0.818.62•Accordo sulla traslazione delle salme
0.818.62Multilateral International Treaty18 gen 1980
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}Conchiuso a Strasburgo il 26 ottobre 1973
Firmato dalla Svizzera il 17 dicembre 19792
Entrato in vigore per la Svizzera il 18 gennaio 1980
(Stato 30 aprile 2015)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,
considerata la necessità di semplificare le formalità inerenti alla traslazione internazionale delle salme;
tenuto conto del fatto che la traslazione di una salma non crea alcun rischio a livello sanitario, anche se il decesso è dovuto a una malattia trasmissibile, qualora siano prese appropriate misure, in particolare per quanto concerne l’ermeticità della bara,
hanno convenuto quanto segue:
(1). Le Parti Contraenti applicheranno nelle loro relazioni reciproche le disposizioni del presente Accordo. (2). Ai fini del presente Accordo si intende per traslazione di salme il trasporto internazionale di corpi di persone decedute, dallo Stato di partenza verso lo Stato di destinazione; lo Stato di partenza è quello in cui inizia la traslazione ovvero, nel caso di un cadavere esumato, quello in cui si è svolta l’inumazione; lo Stato di destinazione è quello in cui la salma dovrà essere inumata o cremata dopo il trasporto. (3). Il presente Accordo non si applica al trasporto internazionale di ceneri.
(1). Le disposizioni del presente Accordo rappresentano le condizioni massimali esigibili per l’invio, il transito o l’ammissione di una salma sul territorio di una Parte Contraente. (2). Le Parti Contraenti rimangono libere di accordare maggiori agevolazioni applicando sia accordi bilaterali sia decisioni prese di comune accordo in casi singoli, segnatamente ove trattasi di traslazione tra regioni frontaliere.
Per l’applicazione di tali accordi e decisioni in casi singoli, è richiesto il consenso di tutti gli Stati interessati.
(1). Durante la traslazione internazionale, la salma deve essere accompagnata da un documento speciale denominato «carta di passo per cadavere», rilasciato dall’autorità competente dello Stato di partenza. (2). La carta di passo deve riprodurre almeno i dati menzionati nel modello allegato al presente Accordo; deve essere redatta nella lingua ufficiale o in una lingua ufficiale dello Stato in cui è rilasciata e in una lingua ufficiale del Consiglio d’Europa.
Eccettuati i documenti previsti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali inerenti ai trasporti in genere o dalle convenzioni od accordi futuri sulla traslazione delle saline, l’unico documento richiesto dallo Stato di destinazione e dallo Stato di transito è la carta di passo per cadavere.
La carta di passo è rilasciata dall’autorità competente di cui all’articolo 8 del presente Accordo allorché questa abbia accertato che:
(1). La bara deve essere ermetica; deve pure contenere una materia assorbente. Se ritenuto necessario dalle autorità competenti dello Stato di partenza, la bara deve essere provvista di un apparecchio depuratore atto ad uguagliare la pressione interna ed esterna. La bara deve essere costituita: i) sia di una bara esterna in legno con pareti il cui spessore non deve essere inferiore a 20 mm e di una bara interna di zinco accuratamente saldato o di qualsiasi altra materia autodistruttibile; ii) sia di un’unica bara in legno con pareti il cui spessore non deve essere inferiore a 30 mm, rivestita internamente di una lamina di zinco o di qualsiasi altra materia autodistruttibile. (2). Se il decesso è dovuto a una malattia contagiosa, la salma stessa deve essere avvolta in un lenzuolo impregnato di una soluzione antisettica. (3). Impregiudicate le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando la traslazione avviene per via aerea la bara deve essere provvista di un apparecchio depuratore o, in mancanza di ciò, offrire garanzie di tenuta riconosciute sufficienti dall’autorità competente dello Stato di partenza.
La bara trasportata come carico ordinario deve essere posta in un imballaggio che non dia l’apparenza di un feretro e sul quale sia menzionato che deve essere manipolato con precauzione.
Ogni Parte Contraente comunica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa la designazione dell’autorità competente menzionata nell’articolo 3 paragrafo 1, nell’articolo 5 e nell’articolo 6 paragrafi 1 e 3 del presente Accordo.
Se una traslazione concerne uno Stato terzo partecipe della Convenzione di Berlino concernente il trasporto dei cadaveri del 10 febbraio 19373, ogni Stato Contraente del presente Accordo può chiedere a un altro Stato Contraente di prendere le misure necessarie per permettere al primo di questi Stati Contraenti di adempiere gli obblighi che gli incombono in virtù della Convenzione di Berlino.
(1). Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono divenirne partecipi mediante:
(2). Gli strumenti di ratificazione o di accettazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
(1). Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio ne saranno divenuti partecipi conformemente alle disposizioni dell’articolo 10. (2). Per qualsiasi Stato che lo firmerà successivamente senza riserva di ratificazione o d’accettazione ovvero lo ratificherà o accetterà, l’Accordo entra in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione o d’accettazione.
(1). Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderirvi. (2). L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione, efficace un mese dopo la data del deposito.
(1). Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione o di adesione, designare il o i territori cui s’applica il presente Accordo. (2). Ogni Parte Contraente può, al momento del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione o di adesione, o in qualsiasi altro successivo momento, estendere l’applicazione del presente Accordo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella medesima e di cui essa cura le relazioni internazionali o per il quale è facoltata a stipulare. (3). Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato nella medesima, alle condizioni previste dall’articolo 14 del presente Accordo.
(1). Il presente Accordo rimane in vigore senza limitazione di durata. (2). Ogni Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire il presente Accordo con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. (3). La disdetta ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto notificazione.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo:
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 1973, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato firmatario e aderente.(Seguono le firme)
La presente carta di passo è rilasciata conformemente alle disposizioni dell’Accordo sulla traslazione delle salme, segnatamente agli articoli 3 e 54.
Essa autorizza la traslazione della salma di:
Cognome e nome del defunto
Morto(a) il a
Indicare la causa del decesso (se possibile)5e6
all’età di anni
Data e luogo di nascita (se possibile)
La salma deve essere trasportata
(mezzo di trasporto)
da (luogo di partenza)
via (percorso)
a (destinazione)
Siccome la traslazione di questo cadavere è stata autorizzata, tutte le autorità dei Paesi sul cui territorio deve aver luogo il trasporto sono invitate a lasciarlo passare liberamente.
Fatto a , il
Firma dell’autorità competente Timbro ufficiale dell’autorità competente
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratifica (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Andorra* | 9 febbraio | 2007 | 10 marzo | 2007 |
| Austria* | 10 luglio | 1978 | 11 agosto | 1978 |
| Belgio* | 25 settembre | 1981 | 26 ottobre | 1981 |
| Ceca, Repubblica* | 23 gennaio | 2012 | 24 febbraio | 2012 |
| Cipro* | 1° agosto | 1975 | 11 novembre | 1975 |
| Estonia* | 6 dicembre | 2001 F | 7 gennaio | 2002 |
| Finlandia* | 14 febbraio | 1989 A | 15 marzo | 1989 |
| Francia* | 9 maggio | 2000 | 10 giugno | 2000 |
| Grecia* | 7 aprile | 1983 | 8 maggio | 1983 |
| Islanda* | 10 ottobre | 1975 F | 11 novembre | 1975 |
| Lettonia* | 5 dicembre | 1996 | 6 gennaio | 1997 |
| Lituania | 10 agosto | 2009 | 11 settembre | 2009 |
| Lussemburgo* | 21 ottobre | 1983 | 22 novembre | 1983 |
| Moldova* | 13 febbraio | 2003 | 14 marzo | 2003 |
| Norvegia* | 12 novembre | 1974 F | 11 novembre | 1975 |
| Paesi Bassi * Aruba | 24 novembre 24 novembre | 1975 1975 | 25 dicembre 25 dicembre | 1975 1975 |
| Portogallo* | 7 luglio | 1980 | 8 agosto | 1980 |
| Slovacchia* | 19 gennaio | 1996 F | 20 febbraio | 1996 |
| Slovenia | 5 novembre | 1998 | 6 dicembre | 1998 |
| Spagna* | 18 marzo | 1992 | 19 aprile | 1992 |
| Svezia* | 4 ottobre | 1982 F | 5 novembre | 1982 |
| Svizzera* | 17 dicembre | 1979 F | 18 gennaio | 1980 |
| Turchia* | 19 dicembre | 1975 | 20 gennaio | 1976 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| SvizzeraUfficio federale della sanità pubblica Bollwerk 27 Casella postale 2644CH‑3001 Berna |
Dal testo originale francese. ↩
Senza riserva di ratifica. ↩
RS 0.818.61 ↩
Il testo degli art. 3 e 5 dell’Acc. deve essere riprodotto sul verso della carta di passo. ↩
Indicare la causa del decesso, in francese o in inglese, ovvero impiegando il codice cifrato dell’O.M.S. della classificazione internazionale delle malattie. ↩
Se la causa del decesso non è data, per motivi inerenti al segreto professionale, un certificato indicante la causa del decesso deve essere messo in busta sigillata, accompagnare la salma durante il trasporto ed essere presentato all’autorità competente nello Stato di destinazione. La busta sigillata, con un’indicazione esterna che ne permetta l’identificazione, deve essere solidamente fissata alla carta di passo. Altrimenti, la carta di passo deve indicare se il defunto è deceduto per morte naturale e per una malattia non contagiosa. Se ciò non è il caso, devono essere indicate le circostanze del decesso o la natura della malattia contagiosa. ↩