Convenzione n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego

0.822.723.8Multilateral International Treaty17 ago 2000

Conclusa a Ginevra il 26 giugno 1973
Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 19991
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 17 agosto 19992
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 agosto 20003

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi il 6 giugno 1973, nella sua cinquantottesima sessione;

dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti l’età minima di ammissione all’impiego, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

considerati i termini della Convenzione sull’età minima (industria), 19194, della Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, della Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, della Convenzione sull’età minima (carbonai e fochisti), 19215, della Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 19366, della Convenzione (modificata) dell’età minima (industria), 1937, della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959, e della Convenzione sull’età minima (lavori in sotterraneo), 19657;

considerato che è giunto il momento di adottare uno strumento generale a tale riguardo, che dovrebbe progressivamente sostituire gli strumenti esistenti applicabili a settori economici limitati, in vista dell’abolizione totale del lavoro infantile;

dopo aver deciso che tale strumento avrebbe la forma di una convenzione internazionale,

adotta oggi, 26 giugno 1973, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sull’età minima, 1973:

Art. 1

Ciascun Membro per il quale la presente Convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica nazionale mirante ad assicurare l’abolizione effettiva del lavoro infantile e a portare progressivamente l’età minima di ammissione all’impiego o al lavoro a un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.

Art. 2
  1. Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, un’età minima di ammissione all’impiego o al lavoro sul suo territorio e nei mezzi di trasporto immatricolati sul suo territorio; fatte salve le disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente Convenzione, nessuna persona di età inferiore a detta età minima dev’essere ammessa all’impiego o al lavoro in qualsiasi professione.
  2. Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione può, in seguito, informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, mediante nuove dichiarazioni, che esso aumenta l’età minima specificata precedentemente.
  3. L’età minima specificata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non dev’essere inferiore all’età in cui cessa l’obbligo scolastico, e in ogni caso a 15 anni.
  4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun Membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate può, consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessati, se queste esistono, specificare, in una prima tappa, un’età minima di quattordici anni.
  5. Ciascun membro che ha specificato un’età minima di quattordici anni in virtù del paragrafo precedente deve, nei rapporti che esso è tenuto a presentare ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro8, dichiarare:
    1. che il motivo della sua decisione persiste;
    2. che esso rinuncia ad applicare il paragrafo 4 a partire da una determinata data.
Art. 3
  1. L’età minima di ammissione a qualsiasi tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni in cui si esercita, è suscettibile di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dev’essere inferiore a diciotto anni.
  2. I tipi di impiego o di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono determinati dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente, dopo consultazione delle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono.
  3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, la legislazione nazionale o l’autorità competente può, consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, autorizzare l’impiego o il lavoro di adolescenti a partire dai sedici anni d’età, a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto, nel settore d’attività corrispondente, un’istruzione specifica e adeguata o una formazione professionale.
Art. 4
  1. Per quanto sia necessario e dopo aver consultato le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, l’autorità competente può non applicare la presente Convenzione a categorie limitate d’impiego o di lavoro qualora l’applicazione della presente Convenzione a dette categorie comportasse difficoltà essenziali e speciali d’esecuzione.
  2. Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve, nel primo rapporto sull’applicazione della stessa che esso è tenuto a presentare conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro9, indicare, con motivi a sostegno, le categorie d’impiego che sarebbero state oggetto di un’esclusione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e esporre, nei rapporti ulteriori, la situazione della sua legislazione e della sua prassi in merito a tali categorie, precisando in quale misura sia stato dato seguito o sia proposto di dare seguito alla Convenzione nel contesto di siffatte categorie.
  3. Il presente articolo non autorizza a escludere dal campo d’applicazione della presente Convenzione gli impieghi o i lavori di cui all’articolo 3.
Art. 5
  1. Ciascun Membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non hanno raggiunto uno sviluppo sufficiente può, consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, limitare, in una prima tappa, il campo d’applicazione della presente Convenzione.
  2. Ciascun Membro che si prevale del paragrafo 1 del presente articolo deve specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attività economica o i tipi di imprese cui si applicano le disposizioni della presente Convenzione.
  3. Il campo d’applicazione della presente Convenzione deve comprendere almeno: le industrie di estrazione; le industrie di trasformazione; l’edilizia e i lavori pubblici; l’elettricità, il gas e l’acqua; i servizi sanitari; i trasporti, depositi e comunicazioni; le piantagioni e altre imprese agricole utilizzate principalmente a fini commerciali, eccetto le imprese familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e che non impiegano regolarmente lavoratori salariati.
  4. Ciascun Membro che ha limitato il campo d’applicazione della Convenzione in virtù del presente articolo:
    1. deve esporre, nei rapporti che esso è tenuto a presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro10, la situazione generale dell’impiego o del lavoro degli adolescenti e dei fanciulli nei settori d’attività che sono esclusi dal campo d’applicazione della presente Convenzione nonché tutti i progressi realizzati in vista di una più vasta applicazione delle disposizioni della Convenzione;
    2. può, in ogni momento, estendere il campo d’applicazione della Convenzione mediante una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.
Art. 6

La presente Convenzione non si applica al lavoro effettuato da fanciulli o da adolescenti in stabilimenti d’insegnamento generale, in scuole professionali o tecniche o in altre istituzioni di formazione professionale, né al lavoro effettuato in imprese da persone di almeno quattordici anni, qualora detto lavoro sia eseguito conformemente alle condizioni prescritte dall’autorità competente dopo consultazione delle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, e sia parte integrante:

  1. di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilità spetta in primo luogo a una scuola o a un’istituzione di formazione professionale;
  2. di un programma di formazione professionale approvato dall’autorità competente e eseguito principalmente o interamente in un’impresa;
  3. di un programma d’orientamento destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.
Art. 7
  1. la legislazione nazionale può autorizzare l’impiego di persone d’età dai tredici ai quindici anni per lavori leggeri o l’esecuzione, da parte di queste persone, di tali lavori a condizione che gli stessi:
    1. non siano suscettibili di arrecare pregiudizio alla loro salute o al loro sviluppo;
    2. non siano di natura tale da arrecare pregiudizio alla loro frequenza scolastica, alla loro partecipazione a programmi d’orientamento o di formazione professionale approvati dall’autorità competente o alla loro attitudine a beneficiare dell’istruzione ricevuta.
  2. La legislazione nazionale può inoltre, fatte salve le condizioni di cui ai capoversi a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo, autorizzare l’impiego o il lavoro delle persone di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell’obbligo.
  3. L’autorità competente definisce le attività nelle quali l’impiego o il lavoro può essere autorizzato conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e prescrive la durata, in ore, e le condizioni dell’impiego o del lavoro di cui si tratta.
  4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un Membro che ha fatto uso delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 2 può sostituire le età di dodici e quattordici anni alle età di tredici e quindici anni indicate nel paragrafo 1 e l’età di quattordici anni all’età di quindici anni indicata nel paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 8
  1. Consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, l’autorità competente può, in deroga al divieto d’impiego o di lavoro previsto nell’articolo 2 della presente Convenzione, autorizzare, in singoli casi, la partecipazione ad attività nel contesto di spettacoli artistici.
  2. Le autorizzazioni accordate devono limitare la durata in ore dell’impiego o del lavoro autorizzati e disciplinarne le condizioni.
Art. 9
  1. L’autorità competente deve prendere tutte le misure necessarie, incluse le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione.
  2. La legislazione nazionale o l’autorità competente deve designare le persone tenute a rispettare le disposizioni d’esecuzione della Convenzione.
  3. La legislazione nazionale o l’autorità competente deve prescrivere i registri o altri documenti che il datore di lavoro deve tenere e conservare a disposizione; tali registri o documenti devono indicare il nome e l’età o la data di nascita, debitamente attestati nella misura del possibile, delle persone occupate dal datore di lavoro o che lavorano per conto dello stesso e la cui età è inferiore a diciotto anni.
Art. 10
  1. La presente Convenzione modifica la Convenzione sull’età minima (industria), 1919, la Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo) 1920, la Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, la Convenzione sull’età minima (servizio delle stive e delle caldaie), 1921, la Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (modificata) sull’età minima (industria), 1937, la Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, la Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959, e la Convenzione sull’età minima (lavori in sotterraneo), 1965, alle condizioni fissate nel presente articolo.
  2. L’entrata in vigore della presente Convenzione non esclude una ratificazione ulteriore della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (modificata) sull’età minima (industria), 1937, della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959, e della Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965.
  3. La Convenzione sull’età minima (industria), 1919, la Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, la Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921 e la Convenzione sull’età minima (servizio stive e caldaie), 1921 sono chiuse a qualsiasi ulteriore ratifica qualora tutti gli Stati Membri che sono Parte a dette convenzioni consentano a tale chiusura, mediante la ratifica della presente Convenzione o mediante una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.
  4. A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione:
    1. il fatto che un Membro Parte alla Convenzione (modificata) sull’età minima (industria), 1937, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima di almeno quindici anni, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione (modificata) sull’età minima (industria), 1937;
    2. il fatto che un Membro Parte alla Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932;
    3. il fatto che un Membro Parte alla Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima di almeno quindici anni, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937;
    4. il fatto che un Membro Parte alla Convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per il lavoro marittimo e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima o precisi che l’articolo 3 della presente Convenzione si applica al lavoro marittimo, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936;
    5. il fatto che un Membro Parte alla Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per la pesca marittima e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima ai almeno quindici anni o precisi che l’articolo 3 della presente Convenzione si applica alla pesca marittima, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959;
    6. il fatto che un Membro Parte alla Convenzione sull’età minima (lavori in sotterraneo), 1965, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima almeno uguale a quella che esso aveva specificato in esecuzione della Convenzione del 1965, o precisi che tale età si applica, conformemente all’articolo 3 della presente Convenzione, ai lavori in sotterraneo, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età minima (lavori in sotterraneo), 1965.
  5. A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione:
    1. l’accettazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (industria), 1919, in applicazione del suo articolo 12;
    2. l’accettazione degli obblighi della presente Convenzione per l’agricoltura comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo articolo 9;
    3. l’accettazione degli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, in applicazione del suo articolo 10, e della Convenzione sull’età minima (servizio stive e caldaie), 1921, in applicazione del suo articolo 12.
Art. 11

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.

Art. 12
  1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.
  2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri sono state registrate dal Direttore generale.
  3. In seguito, la Convenzione entra in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Art. 13
  1. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla scaduto un periodo di dieci anni a contare dal giorno della sua prima entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrato. La denuncia prende effetto soltanto un anno dopo la registrazione.
  2. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non fa uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e può in seguito denunciare la presente Convenzione scaduto ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni di cui al presente articolo.
Art. 14
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notifica a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro le registrazioni di tutte le ratifiche e denuncie che gli sono comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai Membri la registrazione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore generale richiama l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data d’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 15

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini di registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite11, informazioni complete concernenti qualsiasi ratifica e atto di denuncia che egli ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 16

Ogni volta che lo ritiene necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esamina se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 17
  1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione modificante in tutto o in parte la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
    1. la ratifica della nuova convenzione da parte di un Membro comporta, di diritto, nonostante l’articolo 14, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
    2. la presente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri a partire dalla data d’entrata in vigore della nuova Convenzione.
  2. La presente Convenzione permane in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la nuova Convenzione.
Art. 18

Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistana7 aprile20107 aprile2011
Albaniab16 febbraio199816 febbraio1999
Algeriab30 aprile198430 aprile1985
Angolaa13 giugno200113 giugno2002
Antigua e Barbudab17 marzo198317 marzo1984
Arabia Sauditac2 aprile20142 aprile2015
Argentinab11 novembre199611 novembre1997
Armeniab27 gennaio200627 gennaio2007
Australia
Stati australiani e territori
continentali australiani
13 giugno202313 giugno2024
Austriac18 settembre200018 settembre2001
Azerbaigianb19 maggio199219 maggio1993
Bahamasa31 ottobre200131 ottobre2002
Bahreinc7 marzo20127 marzo2013
Bangladesh22 marzo202222 marzo2023
Barbadosb4 gennaio20004 gennaio2001
Belarusb3 maggio19793 maggio1980
Belgioc19 aprile198819 aprile1989
Belizea6 marzo20006 marzo2001
Benina11 giugno200111 giugno2002
Boliviaa11 giugno199711 giugno1998
Bosnia e Erzegovinac2 giugno19932 giugno1994
Botswanaa5 giugno19975 giugno1998
Brasileb28 giugno200128 giugno2002
Bruneib17 giugno201117 giugno2012
Bulgariab23 aprile198023 aprile1981
Burkina Fasoc11 febbraio199911 febbraio2000
Burundib19 luglio200019 luglio2001
Cambogiaa23 agosto199923 agosto2000
Cameruna13 agosto200113 agosto2002
Canada8 giugno20168 giugno2017
Capo Verdec7 febbraio20117 febbraio2012
Ceca, Repubblicac26 aprile200726 aprile2008
Ciada21 marzo200521 marzo2006
Cilec1° febbraio19991° febbraio2000
Cina*b28 aprile199928 aprile2000
Hong Kong*cd28 aprile199928 aprile2000
Macaobe6 ottobre20006 ottobre2000
Ciproc2 ottobre19972 ottobre1998
Colombiac2 febbraio20012 febbraio2002
Comorec17 marzo200417 marzo2005
Congo (Brazzaville)a26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)a20 giugno200120 giugno2002
Corea (Sud)c28 gennaio199928 gennaio2000
Costa Ricac11 giugno197611 giugno1977
Côte d’Ivoirea7 febbraio20037 febbraio2004
Croaziac8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cubac7 marzo19757 marzo1976
Danimarcacf13 novembre199713 novembre1998
Dominicac27 settembre198327 settembre1984
Dominicana, Repubblica*a15 giugno199915 giugno2000
Ecuadorc19 settembre200019 settembre2001
Egittoc9 giugno19999 giugno2000
El Salvadora23 gennaio199623 gennaio1997
Emirati Arabi Unitic2 ottobre19982 ottobre1999
Eritreaa22 febbraio200022 febbraio2001
Estoniac15 marzo200715 marzo2008
Eswatinic23 ottobre200223 ottobre2003
Etiopiaa27 maggio199927 maggio2000
Figic3 gennaio20033 gennaio2004
Filippinec4 giugno19984 giugno1999
Finlandiac13 gennaio197613 gennaio1977
Franciab13 luglio199013 luglio1991
Gabonb25 ottobre201025 ottobre2011
Gambiaa4 settembre20004 settembre2001
Georgiac23 settembre199623 settembre1997
Germaniac8 aprile19768 aprile1977
Ghanab6 giugno20116 giugno2012
Giamaicac13 ottobre200313 ottobre2004
Giapponec5 giugno20005 giugno2001
Gibutib14 giugno200514 giugno2006
Giordaniab23 marzo199823 marzo1999
Greciac14 marzo198614 marzo1987
Grenadab14 maggio200314 maggio2004
Guatemalaa27 aprile199027 aprile1991
Guineab6 giugno20036 giugno2004
Guinea equatorialea12 giugno198512 giugno1986
Guinea-Bissaua5 marzo20095 marzo2010
Guyanac15 aprile199815 aprile1999
Haitia3 giugno20093 giugno2010
Hondurasa9 giugno19809 giugno1981
Indiaa13 giugno201713 giugno2018
Indonesiac7 giugno19997 giugno2000
Iraqc13 febbraio198513 febbraio1986
Irlandab22 giugno197822 giugno1979
Islandac6 dicembre19996 dicembre2000
Israelec21 giugno197921 giugno1980
Italiac28 luglio198128 luglio1982
Kazakstanb18 maggio200118 maggio2002
Kenyab9 aprile19799 aprile1980
Kirghizistanb31 marzo199231 marzo1993
Kiribatia17 giugno200917 giugno2010
Kuwaitc15 novembre199915 novembre2000
Laosa13 giugno200513 giugno2006
Lesothoc14 giugno200114 giugno2002
Lettoniac2 giugno20062 giugno2007
Libanoa10 giugno200310 giugno2004
Liberia13 giugno202213 giugno2023
Libiac19 giugno197519 giugno1976
Lituaniab22 giugno199822 giugno1999
Lussemburgoc24 marzo197724 marzo1978
Macedonia del Nordc17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascarc31 maggio200031 maggio2001
Malawia19 novembre199919 novembre2000
Malaysiac9 settembre19979 settembre1998
Maldiveb4 gennaio20134 gennaio2014
Malic11 marzo200211 marzo2003
Maltab9 giugno19889 giugno1989
Maroccoc6 gennaio20006 gennaio2001
Mauritaniaa3 dicembre20013 dicembre2002
Maurizioc30 luglio199030 luglio1991
Messicoc10 giugno201510 giugno2016
Moldovab21 settembre199921 settembre2000
Mongoliac16 dicembre200216 dicembre2003
Montenegroc3 giugno2006 S3 giugno2006
Mozambicoc16 giugno200316 giugno2004
Myanmar8 giugno20208 giugno2021
Namibiaa15 novembre200015 novembre2001
Nepala30 maggio199730 maggio1998
Nicaraguaa2 novembre19812 novembre1982
Nigera4 dicembre19784 dicembre1979
Nigeriac2 ottobre20022 ottobre2003
Norvegiac8 luglio19808 luglio1981
Omanc21 luglio200521 luglio2006
Paesi Bassi*c14 settembre197614 settembre1977
Arubaae24 marzo198724 marzo1987
Pakistana6 luglio20066 luglio2007
Panama*a31 ottobre200031 ottobre2001
Papua Nuova Guineab2 giugno20002 giugno2001
Paraguaya3 marzo20043 marzo2005
Perùa13 novembre200213 novembre2003
Poloniac22 marzo197822 marzo1979
Portogallo*b20 maggio199820 maggio1999
Qatarb3 gennaio20063 gennaio2007
Regno Unito*b7 giugno20007 giugno2001
Rep. Centrafricanaa28 giugno200028 giugno2001
Romaniab19 novembre197519 novembre1976
Ruandaa15 aprile198115 aprile1982
Russiab3 maggio19793 maggio1980
Saint Kitts e Nevisb3 giugno20053 giugno2006
Saint Vincent e Grenadinea25 luglio200625 luglio2007
Salomone, Isolea22 aprile201322 aprile2014
Samoac29 ottobre200829 ottobre2009
San Marinob1° febbraio19951° febbraio1996
São Tomé e Príncipea4 maggio20054 maggio2006
Seicellec7 marzo20007 marzo2001
Senegal*c15 dicembre199915 dicembre2000
Serbiac24 novembre2000 S6 dicembre1984
Sierra Leonec10 giugno201110 giugno2012
Singaporec7 novembre20057 novembre2006
Siriac18 settembre200118 settembre2002
Slovacchiac29 settembre199729 settembre1998
Sloveniac29 maggio1992 S29 maggio1993
Spagnac16 maggio197716 maggio1978
Sri Lankaa11 febbraio200011 febbraio2001
Sudafricac30 marzo200030 marzo2001
Sudan del Suda29 aprile201229 aprile2013
Sudana7 marzo20037 marzo2004
Surinameb15 gennaio201815 gennaio2019
Sveziac23 aprile199023 aprile1991
Svizzera*c17 agosto199917 agosto2000
Tagikistanb26 novembre199326 novembre1994
Tanzaniaa16 dicembre199816 dicembre1999
Thailandia*c11 maggio200411 maggio2005
Togoa16 marzo198416 marzo1985
Trinidad e Tobagob3 settembre20043 settembre2005
Tunisiab19 ottobre199519 ottobre1996
Turchiac30 ottobre199830 ottobre1999
Turkmenistanb27 marzo201227 marzo2013
Ucrainab3 maggio19793 maggio1980
Ugandaa25 marzo200325 marzo2004
Ungheriab28 maggio199828 maggio1999
Uruguayc2 giugno19772 giugno1978
Uzbekistanc6 marzo20096 marzo2009
Vanuatu24 giugno201924 giugno2020
Venezuelaa15 luglio198715 luglio1988
Vietnamc24 giugno200324 giugno2004
Yemena15 giugno200015 giugno2001
Zambiac9 febbraio19769 febbraio1977
Zimbabwea6 giugno20006 giugno2001
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions o ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
a L’età minima conformemente all’art. 2 par. 1 è fissata a 14 anni.
b L’età minima conformemente all’art. 2 par. 1 è fissata a 16 anni.
c L’età minima conformemente all’art. 2 par. 1 è fissata a 15 anni.
d Applicazione con deroghe.
e Applicazione senza deroghe.
f Non si applica alle Isole Faeröer né alla Groenlandia.
SvizzeraAi fini dell’articolo 3 della Convenzione, in caso di lavori sotterranei l’età minima è fissata al diciannovesimo anno compiuto e al ventesimo anno compiuto per gli apprendisti.

Footnotes

  1. RU 2001 1426

  2. In occasione della ratifica, la Svizzera ha denunciato le seguenti Conv. dell’OIL con effetto al 17 ago. 2000: Conv. n. 58 del 24 ott. 1936 che determina l’età minima per l’ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo [RU 1960 494; 1962 1411, 1413 art. 1]. Conv. n. 123 del 22 giu. 1965 sull’età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere [RU 1968 175].

  3. All’atto dell’entrata in vigore, la Svizzera è liberata con effetto immediato dagli obblighi che scaturiscono dalle seguenti Conv. dell’OIL: Conv. n. 5 del 28 nov. 1919 che fissa l’età minima per l’ammissione dei fanciulli ai lavori industriali [CS 14 8; RU 1962 1411, 1413 art. 1]. Conv. n. 15 dell’11 nov. 1921 concernente l’età minima per l’assunzione nel servizio delle stive e delle caldaia [RU 1960 484; 1962 1411, 1413 art. 1].

  4. [CS 14 8;RU 1962 1411,1413art. 1]

  5. [RU 1960 484, 1962 1411,1413art. 1]

  6. [RU 1960 494, 1962 1411,1413art. 1]

  7. [RU 1968 175]

  8. RS 0.820.1

  9. RS 0.820.1

  10. RS 0.820.1

  11. RS 0.120

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.