0.831.108•Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori
0.831.108Multilateral International Treaty17 giu 1977
Conchiusa a Strasburgo il 6 maggio 1974
Approvata dall’Assemblea federale il 15 settembre 19752
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 novembre 1975
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 giugno 1977
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il Consiglio d’Europa persegue lo scopo di attuare un’unione più stretta fra i suoi membri, in particolare per favorire il loro progresso economico e sociale;
Considerando che un miglioramento delle condizioni di vita degli esercenti agricoli, mediante provvedimenti appropriati, può contribuire al progresso sociale in Europa;
Tenuto conto che la Carta sociale europea, pure elaborata in seno al Consiglio d’Europa e aperta alla firma degli Stati membri il 18 ottobre 1961, persegue lo scopo di migliorare il livello di vita e di promuovere il benessere sociale di qualsiasi ceto delle loro popolazioni, siano esse rurali o urbane;
Considerando che le condizioni particolari e le peculiarità delle attività agricole come anche le mutazioni toccanti il settore agricolo esigono provvedimenti adeguati in favore degli esercenti agricoli allo scopo di favorire il loro benessere sociale;
Giudicando pertanto che occorre completare e rafforzare la protezione sociale degli esercenti agricoli, dei loro familiari e, ove occorra, dei salariati che impiegano, tenendo conto dei bisogni sociali di queste persone e delle condizioni particolari delle attività agricole,
Hanno convenuto quanto segue:
Qualsiasi Parte contraente si obbliga ad applicare le disposizioni della presente Convenzione ai propri cittadini residenti sul suo territorio.
Secondo la presente Convenzione, per «esercente agricolo» si intende qualsiasi persona la quale, come lavoratore indipendente, dedica esclusivamente o principalmente la sua attività ad una professione agricola, selvicola, orticola, viticola o simile, restando inteso che essa può essere coadiuvata nei suoi lavori da suoi familiari e/o da salariati.
Qualsiasi Parte contraente assicura agli esercenti agricoli, ai loro familiari e, ove occorra, ai salariati che impiegano una protezione sociale comparabile a quella di cui fruiscono altri ceti della popolazione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4 a 13 della presente Convenzione.
Questi provvedimenti comprendono:
2. Giusta il presente articolo, la mozione di cessazione d’attività non dev’essere interpretata come se escludesse la possibilità per l’esercente di conservare un terreno agricolo di superficie limitata ai bisogni personali.
3. Qualsiasi Parte contraente provvede, nel caso in cui un esercente agricolo cessi parzialmente la sua attività per motivi d’ordine strutturale o altre ragioni che essa stabilisce, affinchè quest’esercente, i suoi familiari e, ove occorra, i salariati che impiega beneficino dei provvedimenti indicati negli alinea a), b) e c) del paragrafo 1 precedente, adeguati ai loro bisogni.
Qualsiasi Parte contraente prende adeguati provvedimenti allo scopo di informare gli esercenti agricoli riguardo agli scopi della sua politica agricola, di consultare, se necessario, le cerchie agricole su questa politica e di orientare gli esercenti agricoli sugli sviluppi internazionali che li interessano nel settore agricolo.
Nella formulazione della sua politica di sistemazione territoriale, qualsiasi Parte contraente tiene conto dei problemi posti dalla sparizione di impieghi nelle zone agricole, segnatamente facilitando la creazione di nuovi impieghi.
Qualsiasi Parte contraente prende o promuove ogni adeguato provvedimento allo scopo d’assicurare ai bambini viventi nelle zone agricole una formazione e un’educazione di livello equivalente a quello assicurato nelle zone urbane. Questi provvedimenti concernono segnatamente.
Qualsiasi Parte contraente prende o promuove provvedimenti in favore dei giovani delle zone agricole allo scopo in particolare
Qualsiasi Parte contraente s’adopera affinchè alla popolazione delle zone agricole siano messi a disposizione servizi d’informazione e di consulenza riguardo alle questioni agricole e all’evoluzione del mercato dell’impiego in altri settori economici.
Per assicurare nelle aziende agricole condizioni di lavoro possibilmente favorevoli, qualsiasi Parte contraente agevola e promuove diverse forme di cooperazione, d’assistenza fra esercenti agricoli e, ove occorra, di messa a disposizione di manodopera sostitutiva.
Per agevolare l’esecuzione dei compiti inerenti alla vita familiare nelle aziende agricole, qualsiasi Parte contraente promuove
Le disposizioni della presente Convenzione non infirmano le disposizioni d’altre convenzioni o accordi internazionali che sono od entreranno in vigore e che fossero più favorevoli per le persone menzionate nella presente Convenzione.
Qualsiasi Stato può, al momento della firma, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione o successivamente in qualsiasi altro momento, allargare, mediante dichiarazione comunicata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, l’applicazione della presente Convenzione o di quelle sue disposizioni che esso stabilirà, a persone diverse dai suoi cittadini, residenti sul o sui territori definiti conformemente all’articolo 17 e designati nella dichiarazione.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.(Seguono le firme)
(Articolo 19 paragrafo 1)Ciascuna Parte contraente può dichiarare che si riserva:1. d’escludere dal campo d’applicazione della presente Convenzione una o più delle seguenti categorie di persone: – le persone che, in qualità di lavoratori indipendenti, dedicano esclusivamente o principalmente la loro attività a una professione agricola, selvicola, orticola, viticola o simile, ma che da questa attività non traggono la parte principale del loro reddito; – le persone che dedicano esclusivamente la loro attività alla selvicoltura;2. di non applicare la disposizione dell’articolo 5 paragrafo 1 alinea b),3. di non applicare la disposizione dell’articolo 5 paragrafo 1 alinea c);4. di non applicare la disposizione dell’articolo 5 paragrafo 1 alinea d);5. di non applicare la disposizione dell’articolo 5 paragrafo 3.
| Stato partecipante | Ratificazione | Entrata in vigore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria* | 15 febbraio | 1983 | 16 maggio | 1983 | |||||
| Belgio* | 24 settembre | 1976 | 17 giugno | 1977 | |||||
| Gran Bretagna* | 7 agosto | 1981 | 8 novembre | 1981 | |||||
| Italia* | 22 aprile | 1982 | 23 luglio | 1982 | |||||
| Liechtenstein* | 27 gennaio | 1983 | 28 aprile | 1983 | |||||
| Lussemburgo* | 16 marzo | 1977 | 17 giugno | 1977 | |||||
| Paesi Bassi* | 11 maggio | 1979 | 12 agosto | 1979 | |||||
| Spagna* | 9 dicembre | 1987 | 10 marzo | 1988 | |||||
| Svizzera* | 21 novembre | 1975 | 17 giugno | 1977 | |||||
| * | Riserve e dichiarazioni, vedere qui appresso. |
Austria
Conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 della Convenzione, la Repubblica d’Austria dichiara che non applicherà le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 lettera d e dell’articolo 5 paragrafo 3.
Belgio
Il Belgio, facendo uso del diritto conferito dall’articolo 19 paragrafo 1 della Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori,
esclude dal campo d’applicazione della presente Convenzione una o più delle seguenti categorie di persone: – le persone che, in qualità di lavoratori indipendenti, dedicano esclusivamente o principalmente la loro attività a una professione agricola, selvicola, orticola, viticola o simile, ma che da questa attività non traggono la parte principale del loro reddito; – le persone che dedicano esclusivamente la loro attività alla selvicoltura;
e non applicherà le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 3.
Gran Bretagna
La Gran Bretagna, facendo uso dei diritto conferito dall’articolo 19 paragrafo 1 della Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori,
Italia
Premessa la reciprocità, il Governo italiano estende l’applicazione della Convenzione a tutti i cittadini delle altre parti contraenti residenti in Italia.
Liechtenstein
Conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 della convenzione, il Principato del Liechtenstein dichiara che non applicherà le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 lettere b, c e d e dell’articolo 5 paragrafo 3.
Lussemburgo
Il Granducato del Lussemburgo si riserva di non applicare la disposizione dell’articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione.
Paesi Bassi
I Paesi Bassi, facendo uso del diritto conferito dall’articolo 19 paragrafo 1 della Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori,
Spagna
La Spagna non applicherà le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 capoversi b, c e d.
La Spagna esclude dal campo d’applicazione di questa convenzione le persone che, quali lavoratori indipendenti, dedicano esclusivamente o principalmente la loro attività a una professione agricola, senza trarne la parte principale del loro reddito.
Svizzera
La Svizzera, facendo uso del diritto conferito dall’articolo 19 della Convenzione, dichiara di non applicare le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 lettere b), c), d) e paragrafo 3 dello stesso articolo.
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