0.831.104•Codice Europeo di Sicurezza sociale
0.831.104Multilateral International Treaty17 set 1978
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}Conchiuso a Strasburgo il 16 aprile 1964
Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 19772
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 16 settembre 1977
Entrato in vigore per la Svizzera il 17 settembre 1978
(Stato 19 aprile 2005)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Codice,
Considerando che scopo del Consiglio d’Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi Membri, al fine di favorire, in particolare, il progresso sociale;
Considerando che uno degli obiettivi del programma sociale del Consiglio d’Europa è quello di incoraggiare tutti i Membri a sviluppare ulteriormente il loro sistema di sicurezza sociale;
Riconoscendo l’opportunità di armonizzare gli oneri sociali dei paesi membri;
Convinti della convenienza di creare un Codice europeo di sicurezza sociale ad un livello superiore alle norme minime definite nella Convenzione internazionale del lavoro n. 1023relativa alle norme minime di sicurezza sociale,
Hanno stabilito le seguenti disposizioni che sono state elaborate con la collaborazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro:
Col suo strumento di ratifica, ogni Parte Contraente deve specificare per quali delle parti da II a X accetta gli obblighi derivanti dal presente Codice, ed indicare altresì se, ed in quale misura, intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 2.
Quando, in vista dell’applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X del presente Codice, previste dalla sua ratifica, una Parte Contraente è tenuta ad assistere categorie prescritte di persone, che formino in totale almeno una percentuale stabilita di salariati o di residenti, detta Parte Contraente deve accertarsi, prima di impegnarsi ad applicare la detta parte, che la percentuale di cui sopra è stata raggiunta.
In vista di applicare le parti II, III, IV, V, VIII (per quanto attiene alle cure mediche), IX o X del presente Codice, una Parte Contraente può tener conto della protezione che risulti da assicurazioni che, per la legge nazionale, non siano obbligatorie per le persone assistite se tali assicurazioni: (a) sono sovvenzionate dalle pubbliche autorità, o, se si tratta soltanto di una assistenza complementare, quando dette assicurazioni sono controllate dalle pubbliche autorità o amministrate in comune, conformemente a norme prescritte, dai datori di lavoro e dai lavoratori; (b) coprono una parte sostanziale delle persone il cui guadagno non superi quello dell’operaio qualificato di sesso maschile, determinato in conformità delle disposizioni dell’articolo 65, e (c) soddisfano, unitamente alle altre forme di assistenza occorrendo, le corrispondenti disposizioni del presente Codice.
Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire la somministrazione di prestazioni alle persone assistite quando il loro stato richiede cure mediche di carattere preventivo o curativo, in conformità dei seguenti articoli della detta Parte.
Il contingente coperto deve comprendere ogni stato morboso per qualunque causa, la gravidanza, il parto e le loro conseguenze.
Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati, nonchè le mogli e i figli dei membri di tali categorie; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti, nonchè le mogli ed i figli dei membri di tali categorie; (c) sia le categorie prescritte di residenti, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell’insieme dei residenti.
Le prestazioni di cui all’articolo 10 devono, nell’eventualità coperta, essere garantite almeno alle persone assistite che hanno compiuto o il cui capo famiglia abbia compiuto uno «stage» che possa essere ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
Le prestazioni di cui all’articolo 10 devono essere accordate per tutta la durata dell’eventualità coperta, con l’eccezione che in caso di stato morboso la durata delle prestazioni può essere limitata a 26 settimane per ciascun caso; tuttavia, le prestazioni mediche non possono essere sospese per tutto il tempo in cui viene pagata un’indennità di malattia, e devono essere adottate disposizioni per prolungare il limite summenzionato quando si tratti di malattie previste dalla legislazione nazionale per le quali sia riconosciuta la necessità di cure prolungate.
Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di indennità di malattia, in conformità degli articoli seguenti di detta parte.
L’eventualità coperta deve comprendere l’incapacità al lavoro risultante da uno stato morboso e comportante la sospensione del guadagno, secondo come è definita dalla legislazione nazionale.
Le persone assistite devono comprendere: (a) sia categorie di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati; (b) sia prescritte categorie della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti; (c) sia tutti i residenti le cui risorse, nel corso dell’eventualità, non superino i limiti prescritti in conformità delle disposizioni dell’articolo 67.
La prestazione di cui all’articolo 16 deve, nell’eventualità coperta, essere garantita almeno alle persone assistite che abbiano compiuto uno «stage» che possa essere ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
La prestazione di cui all’articolo 16 deve essere concessa per tutta la durata dell’eventualità, con riserva che la durata della prestazione possa essere limitata a 26 settimane per ciascun caso di malattia, con la possibilità di sospendere le prestazioni per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.
Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite, la concessione di prestazioni in caso di disoccupazione, in conformità degli articoli seguenti di detta parte.
L’eventualità coperta deve comprendere la sospensione del guadagno – quale è definita dalla legislazione nazionale – dovuta all’impossibilità di trovare un impiego idoneo nel caso di una persona assistita che sia in grado di lavorare e disponibile al lavoro.
Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati; (b) sia tutti i residenti le cui risorse, durante il verificarsi dell’eventualità, non superino i limiti prescritti in conformità delle disposizioni dell’articolo 67.
La prestazione di cui all’articolo 22 deve, nell’eventualità coperta, essere garantita almeno alle persone assistite che abbiano compiuto uno «stage» ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni di vecchiaia, in conformità degli articoli seguenti di detta parte.
Le persone assistite devono comprendere: (a) sia categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati; (b) sia categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti; (c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l’eventualità non superino dei limiti prescritti in conformità delle disposizioni dell’articolo 67.
La prestazione sarà costituita da un pagamento periodico, calcolato nel modo seguente: (a) in conformità delle disposizioni sia dell’articolo 65 che dell’articolo 66, quando sono assistite categorie appartenenti alla popolazione attiva; (b) in conformità delle disposizioni dell’articolo 67, quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse durante l’eventualità non superino dei limiti prescritti.
Le prestazioni di cui agli articoli 28 e 29 devono essere concesse per tutta la durata dell’eventualità.
Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, in conformità degli articoli seguenti della parte suddetta.
I rischi che devono essere coperti, quando siano dovuti ad infortuni sul lavoro o alle prescritte malattie professionali, sono i seguenti: (a) stato morboso; (b) incapacità al lavoro derivante da uno stato morboso che comporti la sospensione del guadagno così come è definito dalla legislazione nazionale; (c) perdita totale della capacità di guadagno o perdita parziale della medesima al di sopra di un grado prescritto, quando è probabile che detta perdita, totale o parziale, sarà permanente, o corrispondente riduzione dell’integrità fisica; (d) perdita dei mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai figli a seguito del decesso del capofamiglia; nel caso della vedova, il diritto alla prestazione può essere subordinato alla presunzione, in conformità della legislazione nazionale, che essa sia incapace a provvedere ai propri bisogni.
Le persone assistite devono comprendere categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati e, per le prestazioni alle quali dà diritto il decesso del capofamiglia, anche le mogli ed i figli dei salariati di tali categorie.
l. Per quanto concerne uno stato morboso, le prestazioni devono comprendere le cure mediche di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Le cure mediche devono comprendere: (a) le cure generiche di medicina generale e di specialisti a persone ricoverate o no, ivi comprese le visite a domicilio; (b) le cure odontoiatriche; (c) le cure infermieristiche, sia a domicilio, che in un ospedale o in un altro istituto medico; (d) il mantenimento in un ospedale, in convalescenziario, in un sanatorio o in un altro istituto medico; (e) le forniture odontoiatriche, farmaceutiche ed altre forniture mediche o chirurgiche, ivi compresi gli apparecchi di protesi e la loro manutenzione, nonchè gli occhiali; (f) le cure fornite da un membro di un’altra professione legalmente riconosciuta come connessa alla professione medica, sotto la sorveglianza di un medico o di un dentista. 3. Le cure mediche fornite in conformità dei precedenti paragrafi devono tendere a conservare, a ristabilire o a migliorare le condizioni di salute della persona assistita, nonchè la sua capacità al lavoro ed a far fronte ai propri bisogni personali.
Le prestazioni di cui agli articoli 34 e 36 devono, nella eventualità coperta, essere garantite almeno alle persone assistite che erano impiegate in qualità di salariati sul territorio della Parte Contraente al momento dell’infortunio o al momento in cui la malattia è stata contratta e, se si tratta di pagamenti periodici risultanti dal decesso del capofamiglia, alla vedova ed ai figli di costui.
Le prestazioni di cui agli articoli 34 e 36 devono essere accordate per tutta la durata dell’eventualità; tuttavia, per quanto concerne l’incapacità al lavoro, la prestazione potrà non essere concessa per i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del guadagno.
Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni alle famiglie, conformemente agli articoli seguenti della detta parte.
L’eventualità coperta sarà costituita dal mantenimento dei figli a seconda di ciò che verrà prescritto.
Le persone assistite devono comprendere, per quanto attiene alle prestazioni periodiche di cui all’articolo 42: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti in totale almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti.
Le prestazioni devono comprendere: (a) sia un pagamento periodico concesso ad ogni persona assistita che abbia compiuto lo «stage» prescritto; (b) sia la fornitura ai figli o per i figli di vitto, vestiario, alloggio, soggiorni di vacanza o assistenza domestica; (c) sia una combinazione delle prestazioni previste dai sottoparagrafi (a) e (b) del presente articolo.
Le prestazioni di cui all’articolo 42 devono essere garantite almeno ad una persona assistita che abbia compiuto, nel corso di un periodo prescritto, uno «stage» che può consistere sia in un mese di contributi o di impiego, sia in sei mesi di residenza.
Il valore totale delle prestazioni concesse in conformità dell’articolo 42, alle persone assistite dovrà essere tale da rappresentare l’1,5 per cento del salario di un operaio adulto, non specializzato, di sesso maschile, determinato in conformità delle norme contenute nell’articolo 66, moltiplicato per il numero totale dei figli di tutti i residenti.
Quando le prestazioni consistono in un pagamento periodico, devono essere concesse per tutta la durata dell’eventualità.
Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di maternità in conformità degli articoli seguenti della detta parte.
L’eventualità coperta sarà costituita dalla gravidanza, dal parto e dalle conseguenze che ne derivano, nonchè dalla sospensione di guadagno che ne risulti, così come è definita dalla legge nazionale.
Le persone assistite devono comprendere: (a) sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte di salariati, categorie che formino almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati e, per quanto attiene alle prestazioni mediche in caso di maternità, anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie; (b) sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte della popolazione attiva, che costituiscano almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti e, per quanto attiene alle prestazioni mediche in caso di maternità, anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie.
Per quanto concerne la sospensione del guadagno derivante dalla gravidanza, dal parto e dalle loro conseguenze, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità delle disposizioni dell’articolo 65 e dell’articolo 66. L’ammontare del pagamento periodico può variare durante l’eventualità, a condizione che l’ammontare medio sia conforme alle suddette disposizioni.
Le prestazioni di cui agli articoli 49 e 50 devono, nella eventualità coperta, essere garantite almeno ad una donna appartenente alle categorie assistite che abbia compiuto uno «stage» ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi; le prestazioni di cui all’articolo 49 devono essere garantite anche alle mogli degli appartenenti alle categorie assistite, quando questi abbiano compiuto lo «stage» previsto.
Le prestazioni di cui agli articoli 49 e 50 devono essere concesse per tutta la durata dell’eventualità prevista; tuttavia, i pagamenti periodici possono essere limitati a dodici settimane a meno che non venga imposto o autorizzato dalla legge nazionale un periodo più lungo di astensione dal lavoro, nel qual caso i pagamenti non potranno essere limitati ad un periodo di durata inferiore.
Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di invalidità, in conformità degli articoli seguenti della detta parte.
L’eventualità coperta sarà costituita dall’inabilità ad esercitare un’attività professionale, sino ad un grado prescritto, quando appare probabile che tale inabilità sarà permanente o quando essa sussista, dopo la cessazione dell’indennità di malattia.
Le persone assistite devono comprendere: (a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in totale almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati; (b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva costituenti in totale almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti; (c) sia tutti i residenti le cui risorse durante il verificarsi dell’eventualità non superino i limiti prescritti in conformità delle disposizioni dell’articolo 67.
La prestazione consisterà in un pagamento periodico calcolato nel modo seguente: (a) conformemente alle disposizioni sia dell’articolo 65, sia dell’articolo 66, quando sono assistite categorie di salariati o categorie della popolazione attiva; (b) conformemente alle disposizioni dell’articolo 67, quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse durante l’eventualità non superino i limiti prescritti.
Le prestazioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere concesse per tutta la durata dell’eventualità o sino alla loro sostituzione con una prestazione di vecchiaia.
Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni riservate ai superstiti, in conformità degli articoli seguenti della detta parte.
Le persone assistite devono comprendere: (a) sia la moglie ed i figli dei capifamiglia appartenenti alle categorie prescritte di salariati quando tali categorie costituiscono in totale almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati; (b) sia le mogli ed i figli dei capifamiglia appartenenti alle categorie prescritte della popolazione attiva, quando tali categorie costituiscono in totale almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti; (c) sia, quando abbiano la qualifica di residente, tutte le vedove e tutti i figli che hanno perduto il capofamiglia e le cui risorse durante la eventualità coperta non superino i limiti prescritti in conformità dell’articolo 67.
La prestazione consisterà in un pagamento periodico, calcolato nel modo seguente: (a) in conformità delle disposizioni dell’articolo 65 e 66 quando sono assistiti le mogli e i figli dei capifamiglia appartenenti a categorie di salariati o a quelle della popolazione attiva; (b) in conformità delle disposizioni dell’articolo 67, quando sono assistiti tutte le vedove e tutti i figli aventi la qualifica di residente e le cui risorse, durante l’eventualità non superino i limiti prescritti.
Le prestazioni di cui agli articoli 62 e 63 devono essere accordate per tutta la durata dell’eventualità.
Per ogni pagamento periodico cui si applichi il presente articolo: (a) l’ammontare della prestazione deve essere fissato in base ad una scala prescritta, o secondo una scala fissata dalle autorità pubbliche competenti in conformità di norme prescritte; (b) l’ammontare della prestazione non può essere ridotto che nella misura in cui le altre risorse della famiglia del beneficiario superino dei sostanziali ammontari prescritti o fissati dalle autorità pubbliche competenti conformemente alle norme prescritte; (c) il totale della prestazione e delle altre risorse, dopo la deduzione dei sostanziali ammontari di cui al comma (b) del presente articolo, deve essere sufficiente ad assicurare, alla famiglia del beneficiario, condizioni di vita sane e confortevoli e non deve essere inferiore all’ammontare della prestazione calcolata in conformità delle disposizioni dell’articolo 66; (d) le disposizioni del comma (c) del presente articolo saranno ritenute soddisfacenti se il totale ammontare delle prestazioni pagate in virtù della parte in questione supera di almeno il 30 per cento l’ammontare totale delle prestazioni che si otterrebbero applicando le disposizioni dell’articolo 66 e le disposizioni: (i) del comma (b) dell’articolo 13 per la parte III; (ii) del comma (b) dell’articolo 27 per la parte V; (iii) del comma (b) dell’articolo 55 per la parte IX; (iv) del comma (b) dell’articolo 61 per la parte X.
Tabella (Allegata alla parte XI)
Pagamenti periodici ai beneficiari-tipo
| Parte | Evento | Beneficiario‑tipo | Percentuale |
|---|---|---|---|
| III | Malattia | Uomo con moglie e 2 figli | 45 |
| IV | Disoccupazione | Uomo con moglie e 2 figli | 45 |
| V | Vecchiaia | Uomo con moglie in età pensionabile | 40 |
| VI | Infortuni sul lavoro e malattie professionali: – incapacità al lavoro Perdita totale della capacità al guadagno Superstiti | Uomo con moglie e 2 figli Uomo con moglie e 2 figli Vedova con 2 figli | 50 50 40 |
| VIII | Maternità | Donna | 45 |
| IX | Invalidità | Uomo con moglie e 2 figli | 40 |
| X | Superstiti | Vedova con 2 figli | 40 |
Una prestazione cui abbia avuto diritto una persona assistita, in applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X del presente Codice, può essere sospesa in una misura che può essere prescritta: (a) per tutto il tempo in cui l’interessato non si trovi sul territorio della Parte Contraente; (b) per tutto il tempo in cui l’interessato venga mantenuto a spese pubbliche o a spese di un’istituzione o di un servizio di previdenza sociale; tuttavia, una parte della prestazione deve essere concessa alle persone che sono a carico del beneficiario; (c) per tutto il tempo in cui l’interessato riceva, in contanti, un’altra prestazione di previdenza sociale ad eccezione di una prestazione familiare, e per tutto il periodo in cui viene indennizzato per la stessa eventualità da un terzo, con la riserva che la parte della prestazione sospesa non superi l’altra prestazione o l’indennità proveniente da terzi; (d) quando l’interessato ha tentato di ottenere una prestazione con la frode; (e) quando l’eventualità è stata causata da un reato o da un crimine commesso dall’interessato; (f) quando l’eventualità è stata causata da un errore volontario dell’interessato; (g) in determinati casi quando l’interessato trascuri di utilizzare i servizi medici o i servizi di riabilitazione a sua disposizione o non osservi le norme prescritte per verificare l’esistenza dell’eventualità o per il comportamento dei beneficiari di prestazioni; (h) per quanto riguarda la prestazione in caso di disoccupazione, quando l’interessato trascuri di utilizzare i servizi di collocamento a sua disposizione; (i) per quanto riguarda la prestazione in caso di disoccupazione, quando l’interessato abbia perduto il proprio impiego come risultato diretto di una sospensione di lavoro dovuta a conflitto professionale, o abbia lasciato volontariamente il proprio impiego senza giustificati motivi; (j) per quanto concerne la prestazione ai sopravviventi, per tutto il tempo in cui la vedova viva in concubinaggio.
Il presente Codice non si applicherà: (a) alle eventualità sopravvenute prima dell’entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata; (b) alle prestazioni concesse per eventualità sopravvenute dopo l’entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata, nella misura in cui i diritti a tali prestazioni provengano da periodi anteriori alla data della detta entrata in vigore.
Le Parti Contraenti si adopereranno per regolare in uno strumento speciale le questioni relative alla sicurezza sociale degli stranieri e degli emigranti, in particolare per quanto concerne l’uguaglianza di trattamento con i nazionali e la conservazione dei diritti acquisiti o in via di acquisizione.
Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo e nell’ordine suggeriti dal Comitato. 2. Ogni Parte Contraente fornirà al Segretario Generale, su richiesta di quest’ultimo, informazioni supplementari sul modo in cui Essa applica le disposizioni del presente Codice previste per la sua ratifica. 3. Il Comitato dei Ministri potrà autorizzare il Segretario Generale a trasmettere all’Assemblea Consultiva copia dei rapporti e delle informazioni supplementari sottoposte in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4. Il Segretario Generale invierà al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro i rapporti e le informazioni supplementari sottoposti in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, pregandolo di consultare su tale materia l’organo competente dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e di trasmettergli le conclusioni cui detto organo è giunto. 5. Detti rapporti e informazioni supplementari, nonché le conclusioni dell’organo della Organizzazione Internazionale del Lavoro di cui al paragrafo 4 del presente articolo, saranno esaminati dal Comitato che sottoporrà al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le conclusioni cui è giunto.
Ogni Parte Contraente invierà al Segretario Generale, ogni due anni, un rapporto sullo stato della propria legislazione e di quanto ha adottato in pratica circa le disposizioni di ciascuna delle parti da II a X del Codice che, in conformità dell’articolo 3, non sono state specificate nella propria ratifica o in una notifica successiva fatta in applicazione dell’articolo 4.
Tale rapporto dovrà contenere un resoconto: (a) sulla legislazione vigente in materia; e (b) sulle prove che lo Stato firmatario soddisfa alle esigenze statistiche formulate da: (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a) o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61 (a) o (b); per quanto attiene al numero delle persone assistite; (ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 per quanto attiene agli ammontari delle prestazioni; (iii) il paragrafo 2 dell’articolo 24 per quanto attiene alla durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e (iv) il paragrafo 2 dell’articolo 70 per quanto riguarda la proporzione delle risorse provenienti dai contributi assicurativi dei salariati assistiti; e (c) di tutti gli elementi di cui lo Stato firmatario desidera sia tenuto conto in base ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 2.
Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo e nell’ordine suggeriti dal Comitato. 2. Lo Stato firmatario interessato fornirà al Segretario Generale, su richiesta di quest’ultimo, informazioni supplementari sulla conformità del proprio sistema di sicurezza sociale alle disposizioni del presente Codice. 3. Il detto rapporto e le dette informazioni supplementari saranno esaminate dal Comitato, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 2. Il Comitato sottoporrà al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni. 4. Il Comitato dei Ministri si pronuncerà a maggioranza dei due terzi, conformemente al paragrafo (d) dell’articolo 20 dello Statuto del Consiglio d’Europa5, per decidere se il sistema di sicurezza sociale del detto Stato firmatario è conforme alle disposizioni del Codice. 5. Se decide che tale sistema di sicurezza sociale non è conforme alle disposizioni del Codice, il Comitato dei Ministri ne informerà lo Stato firmatario interessato e potrà rivolgergli delle raccomandazioni sul modo in cui tale conformità può essere realizzata.
Ogni Parte Contraente non potrà denunciare il presente Codice, od una o più delle sue parti da II a X, se non allo spirare di un termine di cinque anni dopo la data in cui il Codice è entrato in vigore per tale Parte Contraente, o allo spirare di ogni altro ulteriore termine di cinque anni, ed in tutti i casi con un preavviso di un anno, notificato al Segretario Generale. Tale denuncia non pregiudicherà la validità del Codice nei confronti delle altre Parti Contraenti, con la riserva che il numero degli Stati per i quali il Codice è in vigore non sia inferiore a tre.
Il Segretario Generale notificherà agli Stati membri dei Consiglio d’Europa, al Governo di ogni Stato aderente, nonché al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
(i) la data di entrata in vigore del presente Codice ed i nomi dei firmatari che l’avranno ratificato; (ii) il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 79 ed ogni notifica che lo accompagni; (iii) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 80; e (iv) ogni preavviso ricevuto in applicazione delle disposizioni dell’articolo 81.
L’allegato al presente codice fa parte integrante di questo.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Codice.Fatto a Strasburgo il 16 aprile 1964, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne invierà copie certificate conformi a ciascuno dei Governi firmatari ed aderenti, nonché al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.(Seguono le firme)
Allegato
Resta inteso che l’articolo 68 (i) del presente Codice sarà interpretato in conformità della legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente.
Nomenclatura dei rami e delle categorie
| Ramo 0. Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca: | |
|---|---|
| 01. | Agricoltura ed allevamento del bestiame |
| 02. | Silvicoltura e sfruttamento delle foreste |
| 03. | Caccia, cattura con trappole e ripopolamento della selvaggina |
| 04. | Pesca |
| Ramo 1. Industrie estrattive: | |
| 11. | Estrazione del carbone |
| 12. | Estrazione dei minerali |
| 13. | Petrolio greggio e gas naturale |
| 14. | Estrazione della pietra da costruzione, dell’argilla e della sabbia |
| 19. | Estrazione dei minerali non metalliferi, non classificati altrove |
| Rami 2-3. Industrie manifatturiere: | |
| 20. | Industria delle derrate alimentari (ad esclusione delle bevande) |
| 21. | Industria delle bevande |
| 22. | Industria del tabacco |
| 23. | Industrie tessili |
| 24 | Industrie di calzature, articoli di abbigliamento, ed altri articoli derivati da materiali tessili |
| 25. | Industrie del legno e del sughero (ad esclusione dell’industria del mobile) |
| 26. | Industrie del mobile e dell’arredamento |
| 27. | Industrie della carta e fabbricazione di articoli a base di carta |
| 28. | Stampa, editoria ed industrie affini |
| 29. | Industrie del cuoio e degli articoli in cuoio (ad esclusione delle calzature) |
| 30. | Industria della gomma |
| 31. | Industrie chimiche e di prodotti chimici |
| 32. | Industria dei derivati dal petrolio e dal carbone |
| 33. | Industria dei prodotti minerali non metallici (ad esclusione dei derivati del petrolio e del carbone) |
| 34. | Industrie metalliche di base |
| 35. | Fabbricazione di prodotti metallurgici (ad esclusione dei macchinari e del materiale da trasporto) |
| 36. | Costruzione di macchinari (ad esclusione delle macchine elettriche) |
| 37. | Costruzione di macchinari, apparecchi e forniture elettriche |
| 38. | Costruzione di materiale da trasporto |
| 39. | Industrie manifatturiere varie |
| Ramo 4. Costruzione: | |
| 40. | Costruzione |
| Ramo 5. Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari: | |
| 51. | Elettricità, gas e vapore |
| 52. | Servici idrici e servizi sanitari |
| Ramo 6. Commercio, banche, assicurazioni e affari immobiliari: | |
| 61. | Commercio all’ingrosso e al minuto |
| 62. | Banche ed altri istituti finanziari |
| 63. | Assicurazioni |
| 64. | Affari immobiliari |
| Ramo 7. Trasporti, magazzini di deposito e comunicazioni: | |
| 71. | Trasporti |
| 72. | Depositi e magazzini |
| 73. | Comunicazioni |
| Ramo 8. Servizi: | |
| 81. | Servizi governativi |
| 82. | Servizi forniti al pubblico ed alle imprese |
| 83. | Servizi ricreativi |
| 84. | Servizi personali |
| Ramo 9. Attività non descritta adeguatamente: | |
| 90. | Attività non descritta adeguatamente |
1. Le cure prestate fuori degli ospedali da praticanti di medicina generale o da specialisti, ivi comprese le visite a domicilio, senza limitazione di durata; tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia può essere tenuto a contribuire alle spese delle cure ricevute fino a concorrenza del 25 per cento. 2. La fornitura di prodotti farmaceutici essenziali, senza limitazione di durata; tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia può essere tenuto a contribuire al costo dei prodotti ricevuti sino a concorrenza del 25 per cento. 3. Nel caso di determinate malattie che necessitano di un trattamento di lunga durata, ivi compresa la tubercolosi, le cure prestate negli ospedali, ivi compreso il ricovero, le cure generiche di medicina generale o di specialisti, a seconda della necessità, e tutte le cure relative necessarie per una durata che non può essere limitata a meno di 52 settimane per caso. 4. Le cure odontoiatriche di conservazione; tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia può essere tenuto a contribuire alle spese delle cure ricevute sino a concorrenza di un terzo. 5. Quando la partecipazione del beneficiario o del capofamiglia viene fissata in una somma uniforme per ogni caso di cura od ogni prescrizione di prodotti farmaceutici, il totale dei pagamenti effettuati da tutte le persone protette per ogni categoria di prestazioni di cui ai numeri 1, 2 e 4 che precedono, non deve superare la percentuale prescritta del costo totale di detta categoria nel caso di un determinato periodo.
6. L’indennità di malattia, al tasso specificato nell’articolo 16 per una durata che non può essere limitata a meno di 52 settimane per caso.
7. L’indennità di disoccupazione, al tasso specificato dall’articolo 22 per una durata che non può essere limitata a meno di 21 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi.
8. L’indennità di vecchiaia al tasso del 50 per cento almeno della prestazione di cui all’articolo 28; (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 29 o, quando la prestazione di cui all’articolo 28 è subordinata ad un periodo di residenza e la Parte Contraente non si avvale delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 29, dopo 10 anni di residenza; e (b) nel caso previsto dal paragrafo 5 dell’articolo 29, sotto riserva delle condizioni prescritte, relative alle precedenti attività economiche della persona assistita.
9. Le prestazioni in denaro, sotto forma di pagamenti periodici, sino a quando il figlio che giustifica il diritto alla prestazione e che prosegue gli studi, raggiunga un età che non può essere fissata a meno di 16 anni.
10. La concessione di indennità di maternità senza la condizione di «stage».
11. L’indennità di invalidità, al tasso del 50 per cento almeno della prestazione di cui all’articolo 56: (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 57 o, quando la prestazione di cui all’articolo 56 sia subordinata ad un periodo di residenza e la Parte Contraente non si avvalga delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 57, dopo cinque anni di residenza, e (b) nei casi in cui la persona assistita non abbia soddisfatto le condizioni prescritte in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 57, per la sola ragione che essa era troppo anziana al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni relative all’applicazione di tale parte, sotto riserva delle condizioni prescritte relative alle precedenti attività economiche della persona assistita.
12. Le prestazioni ai sopravviventi al tasso del 50 per cento almeno della prestazione di cui all’articolo 62: (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 63 o, quando l’indennità di cui all’articolo 62 è subordinata ad un periodo di residenza e la Parte Contraente non si avvalga delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 63, dopo 5 anni di residenza; e (b) nel caso di persone assistite il cui capofamiglia non avesse soddisfatto le condizioni prescritte in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 63 per la sola ragione che egli era troppo anziano al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni relative all’applicazione di questa parte, fatte salve le condizioni prescritte relative alle precedenti attività economiche del capofamiglia.
13. Un’indennità di spese funerarie ammontante a: (i) sia venti volte i precedenti guadagni giornalieri della persona assistita che servono o sarebbero serviti di base al calcolo dell’indennità ai sopravviventi o dell’indennità di malattia, seconda del caso; tuttavia, non è necessario che la prestazione totale sia superiore a venti volte la paga giornaliera dell’operaio qualificato di sesso maschile, determinata in conformità delle disposizioni dell’articolo 65; (ii) sia venti volte la paga giornaliera di un operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, determinata in conformità delle disposizioni dell’articolo 66.
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgio* | 13 agosto | 1969 | 14 agosto | 1970 | ||||
| Cipro* | 15 aprile | 1992 | 16 aprile | 1993 | ||||
| Danimarca* | 16 febbraio | 1973 | 17 febbraio | 1974 | ||||
| Estonia* | 19 maggio | 2004 | 20 maggio | 2005 | ||||
| Francia* | 17 febbraio | 1986 | 18 febbraio | 1987 | ||||
| Germania* | 27 gennaio | 1971 | 28 gennaio | 1972 | ||||
| Grecia* | 9 giugno | 1981 | 10 giugno | 1982 | ||||
| Irlanda* | 16 febbraio | 1971 | 17 febbraio | 1972 | ||||
| Italia* | 20 gennaio | 1977 | 21 gennaio | 1978 | ||||
| Lussemburgo* | 3 aprile | 1968 | 4 aprile | 1969 | ||||
| Norvegia* | 25 marzo | 1966 | 17 marzo | 1968 | ||||
| Paesi Bassi* | 16 marzo | 1967 | 17 marzo | 1968 | ||||
| Portogallo* | 15 maggio | 1984 | 16 maggio | 1985 | ||||
| Regno Unito* | 12 gennaio | 1968 | 13 gennaio | 1969 | ||||
| Repubblica Ceca* | 8 settembre | 2000 | 9 settembre | 2001 | ||||
| Slovenia* | 26 febbraio | 2004 | 27 febbraio | 2005 | ||||
| Spagna* | 8 marzo | 1994 | 9 marzo | 1995 | ||||
| Svezia* | 25 settembre | 1965 | 17 marzo | 1968 | ||||
| Svizzera* | 16 settembre | 1977 | 17 settembre | 1978 | ||||
| Turchia* | 7 marzo | 1980 | 8 marzo | 1981 | ||||
| * | Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quella della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
Svizzera: 6
La Confederazione Svizzera accetta gli obblighi derivanti dal Codice Europeo di Sicurezza sociale per le Parti seguenti delle Parti II–X: – Parte V – Trattamento pensionistico di vecchiaia – Parte VI – Trattamento in caso d’infortuni sul lavoro e di malattie professionali – Parte VII – Assegni familiari – Parte IX – Trattamento in caso d’invalidità – Parte X – Prestazioni riservate ai superstiti.
Facendo uso del diritto conferitole dal paragrafo 1 dell’articolo 2 del Codice succitato, la Confederazione Svizzera dichiara di non applicare: – le disposizioni della Parte II, Cure mediche – le disposizioni della Parte III, Indennità di malattia – le disposizioni della Parte IV, Indennità di disoccupazione – le disposizioni della Parte VIII, Trattamento in caso di maternità.