0.822.924.9•Accordo tra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica popolare Cinese sulla cooperazione in materia di lavoro e di occupazione
0.822.924.9Bilateral International Treaty9 giu 2014
Concluso a Pechino il 6 luglio 2013
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20142
Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 giugno 2014
(Stato 9 giugno 2014)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
della Confederazione Svizzera
e
il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica Popolare Cinese
(di seguito denominati singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»),
animati dal desiderio di consolidare le relazioni economiche e politiche che la Cina e la Svizzera intrattengono da lunga data;
determinati a promuovere lo sviluppo sostenibile tenendo conto delle situazioni sociali, culturali ed economiche della Cina e della Svizzera e ribadendo che la promozione della dimensione sociale dello sviluppo sostenibile è essenziale ai fini della prosperità economica a lungo termine;
intenzionati a rafforzare la cooperazione bilaterale al fine di contribuire alla realizzazione di approcci globali adatti ad affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile;
richiamandosi alla Dichiarazione d’intenti del 15 giugno 2011 tra il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica Popolare Cinese e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione;
considerando gli obiettivi dell’Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito denominata «OIL»), di cui la Cina e la Svizzera sono membri;
convinti che la cooperazione tra le Parti in materia di lavoro e occupazione servirà ai loro interessi comuni e contribuirà a intensificare i legami di amicizia che uniscono la Cina e la Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti si notificano a vicenda per scritto l’adempimento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali in vista dell’entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore il sessantesimo giorno a decorrere dalla data dell’ultima notifica. Esso rimane in vigore a tempo indeterminato, salvo che una delle Parti notifichi all’altra Parte la denuncia dell’Accordo con un preavviso di sei mesi.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Pechino, il 6 luglio 2013, in due esemplari originali in lingua cinese, francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche prevale il testo inglese.
| Per il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera: | Per il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica Popolare Cinese: |
|---|---|
| Johann N. Schneider-Ammann | YIN Weimin |
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