0.814.592.2•Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari concernente la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari
0.814.592.2Multilateral International Treaty16 set 2011
Concluso il 15 novembre 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 settembre 2011
(Stato 16 settembre 2011)
Il Consiglio federale svizzero
(qui di seguito denominato «il Consiglio federale svizzero»),
e
il Governo della Repubblica francese
(qui di seguito denominato «il Governo francese»),
e
l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari
(qui di seguito denominata «l’Organizzazione» o «il CERN»),
qui di seguito congiuntamente denominati «le Parti»,
considerando la Convenzione del 1° luglio 19532per l’istituzione di un’Organizzazione europea per le ricerche nucleari, modificata il 17 gennaio 1971,
considerando l’Accordo dell’11 giugno 19553tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera (qui di seguito denominato «l’Accordo di sede») e in particolare il suo articolo 26,
considerando l’Accordo del 13 settembre 1965 tra il Governo francese e l’Organizzazione relativo allo statuto giuridico dell’Organizzazione in Francia, riveduto il 16 giugno 1972 (qui di seguito denominato «l’Accordo di statuto») e in particolare il suo articolo XXII,
considerando la Convenzione del 13 settembre 19654tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari, e in particolare il suo articolo II,
considerando che la Svizzera e la Francia, in quanto Stati ospite dell’Organizzazione, collaborano con quest’ultima per agevolare la sua missione,
considerando che l’Organizzazione collabora con gli Stati ospite per evitare di comprometterne la sicurezza con la sua attività,
considerando che l’Organizzazione assume la responsabilità principale per l’esercizio e la sicurezza delle sue installazioni,
considerando la Convenzione del 28 aprile 1972 tra il Governo francese e l’Organizzazione sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti e la Convenzione dell’11 luglio 2000 tra il Governo francese e l’Organizzazione sulla sicurezza delle installazioni connesse con il grande collisore adronico (LHC) e il supersincrotrone a protoni (SPS),
considerando l’Accordo dell’8 settembre 1993 tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione per assicurare la collaborazione in materia di protezione contro le radiazioni,
considerando che la Convenzione del 28 aprile 1972 e la Convenzione dell’11 luglio 2000, da una parte, e l’Accordo dell’8 settembre 1993, dall’altra, hanno instaurato due modalità diverse di collaborazione bilaterale in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti e di sicurezza delle installazioni dell’Organizzazione,
considerando che l’unicità delle installazioni dell’Organizzazione dal profilo tecnico rende necessaria una regolamentazione unica e trasparente e che è di conseguenza opportuna una collaborazione tripartita negli ambiti della protezione contro le radiazioni ionizzanti e della sicurezza delle installazioni dell’Organizzazione,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo si prefigge di garantire che le migliori pratiche in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti e in materia di sicurezza siano applicate nelle installazioni dell’Organizzazione che utilizzano radiazioni ionizzanti, tenuto conto della legislazione e della regolamentazione di ciascuno Stato ospite, dei pertinenti atti normativi dell’Unione europea, quelli della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA) nonché delle raccomandazioni e delle norme internazionali tra cui quelle emanate dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA), dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e della Commissione internazionale di radioprotezione (ICRP). L’allegato 1 comprende un elenco indicativo degli atti principali della CEEA, nonché dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali di cui tenere conto.
A tal fine il presente Accordo definisce un quadro per la collaborazione tra le Parti e ne stabilisce i rispettivi obblighi in materia.
Ai fini del presente Accordo sono considerati:
– garantire in situazione normale un funzionamento e uno stato dell’installazione che non espongano a pericolo i lavoratori, le altre persone e l’ambiente,
– prevenire gli incidenti e limitarne gli effetti.
3.1Riunioni tripartite
Le Parti si riuniscono almeno due volte all’anno («riunioni tripartite»). La riunione tripartita è obbligatoria se è stata chiesta da una delle Parti.
3.1.1Rappresentanti
Nelle riunioni tripartite, il Governo francese e il Consiglio federale svizzero sono rappresentati dai rispettivi organi. L’Organizzazione è rappresentata dall’unità organica competente in materia di sicurezza e di radioprotezione.
Gli organi e la competente unità organica del CERN designano le persone, compresi eventuali esperti e consulenti, che partecipano alle riunioni tripartite. Ogni Parte informa le altre delle persone così designate.
3.1.2Mandato
In occasione delle riunioni tripartite: a) l’Organizzazione presenta agli organi per omologazione: – le regole del CERN, compresa ciascuna modifica sostanziale delle stesse, – la documentazione menzionata nell’Allegato 2, eccetto l’inventario annuale delle scorie radioattive e il bilancio annuale della Sicurezza d’esercizio e della Protezione contro le radiazioni ionizzanti delle installazioni; b) l’Organizzazione presenta agli organi e questi ultimi approvano: – i metodi di valutazione dell’impatto sull’ambiente e sulle persone della radiazione diffusa e dei rifiuti radioattivi (cfr. art. 4.2), – i metodi per valutare l’impatto sui lavoratori della radiazione istantanea e della radioattività indotta (cfr. art. 4.3); c) le Parti definiscono: – le modalità dell’accreditamento del Servizio di dosimetria del CERN (cfr. art. 5), – le modalità della classificazione e della dichiarazione degli eventi significativi (cfr. art. 9), – le modalità d’attuazione del presente Accordo, segnatamente le modalità di comunicazione e le direttive concernenti la forma e la struttura dei documenti da presentare in virtù del presente Accordo e la procedura d’esame di questi ultimi (cfr. art. 4.4); d) le Parti approvano la scelta delle modalità di eliminazione delle scorie (cfr. art. 7); e) le Parti decidono in merito alle eventuali modifiche di ciascun Allegato al presente Accordo (cfr. art. 13); f) le Parti si accordano sulle date e sul programma annuale delle visite (cfr. art. 3.3); g) gli organi informano l’organizzazione dei cambiamenti significativi che intervengono nella regolamentazione degli Stati ospite.
Il rendiconto approvato attesta le decisioni prese nelle riunioni tripartite.
L’Organizzazione risponde alle osservazioni e alle domande eventualmente fatte dagli organi in riunione tripartita.
3.1.3Segreteria
L’Organizzazione assicura la segreteria delle riunioni tripartite, le convoca, le prepara e assicura che sia dato seguito alle decisioni prese. Sottopone i progetti di verbale all’approvazione degli altri partecipanti. Trasmette alle Parti anche i documenti che prepara conformemente al presente Accordo.
3.2Richiesta di perizia
Se l’Organizzazione lo chiede, gli organi possono eseguire, secondo modalità definite di comune accordo, una perizia concernente questioni precise in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti e di sicurezza.
L’esecuzione di una perizia da parte degli organi non pregiudica il loro diritto di fare osservazioni e domande in riunioni tripartite.
3.3Visite
Per raggiungere l’obiettivo definito nell’articolo 1 del presente Accordo, gli organi compiono visite, eventualmente congiunte, sul fondo dell’organizzazione.
Gli organi si accordano sulle visite che prevedono di compiere ogni anno e propongono all’organizzazione le date e un programma di visite che fissa i temi da esaminare. Le Parti si accordano sulle date e sul programma in occasione di una riunione tripartita.
Se le circostanze lo impongono, possono essere organizzate visite supplementari.
Durante le visite gli organi possono essere accompagnati da esperti che hanno autorizzato.
Ogni visita è oggetto di un rapporto che indica le constatazioni fatte e le misure da prendere. Gli organi possono fare osservazioni e domande sulle constatazioni fatte durante le visite. L’Organizzazione risponde a queste osservazioni e domande.
4.1Obbligo generale
Secondo le modalità definite nel presente Accordo, l’Organizzazione stabilisce le regolamentazioni e prende le misure necessarie per assicurare la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle sue installazioni durante il loro intero ciclo di vita (concezione, costruzione, esercizio, arresto definitivo e smantellamento).
4.2Impatto della radiazione diffusa e dei rifiuti radioattivi sull’ambiente e sulle persone
L’Organizzazione valuta con metodi approvati in riunione tripartita l’impatto della radiazione diffusa e dei rifiuti radioattivi sull’ambiente e sulle persone. Essa prende le misure necessarie per mantenere tale impatto al minimo ragionevolmente possibile.
4.3Impatto della radiazione istantanea e della radiazione indotta
sui lavoratori
L’Organizzazione valuta con metodi approvati in riunione tripartita l’impatto sui lavoratori dell’esposizione alla radiazione istantanea e alla radiazione indotta. Essa prende le misure necessarie per mantenere tale impatto al minimo ragionevolmente possibile.
4.4Documentazione concernente la sicurezza e la protezione
contro le radiazioni ionizzanti
L’Organizzazione stabilisce e aggiorna la documentazione concernente la sicurezza e la protezione contro le radiazioni ionizzanti menzionata nell’Allegato 2.
Le eventuali modifiche di documenti menzionati nell’Allegato 2 nonché le modalità impiegate per comunicare questa documentazione alle altre Parti sono definite in riunione tripartita. Gli organi e i loro servizi tecnici valutano i documenti prima del loro esame in riunione tripartita.
Il Servizio di dosimetria individuale del CERN (qui di seguito denominato «Servizio di dosimetria») accerta con l’ausilio di dosimetri personali l’esposizione esterna di ogni persona che lavora sul fondo dell’Organizzazione e suscettibile di essere esposta alle radiazioni ionizzanti. Quando le circostanze lo impongono, organizza misure di dosimetria per accertare l’esposizione interna.
Il Servizio di dosimetria è accreditato dagli organi secondo modalità di accreditamento definite dalle Parti in riunione tripartita.
Il Servizio di dosimetria trasmette periodicamente ai due Stati ospite i risultati della sorveglianza delle dosi individuali affinché siano iscritti nei loro registri nazionali.
L’importazione e l’esportazione di materiali radioattivi sono oggetto di autorizzazioni rilasciate dagli organi conformemente alla loro legislazione nazionale, fermo restando che le autorizzazioni rilasciate da un organo sono considerate dall’altro. A seconda dei rischi di dispersione delle sostanze radioattive, nelle autorizzazioni sono stabilite regole in materia di detenzione, di manipolazione e quindi di contaminazione, tenendo conto dei vincoli tecnici.
Sul proprio fondo l’Organizzazione sposta le sostanze radioattive in tutta libertà e sotto la propria esclusiva responsabilità.
Tiene un inventario delle fonti sigillate che ne indica l’ubicazione. Ogni anno comunica alle altre Parti un sunto di tale inventario.
Le scorie radioattive che provengono dalle installazioni sono eliminate dagli Stati ospite secondo le modalità predisposte conformemente alla loro legislazione nazionale.
Per la gestione delle scorie radioattive, l’Organizzazione redige e comunica alle altre Parti uno studio sulle scorie concernente l’insieme delle installazioni.
Questo studio precisa le modalità di eliminazione previste per ciascun genere di scoria prodotta. Esso è aggiornato nella misura in cui ciò sia necessario. Lo studio tiene conto della necessità di ripartire le scorie equamente tra gli Stati ospite, in funzione della quantità, dell’attività e della tossicità delle scorie medesime e mira ad assicurare un’eliminazione secondo le modalità più vantaggiose dal profilo tecnico ed economico.
Le Parti approvano la scelta delle modalità di eliminazione dopo averle esaminate in riunione tripartita.
L’Organizzazione tiene aggiornato un inventario delle scorie radioattive inviate agli Stati ospite per eliminazione e di quelle tuttora presenti sul suo sito.
Il trasporto dei materiali e delle scorie radioattivi tra i siti del CERN avviene conformemente alla normativa europea sul trasporto di merci pericolose su strada applicabile negli Stati ospite, fermo restando che gli organi concedono al CERN le deroghe permesse da tale normativa per tenere conto dei suoi bisogni di funzionamento e delle sue specificità tecniche. Una regolamentazione CERN omologata dagli organi definisce condizioni di trasporto dei materiali e delle scorie radioattivi che tengano conto della succitata normativa europea.
Fino all’adozione di tale regolamentazione CERN, le deroghe attualmente accordate rimangono in vigore, fermo restando che le deroghe concesse da un organo sono riconosciute dall’altro.
Se non passano su strade pubbliche, i trasporti all’interno del fondo del CERN avvengono secondo procedure che l’organizzazione definisce liberamente senza doverle sottoporre agli organi.
L’Organizzazione dichiara immediatamente agli organi ogni evento importante secondo la scala internazionale degli eventi nucleari (INES) stabilita dall’AIEA e dall’Agenzia per l’energia nucleare (AEN) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Le modalità della dichiarazione e della classificazione sono definite in riunione tripartita.
Nessuna disposizione del presente Accordo tange il diritto del Consiglio federale svizzero e del Governo della Repubblica francese di adottare, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 dell’Accordo di sede o dell’articolo XXII dell’Accordo sullo statuto, le misure utili per salvaguardare la sicurezza dei rispettivi Paesi, compresa la richiesta al CERN di sospendere il funzionamento delle sue installazioni.
Le Parti eseguono il presente Accordo in buona fede, animate da uno spirito di reciproca informazione e collaborazione, tenendo conto dei rispettivi diritti e obblighi risultanti dall’Accordo di sede o dall’Accordo sullo statuto e applicando un approccio proporzionale dei rischi in materia di sicurezza e protezione contro le radiazioni ionizzanti.
Le Parti si adoperano per pervenire a una composizione amichevole di eventuali controversie.
Ogni controversia sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo che non ha potuto essere composta in modo amichevole è portata all’attenzione del Presidente del Consiglio del CERN che può tentarne una composizione amichevole o sottoporla al Consiglio.
Ogni controversia sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo che non ha potuto essere composta conformemente al paragrafo precedente è sottoposta a un arbitro unico conformemente al Regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati.
A richiesta di una delle Parti, il presente Accordo può essere modificato secondo la procedura seguita per la sua adozione. Le tre Parti si concertano sulle modifiche del presente Accordo eventualmente necessarie.
Tuttavia le eventuali modifiche di un Allegato al presente Accordo sono decise in riunione tripartita.
Sono abrogati:
Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti con un preavviso di tre anni.
Ciascuna Parte contraente notifica alle altre due Parti il compimento delle formalità richieste dal suo diritto interno per l’entrata in vigore del presente Accordo. Quest’ultimo prende effetto tre mesi dopo la ricezione dell’ultima di queste notifiche.
Fatto a Ginevra, il 15 novembre 2010, in tre esemplari originali in francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | |
|---|---|
| Pascal Strupler | |
| Per il Governo francese: | |
| André-Claude Lacoste | |
| Per l’Organizzazione: | |
| Rolf Heuer |
– Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti – Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003 sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane – Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – Convenzione comune del 5 settembre 19975sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi – Norme fondamentali internazionali di protezione contro le radiazioni ionizzanti e di sicurezza delle sorgenti di irraggiamento (Basic Safety Sta n dards n°115 – AIEA, 1997), stabilite sotto gli auspici dell’AEN (OCSE), dell’AIEA, della FAO, dell’OIL, dell’OMS e dell’OPS – Raccomandazioni n. 103 della Commissione internazionale per la protezione radiologica (CIPR, 2007) – Accordo europeo del 30 settembre 19576relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR)
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