Conchiusa a Ginevra il 23 giugno 1975
Approvata dall’Assemblea federale il 14 marzo 19771
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 maggio 1977
Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1978
(Stato 24 febbraio 2025)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi adunatasi il 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione;
Dopo aver deciso d’adottare diverse proposte inerenti alla valorizzazione delle risorse umane tramite l’orientamento e la formazione professionali, questione costituente il sesto tema all’ordine del giorno della sessione;
Dopo aver deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,
adotta, questo ventitreesimo giorno di giugno del millenovecentosettantacinque la seguente convenzione, denominata convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975:
Art. 1
- Ciascun Membro dovrà adottare e sviluppare politiche e programmi completi e concertati d’orientamento e di formazione professionali, istituendo, segnatamente grazie ai servizi pubblici di collocamento, una stretta relazione fra l’orientamento e la formazione professionali e l’impiego.
- Queste politiche e questi programmi dovrebbero tener conto:
- delle esigenze, possibilità e tematiche in materia d’impiego a livello regionale e nazionale;
- dello stadio e del livello dello sviluppo economico, sociale e culturale;
- dei rapporti esistenti fra finalità di valorizzazione delle risorse umane e altri scopi economici, sociali e culturali.
- Queste politiche e questi programmi devono essere applicati mediante metodi adeguati alle condizioni nazionali.
- Queste politiche e questi programmi dovranno perseguire lo scopo di migliorare la capacità dell’individuo a comprendere l’ambiente di lavoro e quello sociale, nonché a influire su questi ultimi, individualmente e collettivamente.
- Queste politiche e questi programmi dovranno incoraggiare ed aiutare qualsiasi persona, egualitariamente e senza alcuna discriminazione, a sviluppare e a utilizzare le sue attitudini professionali nel proprio interesse, conformemente alle sue aspirazioni, tenendo conto dei bisogni della società.
Art. 2
Per conseguire le finalità suddette, ciascun Membro dovrà elaborare e perfezionare sistemi aperti, duttili e completivi d’insegnamento generale, tecnico e professionale, d’orientamento scolastico e professionale e di formazione professionale, impostandoli all’interno o al di fuori del sistema scolastico.
Art. 3
- Ciascun Membro dovrà allargare progressivamente i suoi sistemi d’orientamento professionale e quelli d’informazione continua sull’impiego, allo scopo d’assicurare un’informazione completa e un orientamento quanto più ampio ai fanciulli, agli adolescenti e agli adulti, nonché, mediante programmi adeguati, alle persone menomate.
- Questa informazione e questo orientamento dovranno estendersi alla scelta di una professione, alla formazione professionale e alle possibilità d’educazione corrispondenti, alla situazione dell’impiego e alle pertinenti previsioni, alle possibilità di promovimento, alle condizioni di lavoro, alla sicurezza e all’igiene del lavoro e ad altri aspetti della vita attiva nei diversi settori economici, sociali e culturali e a tutti i gradi di responsabilità.
- Questa informazione e questo orientamento dovranno essere completati mediante un’informazione speciale sugli aspetti generali delle convenzioni collettive e sui diritti e obblighi conferiti alle parti interessate dalla legislazione del lavoro; questa informazione speciale dovrà essere fornita conformemente alla legge e alla prassi nazionali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti rispettivi delle organizzazioni interessate di lavoratori e di datori di lavoro.
Art. 4
Ciascun Membro dovrà progressivamente allargare, adeguare e armonizzare i diversi sistemi di formazione professionale per soddisfare le esigenze degli adolescenti e degli adulti, durante tutta la loro vita, in ogni settore dell’economia, in ogni branca dell’attività economica e a tutti i livelli di qualificazione professionale e di responsabilità.
Art. 5
Le politiche e i programmi d’orientamento e di formazione professionali saranno elaborati ed applicati in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e, all’occorrenza, conformemente alla legge e alla prassi nazionali, con altri organismi interessati.
Art. 6
Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrate.
Art. 7
- La presente convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratificazione sia stata registrata dal Direttore generale.
- Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che il Direttore generale avrà registrato le ratificazioni di due Membri.
- Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratificazione.
Art. 8
- Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato dal medesimo. La disdetta ha effetto soltanto un anno dopo la registrazione.
- Qualsiasi Membro il quale, avendo ratificato la presente convenzione, non faccia uso, nel termine di un anno dopo la scadenza del periodo decennale menzionato nel paragrafo precedente, della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo decennale, nelle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 9
- Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notifica, a tutti gli Stati partecipi dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la registrazione di qualsiasi ratificazione e disdetta, comunicatagli dai Membri dell’organizzazione.
- Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda notificazione comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà della data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Art. 10
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite2, informazioni complete riguardo ad ogni ratificazione e a qualsiasi atto di disdetta, registrati conformemente agli articoli precedenti.
Art. 11
Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la sua revisione totale o parziale.
Art. 12
- Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la revisione parziale o totale del presente testo, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
- la ratificazione da parte di un Membro della nuova convenzione di revisione provocherà, di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 8, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
- a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.
- La presente convenzione permane in ogni caso vigente, nella sua forma e nel suo tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Art. 13
Il tenore francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.