0.817.423•Scambio di lettere tra la Svizzera e la Comunità economica europea relativo alla collaborazione in materia di controllo ufficiale dei vini
0.817.423Bilateral International Treaty14 nov 1984
Conchiuso il 15 ottobre 1984
Entrato in vigore il 14 novembre 1984
(Stato 14 novembre 1984)
Traduzione 1
| Missione europea presso le Comunità europee | Bruxelles, 15 ottobre 1984 Signor Mogens Marcussen Direttore alla Direzione generale dell’agricoltura della Commissione delle Comunità europee Bruxelles |
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Signor Direttore,
Ho l’onore di comunicarle di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Ho l’onore di fare riferimento agli scambi di opinioni tra la Svizzera e la Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda la collaborazione dei servizi incaricati del controllo ufficiale dei vini.
La Comunità economica europea apprezzerebbe se la Svizzera potesse confermare l’esistenza di un comune accordo sui seguenti punti:
1) la Svizzera e la Comunità economica europea (in appresso denominata Comunità) si comunicano reciprocamente, al più tardi 60 giorni dopo la data della risposta alla presente lettera, il nome, l’indirizzo, il numero telefonico e il numero di telex:
In Svizzera, detti servizi e laboratori sono quelli designati dal Governo svizzero, mentre nella Comunità sono quelli designati dal Governo di ciascuno Stato membro.
Le richieste di analisi ed altre comunicazioni dei laboratori di cui alla lettera b) saranno effettuate dai servizi dello Stato in cui si trovano detti laboratori.
La Svizzera e la Comunità si comunicano reciprocamente nei più brevi termini qualsiasi modifica degli elenchi dei servizi e laboratori così stabiliti.
2) Quando un servizio svizzero di cui al punto 1 lettera a) constati:
– che un prodotto del settore vitivinicolo originario o proveniente da uno Stato membro della Comunità non è conforme alle disposizioni comunitarie o a quelle dello Stato membro di origine e
– che questa non conformità presenta un interesse specifico per uno o più Stati membri della Comunità,
ne informa senza indugio il servizio omologo dello Stato membro da cui proviene il prodotto e, se questo è originario di uno Stato membro diverso da quello di provenienza, il servizio omologo dello Stato membro di origine. Se il prodotto è destinato ad essere esportato dalla Svizzera verso la Comunità, il servizio svizzero informa anche il servizio omologo dello Stato membro destinatario.
3) Quando un servizio dello Stato membro della Comunità di cui al punto 1 lettera a) constati:
– che un prodotto del settore vitivinicolo originario o proveniente dalla Svizzera non è conforme alle disposizioni svizzere o, se del caso, a quelle dello Stato d’origine e
– che questa non conformità presenta un interesse specifico per la Svizzera,
ne informa senza indugio il servizio omologo svizzero e, se il prodotto è originario di uno Stato membro della Comunità, quello dello Stato membro d’origine.
4) Le informazioni di cui ai punti 2 e 3 sono accompagnate da documenti quali certificati d’origine o di provenienza, bollettini d’analisi, etichette, documenti di accompagnamento. Questi documenti vertono in particolare:
– sulla composizione e le caratteristiche organolettiche,
– sulla designazione e presentazione,
– sul rispetto delle disposizioni che disciplinano l’elaborazione e la commercializzazione del prodotto.
5) I servizi di cui al punto 1 lettera a) possono chiedere reciprocamente:
– di verificare in caso di dubbio i documenti di accompagnamento, i documenti commerciali e i registri di entrata e uscita;
– di incaricare, per il tramite del servizio competente, un laboratorio di cui al punto 1 lettera b) a procedere, in caso di sospetto motivato di frode, ad un esame analitico e organolettico di un campione del prodotto in causa.
6) Il servizio o il laboratorio al quale è destinata un’informazione o una richiesta in conformità dei punti da 2 a 5 dà seguito alla medesima il più rapidamente possibile. Tuttavia, quando una richiesta non possa essere soddisfatta totalmente o parzialmente, il servizio interessato ne informa senza indugio il servizio richiedente, indicando i motivi.
Gli elementi dello scambio di informazioni previsti dai punti da 2 a 5 sono protetti dal segreto d’ufficio. Essi non possono essere comunicati a persone diverse da quelle che, per effetto delle loro funzioni in Svizzera, negli Stati membri o nella Commissione delle Comunità europee devono necessariamente conoscerli per l’esecuzione del presente accordo, salvo in caso di truffa o di falsità nei documenti, ai sensi della legislazione nazionale della Svizzera, da un lato, o dello Stato membro interessato della Comunità, dall’altro; in questo caso tali informazioni possono essere comunicate ad altre autorità debitamente abilitate a conoscerle.
7) La Svizzera e la Comunità si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni legislative e regolamentari che sono in vigore e che potranno essere adottate nel settore del vino, sempreché rivestano interesse per i servizi del controllo ufficiale dei vini. Possono essere inoltre comunicate le decisioni amministrative o giudiziarie definitive che rivestano interesse particolare per l’interpretazione delle citate disposizioni.
8) Il presente accordo si applica ai territori nei quali è d’applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nelle condizioni previste dal medesimo, da un lato, ed al territorio della Confederazione Svizzera, dall’altro.
Gli effetti del presente accordo si estendono al Principato del Liechtenstein fintantoché questo è legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale.2
9) Il presente accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della risposta alla presente lettera.
Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento mediantepreavviso scritto di un anno.
La prego di confermarmi che il Suo Governo è d’accordo su quanto precede.»
Ho l’onore di confermare che il mio Governo è d’accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Direttore, l’assicurazione della mia più alta considerazione.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Carlo Jagmetti |
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