0.822.725.22•Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada
0.822.725.22AETRMultilateral International Treaty4 ott 2000
(AETR)
Concluso a Ginevra il 1° luglio 1970
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 7 aprile 2000
Entrato in vigore per la Svizzera il 4 ottobre 2000
(Stato 23 aprile 2022)
Le parti contraenti,
desiderose di favorire lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti internazionali su strada di viaggiatori e di merci, convinte della necessità di accrescere la sicurezza della circolazione stradale, di regolamentare alcune condizioni delle prestazioni lavorative nel trasporti internazionali su strada conformemente ai principi dell’Organizzazione internazionale del lavoro e di concordare alcune misure per assicurare il rispetto di una tale regolamentazione,
hanno convenuto quanto segue:
Ai sensi del presente accordo, si intende:
ii) un fattorino, cioè colui che accompagna il conducente di un veicolo che trasporta persone e che di solito è incaricato di rilasciare o di controllare i biglietti o altri documenti che diano diritto ai passeggeri di viaggiare sul veicolo;
l) per «settimana», il periodo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 di domenica;
m)5 per «riposo», qualsiasi periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
n)6 per «interruzione», ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;
o)7 per «periodo di riposo giornaliero», il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:
– «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno tre ore senza interruzione e il secondo di almeno nove ore senza interruzione,
– «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno nove ore, ma inferiore a 11 ore;
p)8 per «periodo di riposo settimanale», il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
– «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni periodo di riposo di almeno 45 ore,
– «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni periodo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8 paragrafo 6 dell’accordo, a una durata minima di 24 ore continuative;
q)9 per «altre mansioni», le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla «guida» nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell’ambito o al di fuori del settore dei trasporti. Il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida trascorso in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati «altre mansioni»;
r)10 per «durata di guida», la durata di guida registrata automaticamente o semiautomaticamente oppure manualmente nelle condizioni definite nel presente accordo;
s)11 per «periodo di guida giornaliero», il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
t)12 per «periodo di guida settimanale», il periodo trascorso complessivamente alla guida nel corso di una settimana;
u)13 per «periodo di guida», il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato;
v)14 per «multipresenza»: si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;
w)15 per «impresa di trasporto», persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto di terzi che per conto proprio.
Ciascuna parte contraente applicherà sul suo territorio, nei confronti dei trasporti internazionali su strada effettuati da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di uno Stato non parte contraente del presente accordo, disposizioni per lo meno altrettanto rigide di quelle previste dagli articoli 5–10 del presente accordo.
Ogni parte contraente può applicare minimi più elevati o massimi più bassi di quelli previsti negli articoli 5–8. Le disposizioni del presente accordo rimangono tuttavia applicabili ai conducenti che effettuano operazioni di trasporto internazionali su veicoli immatricolati in un altro Stato contraente o non contraente.
I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi che superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo devono soddisfare anche una delle seguenti condizioni:
Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno nove ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto. 3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno nove ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale. 4. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato in modo da far risultare un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di risposo settimanale ridotto. 5. Un conducente non può effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
6. a) Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: i) due periodi di riposo settimanale regolare; oppure ii) un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente e ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. b) In deroga alle disposizioni del paragrafo 6 a), un conducente che effettua un singolo servizio di trasporto internazionale di passeggeri, al di fuori dal servizio regolare, può rinviare il suo periodo di riposo settimanale fino al più tardi alla fine di 12 periodi di 24 ore a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che: i) il servizio duri almeno 24 ore consecutive in una parte contraente o in un Paese terzo diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio; e ii) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di: a. due periodi di riposo settimanale regolari, oppure b. un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. In ogni caso la riduzione deve essere compensata da un periodo di riposto equivalente e ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva alla fine del periodo di deroga, e iii) quattro anni dopo che il Paese d’immatricolazione ha introdotto il tachigrafo digitale, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo; e iv) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, il veicolo sia guidato in multipresenza oppure il periodo di guida menzionato all’articolo 7 sia ridotto a tre ore. c) In deroga alle disposizioni del paragrafo 6 a), in caso di multipresenza ogni conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può essere ridotto a un minimo di 24 ore (risposo settimanale ridotto). In ogni caso ogni riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto al più tardi nel corso della terza settimana successiva alla settimana in cui è stata presa la riduzione. Un periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale. 7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno nove ore.
8. Se il conducente lo desidera, in trasferta i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato, per ogni conducente, delle opportune attrezzature per il riposo come previsto dal costruttore al momento della concezione del veicolo e sia in sosta. 9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.
Durante tutte le parti del riposo giornaliero il conducente deve poter disporre di una cuccetta. 2. Il tempo impiegato per recarsi in un luogo per prendere in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, o per tornare, se tale veicolo non si trova nel luogo di domicilio del conducente né nel centro operativo del datore di lavoro a cui fa normalmente capo il conducente non sarà conteggiato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un treno e disponga di opportune attrezzature per il riposo. 3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente accordo per raggiungere un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, o per tornare, se tale veicolo non si trova nel luogo di domicilio del conducente né nel centro operativo del datore di lavoro a cui fa normalmente capo il conducente sarà contabilizzato come «altra mansione».
A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente accordo nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo o nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.20
Fatto salvo il diritto delle parti contraenti di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, dette parti contraenti possono subordinare tale responsabilità all’infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell’impresa. Le parti contraenti possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa.23 5. Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e le agenzie di collocamento di conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi al presente accordo.24
ii) almeno il 15 per cento del totale dei giorni lavorativi controllati lo sia sulle strade e almeno il 25 per cento nei locali delle imprese. A partire dal 1° gennaio 2010, la percentuale dei giorni lavorativi controllati sulle strade sarà di almeno il 30 per cento e quella nei locali delle imprese di almeno il 50 per cento.
b)26 I controlli effettuati sulle strade devono mirare agli elementi seguenti:
i) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni e i periodi di riposo giornalieri e settimanali;
ii) i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo e/o sui tabulati stampati, se del caso;
iii) il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo.
Questi controlli sono effettuati senza discriminazione dei veicoli, delle imprese e dei conducenti residenti o non residenti e indipendentemente dal punto di partenza e di arrivo del percorso o dal tipo di tachigrafo.
c)27 Nei locali delle imprese, oltre agli elementi sottoposti ai controlli sulle strade e oltre al rispetto delle disposizioni dell’articolo 11 paragrafo 2 dell’allegato, devono essere controllati gli elementi seguenti:
i) i periodi di riposo settimanali e i periodi di guida tra questi periodi di riposo;
ii) la limitazione su due settimane delle ore di guida;
iii) la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo settimanali in applicazione dell’articolo 8 paragrafo 6;
iv) l’utilizzazione dei fogli di registrazione e/o dei dati e dei tabulati dell’unità di bordo e della carta del conducente e/o l’organizzazione del tempo di lavoro dei conducenti.
2. Nell’ambito di questo aiuto reciproco, le autorità competenti delle parti contraenti si comunicano regolarmente tutte le informazioni disponibili concernenti:
– le infrazioni al presente accordo commesse dai non residenti e ogni sanzione applicata per tali infrazioni;
– le sanzioni applicate da una parte contraente ai suoi residenti per infrazioni di questo genere commesse sul territorio di altre parti contraenti.
Nel caso di infrazioni gravi, tale informazione deve includere le sanzioni applicate. 3. Se, in occasione di un controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un’altra parte contraente, gli accertamenti effettuati danno motivo di credere che sono state commesse infrazioni non rilevabili nel corso di tale controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti delle parti contraenti interessate si forniscono reciproco aiuto per chiarire la situazione. Nel caso in cui, a tale scopo, la parte contraente competente proceda a un controllo nei locali dell’impresa, i risultati di tale controllo sono comunicati all’altra parte contraente interessata. 4. Le parti contraenti cooperano allo scopo di organizzare controlli concertati sulle strade. 5. Ogni due anni, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite pubblica un rapporto concernente l’applicazione, nelle parti contraenti, del paragrafo 1 del presente articolo.
A titolo eccezionale, se è constatata un’infrazione commessa da un’impresa con sede in un’altra parte contraente o in uno Stato non parte contraente, sarà applicata una sanzione sulla base della procedura prevista nell’accordo bilaterale sul trasporto su strada concluso tra le parti in questione.
Le parti contraenti esamineranno, a partire dal 2011, l’eventualità di sopprimere la deroga prevista al paragrafo 6 b), a condizione che lo auspichino tutte.28 7. La parte contraente che avvia procedimenti o infligge una sanzione per una particolare infrazione fornisce per iscritto al conducente le debite prove.29 8. Le parti contraenti provvedono affinché un sistema di sanzioni proporzionate, che possono includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del presente accordo da parte delle imprese o dei caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie di collocamento conducenti ad esse associati.30
2. a) Le parti contraenti prendono le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente di cui all’allegato del presente accordo, nella sua versione emendata, al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine di quattro anni di cui al paragrafo 1. Questo termine minimo di tre mesi deve essere rispettato anche nel caso in cui una parte contraente applichi le disposizioni relative all’apparecchio di controllo digitale, conformemente all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo, prima della scadenza del termine di quattro anni. La parte contraente deve in questo caso informare il Segretariato del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa del modo in cui procede, sul suo territorio, l’introduzione dell’apparecchio di controllo digitale conformemente all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo. b) Nell’attesa che le parti contraenti rilascino le carte di cui al comma a), le disposizioni dell’articolo 14 dell’allegato al presente accordo sono applicabili ai conducenti che potrebbero trovarsi a condurre veicoli muniti di un apparecchio di controllo digitale conforme all’appendice 1B del presente allegato. 3. Ogni strumento di ratifica o d’adesione depositato da uno Stato dopo l’entrata in vigore del presente emendamento sarà considerato applicabile all’accordo nella sua forma emendata, compreso il termine di applicazione di cui al paragrafo 1.
Se tale adesione avviene meno di due anni prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, lo Stato, al momento di depositare il suo strumento di ratifica o d’adesione, informerà il depositario in merito alla data a partire dalla quale l’apparecchio di controllo digitale entrerà in vigore sul suo territorio. Questo Stato può avvalersi di un periodo transitorio che non deve superare due anni a partire dall’entrata in vigore dell’accordo nei suoi confronti. Il Depositario ne informerà allora tutte le parti contraenti.
Le disposizioni del comma precedente si applicano ugualmente in caso di adesione di uno Stato dopo la scadenza del termine di applicazione di quattro anni di cui al paragrafo 1.
Le disposizioni previste alla fine dell’articolo 12 paragrafi 7 a) e 7 b) dell’allegato al presente accordo si applicheranno tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente emendamento*.*
Il presente accordo cesserà di avere effetto se, dopo la sua entrata in vigore, il numero delle parti contraenti sarà inferiore a tre durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi.
5bis. Se un Paese diventa parte contraente del presente accordo tra il momento della notifica di un progetto di emendamento e il momento in cui esso è accettato, il Segretariato del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa notifica al più presto l’emendamento proposto al nuovo Stato parte. Quest’ultimo può comunicare la sua eventuale obiezione al Segretariato generale, entro un termine di sei mesi a partire dal momento in cui la comunicazione di emendamento originale è stata messa in circolazione tra tutte le parti contraenti.32 6. Ogni emendamento giudicato accettato entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui sarà stato giudicato accettato. 7. Il segretario generale invierà il più presto possibile una notifica a tutte le parti contraenti per far loro conoscere se è stata formulata un’obiezione contro il progetto di emendamento conformemente al paragrafo 2a ) del presente articolo e se una o più parti contraenti gli hanno inviato una comunicazione conformemente al paragrafo 2b ) del presente articolo. Nel caso in cui una o più parti contraenti abbiano inviato tale comunicazione, egli notificherà ulteriormente a tutte le parti contraenti se la o le parti contraenti che hanno inviato tale comunicazione muovono un’obiezione contro il progetto di emendamento o l’accettano. 8. Indipendentemente dalla procedura relativa all’emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l’allegato al presente accordo potrà essere modificato in seguito ad accordo fra le amministrazioni competenti di tutte le parti contraenti; qualora l’amministrazione competente di una parte contraente abbia dichiarato che il proprio diritto nazionale la obbliga a subordinare il proprio accordo all’ottenimento di un’autorizzazione speciale a tal fine o all’approvazione di un organo legislativo, il consenso alla modifica dell’allegato dell’amministrazione competente della parte contraente in questione non sarà considerato come dato se non al momento in cui detta amministrazione competente avrà dichiarato al segretario generale che sono state ottenute le autorizzazioni o le approvazioni richieste. L’accordo fra le amministrazioni competenti stabilirà la data di entrata in vigore dell’allegato modificato e potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, resterà in vigore il precedente allegato, in tutto o in parte, contemporaneamente all’allegato modificato.
4bis. Se un Paese diventa parte contraente del presente accordo tra il momento della notifica di un progetto di emendamento e il momento in cui esso è accettato, il Segretariato del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa notifica al più presto l’emendamento proposto al nuovo Stato parte. Quest’ultimo può comunicare la sua eventuale obiezione al Segretariato generale, entro un termine di sei mesi a partire dal momento in cui la comunicazione di emendamento originale è stata messa in circolazione tra tutte le parti contraenti.33 5. Ogni emendamento accettato sarà comunicato dal segretario generale a tutte le parti contraenti ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data di questa notifica.
Il Segretariato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite informerà ufficialmente le autorità competenti di tutte le parti contraenti dell’accordo dell’adozione di tali emendamenti e, nel contempo, comunicherà questa informazione al Segretario generale, fornendo una copia del testo in questione. 3. Ogni formulario tipo così adottato potrà essere utilizzato tre mesi dopo la data in cui l’informazione è stata comunicata alle parti contraenti dell’accordo.
Oltre alle notifiche previste dagli articoli 20 e 21 del presente accordo, il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà agli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente accordo:
Il protocollo di firma del presente accordo avrà la stessa efficacia, valore e durata del presente accordo di cui sarà considerato come facente parte integrante.
Dopo il 31 marzo 1971, l’originale del presente accordo sarà depositato presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente accordo.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Ginevra, il 1° luglio 1970, in un solo esemplare, in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Ai sensi del presente capitolo, il termine «apparecchio di controllo» indica «l’apparecchio di controllo o i suoi componenti».
Le domande di omologazione per un modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente, sono presentate a una parte contraente, corredate degli opportuni documenti descrittivi, dal fabbricante o dal suo mandatario. Per un medesimo modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente, la domanda può essere presentata a una sola parte contraente.
Ogni parte contraente accorda l’omologazione a ogni modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente, se essi sono conformi alle prescrizioni delle appendici 1 o 1B e se la stessa parte contraente è in grado di sorvegliare la conformità della fabbricazione al modello omologato.
L’omologazione del sistema di cui all’appendice 1B può essere accordata all’apparecchio di controllo solo se tutto il sistema (l’apparecchio di controllo stesso, la carta intelligente e i connettori elettrici al cambio) si sia dimostrato resistente a tutti i tentativi di manomettere o alterare i dati relativi alle ore di guida. I test necessari a questo scopo sono effettuati da periti a conoscenza delle tecniche più recenti in materia di manomissione.
Le modifiche o le aggiunte a un modello omologato devono essere oggetto di un’omologazione di modello complementare da parte della parte contraente che ha accordato l’omologazione iniziale.
Le parti contraenti assegnano al richiedente un marchio di omologazione conforme al modello, fissato nell’appendice 2, per ogni modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente da esse omologato ai sensi dell’articolo 2.
Le autorità competenti della parte contraente alla quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle delle altre parti contraenti, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata da una copia dei documenti descrittivi necessari, o comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ogni modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente che esse rispettivamente omologano o rifiutano di omologare; in caso di rifiuto comunicano la motivazione della decisione.
In ogni caso, le autorità competenti delle parti contraenti si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un’omologazione precedentemente accordata o di altre misure prese in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché dei motivi che la giustificano. 5. Se la parte contraente che ha accordato l’omologazione contesta l’esistenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 di cui è stata informata, le parti contraenti interessate si adoperano per comporre la vertenza.
Le parti contraenti non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la messa in circolazione o l’uso di veicoli muniti di un apparecchio di controllo per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest’ultimo è munito del marchio di omologazione di cui all’articolo 3 e della targhetta di montaggio di cui all’articolo 9.
Ogni decisione di rifiuto o di revoca dell’omologazione di un modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente, adottata in base al presente allegato, è motivata con precisione. Essa è notificata all’interessato con l’indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione in vigore nelle parti contraenti e dei termini per la presentazione del ricorso.
La durata di validità amministrativa delle carte dei montatori e delle officine autorizzati non può superare un anno.
In caso di rinnovo, di deterioramento, di cattivo funzionamento, di perdita o di furto della carta rilasciata alle officine e ai montatori autorizzati, l’autorità rilascia una carta di sostituzione entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto una domanda circostanziata in tal senso.
Se una nuova carta è rilasciata in sostituzione di una carta precedente, essa reca lo stesso numero d’informazione «officina»; l’indice è tuttavia aumentato di un’unità. L’autorità che rilascia la carta tiene un registro delle carte perdute, rubate o difettose.
Le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione delle carte rilasciate ai montatori e alle officine autorizzati. 2. Il montatore autorizzato o l’officina autorizzata appone un marchio particolare sui sigilli che effettua; inoltre, per gli apparecchi di controllo conformi all’appendice 1B, introduce i dati elettronici di sicurezza che consentono, in particolare, i controlli di autenticazione. Le autorità competenti di ogni parte contraente tengono un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati, come pure delle carte rilasciate alle officine e ai montatori autorizzati. 3. Le autorità competenti delle parti contraenti si comunicano reciprocamente l’elenco dei montatori o delle officine autorizzati, come pure delle carte loro rilasciate, e si trasmettono copia dei marchi e delle necessarie informazioni concernenti i dati elettronici di sicurezza utilizzati. 4. La targhetta di montaggio apposta secondo le modalità previste nelle appendici 1 o 1B attesta la conformità del montaggio dell’apparecchio di controllo alle prescrizioni del presente allegato. 5. I sigilli possono essere tolti dai montatori o dalle officine autorizzati dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, oppure seguendo le modalità previste nelle appendici 1 o 1B del presente allegato.
Il datore di lavoro e i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso tanto dell’apparecchio di controllo quanto della carta del conducente, nel caso in cui questi si trovi a condurre un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B.
Qualora il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B, il datore di lavoro e il conducente fanno in modo che, tenuto conto della durata di servizio, la stampa su richiesta di cui all’appendice 1B possa in caso di controllo effettuarsi correttamente.
2. a) L’impresa conserva i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i tabulati per conformarsi all’articolo 12, paragrafo 1, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. L’impresa fornisce altresì copie dei dati trasferiti dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati trasferiti sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.
ii) garantiscono che tutti i dati trasferiti tanto dall’unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell’impresa;
Ai fini del presente paragrafo, il termine «trasferiti» è interpretato conformemente alla definizione che figura al punto s) del capitolo I dell’appendice 1B. 3. La carta del conducente di cui all’appendice 1B è rilasciata, su domanda del conducente, dall’autorità competente della parte contraente nella quale egli ha residenza consueta.
Una parte contraente può esigere che ogni conducente sottoposto alle disposizioni del presente accordo e che ha residenza consueta sul suo territorio sia detentore della carta del conducente: a) ai fini del presente accordo, si considera residenza consueta il luogo in cui la persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni per anno civile, a causa di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a causa di legami personali stretti; tuttavia, la residenza consueta di una persona i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso dai suoi legami personali e che, di conseguenza, si trova a soggiornare alternativamente in luoghi diversi di due o più parti contraenti, deve trovarsi nel luogo dei suoi legami personali, a condizione che la persona vi faccia regolarmente ritorno. Quest’ultima condizione non è richiesta nel caso in cui la persona effettui un soggiorno in una parte contraente per eseguire una missione di durata determinata; b) i conducenti comprovano il luogo della loro residenza consueta mediante, in particolare, la carta d’identità, o qualsiasi altro documento valido; c) le autorità competenti della parte contraente che rilascia la carta di conducente possono chiedere elementi di informazione o prove supplementari se nutrono dubbi sulla validità della dichiarazione di residenza consueta effettuata conformemente al punto b), oppure al fine di determinati controlli specifici; d) le autorità competenti della parte contraente si assicurano, nella misura del possibile, che il richiedente non sia già titolare di una carta di conducente valida. 4. a) L’autorità competente della parte contraente personalizza la carta di conducente conformemente alle disposizioni dell’appendice 1B, la durata di validità amministrativa della carta di conducente non può superare cinque anni, il conducente può essere titolare di una sola carta valida. È autorizzato ad utilizzare solo la sua carta personalizzata. Non deve utilizzare una carta difettosa o scaduta, se al conducente è rilasciata una nuova carta in sostituzione di una carta precedente, essa reca lo stesso numero di serie di carta del conducente: l’indice è tuttavia aumentato di un’unita. L’autorità che rilascia la carta tiene un registro delle carte emesse, rubate, perdute o difettose durante un periodo corrispondente almeno alla durata di validità, in caso di deterioramento, di cattivo funzionamento, di perdita o di furto della carta del conducente, l’autorità rilascia una carta di sostituzione entro cinque giorni lavorativi dal momento che ha ricevuto una domanda circostanziata in tal senso, in caso di domanda di rinnovo di una carta la cui validità giunga a termine, l’autorità rilascia una nuova carta prima della data di scadenza, purché la domanda le sia stata rivolta nei termini di cui all’articolo 12 paragrafo 1) comma 4; b) le carte del conducente sono rilasciate solo ai richiedenti che sono soggetti alle disposizioni del presente accordo; c) la carta del conducente è personale. Durante la sua durata di validità amministrativa, essa non può essere revocata o sospesa per alcun motivo, salvo nel caso in cui l’autorità competente di una parte contraente constati che la carta sia stata falsificata, che il conducente utilizzi una carta di cui non è titolare, oppure che la carta sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o di documenti falsificati. Se le misure di sospensione o di revoca summenzionate sono prese da una parte contraente diversa da quella che ha rilasciato la carta, tale parte contraente rinvia la carta alle autorità della parte contraente che l’hanno rilasciata, indicando le ragioni della restituzione; d) le carte del conducente rilasciate dalle parti contraenti sono riconosciute reciprocamente; il titolare di una carta del conducente ancora valida rilasciata da una parte contraente che ha stabilito la sua residenza consueta in un’altra parte contraente può chiedere lo scambio della sua carta con una carta del conducente equivalente; spetta alla parte contraente che effettua lo scambio verificare, all’occorrenza, se la carta presentata sia effettivamente ancora valida; le parti contraenti che effettuano lo scambio rinviano la carta precedente alle autorità della parte contraente che l’hanno rilasciata e indicano le ragioni di questa restituzione; e) quando una parte contraente sostituisce o scambia una carta del conducente, questa sostituzione o questo scambio, come pure qualsiasi sostituzione o scambio ulteriori, è registrata in tale parte contraente; f) le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione di carte del conducente. 5. Le parti contraenti vigilano affinché i dati necessari al controllo del rispetto del presente accordo, registrati e memorizzati dagli apparecchi di controllo conformemente all’appendice 1B del presente allegato, siano conservati in memoria durante almeno 365 giorni dopo la data della loro registrazione e possano essere messi a disposizione in condizioni che ne garantiscano la sicurezza e l’esattezza.
Le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per assicurarsi che le operazioni volte a rivendere o mettere fuori servizio gli apparecchi di controllo non nuocciano alla corretta applicazione del presente paragrafo.
In caso di deterioramento di un foglio o di una carta del conducente contenente registrazioni, i conducenti devono accludere il foglio deteriorato o la carta del conducente deteriorata al foglio di riserva o all’appropriato foglio utilizzato per sostituirlo.
In caso di deterioramento, di cattivo funzionamento, di perdita o di furto della carta del conducente, i conducenti devono chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti della parte contraente nella quale hanno residenza consueta.
I conducenti che desiderano rinnovare la carta del conducente devono presentare domanda alle autorità competenti della parte contraente nella quale hanno residenza consueta, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data di scadenza della carta.
2. a) I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ogni giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente può essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.
Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di apparecchio di controllo in conformità dell’appendice 1B, i conducenti provvedono a inserire le loro carte di conducente nella fessura giusta del tachigrafo.
ii) se il veicolo è munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B, inseriti sulla carta del conducente mediante le funzione di registrazione manuale di cui dispone l’apparecchio di controllo
c) I conducenti apportano ai fogli di registrazione le modifiche necessarie nel caso in cui più di uno di loro si trovi a bordo del veicolo, in modo che le informazioni di cui al paragrafo 3 secondo trattino, punti b), c) e d) del presente articolo siano registrate sul foglio del conducente che si trova effettivamente al volante.
3. I conducenti:
– provvedono alla concordanza tra la registrazione dell’ora sul foglio e l’ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo;
– azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
| a) sotto il simbolo | o | ^ | il tempo di guida; | |
|---|---|---|---|---|
| b) sotto il simbolo | o | ^ | tutti gli altri tempi di lavoro; | |
| c) sotto il simbolo | o | ^ | il tempo di disponibilità, ovvero: |
– il tempo d’attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere a eventuali chiamate al fine di riprendere la guida o di eseguire altri lavori; – il tempo trascorso al fianco di un conducente durante la marcia del veicolo; – il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo;
| d) sotto il simbolo | o | ^ | le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero. |
|---|
5bis. Il conducente introduce nell’apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B il simbolo del Paese in cui inizia e quello del Paese in cui termina il suo periodo di lavoro giornaliero.
L’immissione dei dati summenzionati è attivata dal conducente; essa può essere interamente manuale, ma anche automatica nel caso in cui l’apparecchio di controllo sia collegato a un sistema di posizionamento satellitare. 6. L’apparecchio di controllo definito nell’appendice 1deve essere concepito in modo da consentire agli agenti incaricati del controllo di leggere, previa eventuale apertura dell’apparecchio, senza deformare in modo permanente, danneggiare o insudiciare il foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l’ora di controllo.
Gli apparecchi devono inoltre essere concepiti in modo tale da consentire di verificare, senza apertura della custodia, che le registrazioni vengono effettuate.
7. a) Il conducente al volante di un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1 deve essere in grado di presentare ogni qualvolta gli agenti di controllo lo richiedano: i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti; ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta; e iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come richiesto dal presente accordo. A partire dalla data di applicazione definita all’articolo 13bisdel presente accordo, le durate di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso e i 28 giorni precedenti. b) Il conducente al volante di un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B deve essere in grado di presentare ogni qualvolta un agente di controllo lo richieda: i) la carta di conducente di cui è titolare; ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito dal presente accordo; iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto precedente durante il quale ha guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1. A partire dalla data di applicazione definita all’articolo 13bisdel presente accordo, le durate di cui al punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i 28 giorni precedenti. c) Un agente autorizzato può controllare il rispetto del presente accordo esaminando i fogli di registrazione, i dati indicati o stampati che sono stati registrati dall’apparecchio di controllo o dalla carta del conducente e, se questi mancano, esaminando qualsiasi altro documento probante che consenta di giustificare il mancato rispetto di una disposizione quale quelle previste dall’articolo 13 paragrafi 2 e 3. 8. È vietato falsificare, cancellare o distruggere le registrazioni effettuate sul foglio di registrazione, i dati raccolti nell’apparecchio di controllo o la carta del conducente, come pure i documenti stampati dall’apparecchio di controllo definito all’appendice 1B. È parimenti vietato manomettere l’apparecchio di controllo, il foglio di registrazione o la carta del conducente e/o i documenti stampati allo scopo di falsificare le registrazioni, di renderle inaccessibili o di distruggerle. Nessun dispositivo che consenta di effettuare le manomissioni menzionate sopra deve trovarsi a bordo del veicolo.
Se il ritorno alla sede può avvenire solo dopo un periodo superiore a una settimana dal giorno in cui è stato constatato il guasto o il difetto di funzionamento, la riparazione deve essere effettuata strada facendo.
Le parti contraenti possono riservarsi la possibilità di attribuire alle autorità competenti la facoltà di vietare l’utilizzazione del veicolo nel caso in cui il guasto o il difetto non siano stati riparati nel rispetto delle condizioni stabilite sopra.
2. a) Durante il periodo in cui l’apparecchio di controllo è guasto o difettoso, se le indicazioni relative ai gruppi di tempo non sono più registrate o stampate correttamente dall’apparecchio di controllo, il conducente le riporta sul (sui) foglio (fogli) di registrazione o su un foglio appropriato, da allegare al foglio di registrazione o alla carta del conducente, sul quale è tenuto inoltre a riportare gli elementi che consentono di identificarlo (cognome e numero della sua patente di guida oppure cognome e numero della sua carta del conducente), compresa la sua firma.
– informazioni dettagliate che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma,
– i periodi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d) dell’articolo 12;
ii) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall’apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.
3. In caso di deterioramento o cattivo funzionamento della sua carta, il conducente la restituisce all’autorità competente della parte contraente in cui egli ha residenza consueta. Il furto della carta del conducente deve essere dichiarato in debita forma alle autorità competenti della parte contraente dove il furto ha avuto luogo.
La perdita della carta del conducente deve essere dichiarata in debita forma presso le autorità competenti della parte contraente che l’ha rilasciata e presso le autorità competenti della parte contraente in cui il conducente ha residenza consueta, nel caso in cui tali autorità fossero diverse.
Il conducente può continuare a condurre il suo veicolo senza la sua carta del conducente durante un periodo massimo di 15 giorni di calendario, o durante un periodo più lungo se ciò sia necessario per ricondurre il veicolo alla sede dell’azienda, a condizione che egli possa giustificare l’impossibilità di presentare o di utilizzare la sua carta durante tale periodo.
Se le autorità della parte contraente in cui il conducente ha residenza consueta sono diverse da quelle che gli hanno rilasciato la carta del conducente e se sono chiamate a rinnovarla, sostituirla o cambiarla, esse informano le autorità che hanno rilasciato la carta precedente dei motivi esatti del rinnovo, della sostituzione o dello scambio.
Ai sensi del presente allegato, s’intende per:
a) apparecchio di controllo:
apparecchio destinato ad essere montato a bordo di veicoli stradali per indicare e registrare in modo automatico o semiautomatico dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro conducenti;
b) foglio di registrazione:
foglio concepito per ricevere e fissare registrazioni, da collocare nell’apparecchio di controllo e sul quale i dispositivi scriventi dell’apparecchio tracciano in modo continuo i diagrammi dei dati da registrare;
c) costante dell’apparecchio di controllo:
caratteristica numerica che esprime il valore del segnale di entrata necessario per ottenere l’indicazione e la registrazione della distanza percorsa di 1 km; questa costante deve essere espressa in giri per chilometro (k = … giri/km) o in impulsi per chilometro (k = … imp/km);
d) coefficiente caratteristico del veicolo:
caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d’uscita emesso dal pezzo previsto sul veicolo per il raccordo dell’apparecchio di controllo (presa di uscita del cambio in certi casi, ruota del veicolo in altri), quando il veicolo percorre la distanza di un chilometro misurata in condizioni normali di prova (vedi capitolo VI punto 4 della presente appendice). Il coefficiente caratteristico viene espresso in giri per chilometro (w = … giri/km) o impulsi per chilometro (w = … imp/km);
e) circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote:
media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di impiego (vedi capitolo VI punto 4 della presente appendice) e viene espressa con: 1 = … mm.
L’apparecchio deve fornire la registrazione dei seguenti elementi:
Per i veicoli utilizzati da due conducenti, l’apparecchio deve consentire la registrazione dei tempi di cui ai punti 3–5, simultaneamente e in modo differenziato su due fogli distinti.
1. Per l’apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi: a) dispositivi indicatori: – della distanza percorsa (contatore totalizzatore), – della velocità (tachimetro), – del tempo (orologio); b) dispositivi registratori comprendenti: – un registratore della distanza percorsa, – un registratore della velocità, – uno o più registratori del tempo rispondenti alle condizioni fissate al capitolo III sezione C punto 4; c) un dispositivo segnalatore che indica sul foglio di registrazione – ciascuna apertura della custodia contenente tale foglio, – per gli apparecchi elettronici di cui al punto 7 del capitolo 11, ogni taglio di alimentazione superiore a 100 millisecondi dell’apparecchio (esclusa l’illuminazione), al più tardi al momento della rialimentazione, – per gli apparecchi elettronici di cui al punto 7 del capitolo 11, ogni taglio di alimentazione superiore a 100 millisecondi del sensore di distanza e di velocità e ogni taglio del segnale del sensore di distanza e di velocità.
2. L’eventuale presenza nell’apparecchio di altri dispositivi oltre a quelli sopra elencati non deve compromettere il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori né ostacolarne la lettura. L’apparecchio deve essere presentato per l’omologazione munito degli eventuali dispositivi complementari.
3. Materiali
4. Misurazione della distanza percorsa
Le distanze percorse possono essere totalizzate e registrate: – in marcia avanti e in marcia indietro; oppure – unicamente in marcia avanti.
L’eventuale registrazione delle manovre di marcia indietro non devono assolutamente influire sulla chiarezza e la precisione delle altre registrazioni.
5. Misurazione della velocità
6. Misurazione del tempo (orologio)
7. Illuminazione e protezione
1. Indicatore della distanza percorsa (contatore totalizzatore)
2. Indicatore della velocità (tachimetro)
3. Indicatore del tempo (orologio)
L’indicatore di tempo deve essere visibile dall’esterno dell’apparecchio e la lettura deve essere sicura, facile e non ambigua.
1. Prescrizioni generali
2. Registrazioni della distanza percorsa
3. Registrazioni della velocità
a) La punta scrivente per la registrazione della velocità deve avere, in linea di massima, un movimento rettilineo perpendicolare alla direzione dello scorrimento del foglio di registrazione, indipendentemente dalla forma di quest’ultimo. Tuttavia, si può ammettere un movimento curvilineo della punta scrivente se vengono adempiute le seguenti condizioni: – il tracciato descritto da detta punta è perpendicolare alla circonferenza media (nel caso di fogli a forma di dischi) o all’asse della zona riservata alla registrazione della velocità (nel caso di foglio a forma di nastri); – il rapporto fra il raggio di curvatura del tracciato descritto dalla punta e la larghezza della zona riservata alla registrazione della velocità non è inferiore a 2,4: 1 per qualsiasi forma di foglio di registrazione; – le varie graduazioni della scala del tempo devono attraversare la zona di registrazione secondo una curva con lo stesso raggio del tracciato descritto dalla punta scrivente. La distanza tra le gradazioni deve corrispondere al massimo a un’ora della scala del tempo. b) Ogni variazione di 10 km/h della velocità deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1,5 mm della coordinata corrispondente
4. Registrazione dei tempi
a) L’apparecchio deve registrare il tempo di guida in modo totalmente automatico. Deve inoltre registrare, eventualmente mediante la manovra di un comando adeguato, gli altri gruppi di tempi come segue:
| i) sotto il simbolo | : il tempo di guida; | |
|---|---|---|
| ii) sotto il simbolo | : tutti gli altri tempi di lavoro; | |
| iii) sotto il simbolo | : il tempo di disponibilità, ovvero: |
– il tempo d’attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori; – il tempo trascorso a fianco di un conducente durante la marcia del veicolo; – il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo;
| iv) sotto il simbolo | : le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero. | |
|---|---|---|
| Ciascuna parte contraente può permettere, per i fogli di registrazione utilizzati sui veicoli immatricolati nel suo territorio, che i periodi di tempo di cui alle lettere ii) e iii) siano tutti registrati sotto il simbolo. |
1. La custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione e il comando del dispositivo per rimettere l’orologio deve essere munita di una serratura.
1. Sul quadrante dell’apparecchio devono figurare le seguenti iscrizioni
– in prossimità del numero indicato dal contatore totalizzatore, l’unità di misura delle distanze espressa dal simbolo «km», – in prossimità della scala delle velocità, l’indicazione «km/h», – il campo di misurazione del tachimetro sotto la forma «Vmin … km/h, Vmax … km/h». Questa indicazione non è necessaria se figura sulla targa segnaletica dell’apparecchio.
Queste prescrizioni non si applicano tuttavia agli apparecchi di controllo omologati prima del 10 agosto 1970.
2. Sulla targa segnaletica incorporata nell’apparecchio devono figurare le seguenti indicazioni, visibili sull’apparecchio montato: – nome e indirizzo del fabbricante dell’apparecchio, – numero di fabbricazione e anno di costruzione, – marchio di omologazione del modello dell’apparecchio, – costante dell’apparecchio, sotto la forma «k = … giri/km» o «k = … imp/km», – eventualmente campo di misurazione della velocità sotto la forma indicata nel punto 1, – se la sensibilità dello strumento all’angolo d’inclinazione può influenzare le indicazioni fornite dall’apparecchio oltre le tolleranze ammesse, l’orientamento angolare ammissibile sotto la forma:
dove α rappresenta un angolo misurato a partire dalla posizione orizzontale della faccia anteriore (orientata verso l’alto) dell’apparecchio per il quale è regolato lo strumento, e β e γ rappresentano rispettivamente gli scarti limite ammissibili verso l’alto e verso il basso rispetto all’angolo α.
1. Al banco di prova del montaggio:
2. All’atto del montaggio:
3. In uso:
4. Le tolleranze massime elencate ai punti 1, 2 e 3 sono valide per temperature oscillanti fra 0 e 40 °C; le temperature vengono misurate in prossimità immediata dell’apparecchio.
5. Le tolleranze massime elencate ai punti 2 e 3 si intendono misurate nelle condizioni di cui al capitolo VI.
1. I fogli di registrazione devono essere di qualità tale che non impediscano il normale funzionamento dell’apparecchio e che le registrazioni fattevi siano indelebili, chiaramente leggibili e identificabili.
I fogli di registrazione devono conservare le loro dimensioni e le loro registrazioni in condizioni igrometriche e di temperatura normali.
Deve inoltre essere possibile iscrivere sui fogli, senza deteriorarli e senza impedire la leggibilità delle registrazioni, le seguenti indicazioni:
– prima del primo viaggio registrato sul foglio,
– alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio,
– in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato);
e) se del caso, l’ora del cambio di veicolo.
In condizioni normali di conservazione, le registrazioni devono potersi leggere con precisione durante almeno un anno.
2. La capacità minima di registrazione dei fogli, indipendente dalla loro forma, deve essere di 24 ore.
Se più dischi sono collegati fra di loro allo scopo di aumentare la capacità di registrazione continua ottenibile senza intervento del personale, i raccordi fra i differenti dischi devono essere attuati in modo che le registrazioni, nel passaggio da un disco all’altro, non presentino né interruzioni né sovrapposizioni.
1. I fogli di registrazione presentano le seguenti zone di registrazione: – una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alla velocità; – una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alle distanze percorse; – una zona (o delle zone) per le indicazioni relative al tempo di guida, agli altri tempi di lavoro e al tempo di disponibilità, alle interruzioni di lavoro ed al riposo dei conducenti.
2. La zona riservata alla registrazione della velocità deve essere suddivisa in intervalli non superiori a 20 km/h. Su ciascuna linea di questa suddivisione deve essere indicata in cifre la velocità corrispondente. Il simbolo km/h deve figurare almeno una volta all’interno di questa zona. L’ultima linea di questa zona deve coincidere con il limite superiore del campo di misurazione.
3. La zona riservata alla registrazione dei percorsi deve essere stampata in modo da permettere una facile lettura del numero di chilometri percorsi.
4. La zona (o le zone) riservata(e) alla registrazione dei tempi di cui al punto 1 deve (devono) recare le indicazioni necessarie per individuare senza ambiguità i vari gruppi di tempi.
Ciascun foglio deve recare stampate le seguenti indicazioni: – nome e indirizzo o marchio del fabbricante; – marchio di omologazione del modello del foglio; – marchio di omologazione del (o dei) modello(i) di apparecchio(i) nel quale(i) il foglio è utilizzabile; – limite superiore della velocità registrabile stampata in chilometri per ora.
Inoltre su ciascun foglio deve essere impressa almeno una linea di indicazione dei tempi graduata in modo da permettere la lettura immediata del tempo per intervalli di 15 minuti, nonché un’agevole determinazione degli intervalli di 5 minuti.
Uno spazio libero sui fogli deve essere previsto per permettere al conducente di riportarvi almeno le seguenti indicazioni manoscritte: – cognome e nome del membro dell’equipaggio; – data e luogo dell’inizio e della fine di utilizzazione del foglio; – numero (numeri) della targa d’immatricolazione del veicolo (dei veicoli) al quale (ai quali) il conducente è assegnato durante l’utilizzazione del foglio; – rilevamenti del contatore chilometrico del veicolo (dei veicoli) al quale (ai quali) il conducente è assegnato durante l’utilizzazione del foglio; – ora del cambio del veicolo.
1. Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il conducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l’indicatore di velocità, il contatore totalizzatore e l’orologio e che tutti i loro elementi, compresi quelli di trasmissione, vengano protetti contro ogni deterioramento casuale.
2. La costante dell’apparecchio di controllo deve poter essere adattata al coefficiente caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo chiamato adattatore.
I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commutazione per riportare automaticamente questi diversi rapporti a quello per il quale l’adattamento dell’apparecchio al veicolo viene effettuato dall’adattatore.
3. Una targhetta di montaggio ben visibile viene fissata sul veicolo in prossimità dell’apparecchio, o sull’apparecchio stesso, dopo la verifica durante il primo montaggio. Dopo ogni intervento da parte di un montatore o di un’officina autorizzati, che richieda una modifica della regolazione dell’installazione vera e propria, deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente.
Sulla targhetta devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni: – nome, indirizzo o marchio del montatore o dell’officina autorizzati; – coefficiente caratteristico del veicolo sotto forma «w = … giri/km» o «w = … imp/km»; – circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma «1 = … mm»; – data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote.
I seguenti elementi devono essere sigillati:
In casi particolari possono essere previsti, in occasione dell’omologazione del modello dell’apparecchio, altri sigilli, e sulla scheda di omologazione deve essere menzionata la posizione di tali sigilli.
Soltanto i sigilli di collegamento di cui alle lettere b), c) ed e) possono essere tolti in casi d’urgenza; ogni rimozione di questi sigilli deve formare oggetto di una giustificazione per iscritto, tenuta a disposizione dell’autorità competente.
Le parti contraenti designano gli organismi che devono effettuare le verifiche ed i controlli.
1. Certificazione degli strumenti nuovi o riparati
Di ogni singolo apparecchio, nuovo o riparato, viene certificato il corretto funzionamento e l’esattezza delle indicazioni e registrazioni, nei limiti fissati nel capitolo III sezione F punto 1, mediante il sigillo di cui al capitolo V sezione B lettera f).
A tale scopo le parti contraenti possono istituire la verifica dell’origine, che costituisce il controllo e la conferma della conformità di un apparecchio nuovo o rimesso a nuovo con il modello omologato e/o con i requisiti prescritti dal regolamento compresi i suoi allegati, o delegare la certificazione stessa ai fabbricanti o ai loro mandatari.
2. Montaggio
All’atto del montaggio a bordo di un veicolo l’apparecchio e l’installazione nel suo complesso debbono essere conformi alle disposizioni relative agli errori massimi tollerati, di cui al capitolo III sezione F punto 2.
Le relative prove di controllo sono eseguite dal montatore o dall’officina autorizzati, sotto la loro responsabilità.
3. Controlli periodici
a) Ogni due anni almeno si procede a controlli periodici degli apparecchi montati, che possono essere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche degli autoveicoli. Saranno in particolare controllati: – lo stato di buon funzionamento dell’apparecchio; – la presenza del marchio di omologazione sugli apparecchi; – la presenza della targhetta di montaggio; – l’integrità dei sigilli dell’apparecchio e degli altri elementi di montaggio; – la circonferenza effettiva dei pneumatici. b) Il controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III sezione F punto 3 relativo agli errori massimi tollerati in esercizio, verrà eseguito almeno una volta ogni sei anni, ma ciascuno stato membro ha facoltà di prescrivere un termine più breve per i veicoli immatricolati nel proprio territorio. Questo controllo comporta obbligatoriamente la sostituzione della targhetta di montaggio.
4. Determinazione degli errori
La determinazione degli errori all’atto del montaggio e durante l’uso si effettua nelle seguenti condizioni, che devono essere considerate normali condizioni di prova: – veicolo a vuoto, in normali condizioni di marcia; – pressione dei pneumatici conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante; – usura dei pneumatici nei limiti ammessi dalle prescrizioni in vigore; – movimento del veicolo: questo deve spostarsi mosso dal proprio motore, in linea retta, su un’area piana ad una velocità di 50 ±5 km/h; il controllo, a condizione che venga eseguito con una precisione analoga, può anche essere effettuato su un appropriato banco di prova.
Il contenuto della presente appendice si limita pertanto a un’introduzione che rinvia ai testi pertinenti dell’Unione europea e alle pagine della Gazzetta ufficiale sulle quali essi sono stati pubblicati, segnalando, mediante riferimenti incrociati, i punti particolari dove tale allegato deve essere adeguato al contesto dell’AETR. 2. Per facilitare la consultazione di tale allegato unitamente agli adeguamenti operati per tenere conto del contesto dell’AETR e dare così una visione globale del testo […], una versione consolidata dell’appendice 1B sarà elaborata dal Segretariato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Essa, tuttavia, non avrà alcuna forza di legge. Se necessario, questa versione, pubblicata nelle lingue ufficiali della CEE-ONU, sarà aggiornata.
| Termini utilizzati nell’allegato 1B | Termini utilizzati nell’AETR | |
|---|---|---|
| Stato membro | sostituito con: | parte contraente |
| SM | PC | |
| allegato (1B) | appendice (1B) | |
| appendice | sotto-appendice | |
| Regolamento | accordo o AETR | |
| Comunità | CEE‑ONU |
2.2 I riferimenti ai testi giuridici che figurano nella colonna di sinistra devono essere sostituiti con i riferimenti che figurano nella colonna di destra:
| Testi giuridici della Comunità europea | Testi giuridici di competenza della Commissione economica per l’Europa | |
|---|---|---|
| Regolamento n. 3820/85/CEE del Consiglio | sostituito con: | AETR |
| Direttiva n. 92/23/CEE del Consiglio | Regolamento CEE n. 54 | |
| Direttiva n. 95/54/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 72/245/CEE del Consiglio | Regolamento CEE n. 10 |
2.3 Qui di seguito si fornisce la lista di testi o di disposizioni per i quali non esiste un equivalente CEE-ONU o che necessitano un complemento d’informazione. Questi testi o informazioni sono citati solo pro memoria. 2.3.1 Il limite per la regolazione del limitatore di velocità, come stabilito dall’allegato 1B/dall’appendice 1B punto I (Definizioni) lettera bb) è conforme alle disposizioni della direttiva n. 92/6/CEE del 10 febbraio 1992 (GU L 57 del 02/03/1992). 2.3.2 La misurazione delle distanze, come stabilita dall’allegato 1B/dall’appendice 1B punto I (Definizioni) lettera u), è conforme alle disposizioni della direttiva n. 97/27/CE del Consiglio del 22 luglio 1997, così come emendata nell’ultima versione (GU L 233 del 25/08/1997). 2.3.3 L’identificazione del veicolo, come stabilita dall’allegato 1B/dall’appendice 1B punto I (Definizioni) lettera nn), è conforme alle disposizioni della direttiva n. 76/114/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1975 (GU L 24 del 30/01/1976). 2.3.4 Le prescrizioni in materia di sicurezza devono essere conformi alle disposizioni previste dalla raccomandazione n. 95/144/CE del Consiglio, del 7 aprile 1995, su criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione (GU L 93 del 26/04/1995). 2.3.5 La protezione delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento di dati a carattere personale e la libera circolazione di questi dati devono essere conformi alle disposizioni della direttiva n. 95/46/CE del Consiglio, del 24 ottobre 1995, così come emendata nell’ultima versione (GU L 281 del 23/11/1995). 2.4 Altre disposizioni che devono essere modificate o abrogate: 2.4.1 il tenore della disposizione 172 è abrogato e sostituito dalla menzione «riservato»; 2.4.2 la disposizione 174 è modificata come segue: «il segno distintivo della parte contraente che ha rilasciato la carta. I segni distintivi delle parti contraenti che non sono membro dell’Unione europea sono quelli definiti dalla convenzione di Vienna del 196836sulla circolazione stradale e dalla convenzione di Ginevra del 1949 sulla circolazione stradale.»; 2.4.3 il rinvio alla bandiera dell’Unione europea, seguito dalla sigla SM («Stato membro») nella disposizione 178 è sostituito dalla sigla «PC» («parti contraenti»); l’indicazione della bandiera delle parti contraenti che non sono membro dell’Unione europea è facoltativo; 2.4.4 la disposizione 181 è modificata come segue: «D’accordo con il segretariato della CEE-ONU, le parti contraenti possono aggiungere colori o marchi, ad esempio marchi di sicurezza, che non devono tuttavia pregiudicare l’applicazione delle altre disposizioni della presente appendice.»; 2.4.5 la disposizione 278 è modificata come segue: «Un solo e medesimo organo competente effettua le prove di interoperabilità.»; 2.4.6 le disposizioni 291–295 sono abrogate e sostituite dalla menzione «riservato»; 2.4.7 nell’appendice 9/nella sotto-appendice 9 dell’AETR (Omologazione per tipo – Lista dei test minimi prescritti), 1, 1-1, il periodo introduttivo è modificato come segue: «L’omologazione per tipo del materiale (o di un elemento) di registrazione o della carta del tachigrafo si fonda su:».
1. Il marchio di omologazione è composto: – di un rettangolo, all’interno del quale si trova la lettera «e» minuscola seguita da un numero distintivo o del Paese che ha rilasciato l’omologazione, come segue:
| Germania | – 1 | Danimarca | – 18 | Bulgaria | – 34 |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | – 2 | Romania | – 19 | Kazakistan | – 35 |
| Italia | – 3 | Polonia | – 20 | Lituania | – 36 |
| Paesi Bassi | – 4 | Portogallo | – 21 | Turchia | – 37 |
| Svezia | – 5 | Federazione Russa | – 22 | Turkmenistan | – 38 |
| Belgio | – 6 | Grecia | – 23 | Azerbaigian | – 39 |
| Ungheria | – 7 | Irlanda | – 24 | Ex Repubblica jugoslava di Macedonia | – 40 |
| Repubblica Ceca | – 8 | Croazia | – 25 | Andorra | – 41 |
| Spagna | – 9 | Slovenia | – 26 | Uzbekistan | – 44 |
| Serbia | – 10 | Slovacchia | – 27 | Cipro | – 49 |
| Gran Bretagna | – 11 | Bielorussia | – 28 | Malta | – 50 |
| Austria | – 12 | Estonia | – 29 | Albania | – 54 |
| Lussemburgo | – 13 | Moldavia | – 30 | Armenia | – 55 |
| Svizzera | – 14 | Bosnia- Erzegovina | – 31 | Montenegro | – 56 |
| Norvegia | – 16 | Lettonia | – 32 | San Marino | – 57 |
| Finlandia | – 17 | Liechtenstein | – 33 | Monaco | – 59 |
Sistema di attribuzione dei numeri: i) ai Paesi che sono parti contraenti dell’accordo del 1958 relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell’omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, gli stessi numeri attribuiti a tali Paesi nel presente accordo; ii) ai Paesi che non sono parti contraenti dell’accordo del 1958, secondo l’ordine cronologico nel quale ratificano il presente accordo o vi aderiscono; e un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione stabilita per il prototipo dell’apparecchio di controllo o del foglio di registrazione, posto in una posizione qualsiasi in prossimità del rettangolo.
Nota: Affinché in futuro vi sia conformità tra i segni convenzionali dell’accordo del 1958 e quelli definiti nell’AETR, bisognerà attribuire lo stesso numero alle nuove parti contraenti per i due accordi.
2. Il marchio di omologazione viene apposto sulla targhetta segnaletica di ciascun apparecchio e su ciascun foglio di registrazione. Esso deve essere indelebile e rimanere sempre ben leggibile.
(1) Queste cifre sono state scelte unicamente a titolo di esempio.
La parte contraente che ha effettuato l’omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione alle altre parti contraenti delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuna parte contraente utilizza copie di questo documento.
Scheda di omologazione
| Nome dell’amministrazione competente | |||
|---|---|---|---|
| Comunicazione concernente* | |||
| – l’omologazione di un modello di apparecchio di controllo; | |||
| – il ritiro di omologazione di un modello di apparecchio di controllo; | |||
| – l’omologazione del foglio di registrazione; | |||
| – il ritiro dell’omologazione del foglio di registrazione. | |||
| N. di omologazione | |||
| 1. | Marchio di fabbrica o di commercio | ||
| 2. | Denominazione del modello | ||
| 3. | Nome del fabbricante | ||
| 4. | Indirizzo del fabbricante | ||
| 5. | Presentato all’omologazione il | ||
| 6. | Laboratorio di prova | ||
| 7. | Data e numero del verbale di laboratorio | ||
| 8. | Data dell’omologazione | ||
| 9. | Data del ritiro dell’omologazione | ||
| 10. | Modello (i) di apparecchio(i) di controllo sul(i) quale (i) il foglio è destinato ad essere utilizzato | ||
| 11. | Luogo | ||
| 12. | Data | ||
| 13. | In allegato documenti illustrativi | ||
| 14. | Osservazioni | ||
| (Firma) | |||
| * | Cancellare le menzioni inutili. |
La parte contraente che ha effettuato l’omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione alle altre parti contraenti delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuna parte contraente utilizza copie di questo documento.
Scheda di omologazione per i prodotti conformi all’appendice 1B
| Nome dell’amministrazione competente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comunicazione concernente (1): | ||||
| ❑ | l’omologazione di | |||
| ❑ | il ritiro dell’omologazione di | |||
| ❑ | un modello di apparecchio di controllo | |||
| ❑ | un componente di apparecchio di controllo (2) | |||
| ❑ | una carta del conducente | |||
| ❑ | una carta dell’officina | |||
| ❑ | una carta dell’azienda | |||
| ❑ | una carta di controllo | |||
| N. di omologazione | ||||
| 1. | Marchio di fabbrica o di commercio | |||
| 2. | Denominazione del modello | |||
| 3. | Nome del fabbricante | |||
| 4. | Indirizzo del fabbricante | |||
| 5. | Presentato all’omologazione il | |||
| 6. | Laboratorio(i) di prova | |||
| 7. | Data e numero dei verbali di laboratorio | |||
| 8. | Data dell’omologazione | |||
| 9. | Data del ritiro dell’omologazione | |||
| 10. | Modello(i) di componente(i) di apparecchio(i) di controllo con il(i) quale(i) il componente è destinato a essere utilizzato | |||
| 11. | Luogo | |||
| 12. | Data | |||
| 13. | In allegato i documenti illustrativi | |||
| 14. | Osservazioni (compresa l’ubicazione dei sigilli, se del caso) | |||
| (Firma) | ||||
| (1) | Apporre una croce a ciò che fa al caso. | |||
| (2) | Precisare il componente cui si riferisce la comunicazione. |
Conformemente all’articolo 12bisdel presente accordo, i trasportatori stradali possono utilizzare i seguenti formulari tipo per facilitare i controlli sulle strade:
1. Il FORMULARIO DI ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ va utilizzato quando un conducente è stato assente per malattia o vacanza o quando è stato alla guida di un veicolo escluso dal campo d’applicazione dell’AETR ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo.
Istruzioni per l’utilizzazione (da riportare sul retro formulario, se possibile)
2.(Spazio riservato a un eventuale altro formulario)
Appendice 3 dell’allegato all’AETR
Formulaire d’attestation d’activités / Attestation of activities
Formulario di attestazione di attività
(règlement [CE] N° 561/2006 ou l’AETR**)/(Regulation [EC] 561/2006 or the AETR**)*
(regolamento [CE] N. 561/2006 o dell’AETR **)
Il presente modulo deve essere riempito a macchina in caratteri latini e firmato prima dell’operazione di trasporto/
To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey .
Il modulo va custodito assieme alle registrazioni dell’apparecchio di controllo da conservare/
To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept .
Le dichiarazioni false costituiscono reato/
False attestations constitute an infringement.
| Parte da compilarsi a cura dell’impresa*(Part to be filled in by the undertaking)* | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nome dell’impresa/Name of the undertaking: | |||
| 2 | Indirizzo, codice postale, città/Street address, postal code, city: ,, | |||
| Paese/Country : | ||||
| 3 | Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale/Telephone number (including international prefix): | |||
| 4 | Numero di fax (compreso il prefisso internazionale)/Fax number (including international prefix): | |||
| 5 | Indirizzo e-mail:/E-mail address | |||
| Il sottoscritto (I, the undersigned): | ||||
| 6 | Cognome e nome/Name and first name: | |||
| 7 | Posizione all’interno dell’impresa/Position in the undertaking: | |||
| dichiara che il conducente/ declare that the driver: | ||||
| 8 | Cognome e nome/Name and first name: | |||
| 9 | Data di nascita (giorno/mese/anno)/Date of birth (day/month/yea r): // | |||
| 10 | Numero della licenza di condurre, della carta d’identità o del passaporto/ Driving licence or identity card or passport number: | |||
| 11 | che ha iniziato a lavorare nell’impresa il (giorno/mese/anno) / who has started to work at the underta k ing on (day/month/year): / / | |||
| durante il periodo/for the period: | ||||
| 12 | dal (ora/giorno/mese/anno)/from (hour/day/month/year): /// | |||
| 13 | al (ora/giorno/mese/anno)/to (hour/day/month/year): /// | |||
| 14 | era assente per malattia***/was on sick leave | |||
| 15 | era in vacanza***/was on annual leave | |||
| 16 | era in congedo o in recupero***/was on leave or rest | |||
| 17 | era alla guida di un veicolo non rientrante nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’AETR******/ drove a vehicle exempted from the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR | |||
| 18 | eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida***/performed other work than driving | |||
| 19 | era disponibile***/was available | |||
| 20 | Luogo/place: Data/date: | |||
| Firma/signature : | ||||
| 21 | Il sottoscrittoconducenteconferma di non essere stato alla guida di un veicolo rientrante nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’AETR durante il periodo indicato sopra/I, the driver . confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR during the period mentioned above . | |||
| 22 | Luogo/place: Data/date: | |||
| Firma del conducente*(signature of the driver):* | ||||
| * | Il presente formulario è disponibile in formato elettronico e stampabile al seguente indirizzo/ This Form is available in electronic and printable versions at the following address: http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html. | |||
| ** | Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada*/European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in Intern* a tional Road Transport. | |||
| *** | Contrassegnare una sola casella/Choose only one box . |
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 20 luglio | 2006 A | 16 gennaio | 2007 |
| Andorra | 13 febbraio | 1997 A | 12 agosto | 1997 |
| Armenia | 9 giugno | 2006 A | 6 dicembre | 2006 |
| Austria | 11 giugno | 1975 | 5 gennaio | 1976 |
| Azerbaigian | 16 agosto | 1996 A | 12 febbraio | 1997 |
| Belarus | 5 aprile | 1993 A | 2 ottobre | 1993 |
| Belgio* | 30 dicembre | 1977 | 16 agosto | 1978 |
| Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
| Bulgaria | 12 maggio | 1995 A | 8 novembre | 1995 |
| Ceca, Repubblica* | 2 giugno | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cipro | 5 settembre | 2003 A | 3 marzo | 2004 |
| Croazia | 3 agosto | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Danimarca* | 30 dicembre | 1977 A | 16 agosto | 1978 |
| Estonia | 3 maggio | 1993 A | 30 ottobre | 1993 |
| Finlandia* | 16 febbraio | 1999 A | 15 agosto | 1999 |
| Francia* | 9 gennaio | 1978 | 18 agosto | 1978 |
| Georgia* | 19 maggio | 2011 A | 20 novembre | 2011 |
| Germania* | 9 luglio | 1975 | 5 gennaio | 1976 |
| Grecia | 11 gennaio | 1974 A | 5 gennaio | 1976 |
| Irlanda* | 28 agosto | 1979 A | 1° marzo | 1980 |
| Italia | 28 dicembre | 1978 | 26 giugno | 1979 |
| Kazakstan | 17 luglio | 1995 A | 13 gennaio | 1996 |
| Kirghizistan | 24 agosto | 2021 A | 20 febbraio | 2022 |
| Lettonia | 14 gennaio | 1994 A | 13 luglio | 1994 |
| Liechtenstein | 6 novembre | 1996 A | 5 maggio | 1997 |
| Lituania | 3 giugno | 1998 A | 30 novembre | 1998 |
| Lussemburgo* | 30 dicembre | 1977 | 16 agosto | 1978 |
| Macedonia del Nord | 10 novembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
| Malta* | 24 settembre | 2004 A | 23 marzo | 2005 |
| Moldova | 26 maggio | 1993 A | 22 novembre | 1993 |
| Monaco* | 16 giugno | 2008 A | 14 dicembre | 2008 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Norvegia | 28 ottobre | 1971 | 5 gennaio | 1976 |
| Paesi Bassi* | 30 dicembre | 1977 | 16 agosto | 1978 |
| Polonia | 14 luglio | 1992 | 10 gennaio | 1993 |
| Portogallo | 20 settembre | 1973 | 5 gennaio | 1976 |
| Regno Unito* | 4 gennaio | 1978 | 18 agosto | 1978 |
| Gibilterra | 3 settembre | 2019 | 4 marzo | 2020 |
| Romania | 8 dicembre | 1994 A | 6 giugno | 1995 |
| Russia* | 31 luglio | 1978 A | 27 gennaio | 1979 |
| San Marino | 25 aprile | 2007 A | 21 ottobre | 2007 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Slovacchia* | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 6 agosto | 1993 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna* | 3 gennaio | 1973 A | 5 gennaio | 1975 |
| Svezia | 24 agosto | 1973 | 5 gennaio | 1976 |
| Svizzera | 7 aprile | 2000 | 4 ottobre | 2000 |
| Tagikistan | 28 dicembre | 2011 A | 25 giugno | 2012 |
| Turchia | 16 gennaio | 2001 A | 16 luglio | 2001 |
| Turkmenistan | 18 settembre | 1996 A | 17 marzo | 1997 |
| Ucraina | 3 febbraio | 2006 | 2 agosto | 2006 |
| Ungheria | 22 ottobre | 1999 A | 19 aprile | 2000 |
| Uzbekistan | 22 ottobre | 1998 A | 19 aprile | 1999 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. |
RU 2003 1764 ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo del per. giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Ultima parte del per. introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 21 ott. 2020, in vigore per la Svizzera dal 23 apr. 2022 (RU 2022 91). ↩
Introdotto dalle mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209). ↩
Introdotto dalle mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209).). ↩
Modificata in ultima istanza dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1360/2002 del 13 giu. 2002 (GU L 207 del 5 ago. 2002, rettifica GU L 77 del 13 mar. 2004) e n. 432/2004 del 5 mar. 2004 (GU L 71 del 10 mar. 2004). ↩
Così come emendato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio il 24 set. 1998 (GU L 274 del 9 ott. 1998), e dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1360/2002 del 13 giu. 2002 (GU L 207 del 5 ago. 2002, rettifica GU L 77 del 13 mar. 2004) e n. 432/2004 del 5 mar. 2004 (GU L 71 del 10 mar. 2004). ↩
RS 0.741.10 ↩
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"title": "Accord européen du 1<sup>er</sup> juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (avec annexe)",
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"title": "Accordo europeo del 1° luglio 1970 modificato relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) (con allegato)",
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