0.818.103•Regolamento sanitario internazionale (2005)
0.818.103Multilateral International Treaty15 giu 2007
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}Adottato alla cinquantottesima Assemblea mondiale della Sanità il 23 maggio 2005
Entrato in vigore per la Svizzera il 15 giugno 2007
(Stato 30 settembre 2025)
La cinquantottesima Assemblea mondiale della Sanità,
avendo esaminato la bozza di revisione del Regolamento sanitario internazionale;
considerando gli articoli 2k ), 21a ) e 22 della Costituzione dell’OMS1;
richiamando la necessità di revisionare e aggiornare il Regolamento sanitario internazionale, espressa dalle risoluzioni WHA48.7 su revisione e aggiornamento del Regolamento sanitario internazionale, WHA54.14 sulla sicurezza sanitaria globale: allerta e risposta alle epidemie, WHA55.16 sulla risposta globale di sanità pubblica al verificarsi naturale, rilascio accidentale o utilizzo deliberato di agenti biologici e chimici o materiale radionucleare dannoso per la salute, WHA56.28 sulla revisione del Regolamento sanitario internazionale e WHA56.29 sulla sindrome respiratoria acuta grave (SARS), tutto questo per proteggere la salute pubblica a livello globale;
accogliendo la risoluzione 58/3 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, sulla necessità di rafforzare le capacità della sanità pubblica globale che sottolinea l’importanza del Regolamento sanitario internazionale e del fatto che alla sua revisione venga assegnata un’alta priorità;
affermando la continua importanza del ruolo dell’OMS nel campo dell’allerta epidemiologica globale e delle attività di risposta a eventi di sanità pubblica;
sottolineando l’importanza del Regolamento sanitario internazionale come strumento chiave globale per la protezione contro il diffondersi di malattie a livello internazionale;
esprimendo apprezzamento per la conclusione positiva dei lavori del gruppo di lavoro intergovernativo sulla revisione del Regolamento sanitario internazionale,
1.adotta la revisione del Regolamento sanitario internazionale allegata alla presente risoluzione, da riferirsi come «Regolamento sanitario internazionale (2005)»;
2.richiede agli Stati Membri e al Direttore generale di implementare completamente il Regolamento sanitario internazionale (2005) secondo lo scopo e l’ambito definiti nell’articolo 2 e i principi contenuti nell’articolo 3;
3.decide , ai fini descritti al paragrafo 1 dell’articolo 54 della revisione del Regolamento sanitario internazionale (2005) che gli Stati e il Direttore generale sottopongano il loro primo rapporto alla Sessantunesima Assemblea mondiale della sanità e che l’Assemblea mondiale della Sanità, in tale occasione, consideri il programma per la presentazione dei rapporti successivi e del primo riesame sul funzionamento dal Regolamento ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 54;
4.decide inoltre che, ai fini descritti al paragrafo 1 dell’articolo 14 del Regolamento sanitario internazionale, le altre organizzazioni intergovernative o gli enti internazionali competenti con cui l’OMS dovrà cooperare e coordinare la propria attività, secondo quanto opportuno, siano i seguenti: Nazioni Unite, Organizzazione internazionale del lavoro, Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, Agenzia internazionale per l’energia atomica, Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, Organizzazione marittima internazionale, Comitato internazionale della Croce Rossa, Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Associazione internazionale per il trasporto aereo, Federazione internazionale degli armatori e Ufficio internazionale delle epizoozie;
5.esorta gli Stati Membri:
6.richiede al Direttore generale:
«aeromobile» indica un aeromobile che stia compiendo un viaggio internazionale;
«aeroporto» indica un qualsiasi aeroporto in cui arrivino o partano voli internazionali;
«affetto» si riferisce a persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali o resti umani che siano infetti o contaminati, o che trasportino fonti di infezione o contaminazione tali da costituire un rischio per la sanità pubblica;
«area affetta» indica un punto geografico per il quale l’OMS abbia specificamente raccomandato misure sanitarie in base al presente Regolamento;
«area di carico container» indica un luogo o una struttura riservata ai container utilizzati nel traffico internazionale;
«arrivo» di un mezzo di trasporto significa: (a) in caso di nave che arrivi via mare, arrivo o approdo nell’area predefinita di un porto, (b) in caso di aeromobile, arrivo in un aeroporto, (c) in caso di nave che effettui una navigazione interna o nel corso di un viaggio internazionale, arrivo in un punto di ingresso, (d) in caso di treno o mezzo su strada, arrivo in un punto di ingresso;
«attraversamento terrestre» indica un punto di ingresso terrestre in uno Stato Parte, inclusi quelli utilizzati dai veicoli su strada e dai treni;
«autorità competente» indica un’autorità responsabile dell’implementazione e applicazione di misure sanitarie in base al presente Regolamento;
«bagagli» indica gli effetti personali di un viaggiatore;
«carico» indica le merci trasportate su un mezzo di trasporto o in un container;
«Centro nazionale per il RSI» indica il centro nazionale, designato da ogni Stato Parte, che deve essere accessibile in qualsiasi momento per le comunicazioni con i punti di contatto per il RSI dell’OMS ai sensi del presente Regolamento;
«container» indica un tipo di attrezzatura di trasporto: (a) a carattere permanente e sufficientemente robusto per essere utilizzato più volte, (b) progettato specificamente per facilitare il trasporto di merci in una o più modalità di trasporto, senza operazioni di carico intermedie, (c) dotato di dispositivi che permettano la sua facile movimentazione, in particolare per quanto riguarda il passaggio da una modalità di trasporto ad un’altra, e (d) progettato specificamente per essere caricato e scaricato facilmente;
«contaminazione» indica la presenza di un agente o di materiale infettivi o tossici su una superficie corporea umana o animale, in o su un prodotto preparato per il consumo o su altri oggetti inanimati, inclusi mezzi di trasporto, che possano costituire un rischio per la sanità pubblica;
«dati personali» indica qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile;
«decontaminazione» indica una procedura che implichi misure atte ad eliminare la presenza di un agente o di materiali infettivi o tossici su una superficie corporea umana o animale, in o su un prodotto preparato per il consumo o su altri oggetti inanimati, inclusi mezzi di trasporto, che possono costituire un rischio per la sanità pubblica;
«derattizzazione» indica una procedura che preveda misure sanitarie per tenere sotto controllo o sopprimere roditori vettori di malattie umane presenti in bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, strutture, merci e pacchi postali che si trovino nel punto di ingresso;
«Direttore generale» indica il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità;
«disinfestazione» indica una procedura che preveda misure sanitarie per tenere sotto controllo o sopprimere insetti vettori di malattie umane presenti in bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali;
«disinfezione» indica una procedura che preveda misure sanitarie per tenere sotto controllo o eliminare agenti infettivi su una superficie corporea umana o animale oppure in o su bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali tramite esposizione diretta ad agenti chimici o fisici;
«emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» indica un evento straordinario che, come sancito dal presente Regolamento, si ritiene possa: (i) costituire un rischio per la sanità pubblica in altri Stati a causa della diffusione internazionale di malattie, e (ii) richiedere potenzialmente una risposta internazionale coordinata;
«equipaggio» indica le persone a bordo di un mezzo di trasporto diverse dai passeggeri;
«esame medico» indica la valutazione preliminare di una persona da parte di personale sanitario autorizzato, o di personale sotto la diretta supervisione dell’autorità competente, ai fini della determinazione del suo stato di salute e del potenziale rischio per la sanità pubblica nei confronti delle altre persone; può includere l’esame accurato dei documenti sanitari nonché un esame fisico, nel caso le circostanze individuali lo giustifichino;
«evento» indica una manifestazione di una malattia o il verificarsi di una situazione che costituisca un potenziale patologico;
«infezione» indica l’ingresso e lo sviluppo o moltiplicazione di un agente infettivo nel corpo di un essere umano o animale che possa costituire un rischio per la sanità pubblica;
«intrusivo» indica che può provocare fastidio in seguito a contatto ravvicinato o interrogatorio serrato;
«invasivo» indica la puntura o incisione della pelle o l’inserimento di strumento o di materiale estraneo nel corpo o ancora l’esame di una cavità corporea. Ai fini del presente Regolamento, l’esame medico di orecchio, naso e bocca; la misurazione della temperatura corporea utilizzando un termometro cutaneo, orale o auricolare o l’immagine termica; l’ispezione; l’auscultazione; la palpazione esterna; la retinoscopia; la raccolta esterna di campioni di urina, feci o saliva; la misurazione esterna della pressione sanguigna; l’elettrocardiogramma vengono considerati non invasivi;
«isolamento» indica la separazione dagli altri di persone ammalate o contaminate, di bagagli, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali affetti in modo da evitare il diffondersi dell’infezione o della contaminazione;
«ispezione» indica l’esame, da parte dell’autorità competente o sotto la sua supervisione, di aree, bagagli, container, mezzi di trasporto, strutture, merci o pacchi postali, includendo dati e documentazione relativi, per determinare l’esistenza di un rischio per la sanità pubblica;
«libera pratica» indica il permesso ottenuto da una nave di entrare nel porto, imbarcare o sbarcare, scaricare o caricare carichi o merci; il permesso di un aeromobile, dopo l’atterraggio, di imbarcare o sbarcare, scaricare o caricare carichi o merci; il permesso di un mezzo di trasporto di terra, all’arrivo, di imbarcare o sbarcare, scaricare o caricare carichi o merci;
«malattia» indica una malattia o condizione patologica, indipendentemente dall’origine o dalla fonte, che rappresenti o possa rappresentare un sostanziale pericolo per gli esseri umani;
«merci» indica prodotti tangibili, inclusi animali e piante, trasportati durante un viaggio internazionale, inclusi quelli utilizzati a bordo di un mezzo di trasporto;
«mezzo di trasporto» indica un aeromobile, una nave, un treno, un veicolo su strada o altro mezzo di trasporto che stia effettuando un viaggio internazionale;
«misura sanitaria» indica procedure applicate per evitare la diffusione di malattie o la contaminazione; una misura sanitaria non include misure di sicurezza o misure volte a garantire il rispetto della legge;
«nave» indica un mezzo di navigazione marittima o dell’entroterra che stia compiendo un viaggio internazionale;
«operatore di trasporto» indica una persona fisica o giuridica responsabile di un mezzo di trasporto o il relativo rappresentante;
«Organizzazione» o «OMS» indica l’Organizzazione mondiale della sanità;
«osservazione ai fini di sanità pubblica » indica il monitoraggio nel corso del tempo dello stato di salute di un viaggiatore al fine di determinare il rischio di trasmissione di malattie;
«pacco postale» indica un articolo o una confezione con indirizzo trasportati a livello internazionale da un servizio postale o di corrieri;
«partenza» indica, per persone, bagagli, carico, mezzi di trasporto o merci, l’atto di lasciare un territorio;
«persona malata» indica un individuo che soffra di o sia affetto da un disturbo fisico che possa costituire un rischio per la sanità pubblica;
«portatore» indica un insetto o un altro animale che normalmente trasporta un agente infettivo che costituisce un rischio per la sanità pubblica;
«porto» indica un porto di mare o un porto dell’entroterra in cui le navi che effettuano un viaggio internazionale arrivano o partano;
«principi scientifici» indica le leggi e i fatti fondamentali della natura noti tramite metodi scientifici;
«prova scientifica» indica informazioni che forniscono prove basate su metodi scientifici fondati e accettati;
«punto di contatto per il RSI dell’OMS» indica l’unità dell’OMS che deve essere sempre accessibile per le comunicazioni con il Centro nazionale per il RSI.
«punto di ingresso» indica un passaggio per l’ingresso o l’uscita internazionale di viaggiatori, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali nonché le agenzie e le aree che forniscono loro servizi al momento dell’ingresso o dell’uscita;
«quarantena» indica la restrizione delle attività e/o l’allontanamento di persone sospette che non siano ancora ammalate, o di bagagli, container, mezzi di trasporto o merci sospetti in modo da evitare l’eventuale diffusione dell’infezione o della contaminazione;
«raccomandazione» e «raccomandato» si riferiscono a raccomandazioni temporanee o permanenti emanate ai sensi del presente Regolamento;
«raccomandazione permanente» indica un parere non vincolante emanato dall’OMS ai sensi dell’articolo 16 per rischi in atto e specifici per la sanità pubblica, riguardante appropriate misure sanitarie di applicazione ordinaria o periodica necessarie per evitare o ridurre la diffusione internazionale di malattie e ridurre al minimo l’interferenza con il traffico internazionale;
«raccomandazione temporanea» indica un parere non vincolante emanato dall’OMS ai sensi dell’articolo 15 da applicare limitatamente nel tempo e in base al tipo di rischio, in risposta a un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, in modo da evitare o ridurre la diffusione internazionale di malattie e ridurre al minimo l’interferenza con il traffico internazionale;
«residenza permanente» ha il significato determinato dalla legislazione nazionale dello Stato Parte interessato;
«residenza temporanea» ha il significato determinato dalla legislazione nazionale dello Stato Parte interessato;
«rischio per la sanità pubblica» indica la probabilità di un evento che potrebbe danneggiare la salute degli esseri umani, con particolare attenzione a quei rischi che potrebbero diffondersi a livello internazionale o rappresentare un pericolo grave o diretto;
«serbatoio» indica un animale, una pianta o una sostanza in cui normalmente vive un agente infettivo e la cui presenza può costituire un rischio per la sanità pubblica;
«sorveglianza» indica la raccolta, il confronto e l’analisi continui e sistematici di dati a fini di sanità pubblica e la pronta divulgazione di informazioni relative alla sanità pubblica per la valutazione e la risposta di sanità pubblica, in base alle necessità;
«sospetto» indica persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali considerati da uno Stato Parte come esposti o potenzialmente esposti a un rischio per la sanità pubblica e che potrebbero essere una possibile fonte di diffusione di malattie;
«traffico internazionale» indica lo spostamento di persone, bagagli, carichi, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali attraverso un confine internazionale, incluso il commercio internazionale;
«veicolo di trasporto di terra» indica un mezzo di trasporto motorizzato per il trasporto via terra durante un viaggio internazionale, inclusi treni, pullman, autocarri e automobili;
«veicolo su strada» indica un veicolo utilizzato per il trasporto su terra diverso da un treno;
«verifica» si riferisce alle informazioni fornite da uno Stato Parte all’OMS a conferma dello stato di un evento verificatosi entro il territorio o i territori di tale Stato Parte;
«viaggiatore» indica una persona fisica che intraprenda un viaggio internazionale;
«viaggio internazionale» indica: (a) in caso di un mezzo di trasporto, un viaggio tra punti di ingresso nei territori di più di uno Stato, o un viaggio tra punti di ingresso nel territorio o nei territori di uno stesso Stato se il mezzo di trasporto ha contatti con il territorio di qualsiasi altro Stato durante il viaggio, ma solo relativamente a tali contatti, (b) nel caso di un viaggiatore, un viaggio che implichi l’ingresso nel territorio di uno Stato diverso dal territorio dello Stato in cui il viaggiatore inizia il viaggio. 2. Se non diversamente specificato o determinato dal contesto, i riferimenti al presente Regolamento includono i relativi allegati.
Lo scopo e l’ambito del presente Regolamento mirano a prevenire, proteggere, tenere sotto controllo e fornire una risposta sanitaria alla diffusione internazionale di malattie tramite modalità commisurate e limitate ai rischi per la sanità pubblica e che evitino inutili interferenze con il traffico e il commercio internazionali.
Nel caso in cui uno Stato Parte disponga di prove che confermino un evento riguardante la sanità pubblica insolito ed inaspettato all’interno del suo territorio, indipendentemente dall’origine o dalla fonte, che possa costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, dovrà fornire all’OMS tutte le informazioni relative alla sanità pubblica. In tale caso troveranno piena applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6.
Nel caso di eventi che si verifichino all’interno del suo territorio e che non richiedano la notifica come indicato nell’articolo 6, in particolare gli eventi per i quali si dispone di informazioni insufficienti per completare lo strumento decisionale, lo Stato Parte può ugualmente mantenere informata l’OMS tramite il Centro nazionale per il RSI e consultarsi con l’OMS sulle misure sanitarie appropriate. Tali comunicazioni devono essere trattate in conformità con i paragrafi 2–4 dell’articolo 11. Lo Stato Parte nel cui territorio si è verificato l’evento può richiedere l’assistenza dell’OMS per valutare qualsiasi prova epidemiologica ottenuta da tale Stato Parte.
L’OMS può emanare ai sensi dell’articolo 53 raccomandazioni permanenti relative a misure sanitarie appropriate con applicazione ordinaria o periodica. Tali misure possono essere applicate dagli Stati Parti relativamente a persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e/o pacchi postali per rischi di sanità pubblica presenti e specifici, al fine di evitare o ridurre la diffusione internazionale di malattie ed evitare inutili interferenze con il traffico internazionale. Ai sensi dell’articolo 53, l’OMS può modificare o porre fine a tali raccomandazioni, ove ritenuto opportuno.
Nella emanazione, modifica o conclusione di raccomandazioni temporanee o permanenti, il Direttore generale deve considerare: (a) i punti di vista degli Stati Parti direttamente interessati; (b) il parere del Comitato di emergenza o del Comitato di revisione, a seconda del caso; (c) i principi scientifici nonché le prove e le informazioni scientifiche disponibili; (d) misure sanitarie che, sulla base di una valutazione del rischio adeguata alle circostanze, non siano più restrittive del traffico e del commercio internazionale e più intrusive per le persone rispetto ad alternative ragionevolmente disponibili che permetterebbero di raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria; (e) normative e strumenti internazionali attinenti; (f) attività intraprese da altre organizzazioni intergovernative ed enti internazionali competenti; e (g) altre informazioni adeguate e specifiche relative all’evento.
Relativamente alle raccomandazioni temporanee, la considerazione del Direttore generale dei sottoparagrafi (e) e (f) del presente articolo può essere soggetta a limiti imposti da circostanze urgenti.
Oltre agli altri obblighi previsti ai sensi del presente Regolamento, ogni Stato Parte deve: (a) assicurare che le capacità di cui all’allegato 1 per i punti di ingresso designati vengano sviluppate entro il periodo riportato nel paragrafo 1 dell’articolo 5 e nel paragrafo 1 dell’articolo 13; (b) identificare le autorità competenti per ogni punto di ingresso designato nel suo territorio; e (c) fornire all’OMS, per quanto possibile e se richiesti in risposta a un rischio specifico e potenziale per la sanità pubblica, i dati relativi alle fonti di infezione o contaminazione nei suoi punti di ingresso, includendo i vettori e i serbatoi che potrebbero portare ad una diffusione internazionale di malattie.
Ogni Stato Parte deve informare l’OMS relativamente ai cambiamenti che possono verificarsi nello stato dei porti elencati. L’OMS deve pubblicare le informazioni ricevute in base al presente paragrafo. 4. L’OMS può, su richiesta dello Stato Parte interessato, decidere di certificare, dopo un esame accurato, che un aeroporto o un porto nel territorio di questo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 e 3 del presente articolo. Tali certificazioni possono essere soggette a revisione periodica da parte dell’OMS, in consultazione con lo Stato Parte. 5. Ai sensi del presente articolo, l’OMS, in collaborazione con le organizzazioni intergovernative e gli enti internazionali competenti, deve sviluppare e pubblicare le linee guida per la certificazione di aeroporti e porti. L’OMS deve inoltre pubblicare un elenco dei porti e degli aeroporti certificati.
Ai sensi degli articoli 27 e 43 o salvo che non sia autorizzato da accordi internazionali applicabili, nessuna misura sanitaria verrà applicata da uno Stato Parte a: (a) navi che non provengano da aree affette e attraversino un canale marittimo o un corso d’acqua nel territorio di tale Stato Parte per raggiungere un porto nel territorio di un altro Stato. Tali navi devono avere il permesso di imbarcare, sotto la supervisione dell’autorità competente, carburante, acqua, alimenti e scorte; (b) navi che passino attraverso le acque della sua giurisdizione senza fare scalo in un porto o sulla costa; e (c) aeromobili in transito in un aeroporto della sua giurisdizione, a condizione che l’aeromobile possa essere confinato in un’area particolare dell’aeroporto senza possibilità di imbarco e sbarco, carico e scarico. Tuttavia, tali aeromobili devono avere il permesso di imbarcare, sotto la supervisione dell’autorità competente, carburante, acqua, alimenti e scorte.
Ai sensi degli articoli 27 e 43 o salvo che non sia autorizzato da accordi internazionali applicabili, non devono essere applicate misure sanitarie a autocarri, treni o pullman civili non provenienti da un’area affetta che passino attraverso un territorio senza compiere operazioni di imbarco, sbarco, carico o scarico.
A seconda delle necessità, l’autorità competente può adottare misure sanitarie aggiuntive, incluso l’isolamento dei mezzi di trasporto, per evitare il diffondersi di malattie. Tali misure aggiuntive devono essere riferite al Centro nazionale per il RSI. 2. Se l’autorità competente del punto di ingresso non è in grado di adottare le misure di controllo richieste ai sensi del presente articolo, il mezzo di trasporto affetto deve comunque essere autorizzato a partire, alle seguenti condizioni: (a) alla partenza, l’autorità competente deve informare l’autorità competente del successivo punto di ingresso conosciuto circa il tipo di informazioni a cui si fa riferimento ai sensi del sottoparagrafo (b); e (b) in caso di navi, le prove riscontrate e le misure di controllo richieste devono essere annotate nel certificato di sanificazione della nave.
Tali mezzi di trasporto devono avere il permesso di imbarcare, sotto la supervisione dell’autorità competente, carburante, acqua, alimenti e scorte. 3. Un mezzo di trasporto considerato affetto non deve più essere considerato tale quando l’autorità competente sia certe che: (a) le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state attuate efficacemente; e (b) siano presenti condizioni a bordo che possano costituire un rischio per la sanità pubblica.
L’OMS, in consultazione con gli Stati Parti, deve elaborare i principi guida per l’applicazione delle misure sanitarie per autocarri, treni e pullman civili ai punti di ingresso e lungo gli attraversamenti terrestri.
Ai sensi dell’articolo 43 o di quanto stabilito dagli accordi internazionali applicabili, un viaggiatore sospetto che, all’arrivo, sia posto sotto osservazione di sanità pubblica può continuare un viaggio internazionale in caso non rappresenti un rischio immediato per la sanità pubblica e lo Stato Parte informi l’autorità competente del punto di ingresso di destinazione, se noto, dell’atteso arrivo del viaggiatore. All’arrivo, il viaggiatore deve presentarsi presso tale autorità.
Nell’applicazione delle misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento, gli Stati Parti devono trattare i viaggiatori nel rispetto della loro dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo e ridurre al minimo qualsiasi disagio o stress associato a tali misure: (a) trattando tutti i viaggiatori con cortesia e rispetto; (b) prendendo in considerazione le caratteristiche sessuali, socioculturali, etniche o religiose dei viaggiatori; e (c) fornendo o predisponendo alimenti e acqua a sufficienza, vestiario e alloggio adeguati, protezione per i bagagli e gli altri effetti personali, il trattamento medico necessario, mezzi di comunicazione se possibile in una lingua che possano capire e ulteriore assistenza per i viaggiatori in quarantena, posti in isolamento o soggetti a esami medici o altre procedure ai fini di sanità pubblica.
Ai sensi dell’articolo 43 o salvo che non sia autorizzato da accordi internazionali applicabili, merci diverse da animali vivi in transito senza trasbordo non devono essere soggette a misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento o trattenute per ragioni di sanità pubblica.
Per il traffico internazionale non devono essere richiesti documenti sanitari diversi da quelli indicati nel presente Regolamento o nelle raccomandazioni emanante dall’OMS, fermo restando, tuttavia, che il presente articolo non si applica a viaggiatori che abbiano fatto richiesta di residenza temporanea o permanente, o alla documentazione richiesta relativamente allo stato sanitario di merci o carichi del commercio internazionale ai sensi degli accordi internazionali applicabili. L’autorità competente può richiedere che i viaggiatori compilino moduli con informazioni per il contatto e questionari sulla loro salute, sempre che soddisfino i requisiti stabiliti dall’articolo 23.
Lo Stato Parte deve informare gli operatori navali o i loro rappresentanti di tali richieste.
Lo Stato Parte deve informare gli operatori aerei o i loro rappresentanti di tali richieste.
Eccetto che per viaggiatori che abbiano fatto richiesta di residenza temporanea o permanente, in base al paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato Parte non deve addebitare spese ai sensi del presente Regolamento per le seguenti misure di protezione della sanità pubblica: (a) qualsiasi esame medico previsto dal presente Regolamento o qualsiasi esame supplementare richiesto da tale Stato Parte per accertare lo stato di salute del viaggiatore in esame; (b) qualsiasi vaccinazione o altra profilassi del passeggero all’arrivo che non sia stata richiesta pubblicamente o sia stata richiesta pubblicamente meno di 10 giorni prima dell’esecuzione della vaccinazione o di altra profilassi; (c) appropriate richieste di isolamento o quarantena di viaggiatori; (d) qualsiasi certificato rilasciato al viaggiatore riportante le misure applicate e la data dell’applicazione; o (e) qualsiasi misura sanitaria applicata ai bagagli del viaggiatore. 2. Gli Stati Parti possono addebitare spese per misure sanitarie diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, incluse le misure applicate primariamente per il bene del viaggiatore. 3. Qualora vengano addebitate spese per l’applicazione ai viaggiatori delle misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento, in ogni Stato Parte deve essere presente una sola tariffa per tali spese e ogni spesa deve: (a) essere conforme a tale tariffa; (b) non essere superiore al costo effettivo del servizio fornito; e (c) essere riscossa senza distinzione di nazionalità, domicilio o residenza del viaggiatore interessato. 4. La tariffa e ogni relativa correzione devono essere pubblicate almeno 10 giorni prima di eventuali imposizioni. 5. Nulla all’interno del presente Regolamento deve impedire agli Stati Parti di richiedere un rimborso per spese derivanti dalle misure sanitarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo: (a) da operatori o proprietari di mezzi di trasporto relativamente ai loro impiegati; o (b) da fonti assicurative applicabili. 6. A viaggiatori o operatori di trasporto non deve in nessun caso essere negato il permesso di lasciare il territorio di uno Stato Parte in attesa del pagamento delle spese di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Le misure sanitarie adottate ai sensi del presente Regolamento devono essere iniziate e portate a termine senza ritardi e applicate in modo trasparente e non discriminatorio.
Tali misure non devono essere più restrittive del traffico internazionale e più invasive o intrusive per le persone di ragionevoli alternative in grado di raggiungere un adeguato livello di protezione sanitaria. 2. Nel determinare se attuare le misure sanitarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o misure sanitarie aggiuntive in base al paragrafo 2 dell’articolo 23, al paragrafo 1 dell’articolo 27, al paragrafo 2 dell’articolo 28 e al paragrafo 2 (c) dell’articolo 31, gli Stati Parti devono basare le proprie decisioni: (a) su principi scientifici; (b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per la salute o, in caso tali prove non siano sufficienti, su informazioni disponibili incluse quelle fornite dall’OMS e da altre organizzazioni intergovernative e altri enti internazionali; e (c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell’OMS. 3. Uno Stato Parte che attui misure sanitarie aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente articolo che interferiscano sostanzialmente con il traffico internazionale deve fornire all’OMS il razionale di sanità pubblica e le relative informazioni scientifiche. L’OMS deve condividere tali informazioni con altri Stati Parti e deve condividere le informazioni relative alle misure sanitarie attuate. Ai sensi del presente articolo, una sostanziale interferenza indica generalmente il rifiuto all’ingresso o alla partenza di viaggiatori internazionali, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e simili, oppure il loro ritardo per più di 24 ore. 4. Dopo aver valutato le informazioni fornite in base ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo e altre informazioni correlate, l’OMS può richiedere che lo Stato Parte interessato riconsideri l’applicazione delle misure. 5. Uno Stato Parte che attui ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo misure sanitarie aggiuntive che interferiscono sostanzialmente con il traffico internazionale deve informare l’OMS, entro 48 ore dall’attuazione, relativamente a tali misure e al loro razionale sanitario salvo che tali misure non siano previste da una raccomandazione permanente o temporanea. 6. Uno Stato Parte che attui una misura sanitaria ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo deve rivedere tale misura entro tre mesi prendendo in considerazione il parere dell’OMS e i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 7. Con ogni riserva per i suoi diritti ai sensi dell’articolo 56, qualsiasi Stato Parte interessato da una misura attuata ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo può richiedere di consultarsi con lo Stato Parte che attua tale misura. Lo scopo di tali consultazioni è quello di chiarire le informazioni scientifiche e il razionale di sanità pubblica alla base di tale misura, nonché di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. 8. Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche all’attuazione di misure per viaggiatori che prendano parte a eventi di massa.
In base al presente Regolamento, gli Stati Parti devono, nel rispetto del diritto nazionale e prendendo in considerazione le relative linee guida internazionali, facilitare il trasporto, l’ingresso, l’uscita, la lavorazione e lo smaltimento di sostanze biologiche e campioni diagnostici, reagenti e altri materiali diagnostici a fini di verifica e risposta di sanità pubblica.
Il Direttore generale deve istituire un registro composto da esperti in tutti i relativi settori di competenza (di seguito denominato «Registro degli esperti RSI»). Il Direttore generale deve nominare i membri del Registro degli esperti RSI in accordo con il Regolamento dell’OMS per i comitati e i gruppi consultivi di esperti (di seguito «Regolamento per i gruppi consultivi dell’OMS») se non diversamente specificato nel presente Regolamento. In aggiunta, il Direttore generale deve nominare un membro dietro richiesta di ogni Stato Parte e, se necessario, esperti proposti dalle relative organizzazioni di integrazione economica regionali e intergovernative. Gli Stati Parti interessati devono notificare al Direttore generale le qualifiche e i campi di esperienza di ogni esperto per cui sia stata effettuata la domanda di partecipazione. Il Direttore generale deve informare periodicamente gli Stati Parti e le relative organizzazioni intergovernative e regionali per l’integrazione economica relativamente alla composizione del Registro degli esperti RSI.
Qualora il Direttore generale consideri una raccomandazione permanente necessaria e adeguata a un rischio specifico per la sanità pubblica, il Direttore generale deve richiedere l’opinione del Comitato di revisione. In aggiunta ai relativi paragrafi degli articoli 50–52, si applicano le seguenti disposizioni: (a) le proposte relative a raccomandazioni permanenti, alla loro modifica o cessazione possono essere sottoposte al Comitato di revisione dal Direttore generale o dagli Stati Parti tramite il Direttore generale; (b) ogni Stato Parte può sottoporre informazioni pertinenti affinché vengano prese in esame dal Comitato di revisione; (c) il Direttore generale può richiedere a qualsiasi Stato Parte, organizzazione intergovernativa o non governativa in rapporti ufficiali con l’OMS di mettere a disposizione del Comitato di revisione informazioni in suo possesso relative alle proposte di raccomandazioni permanenti come specificato dal Comitato di revisione; (d) il Direttore generale può, su richiesta del Comitato di revisione o su sua iniziativa diretta nominare uno o più esperti tecnici con il compito di consigliare il Comitato di revisione. Tali rappresentanti non avranno il diritto di voto; (e) tutti i rapporti contenenti il punto di vista e i consigli del Comitato di revisione relativamente alle raccomandazioni permanenti devono essere inoltrati al Direttore generale affinché vengano presi in esame. Il Direttore generale comunica l’opinione e il parere del Comitato di revisione all’Assemblea mondiale della Sanità; (f) il Direttore generale deve comunicare agli Stati Parti qualsiasi raccomandazione permanente nonché l’eventuale modifica o cessazione di tali raccomandazioni assieme all’opinione del Comitato di revisione; (g) le raccomandazioni permanenti devono essere presentate dal Direttore generale alla successiva Assemblea mondiale della Sanità affinché vengano prese in esame.
1bis. Il periodo previsto, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’OMS, per il rifiuto di un emendamento o la presentazione di riserve a un emendamento del presente Regolamento, è di 10 mesi dalla data della notifica, da parte del Direttore generale, dell’adozione di un emendamento del presente Regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della Sanità. Qualsiasi rifiuto o riserva ricevuti dal Direttore generale dopo la scadenza di tale periodo non avrà validità. 2. Il presente Regolamento entra in vigore 24 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e gli emendamenti del presente Regolamento entrano in vigore 12 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1bisdel presente articolo, eccetto che nei casi seguenti: a) nel caso in cui uno Stato abbia rifiutato il presente Regolamento o un emendamento dello stesso ai sensi dell’articolo 61; b) nel caso in cui uno Stato abbia avanzato una riserva, per tale Stato il presente Regolamento o un emendamento dello stesso entra in vigore secondo quanto disposto dall’articolo 62; c) nel caso in cui uno Stato diventi Membro dell’OMS dopo la data di notifica da parte del Direttore generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non sia ancora parte del presente Regolamento, per cui il presente Regolamento entrerà in vigore come stabilito nell’articolo 60; e d) nel caso in cui uno Stato non Membro dell’OMS accetti il presente Regolamento, in modo che entri in vigore in base al paragrafo 1 dell’articolo 64. 3. Nel caso in cui uno Stato non sia in grado di adeguare le proprie disposizioni legislative e amministrative interne nel pieno rispetto del presente Regolamento o di un emendamento dello stesso entro il periodo stabilito nel paragrafo 2 del presente articolo, a seconda dei casi, tale Stato deve presentare al Direttore generale, entro il periodo specificato nel paragrafo 1 o 1bisdel presente articolo, una dichiarazione relativa ai procedimenti in sospeso e portarli a termine entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento o di un emendamento dello stesso per tale Stato Parte.
Ogni Stato che diventi Membro dell’OMS dopo la data della notifica da parte del Direttore generale di cui al paragrafo 1 dell’articolo 59, e che non sia ancora parte del presente Regolamento, deve comunicare il proprio rifiuto o le proprie riserve al presente Regolamento entro un periodo di 12 mesi dalla data in cui gli è stato notificato da parte del Direttore generale, dopo essere diventato Membro dell’OMS. Salvo che non venga rifiutato, il presente Regolamento entrerà in vigore per tale Stato, ai sensi degli articoli 62 e 63, alla scadenza di tale periodo. In nessun caso il presente Regolamento entrerà in vigore in tale Stato prima di 24 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 2 dell’articolo 59.
Se uno Stato notifica al Direttore generale il proprio rifiuto del presente Regolamento o di un emendamento dello stesso entro il periodo applicabile stabilito dal paragrafo 1 o 1bisdell’articolo 59, tale Regolamento o l’emendamento relativo non entrano in vigore in tale Stato. Qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale elencato nell’articolo 58 di cui tale Stato faccia già parte rimane in vigore finché tale Stato ne sia interessato.
Gli Stati Parti che avanzino obiezioni a una riserva ad un emendamento devono fornire al Direttore generale le ragioni per tali obiezioni. 5. Dopo questo periodo il Direttore generale deve notificare a tutti gli Stati Parti le obiezioni da lui ricevute relativamente alle riserve. Salvo che entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo una riserva relativa al presente Regolamento non venga obiettata da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la riserva si considera accettata e il presente Regolamento entra in vigore per gli Stati che hanno avanzato la riserva, fatta salva tale riserva. In caso di una riserva relativa a un emendamento del presente Regolamento, a meno che entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano state avanzate obiezioni alla riserva da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la riserva si considera accettata e il presente Regolamento entra in vigore per lo Stato che ha espresso la riserva, fatta salva tale riserva. 6. Se almeno un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo avanza obiezioni relativamente alla riserva al presente Regolamento entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo o, in caso di una riserva a un emendamento del presente Regolamento, entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il Direttore generale deve notificare tale situazione allo Stato che ha avanzato la riserva allo scopo di considerare la possibilità di ritirare la sua riserva entro tre mesi dalla data di notifica da parte del Direttore generale. 7. Lo Stato che avanza la riserva deve continuare ad adempiere gli obblighi derivanti dalla parte oggetto della riserva che lo Stato ha accettato in base a uno qualsiasi degli accordi o regolamenti sanitari internazionali elencati nell’articolo 58. 8. Se lo Stato che avanza la riserva non la ritira entro tre mesi dalla data di notifica da parte del Direttore generale di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il Direttore generale deve richiedere il parere del Comitato di revisione, se richiesto dallo Stato che avanza la riserva. Il Comitato di revisione deve fornire il proprio parere al Direttore generale il più presto possibile e nel rispetto dell’articolo 50 sull’impatto pratico della riserva sull’applicazione del presente Regolamento. 9. Il Direttore generale deve presentare la riserva e il parere del Comitato di revisione, se applicabile, all’Assemblea mondiale della Sanità affinché vengano presi in esame. Se l’Assemblea mondiale della Sanità, a maggioranza dei voti, avanza obiezioni relativamente alla riserva adducendo la sua incompatibilità con il fine e lo scopo del presente Regolamento, la riserva non deve essere accettata e il presente Regolamento o un emendamento dello stesso deve entrare in vigore nello Stato che ha avanzato la riserva solo dopo che esso abbia ritirato la riserva ai sensi dell’articolo 63. Se l’Assemblea mondiale della Sanità accetta la riserva, il presente Regolamento o un emendamento dello stesso entra in vigore nello Stato che ha avanzato la riserva, fatta salva tale riserva.
1. Gli Stati Parti devono utilizzare le risorse e le strutture nazionali esistenti per soddisfare i requisiti essenziali di capacità in base al presente Regolamento, incluse: (a) le loro attività di sorveglianza, comunicazione, notifica, verifica, risposta e collaborazione; e (b) le loro attività relative ad aeroporti, porti e attraversamenti terrestri designati.
2. Ogni Stato Parte deve valutare, entro i due anni successivi all’entrata in vigore del presente Regolamento in tale Stato Parte, la capacità delle risorse e strutture nazionali esistenti di soddisfare i requisiti minimi descritti nel presente allegato. In seguito a tale valutazione, gli Stati Parti devono mettere a punto e implementare piani di azione per assicurare che queste capacità essenziali siano presenti e funzionanti su tutto il loro territorio come stabilito dal paragrafo 1 dell’articolo 5 e dal paragrafo 1 dell’articolo 13.
3. Gli Stati Parti e l’OMS devono sostenere i processi di valutazione, pianificazione e implementazione ai sensi del presente allegato.
4. A livello di comunità locale e/o a livello primario di risposta di sanità pubblica
Le capacità di: (a) rilevare eventi che riguardino malattie o mortalità oltre i livelli previsti per quel determinato periodo e luogo in tutte le aree del territorio dello Stato Parte; e (b) riferire immediatamente tutte le informazioni essenziali disponibili al livello adeguato di risposta sanitaria. A livello della comunità, la comunicazione deve essere diretta alle istituzioni sanitarie della comunità locale o al personale sanitario. A livello di risposta sanitaria primaria, l’attività di comunicazione deve essere diretta al livello di risposta nazionale o intermedio, a seconda delle strutture organizzative. Ai fini del presente allegato, le informazioni essenziali includono quanto segue: descrizioni cliniche, risultati di laboratorio, fonti e tipi di rischio, numeri di casi umani e decessi, condizioni che incidano sulla diffusione della malattia e misure sanitarie impiegate; e (c) implementare immediatamente le misure di controllo preliminari.
5. A livello di risposta intermedia di sanità pubblica
Le capacità di: (a) confermare lo stato degli eventi comunicati e di sostenere o implementare misure di controllo aggiuntive; e (b) valutare immediatamente gli eventi comunicati e, in casi urgenti, di riferire tutte le informazioni essenziali al livello nazionale. Ai fini del presente allegato, i criteri per gli eventi urgenti includono un impatto per la sanità pubblica grave e/o di natura inaspettata o insolita con alto potenziale di diffusione.
6. A livello nazionale
Valutazione e notifica. Le capacità di: (a) valutare tutte le comunicazioni di eventi urgenti entro 48 ore; e (b) notificare immediatamente all’OMS tramite il Centro nazionale per il RSI i casi in cui la valutazione indichi che l’evento deve essere notificato ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 6 e dell’allegato 2 nonché di informare l’OMS ai sensi dell’articolo 7 e del paragrafo 2 dell’articolo 9.
Risposta di sanità pubblica. Le capacità di: (a) determinare rapidamente le misure di controllo richieste per evitare una diffusione nazionale e internazionale; (b) fornire supporto tramite personale specializzato, analisi di laboratorio di campioni (condotte a livello nazionale o presso centri collaboratori) e assistenza logistica (per esempio attrezzature, scorte e trasporto); (c) fornire assistenza sul posto, quando richiesta per completare le indagini locali; (d) fornire un collegamento operativo diretto con funzionari di sanità pubblica con esperienza e altri ufficiali per approvare rapidamente e implementare misure di controllo e contenimento; (e) fornire un legame diretto con altri ministeri competenti; (f) fornire, tramite il più efficiente mezzo di comunicazione disponibile, collegamenti con ospedali, cliniche, aeroporti, porti, attraversamenti terrestri, laboratori e altre aree operative chiave per la diffusione di informazioni e raccomandazioni ricevute dall’OMS relativamente agli eventi nel territorio dello Stato Parte e nei territori di altri Stati Parti; (g) istituire, porre in atto e mantenere un piano nazionale di risposta ad emergenze sanitarie, includendo la creazione di gruppi multidisciplinari/multisettoriali con il compito di rispondere a eventi che possano costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; e (h) fornire quanto detto in precedenza 24 ore su 24.
1. In ogni momento
Le capacità di: (a) assicurare accesso a un servizio medico adeguato incluse strutture di diagnostica situate in modo da permettere una pronta valutazione e cura dei viaggiatori ammalati; e mettere a disposizione personale, attrezzature e locali adeguati; (b) fornire accesso ad attrezzature e personale per il trasporto di viaggiatori ammalati in una struttura medica adeguata; (c) fornire personale formato per l’ispezione dei mezzi di trasporto; (d) assicurare un ambiente sicuro per i passeggeri utilizzando strutture a livello dei punti di ingresso che dispongano di riserve di acqua potabile, punti di ristoro, possibilità di fornire servizi di ristorazione in volo, bagni pubblici, servizi adeguati di smaltimento rifiuti solidi e liquidi e altre potenziali aree di rischio, attuando programmi di ispezione, ove ritenuti necessari; e (e) fornire, per quanto possibile, un programma e personale addestrato per il controllo di vettori e serbatoi all’interno o nelle vicinanze dei punti di ingresso.
2. In risposta a eventi che costituiscano un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
Le capacità di: (a) fornire una risposta adeguata a un’emergenza di sanità pubblica elaborando e mantenendo un piano di contingenza per emergenze sanitarie che includa la nomina di un coordinatore e la definizione di punti di contatto per i relativi punti di ingresso, e per servizi e agenzie di sanità pubblica e diverse; (b) fornire la valutazione e la cura di viaggiatori o animali affetti prendendo accordi con le locali strutture mediche e veterinarie per il loro isolamento, la loro cura e altri servizi di supporto eventualmente necessari; (c) fornire un ambiente adeguato, separato dagli altri viaggiatori, per intervistare le persone sospette o affette; (d) provvedere alla valutazione e, se necessario, alla quarantena di viaggiatori sospetti, preferibilmente in strutture lontane dal punto di ingresso; (e) applicare le misure raccomandate per disinfestare, derattizzare, disinfettare, decontaminare o trattare diversamente bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali, includendo, qualora necessario, luoghi appositamente progettati e attrezzati a tale scopo; (f) applicare controlli all’ingresso e all’uscita per i passeggeri in arrivo o in partenza; e (g) fornire accesso ad attrezzature appositamente progettate e a personale addestrato con adeguate protezioni personali per il trasferimento di passeggeri che potrebbero trasportare infezioni o contaminazioni.
| Eventi rilevati da un sistema di sorveglianza nazionale (vedere allegato 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un caso di una delle seguenti malattie è insolito o inaspettato e può avere un grave impatto sulla sanità pubblica, per questo deve essere notificato ab : – Vaiolo – Poliomielite dovuta a un poliovirus selvaggio – Influenza umana causata da un nuovo sottotipo – Sindrome respiratoria acuta grave (SARS) | Qualsiasi evento di potenziale interesse sanitario internazionale, inclusi quelli con causa o fonte sconosciuta e quelli relativi a eventi o malattie diversi da quelli elencati nel riquadro a sinistra e nel riquadro a destra richiedono l’utilizzo dell’algoritmo. | Qualsiasi evento relativo alle seguenti malattie deve sempre determinare l’utilizzo dell’algoritmo, in quanto tali malattie hanno dimostrato la capacità di causare un grave impatto sanitario e di diffondersi rapidamente a livello internazionale b : – Colera – Peste polmonare – Febbre gialla – Febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg) – Febbre del Nilo Occidentale (West Nile Fever) – Altre malattie di speciale interesse nazionale o regionale, ad esempio dengue, febbre della Rift Valley e malattia meningococcica. | |||||||||||||||||||||||||||||
| L’evento ha un impatto sanitario grave? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L’evento è insolito o inaspettato? | L’evento è insolito o inaspettato? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiste un rischio significativo di diffusione internazionale? | Esiste un rischio significativo di diffusione internazionale? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Esiste un rischio significativo di restrizioni al commercio o al traffico internazionali? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non notificato in questa fase. Eseguire una nuova valutazione quando si rendano disponibili maggiori informazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gli eventi devono essere notificati all’OMS ai sensi del Regolamento sanitario internazionale. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a | In base alle definizioni del caso dell’OMS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b | L’elenco delle malattie deve essere utilizzato solamente ai fini del presente Regolamento. |
Gli esempi illustrati nel presente allegato sono a scopo indicativo e non vincolanti per facilitare l’interpretazione dei criteri dello strumento decisionale
L’evento soddisfa almeno due dei seguenti criteri?
| I. L’evento ha un impatto grave sulla sanità pubblica? | ||
|---|---|---|
| L’evento ha un impatto grave sulla sanità pubblica? | 1. | Il numero di casi e/o il numero di decessi per questo tipo di evento è elevato per tale luogo, momento o popolazione? |
| 2. | L ’evento può potenzialmente avere un impatto grave sulla sanità pubblica? | |
| I seguenti esempi illustrano circostanze che contribuiscono a determinare un impatto grave sulla sanità pubblica: | ||
| ✔ | Eventi causati da un agente patogeno con alto potenziale epidemico (infettività dell’agente, alta letalità, vie di trasmissione multiple o portatori sani). | |
| ✔ | Indicazioni attestanti il fallimento della cura (resistenza agli antibiotici nuova o emergente, fallimento del vaccino, resistenza all’antidoto o fallimento dello stesso). | |
| ✔ | L’evento rappresenta un rischio significativo per la sanità pubblica anche se non sono ancora stati riscontrati casi umani o ne sono riscontrati pochi. | |
| ✔ | Casi riscontrati tra il personale sanitario. | |
| ✔ | La popolazione a rischio è particolarmente vulnerabile (rifugiati, persone con basso livello di immunizzazione, bambini, anziani, persone con difese immunitarie basse, denutrite ecc.). | |
| ✔ | Fattori concomitanti che possano ostacolare o ritardare la risposta sanitaria (catastrofi naturali, conflitti armati, condizioni meteorologiche sfavorevoli, focolai multipli nello Stato Parte). | |
| ✔ | Evento in un’area ad alta densità di popolazione. | |
| ✔ | Diffusione di materiali tossici, infettivi o comunque pericolosi, che può verificarsi per cause naturali o meno, e che ha contaminato, o ha il potenziale per farlo, la popolazione e/o una vasta area geografica. | |
| 3. | È necessaria assistenza esterna per rilevare, indagare, rispondere e tenere sotto controllo l’evento attuale o per evitare nuovi casi? | |
| I seguenti esempi illustrano casi in cui sia necessaria assistenza: | ||
| ✔ | Risorse umane, finanziarie, materiali o tecniche insufficienti– in particolare: | |
| –capacità di laboratorio o epidemiologica insufficiente per indagare sull’evento (attrezzatura, personale, risorse finanziarie); | ||
| –antidoti, medicinali e/o attrezzature protettive, di decontaminazione o di sostegno insufficienti per coprire i bisogni previsti; | ||
| –sistema di sorveglianza esistente inadeguato a rivelare tempestivamente nuovi casi. | ||
| L’evento ha un impatto **** sanitario grave? | ||
| Rispondere «sì» se si è risposto «sì» ai precedenti quesiti 1, 2 o 3. |
| L’evento è insolito o inaspettato? | |
|---|---|
| II. L’evento è insolito o inaspettato? | |
| 4. L’evento è insolito? I seguenti esempi illustrano eventi insoliti: ✔ L’evento è causato da un agente sconosciuto o la fonte, il veicolo o la via di trasmissione sono insoliti o sconosciuti. ✔ L’evoluzione dei casi è più grave del previsto (inclusa morbosità o letalità) o presenta sintomi insoliti. ✔ Si verificano eventi insoliti per tale area, stagione o popolazione. | |
| 5. L’evento è inaspettato dal punto di vista sanitario? Gli esempi seguenti illustrano eventi inaspettati: ✔ L’evento causato è da una malattia/da un agente già eliminata/o o eradicata/o dallo Stato Parte o non precedentemente rilevata/o. | |
| L’evento È insolito o inaspettato? Rispondere «sì» se si è risposto «sì» ai precedenti quesiti 4 e 5. |
| Esiste un rischio significativo di diffusione internazionale? | |
|---|---|
| III. Esiste un rischio significativo di diffusione internazionale? | |
| 6.Esistono prove di un collegamento epidemiologico con eventi simili in altri Stati? | |
| 7. Esistono fattori che dovrebbero allertare sulla potenziale diffusione oltre frontiera dell’agente, veicolo o ospite? I seguenti esempi illustrano circostanze che possono indurre una diffusione internazionale: ✔ Evento causato da una contaminazione ambientale che può potenzialmente diffondersi a livello internazionale. ✔ Evento in un’area a intenso traffico internazionale con una limitata capacità di sanificazione o di rilevamento o decontaminazione ambientale. | |
| Esiste un rischio significativo di diffusione internazionale? Rispondere «sì» se si è risposto «sì» ai precedenti quesiti 6 e 7. |
| Esiste un rischio di restrizioni internazionali? | |
|---|---|
| IV. Esiste un rischio significativo di restrizioni al commercio o al traffico internazionali? | |
| 8.In passato, eventi simili hanno determinato restrizioni internazionali al commercio e/o ai viaggi? | |
| 9.La fonte sospetta o nota corrisponde a prodotti alimentari, acqua o qualsiasi altra merce che possa essere contaminata e che sia stata esportata/importata da altri Stati? | |
| 10.L’evento si è verificato in concomitanza con un raduno internazionale o in un’area a intenso turismo internazionale ? | |
| 11.L’evento ha causato richieste di ulteriori informazioni da parte di funzionari esteri o media internazionali? | |
| Esiste un rischio significativo di restrizioni al commercio o al traffico internazionali? Rispondere «sì» se si è risposto «sì» ai precedenti quesiti 8, 9, 10 o 11. |
Gli Stati Parti che abbiano risposto «sì» al quesito relativo al fatto che l’evento soddisfi almeno due dei quattro criteri (I–IV) precedenti, devono darne notifica all’OMS in base all’articolo 6 del Regolamento sanitario internazionale.
| Porto di: …………….…………… Date: ….….…………………… |
|---|
| Il presente certificato registra l’ispezione e: |
| 1. l’esenzione dal controllo o |
| 2. le misure di controllo applicate |
| Nome della nave o del mezzo di navigazione interna: …….…………. Bandiera: …………………. N. di immatricolazione/IMO…….………………… |
| Al momento dell’ispezione le stive erano scariche/cariche di …….… tonnellate di ……………….…….………… |
| Nome e indirizzo dell’ufficiale che ha eseguito l’ispezione ………….….…….……… |
| Certificato di esenzione dalla sanificazione della nave | Certificato di sanificazione della nave |
|---|
| Aree (impianti e servizi) ispezionate | Prove rilevate1 | Risultati dei campioni2 | Documenti verificati | Misure di controllo applicate | Data della nuova ispezione | Commenti relativi alle condizioni riscontrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucina di bordo | Registro medico | ||||||
| Cambusa | Giornale di bordo | ||||||
| Scorte | Altri | ||||||
| Stive/carico | |||||||
| Alloggi: | |||||||
| – equipaggio | |||||||
| – ufficiali | |||||||
| – passeggeri | |||||||
| – coperta | |||||||
| Acqua potabile | |||||||
| Acque di scarico | |||||||
| Casse di zavorra | |||||||
| Rifiuti solidi e sanitari | |||||||
| Acqua stagnante | |||||||
| Sala macchine | |||||||
| Strutture mediche | |||||||
| Altre aeree specificate – vedere allegati | |||||||
| Contrassegnare le aree non applicabili con N/A | |||||||
| Nessuna prova rilevata. La nave/il mezzo di navigazione è esentato dalle misure di controllo. Le misure di controllo indicate sono state adottate alla data sottoindicata. Nome e incarico dell’ufficiale che rilascia il documento: …………….……………… Firma e timbro: ……….……………… Data: ……….……………… | |||||||
| 1 a) Prove di infezione o contaminazione, inclusi: vettori a tutti gli stadi di crescita, serbatoi animali per vettori; roditori o altre specie che potrebbero trasportare malattie umane, rischi microbiologici, chimici e diversi per la sanità dell’uomo; segni di misure sanitarie inadeguate. b) Informazioni relative a eventuali casi umani (da includere nella dichiarazione marittima di sanità). | |||||||
| 2 Risultati dei campioni prelevati a bordo. Analisi da fornire al comandante della nave con il mezzo più conveniente e, se è richiesta una nuova ispezione, nel porto di scalo successivo più conveniente che coincida con la data della nuova ispezione specificata nel presente certificato. I certificati di esenzione dalla sanificazione e i certificati di sanificazione sono validi per un massimo di sei mesi, ma il periodo di validità può essere prolungato di un mese se l’ispezione non può essere eseguita nel porto e non ci sono prove di infezione o contaminazione. |
Allegato al modello di certificato di esenzione dalla sanificazione della nave/certificato di sanificazione della nave
| Aree/strutture/ impianti ispezionati | Prove riscontrate | Risultati dei campioni | Documenti verificati | Misure di controllo applicate | Data della nuova ispezione | Commenti relativi alle condizioni riscontrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimenti | ||||||
| Origine | ||||||
| Conservazione | ||||||
| Preparazione | ||||||
| Servizio | ||||||
| Acqua | ||||||
| Origine | ||||||
| Conservazione | ||||||
| Distribuzione | ||||||
| Rifiuti | ||||||
| Conservazione | ||||||
| Trattamento | ||||||
| Smaltimento | ||||||
| Piscine/terme | ||||||
| Attrezzatura | ||||||
| Funzionamento | ||||||
| Strutture mediche | ||||||
| Attrezzature e dispositivi medici | ||||||
| Funzionamento | ||||||
| Medicinali | ||||||
| Altre aree ispezionate |
Contrassegnare le aree elencate non applicabili con N/A
Sezione A – Operatori di trasporto
1. Gli operatori di trasporto devono facilitare:
2. Gli operatori di trasporto devono fornire all’autorità competente un certificato di esenzione dalla sanificazione della nave o un certificato di sanificazione della nave, una dichiarazione marittima di sanità o la parte sanitaria della Dichiarazione generale di aeromobile validi, in base al presente Regolamento.
Sezione B – Mezzi di trasporto
1. Le misure di controllo applicate a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto e merci in base al presente Regolamento sono eseguite in modo da evitare per quanto possibile lesioni o disagio a persone o danni a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto e merci. Se possibile e fattibile, le misure di controllo devono essere applicate con il mezzo di trasporto o le stive vuoti.
2. Gli Stati Parti devono indicare per iscritto le misure applicate per quanto riguarda il carico, i container o i mezzi di trasporto, le parti trattate, i metodi impiegati e le ragioni alla base di tale applicazione. Tali informazioni devono essere fornite per scritto alla persona responsabile dell’aeromobile e, in caso di nave, sul certificato di sanificazione della nave. Per altri carichi, container o mezzi di trasporto, gli Stati Parti devono inviare tali informazioni per scritto a mittenti, destinatari, vettori e alla persona responsabile del mezzo di trasporto, o ai rispettivi rappresentanti.
1. L’OMS deve pubblicare disinfestazioni o altre misure di controllo dei vettori da eseguire sui mezzi di trasporto che arrivino da tali aree. La determinazione di tali aree deve essere eseguita ai sensi delle procedure riguardanti le raccomandazioni temporanee o permanenti, ove ritenute opportune.
2. Ogni mezzo di trasporto che lasci un punto di ingresso situato in un’area per cui siano raccomandate misure di controllo dei vettori deve essere disinfestato e i vettori devono essere tenuti lontani da tale area. In caso di metodi o materiali suggeriti dall’Organizzazione per tali procedure, questi devono essere impiegati. La presenza di vettori a bordo di mezzi di trasporto e le misure di controllo impiegate per eliminarli devono essere indicate: (a) nel caso di aeromobili, nella parte sanitaria della Dichiarazione generale di aeromobile, salvo che l’autorità competente del porto di arrivo non rinunci a richiedere tale parte della Dichiarazione; (b) nel caso di navi, sui certificati di sanificazione della nave; e (c) nel caso di altri mezzi di trasporto, su un certificato scritto di trattamento fatto pervenire a mittente, destinatario, vettore, responsabile del mezzo di trasporto o loro rappresentanti.
3. Gli Stati Parti devono accettare la disinfestazione, la derattizzazione e le altre misure di controllo per i mezzi di trasporto applicate da altri Stati Parti se sono stati applicati i metodi e i materiali consigliati dall’Organizzazione.
4. Gli Stati Parti devono definire programmi per tenere sotto controllo i vettori che possono trasportare un agente infettivo che costituisca un rischio di sanità pubblica ad una distanza minima di 400 metri dalle aree delle strutture dei punti di ingresso utilizzate per operazioni che riguardino viaggiatori, mezzi di trasporto, container, carichi e pacchi postali, con aumento della distanza minima se sono presenti vettori in grado di percorrere tratte più lunghe.
5. Se è necessaria un’ulteriore ispezione per determinare il successo delle misure di controllo applicate sul vettore, le autorità competenti del porto o aeroporto di scalo successivo conosciuto in grado di effettuare tale ispezione devono essere informate in anticipo di tale richiesta da parte dell’autorità competente che consiglia tale misura. In caso di navi, tale misura deve essere annotata sul certificato di sanificazione della nave.
6. Un mezzo di trasporto può essere considerato sospetto e dovrebbe essere ispezionato per rilevare la presenza di vettori e serbatoi di infezione se: (a) a bordo si è verificato un possibile caso di malattia a trasmissione vettoriale; (b) a bordo, durante un viaggio internazionale si è verificato un possibile caso di malattia a trasmissione vettoriale; o (c) ha lasciato un’area affetta entro un periodo di tempo in cui i vettori a bordo potrebbero ancora trasmettere la malattia.
7. Uno Stato Parte non dovrebbe proibire l’atterraggio di un aeromobile o l’attracco di una nave nel proprio territorio se sono state applicate le misure di controllo di cui al paragrafo 3 del presente allegato o altrimenti raccomandate dall’Organizzazione. Tuttavia, agli aeromobili o alle navi provenienti da un’area affetta potrebbe essere richiesto di atterrare in aeroporti o di deviare verso un altro porto specificati dallo Stato Parte a tale scopo.
8. Uno Stato Parte può applicare misure di controllo dei vettori a un mezzo di trasporto proveniente da un’area affetta da una malattia a trasmissione vettoriale se i vettori di suddetta malattia sono presenti nel suo territorio.
1. I vaccini o altre profilassi specificati nell’allegato 7 o raccomandati in base al presente Regolamento devono essere di qualità adeguata; i vaccini e le profilassi proposti dall’OMS devono essere soggetti alla sua approvazione. Su richiesta, lo Stato Parte può fornire all’OMS le necessarie prove attestanti l’adeguatezza dei vaccini e delle profilassi eseguiti nel suo territorio in base al presente Regolamento.
2. Alle persone sottoposte a vaccinazione o altra profilassi in base al presente Regolamento deve essere consegnato un certificato internazionale di vaccinazione o profilassi (di seguito denominato il «certificato») nella forma specificata dal presente allegato. Non è consentita nessuna variazione del modello di certificato specificato nel presente allegato.
3. I certificati ai sensi del presente allegato sono validi solo se il vaccino o la profilassi utilizzati sono stati approvati dall’OMS.
4. I certificati devono essere firmati da personale medico, nella persona di un medico o altro operatore sanitario autorizzato, che abbia supervisionato la somministrazione del vaccino o della profilassi. Il certificato deve in oltre riportare il timbro ufficiale del centro in cui sono stati somministrati il vaccino o la profilassi; questo, tuttavia, non può sostituire la firma.
5. I certificati devono essere completati interamente in inglese o in francese. Possono essere completati anche in altre lingue in aggiunta all’inglese o al francese.
6. Qualsiasi emendamento, cancellazione o parte non compilata del presente certificato può renderlo nullo.
7. I certificati sono personali e non devono in nessun caso essere utilizzati collettivamente. Per i bambini è necessario compilare certificati separati.
8. Quando il bambino è incapace di scrivere, il certificato deve essere firmato da un parente o un tutore. La firma di un analfabeta deve essere indicata come solito con il contrassegno della persona e l’indicazione da parte di un’altra persona che si tratta effettivamente del contrassegno della persona interessata.
9. In caso il personale medico che effettua la supervisione ritenga che la vaccinazione o la profilassi siano controindicate per motivi medici, il personale medico che effettua la supervisione dovrà fornire a tale persona le ragioni relative, scritte in inglese o in francese, e se necessario in un’altra lingua oltre all’inglese o il francese, sottolineando tale opinione che dovrà essere presa in considerazione dalle autorità competenti all’arrivo. Il personale medico che effettua la supervisione e le autorità competenti devono informare tali persone del rischio collegato alla mancata vaccinazione e al mancato uso di profilassi ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 23.
10. Un documento equivalente fatto pervenire dalle Forze armate a un membro attivo di tali Forze deve essere accettato in luogo di un certificato internazionale nel modulo illustrato nel presente allegato se: (a) contiene sostanzialmente le stesse informazioni mediche richieste da tale modulo; e (b) contiene una dichiarazione in inglese o francese e, se necessario, in un’altra lingua in aggiunta all’inglese o al francese, riportante la natura e la data del vaccino o della profilassi in conformità al presente paragrafo.
Modello di certificato internazionale di vaccinazione o di profilassi
Il presente per certificare che [nome] …………………………………………, data di nascita ……………………. sesso ……….…., nazionalità …………………. documenti di identificazione nazionale, se applicabile ………………………………
firma ……………………………………….………………,
alla data indicata è stato sottoposto alla vaccinazione o alla profilassi contro:
(nome della malattia o patologia) …………………………………………………….
in conformità al Regolamento sanitario internazionale.
| Vaccino o profilassi | Data | Firma e qualifica professionale del vaccinatore | Produttore e numero di lotto del vaccino o della profilassi | Certificato valido da …… a …… | Timbro ufficiale del centro responsabile della somministrazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. |
Il presente certificato è valido solo se il vaccino o la profilassi utilizzati sono stati approvati dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Il presente certificato deve essere firmato dal personale medico, nella persona di un medico o altro operatore sanitario autorizzato, che abbia supervisionato la somministrazione del vaccino o della profilassi. Il certificato deve inoltre riportare il timbro ufficiale del centro in cui sono stati somministrati il vaccino o la profilassi; questo, tuttavia, non può sostituire la firma.
Qualsiasi emendamento, cancellazione o parte non compilata del presente certificato lo renderà nullo.
La validità del presente certificato deve protrarsi fino alla data indicata per la particolare vaccinazione o profilassi. Il certificato deve essere completato interamente in inglese o in francese. Il certificato può essere completato anche in un’altra lingua sullo stesso documento in aggiunta all’inglese o al francese.
1. In aggiunta a qualsiasi raccomandazione relativa a vaccinazione o a profilassi, ai sensi del presente Regolamento per le seguenti malattie può essere specificamente richiesto un certificato di vaccinazione o della profilassi come condizione per l’ingresso dei viaggiatori in uno Stato Parte:
Vaccinazione contro la febbre gialla.
2. Raccomandazioni e requisiti per la vaccinazione contro la febbre gialla: (a) Ai fini del presente allegato: (i) il periodo di incubazione della febbre gialla è di sei giorni; (ii) i vaccini contro la febbre gialla approvati dall’OMS forniscono protezione contro l’infezione a partire da 10 giorni dopo la somministrazione del vaccino; (iii) questa protezione si prolunga per tutta la vita della persona vaccinata; e (iv) la validità di un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla si estende per la vita intera della persona vaccinata, a contare dal decimo giorno successivo alla data della vaccinazione. (b) La vaccinazione contro la febbre gialla può essere richiesta a ogni viaggiatore che lasci un’area in cui l’Organizzazione abbia determinato un rischio di trasmissione della febbre gialla. (c) Se un viaggiatore è in possesso di un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla non più valido, al viaggiatore deve essere permessa la partenza fatta salva l’applicazione all’arrivo delle disposizioni del paragrafo 2 (h) del presente allegato. (d) Un viaggiatore in possesso di un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla valido non deve essere considerato sospetto, anche nel caso in cui provenga da un’area in cui l’Organizzazione abbia determinato un rischio di trasmissione della febbre gialla. (e) In conformità al paragrafo 1 dell’allegato 6, il vaccino contro la febbre gialla utilizzato deve essere approvato dall’Organizzazione. (f) Gli Stati Parti devono designare centri specifici per la vaccinazione contro la febbre gialla all’interno dei loro territori per assicurare la qualità e la sicurezza delle procedure e dei materiali utilizzati. (g) Ogni persona impiegata presso un punto di ingresso in un’area in cui l’Organizzazione abbia determinato un rischio di trasmissione della febbre gialla e ogni membro dell’equipaggio di un mezzo di trasporto che utilizzi tale punto di ingresso deve essere in possesso di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla. (h) Uno Stato Parte nel cui territorio siano presenti vettori della febbre gialla può richiedere che un viaggiatore di ritorno da un’area in cui l’Organizzazione abbia determinato un rischio di trasmissione di febbre gialla incapace di produrre un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla valido sia posto in quarantena fino a quando il certificato non divenga valido o per un periodo non superiore a sei giorni calcolato a partire dalla data dell’ultima possibile esposizione all’infezione, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. (i) I viaggiatori che posseggano un’esenzione dalla vaccinazione contro la febbre gialla, firmata da un ufficiale medico autorizzato o da un operatore sanitario autorizzato possono essere ugualmente autorizzati all’ingresso, nel rispetto delle disposizioni del paragrafo precedente del presente allegato, e a condizione che vengano informati relativamente alla protezione dai vettori di febbre gialla. In caso i viaggiatori non vengano posti in quarantena, può essere loro richiesto di comunicare all’autorità competente eventuali stati febbrili o altri sintomi e di essere posti sotto osservazione.
Da completare e trasmettere alle autorità competenti da parte dei comandanti delle navi provenienti da porti stranieri.Presentato al porto di ……………………………… Data: ……………….…………Nome della nave o del mezzo di navigazione interna …….………….…………….N. di immatricolazione/IMO ……………………. proveniente da ……….…………in viaggio verso …………………………………….…….(Nazionalità) (Bandiera del mezzo di navigazione) ………….…….……….….Nome del comandante …………………………….….…Stazza lorda (nave) …………………………………………….…………Stazza (mezzo di navigazione interna) …………………………….……….Certificato di controllo/di esenzione dalla sanificazione valido eseguito a bordo?Sì …………………… No …………………… Emesso a ….…….….…….Data ……………….……Richiesta nuova ispezione? Sì …………………… No ……………….……La nave/il mezzo di navigazione hanno viaggiato in un’area affetta identificata dall’Organizzazione mondiale della sanità? Sì ……………… No ……….…………Elenco dei porti di scalo dall’inizio del viaggio, indicando la data di partenza, o comunque negli ultimi trenta giorni: ……………………………………….…………………………………………………………………….…Su richiesta dell’autorità competente del porto di arrivo, compilare un elenco dei membri dell’equipaggio, dei passeggeri e delle altre persone che siano saliti a bordo della nave/del mezzo di navigazione dall’inizio dei viaggio internazionale o comunque negli ultimi trenta giorni, includendo tutti i porti/Stati visitati in tale periodo (aggiungere i nomi al modulo allegato):
| 1) | Nome ………………… | a bordo da: 1) | ……………… | 2) | ……………… | 3) | ………………. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) | Nome ………………… | a bordo da: 1) | ……………… | 2) | ……………… | 3) | ………………. |
| 3) | Nome ………………… | a bordo da: 1) | ……………… | 2) | ……………… | 3) | ………………. |
| Numero dei membri dell’equipaggio a bordo ……….………………Numero dei passeggeri a bordo ………………….…… |
1) Sono morte persone a bordo durante il viaggio per motivi diversi dal verificarsi di un incidente? Sì …………………… No …………………… Se sì, spiegare dettagliatamente nel modulo allegato. Numero totale di morti …………………….
2) A bordo, o durante il viaggio internazionale, si sono verificati casi di malattia che si sospetta essere di natura infettiva? Sì ………………………… No …………………… Se sì, spiegare dettagliatamente nel modulo allegato.
3) Il numero totale di passeggeri ammalati durante il viaggio è stato maggiore del normale/previsto? Sì …………………. No …………………… Quante persone ammalate? ……………….
4) Sono presenti persone ammalate a bordo in questo momento? Sì ……………… No …………………… Se sì, spiegare dettagliatamente nel modulo allegato.
5) È stato consultato un medico? Sì ………………… No ………………… Se sì, spiegare i dettagli della terapia o della consulenza nel modulo allegato.
6) Siete a conoscenza di patologie a bordo che possano provocare un’infezione o il diffondersi di malattie? Sì ………………. No ………………. Se sì, spiegare dettagliatamente nel modulo allegato.
7) A bordo sono state adottate misure sanitarie (ad esempio quarantena, isolamento, disinfezione o decontaminazione)? Sì …………… No ……………… Se sì, specificare il tipo, il luogo e la data ………………………………………………….……
8) Sono stati scoperti clandestini a bordo? Sì ………………… No ……….……… Se sì, dove sono saliti a bordo della nave (se noto)? …………………………………
9) A bordo sono presenti animali ammalati? Sì ……………… No …………….…
Nota: In assenza di un medico, il comandante deve considerare i seguenti sintomi come ragione per sospettare l’esistenza di una malattia di natura infettiva: (a) febbre, persistente per diversi giorni o accompagnata da: (i) prostrazione, (ii) perdita di lucidità, (iii) tumefazione dei linfonodi, (iv) ittero, (v) tosse o affanno, (vi) sanguinamento inusuale, o (vii) paralisi; (b) con o senza febbre: (i) eruzione o eritema cutanei acuti, (ii) vomito grave (per cause diverse da mal di mare), (iii) diarrea grave, o (iv) convulsioni ricorrenti.
Dichiaro con la presente che i dettagli e le risposte ai quesiti posti nella presente dichiarazione di sanità (incluso il modulo) sono veritieri e corretti in base alle mie conoscenze.
| Data: ….……….… | Firmato: ……………………………………… Comandante |
|---|---|
| Controfirmato: …………….………………… Medico (se a bordo) |
| Nome | Classe e qualifica | Età | Sesso | Nazionalità | Porto, data di arrivo a bordo della nave/del mezzo di navigazione | Natura della malattia | Data di inizio dei sintomi | Segnalati a un ufficiale medico del porto? | Gestione del caso* | Medicinali o altre terapie somministrati al paziente | Commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Indicare: (1) se la persona è guarita, è ancora ammalata o è morta; e (2) se la persona è ancora a bordo, è stata evacuata (incluso il nome del porto o aeroporto), o è stata sepolta in mare. |
Dichiarazione di sanità
Nominativo e numero di posto o funzione delle persone a bordo che soffrono di malattie non imputabili al mal d’aria o a incidenti, o che potrebbero essere affette da una malattia trasmissibile (la presenza di febbre [temperatura di 38 °C/100 °F o più elevata] associata ad uno o più segni o sintomi – come: evidente stato di malessere, tosse persistente, difficoltà respiratorie, diarrea persistente, vomito persistente, eruzioni cutanee, ecchimosi o sanguinamenti in assenza di traumi pregressi e stato confusionale di recente manifestazione – aumenta le possibilità che la persona sia affetta da una malattia trasmissibile), nonché dei casi di malattia sbarcati durante un precedente scalo
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Dettagli relativi ad ogni disinfestazione o trattamento sanitario (luogo, data, ora, metodo) effettuati durante il volo. Se durante il volo non è stata eseguita alcuna disinfestazione, fornire i dettagli relativi alla disinfestazione più recente
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Firma, se del caso con orario e data: ………………………………………
| Membro dell’equipaggio responsabile |
|---|
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 15 giugno | 2007 | ||
| Albania | 15 giugno | 2007 | ||
| Algeria | 15 giugno | 2007 | ||
| Andorra | 15 giugno | 2007 | ||
| Angola | 15 giugno | 2007 | ||
| Antigua e Barbuda | 15 giugno | 2007 | ||
| Arabia Saudita | 15 giugno | 2007 | ||
| Argentina | 15 giugno | 2007 | ||
| Armenia | 15 giugno | 2007 | ||
| Australia | 15 giugno | 2007 | ||
| Austria | 15 giugno | 2007 | ||
| Azerbaigian | 15 giugno | 2007 | ||
| Bahamas | 15 giugno | 2007 | ||
| Bahrein | 15 giugno | 2007 | ||
| Bangladesh | 15 giugno | 2007 | ||
| Barbados | 15 giugno | 2007 | ||
| Belarus | 15 giugno | 2007 | ||
| Belgio | 15 giugno | 2007 | ||
| Belize | 15 giugno | 2007 | ||
| Benin | 15 giugno | 2007 | ||
| Bhutan | 15 giugno | 2007 | ||
| Bolivia | 15 giugno | 2007 | ||
| Bosnia e Erzegovina | 15 giugno | 2007 | ||
| Botswana | 15 giugno | 2007 | ||
| Brasile | 15 giugno | 2007 | ||
| Brunei | 15 giugno | 2007 | ||
| Bulgaria | 15 giugno | 2007 | ||
| Burkina Faso | 15 giugno | 2007 | ||
| Burundi | 15 giugno | 2007 | ||
| Cambogia | 15 giugno | 2007 | ||
| Camerun | 15 giugno | 2007 | ||
| Canada | 15 giugno | 2007 | ||
| Capo Verde | 15 giugno | 2007 | ||
| Ceca, Repubblica | 15 giugno | 2007 | ||
| Ciad | 15 giugno | 2007 | ||
| Cile | 15 giugno | 2007 | ||
| Cina | ||||
| Hong Kong | 15 giugno | 2007 | ||
| Macao | 15 giugno | 2007 | ||
| Taiwan (Taipei cinese) | 15 giugno | 2007 | ||
| Cipro | 15 giugno | 2007 | ||
| Colombia | 15 giugno | 2007 | ||
| Comore | 15 giugno | 2007 | ||
| Congo (Kinshasa) | 15 giugno | 2007 | ||
| Corea (Nord) | 15 giugno | 2007 | ||
| Corea (Sud) | 15 giugno | 2007 | ||
| Costa Rica | 15 giugno | 2007 | ||
| Côte d’Ivoire | 15 giugno | 2007 | ||
| Croazia | 15 giugno | 2007 | ||
| Cuba | 15 giugno | 2007 | ||
| Danimarca | 15 giugno | 2007 | ||
| Dominica | 15 giugno | 2007 | ||
| Dominicana, Repubblica | 15 giugno | 2007 | ||
| Ecuador | 15 giugno | 2007 | ||
| Egitto | 15 giugno | 2007 | ||
| El Salvador | 15 giugno | 2007 | ||
| Emirati Arabi Uniti | 15 giugno | 2007 | ||
| Eritrea | 15 giugno | 2007 | ||
| Estonia | 15 giugno | 2007 | ||
| Eswatini | 15 giugno | 2007 | ||
| Etiopia | 15 giugno | 2007 | ||
| Figi | 15 giugno | 2007 | ||
| Filippine | 15 giugno | 2007 | ||
| Finlandia | 15 giugno | 2007 | ||
| Francia | 15 giugno | 2007 | ||
| Gabon | 15 giugno | 2007 | ||
| Gambia | 15 giugno | 2007 | ||
| Georgia | 15 giugno | 2007 | ||
| Germania | 15 giugno | 2007 | ||
| Ghana | 15 giugno | 2007 | ||
| Giamaica | 15 giugno | 2007 | ||
| Giappone | 15 giugno | 2007 | ||
| Gibuti | 15 giugno | 2007 | ||
| Giordania | 15 giugno | 2007 | ||
| Grecia* | 15 giugno | 2007 | ||
| Grenada | 15 giugno | 2007 | ||
| Guatemala | 15 giugno | 2007 | ||
| Guinea | 15 giugno | 2007 | ||
| Guinea equatoriale | 15 giugno | 2007 | ||
| Guinea-Bissau | 15 giugno | 2007 | ||
| Guyana | 15 giugno | 2007 | ||
| Haiti | 15 giugno | 2007 | ||
| Honduras | 15 giugno | 2007 | ||
| India* | 8 agosto | 2007 | ||
| Indonesia | 15 giugno | 2007 | ||
| Iran** | 15 giugno | 2007 | ||
| Iraq | 15 giugno | 2007 | ||
| Irlanda | 15 giugno | 2007 | ||
| Islanda | 15 giugno | 2007 | ||
| Isole Marshall | 15 giugno | 2007 | ||
| Israele | 15 giugno | 2007 | ||
| Italia | 15 giugno | 2007 | ||
| Kazakstan | 15 giugno | 2007 | ||
| Kenya | 15 giugno | 2007 | ||
| Kirghizistan | 15 giugno | 2007 | ||
| Kiribati | 15 giugno | 2007 | ||
| Kuwait | 15 giugno | 2007 | ||
| Laos | 15 giugno | 2007 | ||
| Lesotho | 15 giugno | 2007 | ||
| Lettonia | 15 giugno | 2007 | ||
| Libano | 15 giugno | 2007 | ||
| Liberia | 15 giugno | 2007 | ||
| Libia | 15 giugno | 2007 | ||
| Liechtenstein | 28 marzo | 2012 | ||
| Lituania | 15 giugno | 2007 | ||
| Lussemburgo | 15 giugno | 2007 | ||
| Macedonia del Nord | 15 giugno | 2007 | ||
| Madagascar | 15 giugno | 2007 | ||
| Malawi | 15 giugno | 2007 | ||
| Malaysia | 15 giugno | 2007 | ||
| Maldive | 15 giugno | 2007 | ||
| Mali | 15 giugno | 2007 | ||
| Malta | 15 giugno | 2007 | ||
| Marocco | 15 giugno | 2007 | ||
| Mauritania | 15 giugno | 2007 | ||
| Maurizio | 15 giugno | 2007 | ||
| Messico | 15 giugno | 2007 | ||
| Micronesia | 15 giugno | 2007 | ||
| Moldova | 15 giugno | 2007 | ||
| Monaco | 15 giugno | 2007 | ||
| Mongolia | 15 giugno | 2007 | ||
| Montenegro | 5 febbraio | 2008 | ||
| Mozambico | 15 giugno | 2007 | ||
| Myanmar | 15 giugno | 2007 | ||
| Namibia | 15 giugno | 2007 | ||
| Nauru | 15 giugno | 2007 | ||
| Nepal | 15 giugno | 2007 | ||
| Nicaragua | 15 giugno | 2007 | ||
| Niger | 15 giugno | 2007 | ||
| Nigeria | 15 giugno | 2007 | ||
| Norvegia | 15 giugno | 2007 | ||
| Nuova Zelanda | 15 giugno | 2007 | ||
| Isole Cook | 15 giugno | 2007 | ||
| Niue | 15 giugno | 2007 | ||
| Oman | 15 giugno | 2007 | ||
| Paesi Bassi | 15 giugno | 2007 | ||
| Pakistan | 15 giugno | 2007 | ||
| Palau | 15 giugno | 2007 | ||
| Panama | 15 giugno | 2007 | ||
| Papua Nuova Guinea | 15 giugno | 2007 | ||
| Paraguay | 15 giugno | 2007 | ||
| Perù | 15 giugno | 2007 | ||
| Polonia | 15 giugno | 2007 | ||
| Portogallo*a | 15 giugno | 2007 | ||
| Qatar | 15 giugno | 2007 | ||
| Regno Unito | 15 giugno | 2007 | ||
| Rep. Centrafricana | 15 giugno | 2007 | ||
| Romania | 15 giugno | 2007 | ||
| Ruanda | 15 giugno | 2007 | ||
| Russia | 15 giugno | 2007 | ||
| Saint Kitts e Nevis | 15 giugno | 2007 | ||
| Saint Lucia | 15 giugno | 2007 | ||
| Saint Vincent e Grenadine | 15 giugno | 2007 | ||
| Salomone, Isole | 15 giugno | 2007 | ||
| Samoa | 15 giugno | 2007 | ||
| San Marino | 15 giugno | 2007 | ||
| Santa Sede | 15 giugno | 2007 | ||
| São Tomé e Príncipe | 15 giugno | 2007 | ||
| Seicelle | 15 giugno | 2007 | ||
| Senegal | 15 giugno | 2007 | ||
| Serbia | 15 giugno | 2007 | ||
| Sierra Leone | 15 giugno | 2007 | ||
| Singapore | 15 giugno | 2007 | ||
| Siria | 15 giugno | 2007 | ||
| Slovacchia | 15 giugno | 2007 | ||
| Slovenia | 15 giugno | 2007 | ||
| Somalia | 15 giugno | 2007 | ||
| Spagna | 15 giugno | 2007 | ||
| Sri Lanka | 15 giugno | 2007 | ||
| Stati Uniti* | 18 luglio | 2007 | ||
| Sudafrica | 15 giugno | 2007 | ||
| Sudan | 15 giugno | 2007 | ||
| Sudan del Sud | 16 aprile | 2013 | ||
| Suriname | 15 giugno | 2007 | ||
| Svezia | 15 giugno | 2007 | ||
| Svizzera | 15 giugno | 2007 | ||
| Tagikistan | 15 giugno | 2007 | ||
| Tanzania | 15 giugno | 2007 | ||
| Thailandia | 15 giugno | 2007 | ||
| Timor-Leste | 15 giugno | 2007 | ||
| Togo | 15 giugno | 2007 | ||
| Tonga* | 15 giugno | 2007 | ||
| Trinidad e Tobago | 15 giugno | 2007 | ||
| Tunisia | 15 giugno | 2007 | ||
| Turchia* | 15 giugno | 2007 | ||
| Turkmenistan | 15 giugno | 2007 | ||
| Tuvalu | 15 giugno | 2007 | ||
| Ucraina | 15 giugno | 2007 | ||
| Uganda | 15 giugno | 2007 | ||
| Ungheria | 15 giugno | 2007 | ||
| Uruguay | 15 giugno | 2007 | ||
| Uzbekistan | 15 giugno | 2007 | ||
| Vanuatu | 15 giugno | 2007 | ||
| Venezuela | 15 giugno | 2007 | ||
| Vietnam | 15 giugno | 2007 | ||
| Yemen | 15 giugno | 2007 | ||
| Zambia | 15 giugno | 2007 | ||
| Zimbabwe | 15 giugno | 2007 | ||
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS):www.who.int/froppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Dichiarazioni della Presidenza nel nome degli Stati membri dell’Unione europea. | ||||
| In conformità con l’articolo 61 del Regolamento sanitario internazionale, i seguenti Stati contraenti hanno informato il Segretario generale dell'OMS di rifiutare i presenti emendamenti: Iran, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e Slovacchia. |