Convenzione n. 159 concernente la riabilitazione professionale e l’impiego delle persone andicappate

0.822.725.9Multilateral International Treaty20 giu 1986

Conchiusa a Ginevra il 20 giugno 1983
Approvata dall’Assemblea federale il 21 marzo 19851
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 20 giugno 1985
Entrata in vigore per la Svizzera il 20 giugno 1986

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 1983 nella sua 69.ma sessione;

Tenendo presente le norme internazionali esistenti contenute nella raccomandazione relativa all’abilitazione e alla riabilitazione professionale, 1955, e nella raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975;

Notando che, a seguito dell’adozione della raccomandazione relativa all’abilitazione e alla riabilitazione professionale nel 1955, sono notevolmente mutati sia il modo di considerare le necessità di riabilitazione, sia il settore d’intervento e l’organizzazione dei servizi di riabilitazione, nonché la legislazione e le consuetudini di vari Paesi membri relative ai temi di cui alla suddetta raccomandazione;

Considerando che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 1981 Anno internazionale delle persone andicappate, con il tema «completa partecipazione ed uguaglianza» e che un Programma di azione mondiale, di, vasta portata, relativo alle persone andicappate, deve elaborare misure efficaci a livello sia internazionale che nazionale, al fine di realizzare obiettivi di «piena partecipazione» delle persone andicappate alla vita sociale e allo sviluppo, nonché obiettivi di «uguaglianza»;

Considerando che, a seguito di tali mutamenti è opportuno adottare nuove norme internazionali in materia, che tengano conto in particolare della necessità di assicurare a tutte le categorie di persone andicappate, uguali opportunità e trattamento, nelle zone sia rurali che urbane, affinché esse possano svolgere un impiego ed inserirsi nella collettività;

Avendo deciso di adottare alcune proposte relative alla riabilitazione professionale, quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale, adotta, il venti giugno dell’anno 1983, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulla riabilitazione professionale e sull’impiego delle persone andicappate, 1983:

Parte I Definizioni e campo di applicazione

Art. 1
  1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «persona andicappata» indica qualsiasi persona le cui prospettive di reperire e di conservare un impiego adeguato, nonché di progredire professionalmente, sono notevolmente ridotte a causa di un andicap fisico o mentale debitamente riconosciuto.
  2. Ai fini della presente Convenzione, ogni Membro dovrà considerare che lo scopo della riabilitazione professionale è di consentire alle persone andicappate di ottenere e di conservare un impiego adeguato, e di progredire professionalmente, e pertanto di facilitare il loro inserimento o il loro reinserimento nella società.
  3. Ogni Membro dovrà applicare le disposizioni della presente Convenzione mediante misure adeguate alle condizioni del proprio Paese e conformi alle consuetudini ivi vigenti.
  4. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le categorie di persone andicappate.

Parte II Principi delle politiche di riabilitazione professionale e d’impiego per le persone andicappate

Art. 2

Ciascun Membro dovrà, conformemente alle condizioni ed alla consuetudine del proprio Paese, e secondo le sue possibilità, formulare, realizzare e rivedere periodicamente una politica nazionale relativa alla riabilitazione professionale e all’impiego delle persone andicappate.

Art. 3

La suddetta politica dovrà avere lo scopo di garantire che misure adeguate di riabilitazione professionale siano accessibili a tutte le categorie di persone andicappate e promuovere le possibilità d’impiego delle persone andicappate sul mercato libero del lavoro.

Art. 4

La suddetta politica dovrà essere fondata sul principio dell’uguaglianza delle opportunità per i lavoratori andicappati e i lavoratori in generale. Dovrà essere rispettata l’uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori andicappati e le lavoratrici andicappate. Speciali disposizioni miranti a garantire un’effettiva uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori andicappati e gli altri lavoratori non dovranno essere considerate come discriminatorie rispetto a questi ultimi.

Art. 5

Le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno essere consultate in merito alla realizzazione della suddetta politica, ivi inclusi i provvedimenti che devono essere adottati per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e private che si occupano della riabilitazione professionale. Dovranno altresì essere consultate le organizzazioni rappresentative costituite da persone andicappate o che si occupano di dette persone.

Parte III Misure da adottare a livello nazionale per lo sviluppo dei servizi di riabilitazione professionale e d’impiego per le persone andicappate

Art. 6

Ciascun Membro dovrà, mediante la propria legislazione nazionale o qualsiasi altro metodo conforme alle consuetudini ed alle condizioni nazionali, adottare ogni provvedimento necessario ad applicare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente Convenzione.

Art. 7

Le autorità competenti dovranno adottare provvedimenti al fine di fornire e valutare servizi di orientamento professionale, di formazione professionale, di collocamento, di impiego e altri servizi connessi destinati a consentire alle persone andicappate di ottenere e conservare un impiego e di progredire professionalmente; i servizi esistenti per i lavoratori in genere dovranno, ogni qualvolta ciò sia possibile ed opportuno, essere utilizzati con gli adattamenti necessari.

Art. 8

Dovranno essere adottati provvedimenti per promuovere la creazione e lo sviluppo di servizi di riabilitazione professionale e d’impiego per persone andicappate nelle zone rurali e nelle collettività isolate.

Art. 9

Ciascun Membro dovrà fare tutto il possibile per assicurare che siano istruiti e messi a disposizione degli interessati consiglieri esperti in materia di riabilitazione, come pure altro personale adeguatamente qualificato, incaricato dell’orientamento professionale, della formazione professionale, del collocamento e dell’impiego delle persone andicappate.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 10

Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro (UIL) e da questi registrate.

Art. 11
  1. La presente Convenzione sarà vincolante solo per i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
  3. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Art. 12
  1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore della Convenzione, mediante un atto inviato al Direttore Generale dell’UIL, e da questi registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
  2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno successivo allo scadere del decennio di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni, e potrà in seguito denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.
Art. 13
  1. Il Direttore Generale dell’UIL notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia trasmessagli dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata trasmessa, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.
Art. 14

Il Direttore Generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite2, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e atto di denuncia che egli avrà registrato in conformità ai precedenti articoli.

Art. 15

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell’UIL presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Art. 16
  1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
    1. la ratifica, da parte di un Membro della nuova Convenzione riveduta, determinerà ipso jure, nonostante il summenzionato articolo 12, l’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
    2. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica da parte dei Membri.
  2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e contenuto per tutti i Membri che l’avranno ratificata e che non ratificheranno la Convenzione riveduta.
Art. 17

I due testi francese ed inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione
di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan7 aprile20107 aprile2011
Argentina13 aprile198713 aprile1988
Australia7 agosto19907 agosto1991
Azerbaigian19 maggio1992 S19 maggio1992
Bahamas30 novembre202230 novembre2023
Bahrein2 giugno19992 giugno2000
Belgio10 giugno201510 giugno2016
Bolivia19 dicembre199619 dicembre1997
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Brasile18 maggio199018 maggio1991
Burkina Faso26 maggio198926 maggio1990
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Cile14 ottobre199414 ottobre1995
Cina2 febbraio19882 febbraio1989
Cipro13 aprile198713 aprile1988
Colombia7 dicembre19897 dicembre1990
Corea (Sud)15 novembre199915 novembre2000
Costa Rica23 luglio199123 luglio1992
Côte d’Ivoire22 ottobre199922 ottobre2000
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba3 ottobre19963 ottobre1997
Danimarca1° aprile19851° aprile1986
Dominicana, Repubblica20 giugno199420 giugno1995
Ecuador20 maggio198820 maggio1989
Egitto3 agosto19883 agosto1989
El Salvador19 dicembre198619 dicembre1987
Etiopia28 gennaio199128 gennaio1992
Figi1° dicembre20041° dicembre2005
Filippine23 agosto199123 agosto1992
Finlandia24 aprile198524 aprile1986
Francia16 marzo198916 marzo1990
Germania14 novembre198914 novembre1990
Giappone12 giugno199212 giugno1993
Giordania13 maggio200313 maggio2004
Grecia31 luglio198531 luglio1986
Guatemala5 aprile19945 aprile1995
Guinea16 ottobre199516 ottobre1996
Irlanda6 giugno19866 giugno1987
Islanda22 giugno199022 giugno1991
Italia7 giugno20007 giugno2001
Kirghizistan31 marzo1992 S31 marzo1992
Kuwait26 giugno199826 giugno1999
Libano23 febbraio200023 febbraio2001
Lituania26 settembre199426 settembre1995
Lussemburgo21 marzo200121 marzo2002
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar3 giugno19983 giugno1999
Malawi1° ottobre19861° ottobre1987
Mali12 giugno199512 giugno1996
Malta9 giugno19889 giugno1989
Maurizio9 giugno20049 giugno2005
Messico5 aprile20015 aprile2002
Mongolia3 febbraio19983 febbraio1999
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Nigeria26 agosto201026 agosto2011
Norvegia13 agosto198413 agosto1985
Paesi Bassi15 febbraio198815 febbraio1989
Pakistan25 ottobre199425 ottobre1995
Panama28 gennaio199428 gennaio1995
Paraguay2 maggio19912 maggio1992
Perù16 giugno198616 giugno1987
Polonia2 dicembre20042 dicembre2005
Portogallo3 maggio19993 maggio2000
Russia3 giugno19883 giugno1989
San Marino23 maggio198523 maggio1986
São Tomé e Príncipe17 giugno199217 giugno1993
Serbia24 novembre2000 S20 gennaio1985
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna2 agosto19902 agosto1991
Svezia12 giugno198420 giugno1985
Svizzera20 giugno198520 giugno1986
Tagikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Thailandia11 ottobre200711 ottobre2008
Trinidad e Tobago3 giugno19993 giugno2000
Tunisia5 settembre19895 settembre1990
Turchia26 giugno200026 giugno2001
Ucraina15 maggio200315 maggio2004
Uganda27 marzo199027 marzo1991
Ungheria20 giugno198420 giugno1985
Uruguay13 gennaio198813 gennaio1989
Vietnam25 marzo201925 marzo2020
Yemen18 novembre199118 novembre1992
Zambia5 gennaio19895 gennaio1990
Zimbabwe27 agosto199827 agosto1999

Footnotes

  1. RU 1986 966

  2. RS 0.120

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