0.822.727.4•Convenzione n. 174 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti
0.822.727.4Multilateral International Treaty25 apr 2023
Conclusa a Ginevra il 22 giugno 1993
Approvata dall’Assemblea federale il 1° ottobre 20211
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 25 aprile 2022
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 aprile 2023
(Stato 25 aprile 2023)
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 22 giugno 1993 nella sua 80asessione;
viste le pertinenti Convenzioni e Raccomandazioni internazionali sul lavoro, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981, come pure la Convenzione e la Raccomandazione sui prodotti chimici, 1990, e sottolineata la necessità di procedere in modo globale e coerente;
considerata altresì la raccolta di direttive pratiche sulla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, pubblicata dall’Ufficio Internazionale del Lavoro nel 1991;
tenuto conto della necessità di vegliare affinché siano prese tutte le misure appropriate per:
considerate le cause di questi incidenti, in particolare le lacune organizzative, i fattori umani, il mancato funzionamento dei componenti, le deviazioni rispetto alle condizioni normali di funzionamento, gli eventi esterni come pure i fenomeni naturali;
riconosciuta la necessità di una collaborazione nel quadro del Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche, tra l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e l’Organizzazione mondiale della sanità, come pure con altre organizzazioni intergovernative interessate;
dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla prevenzione di incidenti industriali rilevanti, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
dopo aver deciso di dare a tali proposte la forma di una Convenzione internazionale,
adotta, questo ventiduesimo giorno di giugno millenovecentonovantatré, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, 1993.
Se si pongono problemi particolari di una certa importanza, tali da rendere impossibile attuare immediatamente l’insieme dei provvedimenti di prevenzione e di protezione previsti dalla Convenzione, il Membro deve, consultate le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative come pure altre parti interessate che potrebbero essere toccate, approntare piani d’applicazione a tappe di dette misure, secondo un calendario predefinito.
Ai fini della Convenzione:
Dopo consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, l’autorità competente deve prendere disposizioni specifiche al fine di proteggere le informazioni confidenziali che le sono trasmesse o fornite conformemente a uno qualunque degli articoli 8, 12, 13 o 14, la cui divulgazione sarebbe, per la sua natura, atta a nuocere alle attività di un datore di lavoro, a condizione che tale disposizione non comporti rischi rilevanti per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente.
I datori di lavoro devono individuare ogni impianto a rischio di incidente rilevante sotto il loro controllo, sulla base del sistema menzionato nell’articolo 5.
Per ogni impianto a rischio di incidente rilevante, i datori di lavoro devono istituire e mantenere un sistema documentato di prevenzione e di protezione da tali rischi che comprenda:
ii. la trasmissione di informazioni sugli incidenti possibili e sui piani d’intervento sul sito alle autorità e agli organi incaricati di allestire i piani e le procedure di intervento volte a proteggere la popolazione e l’ambiente al di fuori del sito dell’impianto,
iii. tutte le consultazioni necessarie con tali autorità e organi;
e. misure volte a limitare le conseguenze di un incidente rilevante;
f. la consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti;
g. disposizioni volte a migliorare il sistema, comprese misure per raccogliere informazioni e analizzare gli incidenti e i quasi incidenti. Gli insegnamenti tratti devono essere discussi con i lavoratori e i loro rappresentanti e devono essere registrati conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.
I datori di lavoro devono rivedere, aggiornare e modificare il rapporto di sicurezza:
I datori di lavoro devono trasmettere all’autorità competente, o metterle a disposizione, i rapporti di sicurezza di cui agli articoli 10 e 11.
Quando si verifica un incidente rilevante, i datori di lavoro devono informarne l’autorità competente e le altre istanze designate a tal fine.
Tenendo conto delle informazioni fornite dal datore di lavoro, l’autorità competente deve provvedere affinché siano allestiti, aggiornati a scadenze adeguate e coordinati con le autorità e le istanze interessate, piani e procedure d’urgenza contenenti disposizioni volte a proteggere la popolazione e l’ambiente al di fuori del sito di ogni impianto a rischio di incidente rilevante.
L’autorità competente deve provvedere affinché:
L’autorità competente deve elaborare una politica globale d’insediamento che preveda una separazione adeguata per gli impianti a rischio di incidente rilevante progettati e le zone residenziali, le zone di lavoro come pure le installazioni pubbliche e, in caso di impianti esistenti, ogni misura adeguata. Tale politica deve ispirarsi ai principi generali enunciati nella parte II della presente Convenzione.
L’autorità competente deve avere il diritto di sospendere qualsiasi operazione che presenti un rischio imminente di incidente rilevante.
In un impianto a rischio di incidente rilevante, i lavoratori e i loro rappresentanti devono essere consultati, secondo procedure appropriate di cooperazione, al fine di concordare un sistema di lavoro sicuro. In particolare, i lavoratori e i loro rappresentanti devono:
ii. piani e procedure d’urgenza,
iii. rapporti sugli incidenti;
d. ricevere periodicamente istruzioni e una formazione sulle pratiche e procedure per la prevenzione di incidenti rilevanti e il padroneggiamento degli eventi che potrebbero portare a simili incidenti, come pure sulle procedure d’urgenza da seguire in caso di incidente rilevante;
e. entro i limiti della loro funzione e senza che ciò possa andare a loro scapito, prendere misure correttive e, se necessario, interrompere l’attività quando, sulla base della loro formazione ed esperienza, hanno un motivo ragionevole per credere che esista un rischio imminente di incidente rilevante, informarne il loro superiore o, secondo il caso, dare l’allarme prima o immediatamente dopo aver preso queste misure;
f. discutere con il datore di lavoro di qualsiasi rischio potenziale che considerino atto a causare un incidente rilevante e avere il diritto di notificare tali rischi all’autorità competente.
I lavoratori impiegati sul sito di un impianto a rischio di incidente rilevante devono:
Lo Stato Membro esportatore, nel quale l’utilizzazione di prodotti, tecnologie o procedimenti pericolosi è vietata in quanto possibile fonte di incidenti rilevanti, deve mettere a disposizione di ogni Paese importatore le informazioni relative a tale divieto come pure alle ragioni che l’hanno motivato.
Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.
II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione e conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite2, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che ha registrato conformemente agli articoli precedenti.
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esamina se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
I testi in lingua francese e inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 3 marzo | 2003 | 3 marzo | 2004 |
| Arabia Saudita | 8 ottobre | 2001 | 8 ottobre | 2002 |
| Armenia | 3 gennaio | 1996 | 3 gennaio | 1997 |
| Belgio | 9 giugno | 2004 | 9 giugno | 2005 |
| Bosnia ed Erzegovina | 18 gennaio | 2010 | 18 gennaio | 2011 |
| Brasile | 2 agosto | 2001 | 2 agosto | 2002 |
| Colombia | 9 dicembre | 1997 | 9 dicembre | 1998 |
| Estonia | 13 settembre | 2000 | 13 settembre | 2001 |
| Finlandia | 28 febbraio | 2013 | 28 febbraio | 2014 |
| India | 6 giugno | 2008 | 6 giugno | 2009 |
| Libano | 4 aprile | 2005 | 4 aprile | 2006 |
| Lussemburgo | 8 aprile | 2008 | 8 aprile | 2009 |
| Paesi Bassi | 25 marzo | 1997 | 25 marzo | 1998 |
| Russia | 10 febbraio | 2012 | 10 febbraio | 2013 |
| Slovenia | 1° marzo | 2010 | 1° marzo | 2011 |
| Svezia | 21 dicembre | 1994 | 3 gennaio | 1997 |
| Svizzera | 25 aprile | 2022 | 25 aprile | 2023 |
| Ucraina | 15 gennaio | 2011 | 15 gennaio | 2012 |
| Zimbabwe | 9 aprile | 2003 | 9 aprile | 2004 |
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