depositi di fanghi esistenti in allevamenti di suini e pollame di grandi dimensioni (con 2000 suini da ingrasso o 750 scrofe o 40 000 capi di pollame), le parti devono ottenere una riduzione delle emissioni pari al 40 %, nella misura in cui ritengano che le tecniche necessarie a tal fine risultino fattibili sotto il profilo tecnico e economico.95
10. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse utilizzano, nei nuovi sistemi di ricovero per animali in allevamenti di suini e pollame di grandi dimensioni (con 2000 suini da ingrasso o 750 scrofe o 40 000 capi di pollame), sistemi di ricovero dimostrabilmente in grado di ridurre le emissioni del 20 % o più rispetto ai sistemi di riferimento (indicati nel documento di cui al paragrafo 6), o in alternativa altri sistemi o tecniche di cui sia dimostrata un’efficienza equivalente.96L’applicabilità della presente disposizione può essere limitata per motivi attinenti al benessere degli animali, ad esempio nel caso di sistemi a letto di paglia per i suini e i volatili e di sistemi all’aperto per il pollame.
1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d’America.
2. Unicamente nella presente sezione, con i termini «polvere» e «particelle sospese totali» (TSP) si intende la massa di particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa nelle condizioni presenti al punto di campionamento che possono essere raccolte, in condizioni specifiche, mediante filtrazione dopo un prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo l’essiccazione in condizioni specifiche.
3. Ai fini della presente sezione, per «valore limite di emissione» s’intende la quantità di polveri e/o particelle sospese totali (TSP) contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non diversamente specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di inquinante per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m3), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per quanto riguarda il tenore di ossigeno presente nel gas di scarico, si applicano i valori indicati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell’impianto.
4. Le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi mediante misurazioni o tramite calcoli che consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. In caso di misurazioni in continuo, il valore limite è rispettato se l’emissione media mensile convalidata non supera tale valore. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera tali valori limite. L’inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica.
5. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
6. Disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 7:
ii) per impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1°gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023;
b) qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 7 si applicano all’ampliamento interessato oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell’impianto;
c) le parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative alle procedure in caso di malfunzionamento o guasto degli impianti di abbattimento;
d) nel caso di impianti di combustione multicombustibile che comportano l’impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile.
7. Impianti di combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 **** MWth97:
Tabella 1
Valori limite per le emissioni di polveri da impianti di combustionea
| Tipo di carburante | Potenza termica (MW | Valori limite di emissione per polveri (mg/m3)b |
|---|---|---|
| Combustibili solidi | 50–100 | Impianti nuovi: 20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba) Impianti esistenti: 30 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 30 (biomassa, torba) |
| 100–300 | Impianti nuovi: 20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba) Impianti esistenti: 25 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba) | |
| > 300 | Impianti nuovi: 10 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba) Impianti esistenti: 20 (carbone, lignite e altri combustibili solidi) 20 (biomassa, torba) | |
| Combustibili liquidi | 50–100 | Impianti nuovi: 20 Impianti esistenti: 30 (in generale) 50 (per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione) |
| 100–300 | Impianti nuovi: 20 Impianti esistenti: 25 (in generale) 50 (per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione) | |
| > 300 | Impianti nuovi: 10 Impianti esistenti: 20 (in generale) 50 (per la combustione di residui di distillazione e di conversione nelle raffinerie che raffinano petrolio greggio per il loro proprio consumo negli impianti di combustione) | |
| Gas naturale | > 50 | 5 |
| Altri gas | > 50 | 10 30 (per i gas prodotti dalle acciaierie che possono essere impiegati altrove) |
| a I valori limite di emissione non sono applicabili in particolare: – agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; – agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione degli scarichi gassosi della combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione; – agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico; – agli impianti per la conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; – ai reattori utilizzati nell’industria chimica; – ai forni a coke a batteria, – ai cowper; – alle caldaie a recupero negli impianti per la produzione della pasta di carta; – agli inceneritori di rifiuti; e – agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato. | ||
| b Il tenore d’ossigeno di riferimento è pari al 6% per i combustibili solidi e al 3 % per i combustibili liquidi e gassosi. |
8. Raffinerie di olio minerale e di gas:
Tabella 2
Valori limite per le emissioni di polveri rilasciate dalle raffinerie di olio minerale e di gas
| Fonte di emissioni | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) |
|---|---|
| Rigeneratori FCC (cracking catalitico a letto fluido) | 50 |
9. Produzione di clinker di cemento:
Tabella 3
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di cementoa
| Fonte di emissioni | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) |
|---|---|
| Impianti per la produzione di cemento, forni, mulini di macinazione e impianti di raffreddamento del clinker | 20 |
| a Impianti per la produzione di clinker di cemento nei forni rotativi con capacità > 500 Mg/giorno o in altri forni con capacità > 50 Mg/giorno. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari all’10 %. |
10. Produzione di calce viva:
Tabella 4
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di calce vivaa
| Fonte di emissioni | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) |
|---|---|
| Cottura nei forni da calce | 20b |
| a Impianti per la produzione di calce viva con una capacità di 50 Mg/giorno o superiore. Ciò comprende i forni da calce integrati in altri processi industriali, fatta eccezione per l’industria della pasta di carta (cfr. tabella 9). Il tenore di ossigeno di riferimento è pari all’11 %. | |
| b Se la resistività della polvere è elevata, i valori limite di emissione possono essere più elevati, fino a 30 mg/m3. |
11. Produzione e lavorazione dei metalli:
Tabella 5
Valori limite per le emissioni di polveri prodotte dalla siderurgia primaria
| Attività e soglia di capacità | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) |
|---|---|
| Impianti di sinterizzazione | 50 |
| Impianto di pellettizzazione | 20 per frantumazione, macinazione ed essiccazione 15 per tutte le altre fasi |
| Altiforni: Preriscaldatori (> 2,5 t/ora) | 10 |
| Acciaieria a ossigeno e colata continua (> 2,5 t/ora) | 30 |
| Produzione di acciaio con forni elettrici e colata (> 2,5 t/ora) | 15 (impianti esistenti) 5 (impianti nuovi) |
Tabella 6
Valori limite per le emissioni di polveri provenienti da fonderie
| Attività e soglia di capacità | Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) |
|---|---|
| Fonderie (> 20 t/giorno): – tutti i forni (a cubilotto, a induzione, rotativi) – tutti gli stampi (permanenti, a perdere) | 20 |
| Laminazione a freddo e a caldo | 20 50 se la presenza di fumi umidi impedisce l’applicazione di un filtro a maniche |
Tabella 7
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione e trasformazione di metalli non ferrosi
| Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) (giornalmente) | |
|---|---|
| Trasformazione di metalli non ferrosi | 20 |
12. Produzione di vetro:
Tabella 8
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di vetroa
| Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) | |
|---|---|
| Impianti nuovi | 20 |
| Impianti esistenti | 30 |
| a Impianti per la produzione di vetro o fibre di vetro con una capacità di 20 Mg/giorno o superiore. Le concentrazioni si riferiscono alle emissioni gassose secche all’8 % d’ossigeno in volume (fusione in continuo) e al 13 % d’ossigeno in volume (fusione discontinua). |
13. Produzione di pasta di carta:
Tabella 9
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di pasta di carta
| Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) (giornalmente) | |
|---|---|
| Caldaia ausiliaria | 40 per la combustione di combustibili liquidi (al 3 % di tenore d’ossigeno) 30 per la combustione di combustibili solidi (al 6 % di tenore d’ossigeno) |
| Caldaia a recupero e forno da calce | 50 |
14. Incenerimento dei rifiuti:
Tabella 10
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dall’incenerimento dei rifiuti
| Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) | |
|---|---|
| Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (> 3 Mg/ora) | 10 |
| Incenerimento di rifiuti pericolosi e di rifiuti sanitari (> 1 Mg/ora) | 10 |
| Nota: Tenore d’ossigeno di riferimento: su base secca, 11 %. |
15. Produzione di biossido di titanio:
Tabella 11
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di biossido di titanio
| Valore limite di emissione per le polveri (mg/m3) | |
|---|---|
| Procedimento al solfato, emissioni totali | 50 |
| Procedimento con cloruro, emissioni totali | 50 |
| Nota: Per fonti di emissioni di portata contenuta all’interno di un impianto, è possibile applicare un valore limite di emissione pari a 150 mg/m3. |
16. Impianti di combustione con una potenza termica nominale < 50 MWth:
Il presente paragrafo ha carattere di raccomandazione e descrive le misure che possono essere prese se una parte ritiene che siano tecnicamente ed economicamente fattibili per il controllo del particolato:
aa) norme relative ai prodotti, come le norme CEN (ad esempio, EN 303-5) e norme equivalenti in Canada e negli Stati Uniti. I paesi di applicazione delle norme relative ai prodotti possono definire requisiti nazionali supplementari tenendo conto, in particolare, del contributo delle emissioni di composti organici condensabili alla formazione di PM ambiente, oppure
bb) marchi di qualità ecologica che specificano criteri di rendimento che di norma sono più severi rispetto ai requisiti minimi di efficienza delle norme EN sui prodotti o rispetto alla normativa nazionale.
Tabella 12
Valori limite raccomandati per le emissioni di polveri rilasciate da nuovi impianti di combustione funzionanti con combustibili solidi, di potenza termica nominale < 500 kWth, da utilizzare insieme alle norme relative ai prodotti
| Polveri (mg/m3) | |
|---|---|
| Caminetti e stufe aperti/chiusi che utilizzano legno | 75 |
| Caldaie a ceppi di legna (con serbatoio di accumulo termico) | 40 |
| Stufe e caldaie a pellet | 50 |
| Stufe e caldaie che utilizzano combustibili solidi diversi dalla legna | 50 |
| Impianti a combustione automatica | 50 |
| Nota: tenore di O |
ii) le emissioni da stufe e caldaie a combustione residenziali esistenti possono essere ridotte mediante le seguenti misure primarie:
aa) campagne di informazione e di sensibilizzazione del pubblico riguardo alla necessità di:
– utilizzare correttamente stufe e caldaie
– utilizzare solo legno non trattato
– stagionare correttamente il legno in modo che abbia il giusto tenore di umidità,
bb) un programma che promuova la sostituzione delle caldaie e delle stufe vecchie con apparecchi moderni, oppure
cc) l’obbligo di sostituire o mettere a norma i vecchi impianti;
b) impianti di combustione non domestici con una potenza termica nominale di 100 kWth–1 MWth:
Tabella 13
Valori limite raccomandati per le emissioni di polveri rilasciate da caldaie e riscaldatori di processo di potenza termica nominale di 100 kWth–1 MWth
| Polveri (mg/m3) | ||
|---|---|---|
| combustibili solidi 100–500 kW | Impianti nuovi | 50 |
| Impianti esistenti | 150 | |
| combustibili solidi 500 kW | Impianti nuovi | 50 |
| Impianti esistenti | 150 | |
| Nota: Contenuto di riferimento di O |
c) impianti di combustione con una potenza termica nominale > 1–50 MWth:
Tabella 14
Valori limite raccomandati per le emissioni di polveri rilasciate da caldaie e riscaldatori di processo di potenza termica nominale di 1 MWth–50 MWth
| Polveri (mg/m3) | ||
|---|---|---|
| Combustibili solidi > 1–5 MW | Impianti nuovi | 20 |
| Impianti esistenti | 50 | |
| Combustibili solidi > 5-50 MW | Impianti nuovi | 20 |
| Impianti esistenti | 30 | |
| Combustibili liquidi > 1–5 MW | Impianti nuovi | 20 |
| Impianti esistenti | 50 | |
| Combustibili liquidi > 5-50 MW | Impianti nuovi | 20 |
| Impianti esistenti | 30 | |
| Nota: tenore di O |
17. I valori limite per ridurre le emissioni di PM saranno determinati per le fonti fisse, se del caso, tenendo conto delle informazioni sulle tecnologie di controllo disponibili, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati alle lettere a)–h) in appresso. I valori limite di emissione possono essere espressi in termini di PM o TPM (totale del particolato). Per TPM, in questo contesto, si intende qualsiasi PM con diametro aerodinamico inferiore a 100 µm:
18. I valori limite per ridurre le emissioni di PM prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei seguenti documenti:
aa) Primary Lead Smelters – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte R;
bb) Primary Aluminum reduction plants – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte S;
cc) Phosphate Fertilizer Production – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte T, U, V, W, X;
dd) Asphalt Processing and Asphalt Roofing Manufacturing – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte UU;
ee) Calciners and Dryers in Mineral Industries – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte UUU;
ff) Coal Preparation Plants – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Y;
gg) Ferroalloy Production Facilities – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Z;
hh) Residential Wood Heaters – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAA;
ii) Small Municipal Waste Combustors (dopo il 11/30/1999) – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA;
jj) Small Municipal Waste Combustors (dopo il 11/30/1999) – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte BBBB;
kk) Other Solid Waste Incineration Units (dopo il 12/9/2004) – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EEEE;
ll) Other Solid Waste Incineration Units (dopo il 12/9/2004) – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte FFFF;
mm) Stationary Compression Ignition Internal Combustion Engines – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte IIII; e
nn) Lead Acid BatteryManufacturing Plants – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KK.
19. Valori limite per la limitazione delle emissioni di PM da fonti soggette a norme nazionali di emissione per agenti pericolosi per l’inquinamento atmosferico (Hazardous Air Pollutants, HAPs):
aa) Primary magnesium refining – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTTT;
bb) Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYY;
cc) Iron and steel foundries – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZZ;
dd) Primary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEEE;
ee) Secondary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFFF;
ff) Primary Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmium, and Beryllium – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGGGGG;
gg) Lead Acid Battery Manufacturing (Area sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPPPPP;
hh) Glass manufacturing (area sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSSS;
ii) Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTTTT;
jj) Chemical Manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVVVVV;
kk) Plating and Polishing Operations (Area sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WWWWWW;
ll) Area Source Standards for Nine Metal Fabrication and Finishing Source Categories – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XXXXXX;
mm) Ferroalloys Production (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYYY;
nn) Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZZZ;
oo) Asphalt Processing and Roofing Manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte AAAAAAA;
pp) Chemical Preparation (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BBBBBBB;
qq) Paints and Allied Products Manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCCCC;
rr) Prepared animal feeds manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte DDDDDDD; e
ss) Gold Mine Ore Processing and Production (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEEEE.
1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d’America.
2. La presente sezione riguarda la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria.
3. Ai fini della sezione A del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni:
4. Per «pitture e vernici» si intendono i prodotti indicati nelle sottocategorie di seguito elencate, esclusi gli aerosol. Si tratta di rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi, e delle rispettive finiture, impianti e strutture connessi:
5. Per «prodotti per carrozzeria» si intendono i prodotti indicati nelle sottocategorie di seguito elencate. Vengono utilizzati per il rivestimento di veicoli stradali, o di parte di essi, realizzato nell’ambito della riparazione, conservazione o decorazione del veicolo al di fuori dell’impianto di produzione. In questo senso, per «veicolo» si intende ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili: a) «prodotti preparatori e di pulizia»: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l’applicazione di nuovi rivestimenti; i) i «prodotti preparatori» comprendono detergenti per la pulitura delle pistole a spruzzo ed altre apparecchiature, sverniciatori, sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e prodotti per eliminare il silicone, ii) per «prodotto predetergente» si intende un prodotto detergente per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell’applicazione di prodotti vernicianti; b) «stucco/mastice (bodyfiller/stopper)»: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il fondo/stucco (surfacer/filler); c) «primer»: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione prima dell’applicazione di un fondo: i) «fondo/stucco (surfacer/filler)»: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione, l’adesione dello strato di finitura, e ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa, ii) «primer universali per metalli»: rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali promotori di adesione, isolanti, fondi, sottofondi, primer per plastica, fondi riempitivi bagnato su bagnato, fondi non carteggiabili e fondi riempitivi a spruzzo, iii) «primer fosfatante (wash primer)»: rivestimenti contenenti almeno lo 0,5 % in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; rivestimenti usati come primer saldabili; e soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate; d) «strato di finitura» (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata. Comprende tutti i prodotti di finitura, come le basi e le vernici trasparenti: i) «base (base coating)»: rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato, ma non la brillantezza o la resistenza della superficie, ii) «vernice trasparente (clear coating)»: rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste; e) «finiture speciali»: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali, come effetti metallici o perlati in un unico strato, strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (ad es. vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, effetti testurizzati (ad es. effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne.
6. Le parti faranno in modo che i prodotti di cui al presente allegato che siano immessi sul mercato nel loro territorio rispettino il contenuto massimo di COV di cui alle tabelle 1 e 2. Ai fini del restauro e della manutenzione di edifici e di veicoli d’epoca designati da autorità competenti come aventi particolare valore storico e culturale, le parti possono concedere singole autorizzazioni alla vendita e all’acquisto in quantità rigorosamente limitate di prodotti non conformi ai valori limite di COV stabiliti nel presente allegato. Le parti possono inoltre esonerare dall’osservanza dei suddetti requisiti i prodotti venduti per l’uso esclusivo in un’attività contemplata dall’allegato VI e svolta in un impianto registrato o autorizzato in conformità all’allegato stesso.
Tabella 1
Contenuto massimo di COV di pitture e vernici
| Sottocategoria | Tipo | (g/l)* |
|---|---|---|
| Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss ≤ 25 @ 60°) | BA (base acquosa) | 30 |
| BS (base solvente) | 30 | |
| Pitture lucide per pareti e soffitti interni (gloss ≤ 25 @ 60°) | BA | 100 |
| BS | 100 | |
| Pitture per pareti esterne di supporto minerale | BA | 40 |
| BS | 430 | |
| Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo | BA | 130 |
| BS | 300 | |
| Vernici e coloranti del legno per finiture interne/esterne, compresi i coloranti del legno opachi | BA | 130 |
| BS | 400 | |
| Impregnanti per legno non filmogeni, per interni ed esterni | BA | 130 |
| BS | 700 | |
| Primer | BA | 30 |
| BS | 350 | |
| Primer fissanti | BA | 30 |
| BS | 750 | |
| Pitture monocomponenti ad alte prestazioni | BA | 140 |
| BS | 500 | |
| Pitture bicomponenti ad alte prestazioni per usi finali specifici | BA | 140 |
| BS | 500 | |
| Pitture multicolori | BA | 100 |
| BS | 100 | |
| Pitture per effetti decorativi | BA | 200 |
| BS | 200 | |
| * g/l di prodotto pronto all’uso. |
Tabella 2
Contenuto massimo di COV nei prodotti per carrozzeria
| Sottocategoria | Rivestimenti | COV (g/l)* | |
|---|---|---|---|
| Preparazione e pulizia | Prodotti per preparazione | 850 | |
| Prodotti predetergenti | 200 | ||
| Stucchi/mastici | Tutti i tipi | 250 | |
| Primer | Fondo/stucco (surfacer/filler ) e primer universali (metalli) | 540 | |
| Primer fosfatante (wash primer ) | 780 | ||
| Finiture | Tutti i tipi | 420 | |
| Finiture speciali | Tutti i tipi | 840 | |
| * g/l di prodotto pronto per l’uso. Fatta eccezione per «prodotti preparatori e di pulizia», qualsiasi contenuto di acqua del prodotto pronto all’uso dovrebbe essere detratto. |
7. I valori limite per ridurre le emissioni di COV derivanti dall’uso di prodotti di consumo e commerciali saranno determinati, se del caso, tenendo conto delle informazioni sulle tecnologie, tecniche e misure di controllo disponibili, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei seguenti documenti:
8. I valori limite per ridurre le emissioni di COV da fonti soggette a norme nazionali di emissione di composti organici volatili per prodotti di consumo e commerciali (National Volatile Organic Compound Emission Standards for Consumer and Commercial Products) sono specificati nei seguenti documenti:
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 13 giugno | 2024 | 11 settembre | 2024 |
| Belgio | 13 settembre | 2007 | 12 dicembre | 2007 |
| Bulgaria* | 5 luglio | 2005 | 3 ottobre | 2005 |
| Canada | 28 novembre | 2017 | 26 febbraio | 2018 |
| Ceca, Repubblica | 12 agosto | 2004 | 17 maggio | 2005 |
| Cipro | 11 aprile | 2007 A | 10 luglio | 2007 |
| Croazia* | 7 ottobre | 2008 | 5 gennaio | 2009 |
| Danimarcaa | 11 giugno | 2002 | 17 maggio | 2005 |
| Estonia* | 7 ottobre | 2019 A | 5 gennaio | 2020 |
| Finlandia | 23 dicembre | 2003 | 17 maggio | 2005 |
| Francia | 10 aprile | 2007 | 9 luglio | 2007 |
| Germania | 21 ottobre | 2004 | 17 maggio | 2005 |
| Grecia | 9 febbraio | 2023 | 10 maggio | 2023 |
| Irlanda | 17 aprile | 2023 | 16 luglio | 2023 |
| Lettonia | 25 maggio | 2004 | 17 maggio | 2005 |
| Lituania | 2 aprile | 2004 A | 17 maggio | 2005 |
| Lussemburgo | 7 agosto | 2001 | 17 maggio | 2005 |
| Macedonia del Nord | 1° novembre | 2010 A | 30 gennaio | 2011 |
| Malta | 9 marzo | 2021 A | 7 giugno | 2021 |
| Norvegia | 30 gennaio | 2002 | 17 maggio | 2005 |
| Paesi Bassi*b | 5 febbraio | 2004 | 17 maggio | 2005 |
| Portogallo | 16 febbraio | 2005 | 17 maggio | 2005 |
| Regno Unito* | 8 dicembre | 2005 | 8 marzo | 2005 |
| Romania* | 5 settembre | 2003 | 17 maggio | 2005 |
| Slovacchia | 28 aprile | 2005 | 27 luglio | 2005 |
| Slovenia | 4 maggio | 2004 | 17 maggio | 2005 |
| Spagna | 28 gennaio | 2005 | 17 maggio | 2005 |
| Stati Uniti* | 22 novembre | 2004 | 17 maggio | 2005 |
| Svezia | 28 marzo | 2002 | 17 maggio | 2005 |
| Svizzera | 14 settembre | 2005 | 13 dicembre | 2005 |
| Ungheria | 13 novembre | 2006 | 11 febbraio | 2007 |
| Unione europea | 23 giugno | 2003 A | 17 maggio | 2005 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):http://treaties.un.org> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il Prot. non s’applica né alle Isole Färöer né alla Groenlandia. b Per il Regno in Europa. |
RU 2006 257 ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.814.323 ↩
RS 0.814.328 ↩
RS 0.814.324 ↩
RS 0.814.01 ↩
Preambolo aggiornato dall’all. lett. A della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
RS 0.814.32 ↩
Introdotto dall’all. lett. B della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
RS 0.814.322 ↩
Aggiornato dall’all. lett. B della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. B della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. B della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. B della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. B della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. B della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Nuovo testo giusta l’all. lett. B della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. C della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. C della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. C della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. C della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotta dall’all. lett. C della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotta dall’all. lett. C della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotta dall’all. lett. C della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. C della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Abrogato dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, con effetto per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Nuovo testo giusta l’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Nuovo testo giusta l’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Nuovo testo giusta l’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. D della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. E della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. E della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. G della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Nuovo testo giusta l’all. lett. G della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. G della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotta dall’all. lett. G della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. G della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. H della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 Hmar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. H della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. H della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. H della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Nuovo testo giusta l’all. lett. H della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. H della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Nuovo testo giusta l’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Nuovo testo giusta l’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotta dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Nuovo testo giusta l’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotta dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Nuovo testo giusta l’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotta dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotta dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Frase abrogata dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, con effetto per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. I della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. J della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. J della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotta dall’all. lett. J della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. J della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. J della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. J della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. J della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornato dall’all. lett. K della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Aggiornata dall’all. lett. K della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. K della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. K della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
Introdotto dall’all. lett. M della Dec. 2012/2 del 4 mag. 2012, approvata dall’AF il 22 mar. 2019, in vigore per la Svizzera dal 22 ott. 2019 (RU 2019 2709;FF 2018 4771). ↩
RS 0.814.321 ↩
RS 0.814.323 ↩
RS 0.814.328 ↩
RS 0.814.324 ↩
La potenza termica nominale dell’impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWthnon vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale. ↩
La potenza termica nominale dell’impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWthnon vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale. ↩
Il fattore di conversione dai valori limite nel protocollo attuale (al 5 % di tenore di ossigeno) è 2,66 (16/6). Pertanto, il valore limite di: – 190 mg/m3al 15 % di O2corrisponde a 500 mg/m3al 5 % di O2; – 95 mg/m3al 15 % di O2corrisponde a 250 mg/m3al 5 % di O2; – 225 mg/m3al 15 % di O2corrisponde a 600 mg/m3al 5 % di O2. ↩
I metodi di calcolo saranno illustrati in linee guida che l’Organo esecutivo adotterà. ↩
Canadian Council of Ministers of the Environment. ↩
Se una parte ritiene di poter utilizzare sistemi o tecniche diversi aventi un’efficienza equivalente comprovata per il deposito degli effluenti animali e per il ricovero degli animali, al fine di conformarsi ai par. 8 e 10, o se una parte ritiene che la riduzione delle emissioni dei depositi di effluenti animali di cui al par. 9 non si possa realizzare per motivi tecnici o economici, deve presentare una documentazione a tal fine ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a). ↩
Se una parte ritiene di poter utilizzare sistemi o tecniche diversi aventi un’efficienza equivalente comprovata per il deposito degli effluenti animali e per il ricovero degli animali, al fine di conformarsi ai par. 8 e 10, o se una parte ritiene che la riduzione delle emissioni dei depositi di effluenti animali di cui al par. 9 non si possa realizzare per motivi tecnici o economici, deve presentare una documentazione a tal fine ai sensi dell’art. 7, par. 1, let. a). ↩
Se una parte ritiene di poter utilizzare sistemi o tecniche diversi aventi un’efficienza equivalente comprovata per il deposito degli effluenti animali e per il ricovero degli animali, al fine di conformarsi ai par. 8 e 10, o se una parte ritiene che la riduzione delle emissioni dei depositi di effluenti animali di cui al par. 9 non si possa realizzare per motivi tecnici o economici, deve presentare una documentazione a tal fine ai sensi dell’art. 7, par. 1, let. a). ↩
La potenza termica nominale dell’impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWthnon vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale. ↩
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.814.327",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/54",
"documentDate": "1999-11-30",
"inForceSince": "2005-12-13"
},
"content": {
"number": "0.814.327",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/54",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.814.327",
"hash": "b81cd5d4f820a05dbf8873ebb9217968abe47756f332e6d0112866a03e475831",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.814.327",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:55.535Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/54/20240916/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-54-20240916-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/54",
"documentDate": "1999-11-30",
"inForceSince": "2005-12-13",
"manifestations": [
{
"title": "Protokoll vom 30. November 1999 zum Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung, betreffend die Verringerung von Versauerung, Eutrophierung und bodennahem Ozon (mit Anhängen)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/54/20240916/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-54-20240916-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/54/20240916/de/xml"
},
{
"title": "Protocole du 30 novembre 1999 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (avec annexes)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/54/20240916/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-54-20240916-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/54/20240916/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo del 30 novembre 1999 alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (con all.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/54/20240916/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-54-20240916-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/54/20240916/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/54/20240916/it/xml"
}
}