0.831.109.136.2•Convenzione tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica d’Austria sulla sicurezza sociale
0.831.109.136.2Multilateral International Treaty1 nov 1980
Conchiusa a Vienna il 9 dicembre 1977
Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19792
Ratificata con strumenti scambiati dalla Svizzera il 25 settembre 1979
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1980
La Confederazione Svizzera,
la Repubblica federale di Germania,
il Principato del Liechtenstein
e la Repubblica d’Austria,
animati dal desiderio di migliorare la loro cooperazione nel settore della sicurezza sociale e di armonizzare le normative bilaterali esistenti,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
(1). La presente Convenzione, riservato l’articolo 5, si applica ai sistemi di sicurezza sociale menzionati nell’allegato 2. (2). I disposti legali dedotti dal diritto inter o superstatuale, o volti all’applicazione del medesimo, vanno considerati, nelle relazioni tra gli Stati contraenti solo nella misura in cui contengano prescrizioni relative al riparto degli oneri assicurativi.
Sono posti al beneficio dei disposti della presente Convenzione:
La presente Convenzione, con riserva dell’articolo 5, si applica nei casi in cui entrano in considerazione periodi assicurativi compiuti giusta le legislazioni di più di due Stati contraenti.
(1). Il beneficio delle Convenzioni bilaterali citate in allegato 4, è esteso alle persone considerate, in virtù dell’articolo 3, sotto le condizioni previste dal detto allegato. All’uopo, gli articoli 7, 12 a 15 e 18 sono applicabili per analogia. (2). I disposti, menzionati nel paragrafo i seconda frase, sono parimente applicabili analogicamente ai casi in cui, indipendentemente dalla prima frase del detto paragrafo, è applicabile una Convenzione bilaterale.
I periodi assicurativi compiuti giusta le legislazioni di diversi Stati contraenti vengono cumulati, nella misura in cui non si sovrappongono, ai fini dell’acquisizione del diritto alla rendita giusta la legislazione tedesca o del diritto alla pensione giusta quella austriaca. In questo contesto, la misura nella quale dei periodi assicurativi debbano essere conteggiati e il modo del conteggio vanno determinati giusta la legislazione dello Stato contraente nell’ambito del cui sistema assicurativo tali periodi sono stati compiuti.
Qualora, entro o fuori dell’ambito della presente Convenzione, entrino in considerazione due o tre Convenzioni bilaterali conchiuse dalla Germania, l’istituto tedesco procederà nel modo seguente:
(1). Allorché sono richieste delle prestazioni nei casi previsti dall’articolo 6, la pensione dovuta giusta la legislazione austriaca va calcolata nel modo seguente:
(2). Se i periodi assicurativi, considerandi giusta la legislazione austriaca, non fanno in tutto dodici mesi per il calcolo della pensione, l’istituto austriaco concede una pensione solo qualora un diritto alla medesima risulti acquisito giusta la legislazione austriaca indipendentemente dall’applicazione dell’articolo 6.
(3). Se i periodi assicurativi, considerandi giusta la legislazione germanica, non fanno in tutto dodici mesi per il calcolo della rendita, l’istituto austriaco li considera per l’applicazione del paragrafo 1 lettera c) come se si trattasse di periodi assicurativi austriaci. Questa normativa non è applicabile qualora un diritto a una rendita risulti acquisito giusta la legislazione tedesca senza applicazione dell’articolo 6.
(1). Allorché il diritto a una pensione è acquisito in virtù della legislazione austriaca, senza applicazione dell’articolo 6, l’istituto austriaco non applica gli articoli 6 e 8 finché non esiste un diritto a prestazioni in virtù delle legislazioni degli altri Stati contraenti. (2). Allorché, considerato l’articolo 6, un diritto a una pensione risulti acquisito giusta la legislazione austriaca senza considerazione dei periodi assicurativi compiuti in uno Stato contraente, giusta la cui legislazione il diritto non sussiste, l’istituto austriaco non tiene conto di detti periodi assicurativi nel caso dell’applicazione dell’articolo 8. (3). Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, la pensione, che fosse già stata liquidata, va riveduta d’ufficio secondo l’articolo 8 allorché risulta acquisito un diritto a una prestazione in virtù della legislazione d’un altro Stato contraente. La revisione prende effetto a contare dal giorno in cui la prestazione è pagata giusta la legislazione di quest’altro Stato contraente. Il fatto che decisioni anteriori siano passate in giudicato non si oppone alla revisione.
(1). Allorché un diritto a una pensione sussiste in virtù della legislazione austriaca, senza applicazione dell’articolo 6, e allorché l’ammontare di tale pensione risulta superiore alla somma delle prestazioni calcolate giusta i disposti della presente Convenzione, l’istituto austriaco assegna, come prestazione parziale, la sua propria prestazione così calcolata, maggiorandola della differenza tra la somma delle prestazioni calcolate giusta la presente Convenzione e la prestazione che esso dovrebbe pagare qualora applicasse unicamente la propria legislazione. (2). La prestazione parziale determinata secondo il paragrafo 1 va riveduta d’ufficio allorché un diritto a una prestazione risulta acquisito in virtù della legislazione di un altro Stato contraente. La revisione prende effetto a contare dal giorno in cui la prestazione è pagata giusta la legislazione di quest’altro Stato contraente. Il fatto che decisioni anteriori siano passate in giudicato non si oppone alla revisione.
(1). Le autorità competenti definiscono, di comune intesa, i provvedimenti amministrativi necessari all’applicazione della presente Convenzione. (2). Per facilitarne l’applicazione e segnatamente per semplificare e snellire i rapporti tra gli istituti interessati, le competenti autorità designeranno, ove occorresse, organi di collegamento.
I disposti delle Convenzioni bilaterali concernenti l’assistenza amministrativa e giudiziaria tra istituti, autorità e tribunali, valgono analogicamente per l’applicazione della presente Convenzione.
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, gli istituti e le autorità menzionati nell’articolo 12 possono corrispondere direttamente sia tra loro sia con le persone interessate ed i rappresentanti delle medesime.
(1). Ove gli atti e i documenti da presentare ad uno degli enti d’uno Stato contraente citati nell’articolo 12, siano parzialmente o totalmente esenti da diritti e tasse, compresi gli emolumenti consolari o amministrativi, tale esenzione si estende parimente ai documenti e agli altri atti che vanno presentati, in applicazione della presente Convenzione, ad un ente di un altro Stato contraente. (2). I documenti che, in applicazione della presente Convenzione, vanno presentati ad uno degli enti d’uno Stato contraente designati nell’articolo 12, sono, per la presentazione ad un istituto o autorità di un altro Stato contraente, dispensati dalla legalizzazione, dall’autentificazione e da ogni altra simile formalità.
(1). Qualora una domanda di prestazione conforme alla legge d’uno Stato contraente è depositata presso un ente di un altro Stato contraente, presso il quale la domanda d’una prestazione analoga, dovuta in virtù di pertinenti norme, sia validamente presentabile, tale domanda è considerata come presentata all’istituto competente. Questo disposto si applica analogicamente alle altre domande nonché alle dichiarazioni ed ai rimedi giuridici. (2). Allorché una domanda di prestazione conforme alla legge di uno degli Stati contraenti è depositata presso un tale ente di quello Stato, essa va parimente considerata come una domanda concernente prestazioni analoghe giusta i disposti legali degli altri Stati, purché tali prestazioni entrino in considerazione tenendo conto della presente Convenzione; questo non è il caso allorché il richiedente domanda espressamente che la liquidazione di una prestazione di vecchiaia, acquisita giusta le disposizioni legali di uno Stato contraente, sia differita. (3). L’istituto o l’autorità di uno degli Stati contraenti, quando riceve domande, dichiarazioni o impugnative, deve trasmetterle senza indugio all’istituto o all’autorità corrispondente degli altri Stati.
(1). Allorché l’istituto d’uno Stato contraente ha concesso un anticipo, esso può dedurne l’equivalente dal pagamento degli arretrati della corrispondente prestazione dovuta, per lo stesso periodo, giusta la legislazione d’un altro Stato contraente. Se l’istituto d’uno Stato contraente ha versato una prestazione maggiore di quella dovuta per un periodo in cui l’istituto dell’altro Stato deve pagare retroattivamente una prestazione corrispondente, l’eccedenza è assimilata a un anticipo, ai sensi della prima fase, sino a concorrenza dell’ammontare dell’arretrato. (2). Se, in base al paragrafo 1, gli arretrati possono essere trattenuti in favore di due o più istituti, essi saranno proporzionatamente compensati mediante gli anticipi pagati, allorché questi ultimi non risultano interamente coperti.
(1). Le vertenze tra gli Stati contraenti, concernenti l’interpretazione e l’applicazione del presente testo, vanno quanto possibile regolate dalle autorità competenti di detti Stati. (2). Qualora una vertenza non potesse venir composta in questo modo, essa sarà, a domanda d’uno Stato contraente, sottoposta a un Tribunale arbitrale. (3). Il Tribunale arbitrale sarà costituito caso per caso; all’uopo, ogni Stato contraente designa un rappresentante e i rappresentanti di comune intesa propongono tra i cittadini d’uno Stato non contraente, un presidente che sarà designato dai Governi degli Stati contraenti. I rappresentanti devono essere designati nel termine di due mesi, il presidente entro tre mesi a contare dal giorno in cui uno Stato contraente ha comunicato agli altri che intende sottoporre la vertenza all’organismo arbitrale. (4). Se i termini indicati nel paragrafo 3 non sono osservati, ogni Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea di giustizia di procedere alle necessarie nomine. Se questo presidente risulta cittadino d’uno Stato contraente o risulta impedito, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se anche il vicepresidente è cittadino d’uno Stato contraente o impedito, le nomine saranno fatte dal membro anziano della Corte di rango più elevato e non cittadino d’uno Stato contraente. (5). L’organismo arbitrale statuisce a maggioranza. I suoi lodi hanno forza obbligatoria. Ogni Stato contraente sopporta le spese del suo rappresentante in seno all’organismo arbitrale nonché i costi di rappresentazione durante la procedura; le spese di presidenza e le altre spese vanno suddivise in modo uguale tra gli Stati contraenti. Nel rimanente, l’organismo arbitrale stabilisce da sé la propria procedura.
(1). La presente Convenzione si applica parimente agli eventi assicurati sopravvenuti prima della sua entrata in vigore. Essa si applica anche ai periodi assicurativi compiuti prima della sua entrata in vigore, periodi che un istituto d’uno Stato contraente deve considerare in virtù della legislazione ch’esso applica. (2). Il paragrafo 1 non fonda diritto alcuno a prestazioni per periodi anteriori alla data d’entrata in vigore della presente Convenzione. (3). Nei casi cui accenna la prima fase del paragrafo 1, le rendite (pensioni) per le quali un diritto è acquisito solo grazie alla presente Convenzione, vanno liquidate ad istanza dell’avente diritto giusta le disposizioni della medesima. Se la domanda è depositata entro due anni dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le prestazioni sono assegnate a contare da tale data; scorso questo termine, vanno pagate a partire dal giorno stabilito dalle legislazioni di ognuno degli Stati contraenti.
Gli annessi e il protocollo finale allegati fanno parte integrante della Convenzione.
La presente Convenzione è parimente applicabile al «Land» di Berlino, tranne dichiarazione contraria del Governo della Repubblica federale di Germania indirizzata ai Governi del Principato del Liechtenstein, della Repubblica d’Austria e della Confederazione Svizzera, nel termine di tre mesi a contare dall’entrata in vigore della Convenzione.
(1). La presente Convenzione va ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo del Principato del Liechtenstein il quale notificherà ai Governi degli altri Stati contraenti ogni deposito di strumento di ratificazione. (2). Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale il quarto strumento di ratifica sarà stato depositato.
(1). La presente Convenzione è conchiusa per un periodo indeterminato. (2). Ogni Stato contraente può disdirla alla fine di ogni anno civile, osservando un termine di tre mesi, mediante notifica indirizzata al Governo del Principato del Liechtenstein. Questo Governo notificherà ogni disdetta ai Governi degli altri Stati contraenti. (3). La presente Convenzione cessa, per tutti gli Stati contraenti, nel momento in cui la seconda disdetta prende effetto. (4). Qualora la presente Convenzione cessi d’aver effetto per uno o per tutti gli Stati contraenti, i disposti della medesima continueranno nondimeno a reggere i diritti sino allora acquisiti; i disposti restrittivi concernenti la soppressione d’un diritto o la sospensione o la revoca di prestazioni a cagione di residenza all’estero, restano senza effetto sui diritti acquisiti per quanto concerne la residenza sul territorio degli Stati contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione.Fatto in quattro esemplari a Vienna il 9 dicembre 1977.Per la Repubblica federale di Germania:Herbert EhrenbergPer il Principato del Liechtenstein:Hans GassnerPer la Repubblica d’Austria:Gerhard WeissenbergPer la Confederazione Svizzera:Alderich Schuler
(Art. 1 n. 2)
1*.* Germania I germanici giusta la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania. 2. Liechtenstein I cittadini del Principato del Liechtenstein. 3. Austria I cittadini della Repubblica d’Austria. 4. Svizzera I cittadini svizzeri.
(Art. 1 n. 5)
1. Germania a) Assicurazione pensioni degli operai,
2. Liechtenstein a) Assicurazione vecchiaia e superstiti,
b) Assicurazione invalidità.
3. Austria a) Assicurazione pensioni degli operai,
b) Assicurazione pensioni degli impiegati,
c Assicurazione pensioni dei minatori,
d) Assicurazione pensioni dei lavoratori indipendenti dell’artigianato e dell’industria,
e) Assicurazione pensioni dei lavoratori indipendenti dell’agricoltura e della selvicoltura.
4. Svizzera a) Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
b) Assicurazione per l’invalidità.
(Art. 1 n. 6)
1. Germania Il Ministro federale del Lavoro e della Sicurezza Sociale. 2. Liechtenstein Il Governo del Principato del Liechtenstein. 3. Austria Il Ministro federale degli Affari sociali. 4. Svizzera L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
(Art. 5)
1.Germania – LiechtensteinQuesta estensione è inerente agli articoli 1 numero 5, 3 e 10 della Convenzione di sicurezza sociale del 7 aprile 1977, come anche ai punti 3 lettera k) e 9 paragrafi 1 e 3 del suo Protocollo finale, con riserva che:
aa) se le persone di cui si tratta non sono cittadini austriaci, fintanto che abitano sul territorio di uno Stato contraente cui non si applica la presente Convenzione per quanto concerne la Germania,
bb) se le persone di cui si tratta sono cittadini austriaci, anche se esse abitano fuori del territorio degli Stati contraenti.2. Germania – AustriaQuesta estensione è inerente all’articolo 3 della Convenzione di sicurezza sociale del 22 dicembre 1966, nel tenore della prima Convenzione completiva del 10 aprile 1969, della seconda Convenzione completiva del 29 marzo 1974 e della terza Convenzione completiva del 29 agosto 1980, con riserva che6a) l’estensione dell’articolo 3 si applica solo alle disposizioni legali germaniche concernenti il versamento delle rendite in caso di soggiorno all’estero, restando inteso che le disposizioni legali germaniche subordinanti a condizioni particolari il versamento delle rendite per infortuni del lavoro (malattie professionali), esulanti dal campo d’applicazione della presente Convenzione per la Germania e delle rendite fondate su periodi compiuti fuori di questo territorio sono incluse solo fintanto che le persone di cui si tratta abitano sul territorio di uno Stato contraente cui la presente Convenzione non si applica per la Germania,
b) l’estensione della disposizione dell’articolo 4 in connessione con l’articolo 3 si applica unicamente alle disposizioni legali austriache sulla concessione di prestazioni in caso di soggiorno all’estero.3.Germania – SvizzeraQuesta estensione è inerente agli articoli 1 numero 4, 3, 19 paragrafo 1 lettera a ) e 28 della Convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 19647nel tenore della Convenzione completiva del 9 settembre 19758, come anche ai punti 10c, 10f, 10g del suo Protocollo finale, con la riserva che:
a) l’estensione della disposizioni dell’articolo 4 in connessione con l’articolo 3 si applica solo alle disposizioni legali germaniche concernenti il versamento delle rendite in caso di soggiorno all’estro e alle disposizioni legali svizzere sul diritto alle rendite in caso di domicilio all’estero,
b) l’articolo 28 è applicabile:
aa) se le persone di cui si tratta non sono cittadini austriaci, fintanto che abitano sul territorio di uno Stato contraente cui non si applica la presente Convenzione per quanto concerne la Germania.
bb) se le persone di cui si tratta sono cittadini austriaci, anche se esse abitano fuori del territorio degli Stati contraenti,
c) è riservato l’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione completiva.4.Liechtenstein – AustriaQuesta estensione è inerente agli articoli 1 numero 5, 3 e 17 della Convenzione di sicurezza sociale del 26 settembre 1968, nel tenore della Convenzione completiva del 16 maggio 1977, come anche al punto 9 lettera b) del suo Protocollo finale, con riserva che l’estensione della disposizione dell’articolo 4 paragrafo 1 in connessione con l’articolo 3 si applica solo alle disposizioni legali liechtensteinesi sul diritto alle rendite in caso di domicilio all’estero.5. Liechtenstein – SvizzeraQuesta estensione è inerente agli articoli 2, 3 e 4 lettera d), 5 e 10 della Convenzione sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 3 settembre 19659, con riserva che l’estensione dell’articolo 2 si applica solo alle disposizioni legali liechtensteinesi e svizzere sul diritto alle rendite in caso di domicilio all’estero.6. Austria – SvizzeraQuesta disposizione è inerente agli articoli 1 numero 5, 3 e 23 lettera a) della Convenzione di sicurezza sociale del 15 novembre 196710, nel tenore della prima Convenzione completiva del 17 maggio 197311e della seconda Convenzione completiva del 30 novembre 197712, come anche ai punti 8a e 9 lettera c) del suo Protocollo finale, con riserva che l’estensione della disposizione dell’articolo 4 paragrafo 1 in connessione con l’articolo 3 si applica solo alle disposizioni legali svizzere sul diritto alle rendite in caso di domicilio all’estero.
Se, oltre alle condizioni per l’applicazione della Convenzione, sono parimente adempiute le condizioni per l’applicazione di un’altra convenzione o di un disciplinamento sovrannazionale, l’istituzione germanica non tiene conto, per l’applicazione della presente Convenzione, dell’altra convenzione o del disciplinamento sovrannazionale, in quanto essi non contengano ordinamenti contrari.
Per i cittadini germanici, i periodi di servizio compiuti durante la guerra e i periodi assimilati, secondo la Convenzione bilaterale tra la Germania e l’Austria di cui all’Allegato n. 4, sono considerati periodi assicurativi, giusta la legislazione austriaca.
Per quanto concerne l’istituzione germanica, sono applicabili le norme seguenti:
Per quanto concerne le istituzioni austriache, sono applicabili le norme seguenti:
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo finale.
Fatto in quattro esemplari a Vienna, il 9 dicembre 1977.
Per la Confederazione Svizzera:
Adelrich Schuler
Per la Repubblica federale di Germania:
Herbert Ehrenberg
Per il Principato del Liechtenstein:
Hans Gassner
Per la Repubblica d’Austria:
Gerhard Weissenberg
| Stati partecipanti | Ratificazione | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 6 ottobre | 1978 | 1° novembre | 1980 |
| Germania | 11 settembre | 1980 | 1° novembre | 1980 |
| Liechtenstein | 5 febbraio | 1979 | 1° novembre | 1980 |
| Svizzera | 25 settembre | 1979 | 1° novembre | 1980 |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
DF del 14 giugno 1979 (RU 1980 1606) ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.40 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 della Conv. completiva del 8 ott. 1982, in vigore dal 1° luglio 1982 (RS 1984 21). ↩
RS 0.831.109.136.1 ↩
RS 0.831.109.136.121 ↩
RS 0.831.109.514.1 ↩
RS 0.831.109.163.1 ↩
RS 0.831.109.163.11 ↩
RS 0.831.109.163.12 ↩
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