0.831.109.136.1•Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale
0.831.109.136.1Bilateral International Treaty1 mag 1966
Conchiusa a Friburgo in Brisgovia il 25 febbraio 1964
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19652
Entrata in vigore il 1° maggio 1966
Il Consiglio federale svizzero
e
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
animati dal desiderio di favorire i rapporti tra i due Stati nel campo delle assicurazioni sociale e di adattarli agli sviluppi avvenuti nella legislazione, hanno convenuto di conchiudere una Convenzione che sostituirà quella del 24 ottobre 19503e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:
(seguono i nomi)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Nella presente Convenzione:
(1). Nella misura in cui non disponga diversamente, la presente Convenzione si applica.
(1). Nella misura in cui non disponga diversamente, la presente convenzione si applica ai cittadini delle Parti, nonché ai loro familiari e superstiti in quanto i loro diritti derivano da detti cittadini. (2). Gli articoli 5, 6, 7 capoversi 2 e 3, 9 e 10, la parte Ia, l’articolo 14 nonché le parti III e VI si applicano anche alle persone che non sono né cittadini delle Parti né familiari o superstiti ai sensi del capoverso 1.
(1). Sempreché la presente convenzione non disponga diversamente, le persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 1, se dimorano abitualmente sul territorio di una Parte, sono equiparate, nell’applicazione delle disposizioni legali di una Parte, ai cittadini di quest’ultima. (2). Sempreché la presente convenzione non disponga diversamente, le prestazioni giusta le disposizioni legali di una delle Parti sono concesse ai cittadini dell’altra Parte che dimorano abitualmente fuori dei territori delle Parti alle stesse condizioni che ai cittadini della prima Parte che dimorano abitualmente fuori di detti territori.
(1). Sempreché la presente convenzione non disponga diversamente, le disposizioni legali di una delle Parti giusta le quali l’insorgenza di pretese a prestazioni o la concessione di prestazioni dipende dalla dimora sul territorio di questa Parte non si applicano alle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 1 qualora dimorino sul territorio dell’altra Parte; dette disposizioni non si applicano neppure alle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 2 qualora dimorino sul territorio dell’altra Parte, per quanto concerne le disposizioni ivi designate. (2). Il capoverso 1 non concerne le disposizioni legali sui provvedimenti delle istituzioni dell’assicurazione per le pensioni ai fini di mantenere, migliorare e ripristinare la capacità di guadagno; non concernono neppure la parte quarta della presente convenzione.
(1). Ove sia esercitato un impiego o svolta un’attività sul territorio di una Parte, all’assicurazione obbligatoria sono applicabili le disposizioni legali di questa Parte, sempreché gli articolo da 6 a 9 non dispongano altrimenti. Alle persone che non esercitano un impiego o non svolgono un’attività sono applicabili, quanto all’assicurazione obbligatoria, fatto salvo l’articolo 10 g, le disposizioni legali della Parte, sul cui territorio esse abitano.6 (2). Riguardo all’obbligo d’assicurazione e al calcolo dei contributi delle persone, cui sono applicabili, giusta il numero 1, le disposizioni legali delle Parti, ciascuna Parte tiene unicamente conto del reddito conseguito sul proprio territorio.
(1). Ove il lavoratore di un’azienda con sede sul territorio di una Parte sia temporaneamente trasferito sul territorio dell’altra, le disposizioni legali della prima Parte restano applicabili per 24 mesi a contare dal giorno d’arrivo del lavoratore nel territorio della seconda Parte, come se egli fosse occupato alla sede dell’azienda.
…7 (2). Ove il lavoratore di un’azienda, che si estende dalla zona frontaliera di una Parte a quella dell’altra, sia occupato nel settore d’azienda situato in quest’ultima zona, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede l’azienda. (3). Ove il lavoratore di un’impresa di trasporto pubblica o privata, con sede sul territorio di una Parte, sia trasferito temporaneamente, sul territorio dell’altra, o ivi occupato durevolmente sulle linee ferroviarie dell’impresa di trasporto, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede l’impresa. (4). Ove un lavoratore di un’impresa di trasporti aerei con sede sul territorio di una Parte sia trasferito temporaneamente o durevolmente sul territorio dell’altra, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede l’impresa. (5). …8
(1). I cittadini di una delle Parti, ove siano membri dell’equipaggio di una nave che batte la bandiera dell’altra Parte, sono sottoposti alle disposizioni di quest’ultima.9 (2). Se un lavoratore abitante il territorio di una Parte sia impiegato temporaneamente, su una nave battente bandiera dell’altra Parte, da un datore di lavoro che ha sede nel territorio della prima Parte ma non è proprietario della nave, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte. (3). Se un lavoratore è adibito in un porto di una Parte al carico, allo scarico o al riassetto di una nave battente bandiera dell’altra Parte oppure è incaricato della sorveglianza di tali lavori, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte. (4). …10
(1). Ove un cittadino di una Parte sia trasferito nel territorio dell’altra alle dipendenze della prima o di un suo pubblico servizio, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede il servizio suindicato. (2). Ove un cittadino di una Parte sia impiegato, presso uno dei servizi di questa Parte, sul territorio dell’altra unicamente per una prestazione, sono applicabili le disposizioni legali di quest’ultima Parte. Entro tre mesi dall’inizio dell’occupazione, come anche dopo la trasformazione dell’impiego temporaneo in impiego definitivo, egli può optare per l’applicazione delle disposizioni legali della prima Parte. L’opzione dev’essere dichiarata al servizio e all’ente competente della prima Parte. Le disposizioni legali sono applicabili a contare dal giorno della dichiarazione, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede il servizio suindicato. (3). Ove un cittadino di una Parte sia impiegato, sul territorio dell’altra, al servizio personale di un membro della rappresentanza diplomatica o consolare della prima Parte, è applicabile per analogia il numero 2. (4). I numeri 1, 2 e 3 non sono applicabili ai dipendenti di un console onorario.
Su domanda presentata congiuntamente dal lavoratore salariato e dal datore di lavoro o su domanda del lavoratore indipendente, l’autorità competente della Parte le cui disposizioni legali dovrebbero essere applicate, o l’organismo da essa designato, può accordare l’esenzione da queste disposizioni legali qualora l’interessato sia sottoposto alle disposizioni legali dell’altra Parte. La decisione deve prendere in considerazione la natura e le condizioni dell’impiego o dell’attività. Prima della decisione, l’autorità competente dell’altra Parte o l’organismo designato da detta autorità competente deve potersi pronunciare.
(1). Se le disposizioni legali germaniche prevedono la limitazione, la sospensione o la soppressione dell’indennità di malattia (Krankengeld) o della pretesa a questa prestazione in caso di cumulo con una prestazione o una pretesa a una prestazione dell’assicurazione per le pensioni o dell’assicurazione contro gli infortuni o con un salario o un reddito lavorativo sottoposto all’obbligo contributivo, questo disciplinamento si applica per analogia in caso di cumulo delle indennità di malattia o della pretesa a questa prestazione con vantaggi della stessa natura risultanti dall’applicazione delle disposizioni legali svizzero o sopravvenuti sul territorio della Svizzera. Se le disposizioni legali svizzere prevedono pure la riduzione, la sospensione o la soppressione della prestazione, con conseguente limitazione della prestazione svizzera, ciascuna delle due prestazioni deve essere ridotta della metà dell’ammontare di cui dovrebbe essere diminuita secondo le disposizioni legali sulle quali si fonda. (2). Le disposizioni legali di una Parte sulla non esistenza o sulla limitazione di una pretesa a prestazione o di una prestazione fintantoché il richiedente occupa un impiego, un impiego determinato o esercita un’attività si applicano pure a fattispecie della stessa natura risultanti dall’applicazione delle disposizioni legali dell’altra Parte o sopravvenute sul suo territorio.
Per il diritto all’assicurazione volontaria, per la pretesa a prestazione e per la durata della prestazione, i periodi d’assicurazione compiuti giusta le disposizioni legali delle due Parti e i periodi di riscossione di una prestazione della stessa natura sono addizionati nella misura in cui non si sovrappongono.
(1). La pretesa alle prestazioni previste dalle disposizioni legali di una Parte a favore di una persona dimorante sul territorio dell’altra Parte è determinata dall’articolo 4a capoverso 1, con le riserve seguenti:
(1). In caso di assistenza in materia di prestazioni in natura, queste ultime sono concesse: – nella Repubblica federale di Germania dalla cassa malati locale generale (Allgemeine Ortskrankenkasse) competente per il luogo di dimora; – in Svizzera dalla Cassa svizzera di riassicurazione per lunghe malattie. (2). La concessione delle prestazioni in natura è retta dalle disposizioni legali determinati per l’istituto d’assicurazione del luogo di dimora; la durata della prestazione, l’estensione della cerchia die familiari che devono essere presi in considerazione, nonché il procedimento contenzioso in materia di prestazioni sono tuttavia retti dalle disposizioni legali determinanti per l’istituto di assicurazione competente. (3). Le protesi e altre prestazioni in natura di considerevole importanza finanziaria, tranne in caso di urgenza assoluta, vengono concesse soltanto se l’istituto di assicurazione competente ha dato il suo consenso. Vi è urgenza assoluta se la concessione della prestazione non può essere differita senza porre gravemente in pericolo la vita o la salute dell’interessato.
(1). Ai fini dell’articolo 10c, le persone e gli organismi che, sul territorio di una Parte, sono tenuti alla concessione delle prestazioni in natura con contratti stipulati.
– nella Repubblica federale di Germania con le casse malati locali generali (Allgemeine Ortskrankenkasse), – in Svizzera con le casse malati riconosciute o in applicazione di disposizioni legali
devono concedere queste prestazioni anche alle persone di cui nell’articolo 4a capoverso 1 e alle condizioni che sarebbero applicabili a dette persone se esse fossero assicurate presso gli istituti d’assicurazione summenzionati, e come se i contratti o le disposizioni legali precitati si applicassero loro. (2). In caso di terapia ambulatoriale, il capoverso 1 si applica soltanto alla concessione di prestazioni in natura:
In caso d’applicazione dell’articolo 4a capoverso 1, le prestazioni in contanti sono versate dall’istituto d’assicurazione designato nell’articolo 10c capoverso 1, su domanda dell’istituto d’assicurazione competente.
(1). L’istituto d’assicurazione competente rimborsa all’istituto del luogo di dimora gli importi versati conformemente agli articoli 10c e 10e, ad eccezione delle spese amministrative. (2). Su proposta degli enti di collegamento, le autorità competenti possono convenire, per semplificare il lavoro amministrativo, che gli importi versati per l’insieme dei casi o per un gruppo determinato di casi saranno rimborsati con importi forfettari.
(1). A una persona che riscuote o ha domandato una rendita alle assicurazioni per le pensioni di entrambe le Parti contraenti vengono applicate le disposizioni legali sull’assicurazione contro le malattie della Parte sul cui territorio questa persona dimora abitualmente. (2). Se una persona di cui nel capoverso 1 trasferisce la dimora abituale dal territorio di una Parte sul territorio dell’altra, si applicano, fino alla data del trasferimento, le disposizioni legali sull’assicurazione malattia della prima Parte. (3). Per quanto concerne l’obbligo di assicurazione previsto dalle disposizioni legali sull’assicurazione contro le malattie, l’articolo 4a capoverso 1 si applica per analogia alla persona che riscuote o ha domandato una rendita dell’assicurazione per le pensioni di soltanto una delle Parti.
(1). Se i periodi d’assicurazione di cui è tenuto conto per l’acquisto di un diritto alle prestazioni, secondo le disposizioni legali germaniche, ammontano ad almeno dodici mesi, dei periodi d’assicurazione che entrano in considerazione secondo le disposizioni legali svizzere è parimente tenuto conto, per l’acquisto di un diritto secondo le disposizioni legali germaniche, in quanto detti periodi non si sovrappongano. (2). Se i presupposti della pretesa alla rendita sono adempiuti soltanto in applicazione del capoverso 1, è pagata unicamente la metà della maggiorazione per i figli e dell’aumento della rendita per orfani.11
(3)12Nell’applicazione delle disposizioni legali germaniche, ove siffatte disposizioni facciano dipendere la pretesa a una rendita per incapacità di esercitare una professione, incapacità di guadagno o capacità ridotta di esercitare la professione di minatore, dal versamento di contributi obbligatori durante un periodo determinato prima dell’avverarsi dell’evento assicurato e prescrivano, per la definizione di questo periodo, che certi periodi non vengano presi in considerazione, questa condizione vale anche per i periodi corrispondenti di versamento di una rendita di vecchiaia o d’invalidità o di prestazioni in caso di malattia o di infortunio sul lavoro (rendite eccettuate) secondo le disposizioni legali svizzero ovvero di versamento di prestazioni di disoccupazione giusta le disposizioni legali svizzere sull’indennizzo della disoccupazione, come pure per i periodi corrispondenti dedicati, in Svizzera, all’educazione di un figlio.
(4)13Se le disposizioni legali germaniche fanno dipendere l’obbligo di assicurazione dal versamento di un numero di contributi inferiore a una determinata sogli, i contributi versati conformemente alle disposizioni legali svizzere sono presi in considerazione nella misura in cui, durante questi periodi, è stata esercitata un’occupazione.
(1). Per il computo dei periodi d’interruzione, di cui non è tenuto conto globalmente, e dei periodi di complemento giusta le disposizioni legali germaniche, l’inizio dell’affiliazione e i periodi di contribuzione, secondo le disposizioni legali svizzere, sono parificabili all’inizio dell’affiliazione e ai periodi di contribuzione secondo le disposizioni legali germaniche sempreché, durante i periodi suddetti, sia stata svolta un’occupazione. Per il computo dei periodi d’apprendistato, di formazione scolastica, professionale o universitaria, è necessario inoltre che si possa tener conto di una contribuzione obbligatoria conformemente alle disposizioni legali germaniche. (2). Se le condizioni cui è subordinata l’apertura del diritto alle prestazioni sono unicamente soddisfatte tenendo conto dell’articolo 11 numero 1, la parte della prestazione corrispondente al periodo di complemento è concessa soltanto nella misura del 50 per cento. (3). Le basi di calcolo risultano dai periodi di assicurazione che devono essere presi in considerazione per il calcolo delle rendite secondo le disposizioni legali germaniche.14
Per quanto concerne una rendita giusta le disposizioni legali germaniche in caso d’incapacità di esercitare una professione, d’incapacità di guadagno o di capacità ridotta d’esercitare la professione di minatore, l’articolo 4 capoverso 1 non è applicabile alle persone che dimorano abitualmente in Svizzera se l’incapacità di esercitare la professione, l’incapacità di guadagno o la capacità ridotta di esercitare la professione di minatore non risultano esclusivamente dallo stato di salute di dette persone.
Per quanto concerne l’indennità compensatrice, concessa conformemente alle disposizioni legali germaniche, delle spese relative a un’assicurazione contro le malattie, l’articolo 4a capoverso 1 si applica soltanto se la persona menzionata nell’articolo 3 e che dimora abitualmente in Svizzera beneficia di una rendita unicamente giusta le disposizioni legali germaniche. In questo caso, l’assicurazione facoltativa presso una cassa malati svizzera riconosciuta è equiparata all’adesione volontaria all’assicurazione contro le malattie germanica e l’assicurazione presso un assicuratore contro le malattie sottoposto all’autorità svizzera di vigilanza è assimilata all’assicurazione presso un assicuratore sottoposto all’autorità germanica di vigilanza.
(1). I periodi di contribuzione compiuti secondo le disposizioni legali svizzere sono considerati nell’assicurazione per le pensioni germanica die minatori, in applicazione dell’articolo 11, qualora siano stati compiuti in un’azienda mineraria. Se le disposizioni legali germaniche prescrivono, per l’apertura del diritto alla prestazione, che sia stato esercitato un lavoro permanente di fondo o un lavoro assimilato, i periodi di contribuzione compiuti secondo le disposizioni legali svizzere sono pure presi in considerazione, nella misura in cui un siffatto lavoro sia stato svolto durante questi periodi. Questa norma non si applica alla concessione della prestazione di complemento.15 (2). …16 (3). I periodi di contribuzione compiuti secondo le disposizioni legali svizzere e non considerati nell’assicurazione germanica per la pensione dei minatori, vanno considerati nell’assicurazione per le pensioni degli impiegati, se, durante i periodi suindicati, è stata svolta, da ultimo, un’occupazione corrispondente; in altri casi, essi sono computati all’assicurazione per le pensioni degli operai.
I cittadini svizzeri che dimorano abitualmente fuori del territorio della Repubblica federale di Germania hanno il diritto d’aderire all’assicurazione volontaria dell’assicurazione per le pensioni germanica se hanno versato a quest’ultima contributi effettivi durante almeno 60 mesi civili o se avevano il diritto di aderire all’assicurazione volontaria in virtù delle disposizioni transitorie in vigore prima del 19 ottobre 1972.
(1). I cittadini di una parte contraente che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione, giusta la legislazione dell’altra parte contraente, purché risiedano sul suo territorio e se, immediatamente prima dell’attuabilità di tali provvedimenti, hanno pagato contributi secondo le disposizioni legali di questa parte. (2). Le persone di nazionalità germanica non esercitanti un’attività lucrativa, come anche i figli minorenni della stessa nazionalità, hanno diritto ai provvedimenti di reintegrazione dell’assicurazione svizzera d’invalidità, fintanto che mantengono il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima dell’attuabilità di tali provvedimenti, ivi abbiano abitato ininterrottamente per almeno un anno. I figli hanno inoltre diritto a tali provvedimenti, se hanno il domicilio in Svizzera e se ivi sono nati invalidi, oppure hanno abitato ininterrottamente dalla nascita. (3). Il numero 1 è applicabile per analogia ai frontalieri a condizione che, prima dell’attuazione dei provvedimenti di reintegrazione, abbiano esercitato un’attività permanente a tempo pieno. (4). Sono riservate le prescrizioni più favorevoli di ciascuna parte contraente.
(1). Qualora, conformemente alle disposizioni legali in materia d’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera, il diritto alle rendite ordinarie sia subordinato all’esistenza di un rapporto assicurativo, sono parimente considerati assicurati, secondo le disposizioni legali svizzere
(2). …17
I cittadini germanici hanno diritto alle rendite straordinarie, secondo le disposizioni legali svizzere, se hanno il domicilio in Svizzera e se immediatamente prima del mese a contare dal quale è pretesa la rendita, ivi hanno abitato ininterrottamente durante dieci anni, in caso di rendita per la vecchiaia e cinque anni, in caso di rendita d’invalidità, di rendita per superstiti oppure di una rendita per la vecchiaia che sostituisce quest’ultime.
(1). Se una persona ha diritto, secondo le disposizioni legali di una Parte, a prestazioni in natura in caso d’infortunio sul lavoro (malattia professionale), essa fruisce parimente di tali prestazioni, salvo restando l’articolo 25, numero 1, lettera b, ove abbia trasferito il proprio domicilio, durante la cura medica, nel territorio dell’altra Parte, previo consenso dell’istituto competente. Il consenso al trasferimento del domicilio dev’essere dato ove non sorga alcuna contestazione medicale e se la persona si reca dai propri familiari. Il consenso può essere concesso dopo il trasferimento, se i presupposti sono adempiuti e se la persona considerata non ha potuto chiederlo prima, per motivi estranei alla sua volontà. (2). Ove una persona abbia diritto, secondo le disposizioni legali di una Parte, a prestazioni in natura per un infortunio sul lavoro (malattia professionale) verificatosi sul territorio dell’altra Parte, o avvenuto precedentemente, tali prestazioni vanno parimente pagate durante il soggiorno sul territorio di quest’ultima Parte, in quanto esse si avverino necessarie. (3). Le prestazioni in natura che una persona deve ricevere conformemente ai numeri 1 o 2 sono concesse
– nella Repubblica federale di Germania: dalla locale cassa malati generale (Allgemeine Ortskrankenkasse), competente secondo il domicilio dell’interessato, – in Svizzera: dall’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni,
secondo le disposizioni legali applicabili all’istituto assicuratore del luogo di dimora, come se la persona fosse assicurata presso questo istituto. L’istituto germanico d’assicurazione contro gli infortuni, che sarebbe competente ove occorresse risolvere circa il diritto alle prestazioni secondo le disposizioni legali germaniche, può fornire le prestazioni invece dell’istituto germanico menzionato nel primo periodo.18 (4). Protesi e altre prestazioni materiali di notevole importanza devono essere concesse, salvo casi urgenti, unicamente previo consenso dell’istituto competente. (5). Le persone e gli organismi che hanno concluso, con gli istituti d’assicurazione menzionati nel capoverso 3, contratti in materia di concessione di prestazioni in natura a favore degli assicurati di siffatti istituti sono pure tenuti alla concessione di prestazioni in natura a favore delle persone menzionate nel capoverso 2, come se queste persone fossero assicurate presso gli istituti d’assicurazione menzionati nel capoverso 3 e s’applicassero loro i contratti precitati.19
Ad eccezione delle rendite, delle indennità per spese funerarie e delle indennità per invalidi bisognosi di cure e assistenza, le prestazioni pecuniarie, cui ha diritto una persona conformemente alle disposizioni legali di una parte contraente, sono pagate nei casi previsti nell’articolo 21 numero 1 o 2, a richiesta dell’istituto competente e secondo le modalità della legislazione applicabile,
– nella Repubblica federale die Germania: dalla locale cassa generale di malattia (Allgemeine Ortskrankenkasse), competente secondo il domicilio dell’interessato, – in Svizzera: dall’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni.
L’istituto competente precisa nella sua domanda l’ammontare e la durata limite di siffatte prestazioni pecuniarie.
(1). L’istituto competente rifonde all’istituto del luogo di dimora le spese sopportate giusta gli articoli 21 e 22, ad eccezione delle spese di gerenza. (2). A domanda degli istituti interessati, l’autorità competente può convenire, per tutti o per gruppi di casi determinati, di rimborsare le spese sopportate con una somma globale oppure di rinunciare alla rifusione.
(1). Per stabilire il diritto alle prestazioni a cagione di un infortunio sul lavoro (malattia professionale), secondo le disposizioni legali di una Parte, va tenuto unicamente conto degli infortuni (malattie) che sono considerati infortuni sul lavoro (malattie professionali), giusta le disposizioni legali dell’altra Parte. Le lesioni definite nelle prescrizioni per l’assistenza alle vittime della guerra sono parificate agli infortuni riconosciuti.20 (2). Le disposizioni seguenti sono applicabili alle prestazioni in contanti, stabilite secondo il grado della menomazione della capacità di guadagno
(1). Gli istituti delle Parti considerano, per la valutazione del diritto a prestazioni in caso di malattia professionale, le occupazioni svolte da una persona sul territorio delle Parti e suscettive, per natura, di provocare tale malattia. Essi procedono come segue:
(2). Il numero 1, lettere a e c, è parimente applicabile all’assegnazione di una rendita per superstiti.
(3). Ove siano adempiuti i presupposti per la concessione di una rendita, l’istituto della Parte, sul cui territorio abita la persona considerata, versa degli acconti prima di fissare definitivamente l’ammontare di tale rendita.
(1). Le persone che svolgono un’attività lucrativa sul territorio di una Parte hanno diritto, per i figli abitanti nel territorio dell’altra, agli assegni familiari, come se i figli abitassero nel territorio della prima Parte. 2. e 3 .…22
L’articolo 4a capoverso 1 non tange le disposizioni legali germaniche sulle prestazioni in caso d’infortuni (malattie professionali) avveratisi quando la persona non era assicurata conformemente al diritto federale e fondate su periodi d’assicurazione non compiuti conformemente a detto diritto federale.
L’articolo 4 non è applicabile alle disposizioni legali delle Parti sull’eleggibilità degli assicurati e del datore di lavoro negli organi degli istituti d’assicurazione e delle associazioni come anche sulla designazione degli assessori onorari nei tribunali sociali.
Per l’applicazione delle disposizioni legali, di cui all’articolo 2, e di quelle della presente convenzione, le autorità, i tribunali e gli istituti delle parti contraenti si prestano i loro buoni uffici come se si trattasse di autorità, tribunali e istituti di sicurezza sociale nazionali23. L’aiuto è gratuito ad eccezione degli esami medici. L’ente richiedente rifonde le spese per le visite e la degenza in osservazione, comprese quelle accessorie e di viaggio.
La trasmissione di dati personali e di segreti aziendali in base alla presente convenzione o a un accordo concernente la sua esecuzione è sottoposta al diritto interno delle Parti sulla protezione dei dati. Questi dati devono essere trattati confidenzialmente dal loro destinatario e utilizzati soltanto ai fini dell’applicazione della presente convenzione o delle disposizioni legali alle quali si riferisce.
(1). Ove i documenti e gli atti che vanno presentati ad un’autorità, a un tribunale o ad un istituto di una Parte siano parzialmente o totalmente esenti da diritti e tasse, tale esenzione si estende parimente ai documenti e agli altri atti che vanno presentati, in applicazione della presente Convenzione, all’autorità, ad un tribunale o ad un istituto dell’altra Parte. (2). I documenti che, in applicazione della presente Convenzione, vanno presentati ad un’autorità, a un tribunale o ad un istituto di una Parte, non devono essere legalizzati, nell’uso con gli enti corrispondenti dell’altra Parte, se sono muniti del timbro o del sigillo del servizio che ha allestito tali atti.
(1). Le autorità, i tribunali e gli istituti delle Parti possono, in applicazione della presente Convenzione, corrispondere tra loro direttamente o con le persone interessate e i loro rappresentanti, nelle proprie lingue ufficiali, salvo restando i disposti dell’articolo 35, numero 2, Rimangono inderogate le disposizioni legali nazionali circa l’impiego degli interpreti. (2). Le autorità, i tribunali e gli istituti di una Parte non possono rifiutare domande o altri atti, perché redatti in una lingua ufficiale dell’altra Parte.
Una domanda presentata a un organismo competente sul territorio di una delle parti contraenti, intesa ad ottenere una rendita secondo le disposizioni legali di questa parte, è parimente considerata una domanda di prestazione simile, secondo le disposizioni legali dell’altra parte contraente, se questa prestazione entra in considerazione tenuto conto della presente convenzione. Detto disposto non è applicabile qualora il richiedente dichiari che la determinazione di una pertinente prestazione di vecchiaia in virtù delle disposizioni legali di una delle parti contraenti è differita.
(1). Le domande (o richieste), le dichiarazioni e i pareri di diritto che devono essere presentati, secondo le prescrizioni legali di una Parte, ad un’autorità, un tribunale, un istituto o un altro ente, sono considerati presentati all’ente competente, ove siano stati inoltrati all’ente corrispondente dell’altra Parte; il giorno in cui tali domande (o richieste), dichiarazioni e pareri di diritto sono stati ricevuti da tale ente, va considerato giorno di ricezione dall’ente competente. (2). Le domande (o richieste), le dichiarazioni e i pareri di diritto vanno trasmessi, senza alcun indugio, dall’ente ricevente a quello competente dell’altra Parte.
Le decisioni di un istituto d’una Parte a persone dimoranti sul territorio dell’altra possono avvenire direttamente mediante lettera raccomandata.
(1). Le autorità competenti si scambiano informazioni sulle misure adottate per l’applicazione della presente Convenzione e sulle modificazioni e i complementi della propria legislazione nazionale che incidono sulla sua applicazione. Esse possono stabilire, direttamente mediante un accordo, le misure amministrative necessarie all’applicazione della presente Convenzione. (2). Allo scopo di agevolare l’esecuzione della presente convenzione e, segnatamente, i rapporti vicendevoli degli istituti assicuratori, sono istituiti i seguenti enti di collegamento:
nella Repubblica federale di Germania: – per l’assicurazione contro le malattie l’«AOK-Bundesverband», in Bonn, – per l’assicurazione per le pensioni degli operai la «Landesversicherungsanstalt Baden», in Karlsruhe, – per l’assicurazione per le pensioni degli impiegati la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte», in Berlino – per l’assicurazione per le pensioni dei minatori la «Bundesknappschaft», in Bochum, – per l’assicurazione complementare dei siderurgici nel Saarland la «Landesversicherungsanstalt für das Saarland», in Saarbrücken, – per l’assicurazione contro gli infortuni l’«Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e.V.», in Sankt Augustin, – per gli assegni familiari l’«Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Kindergeldkasse)», in Norimberga;
nella Svizzera: – per l’assicurazione contro le malattie e per la maternità l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Berna – per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità la Cassa federale di compensazione in Ginevra, – per l’assicurazione contro gli infortuni professionali, gli infortuni non professionali e le malattie professionali l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Berna, – per gli assegni familiari l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Berna.24 (3). Gli enti di collegamento germanici dell’assicurazione per le pensioni degli operai e degli impiegati come anche per l’assicurazione per le pensioni dei minatori sono parimente competenti, salvo riguardo ai provvedimenti intesi a mantenere, migliorare e ristabilire la capacità al lavoro, per la concessione delle prestazioni se
a meno che l’Ufficio d’assicurazione delle ferrovie federali (Bundesbahnversicherungsanstalt) o la cassa dei marinai (Seekasse) ne sia competente.25
L’istituto assicurativo d’una Parte può corrispondere prestazioni in contanti, con effetto liberatorio, ad una persona abitante sul territorio dell’altra, nella valuta di quest’ultima Parte. Nei rapporti tra l’istituto assicurativo e l’avente diritto, è determinante il saggio di cambio del giorno, in cui è avvenuto il trasferimento della prestazione.
Le prestazioni in contanti cui ha diritto una persona, giusta le disposizioni legali di una Parte, vanno parimente pagate ad istituti d’assistenza sociale dell’altra Parte, nella misura consentita dagli ordinamenti vigenti alla sede dell’istituto assicurativo.
(1). Ove un istituto d’una Parte abbia versato un acconto, l’istituto competente dell’altra Parte può, a richiesta del primo, conteggiare l’acconto con un successivo pagamento corrispondente o con un versamento corrente, nella misura consentitagli dalle disposizioni legali vigenti. (2). Se l’istituto d’assicurazione di una delle Parti ha concesso a torto prestazioni in contanti, l’ammontare versato a torto può essere dedotto da quello di una prestazione equivalente dovuta in virtù delle disposizioni legali dell’altra Parte e versata a detta istituzione d’assicurazione, nella misura in cui le disposizioni legali della seconda Parte lo consentano.26 (3). Il capoverso 2 si applica per analogia in caso di cumulo di una indennità di malattia giusta le disposizioni legali di una delle Parti con una rendita prevista giusta le disposizioni legali dell’altra Parte.27
(1). Ove una persona, cui spetti una prestazione, secondo le disposizioni legali d’una Parte per un danno cagionato sul territorio dell’altra, abbia diritto, rispetto a un terzo e giusta le disposizioni legali di quest’ultima Parte, al risarcimento del danno, tale diritto è trasferito all’istituto assicurativo della Parte tenuta alla prestazione mentre la seconda Parte riconosce tale trasferimento …28 (2). Se istituti delle due Parti, in applicazione del numero 1, hanno diritto al risarcimento circa prestazioni assegnate per lo stesso evento assicurato, tali istituti sono considerati creditori solidali. Nei loro rapporti interni, essi soggiaciono all’obbligo di compensare in ragguaglio alle prestazioni che devono corrispondere.
(1). Le vertenze circa l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione devono essere possibilmente risolte dalle autorità competenti delle Parti. (2). Ove una vertenza non possa essere risolta in tale modo, essa va sottoposta, a richiesta d’una Parte, ad un tribunale arbitrale. (3). Il tribunale arbitrale, costituito caso per caso, è composto di due membri, designati da ciascuna Parte, i quali popongono, di comune intesa, un cittadino di un terzo Stato, che sarà poi designato presidente dai Governi delle due Parti. I membri sono designati entro due mesi e il presidente entro tre mesi dopo che una Parte abbia comunicato all’altra l’intenzione di sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale. (4). Se i termini di cui al numero 3 sono disattesi, ciascuna Parte può chiedere alla Corte europea dei diritti dell’uomo di procedere alle designazioni necessarie. Ove il Presidente sia cittadino di una Parte oppure impedito, alla designazione deve procedere il vicepresidente. Qualora anche quest’ultimo sia cittadino d’una Parte o impedito, deve procedere alla nomina il membro più elevato in rango della Corte che non sia cittadino di una Parte. (5). Il tribunale arbitrale decide a maggioranza e le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte assume le spese per il proprio membro come anche quelle di rappresentanza nella procedura davanti al tribunale arbitrale. Le spese per il presidente e gli altri costi vanno ripartiti, in misura uguale, tra le due Parti. Il tribunale arbitrale può stabilire un’altra ripartizione delle spese. Del rimanente, esso stabilisce la propria procedura.
(1). La presente convenzione è parimente applicabile agli eventi assicurati verificatisi innanzi la sua entrata in vigore, come anche ai periodi di contribuzione, o ai periodi parificabili a quest’ultimi e ai periodi di residenza, compiuti innanzi la sua entrata in vigore. (2). I periodi per i quali furono trasferiti contributi, giusta l’articolo 6, numero 5, della convenzione del 24 ottobre 1950 di cui all’articolo 49, sono parificati ai periodi di contribuzione compiuti, secondo le disposizioni legali germaniche, in virtù di un’occupazione sottoposta ad obbligo assicurativo. (3). Il numero 1 non giustifica alcun diritto a prestazioni per periodi trascorsi innanzi l’entrata in vigore della presente convenzione. Esso non è parimente applicabile a prestazioni uniche e a diritti estinti mediante il pagamento d’un indennizzo o la rifusione die contributi.
(1). Le rendite dell’assicurazione svizzera per l’invalidità come anche le rendite dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, sostituite alle prime, sono accordate anche per il periodo precedente l’entrata in vigore della presente Convenzione, il più presto però a contare dal 1° gennaio 1960. (2). Le rendite ordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sono accordate, giusta le disposizioni della presente Convenzione, unicamente ove l’evento assicurato si è verificato dopo il 31 gennaio 1959 e i contributi non siano stati trasferiti o rimborsati giusta l’articolo 6, numero 5, della convenzione del 24 ottobre 1950, menzionata nell’articolo 49. Le pretese dei cittadini germanici per eventi assicurati verificatisi prima della data surriferita continuano ad essere disciplinate conformemente all’articolo 6 della convenzione suindicata. (3). Le rendite dell’assicurazione germanica per le pensioni, attribuibili giusta l’articolo 28, sono accordate anche per il periodo precedente l’entrata in vigore della presente Convenzione, il più presto però a contare dal 1° gennaio 1959. (4). Le prestazioni in contanti dell’assicurazione germanica per le pensioni sono accordate a cittadini svizzeri, conformemente alla presente Convenzione, unicamente se l’evento assicurato si è verificato dopo il 31 dicembre 1959 e i contributi non sono stati trasferiti, giusta l’articolo 7, numero 5, della convenzione del 24 ottobre 1950, menzionata all’articolo 49. I diritti che i cittadini svizzeri possono far valere in seguito a eventi assicurati anteriormente insorti continuano a essere disciplinati all’articolo 7 di detta convenzione.29
(1). Ove un evento assicurato si è verificato innanzi la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le rendite sono assegnate o riadattate, a richiesta, a contare da tale data e, nei casi previsti nell’articolo 42, numeri 1 e 3, dalle date menzionate in tali disposti. Non occorre presentare una domanda, se le rendite devono essere stabilite d’ufficio, secondo le disposizioni legislative nazionali. (2). L’ammontare di una rendita, stabilita innanzi l’entrata in vigore della presente Convenzione, resta invariato, se il riadattamento, di cui al precedente capoverso, ha per effetto la soppressione o la riduzione della somma precedentemente pagata. (3). Le decisioni anteriori non ostano alla revisione.30 (4). I termini per la presentazione di domande di prestazioni in contanti come anche i termini di prescrizione, previsti nelle disposizioni legali delle Parti, decorrono, il più presto, dal giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione.31
Il protocollo finale allegato è parte integrante della presente Convenzione.
La presente Convenzione è parimente applicabile al «Land» di Berlino, semprechè il Governo della Repubblica federale di Germania non trasmetta una dichiarazione contraria al Consiglio federale svizzero, entro tre mesi a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
(1). La presente Convenzione è conchiusa per un periodo d’un anno a contare dal giorno dell’entrata in vigore; essa si rinnova di anno in anno, salvo denuncia scritta dell’una o dell’altra Parte contraente, notificata almeno tre mesi prima della scadenza del termine prescritto. (2). Ove la presente Convenzione cessi di produrre i suoi effetti in seguito a disdetta, le disposizioni convenzionali continueranno ad applicarsi ai diritti alle prestazioni già acquisiti; rimangono senza effetto, per i diritti acquisiti, le disposizioni legali restrittive concernenti la soppressione d’un diritto o la sospensione oppure il ritiro di prestazioni, in caso di soggiorno all’estero.
(1). La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile. (2). Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sono stati scambiati gli strumenti.
(1). Con l’entrata in vigore della presente Convenzione è abrogata, con riserva dell’articolo 42 precedente, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania del 24 ottobre 1950. (2). La Convenzione completiva del 24 dicembre 196232, alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania del 24 ottobre 1950, costituisce parte integrante della presente Convenzione.
In fede di che, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Friburgo in Brisgovia, il 25 febbraio 1964, in due esemplari.(Seguono le firme)
Al momento della firma, in data odierna, della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale (dappresso: la Convenzione), i Plenipotenziari sottoscritti dichiarano il loro accordo sui punti seguenti:
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RU 1966 617. ↩
RU 1951 962; 1955 866; 1957 71. ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 1 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975, in vigore per la Svizzera dal 1° nov. 1976 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Testo abrogato giusta l’art. 1 no7 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Abrogato giusta l’art. 1 no8 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 9 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Abrogato giusta l’art. 1 n. 10 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 ( RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 14 let. a del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 14 let. b del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 14 let. c del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giugftvsta l’art. 1 n. 15 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 5 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Abrogato giusta l’art. 1 n. 18 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Abrogato giusta l’art. 1 n. 20 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 10 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 21 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 12 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 12 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Abrogati giusta l’art. 1 n. 13 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 14 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Nuovo testo guista l’art. 1 n. 25 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 16 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 26 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 26 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Periodo abrogato giusta l’art. 1 n. 27 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 17 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 19 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
In origine cpv. 3. ↩
RS 0.831.109.136.11 ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 28 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 20 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Periodo abrogato giusta l’art. 1 n. 29 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 30 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 31 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 22 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 23 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.40 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 32 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 33 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 33 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 34 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 35 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n° 36 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 27 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introdotto giusta l’art.. 1 n. 27 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 27 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 37 let. a del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 37 let. b del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 27 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 27 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 27 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Abrogato giusta l’art. 1 n. 38 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 39 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introdotto giusta l’art. 1 n. 28 del primo accordo completivo del 9 sett. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Abrogati giusta l’art. 1 n. 40 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
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