0.822.727.3•Convenzione n. 173 concernente la protezione dei crediti dei lavoratori in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro
0.822.727.3Multilateral International Treaty16 giu 1996
Conclusa a Ginevra il 25 giugno 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 1° dicembre 19941
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 giugno 1995
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 giugno 1996
(Stato 29 aprile 2025)
La Conferenza dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed essendosivi riunita il 3 giugno 1992 nella sua settantanovesima sessione:
sottolineando l’importanza della protezione dei crediti dei lavoratori in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro e ricordando le disposizioni relative dell’articolo 11 della convenzione sulla protezione del salario, 1949, e l’articolo 11 della convenzione sulla riparazione degli infortuni sul lavoro, 19252;
notando che, dall’adozione della convenzione sulla protezione del salario, 1949, è stata data una maggiore importanza al risanamento finanziario delle imprese insolvibili e che, tenuto conto delle conseguenze sociali ed economiche dell’insolvenza, dovrebbero essere fatti sforzi, nella misura del possibile, per risanare finanziariamente le imprese e salvaguardare l’impiego;
notando che, dall’adozione di dette norme, la legislazione e la pratica di numerosi Membri hanno subìto importanti sviluppi nel senso di un miglioramento della protezione dei crediti dei lavoratori in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro e considerando che sarebbe opportuna l’adozione, da parte della Conferenza, di nuove norme relative ai crediti dei lavoratori;
dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei crediti dei lavoratori in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di una convenzione internazionale,
adotta, questo ventitreesimo giorno di giugno millenovecentonovantadue, la convenzione qui appresso, che sarà denominata Convenzione sulla protezione dei crediti dei lavoratori in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro, 1992.
Le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate per via legislativa o con qualsiasi altro mezzo conforme alla pratica nazionale.
In caso d’insolvenza di un datore di lavoro, i crediti dei lavoratori derivanti dal loro impiego devono essere protetti da un privilegio, in modo che siano pagati tramite gli attivi del datore di lavoro insolvente prima che i creditori non privilegiati possano farsi pagare la loro quota.
Il privilegio deve vertere almeno sui crediti dei lavoratori:
Il pagamento dei crediti dei lavoratori verso il loro datore di lavoro, risultanti dal rapporto d’impiego, deve essere garantito mediante un’istituzione di garanzia quando non può essere effettuato dal datore di lavoro a causa della sua insolvenza.
Nell’attuazione di questa parte della convenzione, qualsiasi Membro può, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, adottare le misure atte ad evitare eventuali abusi.
I crediti dei lavoratori protetti in virtù di questa parte della convenzione devono comprendere almeno:
La presente convenzione rivede, nella misura specificata nell’articolo 3 paragrafi 6 e 7 qui sopra, la convenzione sulla protezione del salario, 1949, che resta tuttavia aperta alla ratifica dei Membri.
Le ratifiche formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite5, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia che ha registrato conformemente agli articoli precedenti.
Ogni volta che lo ritenga necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se sia il caso d’iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la sua revisione totale o parziale.
Le versioni francese e inglese della presente convenzione fanno egualmente fede.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania* | 3 febbraio | 2005 | 3 febbraio | 2006 |
| Armenia* | 18 maggio | 2005 | 18 maggio | 2006 |
| Australia* | 8 giugno | 1994 | 8 giugno | 1995 |
| Austria* | 20 dicembre | 1996 | 20 dicembre | 1997 |
| Botswana* | 5 giugno | 1997 | 5 giugno | 1998 |
| Bulgaria* | 28 settembre | 2004 | 28 settembre | 2005 |
| Burkina Faso* | 11 febbraio | 1999 | 11 febbraio | 2000 |
| Ciad* | 15 dicembre | 2000 | 15 dicembre | 2001 |
| Finlandia* | 20 giugno | 1994 | 20 giugno | 1995 |
| Lettonia* | 22 febbraio | 2002 | 22 febbraio | 2003 |
| Lituania* | 26 settembre | 1994 | 26 settembre | 1995 |
| Madagascar* | 3 giugno | 1998 | 3 giugno | 1999 |
| Messico* | 24 settembre | 1993 | 8 giugno | 1995 |
| Portogallo | 8 novembre | 2012 | 8 novembre | 2013 |
| Russia* | 20 agosto | 2012 | 20 agosto | 2013 |
| Slovacchia* | 24 settembre | 1998 | 24 settembre | 1999 |
| Slovenia* | 8 maggio | 2001 | 8 maggio | 2002 |
| Spagna* | 16 maggio | 1995 | 16 maggio | 1996 |
| Svizzera* | 16 giugno | 1995 | 16 giugno | 1996 |
| Ucraina* | 1° marzo | 2006 | 1° marzo | 2007 |
| Zambia* | 25 maggio | 1998 | 25 maggio | 1999 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org/dyn/normlex/fr oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
Svizzera6
La ratifica è corredata da una dichiarazione, secondo la quale la Svizzera accetta le parti II e III della convenzione e intende fare uso della possibilità d’esclusione prevista dall’articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Convenzione.
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