0.822.728.3•Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità, 2000
0.822.728.3Multilateral International Treaty4 giu 2015
Conclusa a Ginevra il 15 giugno 2000
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 20121
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 4 giugno 2014
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 giugno 2015
(Stato 29 aprile 2025)
Preambolo
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 30 maggio 2000 per l’ottantottesima sessione;
considerata la necessità di rivedere la Convenzione sulla protezione della maternità (riveduta), del 1952, e la Raccomandazione sulla protezione della maternità, del 1952, al fine di promuovere ulteriormente l’uguaglianza di tutte le donne che lavorano nonché la salute e la sicurezza della madre e del bambino, e al fine di riconoscere la diversità dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri nonché la diversità delle imprese e lo sviluppo della protezione della maternità nelle legislazioni e nelle pratiche nazionali;
richiamate le disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), della Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna2(1979), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia3(1989), della Dichiarazione e del Programma d’azione di Beijing (1995), della Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla parità di opportunità e di trattamento per le lavoratrici (1975), della Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa ai principi e ai diritti fondamentali al lavoro e alle misure successive (1998), nonché delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali del lavoro volte a garantire la parità di opportunità e di trattamento ai lavoratori e alle lavoratrici, segnatamente la Convenzione sui lavoratori con responsabilità familiari, del 1981;
considerata la situazione familiare delle donne che lavorano e preso atto della necessità di garantire la protezione della gravidanza in quanto responsabilità comune dei poteri pubblici e della società;
avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla revisione della Convenzione (riveduta) e della Raccomandazione sulla protezione della maternità, del 1952, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,
adotta, il quindicesimo giorno di giugno duemila, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulla protezione della maternità, del 2000:
Ai fini della presente Convenzione il termine «donna» si applica a tutte le persone di sesso femminile, senza discriminazione alcuna, ed il termine «bambino» a tutti i bambini, senza discriminazione alcuna.
Ogni Stato membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve adottare le misure necessarie affinché le donne incinte o allattanti non siano costrette a svolgere un lavoro che l’autorità competente ha definito pregiudizievole per la loro salute o per quella del loro bambino o per il quale venga stabilito, attraverso una valutazione, che comporta un rischio significativo per la salute della madre o del bambino.
Su presentazione di certificato medico, può essere accordato un congedo – prima o dopo il periodo di congedo per maternità – in caso di malattia, complicazioni o rischio di complicazioni derivanti dalla gravidanza o dal parto. La natura e la durata massima di detto congedo possono essere precisate conformemente alla legislazione e alla pratica nazionali.
Ogni Stato membro dovrà esaminare periodicamente, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, l’opportunità di estendere la durata del congedo previsto all’articolo 4 e di aumentare l’importo delle specifiche prestazioni di cui all’articolo 6 della presente Convenzione.
La presente Convenzione dovrà essere applicata per via legislativa, salvo nel caso in cui le si dia effetto con altre modalità quali la contrattazione collettiva, sentenze arbitrali, decisioni giudiziarie o secondo quanto previsto dalla prassi nazionale.
La presente Convenzione modifica la Convenzione sulla maternità (riveduta), del 1952.
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.
1. La presente Convenzione è vincolante solo per i Paesi membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ne avranno fatto registrare la ratifica presso il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che due Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ne avranno registrato la ratifica presso la Direzione generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
3. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore in ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la registrazione della sua ratifica.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarne la risoluzione dopo un periodo di dieci anni dalla data iniziale delle sua entrata in vigore con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrato. Detta denuncia avrà effetto l’anno successivo alla sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nell’intervallo di un anno dopo il termine dei dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvarrà della facoltà prevista dal presente articolo sarà obbligato (ad applicarla) per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la risoluzione della presente Convenzione alla fine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli verranno comunicati dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione della seconda ratifica, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro sottoporrà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite6, relazioni complete in merito ad ogni ratifica e ad ogni denuncia da lui registrata conformemente agli articoli precedenti.
Ogni volta che lo giudicherà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di mettere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nei suoi contenuti per tutti gli Stati membri che l’avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.
Le versioni francese ed inglese del testo fanno egualmente fede.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 18 agosto | 2004 | 18 agosto | 2005 |
| Antigua e Barbuda | 6 maggio | 2022 | 6 maggio | 2023 |
| Austria | 30 aprile | 2004 | 30 aprile | 2005 |
| Azerbaigian | 29 ottobre | 2010 | 29 ottobre | 2011 |
| Belarus | 10 febbraio | 2004 | 10 febbraio | 2005 |
| Belize | 9 novembre | 2005 | 9 novembre | 2006 |
| Benin | 10 gennaio | 2012 | 10 gennaio | 2013 |
| Bosnia ed Erzegovina | 18 gennaio | 2010 | 18 gennaio | 2011 |
| Bulgaria | 6 dicembre | 2001 | 6 dicembre | 2002 |
| Burkina Faso | 4 marzo | 2013 | 4 marzo | 2014 |
| Ceca, Repubblica | 3 luglio | 2017 | 3 luglio | 2018 |
| Cipro | 12 gennaio | 2005 | 12 gennaio | 2006 |
| Cuba | 1° giugno | 2004 | 1° giugno | 2005 |
| Dominicana, Repubblica | 9 febbraio | 2016 | 9 febbraio | 2017 |
| El Salvador | 7 giugno | 2022 | 7 giugno | 2023 |
| Germania | 30 settembre | 2021 | 30 settembre | 2022 |
| Gibuti | 25 settembre | 2020 | 25 settembre | 2021 |
| Italia | 7 febbraio | 2001 | 7 febbraio | 2002 |
| Kazakhistan | 13 giugno | 2012 | 13 giugno | 2013 |
| Lettonia | 9 febbraio | 2009 | 9 febbraio | 2010 |
| Lituania | 29 settembre | 2003 | 29 settembre | 2004 |
| Lussemburgo | 8 aprile | 2008 | 8 aprile | 2009 |
| Macedonia del Nord | 3 ottobre | 2012 | 3 ottobre | 2013 |
| Mali | 5 giugno | 2008 | 5 giugno | 2009 |
| Marocco | 13 aprile | 2011 | 13 aprile | 2012 |
| Maurizio | 13 giugno | 2019 | 13 giugno | 2020 |
| Moldova | 28 agosto | 2006 | 28 agosto | 2007 |
| Montenegro | 19 aprile | 2012 | 19 aprile | 2013 |
| Niger | 10 giugno | 2019 | 10 giugno | 2020 |
| Norvegia | 9 novembre | 2015 | 9 novembre | 2016 |
| Paesi Bassi | 15 gennaio | 2009 | 15 gennaio | 2010 |
| Panama | 22 marzo | 2022 | 22 marzo | 2023 |
| Perù | 9 maggio | 2016 | 9 maggio | 2017 |
| Portogallo | 8 novembre | 2012 | 8 novembre | 2013 |
| Romania | 23 ottobre | 2002 | 23 ottobre | 2003 |
| San Marino | 19 giugno | 2019 | 19 giugno | 2020 |
| São Tomé e Príncipe | 12 giugno | 2017 | 12 giugno | 2017 |
| Senegal | 18 aprile | 2017 | 18 aprile | 2017 |
| Serbia | 31 agosto | 2010 | 31 agosto | 2011 |
| Slovacchia | 12 dicembre | 2000 | 7 febbraio | 2002 |
| Slovenia | 1° marzo | 2010 | 1° marzo | 2011 |
| Suriname | 28 novembre | 2024 | 28 novembre | 2025 |
| Svizzera | 4 giugno | 2014 | 4 giugno | 2015 |
| Ungheria | 4 novembre | 2003 | 4 novembre | 2004 |
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