Convenzione n.132 concernente i congedi annuali pagati

0.822.723.2Multilateral International Treaty9 lug 1993

(riveduta nel 1970)

Conclusa a Ginevra il 24 giugno 1970
Approvata dall’Assemblea federale il 28 gennaio 19921
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 9 luglio 1992
Entrata in vigore per la Svizzera il 9 luglio 1993

(Stato 2 giugno 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro ed ivi adunatasi il 3 giugno 1970 nella sua cinquantaquattresima sessione;

dopo aver deciso d’adottare diverse proposte relative ai congedi pagati, questione costituente il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

dopo aver deciso che siffatte proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo ventiquattresimo giorno di giugno millenovecentosettanta, la convenzione seguente, denominata Convenzione sui congedi pagati (riveduta), 1970:

Art. 1

Nella misura in cui esse non saranno applicate sia tramite convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, sia tramite organismi ufficiali di determinazione dei salari, sia in qualsiasi altra maniera conforme alla pratica nazionale e che sembri appropriata, tenuto conto delle condizioni proprie ad ogni Paese, le disposizioni della convenzione dovranno essere applicate in base alla legislazione nazionale.

Art. 2
  1. La presente convenzione si applica a tutte le persone impiegate, ad esclusione della gente di mare.
  2. Nella misura in cui sia necessario, l’autorità competente o qualsiasi organismo appropriato in ogni Paese può, previa consultazione delle organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori, laddove ne esistano, prendere provvedimenti per escludere dall’applicazione della convenzione categorie limitate di persone impiegate, quando questa applicazione sollevasse problemi particolari d’esecuzione o d’ordine costituzionale o legislativo di una certa importanza.
  3. Qualsiasi Membro che ratifichi la convenzione dovrà, nel primo rapporto sull’applicazione di quest’ultima che è tenuto a presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro2, indicare, allegando i debiti motivi, le categorie che sono state oggetto di una esclusione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo ed esporre, nei rapporti ulteriori, lo stato della sua legislazione e della sua pratica per quanto concerne dette categorie, precisando in che misura abbia dato effetto o abbia il proposito di dare effetto alla convenzione per quanto concerne le categorie in questione.
Art. 3
  1. Qualsiasi persona alla quale la convenzione s’applichi ha diritto a un congedo annuo pagato di una determinata durata minima.
  2. Qualsiasi Membro che ratifichi la convenzione deve specificare la durata del congedo in una dichiarazione allegata alla sua ratifica.
  3. La durata del congedo non deve in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio.
  4. Qualsiasi Membro che abbia ratificato la convenzione può informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, con una dichiarazione ulteriore, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della sua ratifica.
Art. 4
  1. Qualsiasi persona che abbia compiuto, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di una durata inferiore al periodo richiesto per dare diritto alla totalità del congedo prescritto all’articolo 3 suesposto ha diritto, per detto anno, a un congedo pagato di una durata proporzionalmente ridotta.
  2. Ai fini del presente articolo, si intende per «anno» un anno civile o qualsiasi altro periodo della stessa durata stabilito dall’autorità competente o dall’organismo appropriato nel Paese interessato.
Art. 5
  1. Può essere richiesto un periodo di servizio minimo per dar diritto a un congedo annuo pagato.
  2. Spetta all’autorità competente o all’organismo appropriato, nel Paese interessato, stabilire la durata di siffatto servizio minimo, ma quest’ultimo non deve in alcun caso superare 6 mesi.
  3. Il modo di calcolo del periodo di servizio, ai fini di determinare il diritto al congedo, è stabilito dall’autorità competente o dall’organismo appropriato in ogni Paese.
  4. In condizioni da determinare da parte dell’autorità competente o dell’organismo appropriato in ogni Paese, le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà della persona impiegata interessata, come quelle dovute a malattia, a infortunio o a un congedo di maternità, sono calcolate nel periodo di servizio.
Art. 6
  1. I giorni festivi, ufficiali e consueti, che si situino o no nel periodo di congedo annuo, non sono contati nel congedo pagato annuo minimo prescritto nel paragrafo 3 dell’articolo 3 suesposto.
  2. In condizioni da determinare da parte dell’autorità competente o dell’organismo adeguato in ogni Paese, i periodi di incapacità al lavoro risultanti da malattie o da infortuni non possono essere contati nel congedo pagato minimo annuo prescritto al paragrafo 3 dell’articolo 3 della presente convenzione.
Art. 7
  1. Qualsiasi persona che prenda il congedo di cui nella presente convenzione deve, per tutta la durata del medesimo, ricevere almeno la sua rimunerazione normale o media (Compreso, quando questa prestazione comporti prestazioni in natura, il controvalore in contanti di queste ultime, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l’interessato gode indipendentemente dal congedo pagato), calcolato secondo un metodo da determinare da parte dell’autorità competente o da parte dell’organismo adeguato in ogni Paese.
  2. Gli importi dovuti giusta il paragrafo 1 suesposto devono essere versati alla persona impiegata interessata prima del suo congedo, a meno che non sia convenuto diversamente per mezzo di un accordo che vincola il datore di lavoro e detta persona.
Art. 8
  1. Il frazionamento del congedo annuo pagato può essere autorizzato dall’autorità competente o dall’organismo appropriato in ogni Paese.
  2. A meno che sia convenuto diversamente da un accordo che vincola il datore di lavoro e la persona impiegata interessata, e a condizione che la durata del servizio di questa persona le dia diritto a un tale periodo di congedo, una delle frazioni del congedo deve corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro.
Art. 9
  1. La parte ininterrotta del congedo annuo pagato menzionata nel paragrafo 2 dell’articolo 8 della presente convenzione deve essere accordata e presa entro un termine di un anno al massimo e il resto del congedo annuo pagato entro un termine di 18 mesi al massimo a contare dalla fine dell’anno che dà diritto al congedo.
  2. Qualsiasi parte del congedo annuo che superi un minimo prescritto può, con l’accordo della persona impiegata interessata, essere differita per un periodo limitato oltre il termine stabilito nel paragrafo 1 del presente articolo.
  3. Il minimo di congedo che non può essere oggetto di un differimento siffatto come pure il periodo limitato durante il quale un differimento è possibile sono determinati dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori, o tramite negoziati collettivi, o in qualsiasi altro modo conforme alla pratica nazionale e che sembri appropriato, tenuto conto delle condizioni proprie ad ogni Paese.
Art. 10
  1. L’epoca nella quale il congedo è preso è determinata dal datore di lavoro previa consultazione della persona interessata o dei suoi rappresentanti, a meno che essa sia fissata per via normativa, tramite contratti collettivi, sentenze arbitrali o in qualsiasi altra maniera conforme alla pratica nazionale.
  2. Per stabilire l’epoca in cui il congedo è preso, si tien conto delle necessità del lavoro e delle possibilità di riposo e di distensione che si offrono alla persona impiegata.
Art. 11

Qualsiasi persona impiegata che abbia compiuto il periodo minimo di servizio corrispondente a quello che può essere richiesto conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 5 della presente convenzione deve beneficiare, in caso di cessazione della relazione di lavoro, sia di un congedo pagato proporzionale alla durata dei periodo di servizio per il quale essa non ha ancora avuto un tale congedo, sia di un’indennità compensativa, sia di un credito di congedo equivalente.

Art. 12

Qualsiasi accordo vertente sull’abbandono del diritto al congedo annuo minimo pagato prescritto nel paragrafo 3 dell’articolo 3 della presente convenzione o sulla rinuncia a detto congedo, mediante una indennità o in qualsiasi altro, modo, deve, secondo le condizioni nazionali, essere nullo di pieno diritto o vietato.

Art. 13

L’autorità competente o l’organismo adeguato in ogni Paese può adottare norme particolari concernenti i casi in cui una persona impiegata eserciti, durante il suo congedo, una attività rimunerata incompatibile con l’oggetto di questo congedo.

Art. 14

Devono essere presi provvedimenti effettivi, adattati ai mezzi per dare effetto alle disposizioni della presente convenzione, mediante un’ispezione adeguata o altri mezzi, per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle norme o disposizioni relative ai congedi pagati.

Art. 15
  1. Qualsiasi Membro può accettare gli obblighi della presente convenzione separatamente:
    1. per le persone impiegate nei settori economici diversi dall’agricoltura;
    2. per le persone impiegate nell’agricoltura.
  2. Qualsiasi Membro deve precisare, nella sua ratifica, se accetta gli obblighi della convenzione per le persone di cui nel capoverso a) del paragrafo 1 suesposto, o per le persone di cui nel capoverso b) di detto paragrafo, o per le une e le altre.
  3. Qualsiasi Membro che, al momento della sua ratifica, abbia accettato gli obblighi della presente convenzione soltanto per le persone di cui nel capoverso a) o per le persone di cui nel capoverso b) del paragrafo 1 suesposto può ulteriormente notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro che accetta gli obblighi della Convenzione per tutte le persone alle quali la stessa si applica.
Art. 16

La presente convenzione rivede la convenzione sui congedi pagati, 1936, e la convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, nelle condizioni precisate qui appresso:

  1. l’accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nei settori economici diversi dall’agricoltura, da parte di un Membro che è parte alla Convenzione sui congedi pagati, 1936, comporta di pieno diritto la denuncia immediata di quest’ultima convenzione;
  2. l’accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nell’agricoltura, da parte di un Membro che è parte alla convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, comporta di pieno diritto la denuncia immediata di quest’ultima convenzione;
  3. l’entrata in vigore della presente convenzione non compromette la possibilità di una ratifica ulteriore della convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952.
Art. 17

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 18
  1. La presente Convenzione vincolerà unicamente i membri dell’Organizzazione Generale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
  3. In seguito, detta Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Art. 19
  1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dall’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.
  2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e potrà in seguito denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Art. 20
  1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
  2. Il Direttore Generale, notificando ai membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sia stata comunicata, richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore.
Art. 21

Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3, informazioni esaurienti concernenti tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato, in conformità dei precedenti articoli.

Art. 22

Ogni qualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 23
  1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova Convenzione avente per oggetto una revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:
    1. la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l’articolo 19 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione, con la riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
    2. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
  2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione riveduta.
Art. 24

I testi in lingua francese e inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Armeniaa27 gennaio200627 gennaio2007
Azerbaigianb20 maggio201620 maggio2016
Belgioc2 giugno20032 giugno2004
Bielorussiad13 febbraio202013 febbraio2021
Bosnia e Erzegovinae2 giugno1993 S2 giugno1993
Brasilef23 settembre199823 settembre1999
Burkina Fasod12 luglio197412 luglio1975
Camerung7 agosto19737 agosto1974
Ceca, Repubblicag23 agosto199623 agosto1997
Ciadh15 dicembre200015 dicembre2001
Croaziae8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Finlandiah15 gennaio199015 gennaio1991
Germaniae1° ottobre19751° ottobre1976
Guinead2 giugno19772 giugno1978
Iraqg19 febbraio197419 febbraio1975
Irlandai20 giugno197420 giugno1975
Italiag28 luglio198128 luglio1982
Kenyab9 aprile19799 aprile1980
Lettoniaj10 giugno199410 giugno1995
Lussemburgoj1° ottobre19791° ottobre1980
Macedonia del Norde17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascarg8 febbraio197230 giugno1973
Maltab9 giugno19889 giugno1989
Moldovah27 gennaio199827 gennaio1999
Montenegroe3 giugno2006 S3 giugno2006
Norvegiah22 giugno197322 giugno1974
Portogallok17 marzo198117 marzo1982
Ruandal13 maggio199113 maggio1992
Russiaa6 settembre20106 settembre2011
Serbiae24 novembre2000 S12 maggio1976
Sloveniae29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagnai30 giugno197230 giugno1973
Sveziam7 giugno19787 giugno1979
Svizzeran9 luglio19929 luglio1993
Ucrainah25 ottobre200125 ottobre2002
Ungheriao19 agosto199819 agosto1999
Uruguayo2 giugno19772 giugno1978
Uzbekistanb6 gennaio20256 gennaio2026
Yemenq1° novembre19761° novembre1977
* Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso.
a Durata di congedo specificata: 28 giorni. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
b Durata di congedo specificata: 21 giorni feriali. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
c Durata di congedo specificata: 24 giorni. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
d Durata di congedo specificata: 1 mese civile. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
e Durata di congedo specificata: 18 giorni feriali. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
f Durata di congedo specificata: 30 giorni civili. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
g Durata di congedo specificata: 3 settimane. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
h Durata di congedo specificata: 24 giorni feriali. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
i Durata di congedo specificata: 3 settimane. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a).
j Durata di congedo specificata: 4 settimane. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
k Durata di congedo specificata: 21 giorni. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
l Durata di congedo specificata: 18 giorni feriali. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a).
m Durata di congedo specificata: 5 settimane. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
n Durata di congedo specificata: 4 settimane per i lavoratori e 5 settimane peri minori di venti anni. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
o Durata di congedo specificata: 20 giorni feriali. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a) e b).
q Durata di congedo specificata: 21 giorni per gli operai e 30 giorni per gli impiegati. Ha accettato le disposizioni dell’art. 15 par. 1 cap. a).

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. b dal DF dal 28 gen. 1992 (RU 1993 1737).

  2. RS 0.820.1

  3. RS 0.120

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