Adottata a Washington il 28 novembre 19192
Approvata dall’Assemblea federale il 3 febbraio 19223
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 9 ottobre 1922
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1923
Emendato dalle Convenzioni n. 1804e 1165
(Stato 26 marzo 2012)
La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d’America il 29 ottobre 1919,
dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative all’«impiego dei fanciulli nel lavoro notturno», questione compresa nel quarto punto dell’ordine del giorno della Conferenza tenuta a Washington, e
dopo aver deciso che queste proposte saranno redatte in forma di Convenzione internazionale,
adotta la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul lavoro notturno dei fanciulli (industria), 1919, da ratificarsi dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro6.
Art. 1
- Per l’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come «stabilimenti industriali» specialmente:
- le miniere, le cave e le industrie estrattive di ogni genere.
- Le industrie nelle quali dei prodotti vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, finiti, approntati per la vendita; o nelle quali le materie prime sono trasformate; comprese la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale, nonché la produzione la trasformazione e la trasmissione della forza motrice in generale e dell’elettricità.
- La costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la trasformazione o demolizione di fabbricati di ogni genere, ferrovie, tramvie, porti, bacini, argini, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fognature collettrici, cloache ordinarie, pozzi, impianti telegrafici e telefonici, impianti elettrici, officine del gas, forniture d’acqua o altri lavori di costruzione, nonché i lavori di preparazione e di fondazione per i lavori enumerati sopra.
- Il trasporto di persone o merci sulle strade carrozzabili, per ferrovia o navigazione, compresa la manutenzione delle merci nei bacini, sugli scali, sulle calate e nei depositi, eccezion fatta per il trasporto a mano.
- In ogni Stato l’autorità competente fisserà la linea di separazione tra l’industria, da una parte, il commercio e l’agricoltura dall’altra.
Art. 2
- I fanciulli di età inferiore agli anni diciotto non possono essere occupati durante la notte negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, né in esercizi accessori di questi stabilimenti, eccezion fatta per quelli nei quali sono occupati solo i membri di una stessa famiglia, salvo i casi previsti più sotto.
- Il divieto del lavoro notturno non si applicherà ai fanciulli di età superiore agli anni sedici i quali nelle industrie più sotto enumerate sono addetti a lavori che per la natura loro devon essere continuati giorno e notte:
- Officine del ferro e dell’acciaio, lavori in cui si fa uso dei forni a riverbero ed a rigenerazione, officine per la zincatura delle lamiere e del filo di ferro (fatta eccezione delle officine per la pulitura del filo).
- Vetrerie.
- Cartiere.
- Zuccherifici, dove si lavora lo zucchero greggio.
- Riduzione dei minerali d’oro.
Art. 3
- Per l’applicazione della presente Convenzione, col termine «notte» (notturno) si intende un periodo di almeno undici ore consecutive comprendente lo spazio di tempo che è fra le dieci ore di sera e le cinque ore del mattino.
- Nelle miniere di carbone e di lignite potrà essere fatta una deroga al periodo di riposo stabilito al numero precedente allorché l’intervallo fra i due turni di lavoro è ordinariamente di quindici ore, mai allorché l’intervallo è inferiore alle tredici ore.
- Allorché la legislazione dello Stato vieta il lavoro notturno a tutto il personale panettieri e fornai, per quest’industria si potrà sostituire il periodo compreso fra le nove ore di sera e le quattro ore del mattino a quello fra le dieci ore di sera e le cinque ore del mattino.
- Nei paesi tropicali dove il lavoro viene sospeso per un certo tempo a metà della giornata, il periodo di riposo notturno potrà essere inferiore ad undici ore, purché durante il giorno sia concesso un riposo compensatore.
Art. 4
Le disposizioni degli art. 2 e 3 non sono applicabili al lavoro notturno dei fanciulli in età da sedici a diciotto anni allorché un caso di forza maggiore, che non poteva essere previsto né impedito, e che non sia di carattere periodico, faccia ostacolo al funzionamento normale di uno stabilimento industriale.
Art. 5
Per quanto riguarda l’applicazione della presente Convenzione al Giappone, l’art. 2 non sarà applicabile che ai fanciulli di età inferiore ai quindici anni fino al 1° luglio 1925; a contare da questa data l’articolo citato non sarà applicabile che ai fanciulli di età inferiore ai sedici anni.
Art. 6
Per quanto riguarda l’applicazione della presente Convenzione all’India, il termine «stabilimento industriale» comprenderà solamente le «fabbriche» definite come tali nella «legge sulle fabbriche» dell’India (Indian factory act) e l’art. 2 non si applicherà ai fanciulli, di sesso maschile, di età superiore ai quattordici anni.
Art. 7
Allorché, in circostanze particolarmente gravi, l’interesse pubblico lo esigesse, il divieto del lavoro notturno potrà essere sospeso da una decisione dell’autorità pubblica per quanto concerne i fanciulli in età da sedici a diciotto anni.
Art. 8
La ratificazione ufficiale della presente Convenzione, nelle condizioni stabilite nella Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.
Art. 9
- Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla a quelle sue colonie, o a quei suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi, colle seguenti riserve:
- che le disposizioni della Convenzione non sian rese inapplicabili dalle condizioni locali;
- che possan essere apportati alla Convenzione i mutamenti necessari per adattarla alle condizioni locali.
- Ciascun Membro dovrà notificare all’Ufficio Internazionale del Lavoro la sua decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue colonie o ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi.
Art. 10
Non appena la ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio Internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Art. 11
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui questa notificazione sarà stata fatta dal Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro; essa vincolerà soltanto i membri che avranno fatto registrare all’Ufficio Internazionale del Lavoro la loro ratificazione. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore, per quanto riguarda ogni altro membro, il giorno in cui la ratificazione sua sarà stata registrata all’Ufficio, Internazionale del Lavoro.
Art. 12
Ciascun Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni di essa il 1° luglio 1922 al più tardi, ed a prendere le misure che saranno necessarie per rendere effettive queste disposizioni.
Art. 13
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo l’entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denunzia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata all’Ufficio Internazionale del Lavoro.
Art. 14
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Art. 15
I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.
(Seguono le firme)