Convenzione n. 160 concernente le statistiche del lavoro

0.822.726.0Multilateral International Treaty7 mag 1988

Conclusa a Ginevra il 25 giugno 1985
Approvata dall’Assemblea federale il 17 dicembre 19861
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il7 maggio 1987
Entrata in vigore per la Svizzera il7 maggio 1988

(Stato 5 febbraio 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 7 giugno 1985 per la sua settantunesima sessione;

dopo aver deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della convenzione (n. 63) concernente le statistiche dei salari e delle ore di lavoro, 19382, questione che costituisce il quinto punto all’ordine del giorno della sessione;

considerando che queste proposte assumerebbero la forma di convenzione internazionale,

adotta, in questo venticinquesimo giorno di giugno millenovecentoottantacinque, la convenzione qui appresso, che sarà denominata Convenzione concernente le statistiche del lavoro, 1985.

I. Disposizioni generali

Art. 1

Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione si impegna a raccogliere, compilare e pubblicare regolarmente le statistiche di base del lavoro che dovranno, tenuto conto dei propri mezzi, estendersi progressivamente ai campi seguenti:

  1. le forze di lavoro, l’occupazione, eventualmente la disoccupazione e, se possibile, la sottoccupazione visibile;
  2. la struttura e la ripartizione delle forze di lavoro onde poter procedere ad analisi approfondite e disporre di dati di riferimento;
  3. i guadagni medi e la durata media del lavoro (ore realmente prestate od ore rimunerate) e, qualora risulti adeguato, i tassi del salario per unità di tempo e la durata normale del lavoro;
  4. la struttura e la ripartizione dei salari;
  5. il costo della manodopera;
  6. gli indici dei prezzi al consumo;
  7. le spese delle economie domestiche o, qualora risulti adeguato, le spese delle famiglie e, se possibile, i redditi delle economie domestiche o, qualora risulti adeguato, i redditi delle famiglie;
  8. le lesioni professionali e, nella misura del possibile, le malattie professionali;
  9. i conflitti del lavoro.
Art. 2

All’atto dell’elaborazione o della revisione dei concetti, delle definizioni e della metodologia utilizzati per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste in virtù della presente convenzione, i Membri devono prendere in considerazione le norme e le direttive più recenti stabilite sotto gli auspici dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 3

All’atto dell’elaborazione o della revisione dei concetti, delle definizioni e della metodologia utilizzati per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste in virtù della presente convenzione, le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se esistono, devono essere consultate affinché i loro bisogni siano presi in considerazione e la loro collaborazione sia assicurata.

Art. 4

Niente nella presente convenzione impone l’obbligo di pubblicare o di rivelare dati che comportassero, in qualsiasi modo, la divulgazione di informazioni concernenti un’unità statistica singola, come una persona, un’economia domestica, un’azienda o un’impresa.

Art. 5

Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione s’impegna a comunicare quanto prima all’Ufficio internazionale del lavoro le statistiche compilate e pubblicate in virtù della convenzione e le informazioni concernenti la loro pubblicazione, e in particolare:

  1. le informazioni adeguate ai mezzi di divulgazione utilizzati (titoli e numeri di riferimento nei casi di pubblicazioni stampate o descrizioni equivalenti nel caso di dati divulgati sotto qualsiasi altra forma);
  2. le date o i periodi più recenti per i quali le diverse specie di statistiche sono disponibili e le date della loro pubblicazione o divulgazione.
Art. 6

Conformemente alla presente convenzione, le descrizioni dettagliate delle fonti, dei concetti, delle definizioni e della metodologia usati all’atto della raccolta e della compilazione delle statistiche devono essere:

  1. elaborate e aggiornate per tener conto dei cambiamenti importanti;
  2. comunicate quanto prima all’Ufficio internazionale del lavoro;
  3. pubblicate dall’organismo nazionale competente.

II. Statistiche di base del lavoro

Art. 7

Devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche correnti sulle forze di lavoro, l’occupazione, eventualmente la disoccupazione e, se possibile, la sottoccupazione visibile.

Art. 8

Per poter procedere ad analisi approfondite e disporre di dati di riferimento, devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche sulla struttura e la ripartizione delle forze di lavoro.

Art. 9
  1. Devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche correnti sui guadagni medi e sulla durata media del lavoro (ore realmente prestate e ore rimunerate) per tutte le categorie importanti di salariati e per tutti i rami d’attività economica importanti.
  2. Qualora si riveli adeguato, devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche sui tassi dei salari per unità di tempo e sulla durata normale del lavoro per professioni o gruppi di professioni importanti nei rami d’attività economica importanti.
Art. 10

Devono essere compilate statistiche sulla struttura e la ripartizione dei salari per i rami d’attività economica importanti.

Art. 11

Devono essere compilate statistiche sul costo della manodopera per i rami d’attività economica importanti. Queste statistiche devono, se possibile, essere compatibili con i dati sull’occupazione e la durata del lavoro (ore effettivamente prestate o ore rimunerate) coprenti lo stesso campo.

Art. 12

Devono essere calcolati indici dei prezzi al consumo onde misurare le variazioni nel tempo dei prezzi d’articoli rappresentativi delle abitudini di consumo di gruppi di popolazione significativi o dell’insieme della popolazione.

Art. 13

Devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche sulle spese delle economie domestiche o, qualora risulti adeguato, le spese delle famiglie e, se possibile, sui redditi delle economie domestiche o, qualora risulti adeguato, sui redditi delle famiglie per tutte le categorie e grandezze di economie domestiche private o di famiglie.

Art. 14
  1. Devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche sulle lesioni professionali e, se possibile, per tutti i rami d’attività economica.
  2. Nella misura del possibile, devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche sulle malattie professionali per tutti i rami d’attività economica.
Art. 15

Devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche sui conflitti del lavoro e, se possibile, per tutti i rami d’attività economica.

III. Accettazione degli obblighi

Art. 16
  1. Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione deve accettare, in virtù degli obblighi generali oggetto della parte I, gli obblighi derivanti dalla convenzione per quanto concerne uno o parecchi articoli della parte II.
  2. Ciascun Membro, nella sua ratifica, deve specificare l’articolo o gli articoli della parte II per i quali accetta gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
  3. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione può, in seguito, notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro che accetta gli obblighi derivanti dalla convenzione per quanto concerne uno o parecchi articoli della parte II che non siano già stati specificati nella sua ratifica. Queste notifiche avranno forza di ratifica a partire dalla data della loro comunicazione.
  4. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione deve esporre, nei suoi rapporti sull’applicazione della convenzione presentati in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro3, lo stato della sua legislazione e della sua pratica per quanto concerne i campi coperti dagli articoli della parte II per i quali non abbia accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione, precisando in quale misura si sia dato effetto o si sia proposto di dare effetto alle disposizioni della convenzione per ciò che concerne questi campi.
Art. 17
  1. Ciascun Membro può, in un primo tempo, limitare il campo delle statistiche di cui nell’articolo o negli articoli della parte II per i quali abbia accettato gli obblighi derivanti dalla presente convenzione a certe categorie di lavoratori, certi settori dell’economia, certi rami d’attività economica o certe regioni geografiche.
  2. Ciascun Membro che limiti il campo delle statistiche in applicazione del paragrafo 1 precedente deve indicare, nel suo primo rapporto sull’applicazione della convenzione presentato in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro4, l’articolo o gli articoli della parte II ai quali si applica questa limitazione, precisandone la natura e le ragioni; deve esporre nei suoi rapporti ulteriori i progressi che hanno potuto essere realizzati o che esso si propone di realizzare per includere altre categorie di lavoratori, settori dell’economia, rami d’attività economica e regioni geografiche.
  3. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, ciascun Membro può, ogni anno, in una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro nel mese che segue la data della messa in vigore iniziale della convenzione, apportare sul piano tecnico limitazioni ulteriori al campo delle statistiche coperte dall’articolo o dagli articoli della parte II per i quali abbia accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione. Queste dichiarazioni avranno effetto un anno dopo essere state registrate. Ciascun Membro che introduca tali limitazioni dovrà fornire, nei suoi rapporti sull’applicazione della convenzione presentati in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, i dettagli menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 18

La presente convenzione rivede la convenzione concernente le statistiche dei salari e delle ore di lavoro, 19385.

IV. Disposizioni finali

Art. 19

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questo registrate.

Art. 20
  1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
  3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della rispettiva ratifica.
Art. 21
  1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, mediante atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questo registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.
  2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro il termine di un anno dallo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente, non avrà fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
  3. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo spirare di un periodo di cinque anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, con una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, ritirare la sua accettazione degli obblighi derivanti dalla convenzione per quanto concerne uno o più articoli della parte II, a condizione che mantenga l’accettazione di questi obblighi per quanto concerne almeno uno di questi articoli. Questa dichiarazione avrà effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.
  4. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro il termine di un anno dallo spirare del periodo di cinque anni menzionato nel paragrafo 3 precedente, non avrà fatto uso della facoltà prevista in detto paragrafo, sarà vincolato dagli articoli della parte II in virtù dei quali ha accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà ritirare la sua accettazione di questi obblighi allo spirare di ogni periodo di cinque anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Art. 22
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno state comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Art. 23

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretariato generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato, conformemente agli articoli precedenti.

Art. 24

Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 25
  1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che rivede parzialmente o totalmente la presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
    1. la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 21 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, sempre che la convenzione riveduta sia entrata in vigore;
    2. a partire dall’entrata in vigore della convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
  2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per tutti i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.
Art. 26

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Armeniaa29 aprile200529 aprile2006
Australiab15 maggio198715 maggio1988
Isola di Norfolk21 agosto199221 agosto1992
Austriab3 giugno19873 giugno1988
Azerbaigianc19 maggio1992 S19 maggio1992
Belarusc12 ottobre199012 ottobre1991
Benind6 aprile20006 aprile2001
Boliviae14 novembre199014 novembre1991
Brasilef2 luglio19902 luglio1991
Canadag22 novembre199522 novembre1996
Cina
Hong Kong6 giugno19971° luglio1997
Ciprob1° dicembre19871° dicembre1988
Colombiah23 marzo199023 marzo1991
Corea (Sud)b8 dicembre19978 dicembre1998
Costa d’Avorioi1° aprile20161° aprile2017
Costa Ricab13 febbraio200113 febbraio2002
Danimarcab22 gennaio198822 gennaio1989
El Salvadorb24 aprile198724 aprile1988
Eswatinij22 settembre199222 settembre1993
Finlandiab27 aprile198727 aprile1988
Germaniab25 aprile199125 aprile1992
Greciab17 marzo199317 marzo1994
Guatemalab7 aprile19937 aprile1994
Indiak1° aprile19921° aprile1993
Irlandak27 ottobre199527 ottobre1996
Israeleb21 gennaio201021 gennaio2011
Italiab8 novembre19898 novembre1990
Kirghizistanc31 marzo1992 S31 marzo1992
Lettoniaa10 giugno199410 giugno1995
Lituaniab10 giugno199910 giugno2000
Macedonia del Nord20 ottobre202320 ottobre2024
Maurizioi14 giugno199414 giugno1995
Messicol18 aprile198818 aprile1989
Moldovam10 febbraio201210 febbraio2013
Norvegiab6 agosto19876 agosto1988
Nuova Zelandab6 novembre20016 novembre2002
Paesi Bassib5 ottobre19905 ottobre1991
Panama i3 aprile19963 aprile1997
Poloniad24 aprile199124 aprile1992
Portogallob8 dicembre19938 dicembre1994
Regno Unitob27 maggio198727 maggio1988
Gibilterra7 luglio19887 luglio1988
Isola di Mano25 maggio199325 maggio1993
Repubblica Cecap1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Russiac27 agosto199027 agosto1991
San Marinob1° luglio19881° luglio1989
Sierra Leone29 marzo202229 marzo2023
Slovacchiao1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Spagnaq3 ottobre19893 ottobre1990
Sri Lankar1° aprile19931° aprile1994
Stati Unitib11 giugno199011 giugno1991
Svezias22 settembre198624 aprile1988
Svizzerar7 maggio19877 maggio1988
Tagikistanc26 novembre1993 S26 novembre1993
Ucrainac15 agosto199115 agosto1992
Ungheriab9 aprile20109 aprile2011
a Questo Stato ha accettato gli art. 7, 12 e 13 della parte II.
b Questo Stato ha accettato tutti gli art. della parte II.
c Questo Stato ha accettato gli art. 7–10 della parte II.
d Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8 e 12–15 della parte II.
e Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8 e 15 della parte II.
f Questo Stato ha accettato gli art. 7–10, 12, 13 e 15 della parte II.
g Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8, 9(1) e 10–15 della parte II.
h Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8 e 10–15 della parte II.
i Questo Stato ha accettato gli art. 7–10 e 12–15 della parte II.
j Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8, 10 e 12–15 della parte II.
k Questo Stato ha accettato l’art. 8 della parte II.
l Questo Stato ha accettato gli art. 7–9 e 11–15 della parte II.
m Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8, 9, 11, 12, 14 e 15 della parte II.
n Questo Stato ha accettato gli articoli 7–13 e 14 paragrafo 1 della parte II.
o Questo Stato ha accettato gli art. 8–10 e 12–15 della parte II.
p Questo Stato ha accettato gli art. 7–10 e 12–14 della parte II.
q Questo Stato ha accettato gli art. 7–9 e 12–15 della parte II.
r Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8, 10, 12, 13 e 15 della parte II.
s Questo Stato ha accettato tutti gli articoli della parte II, escluso l’art. 11.

Footnotes

  1. RU 1988 886

  2. [CS 14 28;RU 1962 1413, 1973 1669 , 1975 2497, 1982 516, 1985 1773]

  3. RS 0.820.1

  4. RS 0.820.1

  5. [CS 14 28;RU 1962 1413, 1973 1669, 1975 2497, 1982 516, 1985 1773]

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