0.831.109.158.11•Accordo amministrativo concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l’Australia
0.831.109.158.11Bilateral International Treaty1 gen 2008
Concluso il 7 dicembre 2007
Entrato in vigore il 1° gennaio 2008
(Stato 1° gennaio 2008)
In conformità all’articolo 21 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e l’Australia*2* , detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti hanno convenuto quanto segue:
l’organismo di collegamento svizzero che riceve la richiesta: (i) appone sul modulo la data di ricevimento; (ii) verifica l’identità del richiedente; (iii) convalida i dati personali contenuti nella domanda tramite le informazioni delle istituzioni competenti o in base ai documenti forniti dal richiedente; (iv) se necessario, appronta copie certificate di documenti originali; (v) compila un modulo di collegamento su cui sono riportati in particolare i periodi di assicurazione compiuti in Svizzera; (vi) in caso di domanda di prestazioni d’invalidità, fornisce una copia di tutta la documentazione medica conformemente all’articolo 9; e (vii) inoltra la domanda e il modulo di collegamento unitamente ai certificati e ai documenti allegati all’organismo di collegamento australiano. 3. L’organismo di collegamento australiano può richiedere ulteriori informazioni e attestazioni all’organismo di collegamento svizzero oppure direttamente al richiedente o al suo datore di lavoro.
Nei casi di cui all’articolo 17 della Convenzione, l’organismo di collegamento svizzero, su richiesta dell’organismo di collegamento australiano, attesta i periodi di assicurazione compiuti dalla persona interessata secondo la legislazione svizzera.
Le comunicazioni concernenti l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono trasmesse attraverso gli organismi di collegamento. Gli organismi di collegamento possono comunicare direttamente tra di loro e con gli assicurati.
Gli organismi di collegamento dei due Stati contraenti si trasmettono ogni anno vicendevolmente statistiche concernenti i versamenti effettuati agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Le statistiche, suddivise per tipo di prestazione, contengono il numero degli aventi diritto e l’importo complessivo delle prestazioni concesse.
L’istituzione competente versa le prestazioni direttamente al beneficiario nei termini previsti dalla legislazione applicabile.
Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento previo accordo scritto fra le autorità competenti.
Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione e vi rimane per la sua stessa durata.
Fatto a Canberra, il 7 dicembre 2007, in due esemplari, uno in lingua francese e uno in lingua inglese, le due versioni facenti parimenti fede
| Per l’autorità competente svizzera: Christian Mühlethaler Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Svizzera in Australia | Per l’autorità competente australiana: Geoff Leeper Segretario aggiunto Per ordine e per conto del Dipartimento Famiglie, Alloggi, Servizi Comunitari e Affari Indigeni |
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