0.822.727.2•Convenzione n. 172 concernente le condizioni di lavoro negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini
0.822.727.2Multilateral International Treaty15 feb 1995
Conclusa a Ginevra il 25 giugno 1991
Approvata dall’Assemblea federale il 16 marzo 19931
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 15 febbraio 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1995
(Stato 14 giugno 2019)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 5 giugno 1991 nella sua settantottesima sessione;
Ricordato che le convenzioni e le raccomandazioni internazionali del lavoro che enunciano norme d’applicazione generale concernenti le condizioni di lavoro valgono anche per i lavoratori impiegati negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini;
Notato che è auspicabile, viste le particolarità del lavoro negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini, migliorare l’applicazione di tali convenzioni e raccomandazioni in questa categoria di esercizi pubblici, nonché completarle con norme specifiche intese a garantire ai lavoratori interessati uno statuto confacente al ruolo da essi svolto in questo settore in rapida espansione e, grazie al miglioramento delle condizioni di lavoro, di formazione e di prospettive di carriera, ad attrarvi nuovi lavoratori;
Considerato che il contratto collettivo é un mezzo efficace per fissare le condizioni di lavoro in questo settore;
Considerato che l’adozione di una convenzione associata ai contratti collettivi migliorerà le condizioni di lavoro, le prospettive di carriera e la sicurezza dell’impiego a vantaggio dei lavoratori;
Dopo aver deciso di adottare talune proposte relative alle condizioni di lavoro negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini, tema che si configura come quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
Dopo aver deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale,
adotta, questo venticinque giugno millenovecentonovantuno, la convenzione qui appresso, chiamata convenzione sulle condizioni di lavoro negli alberghi e ristoranti, 1991:
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 1, la presente convenzione si applica ai lavoratori impiegati:
La definizione delle categorie di cui ai paragrafi a) e b) qui innanzi sarà fissata da ciascun Membro alla luce delle condizioni nazionali e previa consultazione delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione può, previa consultazione delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, escludere dalla sua applicazione determinati esercizi pubblici contemplati dalla definizione nei cui confronti sorgano problemi particolari.
Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione deve indicare nel primo rapporto sulla sua applicazione che è tenuto a presentare, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro2, i tipi di struttura oggetto di esclusione in virtù del paragrafo 2 summenzionato, adducendone i motivi. È inoltre tenuto ad indicare l’atteggiamento delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori riguardo a tali esclusioni e ad esporre nei successivi rapporti la legislazione e la prassi nazionali vigenti concernenti i suddetti esercizi pubblici, precisando in che misura si è dato seguito, o si è proposto di dare seguito alla presente convenzione negli esercizi pubblici in questione.
La pratica dell’acquisto e della vendita di un impiego negli esercizi pubblici di cui all’articolo 1, ove esistesse, deve essere vietata.
Le ratifiche formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da egli registrate.
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4, informazioni esaurienti concernenti tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato, conformemente ai precedenti articoli.
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità d’iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Le versioni francese e inglese del presente testo fanno parimenti fede.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 2 maggio | 1994 | 2 maggio | 1995 |
| Barbados | 22 luglio | 1997 | 22 luglio | 1998 |
| Belgio | 14 giugno | 2017 | 14 giugno | 2017 |
| Cipro | 28 febbraio | 1997 | 28 febbraio | 1998 |
| Dominicana, Repubblica | 4 giugno | 1998 | 4 giugno | 1999 |
| Figi | 28 maggio | 2008 | 28 maggio | 2009 |
| Germania | 14 novembre | 2006 | 14 novembre | 2007 |
| Guyana | 20 agosto | 1996 | 20 agosto | 1997 |
| Iraq | 9 luglio | 2001 | 9 luglio | 2002 |
| Irlanda | 9 giugno | 1998 | 9 giugno | 1999 |
| Libano | 23 febbraio | 2000 | 23 febbraio | 2001 |
| Lussemburgo | 6 marzo | 2003 | 6 marzo | 2004 |
| Messico | 7 giugno | 1993 | 7 giugno | 1994 |
| Paesi Bassi | ||||
| Curaçao | 15 giugno | 1999 | 15 giugno | 1999 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 15 giugno | 1999 | 15 giugno | 1999 |
| Sint Maarten | 15 giugno | 1999 | 15 giugno | 1999 |
| Spagna | 7 luglio | 1993 | 7 luglio | 1994 |
| Svizzera | 15 febbraio | 1994 | 15 febbraio | 1995 |
| Uruguay | 6 settembre | 1995 | 6 settembre | 1996 |
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