0.831.109.172.1•Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio
0.831.109.172.1Bilateral International Treaty1 mag 1977
Conchiusa il 24 settembre 1975
Approvata dall’Assemblea federale il 1odicembre 19762
Ratificata con strumenti scambiati il 28 marzo 1977
Entrata in vigore il 1omaggio 1977
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il re dei Belgi
animati dal desiderio di adattare i rapporti esistenti fra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale agli sviluppi avvenuti nelle loro rispettive legislazioni dopo la firma della convenzione in materia di assicurazioni sociali del 17 giugno 19523, hanno deciso di conchiudere una convenzione destinata a sostituire quella precedentemente in vigore e, all’uopo, hanno nominato i loro plenipotenziari, segnatamente: Il Consiglio federale svizzero: il Consigliere federale Hans Hürlimann, capo del Dipartimento federale dell’interno e Cristoforo Motta, ministro plenipotenziario e delegato del Consiglio federale alle convenzioni internazionali di sicurezza sociale, Sua Maestà il Re dei Belgi: il barone d’Anethan, incaricato d’affari del Belgio in Svizzera e Placido de Paepe, ministro della Previdenza sociale,
i quali, dopo scambio dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Ai fini d’applicazione della presente Convenzione: a) I termini «territorio di uno Stato contraente» designano: – per la Svizzera: il territorio della Confederazione Svizzera; – per il Belgio: il territorio del Regno del Belgio. b) I cittadini degli Stati contraenti sono: – per la Svizzera: le persone di nazionalità svizzera; – per il Belgio: le persone di nazionalità belga. c) Per «lavoratori» si intendano i lavoratori salariati o assimilati, nonché i lavoratori indipendenti definiti dalle legislazioni di sicurezza sociale giusta l’articolo 2. d) Per «autorità competente» si intenda: – per quanto concerne la Svizzera: l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali; – per quanto concerne il Belgio: il Ministro della Previdenza sociale, e per gli obblighi imposti in virtù del regime di sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti, nonché per le prestazioni familiari e le prestazioni di vecchiaia e di decesso (pensioni) previste da questo regime: il Ministro delle classi medie.
Alla legislazione relativa al reddito assicurato alle persone anziane.2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo.
Essa si applica ugualmente:
Tuttavia la Convenzione non si applica alle disposizioni legali relative all’assicurazione-vecchiaia, superstiti e invalidità e alle prestazioni di soccorso versate a cittadini svizzeri risiedenti fuori della Svizzera.
Quando la legislazione di uno degli Stati contraenti prevede la riduzione, la sospensione o la soppressione d’una prestazione in caso di cumulo di questa prestazione con un’altra prestazione di sicurezza sociale, una rimunerazione o un reddito professionale, la prestazione acquisita in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, una rimunerazione o un reddito professionale ottenuti sul territorio dell’altro Stato contraente, è pure opponibile al beneficiario della prestazione.
Tuttavia questa regola non è applicabile al cumulo di due prestazioni della stessa natura calcolate in proporzione alla durata dei periodi compiuti nei due Stati contraenti.
Per l’applicazione della legislazione di uno degli Stati, si può tenere conto dell’attività esercitata sul territorio dell’altro, però le quote possono essere calcolate per ogni Stato solo sul reddito realizzato sul territorio dello stesso.
Il principio enunciato all’articolo 6 paragrafo 1 presenta le seguenti eccezioni:
Tuttavia se sono assunti sul territorio dello Stato accreditario, essi sono assicurati secondo la legislazione di questo Stato, a meno che non optino per l’applicazione della legislazione dello Stato accreditante, entro un termine di tre mesi a partire dall’inizio della loro attività o dall’entrata in vigore della presente Convenzione. 3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 devono conformarsi, per quanto concerne le persone che sono al loro servizio, agli obblighi che la legislazione dello Stato accreditario o accreditante, a seconda dei casi, impone in generale ai datori di lavoro. 4. I paragrafi 1 a 3 del presente articolo sono applicabili per analogia ai membri dei posti consolari, nonché ai membri del personale privato che si trovano esclusivamente al loro servizio. 5. I paragrafi 1 a 4 non sono applicabili ai membri onorari dei posti consolari.
Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono, in casi particolari e tenuto conto dei bisogni sociali degli interessati, prevedere di comune accordo, per certe persone o certi gruppi di persone, delle deroghe alle disposizioni degli articoli 6 a 8.
L’accesso all’assicurazione malattia svizzera è facilitato nel modo seguente: a) quando un cittadino di uno degli Stati contraenti trasferisce la sua residenza dal Belgio in Svizzera e esce dall’assicurazione malattia belga, egli deve essere ammesso indipendentemente dalla sua età in una delle casse-malattia svizzere riconosciute, designate dall’autorità competente svizzera, e può assicurarsi sia per un’indennità giornaliera sia per le cure mediche e farmaceutiche a condizione: – che egli soddisfi le altre prescrizioni statutarie d’ammissione, – che egli abbia acquisto la qualità d’assicurato sociale in Belgio, – che egli domandi la sua ammissione in una cassa svizzera entro tre mesi dalla fine della sua affiliazione in Belgio, e – che egli non cambi residenza unicamente al fine di seguire un trattamento medico o curativo; b) i membri della famiglia di un cittadino di uno degli Stati contraenti che abbia la qualità d’assicurato ai sensi della legislazione belga, beneficiano pure del diritto d’ammissione in una cassa-malattia riconosciuta, per le cure mediche e farmaceutiche, quando soddisfano le condizioni enunciate qui di sopra; la qualità di avente diritto è assimilata all’affiliazione; c) i periodi d’assicurazione compiuti nell’assicurazione malattia belga sono presi in considerazione per aver diritto alle prestazioni a condizione tuttavia, per quanto concerne le prestazioni di maternità, che l’assicurato sia stato affiliato da tre mesi alla cassa malattia svizzera.
Per il diritto alle prestazioni del regime belga dell’assicurazione-malattia obbligatoria, si tiene conto nella misura necessaria, a condizione che la cumulazione dei periodi venga fatta senza sovrapposizione, dei periodi d’assicurazione presso una cassa malattia svizzera riconosciuta: – per l’ammissione dell’assicurato al beneficio delle prestazioni in natura e in contanti se l’assicurazione in Svizzera si riferiva alle cure mediche e farmaceutiche e alle indennità giornaliere, – per l’ammissione al beneficio delle sole prestazioni in natura se l’assicurazione in Svizzera si riferiva alle sole cure mediche e farmaceutiche.
Per l’apertura del diritto ad una prestazione d’invalidità svizzera, il cittadino belga costretto ad abbandonare la sua attività lucrativa in Svizzera in seguito ad una malattia o ad un infortunio, ma il cui stato d’infermità sia constatato in questo Paese, è considerato come assicurato ai sensi della legislazione svizzera per una durata d’un anno a partire dalla data dell’interruzione del lavoro seguita da infermità e deve pagare le quote all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera come se possedesse il domicilio in Svizzera.
Le spose e le vedove di nazionalità belga che non esercitano attività lucrativa, nonché i figli minorenni della stessa nazionalità, possono esigere le misure di reintegrazione dell’assicurazione-invalidità svizzera fino a quando risiedono in Svizzera se, immediatamente avanti il momento dell’avvenuta invalidità, essi hanno abitato in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno diritto del resto a tali misure quando risiedono in Svizzera e vi sono nati invalidi o vi hanno abitato ininterrottamente dalla loro nascita.
Le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al cinquanta per cento, non possono essere versate ai cittadini belgi che lasciano definitivamente la Svizzera.
Per stabilire i periodi di contribuzione che devono servire di base al calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione-invalidità svizzera dovuta ad un cittadino belga o svizzero, i periodi d’assicurazione e i periodi assimilati compiuti secondo le disposizioni legali belghe sono calcolati come periodi di contribuzione svizzeri in quanto essi non si sovrappongono a quest’ultimi. Solo i periodi di contribuzione svizzeri e i redditi corrispondenti sono considerati per stabilire il reddito annuale medico.
I cittadini belgi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione-invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, fino a quando essi conservano il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente avanti la data a partire dalla quale essi domandano la rendita, hanno abitato in Svizzera ininterrottamente durante cinque anni interi almeno.
Per la nascita, il mantenimento e la copertura del diritto alle prestazioni in contanti pagate da un regime d’assicurazione-invalidità belga, è anche tenuto conto, senza sovrapposizione, nella misura in cui sia necessario, dei periodi d’assicurazione e dei periodi assimilati compiuti sotto la legislazione svizzera.
La prestazione d’invalidità è trasformata, eventualmente, in pensione di vecchiaia da quando sono adempite le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato in virtù della quale essa è stata attribuita.
1 a) Per i lavoratori belgi o svizzeri che sono stati affiliati successivamente o alternativamente nei due Stati ad uno o più regimi d’assicurazione-vecchiaia o d’assicurazione-morte (pensione), i periodi d’assicurazione compiuti sotto questo regime e i periodi riconosciuti equivalenti a periodi d’assicurazione in virtù di tali regimi, nella misura del necessario sono cumulati, a condizione che non si sovrappongono, sia in vista della determinazione del diritto alle prestazioni sia in vista del mantenimento o dell’adempimento di questo diritto.
2 a) Quando la legislazione di uno dei due Stati subordina la concessione di certe prestazioni alla condizione che i periodi d’assicurazione siano stati compiuti in una professione determinata, sono cumulati, per l’ammissione al beneficio di queste prestazioni, solo i periodi compiuti o riconosciuti equivalenti nella stessa professione esercitata nell’altro Stato.
b) Quando la legislazione di uno dei due Stati subordina la concessione di certe prestazioni alla condizione che i periodi d’assicurazione siano stati compiuti in una professione determinata e quando questi periodi non hanno potuto dare diritto a tali prestazioni, questi periodi sono considerati validi per il pagamento delle prestazioni previste per gli operai o per gli impiegati, a seconda dei casi.
3 a) Quando un assicurato soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione di uno dei due Stati per avere diritto alle prestazioni solo considerando la cumulazione prevista ai paragrafi precedenti, l’istituto competente di questo Stato calcola l’importo teorico della prestazione alla quale egli avrebbe diritto se tutti i periodi cumulati fossero stati compiuti esclusivamente sotto la legislazione che esso applica.
b) Tale istituto fissa in seguito l’importo effettivo della prestazione che deve all’interessato sulla base dell’importo teorico di cui alla lettera a) del presente paragrafo, in proporzione della durata dei periodi d’assicurazione compiuti avanti la realizzazione del rischio sotto la legislazione che esso applica, in rapporto alla durata totale dei periodi d’assicurazione compiuti avanti la realizzazione del rischio sotto la legislazione dei due Stati.
4. Quando un assicurato soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione di uno dei due Stati per aver diritto alle prestazioni senza che sia necessario procedere alla cumulazione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’istituto competente di questo Stato calcola il diritto alla pensione direttamente ed esclusivamente in funzione dei periodi d’assicurazione compiuti in questo Stato.
5 a) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, se la durata totale dei periodi d’assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno dei due Stati non raggiunge i dodici mesi e se, tenuto conto solo di questi periodi, non è acquisito alcun diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni di questa legislazione, l’istituto di questo Stato non accorda prestazioni per questi periodi. b) I periodi di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono considerati dall’istituto dell’altro Stato per l’applicazione dei paragrafi precedenti, ad eccezione del paragrafo 3 lettera b).
La concessione della pensione ai minatori avanti l’età di 55 anni prevista dalla legislazione belga, è riservata agli interessati che soddisfano le condizioni richieste da tale legislazione, tenuto conto dei loro servizi solo nelle miniere di carbone belghe.
Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano per analogia alle pensioni per superstiti.
Quando secondo una legislazione di uno dei due Stati, la liquidazione delle prestazioni considera il salario o il reddito medio dell’intero periodo d’assicurazione o d’una parte di tale periodo, il salario o reddito medio preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni a carico di questo Stato è determinato secondo i salari o redditi constatati durante il periodo d’assicurazione compiuto sotto la legislazione di tale Stato.
Le rivalutazioni e gli adeguamenti previsti dalle legislazioni belga e svizzera in funzione segnatamente del livello dei salari o dell’aumento del costo della vita, sono direttamente applicabili da ognuno degli Stati alle prestazioni concesse conformemente all’articolo 21 senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.
beneficiano, a carico dell’istituto competente, delle prestazioni in natura concesse dall’istituto del luogo di soggiorno o di residenza. In caso di trasferimento di residenza, il lavoratore deve ottenere, avanti la trasferta, l’autorizzazione dell’istituto competente. Questa autorizzazione può essere rifiutata solo se la partenza dell’interessato possa nuocere alla salute dello stesso o all’applicazione di un trattamento medico. 2. Quando un lavoratore salariato o assimilato ha diritto alle prestazioni, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, le prestazioni in natura sono concesse dall’istituto del luogo di soggiorno o della nuova residenza, giusta le disposizioni della legislazione applicata da tale istituto, in particolare per quanto concerne l’estensione e le modalità per la concessione delle prestazioni in natura; tuttavia la durata della concessione di queste prestazioni è quella prevista dalla legislazione dello Stato competente. 3. La concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza è subordinata alla condizione che l’istituto competente ne dia l’autorizzazione, salvo quando la concessione della prestazione non possa essere differita senza mettere in grave pericolo la vita o la salute della persona interessata. 4. Se la legislazione d’uno Stato contraente fissa una durata massima per la concessione di prestazioni, l’istituto che applica questa legislazione tiene conto, eventualmente, del periodo durante il quale le prestazioni sono già state pagate da un istituto dell’altro Stato contraente. 5. Le prestazioni in natura versate nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono rimborsate agli istituti che le hanno concesse secondo una loro propria tariffa. 6. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le prestazioni in contanti sono concesse dall’istituto competente conformemente alla legislazione che esso applica.
Tuttavia esse possono essere concesse dall’istituto del luogo di soggiorno o della nuova residenza su domanda e a carico dell’istituto competente, seguendo le modalità che sono determinate dall’Accordo amministrativo.
Se per valutare il grado di riduzione della capacità di guadagno nel caso di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale nella legislazione di uno degli Stati contraenti, questa legislazione prevede esplicitamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali insorte anteriormente siano prese in considerazione, lo sono pure gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali insorte anteriormente sotto la legislazione dell’altro Stato contraente come se fossero insorte sotto la legislazione del primo Stato contraente.
Quando in casi di aggravamento di una malattia professionale un lavoratore salariato o assimilato che ha beneficiato di un risarcimento per una malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato contraente, fa valere, per una malattia professionale della stessa natura, dei diritti a prestazioni in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, sono applicabili le regole seguenti:
Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina l’acquisto del diritto agli assegni familiari al compimento dei periodi d’attività professionale o a periodi equivalenti, l’istituto competente tiene conto, nella necessaria misura, dei periodi compiuti sul territorio dell’altro Stato.
Quando il titolare svizzero o belga di una pensione o di una rendita di vecchiaia, per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, dovute a titolo della legislazione dei due Stati contraenti, ha figli che risiedono o che sono allevati in Svizzera o in Belgio e ha diritto per questi figli alle rendite complementari per figli giusta la legislazione svizzera, egli può pretendere, tenuto conto eventualmente del cumulo previsto all’articolo 31, le indennità familiari belghe nella misura in cui il loro importo sia superiore a quello della rendita complementare. 2. L’orfano di un lavoratore svizzero che soggiaceva solo alla legislazione belga e che risiede o è allevato in Svizzera, ha diritto alle indennità familiari belghe, come se risiedesse o fosse allevato in Belgio.
Quando un orfano di un lavoratore svizzero o belga che soggiaceva alla legislazione dei due Stati contraenti, risiede in Belgio o in Svizzera e ha diritto ad una rendita d’orfano giusta la legislazione svizzera, egli può pretendere, tenuto conto eventualmente della cumulazione prevista all’articolo 31, le indennità familiari belghe nella misura in cui il loro importo sia superiore a quello della rendita per orfano.
Le autorità competenti degli Stati contraenti
Quando una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno risultante da fatti avvenuti sul territorio dell’altro Stato e l’istituto debitore è surrogato, in virtù della legislazione che esso applica, nei diritti che il beneficiario detiene nei confronti del terzo tenuto alla riparazione del danno, questa surrogazione è riconosciuta dall’altro Stato, a condizione che le disposizioni della sua legislazione nazionale applicabile prevedano pure una tale surrogazione.
Nell’esercizio di quest’ultima, l’istituto debitore del primo Stato è parificato all’istituto corrispondente dell’altro Stato.
Le difficoltà relative all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono regolate d’intesa fra le autorità competenti.
Le rendite ordinarie dell’assicurazione-vecchiaia e superstiti svizzera sono accordate giusta le disposizioni della presente Convenzione solo se l’evento si è realizzato dopo il 31 dicembre 1959 e a condizione che i contributi non siano stati rimborsati in applicazione dell’articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione fra la Svizzera e il Belgio del 17 giugno 1952. I diritti che i cittadini belgi possono far valere in virtù di eventi realizzati avanti il 1° gennaio 1960 restano regolati dall’articolo 6 della Convenzione del 17 giugno 1952 suindicata.
Il Protocollo finale allegato è parte integrante della presente Convenzione.
In fede di che, i plenipotenziari degli Stati contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato e sigillato la presente Convenzione.Fatto a Berna, il 24 settembre 1975, in due esemplari.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per il Regno del Belgio: |
|---|---|
| H. Hürlimann | Baron d’Anethan |
| C. Motta | P. De Paepe |
All’atto della firma in data odierna della Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e il Belgio (detta qui di seguito la Convenzione), i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto quanto segue:
| Per la Confederazione Svizzera: | Per il Regno del Belgio: |
|---|---|
| H. Hürlimann | Baron d’Anethan |
| C. Motta | P. De Paepe |
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