Adottata a Ginevra il 29 giugno 1951
Approvata dall’Assemblea federale il 15 giugno 19721
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 25 ottobre 1972
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 ottobre 1973
(Stato 29 aprile 2025)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1951 per la sua trentaquattresima sessione;
avendo deciso d’accettare diverse proposte circa il principio della parità di rimunerazione fra manodopera maschile e femminile per un lavoro equivalente, problema inserito al punto settimo dell’ordine del giorno della sessione;
avendo deciso d’incorporare tali proposte in una convenzione internazionale;
accetta, in questo ventinovesimo giorno del giugno millenovecentocinquantuno, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulla parità di rimunerazione, 1951.
Art. 1
Ai fini della presente convenzione:
- il termine «rimunerazione» comprende il salario o trattamento ordinario, di base o minimo, e tutti gli altri profitti, pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo;
- la locuzione «parità di rimunerazione, per lavoro uguale, fra manodopera maschile e femminile» si riferisce alle aliquote di rimunerazione, stabilite senza discriminazioni fondate sul sesso.
Art. 2
- Ogni Membro dovrà, con mezzi adeguati ai metodi vigenti per la determinazione delle aliquote di rimunerazione, promuovere e, in quanto compatibile con detti metodi, garantire a tutti i lavoratori l’applicazione del principio della parità di rimunerazione, per lavoro uguale, fra manodopera maschile e femminile.
- Detto principio potrà essere applicato per mezzo:
- della legislazione nazionale;
- di qualunque sistema per la determinazione della rimunerazione, stabilita o riconosciuta dalla legislazione;
- di contratti collettivi fra datori di lavoro e lavoratori; oppure
- di una combinazione di questi mezzi.
Art. 3
- Qualora tali mezzi siano atti ad agevolare l’applicazione della presente convenzione, saranno presi provvedimenti per promuovere la valutazione oggettiva degli impieghi in base ai lavori pertinenti.
- I metodi di valutazione potranno essere oggetto di decisioni, sia ad opera delle autorità competenti a determinare le aliquote di rimunerazione, sia, se quest’ultime sono stabilite in virtù di contratti collettivi, ad opera delle parti contraenti.
- Le differenze fra le aliquote di rimunerazione, rispondenti, prescindendo dal sesso, alle differenze rilevate da siffatta valutazione oggettiva, non si avranno per contrarie al principio della parità di rimunerazione fra manodopera maschile e femminile.
Art. 4
Ciascun Membro coopererà adeguatamente con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, nell’intento di dare effetto alle disposizioni della presente convenzione.
Art. 5
Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà a registrarle.
Art. 6
- La presente convenzione vincolerà soltanto quei Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
- Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
- Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato, dodici mesi dopo la registrazione della sua ratificazione.
Art. 7
- Le dichiarazioni, comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, conformemente all’articolo 35 paragrafo 2 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro2dovranno indicare:
- i territori per cui il Membro interessato s’impegna ad applicare senza modificazioni le disposizioni convenzionali;
- i territori per cui s’impegna ad applicare con modificazioni le disposizioni convenzionali e il contenuto di tali modificazioni;
- i territori cui ritiene inapplicabile la convenzione ed i motivi della negata applicazione;
- i territori per cui si riserva di decidere, dopo esame più attento delle condizioni dei medesimi.
- Gli impegni menzionati nel presente articolo paragrafo 1 capoversi a) e b) costituiscono parti integranti della ratificazione e esplicheranno identici effetti.
- Ciascun Membro potrà rinunziare, con una nuova dichiarazione, a tutte o parte delle riserve contenute nella dichiarazione precedente in virtù del presente articolo paragrafo 1 capoversi b), c) e d).
- Ciascun Membro potrà, nei periodi in cui la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, notificare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante, in qualsiasi altro aspetto, i termini delle dichiarazioni precedenti e indicante le condizioni in territori determinati.
Art. 8
- Le dichiarazioni notificate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente all’articolo 35 paragrafi 4 e 5 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro3devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazioni; la dichiarazione indicante che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni deve precisare il contenuto di tali modificazioni.
- Il Membro o i Membri ovvero l’autorità internazionale interessati potranno rinunziare in tutto o in parte, con dichiarazione successiva, al diritto d’invocare una modificazione indicata in una dichiarazione precedente.
- Il Membro o i Membri ovvero l’autorità internazionale interessati potranno, nei periodi in cui la Convenzione potrà essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, notificare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante, in qualsiasi altro aspetto, i termini di una dichiarazione precedente e indicante le condizioni quanto all’applicazione della presente convenzione.
Art. 9
- I Membri che hanno ratificato la presente convenzione possono disdirla allo spirare del decennio successivo all’entrata in vigore iniziale, con istrumento notificato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà a registrarlo. La disdetta ha effetto soltanto un anno dopo la registrazione.
- I Membri che hanno ratificato la presente convenzione, se tralasciano, nell’anno successivo al decennio menzionato nel paragrafo precedente, d’usare la disdetta prevista nel presente articolo, saranno vincolati per un nuovo decennio e, successivamente, potranno disdire la presente convenzione allo spirare di ogni decennio, alle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 10
- Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione omonima la registrazione di tutte le ratificazioni, dichiarazioni e disdette comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.
- Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale avvertirà i Membri dell’Organizzazione della data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Art. 11
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4, informazioni complete circa le ratificazioni, le dichiarazioni e gli istrumenti di disdetta da lui registrati conformemente agli articoli precedenti.
Art. 12
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ogni qualvolta lo giudicherà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà se occorra iscrivere nell’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Art. 13
- Nel caso in cui la Conferenza adottasse una convenzione modificante totalmente o parzialmente la presente, e salve le disposizioni contrarie della nuova convenzione:
- la ratificazione, da parte di un Membro, della convenzione modificante implicherebbe di diritto, nonostante l’articolo 9, la disdetta della presente convenzione, sempreché la convenzione modificante sia entrata in vigore;
- a contare dall’entrata in vigore della convenzione modificante, la presente convenzione non potrebbe più essere ratificata dai Membri.
- La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l’avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione modificante.
Art. 14
Le versioni in lingua francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.